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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/10/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai R. Gen. N. 548/22
Sigg.:
Dott. EP GN Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. NA NE Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 548/2022 R.G. promossa con atto di citazione in appello e posta in decisione all'udienza del giorno 22 ottobre 2025
senza concessione dei termini
OGGETTO: d a
Azione revocatoria Parte_1
ex art 2901 c.c.
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Pallavicini, procuratore cod 102002 domiciliatario per procura in atti
APPELLANTE
c o n t r o
CP_1 appresentata e difesa dall'avv. Alberto Luppi del foro di Brescia,
procuratore domiciliatario, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
[...]
Controparte_2
non costituiti- contumaci
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 943/2022 del
14.04.2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
Con sentenza in data 14 aprile 2022 il Tribunale di Brescia ha accolto la domanda ex art. 2901 cc proposta da dichiarando CP_1
l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto datato 6.9.2019, trascritto in
Brescia in data 9.9.2019 ai nn. 39374 r.g. e 24991 r.p., per mezzo del quale aveva donato alla figlia “l'intera sua quota Controparte_2 CP_2
ereditaria di proprietà indivisa pari a 1/18 (un diciottesimo) avente ad oggetto tutti” i beni immobili siti in Lonato del Garda (BS), e dell'atto datato 6.9.2019, trascritto in Brescia in data 9.9.2019 ai nn. 39377 r.g. e
24993 r.p., per mezzo del quale aveva venduto a CP_2 Pt_1
“l'intera sua quota di proprietà indivisa pari a 2/18 (due diciottesimi)” dei beni immobili siti in Lonato del Garda (BS), ha dichiarato CP_2
tenuta a manlevare l'acquirente da ogni Parte_1
conseguenza pregiudizievole derivata alla medesima dall'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, condannando Controparte_2 CP_2
e in solido fra loro a rifondere a
[...] Parte_1
le spese del giudizio. CP_1
Avverso detta sentenza ha proposto appello Parte_1
chiedendo respingersi le domande proposte nei confronti con
[...]
vittoria di spese.
Si è costituito regolarmente in giudizio contestando la CP_3
fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 25 giugno 2025 la causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con nota depositata il 22.09.2025 il difensore dell'appellante ha prodotto in giudizio dichiarazione congiunta di declaratoria di estinzione del giudizio essendo tra le parti intervenuto un accordo transattivo.
Con ordinanza del 23.09.2025 la causa è stata quindi rimessa sul ruolo chiedendo alle parti di meglio precisare se abbiano chiesto la declaratoria di estinzione per rinuncia agli atti del giudizio o dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'udienza del giorno 22 ottobre 2025, con note depositate telematicamente, i difensori di entrambe le parti hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio a spese compensate insistendo per la declaratoria di estinzione del giudizio.
L'art. 306 del codice di procedura civile così testualmente dispone: “Il
processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla
prosecuzione.
Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da
loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e
notificati alle altre parti.
Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara
l'estinzione del processo.
Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso
accordo tra loro …”.
L'ipotesi si è compiutamente avverata nel caso di specie, ove entrambe le parti hanno depositato dichiarazione congiunta telematicamente in cui hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio a spese compensate per rinunzia agli atti del giudizio.
Va, pertanto, dichiarata l'estinzione del processo a spese compensate,
dovendo all'uopo provvedersi con sentenza in quanto atto tipico con il quale il Collegio definisce il giudizio di appello, con ciò restando precluso l'esame di ogni altra questione.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il presente giudizio per rinuncia agli atti a spese compensate. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre
2025
Il CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
NA NE EP GN
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai R. Gen. N. 548/22
Sigg.:
Dott. EP GN Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. NA NE Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 548/2022 R.G. promossa con atto di citazione in appello e posta in decisione all'udienza del giorno 22 ottobre 2025
senza concessione dei termini
OGGETTO: d a
Azione revocatoria Parte_1
ex art 2901 c.c.
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Pallavicini, procuratore cod 102002 domiciliatario per procura in atti
APPELLANTE
c o n t r o
CP_1 appresentata e difesa dall'avv. Alberto Luppi del foro di Brescia,
procuratore domiciliatario, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
[...]
Controparte_2
non costituiti- contumaci
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 943/2022 del
14.04.2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
Con sentenza in data 14 aprile 2022 il Tribunale di Brescia ha accolto la domanda ex art. 2901 cc proposta da dichiarando CP_1
l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto datato 6.9.2019, trascritto in
Brescia in data 9.9.2019 ai nn. 39374 r.g. e 24991 r.p., per mezzo del quale aveva donato alla figlia “l'intera sua quota Controparte_2 CP_2
ereditaria di proprietà indivisa pari a 1/18 (un diciottesimo) avente ad oggetto tutti” i beni immobili siti in Lonato del Garda (BS), e dell'atto datato 6.9.2019, trascritto in Brescia in data 9.9.2019 ai nn. 39377 r.g. e
24993 r.p., per mezzo del quale aveva venduto a CP_2 Pt_1
“l'intera sua quota di proprietà indivisa pari a 2/18 (due diciottesimi)” dei beni immobili siti in Lonato del Garda (BS), ha dichiarato CP_2
tenuta a manlevare l'acquirente da ogni Parte_1
conseguenza pregiudizievole derivata alla medesima dall'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, condannando Controparte_2 CP_2
e in solido fra loro a rifondere a
[...] Parte_1
le spese del giudizio. CP_1
Avverso detta sentenza ha proposto appello Parte_1
chiedendo respingersi le domande proposte nei confronti con
[...]
vittoria di spese.
Si è costituito regolarmente in giudizio contestando la CP_3
fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 25 giugno 2025 la causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con nota depositata il 22.09.2025 il difensore dell'appellante ha prodotto in giudizio dichiarazione congiunta di declaratoria di estinzione del giudizio essendo tra le parti intervenuto un accordo transattivo.
Con ordinanza del 23.09.2025 la causa è stata quindi rimessa sul ruolo chiedendo alle parti di meglio precisare se abbiano chiesto la declaratoria di estinzione per rinuncia agli atti del giudizio o dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'udienza del giorno 22 ottobre 2025, con note depositate telematicamente, i difensori di entrambe le parti hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio a spese compensate insistendo per la declaratoria di estinzione del giudizio.
L'art. 306 del codice di procedura civile così testualmente dispone: “Il
processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla
prosecuzione.
Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da
loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e
notificati alle altre parti.
Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara
l'estinzione del processo.
Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso
accordo tra loro …”.
L'ipotesi si è compiutamente avverata nel caso di specie, ove entrambe le parti hanno depositato dichiarazione congiunta telematicamente in cui hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio a spese compensate per rinunzia agli atti del giudizio.
Va, pertanto, dichiarata l'estinzione del processo a spese compensate,
dovendo all'uopo provvedersi con sentenza in quanto atto tipico con il quale il Collegio definisce il giudizio di appello, con ciò restando precluso l'esame di ogni altra questione.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il presente giudizio per rinuncia agli atti a spese compensate. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre
2025
Il CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
NA NE EP GN