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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/11/2025, n. 2489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2489 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile
In persona del giudice monocratico dott. AR AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile di appello iscritto al n. 1702/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n.
8437/2018 resa pubblica in data 27.9.2018 avente ad oggetto: risarcimento danni da ex art.
2051 c.c. e art. 2043 c.c. e vertente
TRA
(CF. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] ed elettivamente domiciliato in
Striano (Na) alla via Sarno n. 14R presso lo studio dell'avv. Lucia Frizzi,
(C.F.: ) dalla quale è rappresentato e difeso, giusta mandato a margine C.F._2 dell'atto di citazione in primo grado (per le comunicazioni: fax n. 081-8276415; indirizzo di p.e.c.:
Email_1
Appellante
E
(p. iva: ), in persona del legale rappresentante p. Controparte_1 P.IVA_1
t., elettivamente domiciliato in Gragnano (NA) alla Via Nuova San Leone, n. 99 presso lo studio dell'Avv. Gennaro Di Somma (c.f. ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3 giusta procura su foglio separato allegata telematicamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 14.10.2022 (per le comunicazioni: fax n. 081.879.54.31; indirizzo di p.e.c.:
Email_2
Appellato
1 CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 9.1.2024 le parti hanno reso le seguenti conclusioni:
Parte appellante: si riporta preliminarmente all'atto d'appello chiedendone l'integrale accoglimento. Contesta estensivamente la comparsa di costituzione della amministrazione costituita le cui argomentazioni non sono certamente in grado di motivare le illogicità censurate con il gravame proposto che dunque saranno da condividere e da accogliere. Se ne evidenzia tuttavia il tenore acquiescente rispetto alla accertata responsabilità dell'amministrazione per insidia che, senza dispiegare appello incidentale sul punto, ha fatto in modo che sul dedotto profilo cadesse il giudicato. Pertanto si insiste affinché il Tribunale adito, in rettifica della sentenza di primo grado, nel rivalutare il materiale istruttorio documentale prodotto in primo grado dall'attore, IL RESTO, voglia provvedere alla sola riquantificazione del Parte_2 danno da ristorare all'odierno appellante, riconoscendogli il diritto ad ottenere il differenziale negatogli in primo grado pari ad euro 990,79 (quale somma delle altre due fatture completamente ignorate più l'iva su quella considerata come mero preventivo). Per l'effetto, il medesimo
Tribunale, voglia ancora rimodulare i compensi dell'avvocato del primo grado, inquadrati nello scaglione "fino a 1.100,00", tuttavia da dettagliare sulla scorta dello scaglione successivo. Con vittoria di spese anche del secondo grado di giudizio da distrarsi a favore dello scrivente procuratore antistatario. Si chiede dunque che la causa venga trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Parte appellata: si riporta integralmente a tutte le difese in atti spiegate dal collega sostituito e, nell'impugnare e contestare ancora una volta ogni avversa richiesta, eccezione, deduzione e domanda, conclude come da comparsa di costituzione e risposta, insistendo pertanto per il rigetto dell'appello e di ogni altra richiesta conclusionale formulata da parte appellate, con contestuale conferma della sentenza di primo grado. Ciò posto, chiede che la causa sia riservata a sentenza con la concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1-Con atto di citazione notificato in data 05.10.2017, evocava in giudizio Parte_1 innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata il per sentire accertare la Controparte_1 responsabilità ex art. 2051 ovvero ex art. 2043 cc dell'ente convenuto per i danni occorsi alla vettura attorea e, per l'effetto, condannare il al pagamento in favore dell'attore della CP_1 somma di €1562,71, oltre interessi dalla data del sinistro al soddisfo, con vittoria di spese di lite,
2 oltre alle spese per l'attività stragiudiziale, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario.
