Sentenza breve 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 05/12/2025, n. 2690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2690 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02690/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02110/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 120 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2110 del 2025, proposto dalla O.A.S.I. S.a.s. di NA SS & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B758291CEF, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Casarrubia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Irene Grifò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento:
- del decreto del Commissario straordinario n. 52 del 06/10/2025 di presa d’atto dell’esclusione per carenza dei requisiti di partecipazione, previsti a pena di esclusione, disposta nei confronti dell’unico partecipante per il Lotto 1 –Trapani, dando altresì atto che la procedura di gara si conclude con la non aggiudicazione in quanto nessuna offerta è stata ammessa (avuto riguardo alla gara per il “ servizio di pulizia delle aree comuni dei porti di trapani e Porto Empedocle, decespugliamento, cura del verde, pulizia garitte, rimozione rifiuti speciali pericolosi e non abbandonati da ignoti e relativi conferimenti a discarica piattaforma. durata di 4 anni + opzione di proroga per 6 mesi. gara suddivisa in due lotti. lotto 1 porto di trapani ” CIG B758291CEF);
e ove occorra:
- della comunicazione di esclusione dalla procedura di gara del costituendo R.T.I. OASI sas/OSP srl, comunicata in data 3 ottobre 2025 ai sensi dell’art. 90, co. 1, lett. d, cod. app.;
- ove occorra, della nota del RUP prot. 40499 del 23.09.2025, nella quale “ nel riscontrare la nota in riferimento, lo scrivente RUP, presa visione della documentazione trasmessa, ritiene che il requisito non sia soddisfatto da quanto dichiarato dai concorrenti ”;
- del verbale di gara del 30 settembre 2025 nella parte in cui, preso atto di quanto disposto dal RUP, l’operatore n. 1 (il costituendo RTI OASI s.a.s./OSP s.r.l.) è stato escluso dalle successive fasi della procedura per il Lotto 1;
- del decreto commissariale n. 60 del 15/10/2025 – determina a contrarre per avvio procedura di gara - del Commissario straordinario relativo alla nuova gara (CIG B8A22EDA7B), indetta a seguito della mancata aggiudicazione di quella precedente (CIG B758291CEF);
- del provvedimento di aggiudicazione della gara di cui al Decreto commissariale n. 60/2025, qualora frattanto adottato in favore di un operatore diverso dalla ricorrente;
- e di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Stazione Appaltante intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 la dott.ssa LE RH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 120 c.p.a., del che è stato dato atto a verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’atto introduttivo, notificato in data 3/11/2025 e depositato in data 10/11/2025, la società ricorrente ha impugnato gli atti che hanno condotto alla sua esclusione dalla gara di appalto per l’affidamento del servizio di pulizia delle aree comuni dei porti di Trapani e Porto Empedocle, lotto n. 1, meglio descritta in epigrafe, alla quale ha partecipato come mandataria del R.T.I. costituendo con O.S.P. s.r.l..
In ricorso si espone quanto segue:
- in ottemperanza a quanto deliberato dalla Commissione di gara nella seduta del 28.07.2025, il RUP, ha attivato il soccorso istruttorio ed assegnato alla ricorrente termine di dieci giorni per produrre, tra l’altro: (1) il « Modello Allegato A (parte I-II-III), della società capogruppo OASI sas, prescritto al punto 15 - Documentazione Amministrativa - “Busta A” sub A) e B) del disciplinare di gara »; (2) la « Dichiarazione di “Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali”, con indicazione dettagliata delle classi e delle categorie, di ciascuno dei componenti il Raggruppamento, resa ai sensi del DPR 445/2000 ».
