Sentenza 1 luglio 1982
Massime • 2
Il ricorso per cassazione contro le decisioni della commissione tributaria centrale e' soggetto all'integrale applicazione delle norme del codice di rito fra le quali l'art. 327 c.p.c., con la conseguenza dell'inammissibilita' del ricorso medesimo che risulti notificato oltre un anno dopo la data di pubblicazione della decisione impugnata, tenuto conto della sospensione dei termini nel periodo feriale.
L'applicazione delle norme del codice di rito al ricorso per Cassazione contro le decisioni della commissione tributaria centrale, il quale, non trovando espressa previsione o regolamentazione nella disciplina del contenzioso tributario introdotta con il d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, è proponibile direttamente a norma dell'art. 111 della Costituzione, comporta, indipendentemente dalla notificazione della pronuncia impugnata, l'inammissibilità del ricorso medesimo, ai sensi dell'art. 327 cod. proc. civ., dopo che sia decorso un anno (tenuto conto della sospensione dei termini durante il periodo feriale) dalla pubblicazione della pronuncia stessa mediante deposito in segreteria. ( Conf 4508/81, mass n 415221; ( Conf 698/80, mass n 404129).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/07/1982, n. 3948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3948 |
| Data del deposito : | 1 luglio 1982 |
Testo completo
L'applicazione delle norme del codice di rito al ricorso per Cassazione contro le decisioni della commissione tributaria centrale, il quale, non trovando espressa previsione o regolamentazione nella disciplina del contenzioso tributario introdotta con il d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, è proponibile direttamente a norma dell'art. 111 della Costituzione, comporta, indipendentemente dalla notificazione della pronuncia impugnata, l'inammissibilità del ricorso medesimo, ai sensi dell'art. 327 cod. proc. civ., dopo che sia decorso un anno (tenuto conto della sospensione dei termini durante il periodo feriale) dalla pubblicazione della pronuncia stessa mediante deposito in segreteria. ( Conf 4508/81, mass n 415221; ( Conf 698/80, mass n 404129).*