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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/03/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 139/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 13/03/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 139/2024 R.G.A.L. e vertente
TRA
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Giorgio Maria Bosio
E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Mauro Sferrazza e Avv.to Angelo Bellaroba
Oggetto: Pagamento Assegno ordinario di invalidità L. 222/1984.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare al ricorrente le spese CP_1
pagina 1 di 3 processuali liquidate in complessivi € 2.500,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrare in favore dei procuratori antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato chiede che l' sia condannato a pagare in suo favore i CP_1 ratei del beneficio dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della L.
222/1984, stante l'avvenuto accertamento del requisito sanitario presupposto, con decorrenza dalla domanda amministrativa (28.04.2023), così come comunicatogli dall'Istituto con missiva del 7.08.2023. Riferisce di avere provveduto ad indicare tutti gli elementi per consentire la liquidazione della prestazione, incluse le coordinate bancarie per procedere all'accredito, già nella domanda amministrativa e, ciò malgrado, e nonostante il possesso di tutti i requisiti di legge l'istituto non ha provveduto al pagamento, per cui si hai visto costretto ad adire l'autorità giudiziaria.
Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e riferisce che la prestazione spettante al ricorrente è CP_1 stata liquidata il 16.05.2024 e i relativi arretrati sbloccati per cui chiede di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dal procuratore della parte ricorrente. All'udienza del 3.10.2024 il procuratore del confermava a Pt_1 verbale l'avvenuto pagamento di quanto spettante al suo assistito per cui si associava alla domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere proposta dal procuratore dell' Insisteva, tuttavia, per il riconoscimento delle CP_1 spese processuali in quanto l'adempimento è sopravvenuto alla notifica del ricorso.
All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Tanto premesso appare utile precisare che l'istituto giuridico denominato
"cessazione della materia del contendere" è stato creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta.
E', quindi, un'ipotesi di estinzione del giudizio, creata dalla prassi giurisprudenziale,
pagina 2 di 3 da pronunciare, anche d'ufficio, ogniqualvolta si verifichi un'ipotesi di: a) rinuncia all'azione; b) rinuncia alla pretesa sostanziale;
c) venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione.
Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova (o quanto meno diversa) da quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi" l'attore rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. 2567/2007).
In definitiva “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150/2010).
Nel caso che ci occupa, alla luce dell'avvenuto pagamento in favore del ricorrente di quanto al medesimo dovuto dall' a titolo di assegno ordinario di invalidità, CP_1 come risulta dai documenti successivamente prodotti in data 13.08.2024 dal procuratore dell' (Modelli TE08 e TP/150 del 16.05.2024) e come riconosciuto CP_1 dal procuratore del in accoglimento della domanda proposta congiuntamente Pt_1 dai procuratori delle parti va dichiarata la parziale sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali deve tenersi conto del criterio della cd soccombenza virtuale. Pertanto, considerato che l' al momento del CP_1 deposito e della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (perfezionatasi il 17.01.2024) era inadempiente, e non ha provato, ed invero neppure dedotto,
l'esistenza di validi motivi a giustificazione del ritardo, non appaiono sussistere ragioni per disporre la compensazione anche solo parziale delle spese di lite che vengono, dunque, liquidate e distratte come in dispositivo, ai sensi degli artt. 91 e
93 c.p.c..
Velletri, 13 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 13/03/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 139/2024 R.G.A.L. e vertente
TRA
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Giorgio Maria Bosio
E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Mauro Sferrazza e Avv.to Angelo Bellaroba
Oggetto: Pagamento Assegno ordinario di invalidità L. 222/1984.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare al ricorrente le spese CP_1
pagina 1 di 3 processuali liquidate in complessivi € 2.500,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrare in favore dei procuratori antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato chiede che l' sia condannato a pagare in suo favore i CP_1 ratei del beneficio dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della L.
222/1984, stante l'avvenuto accertamento del requisito sanitario presupposto, con decorrenza dalla domanda amministrativa (28.04.2023), così come comunicatogli dall'Istituto con missiva del 7.08.2023. Riferisce di avere provveduto ad indicare tutti gli elementi per consentire la liquidazione della prestazione, incluse le coordinate bancarie per procedere all'accredito, già nella domanda amministrativa e, ciò malgrado, e nonostante il possesso di tutti i requisiti di legge l'istituto non ha provveduto al pagamento, per cui si hai visto costretto ad adire l'autorità giudiziaria.
Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e riferisce che la prestazione spettante al ricorrente è CP_1 stata liquidata il 16.05.2024 e i relativi arretrati sbloccati per cui chiede di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dal procuratore della parte ricorrente. All'udienza del 3.10.2024 il procuratore del confermava a Pt_1 verbale l'avvenuto pagamento di quanto spettante al suo assistito per cui si associava alla domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere proposta dal procuratore dell' Insisteva, tuttavia, per il riconoscimento delle CP_1 spese processuali in quanto l'adempimento è sopravvenuto alla notifica del ricorso.
All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Tanto premesso appare utile precisare che l'istituto giuridico denominato
"cessazione della materia del contendere" è stato creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta.
E', quindi, un'ipotesi di estinzione del giudizio, creata dalla prassi giurisprudenziale,
pagina 2 di 3 da pronunciare, anche d'ufficio, ogniqualvolta si verifichi un'ipotesi di: a) rinuncia all'azione; b) rinuncia alla pretesa sostanziale;
c) venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione.
Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova (o quanto meno diversa) da quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi" l'attore rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. 2567/2007).
In definitiva “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150/2010).
Nel caso che ci occupa, alla luce dell'avvenuto pagamento in favore del ricorrente di quanto al medesimo dovuto dall' a titolo di assegno ordinario di invalidità, CP_1 come risulta dai documenti successivamente prodotti in data 13.08.2024 dal procuratore dell' (Modelli TE08 e TP/150 del 16.05.2024) e come riconosciuto CP_1 dal procuratore del in accoglimento della domanda proposta congiuntamente Pt_1 dai procuratori delle parti va dichiarata la parziale sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali deve tenersi conto del criterio della cd soccombenza virtuale. Pertanto, considerato che l' al momento del CP_1 deposito e della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (perfezionatasi il 17.01.2024) era inadempiente, e non ha provato, ed invero neppure dedotto,
l'esistenza di validi motivi a giustificazione del ritardo, non appaiono sussistere ragioni per disporre la compensazione anche solo parziale delle spese di lite che vengono, dunque, liquidate e distratte come in dispositivo, ai sensi degli artt. 91 e
93 c.p.c..
Velletri, 13 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 3 di 3