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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 27/10/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. 1186/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
IO IL - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
IU OL - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1186 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 22.07.2025 da:
(c.f. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
05/02/1980 e residente in [...]; rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. UGOLINI MARIA FIORELLA (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in via Maffei 7, CodiceFiscale_2
Riva del Garda (TN) 38066;
e da c.f. ) nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._3
Folgaria (TN) loc. Ondertol, rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. LUPATINI CARLO ( C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._4 studio del difensore in via Setaioli 8, Rovereto (TN) 38068;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni
Parte attrice: come da note;
Parte convenuta: come da note;
pagina1 di 6 Pubblico Ministero: “Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso” (cfr. conclusioni del
08.08.02025)
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 22/07/2025 e anno chiesto Parte_1 Parte_2 congiuntamente la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento della figlia minore nata a [...] il [...], dalla loro relazione e stabile Persona_1 convivenza, ora terminata, e riconosciuta da entrambi i genitori.
2. Richiesta documentazione integrativa al ricorrente (estratti conto degli ultimi tre anni, documentazione relativa a proprietà immobiliari e beni mobili registrati), con note di trattazione scritta le parti hanno fornito i chiarimenti richiesti (attività lavorativa svolta e situazione abitativa) e hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso congiunto.
3. In data 08.08.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. E infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi della minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita della minore.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto della minore di solo un anno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., così provvede:
1) “la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente e residenza presso la madre.
2) . La responsabilità genitoriale sulla figlia minore resta regolamentata a norma Persona_1 dell'art. 337 ter, co. 3, c.c., nel senso che i genitori eserciteranno paritariamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggior interesse che riguardano l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale della figlia minore saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni naturali della stessa mentre per le pagina2 di 6 questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata dai genitori anche separatamente.
3) . I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro e davanti alla figlia, per garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, impegnandosi altresì a tutelare la figura paterna e materna e, più in generale, i riferimenti parentali.
4) Il signor verserà alla signora da luglio 2025 a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 nel mantenimento ordinario della figlia entro il giorno 25 di ogni mese l'importo mensile di Per_1 euro 250,00, rivalutabile annualmente a partire da giugno 2026.
A partire da luglio 2028 la misura di tale assegno sarà di euro 300,00, importo da rivalutare da luglio
2025 a luglio 2028, e ciò fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della minore.
Le spese straordinarie per la figlia saranno sostenute al 50% tra i genitori: tra queste i genitori considerano comprese le spese per l'acquisto del materiale scolastico all'inizio di ogni anno.
Le detrazioni per i figli a carico saranno fruite nella misura del 50% da ciascun genitore e le spese straordinarie saranno portate in detrazione in misura corrispondente alla concreta partecipazione di ciascun genitore.
L'assegno unico e le altre previdenze pubbliche, nessuna esclusa, saranno percepite e trattenute esclusivamente dalla signora con obbligo a carico del signor di Parte_1 Parte_2 sottoscrivere qualsiasi documento si renda all'uopo necessario.
Le spese che il protocollo del CNF indica come spese straordinarie da concordare dovranno essere preventivamente pattuite fra i genitori se superano l'importo di euro 120,00, salva l'urgenza di provvedere.
Il genitore che abbia affrontato la spesa straordinaria potrà chiedere il rimborso di quanto gli spetta previa presentazione di giustificativo di pagamento e l'altro dovrà rimborsarlo entro 8 giorni.
Trascorsi giorni 5 dalla data di comunicazione della necessità di una spesa straordinaria da concordare
(comprovata da messaggio telefonico), in caso di mancato riscontro, si dà come intervenuto il consenso tacito alla stessa ed il relativo obbligo di compartecipazione, costituendo il ricorso e la sentenza titolo di riconoscimento di debito per le spese straordinarie documentate da idoneo documento fiscale, richieste e non saldate.