- nella seduta del 12 settembre 2025, la Commissione ha rilevato che in sede di soccorso istruttorio « il partecipante n. 1 R.T.I. costituendo OASI s.a.s. – mandataria (P.IVA 00628000812) / OSP S.r.l. – mandante (P.IVA 04325770826), pur riscontrando nei termini la richiesta di integrazione documentale e fornendo documentazione a corredo, non ha fornito in maniera chiara la prova del possesso del requisito di “iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per la sottocategoria 4 Bis ” e, inoltre non è stato trasmesso … il “Modello Allegato A (parte I-II-III)” relativo alla presente procedura, prescritto al punto 15 - Documentazione Amministrativa - “Busta A” sub A) e B) del disciplinare di gara ”, nel quale andava espressa, a pena di esclusione, l’accettazione del Protocollo di Legalità ”;
- con nota del 16.09.2025, la Commissione ha chiesto parere al R.U.P. in ordine al possesso del requisito relativo alla sottocategoria 4 bis, posto che « il partecipante n. 1 R.T.I. costituendo O.A.S.I S.a.s. – mandataria / OSP S.r.l. – mandante per il Lotto 1, dichiara che “…la Cat. 4 BIS è una sottocategoria della cat.4 e che la O.A.S.I. S.a.S., è in possesso delle autorizzazioni superiori ovvero cat. 4 e cat. 5; Il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, all’art. 1 c.2 della Delibera del CN n. 2 del 24/04/2018, ha stabilito che “L’iscrizione in tale sottocategoria non consente la contemporanea iscrizione nelle categorie dell'Albo relative al trasporto dei rifiuti”. Pertanto appare evidente come le categorie oggetto di autorizzazione siano quelle già riportate dalla S.A. e che la 4 bis non può essere oggetto di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 in quanto non ottenibile in funzione delle autorizzazioni già in possesso dalle società costituenti il R.T.I.” ». Si aggiunge, altresì, che « all’esito della disamina della documentazione prodotta in sede di soccorso istruttorio, in capo al partecipante del Lotto n. 1 R.T.I. costituendo OASI S.a.s. – mandataria / OSP S.r.l. – mandante, permane una causa di esclusione dovuta alla mancata trasmissione del “Modello Allegato A (parte I-II-III) relativo alla presente procedura, della società capogruppo OASI sas, prescritto al punto 15 - Documentazione Amministrativa - “Busta A” sub A) e B) del disciplinare di gara”, nel quale andava espressa, a pena di esclusione, l’accettazione del Protocollo di Legalità »;
- con nota del 23/09/2025, il R.U.P. ha riscontrato la superiore richiesta affermando che “ presa visione della documentazione trasmessa, ritiene che il requisito non sia soddisfatto da quanto dichiarato dai concorrenti ”;
- in data 30/9/2025 la Commissione ha deliberato l’esclusione della ricorrente dalla gara: per la mancanza di un requisito di partecipazione di ordine generale in capo alla società capogruppo OASI sas, per non avere dichiarato l’accettazione del protocollo di legalità (articolo 6.1 sub c del disciplinare di gara) e per la mancanza in capo al R.T.I. di un requisito di partecipazione di ordine speciale/idoneità professionale, relativamente alla mancata iscrizione di ciascuno dei componenti il Raggruppamento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 4 bis (articolo 6.2 sub b del disciplinare di gara)”;
- con il gravato decreto n. 52 del 6.10.2025 il Commissario straordinario dell’Autorità Portuale ha preso atto dell’esclusione della ricorrente dalla procedura di gara per il lotto n.1 per carenza dei requisiti di partecipazione e ha quindi concluso con la non aggiudicazione della gara per mancata ammissione di offerte valide;
- con successivo decreto n. 60/2015 (anch’esso gravato) è stata autorizzato l’avvio di una nuova procedura per l’affidamento del servizio in oggetto.
2. Avverso i provvedimenti impugnati la ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
2.1. “ Eccesso di potere per travisamento di fatti e presupposti – errore materiale direttamente emendabile – violazione e falsa applicazione dell’art. 101, co. 2, cod. app. - violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del cod. app. (principio del risultato)” , atteso che il provvedimento di esclusione è erroneamente motivato, in primo luogo, in ragione della “ mancata trasmissione del “Modello Allegato A (parte III-III) relativo alla presente procedura, prescritto al punto 15 - Documentazione Amministrativa - “Busta A” sub A) e B) del disciplinare di gara”, nel quale andava espressa, a pena di esclusione, l’accettazione del Protocollo di Legalità ”.
