Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/03/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 07.03.2025, promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto D'Amico e Meliana Parte_1
Francesca Richhiuti
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Maggiore Piccinno
Resistente E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. CP_2
Antonio Andriulli, F. Certomà, R. Battiato Resistente
Oggetto: opposizione intimazione di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 02.01.2024 il ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificatagli dall' in data Controparte_3
19.12.2023 limitatamente all'ava n. 40620210000083190000 per l'importo di
€1.769,87 e all'ava n. 40620210000092700000 per l'importo di € 1.296,68, entrambi presumibilmente notificati il 20.10.2021.
In particolare, il ricorrente eccepiva l'estinzione del debito contributivo oggetto dei citati avvisi di addebito, riportati nell'intimazione di pagamento opposta, per intervenuta prescrizione quinquennale nonché per omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento opposta.
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva preliminarmente il suo difetto di CP_2 legittimazione passiva, rilevava la parziale cessazione della materia del contendere
Si costituiva in giudizio l' che, eccepito il proprio Controparte_4 di difetto di legittimazione passiva, contestava nel merito gli assunti di parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Preliminarmente, si rileva l'infondatezza delle eccezioni sollevate dagli Enti convenuti.
Quanto al preteso difetto di legittimazione passiva si osserva, infatti, che, nel caso di specie, l'oggetto del giudizio attiene all'estinzione del credito contributivo vantato dall'NT impositore per intervenuta prescrizione quinquennale, maturata in data antecedente o successiva alla notifica della cartella di pagamento.
Trattandosi, dunque, di contestazioni relative al merito della pretesa contributiva legittimato passivo sarà necessariamente l'NT impositore, titolare del credito della cui estinzione si discute.
In tal senso si è pronunciata anche la giurisprudenza di legittimità che ha affermato che laddove venga opposta, oltre ai vizi di forma degli atti, la prescrizione, il ruolo esattoriale va impugnato contro l'NT impositore. Così testualmente, la Cassazione ha disposto che “… il vigente sistema della tutela per le entrate previdenziali prevede le seguenti possibilità di tutela: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti il merito della pretesa contributiva …; b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo … SI … In riferimento alle tipologie di opposizione di cui ai punti a) e b) soggetto legittimato passivo è l'NT impositore … Il concessionario del servizio di riscossione è invece legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove venga contestata la regolarità degli atti esecutivi o del titolo o del precetto” (Cass. civ. sentenza n. 12583/2013).
Legittimato passivo deve considerarsi, altresì, il concessionario della riscossione,
, posto che la fase della riscossione e il compimento degli atti Controparte_3 interruttivi della prescrizione successivi alla notifica della cartella ed alla formazione del ruolo, ricadono nella sua competenza.
Pertanto, si ritiene che il ricorrente abbia correttamente convenuto in giudizio tanto l' quanto l' . CP_2 Controparte_4 Tanto premesso deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere in relazione all'intimazione di pagamento opposta nella parte relativa all'ava n. 40620210000092700000 stante l'intervenuto annullamento in autotutela del predetto credito, come risulta da documentazione allegata in atti (cfr. provv. annullamento e provv. autotutela all . CP_2
Con riferimento all'intimazione opposta nella parte relativa all'avviso di addebito n.
40620210000083190000 il ricorso nel merito è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Si osserva, infatti, che l'avviso di addebito n. 40620210000083190000, quale atto presupposto dell'intera procedura di riscossione, non è stato regolarmente notificato con conseguente maturazione della prescrizione quinquennale antecedente alla formazione del titolo, trattandosi di contributi dovuti per l'anno
2015.
Si ribadisce che l'art. 3 co. 9 lett. b) l. 335/95 prevede che i crediti contributivi ed assistenziali si prescrivono in cinque anni. Tale termine di prescrizione decorre sia prima che dopo la notifica della cartella di pagamento.
Nel caso di specie, l'avviso di addebito n. 40620210000083190000 non è stato correttamente ed efficacemente notificato al destinatario posto che la notifica, perfezionatasi in data 20.10.2021, è stata effettuata ad indirizzo (via dei Mille 41
Manduria) di cui non vi è prova della riferibilità al ricorrente. Tale indirizzo di destinazione è, infatti, diverso da quello della sede dell'impresa individuale (via
Venezia n. 130 Taranto cfr. visura), da quello ove è stato spedito l'avviso bonario
(via Lago di Levico 4/B Taranto), nonchè da quello di residenza dell'attore, indicato in atti, ove è stata notificata l'intimazione di pagamento impugnata (strada Coppola
– Sava).
Peraltro, la notifica dell'avviso di addebito in contestazione risulta ricevuta da persona diversa dal ricorrente, qualificata come “collaboratore”, senza ulteriori specificazioni. Non trattandosi di indirizzo corrispondente alla sede legale dell'impresa individuale non può ritenersi che tale soggetto sia qualificabile come collaboratore di ufficio, addetto alla ricezione della corrispondenza (dalla visura camerale in atti non risultano, in ogni caso, collaboratori dipendenti dell'impresa individuale). In presenza di tale quadro probatorio non può ritenersi che la notifica dell'avviso di addebito n. 40620210000083190000 sia stata regolarmente eseguita e sia entrata nella sfera di conoscenza del destinatario.
Quanto alla tempestività della doglianza si osserva che l'art 24 d.lgs. 46/99 prevede un termine decadenziale di 40 giorni per le ipotesi in cui il contribuente intenda contestare la formazione del titolo ovvero della cartella, nella misura in cui faccia valere eventuali vizi quali, ad esempio, la prescrizione del credito in data antecedente alla notifica della cartella. Allorquando, invece, il ricorrente intenda far valere vizi successivi alla formazione del titolo che si ripercuotono sul diritto a procedere ad esecuzione forzata, potrà agire nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c. che, come si evince dalla formulazione letterale della norma, non prevede termini di decadenza.
Ebbene, la doglianza relativa alla prescrizione antecedente alla formazione del titolo deve considerarsi tempestivamente proposta, in via recuperatoria, nel termine di
40 giorni dalla notifica del primo atto utilmente notificato della procedura esecutiva
(intimazione di pagamento del 19.12.2023).
La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. La Corte di Cassazione ha statuito che
“nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale (anche avviso di addebito) per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la
S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)"
(Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016; cfr. anche Tribunale Cosenza sent. n. 762/2023). In tale caso la doglianza è stata tempestivamente proposta con ricorso del
02.01.2024, nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento del 19.12.2023.
La medesima contestazione non poteva ritenersi promuovibile attraverso l'impugnazione dell'avviso bonario del 28.12.2020 (cfr. all. in quanto lo stesso CP_2 non può ritenersi con certezza recapitato al destinatario (cfr. indirizzo e firma del ricevente, persona diversa dal ricorrente e non qualificata) e anche in ragione del fatto che non reca menzione dell'avviso di addebito presuntivamente notificato a monte. Pertanto, il primo atto di cui il ricorrente ha effettivamente avuto conoscenza con indicazione di tutte le informazioni relative al titolo di credito azionato è effettivamente costituito dall'intimazione di pagamento opposta.
Mancando la notifica regolare del titolo esecutivo la questione della prescrizione successiva alla formazione dello stesso risulta assorbita.
In ragione di quanto esposto deve dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento all'intimazione di pagamento opposta nella parte relativa all'ava n. 40620210000092700000. Per il resto, il ricorso va accolto con conseguente non debenza delle somme indicate nell'avviso di addebito n.
40620210000083190000 per intervenuta prescrizione estintiva del credito, antecedente alla formazione del titolo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra ricorrente ed e sono liquidate a carico di quest'ultimo in applicazione dei parametri di CP_2 cui al DM 55/14, in considerazione della soccombenza effettiva dell'NT con riferimento alla parte di domanda relativa all'avviso di addebito n.
40620210000083190000, nonché in applicazione del criterio della soccombenza virtuale in relazione all'avviso di addebito n. 40620210000092700000, in ragione della circostanza che l'annullamento in autotutela è intervenuto in data
11.07.2024, dopo la proposizione del ricorso.
Le spese sono integralmente compensate nei rapporti con Controparte_4
, non avendo quest'ultima contribuito causalmente al presente
[...] contenzioso.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di e Parte_1 CP_2 [...]
, così provvede: Controparte_4
1. Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento all'intimazione opposta nella parte relativa all'Ava n. 40620210000092700000;
2. Accoglie, per il resto, il ricorso e dichiara non dovuta la somma di cui all'avviso di addebito n. 40620210000083190000, oggetto dell'intimazione di pagamento opposta, per intervenuta prescrizione antecedente alla formazione del titolo;
3. Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 900,00, oltre CP_2
IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso con distrazione;
4. Compensa le spese nei rapporti tra il ricorrente e Controparte_4
[...]
Taranto, 07.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli