Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 30/03/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
composta dai seguenti magistrati:
ME ZI Presidente Gianpiero D’Alia Giudice CA IS MA Brunenghi Giudice (relatore)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 24264 del registro di Segreteria, promosso da
Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Calabria della Corte dei conti, con sede in Catanzaro Via E. Buccarelli n. 28, p.e.c.: calabria.procura@corteconti.it
- attore -
CONSORZIO di BONIFICA IONIO-CATANZARESE (c.f./p.iva:
97059050795), in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante p.t., con sede legale in Catanzaro (CZ) alla via C.
Gironda Veraldi, n. 12, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Carnovale, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lamezia Terme (CZ) alla via Trento n. 3, giusta procura in calce alla memoria costitutiva.
Sentenza n. 88/2026 PP ET (c.f.: [...]), nato a [...]
(CZ) e residente in [...],
rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Spadafora, presso il cui studio in Catanzaro (CZ) alla via XX Settembre n. 63, giusta procura in calce alla memoria costitutiva.
AL AV ED (c.f. [...]), nato a CApoli (CZ) il 10.09.1955 e ivi residente alla via Michele Bianchi, I Trav., n. 3, rappresentato e difeso dall’Avv. Giacomo Carbone, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catanzaro (CZ) alla via Milano n. 15/bis, giusta procura in calce alla memoria costitutiva.
Nella pubblica udienza del 16 dicembre 2025, udita la relazione del giudice relatore, primo referendario CA IS MA Brunenghi, uditi il pubblico ministero nella persona del viceprocuratore generale dott. Giovanni Di TR, uditi l’avv. Giuseppe Spadafora per TR PP, l’avv. Giacomo Carbone per VI AL TA, l’avv. Massimo Carnovale per il Consorzio di bonifica.
FATTO
1. Con atto di citazione depositato il 5 maggio 2025, la Procura regionale ha chiamato in giudizio il consorzio di bonifica ionio-catanzarese in persona del commissario liquidatore e legale rappresentante pro tempore (sig. Luigi David Cirifalco), il sig. TR PP, quale RUP dal 2004 al 2015 del procedimento volto alla realizzazione, da parte di detto ente, della diga del Melito, e il sig. VI AL TA, direttore generale del consorzio dal 1998 al 2014 in merito ad una ipotesi di danno erariale di € 259.735.539,96 ovvero, in subordine, di €
102.602.269,39 somma realmente spesa, da ripartirsi nella misura del 70% a carico del consorzio di bonifica ionio-catanzarese e del restante 30% a carico dei sig.ri PP TR e TA VI AL, da porsi in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e della regione Calabria quali amministrazioni danneggiate.
L’atto introduttivo ricostruisce a posteriori una vicenda complessa che ha avuto origine negli anni ’80 del secolo scorso, allorché con deliberazione n. 498/PI del 02.12.1982, la Cassa per il Mezzogiorno approvava il progetto per la costruzione della diga sul fiume Melito (Gimigliano) affidando in concessione l’esecuzione dell’opera al consorzio di Bonifica Alli–Punta di Copanello
(oggi ionio-catanzarese). Successivamente, con deliberazione n.
571 del 29.01.1988 del Comitato di gestione dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e disposizione n. 116 del 17.06.1988 del direttore generale, veniva aggiornato il quadro economico a Lire 502.918.133.969 (pari ad €
259.735.539,97). Il rapporto era poi formalizzato con l’atto di trasferimento rep. n. 125 del 27.10.1988 tra l’Agenzia ed il consorzio, con attribuzione a quest’ultimo delle funzioni di soggetto attuatore.
All’esito di licitazione privata (26.07.1990), l’appalto era aggiudicato alla società Italstrade S.p.A. per Lire 188.691.048.000
(circa € 97,45 milioni). I lavori, consegnati il 07.02.1991, vennero tuttavia sospesi nel 1993 per una vertenza con il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e con il Ministero dei Lavori Pubblici in ordine all’assoggettamento a valutazione di impatto ambientale dell’opera, oltre che per la controversia con l’impresa appaltatrice. Il contenzioso con i Ministeri si è concluso nel 2001, dopo di che all’originaria affidataria è subentrata, giusto atto transattivo del 21.07.2003, l’impresa TA Spa, con ripresa dei lavori in data 11.09.2003, adeguamento prezzi del 52% e nuovo importo contrattuale di € 169.555.235,30. Nel corso dei lavori, a seguito dell’iscrizione, da parte di TA Spa, di numerose riserve con richiesta di adeguamenti progettuali ed economici, il Consorzio, ritenendole infondate, agiva per la risoluzione contrattuale in danno dell’impresa che, a sua volta, giovandosi della clausola compromissoria in atti, promuoveva il procedimento arbitrale che si concludeva con un OD di condanna al pagamento, da parte del Consorzio, di € 35.000.000,00 oltre interessi, decisione che era confermata nei successivi gradi di giudizio.
La citazione prosegue rappresentando che, nelle more del contenzioso con TA Spa, il consorzio aveva affidato alla società AF S.r.l. (poi AF S.p.A.) i lavori di somma urgenza per evitare l’ammaloramento delle opere già eseguite (rivestimento gallerie, vasca di dissipazione, ecc.) e che, tuttavia, a seguito di informativa antimafia della Prefettura di Roma del 23.11.2010, ha dovuto sospendere i pagamenti e, con deliberazione n. 37 dell’11.04.2011, disposto la cessazione del rapporto anche con la AF S.r.l., da cui originava un nuovo contenzioso con condanna definitiva del Consorzio al pagamento di ulteriori dieci milioni di euro circa. Infine, con provvedimento prot. n. 22250 del 02.09.2011, il Provveditorato interregionale alle OO.PP. Sicilia–Calabria sospendeva l’erogazione del finanziamento, richiamando la necessità di adeguare il progetto alle nuove prescrizioni in materia di sicurezza delle dighe.
Da questo momento, deduce l’attore, si susseguono anni di interlocuzioni tecniche e politiche fra il Consorzio, il Ministero, l’Autorità di vigilanza e la regione Calabria, che esitano il 31.12.2019 nel decreto n. 32214 con cui il Provveditore interregionale dispone la revoca del finanziamento di € 259.735.539,96 e il recupero della somma complessivamente erogata in acconto
(€ 102.602.269,39, compresi gli interessi). Di qui il danno contestato che, secondo la ricostruzione attorea, consisterebbe:
- nella revoca del finanziamento per la realizzazione della diga sul fiume Melito (opera oggi ritenuta “non più realizzabile”);
- nella perdita dell’anticipo effettivamente erogato, pari a €
102.602.269,39;
- nella cattiva gestione amministrativa e tecnica dell’intervento e nella lacunosità della rendicontazione, ritenuta di per sé indice di colpa grave e giustificativa della revoca del finanziamento.
2. Il consorzio si è costituito in persona del commissario liquidatore l.r.p.t., dott. Luigi David Cirifalco, col patrocinio dell’avv. Massimiliano Carnovale, eccependo, in via preliminare, la prescrizione. Secondo la difesa, il dies a quo della prescrizione dovrebbe essere individuato, non già nella data del 31.12.2019 coincidente con la revoca del finanziamento, ma in un tempo anteriore al quinquennio in cui si sarebbero consumati i danni, ossia le somme corrisposte in adempimento di lodi, sentenze e decreti ingiuntivi, le somme impiegate per gli espropri, le somme erogate ex ante dal MIT e le somme che la Procura ha ritenuto inutilmente spese per mancanza di rendicontazione.