A fondamento della domanda allegava che: in data 10.12.2012 alle ore 19:00 circa il veicolo Fiat
Bravo tg DT024BZ in proprietà dell'attore mentre percorreva a velocità Parte_1 moderata e consentita la via Boccapianola in con direzione Marchesa, giunto CP_1 all'altezza della via Manzo finiva in una profonda buca, ricolma d'acqua, non segnalata e non visibile ad occhio nudo;
a causa di tale fatto, l'autoveicolo riportava danni al lato destro come da rilievi fotografici agli atti, per un importo euro 1562,71, come da fatture allegate;
al momento del sinistro la strada era buia, sia in ragione dell'orario in cui si verificava il fatto (ore 19:00 periodo invernale) sia in ragione dell'assenza di pubblica illuminazione;
nonostante la richiesta di risarcimento e l'invito alla stipula di una negoziazione assistita inoltrate al Controparte_1
i danni non erano stati risarciti.
1.2- Costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta il Controparte_1 deduceva in via principale l'infondatezza in fatto e in diritto e la carenza di prova della domanda attorea, in subordine e nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, chiedeva dichiararsi il concorso di colpa del conducente nella causazione del sinistro, vinte le spese di lite.
1.3- All'esito dell'istruttoria (costituita nell'escussione di un teste di parte attrice), con sentenza n. 8437/2018 resa pubblica in data 27.09.2018, il Giudice di Pace di Torre Annunziata ritenuta provata la legittimazione delle parti con le risultanze istruttorie documentali e testimoniali, nonché
l'evento lamentato, i danni e il nesso causale;
ritenendo altresì sussistente la responsabilità del convenuto ex art. 2051 cc nella causazione del sinistro, accoglieva la domanda con CP_1 condanna dell'ente al pagamento della somma di euro 571,92 esclusa iva oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di notifica della citazione all'effettivo soddisfo, oltre il pagamento delle spese di lite.
2.1- Avverso detta sentenza, con atto notificato a mezzo servizio Unep nei confronti del
[...]
in data 11.03.2019 per l'udienza del 15.07.2019, proponeva CP_1 Parte_1 rituale e tempestivo appello, per i motivi di seguito esaminati, chiedendo al tribunale, in riforma della sentenza impugnata, di riconoscere all'appellante la ulteriore somma di euro 990,79 e, per l'effetto, di rimodulare i compensi legali erroneamente inquadrati nello scaglione di euro 1100,00, con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al deducente procuratore anticipatario.
3 2.2.- Costituitosi (tardivamente) in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data
09.07.2019 il eccepiva la infondatezza in fatto e in diritto dell'avverso Controparte_1 gravame sostenendo la correttezza della sentenza impugnata avendo il primo giudice validamente motivato le ragioni della sua decisione, mentre l'appellante non chiarisce l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudicante, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
2.2- Nel corso del giudizio, acquisito il fascicolo di primo grado, con comparsa depositata in data
14.10.2022 si costituiva per l'ente appellato l'Avv. Gennaro Di Somma in sostituzione del precedente difensore Avv. Sergio Campanile;
quindi con ordinanza in data 30.7.2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 6.9.2024
3.1- Con la proposta impugnazione censura il dictum del primo giudice nella Parte_1 parte in cui ha così deciso:”… Ebbene tali deposizioni portano ad accertare una responsabilità dell'ente comunale per omessa manutenzione di proprietà in qualità di proprietario. La quantificazione è fatta in considerazione della valutazione sui prezzi sul mercato in base al preventivo ". Parte_3
Al riguardo l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente valutato il materiale istruttorio offerto prendendo in considerazione solo una fattura e definendola “mero preventivo”, laddove egli aveva dato prova di aver sostenuto un danno pari alla somma delle tre fatture prodotte in giudizio (fatture n. 693 del 21.12.2012; n. 697 del 27.12.2012 e n. 66 del 27.12.2012).
In conseguenza della diversa e maggiore quantificazione del danno subito dall'appellante, chiedeva altresì una rinnovata liquidazione dei compensi di lite, in primo grado riconosciuti applicando i valori riferiti allo scaglione fino a euro 1.100,00,.
4.2- L'appello è parzialmente fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Con l'atto introduttivo del primo giudizio, l'attore aveva allegato che in occasione dell'incidente, la cui dinamica non è in contestazione (la Fiat Bravo tg DT024BZ in proprietà dell'attore mentre percorreva a una velocità moderata e consentita la via Boccapiano in finiva in una CP_1 buca profonda, ricolma d'acqua, non segnalata e non visibile), il veicolo di sua proprietà riportava danni al lato destro, come si evince dai rilievi fotografici agli atti, per un importo totale di euro
1562,71, come da fatture prodotte.
4 Il primo giudice, per quanto emerge dalla motivazione richiamata e censurata dall'appellante, ha fondato la quantificazione dei danni patrimoniali tenendo conto “della valutazione sui prezzi sul mercato in base al preventivo ”, e ha quindi desunto dalle risultanze della prova Parte_3 orale e dalla documentazione agli atti che il veicolo attoreo aveva subito un danno quantificabile in euro 571,92 esclusa iva.
Orbene, in assenza di una c.t.u. tecnica (non richiesta da parte attrice e non disposta dal giudice) diretta a verificare i danni effettivamente subiti dall'auto in conseguenza del sinistro ed a fronte della laconica e generica motivazione in ordine ai criteri seguiti ai fini della quantificazione del danno, ritiene il tribunale che la individuazione di tali danni ed il quantum occorrente per il loro risarcimento siano state dal primo giudice operate in via equitativa, ossia alla stregua delle risultanze di causa e tenendo conto “della valutazione sui prezzi sul mercato in base al preventivo
” e che alle concrete modalità di esercizio del potere di liquidazione equitativa va Parte_3 ricondotta la censura dell'appellante allorchè ascrive all'imponderabile, declinato come errore di esame e valutazione delle risultanze istruttorie e in specie della documentazione prodotta, il quantum liquidato nella sentenza appellata.
Va per contro disattesa, poiché in contrasto con la riferita valutazione del compendio motivazionale sul punto, l'assunto dell'appellante laddove, in via alternativa, ascrive la censurata quantificazione del danno risarcibile ad una mera svista materiale del primo giudice, il quale, a fronte della prova del danno fornita dall'attore attraverso il deposito delle tre fatture in atti (due della ed una della Tecnogomme di Maurizio Riso), per mera svista avrebbe poi Parte_3 tenuto conto solo della fattura n. 693 del 21.12.2012, oltretutto erroneamente depurandola dell'IVA.
Ciò posto, dall'analisi del reso istruttorio emerge che, a fronte delle generiche allegazioni in punto di danni contenute nell'atto di costituzione in mora dell'assicurazione (di cui alla raccomandata spedita in data 18.1.2013) e riprodotte in citazione (ove si legge che per effetto dell'incidente
“l'autoveicolo attoreo riportava danni al lato destro, come si evince dai rilievi fotografici che si producono a corredo del presente atto”) e, per contro, della specifica indicazione sempre in citazione dell'importo occorrente per la riparazione di detti danni desunta per relationem dalle tre fatture in atti (“Nello specifico i danni riscontrati ammontano ad euro 1562,71 come si evince dalle fatture che si allegano agli atti di causa”), l'unico teste escusso, , a sua volta Testimone_1 non descrive in maniera puntuale i danni riportati dal veicolo attoreo limitandosi a ricordare di aver visto “la Fiat Bravo che finiva in una grande buca con la ruota anteriore destra che rimbalzava in detta buca per poi accostarsi sul lato destro della strada” e a riconoscere nelle foto
5 esibite l'auto dell'attore, salvo poi aggiungere che “… quando mi sono avvicinato ho verificato che la macchina non era in condizioni di marciare …”, dichiarazione quest'ultima generica e a contenuto valutativo, non altrimenti circostanziata, e che non trova riscontro né nelle allegazioni attoree al riguardo in precedenza riferite né nella rappresentazione delle condizioni dell'auto restituita dalle fotografie in atti, se non per la evidenza della ruota anteriore destra chiaramente sgonfia .
Ciò posto ritiene il tribunale che la fattura, sebbene non possa valere come prova documentale dei danni subiti dall'auto attorea in quanto atto di parte formatosi senza contraddittorio, può fungere tuttavia da argomento di prova utilizzabile al fine di pervenire alla liquidazione dei danni tutte le volte in cui, come nel caso di specie, vi siano ulteriori elementi di prova di cui la stessa costituisca il riscontro.
Ebbene, nella fattispecie in esame, alla luce delle richiamate risultanze istruttorie (documentali e testimoniali), in assenza di specifiche e concrete contestazioni sul punto da parte della convenuta compagnia assicurativa (che nel primo giudizio, con la comparsa di costituzione, ha formulato una generica impugnazione e contestazione della richiesta risarcitoria avanzata dall'attore, giudicata eccessiva e non rispondente alle modalità del sinistro prospettate - un urto violento nella presunta buca, e danni verosimilmente dovuti ad un'andatura eccessiva - e con la memoria conclusionale ha eccepito la mancata acquisizione di idonei elementi probatori di riscontro soprattutto in ordine al nesso causale tra evento e danno, senza tuttavia esplicitare le ragioni per le quali la quantificazione operata dall'attore non risulterebbe congrua e pertinente), in assenza, altresì, di una ctu tecnica, è possibile procedere ad una liquidazione equitativa in favore dell'attore dell'importo, comprensivo di IVA, di euro 720,00 - oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come riconosciuti in sentenza - a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali riportati al proprio veicolo, importo che esclude i danni emergenti dalle fatture in atti e tuttavia non direttamente desumibili dalle circostanze del sinistro e dal materiale fotografico in atti (quali ad esempio un secondo ammortizzatore anteriore sx, un secondo cop 225 45 17 Bridgeston, il braccio oscillante dx, il lavoro per sostituzione del secondo Ammortizzatore e di altre componenti escluse, montaggio, smontaggio e sostituzione di una seconda gomma ecc).
6.- Avuto riguardo all'esito complessivo della controversia, che ha visto accolte solo in parte le pretese risarcitorie dell'attore, anche all'esito del giudizio di appello, alla ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto dedotte in giudizio e poste a fondamento della decisione, alla media difficoltà e pregio delle difese spiegate ed all'attività difensiva effettivamente svolta (in appello carente della fase istruttoria in senso stretto), le spese del doppio grado di giudizio restano per un
6 quarto compensate tra le parti mentre per i restanti tre quarti seguono la soccombenza e, per tale quota, vengono liquidate di ufficio, in difetto di nota spesa, come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al d.m. 147/2022 e, dunque, avuto riguardo al valore della controversia accertato in sentenza, per entrambi i gradi in misura corrispondente al compenso medio previsto per lo scaglione di riferimento, con riduzione del 50% per il solo giudizio di appello, del compenso per la fase istruttoria, oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge, se dovute;
va infine disposta la distrazione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'avv. Lucia Frizzi, difensore di , dichiaratosi Parte_1 antistatario.
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 8437/2018 Giudice di Pace di Torre Annunziata resa pubblica il 27.09.2018, così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza: a) condanna il in persona del suo Sindaco legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento in favore di , a titolo di risarcimento dei danni Parte_1 patrimoniali, della somma di euro 720,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come riconosciuti nella sentenza di primo grado;
2) condanna il in persona del suo Sindaco legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di dei tre quarti delle spese e competenze del Parte_1 doppio grado di giudizio, che liquida, per il primo grado, in euro 97,50 per spese ed euro 260,00 per compensi, oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge;
per il secondo grado in euro 68,63 per spese (contributo unificato + marca da bollo) ed in euro 414,00 per compenso, oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge se dovute;
spese e compensi da distrarsi in favore dell'avv. Lucia Frizzi, difensore di , dichiaratosi antistatario;
spese del doppio Parte_1 grado compensate tra le parti per il residuo quarto.
Così deciso in Torre Annunziata in data 30.10.2025.
Il Giudice unico
Dott.ssa AR AN
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile
In persona del giudice monocratico dott. AR AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile di appello iscritto al n. 1702/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n.
8437/2018 resa pubblica in data 27.9.2018 avente ad oggetto: risarcimento danni da ex art.
2051 c.c. e art. 2043 c.c. e vertente
TRA
(CF. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] ed elettivamente domiciliato in
Striano (Na) alla via Sarno n. 14R presso lo studio dell'avv. Lucia Frizzi,
(C.F.: ) dalla quale è rappresentato e difeso, giusta mandato a margine C.F._2 dell'atto di citazione in primo grado (per le comunicazioni: fax n. 081-8276415; indirizzo di p.e.c.:
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Appellante
E
(p. iva: ), in persona del legale rappresentante p. Controparte_1 P.IVA_1
t., elettivamente domiciliato in Gragnano (NA) alla Via Nuova San Leone, n. 99 presso lo studio dell'Avv. Gennaro Di Somma (c.f. ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3 giusta procura su foglio separato allegata telematicamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 14.10.2022 (per le comunicazioni: fax n. 081.879.54.31; indirizzo di p.e.c.:
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Appellato
1 CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 9.1.2024 le parti hanno reso le seguenti conclusioni:
Parte appellante: si riporta preliminarmente all'atto d'appello chiedendone l'integrale accoglimento. Contesta estensivamente la comparsa di costituzione della amministrazione costituita le cui argomentazioni non sono certamente in grado di motivare le illogicità censurate con il gravame proposto che dunque saranno da condividere e da accogliere. Se ne evidenzia tuttavia il tenore acquiescente rispetto alla accertata responsabilità dell'amministrazione per insidia che, senza dispiegare appello incidentale sul punto, ha fatto in modo che sul dedotto profilo cadesse il giudicato. Pertanto si insiste affinché il Tribunale adito, in rettifica della sentenza di primo grado, nel rivalutare il materiale istruttorio documentale prodotto in primo grado dall'attore, IL RESTO, voglia provvedere alla sola riquantificazione del Parte_2 danno da ristorare all'odierno appellante, riconoscendogli il diritto ad ottenere il differenziale negatogli in primo grado pari ad euro 990,79 (quale somma delle altre due fatture completamente ignorate più l'iva su quella considerata come mero preventivo). Per l'effetto, il medesimo
Tribunale, voglia ancora rimodulare i compensi dell'avvocato del primo grado, inquadrati nello scaglione "fino a 1.100,00", tuttavia da dettagliare sulla scorta dello scaglione successivo. Con vittoria di spese anche del secondo grado di giudizio da distrarsi a favore dello scrivente procuratore antistatario. Si chiede dunque che la causa venga trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Parte appellata: si riporta integralmente a tutte le difese in atti spiegate dal collega sostituito e, nell'impugnare e contestare ancora una volta ogni avversa richiesta, eccezione, deduzione e domanda, conclude come da comparsa di costituzione e risposta, insistendo pertanto per il rigetto dell'appello e di ogni altra richiesta conclusionale formulata da parte appellate, con contestuale conferma della sentenza di primo grado. Ciò posto, chiede che la causa sia riservata a sentenza con la concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1-Con atto di citazione notificato in data 05.10.2017, evocava in giudizio Parte_1 innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata il per sentire accertare la Controparte_1 responsabilità ex art. 2051 ovvero ex art. 2043 cc dell'ente convenuto per i danni occorsi alla vettura attorea e, per l'effetto, condannare il al pagamento in favore dell'attore della CP_1 somma di €1562,71, oltre interessi dalla data del sinistro al soddisfo, con vittoria di spese di lite,
2 oltre alle spese per l'attività stragiudiziale, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario.
A fondamento della domanda allegava che: in data 10.12.2012 alle ore 19:00 circa il veicolo Fiat
Bravo tg DT024BZ in proprietà dell'attore mentre percorreva a velocità Parte_1 moderata e consentita la via Boccapianola in con direzione Marchesa, giunto CP_1 all'altezza della via Manzo finiva in una profonda buca, ricolma d'acqua, non segnalata e non visibile ad occhio nudo;
a causa di tale fatto, l'autoveicolo riportava danni al lato destro come da rilievi fotografici agli atti, per un importo euro 1562,71, come da fatture allegate;
al momento del sinistro la strada era buia, sia in ragione dell'orario in cui si verificava il fatto (ore 19:00 periodo invernale) sia in ragione dell'assenza di pubblica illuminazione;
nonostante la richiesta di risarcimento e l'invito alla stipula di una negoziazione assistita inoltrate al Controparte_1
i danni non erano stati risarciti.
1.2- Costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta il Controparte_1 deduceva in via principale l'infondatezza in fatto e in diritto e la carenza di prova della domanda attorea, in subordine e nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, chiedeva dichiararsi il concorso di colpa del conducente nella causazione del sinistro, vinte le spese di lite.
1.3- All'esito dell'istruttoria (costituita nell'escussione di un teste di parte attrice), con sentenza n. 8437/2018 resa pubblica in data 27.09.2018, il Giudice di Pace di Torre Annunziata ritenuta provata la legittimazione delle parti con le risultanze istruttorie documentali e testimoniali, nonché
l'evento lamentato, i danni e il nesso causale;
ritenendo altresì sussistente la responsabilità del convenuto ex art. 2051 cc nella causazione del sinistro, accoglieva la domanda con CP_1 condanna dell'ente al pagamento della somma di euro 571,92 esclusa iva oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di notifica della citazione all'effettivo soddisfo, oltre il pagamento delle spese di lite.
2.1- Avverso detta sentenza, con atto notificato a mezzo servizio Unep nei confronti del
[...]
in data 11.03.2019 per l'udienza del 15.07.2019, proponeva CP_1 Parte_1 rituale e tempestivo appello, per i motivi di seguito esaminati, chiedendo al tribunale, in riforma della sentenza impugnata, di riconoscere all'appellante la ulteriore somma di euro 990,79 e, per l'effetto, di rimodulare i compensi legali erroneamente inquadrati nello scaglione di euro 1100,00, con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al deducente procuratore anticipatario.
3 2.2.- Costituitosi (tardivamente) in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data
09.07.2019 il eccepiva la infondatezza in fatto e in diritto dell'avverso Controparte_1 gravame sostenendo la correttezza della sentenza impugnata avendo il primo giudice validamente motivato le ragioni della sua decisione, mentre l'appellante non chiarisce l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudicante, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
2.2- Nel corso del giudizio, acquisito il fascicolo di primo grado, con comparsa depositata in data
14.10.2022 si costituiva per l'ente appellato l'Avv. Gennaro Di Somma in sostituzione del precedente difensore Avv. Sergio Campanile;
quindi con ordinanza in data 30.7.2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 6.9.2024
3.1- Con la proposta impugnazione censura il dictum del primo giudice nella Parte_1 parte in cui ha così deciso:”… Ebbene tali deposizioni portano ad accertare una responsabilità dell'ente comunale per omessa manutenzione di proprietà in qualità di proprietario. La quantificazione è fatta in considerazione della valutazione sui prezzi sul mercato in base al preventivo ". Parte_3
Al riguardo l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente valutato il materiale istruttorio offerto prendendo in considerazione solo una fattura e definendola “mero preventivo”, laddove egli aveva dato prova di aver sostenuto un danno pari alla somma delle tre fatture prodotte in giudizio (fatture n. 693 del 21.12.2012; n. 697 del 27.12.2012 e n. 66 del 27.12.2012).
In conseguenza della diversa e maggiore quantificazione del danno subito dall'appellante, chiedeva altresì una rinnovata liquidazione dei compensi di lite, in primo grado riconosciuti applicando i valori riferiti allo scaglione fino a euro 1.100,00,.
