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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 27/02/2026, n. 2991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2991 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2991/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 26/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPIZZI ETTORE, Presidente e Relatore
SABATINI LIVIO, Giudice
TORNESI DANIELA RITA, Giudice
in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8998/2024 depositato il 06/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210115047642000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220158188608000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972016 0135973947000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160124181850000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239082659944000 TRIBUTI VARI a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte, visti gli atti e sentito il Relatore;
letta l'opposizione di Ricorrente_1 alle due cartelle e all'intimazione tramite cui, rispettivamente a fronte dell'Irpef relativa al biennio 2017/18 e di una tassa automobilistica maturata nel 2012, gli è richiesto il pagamento di complessivi euro 40.308,74; parimenti viste le controdeduzioni delle opposte Agenzia delle Entrate – Roma II e Agenzia delle Entrate –
Riscossione; all'esito della discussione odierna osserva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Seguendo così l'ordine espositivo dei motivi a sostegno dell'opposizione e per quanto così innanzi tutto riguarda la pretesa nullità della notificazione degli atti impugnati, eseguita il 16 novembre 2023 a mani del coniuge convivente e senza l'inoltro del successivo avviso raccomandato di cui all'art. 139 cpc, il quarto comma della norma testé citata esige tale ulteriore adempimento nel diverso caso in cui il consegnatario dell'atto sia il vicino o il portiere.
Tanto premesso, l'opposizione si rivela inammissibile, seppure per un giorno, in quanto proposta il 16 gennaio 2024 e, dunque, oltre il termine all'uopo previsto dall'art. 21 del Dlgs n. 546/92.
Liquidate come da dispositivo, infine, le spese di lite sono addebitate in ragione della soccombenza, a mente dell'art. 15 del Dlgs n. 546/92.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: dichiara inammissibile l'opposizione; condanna l'opponente Ricorrente_1 al rimborso delle spese di lite, per ciascuna delle due opposte Agenzia delle Entrate - Riscossione e Agenzia delle Entrate Roma II comprensive di compensi per euro 2.300.
Roma, 26 febbraio 2026.
Il Presidente Estensore
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 26/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPIZZI ETTORE, Presidente e Relatore
SABATINI LIVIO, Giudice
TORNESI DANIELA RITA, Giudice
in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8998/2024 depositato il 06/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210115047642000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220158188608000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972016 0135973947000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160124181850000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239082659944000 TRIBUTI VARI a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte, visti gli atti e sentito il Relatore;
letta l'opposizione di Ricorrente_1 alle due cartelle e all'intimazione tramite cui, rispettivamente a fronte dell'Irpef relativa al biennio 2017/18 e di una tassa automobilistica maturata nel 2012, gli è richiesto il pagamento di complessivi euro 40.308,74; parimenti viste le controdeduzioni delle opposte Agenzia delle Entrate – Roma II e Agenzia delle Entrate –
Riscossione; all'esito della discussione odierna osserva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Seguendo così l'ordine espositivo dei motivi a sostegno dell'opposizione e per quanto così innanzi tutto riguarda la pretesa nullità della notificazione degli atti impugnati, eseguita il 16 novembre 2023 a mani del coniuge convivente e senza l'inoltro del successivo avviso raccomandato di cui all'art. 139 cpc, il quarto comma della norma testé citata esige tale ulteriore adempimento nel diverso caso in cui il consegnatario dell'atto sia il vicino o il portiere.
Tanto premesso, l'opposizione si rivela inammissibile, seppure per un giorno, in quanto proposta il 16 gennaio 2024 e, dunque, oltre il termine all'uopo previsto dall'art. 21 del Dlgs n. 546/92.
Liquidate come da dispositivo, infine, le spese di lite sono addebitate in ragione della soccombenza, a mente dell'art. 15 del Dlgs n. 546/92.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: dichiara inammissibile l'opposizione; condanna l'opponente Ricorrente_1 al rimborso delle spese di lite, per ciascuna delle due opposte Agenzia delle Entrate - Riscossione e Agenzia delle Entrate Roma II comprensive di compensi per euro 2.300.
Roma, 26 febbraio 2026.
Il Presidente Estensore