Nel merito, la difesa del Consorzio ha dedotto l’infondatezza dell’azione, avendo la Procura contestato l’inottemperanza del Consorzio alle indicazioni tecniche provenienti dal MIT e dall’Autorità di vigilanza, senza tener conto del carattere non univoco delle prescrizioni tecniche e del ruolo dei progettisti, della direzione lavori e della Direzione dighe. Inoltre, sempre secondo la difesa, se il Consorzio fosse stato colpevolmente inerte dal 2011 (quando viene sospeso il finanziamento), non si comprende né perché la prescrizione debba decorrere dal 2019 (ossia dalla revoca) né perché fino al 2019 il MIT abbia mantenuto aperto il dialogo con il Consorzio. La contestazione della cattiva gestione dei rapporti contrattuali con il gruppo TA che avrebbe generato ulteriore danno all’erario, secondo la difesa, non tiene conto del fatto che la transazione del 2003 fu la scelta fisiologica naturale in un contesto caratterizzato dai vari contenziosi e dal mutato quadro normativo e i trentacinque milioni di euro oggetto del OD sarebbero, perciò, da considerare non quale sperpero di denaro pubblico, ma come scelta discrezionale, tecnica ed economica dell’ente. Infine, non vi sarebbe alcun nesso causale con la revoca del finanziamento nel 2019, dal momento che il OD TA attiene a un contenzioso assai precedente. Lo stesso, secondo la difesa, per quanto concerne la contestazione di una cattiva gestione della vicenda AF, laddove il Consorzio ha agito nel rispetto del provvedimento prefettizio antimafia. Con ulteriore argomentazione, infine, viene contestato l’elemento subiettivo della colpa grave nella rendicontazione delle spese, collegandola alla revoca del finanziamento, laddove parrebbe evidente che la revoca sia stata la conseguenza di molteplici fattori, tra cui il mutato quadro tecnico.
Indi ha concluso chiedendo in via preliminare l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione e nel merito il rigetto per infondatezza della domanda, in subordine la riduzione dell’addebito, la riformulazione della quantificazione del danno per il concorso di altri soggetti non convenuti e, in via istruttoria, una CTU contabile per la determinazione delle somme in contestazione.
3. Il RUP dei lavori, ing. TR PP, si è costituito con il ministero dell’avv. Giuseppe Spadafora eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in quanto l’ing. PP non è mai stato un dipendente del consorzio né ha mai avuto incarichi di amministrazione con l’ente, limitandosi a ricoprire le funzioni di RUP tra il 2004 e il 2015 quale professionista esterno incaricato. In via preliminare di merito, ha altresì eccepito la prescrizione, sul presupposto che il dies a quo sarebbe necessariamente antecedente alla revoca del finanziamento del 2019, e dovrebbe più correttamente farsi risalire al 27 aprile 2013, allorché, dopo una serie di proroghe, viene meno l’efficacia del trasferimento della titolarità dell’esecuzione dell’opera in capo al Consorzio (giusto quanto prescritto nel d.p. n. 9231/2010 connesso con l’atto di trasferimento n.
125 del 27.10.1998), in quanto è da tale momento in avanti che alcuna erogazione in favore dell’ente poteva più essere configurata. Nel merito, ha contestato l’infondatezza della domanda laddove, secondo la Procura, il PP avrebbe con colpa grave adottato atti errati, incompleti e inidonei, avrebbe omesso atti dovuti (come l’integrazione per le evidenti carenze progettuali del progetto iniziale in materia di sicurezza), avrebbe dato corso a spese inutili, non avrebbe infine rendicontato nel le forme di rito le spese effettuate. Invece, secondo la difesa, il RUP, essendo stato nominato nel 2004, non poteva aver curato la progettazione eseguita prima della sua nomina e giudicata errata, incompleta ed inidonea, non aveva il compito di integrare le carenze del progetto iniziale in materia di sicurezza, rilevando che, medio tempore, il Consorzio aveva disposto la rinnovazione del progetto, risultato tuttavia non idoneo per carenze e inadempienze del progettista. Non aveva inoltre, come RUP, alcun potere di spesa, ma unicamente il potere di accertare la riconducibilità delle spese dedotte dall’impresa alla esecuzione dei lavori, senza poter opinare sulla loro opportunità e utilità, né aveva potere di rendicontazione. Indi ha concluso perché la Corte dichiari, in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione, in via preliminare la prescrizione del credito e, nel merito, il rigetto per infondatezza della domanda.
4. Il direttore generale del consorzio, dott. AL VI TA, si è costituito col ministero dell’avv. Giacomo Carbone, eccependo anch’egli, pregiudizialmente e preliminarmente, la giurisdizione della Corte dei conti e la prescrizione.
