Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 07/01/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n. 7219 del 19.05.2010 Oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro;
rinvio dalla Cassazione
N. R.G. 632/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott. Silvana Botrugno Presidente
Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott. Domenico Rosario Monterisi Giudice Ausiliario ha emesso la presente
SENTENZ A
nella causa civile n. 632/2022 R.G. in materia di previdenza, in grado di appello,
tra
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Maria Teresa Petrucci
APPELLANTE- Ricorrente in riassunzione e
rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Antonio Manfreda Controparte_1
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE - Resistente in riassunzione
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.06.2006 innanzi al Tribunale di Lecce aveva Controparte_1 proposto opposizione avverso la cartella esattoriale n.059 2006 00173422 73, notificata da CP_2
,, con la quale le era stato intimato il pagamento di € 6.285,19 per contributi e relative sanzioni
[...] dovuti all' (contributi aziende) per il periodo da giugno 2000 a dicembre 2001. Aveva eccepito Pt_1 la prescrizione quinquennale per i crediti maturati prima del maggio 2001 e, nel merito,
l'infondatezza delle pretese, deducendo di aver aderito in data 31.12.2000 al contratto di
aveva eccepito la compensazione con i crediti derivanti dallo sgravio contributivo di cui avrebbe potuto usufruire, previsto dall'art. 116 l.n.388/2000 per le aziende aderenti al programma di riallineamento. In subordine aveva eccepito l'eccessività delle somme aggiuntive e delle sanzioni.
Aveva chiesto quindi l'annullamento della cartella, previa declaratoria dell'inesistenza del credito.
Si erano costituiti in giudizio contestando le avverse eccezioni e CP_3 CP_4 sostenendo la legittimità della cartella opposta.
Il Tribunale di Lecce, con la sentenza in epigrafe indicata, aveva accolto parzialmente il ricorso. Aveva rilevato la prescrizione quinquennale estintiva per i crediti relativi al periodo giugno
2000-aprile 2001; aveva ritenuto che, stante l'adesione dell'azienda al contratto di riallineamento retributivo, a norma dell'art.3 comma 4 l.n.448/1998 e dell'art.5 d.l. n.510/1996 convertito in l.n.608/1996, fosse legittima la fruizione degli sgravi per i mesi di maggio e giugno 2001 e che quindi non fosse dovuto il pagamento dei relativi contributi;
aveva invece ritenuto fondata la pretesa creditoria dell' per i mesi da luglio 2001 a dicembre 2001, non spettando gli sgravi per Pt_1
i lavoratori part time.
Avverso la suddetta sentenza aveva poi proposto appello lamentandone l'erroneità:- Pt_1 nella parte in cui aveva ritenuto che per le aziende che avevano aderito ad un contratto di riallineamento sussistesse il diritto ad usufruire degli sgravi contributivi e che la Controparte_1 avesse effettivamente applicato il contratto di gradualità a cui aveva aderito, circostanza della quale invece non era stata fornita prova;
- nella parte in cui non era stato rilevato il difetto di rappresentatività del sindacato CL (firmatario dell'accordo provinciale di gradualità al quale aveva aderito la società).
Costituitasi nel giudizio di appello, aveva contestato le avverse deduzioni e Controparte_1 chiesto il rigetto del gravame, sottolineando che in virtù dell'adesione alla CP_5 [...] era da ritenersi tra le associazioni Controparte_6 maggiormente rappresentative a livello nazionale. Aveva inoltre proposto appello incidentale chiedendo l'annullamento della cartella esattoriale anche con riferimento ai crediti contributivi maturati da luglio 2001 a dicembre 2001, insistendo per la sussistenza del diritto agli sgravi contributivi anche per i lavoratori part-time.
Con sentenza n.1362 del 14.07.2015 questa Corte aveva rigettato l'appello principale dell' e accolto l'appello incidentale di annullando la cartella esattoriale anche Pt_1 Controparte_1 con riferimento al periodo luglio - dicembre 2001.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce aveva proposto ricorso per Pt_1
Cassazione deducendo, con un primo motivo, la violazione dell'art. 2697 c.c. in combinato disposto con l'art.3 commi 5 e 6 della L.n.448/1998, con l'art.1 della L.n.389/1989 e con l'art.5 comma 1 della L.n.608/1996 in relazione all'art.360 primo comma n.2 cpc nella parte in cui la sentenza impugnata aveva ritenuto che il sindacato a cui la aveva fatto riferimento per la Controparte_1 stipulazione del contratto di riallineamento avesse sufficiente rappresentanza su base nazionale per poter sostenere che l'importo della retribuzione concordata soddisfacesse il c.d. minimale contributivo, nonchè nella parte in cui la Corte territoriale aveva sostenuto che gravasse su Pt_1
l'onere di dimostrare la corretta applicazione della procedura di riallineamento;
con il secondo motivo di ricorso aveva lamentato la violazione dell'art. 3 commi 5 e 6 della L.n.448/1998 in Pt_1 relazione all'art.360 primo comma n.3 cpc perché, attraverso il meccanismo del proporzionamento dell'aumento di organico aziendale, era stata ritenuta equipollente all'assunzione di lavoratori a tempo pieno, prevista dalla legge, quella di nuovi lavoratori con contratto di lavoro trasformato da tempo parziale a tempo pieno.
Con ordinanza n. 24546/22, depositata il 09.08.2022, la Suprema Corte accoglieva il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, limitatamente all'affermazione della Corte di
Appello “che fosse a carico dell' l'onere di fornire la prova della corretta applicazione della Pt_1 procedura di riallineamento, in quanto trattandosi di prova del presupposto per fruire dello sgravio era a carico della società opponente che intendeva avvalersene dimostrarne la relativa sussistenza
e non certo a carico dell' previdenziale, come opinato dalla Corte territoriale”, cassando la Pt_1 sentenza impugnata e rinviando, anche per la liquidazione delle spese, alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione.
Con ricorso del 03.11.2022 l' ha riassunto il giudizio, riportando le argomentazioni e i Pt_1 principi espressi dalla Cassazione nella predetta ordinanza, ha chiesto di dichiarare che era a carico di l'onere di fornire la prova della corretta applicazione della procedura di Controparte_1 allineamento, di accertare la non corretta applicazione delle procedura di riallineamento da parte della e l'insussistenza del diritto allo sgravio fruito, con conseguente carattere Controparte_1 indebito della relativa percezione. Ha infine chiesto la condanna della società al pagamento delle somme dovute in ragione della cartella opposta.
i è costituita con memoria del 06.02.2024 riportandosi alle difese svolte nei Controparte_1 precedenti gradi di giudizio.
All'udienza del 13.11.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
A seguito della riassunzione del giudizio questa Corte si deve occupare –nei limiti del rinvio disposto dalla Suprema Corte con ordinanza n.24546/2022 – delle questioni proposte dalle parti nel giudizio di appello avverso la sentenza di primo grado.
0.1. Giova preliminarmente rilevare che si è formato il giudicato interno sulla decisione del Tribunale relativa all'avvenuta estinzione per prescrizione del credito contributivo dell' Pt_1 relativo ai mesi di aprile e maggio 2001, stante la mancanza di appello sul punto, nonché sulla decisione della Corte di Appello relativa alla sufficiente rappresentatività del sindacato che aveva stipulato il contratto di riallineamento a cui la Società aveva aderito, stante l'emessa CP_1 declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto sul punto da . Pt_1
0.2. Si rammenta che la cartella di pagamento costituente oggetto di controversia riguarda contributi determinati da note di rettifica su sgravi contributivi di cui la Società ha fruito e che l' ritiene, invece, non spettanti e da recuperare. Pt_1 1. Nella predetta ordinanza n.24546/2022 la Suprema Corte ha cassato l'affermazione, contenuta nella sentenza della Corte di Appello, secondo cui era “a carico dell' l'onere di Pt_1 fornire la prova della corretta applicazione della procedura di riallineamento” e ha, in senso contrario, riaffermato il principio in base al quale “trattandosi di prova del presupposto per fruire dello sgravio era a carico della società opponente che intendeva avvalersene dimostrarne la relativa sussistenza e non certo a carico dell' previdenziale”. Pt_1
Alla luce della menzionata pronuncia di legittimità l'appello principale proposto dall' e Pt_1 da isulta fondato nei termini che si vanno a precisare, e, conseguentemente, infondato quello CP_4 incidentale della Società.
2. Va esclusa la spettanza degli sgravi contributivi per i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale. Sul punto la Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio secondo cui presupposto per l'applicabilità degli sgravi contributivi è normalmente la realizzazione di un incremento occupazionale mediante nuove assunzioni di personale che già risulti iscritto nelle liste di collocamento o di mobilità o fruitore della cassa integrazione guadagni;
pertanto il beneficio degli sgravi non compete nel caso di trasformazione di un contratto di lavoro a tempo parziale in contratto di lavoro a tempo pieno, trattandosi di una mera modificazione della quantità temporale della prestazione lavorativa già in essere e non di nuova assunzione avente le finalità ed i caratteri indicati dalla disposizione, che è diretta ad incentivare l'assunzione di soggetti che non abbiano (o che abbiano perduto) l'occupazione. In tal senso, il calcolo in unità lavorative annue (c.d. ULA) può rilevare ai fini del computo della forza lavoro in essere al fine di valutare se sussista, a seguito della nuova assunzione, un effettivo incremento dell'occupazione, ma non anche al fine di considerare quale "nuovo assunto ad incremento delle unità occupate" colui il cui rapporto a tempo determinato sia stato trasformato in rapporto a tempo pieno indeterminato, non essendo consentita alcuna interpretazione analogica delle disposizioni sugli sgravi contributivi, in ragione della natura eccezionale delle relative disposizioni (Cass. n.1769/2021; n. 15960/2017; n. 16378/2012).
Va quindi confermata la decisione assunta in primo grado dal Tribunale con riferimento alla sussistenza dell'obbligazione contributiva indicata nella cartella di pagamento per i mesi da luglio a dicembre 2001.
3. Con riferimento ai contributi residui della cartella di pagamento in esame, riguardanti i mesi di maggio e giugno 2001, questa Corte, in applicazione del principio espresso dalla Cassazione nell'ordinanza di rimessione, deve rilevare che la Società originaria ricorrente, pur essendovi onerata, non ha prodotto prove idonee a dimostrare la sussistenza dei presupposti previsti per la fruizione degli sgravi contributivi.
In tema di contratti di riallineamento retributivo la Suprema Corte ha chiarito che "il diritto a godere del beneficio della sospensione della condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui al D.L. n. 338 del 1989, art. 6, comma 9, lett. a) e c), convertito nella L. n. 389 del
1989, ovvero ad usufruire della successiva sanatoria di cui al D.L. n. 510 del 1996, art. 5, comma 2, convertito nella L. n. 608 del 1996, è subordinato alla compiuta realizzazione delle condizioni per l'attuazione della deroga al D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 1, previste dall'art. 6, comma 11 medesimo D.L., e poi confermata dal D.L. n. 510 del 1996, art. 5, comma 3. Ne consegue che il beneficiario, su cui incombono gli oneri di allegazione e prova, è tenuto a dimostrare di avere: 1) recepito l'accordo provinciale di riallineamento retributivo concluso tra le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali locali dei lavoratori aderenti o collegate a quelle nazionali di categoria firmatarie del contratto collettivo;
2) rispettato le forme e i tempi stabiliti dalle indicate disposizioni, programmando il graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori previsti nei corrispondenti contratti collettivi;
3) stipulato, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della L. n. 448 del 1998, gli accordi territoriali ed aziendali di recepimento, provvedendone al deposito nei trenta giorni successivi presso i competenti Uffici provinciali del lavoro e della mobilità ordinaria e le sedi provinciali;
4) raggiunto e mantenuto il Pt_1 detto riallineamento" (così Cass. n.16138/2020).
Nella fattispecie concreta manca la prova dei requisiti sopra indicati ai nn.2 e 4. Non vi sono in atti le buste paga quietanzate relative al periodo in questione, dirette a dimostrare la puntuale osservanza del programma di riallineamento per tutta la durata dello stesso.
La documentazione depositata in giudizio da inclusa quella prodotta nella Controparte_1 presente fase di rinvio, non risulta significativa e decisiva né sotto il profilo della prova dell'incremento occupazionale conseguente alle nuove assunzioni (non consentendo l'esatta individuazione del numero e della tipologia dei dipendenti prima e dopo le nuove assunzioni in questione), né sotto il profilo della necessaria regolarità retributiva e contributiva per tutto il periodo, rispetto al contratto di riallineamento a cui la società medesima aveva aderito.
Ne consegue che la sentenza di primo grado, che con riferimento alla contribuzione previdenziale per i mesi di maggio e giugno 2001 era priva della verifica in concreto della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento degli sgravi, va riformata, dovendosi qui affermare che la Società è tenuta al pagamento di quanto preteso dall' per tali mesi (oltre che Pt_1 per i mesi da luglio a dicembre 2001).
4. Tenuto conto del complessivo esito del giudizio, nonché della complessità delle questioni giuridiche affrontate dalle parti, si ravvisano motivi che, ai sensi dell'art.92 c.p.c. letto alla luce della sentenza della Corte Cost. n.77/2018, consentono di disporre la compensazione delle spese di lite per tutti i gradi e le fasi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro, visti gli artt.392 e 437 c.p.c., definitivamente pronunciando, in sede di rinvio disposto dalla S.C. con ordinanza n.24546/2022 sull'appello proposto con ricorso del 02/09/2011 da e nei confronti di Pt_1 CP_4 Controparte_1 nonché sull'appello incidentale proposto da con atto del 02/11/2012 avverso la Controparte_1 sentenza del 19/05/2010 n.7219 del Tribunale di Lecce, giudizio riassunto con ricorso del
03/11/2022 da e nei confronti di così provvede: rigetta l'appello Pt_1 CP_4 Controparte_1 incidentale di accoglie parzialmente l'appello dell' e, per l'effetto, dichiara Controparte_1 Pt_1
l'illegittimità della cartella di pagamento opposta nella sola parte relativa alla contribuzione riferita al periodo precedente a maggio 2001; conferma nel resto l'impugnata sentenza;
dichiara compensate tra le parti le spese di tutti gradi e le fasi del giudizio.
Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 13.11.2024
La presente sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del Collegio a norma dell'art.132 ultimo comma c.p.c., stante l'impedimento del Presidente, dott.ssa Silvana Botrugno, in quiescenza dal 01.01.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio