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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/04/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 2464/2021 promossa da:
(P.IVA ), rappresentata e difesa dallo studio Parte_1 P.IVA_1
D'Antonio tax & legal (P.IVA ) in persona dell'avv. Raimondo D'Antonio (C.F. P.IVA_2
) e con quest' ultimo elettivamente domiciliato in Napoli (Na) C.so Umberto I n. C.F._1
311, giusta procura agli atti
- APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_3
Antonio Sannino (C.F. , presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Torre C.F._2 del Greco (NA), alla Via V. Veneto, n. 36,
- APPELLATA nonche'
(C.F. , in persona del Prefetto legale rappresentante p.t con Controparte_2 P.IVA_4 sede presso la Prefettura di in Piazza Duomo n. 10, 51100 CP_2
- APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5126/2020 del Giudice di Pace di Torre Annunziata del
03.11.2020, - impugnazione cartella esattoriale
Conclusioni: in atti ed a verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
La conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata Parte_1
l' e la in persona del Prefetto pro tempore, per sentir Controparte_1 Controparte_2 accertare e dichiarare l'illegittimità, l'infondatezza ed inefficacia della cartella esattoriale n. pagina 1 di 7 05720180008621658001 – ruolo n. 2018/001777, notificata a mezzo pec in data 19.06.2018, contenente ingiunzione di pagamento della somma di € 7.287,88, in relazione alla sanzione amministrativa accertata dalla . Controparte_2
La causa veniva iscritta dinanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, al numero di R.G. 8846/2018 ed assegnata al G.d.P. dott.ssa Celeste Giliberti.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda e deducendo la legittimità Controparte_2 del proprio operato.
L' rimaneva contumace. Controparte_1
Con sentenza n. 5126/2020, depositata in data 03.11.2020, il Giudice di Pace di Torre Annunziata dichiarava la contumacia dell' , rigettava l'opposizione e compensava le Controparte_1 spese di lite.
Avverso detta sentenza, presentava appello con atto di citazione notificato Parte_1 in data 03.05.2021, eccependo:
- violazione dell'art. 132 comma 1 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione alla violazione degli artt. 244 s.s.
c.p.c., ed artt. 1236 c.c.. La cartella esattoriale è stata notificata a mezzo pec mediante spedizione telematica priva di alcun requisito di certezza in ordine al mittente, essendo stato utilizzato un indirizzo pec secondario non corrispondente a quello inserito nei pubblici registri;
non v'è certezza sul contenuto dell' atto allegato, non è stata prodotta alcuna attestazione di conformità in ordine alla rispondenza tra l'originale in possesso del mittente e l'allegato all' e-mail; inoltre, l'incertezza sul contenuto della e-mail deriva anche dall' omessa apposizione della firma digitale, elemento imprescindibile per connotare di legale validità il contenuto e/o allegati della e-mail stessa. Elemento necessario ai fini della legittimità della cartella di pagamento notificata a mezzo pec è il formato informatico sottoscritto digitalmente con estensione del file in p7m.
Nel merito si riportava alle stesse eccezioni di cui al primo grado, tenuto conto che il Giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi sulle stesse: mancata notifica dell'avviso bonario o, comunque, dell'ordinanza ingiunzione n. 7954/2014 emesso dalla Prefettura di;
difetto assoluto di motivazione CP_2
e difetto di istruttoria. Dalla cartella esattoriale emergono solo incomprensibili numeri, senza alcun chiarimento in ordine al contenuto motivazionale dei singoli atti presupposti;
violazione e falsa applicazione dell'art. 204, comma 3, codice della strada;
illegittima applicazione delle maggiorazioni semestrali pari al 10%, indicata al punto 3 del ruolo n. 2018/001777 atteso che trova applicazione l'art. 204, comma 3, CdS;
nullità della cartella per intervenuta decadenza. La cartella doveva essere notificata entro il
31 dicembre del 2016 mentre veniva formata solo il 07.03.2018 e notificata il 19.06.2018 con inevitabile decadenza dell'Agente per la Riscossione e Prefettura di ad esigere il credito. CP_2
pagina 2 di 7 Concludeva chiedendo in via preliminare di accertare e dichiarare l'illegittimità, l'infondatezza, la sproporzionalità ed inefficacia del provvedimento impugnato in quanto fondato su illegittime, inesistenti pretese creditorie;
nel merito di accertare e dichiarare l' inesistenza ovvero la nullità e comunque l'inefficacia dell' impugnata cartella esattoriale ovvero del sotteso titolo amministrativo emesso dall' Ente impositore convenuto e, per l' effetto, dichiarare non dovute e comunque estinte le somme ingiunte. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di legge del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
In data 16.07.2021 si costituiva l' , con comparsa di costituzione e Controparte_3 risposta, chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto;
in via gradata, di confermare la sentenza di primo grado;
il tutto con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio in favore dell' e a carico dell'appellato. Controparte_1
La non si costituiva. Controparte_2
Il processo è stato rinviato diverse volte (ud.29.09.2022 – ud.28.09.2023 – ud.23.5.2024), per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado e pertanto in data 23.05.2024 il Giudice dott. ssa Per_1 precedentemente assegnatario del fascicolo, assegnava la causa a sentenza. Successivamente con ordinanza del 19.07.2024, stante la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado, ritenuta la necessità, alla luce delle eccezioni sollevate dalle parti di esaminare i documenti prodotti in primo grado, rimetteva la causa sul ruolo ed invitava le stesse alla ricostruzione del fascicolo di primo grado.
In data 06.09.2024 la causa veniva assegnata al Giudice dott.ssa Musi per trasferimento ad altro ufficio della dott.ssa Per_1
In data 05.11.2024 la causa veniva introitata a sentenza con i termini del 190 cpc.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della , che, pur regolarmente citata, come Controparte_2 attesta la relata di notifica, a mezzo pec, in data 03.05.2021 alle ore 07:52, non ha inteso costituirsi nel presente giudizio di appello.
Deve, innanzitutto, sottolinearsi che i motivi di impugnazione proposti dall'appellante risultano essere adeguatamente esplicitati.
Nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, l'appellante ha l'onere di enucleare specifici motivi rispetto ai quali resta circoscritta la cognizione del giudice. La specificità dei motivi esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata si contrappongano quelle proposte dall'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime.
Ne consegue che nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi, una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007). pagina 3 di 7 Venendo al merito, l'appello va rigettato per i motivi che seguono.
-Inesistenza e/o nullità della cartella di pagamento notificata via pec.
Sul punto si osserva.
La notifica della cartella esattoriale impugnata risulta correttamente avvenuta a mezzo PEC, risultando le contestazione della difesa dell'appellante sull' indirizzo del mittente non pertinenti. La certezza in ordine all'indirizzo p.e.c. coinvolto nella notificazione medesima attiene infatti alla sfera del “destinatario”, al quale l'atto deve essere notificato ad un indirizzo effettivo e inserito negli appositi elenchi, così da garantire la conoscenza legale dell'atto trasmesso. Nulla di tutto ciò riguarda, invece, la sfera del “mittente” e, in particolare l'indirizzo di provenienza della p.e.c.. Nessun vizio, invero, è dato riscontrare laddove l'indirizzo di provenienza sia avulso da un pubblico elenco, posto che questo deve ospitare gli estremi utili per la consegna degli atti e non quelli da cui essi debbono provenire. Sul punto si segnala l'intervento chiarificatore della Suprema Corte (riferito alla notifica effettuata dall' agente della riscossione), secondo cui
“In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione,
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” ( Cass. n. 18684 del 03/07/2023 ).
L' è, per legge, soggetto abilitato alle notifiche via P.E.C. delle cartelle e degli atti della riscossione CP_4
(non si applica l'art. 149 bis c.p.c., in quanto espressamente escluso). Ben vero, con decorrenza dal
31.05.10, mediante l'aggiunta del co.1 bis all'art. 26 DPR 602/73, è stato introdotto l'utilizzo direttamente da parte di , quale modalità di notifica, della posta elettronica certificata;
peraltro, la possibilità di CP_5 notificare le cartelle a mezzo PEC, laddove emesse in forma di documento informatico, poteva affermarsi già in forza dell'art. 48 del Codice dell'Amministrazione Digitale, d.lgs. 82/05 il quale equipara la trasmissione dei documenti medesimi attraverso la posta elettronica certificata alla notificazione per mezzo di posta elettronica raccomandata. Ciò posto, gli atti dell notificati a mezzo PEC sono documenti CP_4 informatici originali nativi (pertanto non abbisognano di alcuna attestazione di conformità), in formato pdf/A (immodificabile in quanto di sola lettura, art.20 CAD), ai quali viene apposta la firma digitale PadEs
(cfr. allegato PEC) e quindi inviato col messaggio di notifica a mezzo PEC (cfr. Cass. n. 12888/15). Il formato digitale “p7m” è previsto dall'art. 149 bis c.p.c., il quale, per espressa previsione della legge speciale di cui all'art. 26 DPR n. 602/73 non deve essere applicato al procedimento di notifica degli atti dell'ADR.
La specificità del formato “p7m”, inoltre, non viene richiesta nel DLgs. n. 82/05 (art. 20 DLgs. n. 82/05).
L'estensione “.p7m”, della firma digitale si riferisce al formato di firma CAdES ed è visualizzabile solo attraverso idonei softwares aggiuntivi a quelli base e reperibili solo a titolo oneroso. L'estensione “pdf” pagina 4 di 7 della firma digitale (come nel caso di specie) si riferisce al formato PAdES è un file con estensione “.pdf”, leggibile con i comuni reader disponibili per questo formato, usualmente pre installati oramai su tutti i computer di ordinario acquisto (es. acrobat reader).
Sotto diverso profilo, giova rammentare, in ogni caso, che la cartella esattoriale viene predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché l'indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice (cfr. Cass. Civ, sez. trib.
05.06.2008 n. 14894; Cass. Civ. 17.04.1998 n. 3911; Tribunale Ascoli Piceno 23.09.2008 in Dir. e lav.
Marche 2008, 3, 285). Anche la Corte Costituzionale è intervenuta sul punto precisando che “costituisce diritto vigente il principio secondo cui l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia previsto effettivamente dalla legge, essendo di regola sufficiente che dai dati contenuti nello stesso documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene” (cfr. Corte Cost. 21.04.2000 n. 117).
Può soggiungersi, che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato in tema che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna in via telematica dell' atto ha, comunque, prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. S.U. 28/09/2018, n. 23620; Cass. S.U.
18/04/2016, n. 7665).
Dunque, il primo motivo di appello va rigettato.
Occorre, tuttavia, esaminare gli altri motivi oggetto di doglianza in primo grado, sui quali il giudice di prime cure non ha statuito, ossia: - la nullità della cartella per omessa notifica dell'avviso bonario, del titolo esecutivo rappresentato dall'ordinanza ingiunzione n. 7954/2014 emessa dalla;
il Controparte_2 difetto assoluto di motivazione;
la violazione e falsa applicazione dell'art. 204, comma 3, codice della strada, la nullità della cartella per intervenuta decadenza.
Orbene si rileva che le eccezioni circa la mancata notifica dell'avviso bonario, del titolo esecutivo e dell'intervenuta decadenza vanno rigettate per impossibilità - da parte del Tribunale - di procedere all'esame di fondatezza delle censure in esso spiegate per mancata acquisizione e omessa ricostruzione da parte degli interessati del fascicolo di primo grado.
Rilevato, infatti, che:
- il processo civile è un processo ad iniziativa di parte e che, secondo l'orientamento di legittimità, è onere della parte appellante fornire la dimostrazione delle censure mosse, anche se fondate su documenti prodotti dalla controparte (cfr. Cass. n. 23658/2017);
- in ogni caso, il mancato rinvenimento del fascicolo di primo grado non preclude al Giudice di appello di decidere nel merito il gravame (cfr. Cass. n. 5181/2018); pagina 5 di 7 - pertanto, se al momento della decisione non risultano gli atti, i documenti e i verbali d'udienza del giudizio di primo grado, il Giudice non è tenuto a rimettere la causa sul ruolo e/o ad onerare ulteriormente le parti e la Cancelleria di attività relative agli stessi incombenti.
Tanto premesso e tornando al caso di specie, questo Giudice osserva che la causa è stata rinviata diverse volte per acquisizione del fascicolo di primo grado, che le parti sono state invitate a ricostruire il fascicolo di primo grado, e che a tanto non hanno ottemperato, che in primo grado, come risulta dalla sentenza impugnata, la risulta costituita, pertanto i motivi di gravame non possono prescindere Controparte_2 dalla disamina di documenti eventualmente prodotti dalla , in quanto hanno ad oggetto Controparte_2
l'interpretazione e valutazione delle prove raccolte.
La mancanza agli atti, dei documenti e dei verbali di causa, non ricostruiti, dalla parte interessata, benché invitata, non consente in conclusione al Tribunale di esaminare le singole censure proposte.
Pertanto sulle relative eccezioni il gravame va rigettato.
In ordine all'ulteriore motivo di appello (difetto assoluto di motivazione;
difetto del presupposto;
difetto di istruttoria) si osserva.
Il difetto di motivazione dell'atto impositivo e/o la mancata allegazione del titolo ad esso prodromico non inficiano l'esecuzione: infatti per gli atti del concessionario della riscossione la norma da applicare è il comma secondo dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e non il primo comma, riferito espressamente all'amministrazione finanziaria;
a ciò si aggiunga che le cartelle di pagamento sono redatte su modelli ministeriali e non necessitano di motivazioni diverse da quelle afferenti la corretta indicazione degli importi, dell'ente titolare del credito, degli estremi del titolo etc. e per quanto riguarda l'allegazione dell'atto presupposto, ciò non determina affatto la nullità della cartella, posto che il menzionato requisito non è previsto dalla normativa di settore.
Parte appellante ha poi lamentato l'illegittimità dell'applicazione nel caso di specie della maggiorazione per ritardato pagamento prevista dall'art. 27 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
Orbene la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che «in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della legge n. 689 del
1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva» (Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n.
1884 del 01/02/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21259 del 20/10/2016; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20074 del 06/10/2016).
pagina 6 di 7 Per tutti tali motivi l'appello va rigettato, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite del presente giudizio nei confronti di (liquidate in dispositivo avuto riguardo ai valori minimi, stante CP_4
l'esiguità dell'attività difensiva ad esclusione della fase istruttoria, non ricorrente nel caso in esame).
Nulla per le spese nei confronti della parte rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) rigetta l'appello;
2) condanna in favore di al pagamento Parte_1 Controparte_1 delle spese del secondo grado di giudizio, che si liquidano in € 1.700,00 per compenso oltre rimborso forfettario in misura del 15%, IVA e CPA come per Legge;
3) nulla per le spese nei confronti della Controparte_2
Torre Annunziata, così deciso il 26.03.2025
Il Giudice
dott. Emanuela Musi
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