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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 2743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2743 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 2237/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 16/09/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2237/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. NISI GIULIANO ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio dello stesso in VIA GARIBALDI 16 VITERBO ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto : appello avverso la sentenza del tribunale di Viterbo Numero 63 del 17 Febbraio 2022
Conclusioni : come da scritti difensivi FATTO E DIRITTO
proponeva ricorso dinanzi al tribunale di Viterbo avente ad oggetto la richiesta di Parte_1 condanna del ministero dell'istruzione all'attribuzione del punteggio relativo al servizio prestato di diritto in riferimento ai contratti stipulati con l'istituto comprensivo Luigi Fantappiè di Viterbo, risolti anticipatamente a seguito del decreto di decadenza;
chiedeva altresì condannarsi il ministero al risarcimento del danno patrimoniale subito e quantificato nella misura degli stipendi non goduti, nonché espungersi la riserva dal decreto di reintegra nelle graduatorie definitive di istituto.
formulava appello esclusivamente sulla ritenuta ingiusta condanna alle spese Parte_1 rappresentando come il giudizio fosse stato incardinato per chiedere esecuzione integrale ad un ordine già disposto dal tribunale di Viterbo e che non si trattava di un giudizio di merito successivo alla fase cautelare;
rappresentava come il tribunale , nell'ordinanza 1130/ 2020 , di cui lamentava la mancata esecuzione , evidentemente non aveva ritenuto cessata la materia del contendere , nonostante l'ammissione con riserva, intervenuta antecedentemente;
rilevava come le questioni di merito sollevate dal , e condivisa dal tribunale nella sentenza impugnata , avrebbero dovuto essere CP_2 proposte nell'eventuale azione di merito conseguente alla fase cautelare e non anche in un'azione autonoma in cui si rivendicava la mancata esecuzione del provvedimento cautelare medesimo.
In ogni caso rappresentava come la condanna di spese risultava ingiusta considerata la contraddittorietà e incertezza tra provvedimenti giudiziari e atti amministrativi circa la riconosciuta parità scolastica dell'istituto Voltaire per l'anno scolastico 2011 2012 . Nella nota esplicativa del
27.4.2012 la , infatti, al fine di salvaguardare gli interessi degli alunni frequentanti le CP_3 classi terza quarta e quinta riteneva che , in via eccezionale , le predette classi erano da ritenersi paritarie.
Ulteriori considerazioni erano espresse dall'appellante con riferimento alla circostanza che l'amministrazione era costituita tramite propri funzionari per i quali difettava anche la delega per la rappresentanza in giudizio e in merito al fatto che i funzionari non avevano titolo a pretendere il pagamento di spese vive.
Il non si costituiva ed era dichiarato contumace. L'appello è fondato. Il tribunale di Viterbo CP_1 ricostruita la vicenda processuale e sostanziale della ricorrente ha dato atto che, con precedente provvedimento cautelare, il tribunale aveva accertato l'illegittimità dei provvedimenti di depennamento dalle graduatorie per i profili di collaboratore professionale scolastico e cuoco per il triennio 2017 /2021 , con disconoscimento giuridico dei servizi prestati e risoluzione del rapporto in corso. Tali provvedimenti erano stati adottati dall'amministrazione sul presupposto dell'insussistenza del titolo ovvero della falsità del titolo per l'accesso alle graduatorie;
rilevava , tuttavia , come l'amministrazione , ancor prima dell'emissione del provvedimento cautelare , avesse disposto la reintegra della ricorrente nella graduatoria , sia pure con riserva;
che la riserva era stata mantenuta per una ragione diversa e cioè in considerazione del fatto che il consiglio di Stato, con sentenza numero 4208 del 12 luglio 2011 , aveva riconosciuto la parità scolastica dell'istituto presso il quale la ricorrente aveva acquisito il diploma esclusivamente limitatamente al primo anno del corso predetto
; per tali ragioni l'amministrazione aveva ritenuto difettare il titolo di studi necessario per l'iscrizione nella graduatoria di circolo. Ciò nonostante con nota esplicativa del 27.4.12 la dava CP_3 atto di un errore materiale in cui era incorsa l'amministrazione per il mancato inserimento di classi scolastiche nell'alveo delle paritarie e estendeva il regime di parità anche alle classi scolastiche utili per la ricorrente ( per le quali tuttavia cui il Consiglio di Stato aveva negato la qualificazione di paritarie) .
