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Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 07/12/2024, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1300 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1300 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] ) Parte_1 CodiceFiscale_1
DELZANNO LAURA (C.F. C.F._2
e
nata a [...] il [...] Parte_2 patrocinio dell'Avv. DELZANNO LAURA CodiceFiscale_3
( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 31/07/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli , e , tutti maggiorenni ma, Persona_1 Per_2 Per_3
dei quali, solo la seconda economicamente autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 23.11.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Abitazione coniugale
L'abitazione ex coniugale sita in Bellaria-Igea Marina (RN), Via Garibaldi n. 13/B, di proprietà della signora , rimarrà nella piena disponibilità della medesima. I figli Parte_2 Per_1
, e continueranno a coabitare assieme alla madre presso l'abitazione
[...] Per_2 Persona_3
summenzionata e, in quanto maggiorenni, nulla statuire riguardo al loro affidamento ed alle modalità di visita da parte del padre che continueranno comunque a frequentare dal momento che da tempo è in atto tra i genitori una frequentazione paritaria dei figli.
2) Mantenimento ordinario dei figli/spese straordinarie
Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto, in misura proporzionale al proprio reddito, nella forma ordinaria dei figli e durante il periodo di permanenza degli stessi presso Persona_1 Per_3
di sé mentre per le spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo del Tribunale di Bologna del 2017, saranno compartecipate tra i genitori nella misura del 50%.
Nulla prevedere per la figlia in quanto economicamente autosufficiente. Per_2
3) Rapporti patrimoniali tra i coniugi (una tantum divorzile)
si obbliga a versare a , in unica soluzione ai sensi e per gli Parte_1 Parte_2
effetti dell'art.5, 8 comma, della legge n. 898/1970 l'importo di euro 100.000,00 (centomila/00) da versarsi con le seguenti modalità e tempistiche: euro 70.000,00 (settantamila/00) entro 15 (quindici) giorni dal deposito telematico del presente ricorso a mezzo bonifico bancario sul conto corrente a lei intestato (IBAN [...]); i restanti euro 30.000,00 (trentamila/00) entro 15
(quindici) giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio sempre a mezzo bonifico bancario ed pagina 2 di 3 alle coordinate suindicate;
le parti riconoscono che tale attribuzione costituisce contributo in forma di una tantum divorzile ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, 8 comma, della legge n. 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
4) Spese legali
Le spese legali e processuali del presente procedimento sono interamente a carico del signor Pt_1
[...]
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
il 26.01.1991 in Tradate (VA) alle condizioni di Pt_1 Parte_2
cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Tradate (VA) di procedere alla annotazione della presente sentenza (Atto n. 3 Parte II Serie A Anno 1991 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1300 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] ) Parte_1 CodiceFiscale_1
DELZANNO LAURA (C.F. C.F._2
e
nata a [...] il [...] Parte_2 patrocinio dell'Avv. DELZANNO LAURA CodiceFiscale_3
( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 31/07/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli , e , tutti maggiorenni ma, Persona_1 Per_2 Per_3
dei quali, solo la seconda economicamente autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 23.11.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Abitazione coniugale
L'abitazione ex coniugale sita in Bellaria-Igea Marina (RN), Via Garibaldi n. 13/B, di proprietà della signora , rimarrà nella piena disponibilità della medesima. I figli Parte_2 Per_1
, e continueranno a coabitare assieme alla madre presso l'abitazione
[...] Per_2 Persona_3
summenzionata e, in quanto maggiorenni, nulla statuire riguardo al loro affidamento ed alle modalità di visita da parte del padre che continueranno comunque a frequentare dal momento che da tempo è in atto tra i genitori una frequentazione paritaria dei figli.
2) Mantenimento ordinario dei figli/spese straordinarie
Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto, in misura proporzionale al proprio reddito, nella forma ordinaria dei figli e durante il periodo di permanenza degli stessi presso Persona_1 Per_3
di sé mentre per le spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo del Tribunale di Bologna del 2017, saranno compartecipate tra i genitori nella misura del 50%.
Nulla prevedere per la figlia in quanto economicamente autosufficiente. Per_2
3) Rapporti patrimoniali tra i coniugi (una tantum divorzile)
si obbliga a versare a , in unica soluzione ai sensi e per gli Parte_1 Parte_2
effetti dell'art.5, 8 comma, della legge n. 898/1970 l'importo di euro 100.000,00 (centomila/00) da versarsi con le seguenti modalità e tempistiche: euro 70.000,00 (settantamila/00) entro 15 (quindici) giorni dal deposito telematico del presente ricorso a mezzo bonifico bancario sul conto corrente a lei intestato (IBAN [...]); i restanti euro 30.000,00 (trentamila/00) entro 15
(quindici) giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio sempre a mezzo bonifico bancario ed pagina 2 di 3 alle coordinate suindicate;
le parti riconoscono che tale attribuzione costituisce contributo in forma di una tantum divorzile ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, 8 comma, della legge n. 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
4) Spese legali
Le spese legali e processuali del presente procedimento sono interamente a carico del signor Pt_1
[...]
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
il 26.01.1991 in Tradate (VA) alle condizioni di Pt_1 Parte_2
cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Tradate (VA) di procedere alla annotazione della presente sentenza (Atto n. 3 Parte II Serie A Anno 1991 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 3 di 3