Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/03/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N…………………...rep.
Udienza del 12/02/2025 OGGETTO…………….... G.M. Dott. ssa Lucia Esposito
…………………………. Il Giudice
invitate le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordinata la
…………………………. discussione della causa con note di trattazione scritta, decide la controversia pronunciando NOTIF. SENTENZA la sentenza incorporata al presente verbale depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
…………………………. NOTIF. APPELLO
………………………….
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott. ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. Civ, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 794/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto INTERMEDIAZIONE MOBILIARE (FONDI DI INVEST., GESTIONE RISPARMIO, ETC) , pendente TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...]
d.fisc. , elettivamente domiciliata in Napoli alla CodiceFiscale_1 Via Luigi Volpicella n. 84, presso lo studio dell'Avv. Maria Viscardi ( C.F._2
) che la rapp.ta e difende giusta procura ex art. 83 c.p.c.;
[...]
ATTORE E (subentrata ad in virtù di atto di Controparte_1 Controparte_2 conferimento per Notaio di Milano reso in data 28/06/2013 Persona_1 repertorio n. 18.568/5.996 registrato in data 04/07/2013 al numero 21602 presso l'agenzia delle entrate di Milano 1) con sede legale in Mogliano Veneto (TV) alla Via Marocchesa n. 14, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Treviso
, P.IVA , Capitale Sociale Euro 1.618.628.450,00, iscritta P.IVA_1 P.IVA_2 all'Albo delle Imprese IVASS n° 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico ed appartenente al Controparte_3 CP_4 CP_1 iscritto al n° 026 dell'Albo dei Gruppi assicurativi, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di Treviso al n. 364135; in persona del Dott. giusta Controparte_5 procura allegata in atti, per atto a rogito del Notaio Dr. del Persona_2
22.05.2015, registrato in Treviso il 26/05/2015, rep. 57, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Francesco Napolitano (CF: ) del Foro di Napoli e con studio in Napoli, al viale CodiceFiscale_3
Augusto n. 162; tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Galatti in Salerno alla via Armando Diaz n. 22 CONVENUTO
NONCHE'
, nato a [...] il [...] e res.te in Frattamaggiore al Controparte_6
Corso Durante n. 98, C.F.: C.F._4
N.R.G. 794/2016 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 1
, , residente in [...] C.F._7
Capri, 38, sc. C, int. 15;
, residente in [...] C.F._8 dei Capri, 38, sc. C, int. 15;
, , residente in [...] C.F._9
Capri, 38, sc. C, int. 15 nella qualità di eredi dI Spirito C.F. rapp.ti e diifesi, Per_2 C.F._10 dall'Avv.to Alberto Gentile (cod. fisc. ) presso il cui studio C.F._11 elettivamente domiciliano in Napoli a Lar iusta procura a margine della comparsa di costituzione TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 12/02/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409). Con atto di citazione ritualmente notificato, premetteva quanto segue: in Parte_1 data 27/05/2008 l'attrice sottoscriveva con polizza vita n. 70542818/53 Controparte_10 mediante versamento di un premio unico di € 13.000,00, con scadenza al 27/05/2014; la polizza veniva sottoscritta per il tramite del consulente Assicurativo Sig. Persona_3
‐ Agenzia Generale di Cava dei Tirreni 2 (cod. 225); in data 4/07/2011, Parte_1 effettuava il pagamento di un premio unico integrativo di € 6.000,00 (cfr. modulo premio integrativo del 4/7/2011); il pagamento di tale integrazione veniva effettuato CP_10 mediante rilascio di vaglia circolare n. 8927084338‐03, non trasferibile, di € 6.000,00, intestato a;
in occasione della scadenza della polizza, a maggio 2014, Controparte_10
apprendeva che risultava effettuato esclusivamente il versamento del Parte_1 premio unico di € 13.000,00 mentre non risultava effettuato il versamento successivo di € 6.000,00; che non risultava regolarmente imputato alla polizza il versamento integrativo effettuato con vaglia circolare n. 8927084338‐03; detta circostanza, oltre ad integrare gli estremi di reato, ha arrecato un grave pregiudizio ad la quale si è sentita Parte_1 truffata, derubata, privata del potere decisionale sui propri risparmi e, tutt'oggi non è ancora rientrata nella disponibilità del proprio denaro;
con lettera, trasmessa a mezzo pec il 24/7/2014, l'attrice chiedeva, invano, chiarimenti alla società assicurativa;
pertanto, in data 31/03/2015, convocava le innanzi ad un organismo di mediazione;
Controparte_1
l'incontro di mediazione veniva fissato per il 24/04/2015 ma aveva esito negativo per la mancata partecipazione della società convenuta;
legittimato passivo nel presente giudizio è nata nel 2013 dalla fusione delle attività assicurative Controparte_1 CP_1 [...]
, ed . CP_11 CP_10 CP_12 CP_13
N.R.G. 794/2016 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 2 Ciò premesso affermava di avere diritto di vedersi liquidare le somme assicurate con la polizza n. 70542818/53, alla data della sua naturale scadenza (27/05/2014) tenendo conto sia del versamento del premio unico di € 13.000,00 sia del successivo versamento integrativo di € 6.000,00 effettuato con il vaglia circolare;
sulle somme maturate al 27/05//2014 ha diritto di vedersi riconosciuto gli interessi legali ed il maggior danno determinato dalla impossibilità di disporre del proprio danaro dal 27/05/2014 ed anche in considerazione del fatto che la più comune e prudente forma di investimento del denaro ha una redditività superiore al tasso dell'interesse legale;
infine, all'attrice, spetta il risarcimento dei danni morali in quanto il fatto descritto costituisce reato quantomeno di appropriazione indebita e forse anche truffa. Concludeva dunque chiedendo di: accertare e dichiarare che la polizza vita n. 70542818/53 è scaduta al 27/05/2014 e, per l'effetto, condannare , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere la Parte_1 prestazione assicurata sulla base dei versamenti effettuati (sia di quello iniziale, sia del versamento effettuato ad integrazione), oltre interessi legali e maggior danno dal 27/05/2014 (data di scadenza della polizza) fino al soddisfo;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al capo 1) circa l'imputazione del versamento integrativo, condannare in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a restituire all'attrice la somma di € 6.000,00 da questi versata con l'assegno circolare sopra descritto oltre interessi legali e maggior danno dalla data di emissione dell'assegno (18/6/2011); accertare e dichiarare l'illiceità dell'operato della società assicurativa e, per essa, dei suoi preposti;
per l'effetto, condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni CP_1 non patrimoniali subiti dall'attrice; condannare , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a rimborsare all'at vio del procedimento di mediazione, con vittoria di spese di giudizio e competenze professionali, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario. Si costituiva in data 19/4/2016 chiedendo, in via preliminare, la Controparte_1 chiamata in causa per la cond iva di , Parte_2 CP_14
, e , quali coagenti Generali di Cava dei Tirreni 2, per
[...] Controparte_6 Parte_3
l'operato posto in essere da in applicazione dell'art. 7 del capitolato per Persona_3 la concessione di Agenzie Generali, secondo cui gli Agenti Generali sono responsabili in proprio degli atti di tutti i loro collaboratori;
nel caso di specie sussisteva la piena responsabilità dell'operato di , quale subagente e collaboratore Persona_3 dell' , dal momento che la tariffa 7UCF1 relativa Parte_4 alla polizza sottoscritta dall'istante, non prevedeva versamenti aggiuntivi, quindi l'importo di
€ 6.000,00 non poteva essere contabilizzato sulla polizza n. 70542818, con conseguente grave nocumento arrecato alla Compagnia Assicurativa, che non potrà esser ritenuta responsabile di alcunché nei confronti dell'attrice, con riferimento al lamentato errato computo del contributo integrativo. Chiedeva poi che l'attrice provasse di essere legittimata a citare in giudizio la
[...] ed a richiedere il riscatto della polizza, producendo il contratto di assicurazione CP_1 sottoscritto con ivi incluse le condizioni generali di assicurazione, le Controparte_1 quietanze attestanti i relativi pagamenti dei premi e i titoli su cui basava la propria azione. Impugnava altrsì la documentazione prodotta in copia. Eccepiva nel merito l'assenza di responsabilità delle riconducibile unicamente CP_1 all'operato di , il cui timbro e la cui firma sono apposti in calce al modulo Persona_3 integrativo, operando il subagente sotto la responsabilità dell'agente, che risponde
N.R.G. 794/2016 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 3 dell'operato dei propri collaboratori. Chiedeva dunque di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e disporre l'estromissione di Controparte_3 Controparte_3 dal presente giudizio;