Ai fini dell'individuazione della ripartizione tra spese ordinarie e straordinarie e tra quelle che richiedono il preventivo accordo, i ricorrenti si obbligano reciprocamente a fare riferimento al
Protocollo C.N.F.
pagina3 di 6 5) I genitori hanno concordemente fissato come segue il diritto di visita del padre, che tiene conto del fatto che a settembre 2025 inizierà a frequentare l'asilo nido, che si assume come scelta già Per_1 condivisa dai genitori, la cui spesa sarà da dividere al 50% fra gli stessi
5A) Dalla data di deposito del ricorso e fino alla metà di luglio 2025, il padre terrà con sé la figlia minore Per_1
- il lunedì ed il mercoledì di ogni settimana, dalle ore 8.00/9.00 alle ore 19.30, con consegna a da parte della madre e riconsegna a Rovereto da parte del padre;
Pt_3
- il sabato di ogni settimana dalle ore 9.00 alle ore 19.30, con prelievo e riconsegna della minore a
; Pt_3
- a partire da metà luglio 2025 verrà introdotto un pernottamento settimanale di a casa del Per_1 padre, con consegna e ritiro a , con orario dal sabato pomeriggio alle 17.00 alla domenica ore Pt_3
11.00.
Ciò vuol dire che con metà luglio il sabato, invece di tenere dalle ore 9.00 alle ore 19.30, la Per_1 bambina starà con il papà dalle 17.00 del sabato alle 11.00 della domenica, comunque tenendo conto dell'adattabilità della bambina.
Prevedendo sin d'ora che la madre possa trascorrere un periodo di ferie con la figlia nel mese di agosto 2025 di due settimane, anche consecutive, da comunicarsi al padre entro il 20 di luglio.
5B) Da quando inizierà a frequentare l'asilo nido e con obbligo a carico del padre di curarne Per_1
l'inserimento nel giorno di martedì ed il recupero nei giorni di lunedì e giovedì e della madre di farsene egualmente carico negli altri giorni, il padre terrà con sé la figlia come segue.
Nei mesi mese di settembre e ottobre 2025:
- il lunedì con prelievo all'asilo/scuola alle ore 15.30, avendo cura di riaccompagnarla all'asilo/scuola la mattina successiva;
- il giovedì, con prelievo all'asilo alle ore 15.30 e riconsegna alla madre a Rovereto alle ore 19.45, con cena già consumata;
- il sabato di ogni settimana dalle ore 9.00 alle ore 19.30, con prelievo e riconsegna della minore a
; Pt_3
A partire da novembre 2025:
- il lunedì ed il giovedì, con prelievo all'asilo/scuola alle ore 15.30, avendo cura di riaccompagnarla all'asilo/scuola la mattina successiva;
- fine settimana alternati, dal sabato alle ore 9.00 fino alla domenica alle ore 17.00, con reciproca consegna a;
Pt_3 prevedendo sin d'ora che la madre possa trascorrere una settimana di ferie con la figlia tra il 22 dicembre ed il 7 gennaio di ogni anno.
pagina4 di 6 Il padre potrà trascorrere una settimana di ferie con a partire dalle vacanze natalizie del 2026. Per_1
Per quanto riguarda i periodi in cui non frequenterà l'asilo nido/la scuola materna/la scuola Per_1 dell'obbligo per le vacanze programmate, i genitori concordano sin d'ora che il padre terrà con sé la minore:
- il lunedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 8.00/9.00 alle ore 9.30 del giorno successivo, con consegna da parte della madre a e riconsegna da parte del padre a (o a Rovereto, se Pt_3 Pt_3 la madre in quella mattina lavora), oltre a fine settimana alternati dalle ore 9.00 del sabato alle ore
17.00 della domenica, con consegna e ritiro a;
Pt_3
La figlia trascorrerà Natale 2025 con il padre, con possibilità di pernotto e riconsegna a Per_1
Rovereto il giorno successivo, oltre a 2 giorni consecutivi nel periodo 28 dicembre 2025 - 6 gennaio
2026.
Fino al mese di novembre 2025 i pernottamenti di con il padre dovranno avvenire presso la Per_1 casa dello stesso a Folgaria.
Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a consentire ovvero favorire una telefonata la sera con la figlia, nei giorni in cui è previsto il pernottamento della stessa con l'altro genitore.
A partire dal prossimo anno il compleanno della figlia sarà festeggiato da entrambi i genitori, se possibile insieme, altrimenti garantendo ad entrambi di trascorrere un tempo paritetico con la minore nella stessa giornata.
