Articolo 12 della Legge 26 luglio 1974, n. 343
Articolo 11Articolo 13
Versione
29 agosto 1974
Art. 12.
L'ultimo comma dell'articolo 16 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente:
"L'ammissione fra le passivita' non puo' avere luogo quando l'onere delle riparazioni sia a carico del conduttore e quando la rendita dei terreni e fabbricati sia stata stabilita al netto, con i criteri di cui alla seconda parte dell'articolo 6".
Entrata in vigore il 29 agosto 1974