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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/03/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Sezione 1^ Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Giuseppe Disabato - Presidente dott. Valeria Guaragnella - Giudice rel. dott. Sara Mazzotta - Giudice nel procedimento recante n. 4117/2024 R.G., decidendo sul ricorso ex art. 473 bis.47 e ss. cpc proposto da (avv. C. C. Borrelli), ricorrente, nei confronti di Parte_1
(avv.ti C. Petitti e P. Tarantini), resistente, ha pronunciato la Controparte_1
seguente
SENTENZA
Il Collegio, letti gli atti del procedimento e sentito il Giudice relatore;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 24.02.2025; letto il ricorso depositato in data 05.04.2024 con cui ha Parte_1
chiesto la modifica delle condizioni di separazione, come stabilite con decreto di omologa n.
6048/2021 di questo Tribunale, pubblicato il 13.03.2021, disponendosi l'assegnazione della casa familiare alla a seguito delle proprie mutate condizioni economiche, in peius, e Pt_1
familiari, stante la scoperta della certificata patologia da cui sono affetti ambedue i figli minori delle parti, collocati presso di lei;
letta la comparsa di costituzione, con cui ha domandato il rigetto Controparte_1
delle avverse domande;
vista la successiva convenzione volta ad ottenere una modifica congiunta delle condizioni di separazione, allegata al verbale d'udienza del 24.02.2024 e sottoscritta dai coniugi e dai rispettivi difensori, con conseguente trasformazione del procedimento da giudiziale in consensuale;
considerato che
tale accordo è conforme a legge e che non emerge alcun vizio o impedimento legale ostativo all'accoglimento di tale modifica consensuale delle condizioni di separazione, come del resto richiesto anche dal Pubblico Ministero;
ritenuto che
, come da accordo tra le parti, le spese del procedimento devono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale,
Modifica le condizioni di separazione di cui alla sentenza n. 6048/2021 del
13.03.2021 resa dal Tribunale di Bari, nei termini congiuntamente richiesti dalle parti con la convenzione allegata al verbale d'udienza del 24.02.2024, da intendersi qui integralmente riportata e trascritta;
spese compensate.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della 1^ Sezione Civile il 18.03.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Valeria Guaragnella Giuseppe Disabato
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Sezione 1^ Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Giuseppe Disabato - Presidente dott. Valeria Guaragnella - Giudice rel. dott. Sara Mazzotta - Giudice nel procedimento recante n. 4117/2024 R.G., decidendo sul ricorso ex art. 473 bis.47 e ss. cpc proposto da (avv. C. C. Borrelli), ricorrente, nei confronti di Parte_1
(avv.ti C. Petitti e P. Tarantini), resistente, ha pronunciato la Controparte_1
seguente
SENTENZA
Il Collegio, letti gli atti del procedimento e sentito il Giudice relatore;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 24.02.2025; letto il ricorso depositato in data 05.04.2024 con cui ha Parte_1
chiesto la modifica delle condizioni di separazione, come stabilite con decreto di omologa n.
6048/2021 di questo Tribunale, pubblicato il 13.03.2021, disponendosi l'assegnazione della casa familiare alla a seguito delle proprie mutate condizioni economiche, in peius, e Pt_1
familiari, stante la scoperta della certificata patologia da cui sono affetti ambedue i figli minori delle parti, collocati presso di lei;
letta la comparsa di costituzione, con cui ha domandato il rigetto Controparte_1
delle avverse domande;
vista la successiva convenzione volta ad ottenere una modifica congiunta delle condizioni di separazione, allegata al verbale d'udienza del 24.02.2024 e sottoscritta dai coniugi e dai rispettivi difensori, con conseguente trasformazione del procedimento da giudiziale in consensuale;
considerato che
tale accordo è conforme a legge e che non emerge alcun vizio o impedimento legale ostativo all'accoglimento di tale modifica consensuale delle condizioni di separazione, come del resto richiesto anche dal Pubblico Ministero;
ritenuto che
, come da accordo tra le parti, le spese del procedimento devono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale,
Modifica le condizioni di separazione di cui alla sentenza n. 6048/2021 del
13.03.2021 resa dal Tribunale di Bari, nei termini congiuntamente richiesti dalle parti con la convenzione allegata al verbale d'udienza del 24.02.2024, da intendersi qui integralmente riportata e trascritta;
spese compensate.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della 1^ Sezione Civile il 18.03.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Valeria Guaragnella Giuseppe Disabato