4.2- L'appello è parzialmente fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Con l'atto introduttivo del primo giudizio, l'attore aveva allegato che in occasione dell'incidente, la cui dinamica non è in contestazione (la Fiat Bravo tg DT024BZ in proprietà dell'attore mentre percorreva a una velocità moderata e consentita la via Boccapiano in finiva in una CP_1 buca profonda, ricolma d'acqua, non segnalata e non visibile), il veicolo di sua proprietà riportava danni al lato destro, come si evince dai rilievi fotografici agli atti, per un importo totale di euro
1562,71, come da fatture prodotte.
4 Il primo giudice, per quanto emerge dalla motivazione richiamata e censurata dall'appellante, ha fondato la quantificazione dei danni patrimoniali tenendo conto “della valutazione sui prezzi sul mercato in base al preventivo ”, e ha quindi desunto dalle risultanze della prova Parte_3 orale e dalla documentazione agli atti che il veicolo attoreo aveva subito un danno quantificabile in euro 571,92 esclusa iva.
Orbene, in assenza di una c.t.u. tecnica (non richiesta da parte attrice e non disposta dal giudice) diretta a verificare i danni effettivamente subiti dall'auto in conseguenza del sinistro ed a fronte della laconica e generica motivazione in ordine ai criteri seguiti ai fini della quantificazione del danno, ritiene il tribunale che la individuazione di tali danni ed il quantum occorrente per il loro risarcimento siano state dal primo giudice operate in via equitativa, ossia alla stregua delle risultanze di causa e tenendo conto “della valutazione sui prezzi sul mercato in base al preventivo
” e che alle concrete modalità di esercizio del potere di liquidazione equitativa va Parte_3 ricondotta la censura dell'appellante allorchè ascrive all'imponderabile, declinato come errore di esame e valutazione delle risultanze istruttorie e in specie della documentazione prodotta, il quantum liquidato nella sentenza appellata.
Va per contro disattesa, poiché in contrasto con la riferita valutazione del compendio motivazionale sul punto, l'assunto dell'appellante laddove, in via alternativa, ascrive la censurata quantificazione del danno risarcibile ad una mera svista materiale del primo giudice, il quale, a fronte della prova del danno fornita dall'attore attraverso il deposito delle tre fatture in atti (due della ed una della Tecnogomme di Maurizio Riso), per mera svista avrebbe poi Parte_3 tenuto conto solo della fattura n. 693 del 21.12.2012, oltretutto erroneamente depurandola dell'IVA.
Ciò posto, dall'analisi del reso istruttorio emerge che, a fronte delle generiche allegazioni in punto di danni contenute nell'atto di costituzione in mora dell'assicurazione (di cui alla raccomandata spedita in data 18.1.2013) e riprodotte in citazione (ove si legge che per effetto dell'incidente
“l'autoveicolo attoreo riportava danni al lato destro, come si evince dai rilievi fotografici che si producono a corredo del presente atto”) e, per contro, della specifica indicazione sempre in citazione dell'importo occorrente per la riparazione di detti danni desunta per relationem dalle tre fatture in atti (“Nello specifico i danni riscontrati ammontano ad euro 1562,71 come si evince dalle fatture che si allegano agli atti di causa”), l'unico teste escusso, , a sua volta Testimone_1 non descrive in maniera puntuale i danni riportati dal veicolo attoreo limitandosi a ricordare di aver visto “la Fiat Bravo che finiva in una grande buca con la ruota anteriore destra che rimbalzava in detta buca per poi accostarsi sul lato destro della strada” e a riconoscere nelle foto
5 esibite l'auto dell'attore, salvo poi aggiungere che “… quando mi sono avvicinato ho verificato che la macchina non era in condizioni di marciare …”, dichiarazione quest'ultima generica e a contenuto valutativo, non altrimenti circostanziata, e che non trova riscontro né nelle allegazioni attoree al riguardo in precedenza riferite né nella rappresentazione delle condizioni dell'auto restituita dalle fotografie in atti, se non per la evidenza della ruota anteriore destra chiaramente sgonfia .