Il tribunale di Viterbo rilevava l'inidoneità degli atti amministrativi adottati dalla a CP_3 porre nel nulla la decisione del Consiglio di Stato e quindi la legittimità della condotta dell'amministrazione che aveva escluso in capo alla il possesso del titolo legittimante Pt_1
In sintesi ha proposto ricorso al tribunale di Viterbo lamentando la mancata attuazione Parte_1 di un provvedimento cautelare a lei favorevole. Il tribunale facendo proprie le considerazioni del ministero rilevava tuttavia la correttezza della condotta dell'amministrazione che, avendo ammesso con riserva la ricorrente ancor prima dell'emissione del provvedimento cautelare , verificava l'assenza del titolo abilitante , avendo ella conseguito il diploma di studio in un istituto che non aveva ottenuto la qualificazione di paritario se non per un'unica annualità .
L'appellante non contesta la legittimità della motivazione della sentenza impugnata, salvo ritenere che le argomentazioni espresse avrebbero potuto legittimarsi solo in un'eventuale giudizio di merito instaurato in esito al provvedimento cautelare , non anche in un procedimento autonomo avente ad oggetto una richiesta risarcitoria correlata con la mancata esecuzione dell'ordine cautelare.
Invero la circostanza che si trattasse di autonomo giudizio di merito instaurato per finalità risarcitorie non impediva all'amministrazione di eccepire la carenza del titolo richiesto per accedere alla graduatoria, e cioè la frequenza di un corso di studi statale o paritario, nel caso di specie pacificamente insussistente
Devesi tuttavia considerare che il provvedimento cautelare RG 1130 del 26.10.20 , della cui mancata esecuzione la signora si doleva , non era stato mai stato sostanzialmente eseguito , sia pure Pt_1 per ragioni legittime da parte dell'amministrazione . In effetti il reinserimento in graduatoria menzionato dal tribunale nella sentenza impugnata era intervenuto antecedentemente all'emissione dell'ordinanza di cui si controverte (che ne faceva espressa menzione). Nell'ordinanza RG 1130 del 26 ottobre 2020 si legge infatti : “Nel caso di specie non può sottacersi che dal decreto di reinserimento del 24 settembre 2020 emerge come la reintegra sia avvenuta con riserva e fatto salvo ogni ulteriore successivo provvedimento derivante dagli esiti degli accertamenti in corso circa la validità e veridicità del titolo”
In premessa si legge del resto che si è ritenuto di procedere alla reintegra al solo fine di evitare aggravi all'erario all'esito di probabile condanna alle spese in caso di soccombenza nel giudizio cautelare In ragione della giurisprudenza di merito già espressasi in senso sfavorevole al con CP_2 ordinanza numero 834 2020. Ora dal confronto tra le domande versate in sede cautelare e il provvedimento di reintegra con riserva emerge l'insufficienza dello stesso a determinare l'integrale cessazione della materia del contendere . Giova infatti precisare che il procedimento giurisdizionale
è volto all'accertamento di diritti, non di fatti . La reintegra come effettuata , ovvero con riserva , costituisce fatto materiale di cui tenere conto in sede dispositiva quanto al relativo contenuto (ovvero la superfluità dell'ordine di reintegra )ma non assume valenze giuridica quantomeno univoca quanto al riconoscimento del pieno diritto soggettivo della ricorrente al reinserimento come palesato nella motivazione di espressa con conseguente interesse della ricorrente alla declaratoria di legittimità del diritto alla relativa reintegra.”
Il provvedimento cautelare non eseguito dall'amministrazione si concludeva , infatti, con l'accertamento dell'illegittimità del decreto 1183 del 28 Febbraio 2020 di depennamento dalle graduatorie di circolo e di risoluzione anticipata del contratto e di ulteriore accertamento del diritto alla reintegra con riconoscimento del punteggio giuridico già in precedenza goduto
Siffatta ordinanza è rimasta inattuata : tale circostanza ha indotto la signora ad adire Pt_1 nuovamente il tribunale per ottenerne sostanzialmente l'esecuzione .