Sempre a partire dal prossimo anno, ciascun genitore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con la figlia, senza obbligo di previsione di un eventuale recupero da parte del genitore che abbia eventualmente perso il proprio giorno con la minore.
I genitori si impegnano a riconoscersi comunque una reciproca elasticità nell'individuare all'occorrenza giorni e/o orari diversi di visita in dipendenza degli impegni lavorativi ed extralavorativi di entrambi, degli impegni, scolastici e non, della figlia, di eventuali ricorrenze o feste familiari.
5D) Nell'estate 2026 il padre potrà tenere con sé la minore per 2 settimane, non consecutive.
A partire dall'estate 2027 le due settimane di ferie estive della minore con il padre potranno essere anche consecutive.
Detti periodi saranno da individuare concordemente tra i genitori entro il mese di gennaio di ogni anno, anche al fine di consentire di prenotare in tempo utile i campi estivi e/o soluzioni equipollenti: tale spesa sarà da considerarsi come spesa straordinaria automaticamente autorizzata da entrambi i genitori per la durata di tre settimane annuali, da dividere tra gli stessi al 50%.
A partire dall'estate 2025 la madre potrà trascorrere due settimane, anche consecutive, di ferie in agosto con la figlia Per_1
pagina5 di 6 A partire dall'anno 2026, le vacanze di Pasqua e Natale saranno divise fra i genitori, con i giorni di
Pasqua e Natale alternati di anno in anno.
Le spese per le vacanze con la figlia saranno sostenute per intero dal genitore accompagnatario, esclusa sin d'ora ogni forma di compartecipazione dell'altro genitore.
Eventuali viaggi al di fuori del territorio italiano dovranno essere obbligatoriamente concordati tra i genitori.
6) Le parti prestano fin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e/o alla carta d'identità valida per l'espatrio per la figlia minore consentendo altresì che ciascuno Per_1 genitore possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
7) Le spese legali relative al presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
8) I ricorrenti dichiarano di avere risolto fra loro ogni questione economico-patrimoniale e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, fatto salvo quanto previsto ai punti precedenti.
Così deciso nella camera di consiglio del 25/09/2025.
Il presidente
IO IL
La giudice estensora
IU OL
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
IO IL - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
IU OL - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1186 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 22.07.2025 da:
(c.f. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
05/02/1980 e residente in [...]; rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. UGOLINI MARIA FIORELLA (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in via Maffei 7, CodiceFiscale_2
Riva del Garda (TN) 38066;
e da c.f. ) nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._3
Folgaria (TN) loc. Ondertol, rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. LUPATINI CARLO ( C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._4 studio del difensore in via Setaioli 8, Rovereto (TN) 38068;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni
Parte attrice: come da note;
Parte convenuta: come da note;
pagina1 di 6 Pubblico Ministero: “Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso” (cfr. conclusioni del
08.08.02025)
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 22/07/2025 e anno chiesto Parte_1 Parte_2 congiuntamente la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento della figlia minore nata a [...] il [...], dalla loro relazione e stabile Persona_1 convivenza, ora terminata, e riconosciuta da entrambi i genitori.
2. Richiesta documentazione integrativa al ricorrente (estratti conto degli ultimi tre anni, documentazione relativa a proprietà immobiliari e beni mobili registrati), con note di trattazione scritta le parti hanno fornito i chiarimenti richiesti (attività lavorativa svolta e situazione abitativa) e hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso congiunto.
3. In data 08.08.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. E infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi della minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita della minore.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto della minore di solo un anno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., così provvede:
1) “la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente e residenza presso la madre.
2) . La responsabilità genitoriale sulla figlia minore resta regolamentata a norma Persona_1 dell'art. 337 ter, co. 3, c.c., nel senso che i genitori eserciteranno paritariamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggior interesse che riguardano l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale della figlia minore saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni naturali della stessa mentre per le pagina2 di 6 questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata dai genitori anche separatamente.
3) . I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro e davanti alla figlia, per garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, impegnandosi altresì a tutelare la figura paterna e materna e, più in generale, i riferimenti parentali.
4) Il signor verserà alla signora da luglio 2025 a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 nel mantenimento ordinario della figlia entro il giorno 25 di ogni mese l'importo mensile di Per_1 euro 250,00, rivalutabile annualmente a partire da giugno 2026.
A partire da luglio 2028 la misura di tale assegno sarà di euro 300,00, importo da rivalutare da luglio
2025 a luglio 2028, e ciò fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della minore.
Le spese straordinarie per la figlia saranno sostenute al 50% tra i genitori: tra queste i genitori considerano comprese le spese per l'acquisto del materiale scolastico all'inizio di ogni anno.
Le detrazioni per i figli a carico saranno fruite nella misura del 50% da ciascun genitore e le spese straordinarie saranno portate in detrazione in misura corrispondente alla concreta partecipazione di ciascun genitore.
L'assegno unico e le altre previdenze pubbliche, nessuna esclusa, saranno percepite e trattenute esclusivamente dalla signora con obbligo a carico del signor di Parte_1 Parte_2 sottoscrivere qualsiasi documento si renda all'uopo necessario.
Le spese che il protocollo del CNF indica come spese straordinarie da concordare dovranno essere preventivamente pattuite fra i genitori se superano l'importo di euro 120,00, salva l'urgenza di provvedere.
Il genitore che abbia affrontato la spesa straordinaria potrà chiedere il rimborso di quanto gli spetta previa presentazione di giustificativo di pagamento e l'altro dovrà rimborsarlo entro 8 giorni.
Trascorsi giorni 5 dalla data di comunicazione della necessità di una spesa straordinaria da concordare
(comprovata da messaggio telefonico), in caso di mancato riscontro, si dà come intervenuto il consenso tacito alla stessa ed il relativo obbligo di compartecipazione, costituendo il ricorso e la sentenza titolo di riconoscimento di debito per le spese straordinarie documentate da idoneo documento fiscale, richieste e non saldate.
Ai fini dell'individuazione della ripartizione tra spese ordinarie e straordinarie e tra quelle che richiedono il preventivo accordo, i ricorrenti si obbligano reciprocamente a fare riferimento al
Protocollo C.N.F.
pagina3 di 6 5) I genitori hanno concordemente fissato come segue il diritto di visita del padre, che tiene conto del fatto che a settembre 2025 inizierà a frequentare l'asilo nido, che si assume come scelta già Per_1 condivisa dai genitori, la cui spesa sarà da dividere al 50% fra gli stessi
5A) Dalla data di deposito del ricorso e fino alla metà di luglio 2025, il padre terrà con sé la figlia minore Per_1
- il lunedì ed il mercoledì di ogni settimana, dalle ore 8.00/9.00 alle ore 19.30, con consegna a da parte della madre e riconsegna a Rovereto da parte del padre;
Pt_3
- il sabato di ogni settimana dalle ore 9.00 alle ore 19.30, con prelievo e riconsegna della minore a
; Pt_3
- a partire da metà luglio 2025 verrà introdotto un pernottamento settimanale di a casa del Per_1 padre, con consegna e ritiro a , con orario dal sabato pomeriggio alle 17.00 alla domenica ore Pt_3
11.00.
Ciò vuol dire che con metà luglio il sabato, invece di tenere dalle ore 9.00 alle ore 19.30, la Per_1 bambina starà con il papà dalle 17.00 del sabato alle 11.00 della domenica, comunque tenendo conto dell'adattabilità della bambina.
Prevedendo sin d'ora che la madre possa trascorrere un periodo di ferie con la figlia nel mese di agosto 2025 di due settimane, anche consecutive, da comunicarsi al padre entro il 20 di luglio.
5B) Da quando inizierà a frequentare l'asilo nido e con obbligo a carico del padre di curarne Per_1
l'inserimento nel giorno di martedì ed il recupero nei giorni di lunedì e giovedì e della madre di farsene egualmente carico negli altri giorni, il padre terrà con sé la figlia come segue.