accertare e dichiarare l'ammissibilità dell'intervento volontario spiegato da rigettare la domanda come proposta, perché Controparte_15 assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto e, in ogni caso, non provata;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio;
emettere ogni altro provvedimento del caso. A seguito della chiamata in causa, in data 7/12/2016, si costituivano e Controparte_6
che eccepivano come, tra la e gli od se Parte_2 Controparte_1 intercorso un accordo di carattere transattivo in via generale e novativa per definire e conciliare tutte le controversie tra loro insorte e/o insorgende;
nello specifico le parti, convenivano al punto 2) del suddetto accordo transattivo che: “il rapporto di agenzia intercorso tra ora per l'agenzia di Controparte_10 Controparte_1 [...]
con i coagenti si conferma cessato ad ogni effetto in data 12 dicembre 2011 Parte_4 per risoluzione consensuale, dichiarando le Parti soddisfatto per quella data ogni e qualsiasi obbligo di preavviso.”. Proseguendo al punto 3) le Parti specificano: “ Le Parti dichiarano di ritenere integralmente compensate e definite tutte le reciproche partite di dare e avere comunque inerenti e relative al cessato rapporto agenziale di Parte_4
e ad ogni altro rapporto agenziale comunque intercorso tra loro e pertanto dichiarano
[...] di null'altro avere a pretendere l'una dall'altra, rinunciando espressamente - a spese interamente compensate e salvo quanto previsto nel presente atto – a tutte le domande ed eccezioni azionate in via principale e/o riconvenzionale nel giudizio, di cui in premessa… Per quanto occorresse le Parti dichiarano, altresì, di rinunciare ad ogni diritto e/o pretesa e/o azione presente e/o futura tra le stesse in ordine ai rapporti di agenzia dedotti nelle premesse”. Al punto 6) le Parti aggiungono: “ In relazione a quanto stabilito nel presente accordo…, rinunciando essa espressamente ad ogni e qualsiasi Controparte_1 detrazione per debiti pregressi oggetto di accollo da parte dei coagenti e ad ogni diritto di garanzia sulle somme medesime. rinuncia, inoltre, a condizione di Controparte_1 reciprocità ed a spese interamente ll'azione derivante dalla chiamata in causa nei giudizi di opposizione promossi dalla contro gli ex coagenti”. Pt_5
Eccepivano dunque che la chiamata in causa di e Controparte_6 Parte_2 risultava priva di fondamento, avendo la rinunciato Controparte_1 espressamente ad ogni diritto e/o pretesa e/o az stesse in ordine ai rapporti di agenzia intercorsi, essendo stato l'accordo transattivo stipulato dalle suddette parti, proprio al fine di definire e conciliare tutte le controversie tra loro insorte e/o insorgende, con conseguente richiesta di condanna di alle spese per lite CP_1 temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Concludevano dunque chiedendo di: in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e nel presente giudizio per i Controparte_6 Parte_2 motivi esposti nell'odierno atto e per l'effetto estromettere gli stessi dal giudizio de quo;
condannare la ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da Controparte_1
“lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
in via principale e nel merito: rigettare ogni domanda formulata dalla nei confronti dei Sig.ri Controparte_1 Controparte_6
e , in quanto i medesimi non risultano essere in alcun modo responsabili Parte_2
d o lamentato dalla Sig.ra ; il tutto con vittoria di spese, Parte_1 competenze ed onorari, con attribuzione. In data 2/1/2020 si costituivano , e , CP_7 CP_9 Controparte_8 rispettivamente moglie e figli di deceduto in data 30 dicembre 2018, Controparte_14
N.R.G. 794/2016 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 4 eccependo la loro carenza di legittimazione passiva, quanto a , avendo la CP_7 stessa divorziato dal con effetti dal 6 novembre 2015 giusta sentenza del Controparte_14
Tribunale civile di Napoli n. 15007/2015 nella quale non è stato previsto in suo favore l'assegno di mantenimento , quanto a e avendo rinunziato CP_8 CP_9 all'eredità con atto pubblico rogato dal N poli del 18/01/2019 Persona_4 recante repertorio n° 35850 , registrato in data 28.01.2019 al n. 857/1T. In linea del tutto gradata eccepivano l'infondatezza della domanda formulata da Pt_1
e la chiamata in causa formulata da .