Nelle more, l' direzione generale , con nota del 27 Aprile Controparte_4
2012 , ben antecedente al deposito del ricorso datato 22 Marzo 2021 , aveva comunicato che le classi terza , quarta e quinta del corso di studi dell'istituto Voltaire , instaurato nell'annualità 2011 - 2012 dovevano considerarsi paritarie, stante l'errore materiale in cui era in corso l'amministrazione. Tale circostanza, pur non rilevando per la qualificazione del predetto corso come paritario , come argomentato dal tribunale , stante la pronuncia del Consiglio di Stato del 12.7.2011, poteva legittimare l'affidamento dell'appellante sul possesso del titolo medesimo a fini di permanenza nella graduatoria(considerata peraltro la sua estraneità al giudizio amministrativo definito con sentenza
4208 dal 12 luglio 2011 del Consiglio di Stato) Tanto premesso, e fermo restando la correttezza della decisione del tribunale di rigetto nel merito delle istanze formulate - per l'esistenza di una diversa causa di depennamento dalla graduatoria ( inidoneità del titolo conseguito presso l'Istituto Voltaire in quanto scuola non parificata)- considerato l'affidamento ingenerato dall'amministrazione sul possesso da parte della del titolo con la nota Pt_1 esplicativa del 27.4.2012 , preso atto del mancato adempimento dell'obbligo di esecuzione dell'ordine cautelare di cui al provvedimento del 26.10.20 del tribunale di Viterbo, sussistevano valide ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite , nonostante l'integrale rigetto della domanda per le ragioni espresse dal tribunale e non contestate nell'atto di appello. Sussistono in effetti ragioni gravi ed eccezionali , per l'incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l'applicazione del criterio generale della soccombenza (Cass. Ordinanza n. 23592 del 03/09/2024).
Ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile), la compensazione delle spese legali può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per "gravi ed eccezionali ragioni", tra le quali, trattandosi di nozione elastica, rientra la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso (Sez. L., n. 21157, 7/8/2019 ).
L'accoglimento dell'unico motivo ai appello che aveva ad oggetto la mancata compensazione delle spese di lite legittima la condanna del al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 grado che sono tuttavia parametrate sul quantum riformato
PQM
in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata peer il resto compensa le spese del primo grado e condanna il al pagamento delle spese Controparte_1 di lite del presente grado liquidate in complessivi euro 915 oltre iva CPA e spese generali al 15%
La Presidente
Maria Antonia Garzia
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 16/09/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2237/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. NISI GIULIANO ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio dello stesso in VIA GARIBALDI 16 VITERBO ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto : appello avverso la sentenza del tribunale di Viterbo Numero 63 del 17 Febbraio 2022
Conclusioni : come da scritti difensivi FATTO E DIRITTO
proponeva ricorso dinanzi al tribunale di Viterbo avente ad oggetto la richiesta di Parte_1 condanna del ministero dell'istruzione all'attribuzione del punteggio relativo al servizio prestato di diritto in riferimento ai contratti stipulati con l'istituto comprensivo Luigi Fantappiè di Viterbo, risolti anticipatamente a seguito del decreto di decadenza;
chiedeva altresì condannarsi il ministero al risarcimento del danno patrimoniale subito e quantificato nella misura degli stipendi non goduti, nonché espungersi la riserva dal decreto di reintegra nelle graduatorie definitive di istituto.
formulava appello esclusivamente sulla ritenuta ingiusta condanna alle spese Parte_1 rappresentando come il giudizio fosse stato incardinato per chiedere esecuzione integrale ad un ordine già disposto dal tribunale di Viterbo e che non si trattava di un giudizio di merito successivo alla fase cautelare;
rappresentava come il tribunale , nell'ordinanza 1130/ 2020 , di cui lamentava la mancata esecuzione , evidentemente non aveva ritenuto cessata la materia del contendere , nonostante l'ammissione con riserva, intervenuta antecedentemente;
rilevava come le questioni di merito sollevate dal , e condivisa dal tribunale nella sentenza impugnata , avrebbero dovuto essere CP_2 proposte nell'eventuale azione di merito conseguente alla fase cautelare e non anche in un'azione autonoma in cui si rivendicava la mancata esecuzione del provvedimento cautelare medesimo.
In ogni caso rappresentava come la condanna di spese risultava ingiusta considerata la contraddittorietà e incertezza tra provvedimenti giudiziari e atti amministrativi circa la riconosciuta parità scolastica dell'istituto Voltaire per l'anno scolastico 2011 2012 . Nella nota esplicativa del
27.4.2012 la , infatti, al fine di salvaguardare gli interessi degli alunni frequentanti le CP_3 classi terza quarta e quinta riteneva che , in via eccezionale , le predette classi erano da ritenersi paritarie.