Quanto alla giurisdizione, rilevando che il direttore generale era un dipendente del Consorzio in virtù di un contratto di natura privatistica, e dunque non legato da rapporto di servizio, né era rappresentante legale dell’ente né aveva poteri di firma. Quanto alla prescrizione, anche per la difesa del direttore generale, la prescrizione dovrebbe decorrere, non dal provvedimento di revoca, ma dal 27 aprile 2013, quando viene meno l’efficacia dell’atto di trasferimento n. 125 del 27.10.1988 dell’opera in capo al Consorzio. Nel merito, ha contestato l’infondatezza della domanda sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.
2. All’udienza del 16 dicembre 2025, il pubblico ministero e i procuratori delle parti presenti hanno discusso la causa. Indi, all’esito, la stessa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Merita anzitutto di essere delibata la quaestio jurisdctionis sollevata dai convenuti PP e TA, il primo adducendo di non essere mai stato un dipendente del consorzio, ma un professionista esterno incaricato con funzioni di RUP dal 2004 al 2015; il secondo adducendo d’essere stato legato al consorzio da un contratto di natura privatistica foriero al più di responsabilità contrattuale.
Entrambe le argomentazioni sono infondate.
Ciò che conta e rileva è piuttosto la relazione di servizio, anche occasionale o di fatto, che legando il soggetto con l’amministrazione rende il medesimo compartecipe dell’azione amministrativa, determinando con ciò la sua responsabilità erariale sì da collocarlo, infine, entro il perimetro della giurisdizione contabile.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.
Un., 18 giugno 2019, n. 16336; Cass., Sez. Un., 30 agosto 2019, n. 21871; Cass. Sez. Un., 16 luglio 2020, n. 15195; Cass. Sez.
Un., 2 febbraio 2022, n. 3100) -, “in tema di azione di responsabilità per danno erariale, sussiste il rapporto di servizio, costituente il presupposto per l’attribuzione della controversia alla giurisdizione della Corte dei conti, allorché un ente (ovvero un soggetto, ndr) privato esterno all’amministrazione venga incaricato di svolgere, nell’interesse e con le risorse di quest’ultima, un’attività o un servizio pubblico in sua vece, inserendosi in tal modo nell’apparato organizzativo della P.A., mentre è irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta” (Cass. Sez. Un.,
ordinanza n. 15386 del 2021).
Orbene, calando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie oggetto del giudizio, il PP, RUP del procedimento amministrativo dal 2004 al 2015 volto alla costruzione della diga del Melito, e il TA, direttore generale del consorzio nel periodo di riferimento, sono stati - giusta la particolare e qualificata relazione di servizio con l’ente consortile anch’esso convenuto - ex se intranei al suo apparato, inserendosi ipso facto nel procedimento amministrativo finalizzato alla promozione e alla tutela di interessi pubblici e, per tale via, attratti alla giurisdizione contabile, senza che possano venire in rilievo gli altri elementi dedotti nelle rispettive memorie (l’essere un professionista esterno incaricato il PP e l’aver stipulato un contratto di natura privatistica il TA) e che si appalesano come ultronei rispetto alla causa azionata dall’attore con la domanda introduttiva del giudizio.
2. Sempre in via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di prescrizione sollevata da tutti i convenuti i quali, con diverse argomentazioni, hanno contrastato l’assunto attoreo secondo cui la decorrenza del quinquennio prescrizionale andrebbe individuato nel decreto n. 32214 del 31.12.2019 con cui il Provveditore interregionale presso il MIT ha disposto la revoca del finanziamento di € 259.735.539,96 e il recupero della somma complessivamente erogata in acconto (€
102.602.269,39, compresi gli interessi) oggetto della domanda.
L’eccezione è fondata.
Merita anzitutto essere precisato che la tesi attorea, secondo cui in fattispecie consimili il tempo prescrizionale inizia a decorrere dal provvedimento di revoca quale momento di esteriorizzazione del danno, in tal guisa conosciuto dall’amministrazione, non trova il conforto, sul punto, della prevalente giurisprudenza contabile (cfr., ex multis, Corte dei conti, Sezione I centrale, n 74/2025), dal momento che, se così fosse, ossia se il tempo necessario a prescrivere il credito erariale nelle procedure ad evidenza pubblica decorresse dal provvedimento di revoca dell’amministrazione danneggiata, si rimetterebbe la decorrenza della prescrizione alla valutazione discrezionale dell’amministrazione, in spregio alle ineludibili esigenze di certezza del diritto su atti e fatti giuridici che l’ordinamento assicura con le norme di cui agli articoli 2934 e ss. del codice civile.
