Ordinanza collegiale 24 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 09/04/2026, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00845/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00207/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 207 del 2021, proposto da
Autostrada Torino Ivrea Valle d'Aosta - Ativa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Cancrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e domiciliato ex lege presso la stessa in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento M_INF-SVCA-32702 del 28.12.2020 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha approvato la perizia di variante tecnica e suppletiva presentata dalla concessionaria ATIVA S.p.A. in relazione ai seguenti lavori nell''ambito del Sistema Autostradale Tangenziale di Torino: “Interventi di adeguamento delle protezioni laterali direzione Piacenza dalla progressiva km. 25+797 alla progressiva km. 24+826”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2026 il dott. CA CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Richiamata l’ordinanza n. 700 del 24.4.2025, con cui questo TAR ha sospeso il giudizio a seguito di presentazione, da parte della ricorrente, di regolamento preventivo di giurisdizione innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione;
Rilevato che quest’ultime, con ordinanza n. 34636 del 29.12.2025, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario;
Vista l’istanza di fissazione dell’udienza depositata in giudizio il 13.2.2026;
Considerato che la controversia in esame, concernendo non l’affidamento della realizzazione e della gestione dell’opera ma l’esecuzione del rapporto paritetico intercorrente tra privato e pubblica amministrazione, esula dalla giurisdizione esclusiva del TAR;
Atteso che le opere di cui la società istante ha chiesto l’approvazione implicano, a carico del Ministero, una valutazione tecnica e giuridica circa le modalità di realizzazione dei lavori e la congruità dei relativi costi, da svolgere prendendo a parametro di riferimento la convenzione e il corrispondente capitolato, i quali costituiscono la fonte della decisione ministeriale sulla richiesta di approvazione della variante suppletiva oggetto del ricorso in esame;
Ritenuto, in conclusione, che la fattispecie in argomento rientri nella giurisdizione ordinaria, radicandosi sulla fase esecutiva del rapporto concessorio, con conseguente inammissibilità del ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione;
Evidenziato che il processo potrà essere riassunto innanzi al giudice ordinario, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda ove la stessa sia riproposta entro il termine di legge.
Ritenuto di porre a carico della ricorrente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, fatta salva la riassunzione della causa innanzi al giudice ordinario.
Condanna la ricorrente a corrispondere al Ministero la somma di euro 2.000 (duemila) oltre accessori di legge, a titolo di spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA CC, Presidente, Estensore
Savio Picone, Consigliere
Marco Costa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CA CC |
IL SEGRETARIO