[...] Controparte_1 udevano dunque chiedendo di: in vi rtare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei resistenti , e e, per CP_7 Controparte_8 CP_9
l'effetto, rigettare l'avversa azione giudiziaria ed ogni domanda così come spiegata nell'atto introduttivo in danno delle stesse;
nel merito, rigettare la domanda in quanto inammissibile, nonché infondata in fatto e in diritto;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre IVA, CPA e compensi ex DM n. 55/2014, da liquidarsi in favore del procuratore per fatto anticipo. Effettuata l'istruttoria, la causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
1. Questioni preliminari. Va preliminarmente ritenuto inefficace il disconoscimento della non conformità all'originale delle copie effettuato dall'assicurazione. Secondo la Cassazione “in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28096 del 30/12/2009, conf. Sez. 1, Sentenza n. 14416 del 07/06/2013; Sez. 3, Sentenza n. 7175 del 03/04/2014, la quale specifica altresì che la suddetta contestazione «va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale; Sez. 3, Sentenza n. 7105 del 12/04/2016, Sez. 3, Sentenza n. 12730 del 21/06/2016, , quest'ultima con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall'agente della riscossione“. (Cass 23902/17 e Cass 24323/18). È stato altresì aggiunto che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (Cass 27633/18). Nel caso di specie il disconoscimento va ritenuto inefficace, non avendo parte convenuta evidenziato alcuna differenza tra gli originali dei documenti e le copie prodotte dall'attrice, né ha indicato peculiarità di queste ultime (ad. es. cancellature, scoloriture, ecc…) che potessero far dubitare della loro conformità ai primi (cfr. in lal senso Cass. sentenza 24634/2021).
2. Sul merito. Risulta documentalmente provata la stipula della polizza 705420818/53 ed il versamento della somma di € 13.000,00 e di € 6.000,00, essendo prodotte in atti le quietanze attestanti i relativi pagamenti dei premi, sottoscritte da , subagente dell' Persona_3 Pt_4
di Cava de' Tirreni.
[...]
N.R.G. 794/2016 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 5 Con riguardo al versamento di € 6.000,00, lo stesso risulta effettuato in data 4/7/2011, quando era già in vigore l'art. 118 Cod. Ass. (D. Lgs. 7.9.2005, n. 209), il quale stabilisce “il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione.” E, poiché (come precisa cass. civ., 23.5.2018, n. 12662) non vi è dubbio che il subagente rientri tra i collaboratori dell'agente (art. 109, comma 2, lett. e, Cod. Ass.), il pagamento a questi effettuato si presume juris ed te jure compiuto nella mani dell'assicuratore. Ai fini, dunque, della determinazione della prestazione assicurativa della menzionata polizza, occorrerà tener conto anche del pagamento del premio integrativo di € 6.000,00. Le somme assicurate devono essere corrisposte da d . CP_1 Parte_1
Pertanto, , alla data di scadenza della polizza, avrebbe dovuto percepire la Parte_1 somma di € 23.498,44, mentre alla stessa, al momento della riscossione della polizza, è stata liquidata la minore somma di € 16.770,45 (come da quietanza depositata in data 17/03/2020). Alla stessa, dunque, spetta la differenza tra quanto versato (€ 16.770,45) e quanto dovuto (€ 23.498,44), per un totale di € 6.727,99, oltre interessi legali dalla data di scadenza della polizza, 27/5/2014, e fino al soddisfo. Non è dovuto invece il maggior danno, ex art. 1224 c.c., in mancanza di specifiche allegazioni sul punto da parte dell'attrice. Ed invero, la Corte di Cassazione si è attestata sul principio secondo cui, nel caso di ritardato adempimento di un'obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, c.c., può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali;
