Art. 43. Esclusione dei servizi militari dal calcolo della pensione
I periodi di servizio militare non coperti da contribuzione alla Cassa nazionale per la previdenza marinara sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione prevista dal precedente articolo 13 purche':
a) durante i periodi stessi l'iscritto non abbia contribuito a fondi previdenziali sostitutivi o integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o a forme previdenziali che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero dalla predetta assicurazione;
b) i periodi stessi non siano riconosciuti utili ai fini di una pensione a carico dello Stato, di altri enti pubblici ovvero di fondi previdenziali sostitutivi o integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
I periodi di servizio militare non coperti da contribuzione alla Cassa nazionale per la previdenza marinara sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione prevista dal precedente articolo 13 purche':
a) durante i periodi stessi l'iscritto non abbia contribuito a fondi previdenziali sostitutivi o integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o a forme previdenziali che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero dalla predetta assicurazione;
b) i periodi stessi non siano riconosciuti utili ai fini di una pensione a carico dello Stato, di altri enti pubblici ovvero di fondi previdenziali sostitutivi o integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.