Ulteriori considerazioni erano espresse dall'appellante con riferimento alla circostanza che l'amministrazione era costituita tramite propri funzionari per i quali difettava anche la delega per la rappresentanza in giudizio e in merito al fatto che i funzionari non avevano titolo a pretendere il pagamento di spese vive.
Il non si costituiva ed era dichiarato contumace. L'appello è fondato. Il tribunale di Viterbo CP_1 ricostruita la vicenda processuale e sostanziale della ricorrente ha dato atto che, con precedente provvedimento cautelare, il tribunale aveva accertato l'illegittimità dei provvedimenti di depennamento dalle graduatorie per i profili di collaboratore professionale scolastico e cuoco per il triennio 2017 /2021 , con disconoscimento giuridico dei servizi prestati e risoluzione del rapporto in corso. Tali provvedimenti erano stati adottati dall'amministrazione sul presupposto dell'insussistenza del titolo ovvero della falsità del titolo per l'accesso alle graduatorie;
rilevava , tuttavia , come l'amministrazione , ancor prima dell'emissione del provvedimento cautelare , avesse disposto la reintegra della ricorrente nella graduatoria , sia pure con riserva;
che la riserva era stata mantenuta per una ragione diversa e cioè in considerazione del fatto che il consiglio di Stato, con sentenza numero 4208 del 12 luglio 2011 , aveva riconosciuto la parità scolastica dell'istituto presso il quale la ricorrente aveva acquisito il diploma esclusivamente limitatamente al primo anno del corso predetto
; per tali ragioni l'amministrazione aveva ritenuto difettare il titolo di studi necessario per l'iscrizione nella graduatoria di circolo. Ciò nonostante con nota esplicativa del 27.4.12 la dava CP_3 atto di un errore materiale in cui era incorsa l'amministrazione per il mancato inserimento di classi scolastiche nell'alveo delle paritarie e estendeva il regime di parità anche alle classi scolastiche utili per la ricorrente ( per le quali tuttavia cui il Consiglio di Stato aveva negato la qualificazione di paritarie) .
Il tribunale di Viterbo rilevava l'inidoneità degli atti amministrativi adottati dalla a CP_3 porre nel nulla la decisione del Consiglio di Stato e quindi la legittimità della condotta dell'amministrazione che aveva escluso in capo alla il possesso del titolo legittimante Pt_1
In sintesi ha proposto ricorso al tribunale di Viterbo lamentando la mancata attuazione Parte_1 di un provvedimento cautelare a lei favorevole. Il tribunale facendo proprie le considerazioni del ministero rilevava tuttavia la correttezza della condotta dell'amministrazione che, avendo ammesso con riserva la ricorrente ancor prima dell'emissione del provvedimento cautelare , verificava l'assenza del titolo abilitante , avendo ella conseguito il diploma di studio in un istituto che non aveva ottenuto la qualificazione di paritario se non per un'unica annualità .
L'appellante non contesta la legittimità della motivazione della sentenza impugnata, salvo ritenere che le argomentazioni espresse avrebbero potuto legittimarsi solo in un'eventuale giudizio di merito instaurato in esito al provvedimento cautelare , non anche in un procedimento autonomo avente ad oggetto una richiesta risarcitoria correlata con la mancata esecuzione dell'ordine cautelare.