Ciò posto ritiene il tribunale che la fattura, sebbene non possa valere come prova documentale dei danni subiti dall'auto attorea in quanto atto di parte formatosi senza contraddittorio, può fungere tuttavia da argomento di prova utilizzabile al fine di pervenire alla liquidazione dei danni tutte le volte in cui, come nel caso di specie, vi siano ulteriori elementi di prova di cui la stessa costituisca il riscontro.
Ebbene, nella fattispecie in esame, alla luce delle richiamate risultanze istruttorie (documentali e testimoniali), in assenza di specifiche e concrete contestazioni sul punto da parte della convenuta compagnia assicurativa (che nel primo giudizio, con la comparsa di costituzione, ha formulato una generica impugnazione e contestazione della richiesta risarcitoria avanzata dall'attore, giudicata eccessiva e non rispondente alle modalità del sinistro prospettate - un urto violento nella presunta buca, e danni verosimilmente dovuti ad un'andatura eccessiva - e con la memoria conclusionale ha eccepito la mancata acquisizione di idonei elementi probatori di riscontro soprattutto in ordine al nesso causale tra evento e danno, senza tuttavia esplicitare le ragioni per le quali la quantificazione operata dall'attore non risulterebbe congrua e pertinente), in assenza, altresì, di una ctu tecnica, è possibile procedere ad una liquidazione equitativa in favore dell'attore dell'importo, comprensivo di IVA, di euro 720,00 - oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come riconosciuti in sentenza - a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali riportati al proprio veicolo, importo che esclude i danni emergenti dalle fatture in atti e tuttavia non direttamente desumibili dalle circostanze del sinistro e dal materiale fotografico in atti (quali ad esempio un secondo ammortizzatore anteriore sx, un secondo cop 225 45 17 Bridgeston, il braccio oscillante dx, il lavoro per sostituzione del secondo Ammortizzatore e di altre componenti escluse, montaggio, smontaggio e sostituzione di una seconda gomma ecc).
6.- Avuto riguardo all'esito complessivo della controversia, che ha visto accolte solo in parte le pretese risarcitorie dell'attore, anche all'esito del giudizio di appello, alla ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto dedotte in giudizio e poste a fondamento della decisione, alla media difficoltà e pregio delle difese spiegate ed all'attività difensiva effettivamente svolta (in appello carente della fase istruttoria in senso stretto), le spese del doppio grado di giudizio restano per un
6 quarto compensate tra le parti mentre per i restanti tre quarti seguono la soccombenza e, per tale quota, vengono liquidate di ufficio, in difetto di nota spesa, come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al d.m. 147/2022 e, dunque, avuto riguardo al valore della controversia accertato in sentenza, per entrambi i gradi in misura corrispondente al compenso medio previsto per lo scaglione di riferimento, con riduzione del 50% per il solo giudizio di appello, del compenso per la fase istruttoria, oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge, se dovute;
va infine disposta la distrazione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'avv. Lucia Frizzi, difensore di , dichiaratosi Parte_1 antistatario.
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 8437/2018 Giudice di Pace di Torre Annunziata resa pubblica il 27.09.2018, così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza: a) condanna il in persona del suo Sindaco legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento in favore di , a titolo di risarcimento dei danni Parte_1 patrimoniali, della somma di euro 720,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come riconosciuti nella sentenza di primo grado;
2) condanna il in persona del suo Sindaco legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di dei tre quarti delle spese e competenze del Parte_1 doppio grado di giudizio, che liquida, per il primo grado, in euro 97,50 per spese ed euro 260,00 per compensi, oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge;
per il secondo grado in euro 68,63 per spese (contributo unificato + marca da bollo) ed in euro 414,00 per compenso, oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge se dovute;
spese e compensi da distrarsi in favore dell'avv. Lucia Frizzi, difensore di , dichiaratosi antistatario;
spese del doppio Parte_1 grado compensate tra le parti per il residuo quarto.
Così deciso in Torre Annunziata in data 30.10.2025.
Il Giudice unico
Dott.ssa AR AN
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