ove il creditore rivesta la qualità di imprenditore, è sufficiente dimostrare di avere, durante la mora del debitore, fatto ricorso al credito bancario (o ad altre forme di approvvigionamento di liquidità), sempre che il ricorso al credito, in relazione all'entità dello stesso ed alle dimensioni dell'impresa, sia stato effettiva conseguenza dell'inadempimento (cass. civ., 20.6.2023, n. 17572, anche in motivazione;
cass. civ., 9.8.2021, n. 22512; cass. civ., 4.6.2018, n. 14289; cass. civ., sez. un., 16.7.2008, n. 19499). Nel caso in esame difetta ogni specifica allegazione dell'appellante sul Parte_1 maggior danno richiesto, ex art. 1224 c.c., anche in relazione al fatto che, durante la mora, il saggio medio di rendimento dei titoli di Stato fosse superiore al tasso degli interessi legali, essendosi limitata a chiedere, nell'atto di citazione in primo grado, il Parte_1 maggior danno determinato dalla impossibilità di disporre del proprio danaro dal 27.5.2014 ed anche in considerazione del fatto che la più comune e prudente forma di investimento di danaro ha una redditività superiore al tasso di interesse legale. Con riguardo alla posizione dei terzi chiamati, va rigettata la domanda nei confronti di
, avendo la stessa divorziato dal con effetti dal 6 novembre CP_7 Controparte_14
2015, giusta sentenza del Tribunale civile di Napoli n. 15007/2015, nella quale non è stato previsto in suo favore l'assegno di mantenimento, ed anche quella nei confronti dei figli e , avendo gli stessi rinunziato all'eredità, con atto pubblico CP_9 Controparte_8 rogato dal Notaio di Napoli del 18/01/2019 recante repertorio n° 35850, Persona_4 registrato in data 28.01.2019 al n. 857/1T. Allo stesso modo va rigettata la domanda nei confronti e , Controparte_6 Parte_2 avendo la rinunciato espressamente ad ogni diritto e/o pretesa Controparte_1
e/o azione presente e/o futura tra le stesse in ordine ai rapporti di agenzia intercorsi, essendo stato stipulato un accordo transattivo tra le suddette parti, proprio al fine di
N.R.G. 794/2016 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 6 definire e conciliare tutte le controversie tra loro insorte e/o insorgende. Alla luce delle più recenti pronunce della Suprema Corte - “La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost..” (Ordinanza n. 19948/2023) -, non sussistono elementi univoci per ritenere il carattere temerario della resistenza delle nel presente giudizio e CP_1 pertanto la richiesta ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata.
3. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 794 /2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto INTERMEDIAZIONE MOBILIARE (FONDI DI Co INVEST., , ), pendente tra , Controparte_16 Parte_1 Controparte_1
,
[...] Controparte_6 Parte_2 CP_7 CP_8
, , nella qualità di eredi di
[...] CP_9 Controparte_14 i così provvede:
1. accoglie nei limiti e per le causali di cui in motivazione, la domanda di parte attrice e, per l'effetto:
2.condanna al pagamento, in favore di , della Controparte_1 Parte_1 somma di € egali dalla data di scadenza /2014, e fino al soddisfo;
3. condanna al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite che si liquidano in € 250,00 per spese ed € 3397,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario;
4.condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1 Controparte_6
, delle spese di lite che si liquidano in € 3397,00 per compensi, oltre Parte_2 ese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario;
5.condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1 CP_7
, , nella qualità di eredi di delle Controparte_8 CP_9 Controparte_14
q 0 per compensi, oltre rim pese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 17/03/2025
Il Giudice
Dott. ssa Lucia Esposito
N.R.G. 794/2016 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 7