Nei mesi mese di settembre e ottobre 2025:
- il lunedì con prelievo all'asilo/scuola alle ore 15.30, avendo cura di riaccompagnarla all'asilo/scuola la mattina successiva;
- il giovedì, con prelievo all'asilo alle ore 15.30 e riconsegna alla madre a Rovereto alle ore 19.45, con cena già consumata;
- il sabato di ogni settimana dalle ore 9.00 alle ore 19.30, con prelievo e riconsegna della minore a
; Pt_3
A partire da novembre 2025:
- il lunedì ed il giovedì, con prelievo all'asilo/scuola alle ore 15.30, avendo cura di riaccompagnarla all'asilo/scuola la mattina successiva;
- fine settimana alternati, dal sabato alle ore 9.00 fino alla domenica alle ore 17.00, con reciproca consegna a;
Pt_3 prevedendo sin d'ora che la madre possa trascorrere una settimana di ferie con la figlia tra il 22 dicembre ed il 7 gennaio di ogni anno.
pagina4 di 6 Il padre potrà trascorrere una settimana di ferie con a partire dalle vacanze natalizie del 2026. Per_1
Per quanto riguarda i periodi in cui non frequenterà l'asilo nido/la scuola materna/la scuola Per_1 dell'obbligo per le vacanze programmate, i genitori concordano sin d'ora che il padre terrà con sé la minore:
- il lunedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 8.00/9.00 alle ore 9.30 del giorno successivo, con consegna da parte della madre a e riconsegna da parte del padre a (o a Rovereto, se Pt_3 Pt_3 la madre in quella mattina lavora), oltre a fine settimana alternati dalle ore 9.00 del sabato alle ore
17.00 della domenica, con consegna e ritiro a;
Pt_3
La figlia trascorrerà Natale 2025 con il padre, con possibilità di pernotto e riconsegna a Per_1
Rovereto il giorno successivo, oltre a 2 giorni consecutivi nel periodo 28 dicembre 2025 - 6 gennaio
2026.
Fino al mese di novembre 2025 i pernottamenti di con il padre dovranno avvenire presso la Per_1 casa dello stesso a Folgaria.
Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a consentire ovvero favorire una telefonata la sera con la figlia, nei giorni in cui è previsto il pernottamento della stessa con l'altro genitore.
A partire dal prossimo anno il compleanno della figlia sarà festeggiato da entrambi i genitori, se possibile insieme, altrimenti garantendo ad entrambi di trascorrere un tempo paritetico con la minore nella stessa giornata.
Sempre a partire dal prossimo anno, ciascun genitore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con la figlia, senza obbligo di previsione di un eventuale recupero da parte del genitore che abbia eventualmente perso il proprio giorno con la minore.
I genitori si impegnano a riconoscersi comunque una reciproca elasticità nell'individuare all'occorrenza giorni e/o orari diversi di visita in dipendenza degli impegni lavorativi ed extralavorativi di entrambi, degli impegni, scolastici e non, della figlia, di eventuali ricorrenze o feste familiari.
5D) Nell'estate 2026 il padre potrà tenere con sé la minore per 2 settimane, non consecutive.
A partire dall'estate 2027 le due settimane di ferie estive della minore con il padre potranno essere anche consecutive.
Detti periodi saranno da individuare concordemente tra i genitori entro il mese di gennaio di ogni anno, anche al fine di consentire di prenotare in tempo utile i campi estivi e/o soluzioni equipollenti: tale spesa sarà da considerarsi come spesa straordinaria automaticamente autorizzata da entrambi i genitori per la durata di tre settimane annuali, da dividere tra gli stessi al 50%.
A partire dall'estate 2025 la madre potrà trascorrere due settimane, anche consecutive, di ferie in agosto con la figlia Per_1
pagina5 di 6 A partire dall'anno 2026, le vacanze di Pasqua e Natale saranno divise fra i genitori, con i giorni di
Pasqua e Natale alternati di anno in anno.
Le spese per le vacanze con la figlia saranno sostenute per intero dal genitore accompagnatario, esclusa sin d'ora ogni forma di compartecipazione dell'altro genitore.
Eventuali viaggi al di fuori del territorio italiano dovranno essere obbligatoriamente concordati tra i genitori.
6) Le parti prestano fin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e/o alla carta d'identità valida per l'espatrio per la figlia minore consentendo altresì che ciascuno Per_1 genitore possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
7) Le spese legali relative al presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
8) I ricorrenti dichiarano di avere risolto fra loro ogni questione economico-patrimoniale e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, fatto salvo quanto previsto ai punti precedenti.
Così deciso nella camera di consiglio del 25/09/2025.
Il presidente
IO IL
La giudice estensora
IU OL
pagina6 di 6