Secondo la ricorrente, il Modello A è stato regolarmente prodotto in sede di soccorso istruttorio; esso reca solo in epigrafe l’indicazione errata della gara di appalto relativa a “Porto di Trapani – servizio di instradamento e viabilità. CIG B6CC1FBF7D ”, in luogo di quella corretta (“ servizio di pulizia delle aree comuni dei porti di trapani e Porto Empedocle, decespugliamento, cura del verde, pulizia garitte, rimozione rifiuti speciali pericolosi e non abbandonati da ignoti e relativi conferimenti a discarica piattaforma ”). Si tratta, invero, di un mero errore materiale che, come tale, avrebbe dovuto essere considerato “ direttamente emendabile ” dalla Stazione appaltante in quanto rilevabile ictu oculi , senza bisogno di sforzo interpretativo per ricondurre la volontà (erroneamente) espressa a quella, diversa, inespressa, ma chiaramente desumibile dal documento prodotto in sede di soccorso istruttorio.
2.2. “ Violazione e falsa applicazione art. 100, comma 2 del d.lgs. 36/2023 – violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 123 e 124, della l. 124/2017 e della normativa attuativa – eccesso di potere per travisamento di fatti e presupposti, nonché per difetto di istruttoria ”, atteso che il provvedimento di esclusione è, altresì, erroneamente motivato in ragione della pretesa mancanza in capo al R.T.I. del requisito di partecipazione di ordine speciale/idoneità professionale, relativamente alla mancata iscrizione di ciascuno dei componenti il Raggruppamento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 4 bis.
Invero, la Deliberazione n. 2/2018 ANGA, invocata dalla stazione appaltante, nella parte in cui stabilisce, con riguardo alla sottocategoria 4 bis che “ l’iscrizione in tale sottocategoria non consente la contemporanea iscrizione nelle categorie dell’Albo relative al trasporto di rifiuti ”, deve essere intesa come riferita esclusivamente ai soggetti non iscritti nella procedura ordinaria (categorie superiori 1, 4 e 5), e come alternativa alla stessa. La ricorrente, come la stessa mandante, è iscritta in procedura ordinaria nella categoria superiore, nella quale sarebbe assorbita la sottocategoria 4 bis.
2.3 “ Invalidità derivata del decreto commissariale n. 60/2025 di indizione della nuova gara ”. Secondo la ricorrente la nuova lex specialis è illegittima in quanto adottata sul presupposto della mancata aggiudicazione della gara dalla quale la ricorrente, unica partecipante, è stata illegittimamente esclusa. L’annullamento dell’esclusione e la conseguente aggiudicazione alla ricorrente dovrà determina l’annullamento della nuova gara.
3. La stazione appaltante intimata si è costituita in giudizio e con la memoria del 19.11.2025 ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto la gravata esclusione della ricorrente dalla gara è un atto di natura meramente conseguenziale ed applicativo delle clausole escludenti contenute nel bando, non tempestivamente impugnato.
4. Alla camera di consiglio del 21 novembre 2025, ai sensi dell’art. 73, c.p.a., il Collegio ha rilevato la tardività della memoria di replica di parte ricorrente. Il difensore ha quindi rassegnato le proprie repliche oralmente sostenendo che al momento dell’indizione della gara di appalto l’offerente non poteva avere cognizione del fatto che l’appartenenza alla sottocategoria 4 bis fosse un requisito escludente ed insistendo per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del controinteressato sopravvenuto in relazione alla nuova procedura di gara (che risulta non ancora conclusa). Previo avviso segnalato a verbale sulla possibilità di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata (artt. 60 e 120 c.p.a.), la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene di poter definire il presente giudizio con sentenza redatta “in forma semplificata”, sussistendone i presupposti di legge (art. 60 e art. 120, comma 6, nonché artt. 49 e 74 c.p.a.).
2. In rito, pregiudizialmente, si conferma la tardività della memoria di replica di parte ricorrente del 19.11.2025 in quanto depositata fuori dai termini previsti (oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile).
Si ritiene inoltre che, per evidenti ragioni di economia processuale, possa prescindersi dalla chiesta integrazione del contraddittorio nei confronti degli operatori economici che hanno partecipato alla nuova procedura di gara indetta dalla resistente Amministrazione con decreto n. 60 del 15 ottobre 2025, atteso che il ricorso è in parte inammissibile e, per il resto, va rigettato nel merito.
3. In primo luogo deve essere parzialmente accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso e ciò in relazione al secondo motivo di doglianza.
La stazione appaltante ha motivato l’esclusione del R.T.I. del quale la ricorrente è capogruppo con il mancato possesso dell’iscrizione alla sottocategoria 4 bis, prevista dal punto 6.2, lett. b), del disciplinare di gara. Parte ricorrente sostiene che siffatta esclusione sarebbe illegittima, atteso che il possesso di detta sottocategoria sarebbe negato a coloro che, come la ricorrente, siano in possesso di una delle categorie dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali relative al trasporto dei rifiuti, ossia della categoria 1 (relativa al trasporto di rifiuti urbani), della 4 (relativa al trasporto di rifiuti non pericolosi) e della 5 (relativa al trasporto di rifiuti pericolosi).
In relazione alla medesima procedura di gara e ad identiche doglianze seppur proposte (tardivamente) avverso il bando e in relazione ad un lotto diverso, giova richiamarsi sul punto a quanto espresso nella recente sentenza della sezione n. 2619 del 25.11.2025.
“ Va osservato che per consolidata giurisprudenza, dal cui insegnamento non vi sono ragioni per derogare nella fattispecie all’esame, l'onere di immediata impugnazione dei bandi è circoscritto all'ipotesi in cui la contestazione sia riferita a clausole (contenute nei bandi medesimi) immediatamente e direttamente escludenti, cioè clausole che con assoluta certezza precludano all’operatore economico la partecipazione alla procedura pubblica.
Più nello specifico “…comportano l'onere dell'immediata impugnazione solo le clausole del bando considerate "immediatamente escludenti", ovvero solo quelle che con assoluta e oggettiva certezza incidono direttamente sull'interesse dei concorrenti in quanto precludono, per ragioni oggettive e non di normale alea contrattuale, un'utile partecipazione alla gara (Consiglio di Stato, sez. V, 08/01/2021, n. 284; Ad. Plenaria, 26 aprile 2018, n. 4). Si tratta di clausole riguardanti requisiti di partecipazione ex se ostativi all'ammissione dell'interessato o, al più, di clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, dovendo, invece, le rimanenti clausole essere impugnate insieme all'atto che definisce la procedura concorsuale ed identifica in concreto il soggetto leso dal provvedimento, rendendo attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva (tra le tante, Consiglio di Stato sez. V, 12/04/2019, n. 2387; sez. VI, 07/03/2018, n. 1469; sez. IV, 11/10/2016, n. 4180)" (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VII, 4.4.2023, n.3486). In sostanza, “Le clausole immediatamente escludenti riguardano i requisiti di partecipazione ex se ostativi all'ammissione dell'interessato o, al più, di clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale” (Consiglio di Stato, Sez. III, 3.3.2021, n. 1813).
Ciò premesso va anche rilevato che l’identificazione delle clausole immediatamente escludenti è stata oggetto di approfondimento e, per consolidato orientamento del Giudice d’appello, è stato evidenziato come possano rientrare nel genus di tali clausole le fattispecie di: “a) clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale; b) regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile; c) disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell'offerta; d) condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente; e) clausole impositive di obblighi contra ius (es. cauzione definitiva pari all'intero importo dell'appalto, nonché i bandi contenenti gravi carenze nell'indicazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta (come ad esempio quelli relativi al numero, qualifiche, mansioni, livelli retributivi e anzianità del personale destinato ad essere assorbiti dall'aggiudicatario), ovvero che presentino formule matematiche del tutto errate (come quelle per cui tutte le offerte conseguono comunque il punteggio di "0" pt.) e gli atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando di gara dei costi della sicurezza "non soggetti a ribasso"” (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 26 aprile 2018, n. 4; cfr. in termini, da ultimo, anche Consiglio di Stato sez. V, 4 marzo 2025, n. 1829 e 7 marzo 2024, n. 2229).
Osserva il Collegio che il disciplinare di gara … prevedeva espressamente:
- al punto 6, primo comma, che “I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti (generali e speciali) previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti sotto indicati”;
- al punto 6.2, lett. b), che i concorrenti dovessero possedere tra i requisiti di ordine speciale e idoneità professionale anche la “Iscrizione [all’] Albo Nazionale Gestori Ambientali almeno alle seguenti classi e categorie: - Categoria 01/sottocategorie D1 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6 - D7; - Categorie 04, 05 e 09; - Categoria 10 (A e B)/ sottocategoria 4 Bis ; - Classi 1 (E), da 4 a 8 (D), da 9 a 10 (E)” e che “Ai sensi dell’art. 105, co. 10 del D.lgs. 36/2023, l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali (A.N.G.A.)”;
- al punto 6.5, rubricato “Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE” che “I requisiti di Idoneità professionale devono essere posseduti: − da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE…” .”.
Orbene, la clausola con cui la legge di gara che prevedeva l’iscrizione all’albo nazionale dei Gestori Ambientali anche per la sottocategoria 4 bis, quale requisito di partecipazione per tutti i componenti dei raggruppamenti temporanei, precludeva, in modo tranciante e oggettivo, la partecipazione alla gara per i R.T.I. i cui componenti non fossero tutti iscritti anche a tale Albo. Pertanto, la sua portata escludente non era meramente potenziale ed eventuale, ma concreta ed immediata, e dunque essa risultava immediatamente lesiva e tale da onerare il concorrente interessato ad impugnarla sin dalla pubblicazione del bando, a mente dell’art. 120, comma 2, del codice del processo ammnistrativo.
In conformità all’orientamento della giurisprudenza amministrativa ormai consolidatosi, era, dunque, necessario impugnare la lex specialis nel termine di decadenza decorrente dalla pubblicazione del bando di gara, pacificamente avvenuta il 14 maggio 2025.
Nel caso di specie, a differenza del citato precedente giudizio definito con la sentenza n. 2619/2025, la lex specialis non è stata oggetto di impugnazione, pertanto il gravame sulla sola esclusione dalla procedura è inammissibile in quanto la lesione della sfera giuridica della ricorrente, nella prospettazione relativa al mancato possesso del requisito di partecipazione, si è perfezionata al momento della pubblicazione del bando e del disciplinare di gara indicante il requisito di partecipazione la cui mancanza ha portato la stazione appaltante all’esclusione dell’operatore come conseguenza necessaria e diretta.
4. In secondo luogo, nonostante la natura plurimotivata del provvedimento di esclusione e l’inammissibilità del ricorso quanto al secondo motivo di doglianza, giova rilevare che il primo motivo di ricorso è comunque infondato.
La stazione appaltante ha rilevato in capo alla ricorrente la mancanza della dichiarazione dell’accettazione del protocollo di legalità riferita alla procedura oggetto di giudizio, requisito di partecipazione di ordine generale richiesto dall’articolo 6.1 sub c) del disciplinare di gara. Tale carenza è stata rilevata in sede procedimentale già in data 28.07.2025, quando tramite il R.U.P. è stata attivata all’uopo la procedura del soccorso istruttorio. Nonostante l’attivazione dell’istituto funzionalmente posto a presidio del favor partecipationis alle procedure di gara, la ricorrente ha prodotto un documento recante quello che si vuole definire “ errore materiale ”, di fatto obliterando la seconda possibilità offerta di provare il possesso del requisito richiesto.
La ricostruzione della corretta qualificazione dell’errore materiale come errore dovuto a una mera svista riconoscibile ictu oculi da parte della stazione appaltante e, pertanto, in definitiva scusabile, è valida quale presupposto di operatività dell’istituto del soccorso istruttorio. Tuttavia, nel caso di specie non solo in prima battuta non è stato provato il possesso del requisito di partecipazione, ma, offerta la seconda possibilità di fornirne la prova, questa non è stata raggiunta. In tal senso, invocare un errore materiale emendabile in sede di soccorso istruttorio sul medesimo oggetto che ha prodotto l’attivazione dell’istituto equivale a forzarne il significato, fino a condurre all’estrema conseguenza di muovere in senso contrario alla sua stessa ratio , permettendo a un operatore economico di integrare la propria domanda di partecipazione ben oltre il termine consentito, a nocumento della par conditio tra i concorrenti.
5. Per le superiori ragioni il ricorso all’esame nei limiti esposti deve essere dichiarato inammissibile e, per il resto, va rigettato. Le spese di giudizio, in ragione della peculiarità della vicenda controversa, possono trovare integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e, per il resto, lo rigetta.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ED BR, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario
LE RH, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE RH | ED BR |
IL SEGRETARIO