Invero la circostanza che si trattasse di autonomo giudizio di merito instaurato per finalità risarcitorie non impediva all'amministrazione di eccepire la carenza del titolo richiesto per accedere alla graduatoria, e cioè la frequenza di un corso di studi statale o paritario, nel caso di specie pacificamente insussistente
Devesi tuttavia considerare che il provvedimento cautelare RG 1130 del 26.10.20 , della cui mancata esecuzione la signora si doleva , non era stato mai stato sostanzialmente eseguito , sia pure Pt_1 per ragioni legittime da parte dell'amministrazione . In effetti il reinserimento in graduatoria menzionato dal tribunale nella sentenza impugnata era intervenuto antecedentemente all'emissione dell'ordinanza di cui si controverte (che ne faceva espressa menzione). Nell'ordinanza RG 1130 del 26 ottobre 2020 si legge infatti : “Nel caso di specie non può sottacersi che dal decreto di reinserimento del 24 settembre 2020 emerge come la reintegra sia avvenuta con riserva e fatto salvo ogni ulteriore successivo provvedimento derivante dagli esiti degli accertamenti in corso circa la validità e veridicità del titolo”
In premessa si legge del resto che si è ritenuto di procedere alla reintegra al solo fine di evitare aggravi all'erario all'esito di probabile condanna alle spese in caso di soccombenza nel giudizio cautelare In ragione della giurisprudenza di merito già espressasi in senso sfavorevole al con CP_2 ordinanza numero 834 2020. Ora dal confronto tra le domande versate in sede cautelare e il provvedimento di reintegra con riserva emerge l'insufficienza dello stesso a determinare l'integrale cessazione della materia del contendere . Giova infatti precisare che il procedimento giurisdizionale
è volto all'accertamento di diritti, non di fatti . La reintegra come effettuata , ovvero con riserva , costituisce fatto materiale di cui tenere conto in sede dispositiva quanto al relativo contenuto (ovvero la superfluità dell'ordine di reintegra )ma non assume valenze giuridica quantomeno univoca quanto al riconoscimento del pieno diritto soggettivo della ricorrente al reinserimento come palesato nella motivazione di espressa con conseguente interesse della ricorrente alla declaratoria di legittimità del diritto alla relativa reintegra.”
Il provvedimento cautelare non eseguito dall'amministrazione si concludeva , infatti, con l'accertamento dell'illegittimità del decreto 1183 del 28 Febbraio 2020 di depennamento dalle graduatorie di circolo e di risoluzione anticipata del contratto e di ulteriore accertamento del diritto alla reintegra con riconoscimento del punteggio giuridico già in precedenza goduto
Siffatta ordinanza è rimasta inattuata : tale circostanza ha indotto la signora ad adire Pt_1 nuovamente il tribunale per ottenerne sostanzialmente l'esecuzione .
Nelle more, l' direzione generale , con nota del 27 Aprile Controparte_4
2012 , ben antecedente al deposito del ricorso datato 22 Marzo 2021 , aveva comunicato che le classi terza , quarta e quinta del corso di studi dell'istituto Voltaire , instaurato nell'annualità 2011 - 2012 dovevano considerarsi paritarie, stante l'errore materiale in cui era in corso l'amministrazione. Tale circostanza, pur non rilevando per la qualificazione del predetto corso come paritario , come argomentato dal tribunale , stante la pronuncia del Consiglio di Stato del 12.7.2011, poteva legittimare l'affidamento dell'appellante sul possesso del titolo medesimo a fini di permanenza nella graduatoria(considerata peraltro la sua estraneità al giudizio amministrativo definito con sentenza
4208 dal 12 luglio 2011 del Consiglio di Stato) Tanto premesso, e fermo restando la correttezza della decisione del tribunale di rigetto nel merito delle istanze formulate - per l'esistenza di una diversa causa di depennamento dalla graduatoria ( inidoneità del titolo conseguito presso l'Istituto Voltaire in quanto scuola non parificata)- considerato l'affidamento ingenerato dall'amministrazione sul possesso da parte della del titolo con la nota Pt_1 esplicativa del 27.4.2012 , preso atto del mancato adempimento dell'obbligo di esecuzione dell'ordine cautelare di cui al provvedimento del 26.10.20 del tribunale di Viterbo, sussistevano valide ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite , nonostante l'integrale rigetto della domanda per le ragioni espresse dal tribunale e non contestate nell'atto di appello. Sussistono in effetti ragioni gravi ed eccezionali , per l'incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l'applicazione del criterio generale della soccombenza (Cass. Ordinanza n. 23592 del 03/09/2024).
Ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile), la compensazione delle spese legali può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per "gravi ed eccezionali ragioni", tra le quali, trattandosi di nozione elastica, rientra la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso (Sez. L., n. 21157, 7/8/2019 ).
L'accoglimento dell'unico motivo ai appello che aveva ad oggetto la mancata compensazione delle spese di lite legittima la condanna del al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 grado che sono tuttavia parametrate sul quantum riformato
PQM
in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata peer il resto compensa le spese del primo grado e condanna il al pagamento delle spese Controparte_1 di lite del presente grado liquidate in complessivi euro 915 oltre iva CPA e spese generali al 15%
La Presidente
Maria Antonia Garzia