La giurisprudenza richiamata dall’attore nell’atto introduttivo
(Corte dei conti, Sez. Lazio, n. 338 del 15 dicembre 2016) non si attaglia alla fattispecie di giudizio, in quanto oggetto della disputa nel giudizio richiamato dall’attore pubblico era l’obbligo restitutorio di un finanziamento di matrice regionale alla luce di diverse inadempienze da parte di un comune, e per esso di un suo dipendente, con conseguente danno all’amministrazione di appartenenza.
Diversamente nella fattispecie odierna, in cui il danno non attiene all’inosservanza dell’obbligo restitutorio di un finanziamento ricevuto, bensì alla responsabilità per danni da opera incompiuta che, nell’atto introduttivo, la procura ha qualificato nei termini di danno permanente, così valorizzando la sostanziale imprescrittibilità del credito.
In vero, anche tale qualificazione non persuade.
Quel che emerge dagli atti è che la diga del Melito non è stata realizzata per una serie ininterrotta di problematiche progettuali, di contenziosi continui e ripetuti con i diversi affidatari dei lavori che si sono succeduti nel corso degli anni fino al menzionato provvedimento di revoca del 31.12.2019.
Non si è dunque, ad avviso del Collegio, innanzi all’ipotesi di scuola del danno permanente da opera realizzata ma abbandonata (cfr. Corte dei conti, Sezione III centrale, n. 269/2024),
bensì a una diversa fattispecie in cui il danno si era consumato ben prima del provvedimento di revoca del 2019 ed era non di meno già conosciuto dall’amministrazione e dalla stessa procura contabile.
È lo stesso provvedimento amministrativo di revoca del 31.12.2019 che, richiamando tutti gli atti presupposti, induce a tale conclusione.
Anzitutto, nelle <Premesse>, allorché viene richiamato l’atto di trasferimento 27.10.1988 n. 125 con cui l’ex NS effettuò appunto il trasferimento dell’opera di costruzione della diga del Melito al consorzio e in particolare, quanto alla durata, il richiamo, sempre nelle Premesse, al provvedimento n. 9231 del 20.04.2010 con cui era fissato quale termine ultimo di efficacia del trasferimento il 27.04.2013.
Il richiamo, poi, alla nota congiunta delle Direzioni Generali per l’Edilizia Statale e per le Dighe (<<Appunto>>) del 15.11.2017 n.
25649, che dava atto, già allora, non soltanto della non fattibilità della diga in continuità con la vecchia struttura incompleta, e dunque l’impossibilità di adeguarla al mutato quadro fattuale, ma anche dell’impossibilità di riattivare il procedimento amministrativo per il completamento della vecchia struttura essendo medio tempore mutato anche il quadro normativo di riferimento.
Secondariamente, nel <Considerato> del provvedimento de quo, ove l’amministrazione danneggiata rileva che “entro il suddetto termine (i.e.: dell’ultima proroga per la realizzazione della diga -
27 aprile 2013 – ndr.) non solo non è stato raggiunto l’obiettivo pattuito, ma è anche emersa la ingiustificabile gestione economica dell’intervento, per l’acclarato sviamento dei fondi acquisiti in rapporto alle previsioni del quadro di spesa del programma costruttivo finanziato ed approvato”.
Non v’è dubbio che il provvedimento di revoca rende ragione del fatto – dirimente in punto di individuazione del dies a quo prescrizionale – che alla data del 27 aprile 2013 il provveditorato interregionale alle opere pubbliche Sicilia e Calabria presso il MIT, ossia il danneggiato che ha finanziato la somma di €
102.602.269,39 oggi richiesta ai convenuti, avesse piena contezza del danno, in termini di deminutio patrimonii, e di tutte le condotte causalmente riconducibili ad esso.
Oltretutto, sempre dagli atti emerge che con comunicazione via pec del 21 marzo 2019, il capo di gabinetto presso il MIT aveva trasmesso alla Procura della Repubblica, e alla Procura regionale della Corte dei conti, la nota (corredata degli allegati) n.
27329 del 30 ottobre 2018 del provveditorato con cui si dava conto di tutte le criticità poi trasfuse nel provvedimento di revoca, sicché il suo contenuto non si limita alla mera rendicontazione delle somme inutilmente spese, ma assume valenza ai fini della conoscibilità del danno in capo allo stesso attore pubblico.
In particolare, tra gli allegati, vi è la nota prot. n. 0000339 del 18 aprile 2016 inviata al provveditore delle opere pubbliche dal dirigente dell’Ufficio V dello stesso provveditorato, con cui testualmente si ammette che “il progetto posto a base dell’Atto di Trasferimento, pur con tutte le variazioni apportate in corso d’opera dal Consorzio Trasferitario, attualmente, dopo 30 anni dalla iniziale approvazione, non è più realizzabile, tenuto conto delle ricadute connesse: alla effettiva situazione geotecnica dei luoghi; alle criticità tecniche che hanno generato il rilevante contenzioso con gli appaltatori… alle criticità gestionali da parte del Consorzio”.
Sicché, anche in questo caso, ad avviso del Collegio, si è innanzi alla descrizione di condotte di mala gestio del finanziamento in connessione causale diretta col danno azionato dalla procura attrice.
Pertanto, sebbene nella citazione il pubblico ministero sostenga la tesi che solo dal provvedimento di revoca del 31.12.2019 decorra il quinquennio prescrizionale, il Collegio è di contrario avviso, non potendo non osservare che, a tutto voler concedere ma coerentemente con quanto innanzi detto e cioè che nel caso di specie non si versa in un caso di danno permanente, il dies a quo non potrebbe comunque non decorrere dal momento in cui la procura regionale era stata messa a conoscenza dei fatti, ovverosia nel mese di marzo 2019, in ogni caso ultroneo rispetto alla notificazione dell’invito a dedurre ai convenuti nel mese di novembre del 2024.
Tali conclusioni non sono scalfite, anzi sono accentuate, dalla recente legge 7 gennaio 2026, n. 1, di modifica della legge n.
20/94 anche in tema di prescrizione.
La nuova norma (art. 1, comma 2), infatti, nell’affermare che il diritto al risarcimento del danno erariale si prescrive <in ogni caso> entro cinque anni decorrenti dalla verificazione del fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l’amministrazione o la Corte dei conti ne hanno avuto conoscenza, colloca il dies a quo in un momento certamente anteriore al provvedimento di revoca e rafforza la responsabilità di coloro i quali, pur dovendosi accorgere del fatto dannoso “verificatosi”, non lo hanno colto e segnalato tempestivamente. Evenienza che, nella fattispecie odierna, è certamente assorbita e di fatto prevenuta dalla nota prot. n. 9231 del 20.04.2010 con cui il provveditorato interregionale alle opere pubbliche presso il MIT individua nella data del 27 aprile 2013, ovverosia alla scadenza dell’ultima proroga per la realizzazione dei lavori originariamente affidati, il termine finale per la verificazione, o meno, della eventuale deminutio patrimonii derivata della spesa inutilmente finanziata dall’amministrazione pubblica.
Pertanto, è del tutto evidente che il provvedimento di revoca del finanziamento del 2019 non è il quid novi a cui l’attore intende ancorare l’inizio del termine prescrizionale, assumendo invece valenza meramente ricognitiva di un danno che si era già consumato alla data del 27 aprile 2013, con la conseguenza che il credito azionato è oggi irreparabilmente prescritto.
3. L’accoglimento dell’eccezione di prescrizione implica la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell’art. 31, comma 3 c.g.c.
PQM
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 24264 del registro di Segreteria nei confronti del Consorzio di bonifica ionio-catanzarese in persona del commissario liquidatore e legale rappresentante pro tempore, del sig. TR PP e del sig. VI AL TA, così provvede:
- Dichiara prescritto il credito.
- Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2025 e del 26 gennaio 2026.
Il Relatore Il Presidente CA IS MA Brunenghi ME ZI Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata in data 27/03/2026 Il Funzionario Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente