Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/03/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 24/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1727/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.ZANARELLO EMANUELE giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv PENNO CRISTIANO Controparte_1 giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: rivendicazione differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 9.2.2024, il ricorrente di cui in epigrafe, affermava di avere prestato la propria attività lavorativa quale autista per conto della società convenuta dal 20.10.2020 al 15.9.2021 data in cui si dimetteva. Lamentava che, per l'attività prestata non gli erano state corrisposte somme a titolo di differenze retributive (paga oraria, 13^, 14^, festività, permessi e ferie non godute e tfr).
Concludeva, pertanto, con la richiesta di condannare la convenuta alla somma complessiva di €11.303,36 oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava in fatto e Controparte_1 diritto quanto sostenuto dal ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso
Tanto premesso, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto esclusivamente nei termini di seguito indicati.
In via preliminare va rilevato che non è in contestazione tra le parti la sussistenza del rapporto di lavoro e la durata dello stesso.
E' infatti pacifico che il ricorrente si sia dimesso il 16.9.2021. Sostiene la resistente che il rapporto di lavoro si sia interrotto in seguito a comportamento negligente dello il quale si è reso responsabile di violazioni Parte_1 contrattuali contestate dalla società nel mese di agosto.
Tanto premesso, prima di verificare la fondatezza dei fatti addebitati al ricorrente e la loro asserita rilevanza quale fondamento di responsabilità risarcitoria a fini compensativi delle somme rivendicate in ricorso, va evidenziato che non risulta dimostrato il pagamento delle mensilità di luglio e agosto 2021.
Sulla scorta del risultato dell'attività istruttoria, va dunque dichiarato il diritto del ricorrente alle somme rivendicate nei limiti di cui si dirà sotto, per il periodo indicato in ricorso. E difatti, ai sensi dell'art. 2697 c.c., il lavoratore che invochi differenze retributive o, in generale, crediti di lavoro, è tenuto a provare il solo fatto costitutivo della pretesa, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare il fatto estintivo del diritto azionato.
Nella specie il datore di lavoro non ha fornito prova di aver adempiuto ai propri obblighi nella misura dovuta, non avendo fornito prova di aver adempiuto in modo corretto al pagamento delle prestazioni del ricorrente in quanto non ha dato prova del pagamento delle mensilità sopra indicate..
Ciò detto, va specificato che in relazione al mese di agosto la somma spettante deve tener conto che il rapporto di lavoro si è interrotto il 18 del mese;
da tale data è pacifico che il ricorrente, per sua volontà, ha interrotto il rapporto di lavoro con la resistente e dunque la somma da questa dovuta per tale mese sarà pari 853,16 così come correttamente calcolato dalla resistente, alla quale va aggiunta la somma di €1750,38 per la mensilità di luglio.
Nulla spetta, per la medesima motivazione, per la mensilità di settembre. Ne deriva anche la riduzione dei ratei di 13^ e 14^. In relazione a tali voci va detto che spettano solo per le mensilità di luglio e agosto in quanto per i restanti mesi gli emolumenti in questione sono stati corrisposti mensilmente, come emerge dalla lettura delle buste paga: spetta pertanto solo la somma di
€831,92 così come correttamente calcolato dal ricorrente.
Spettano poi le somme richieste a titolo di ferie e permessi non goduti in quanto dalle buste paga risultano non godute e nulla al riguardo ha eccepito la resistente in merito al pagamento di tali voci: al ricorrente pertanto spetta la somma di €1.880,07 a tale titolo così come rideterminata nelle note conclusive dal ricorrente in relazione al minor periodo lavorato.
Anche la somma rivendicata a titolo di trasferta e lavoro notturno per il mese di agosto è spettante in quanto risulta dalla busta paga: spetta pertanto la complessiva somma di €573,04.
Quanto al rivendicato mancato pagamento del tfr va rilevato che emerge dalla documentazione che il ricorrente ha ricevuto nel corso del rapporto di lavoro anticipi per €1.270,44 e dunque, tenuto conto dell'ammontare di €1.629,51, spetta il residuo pari a €359,07.
Al ricorrente pertanto spetta la somma complessiva di €6.247,64 oltre accessori.
Giova a questo punto verificare la ammissibilità prima e fondatezza della eccezione di compensazione sollevata dalla resistente.
La società ha infatti eccepito che il ricorrente è debitore di somme dovute a titolo di risarcimento per danni da lui causati per lo svolgimento negligente della prestazione e di quella dovuta a titolo di indennità di preavviso per non aver lavorato durante tale periodo.
Giova premettere che l'eccezione in compensazione è una mera eccezione riconvenzionale. Come noto, a differenza della domanda riconvenzionale (con la quale il convenuto, traendo occasione dalla domanda contro di lui proposta, chiede un provvedimento giudiziale a se favorevole, che gli attribuisca beni determinati in contrapposizione a quelli richiesti con la domanda principale),
l'eccezione riconvenzionale esprime una richiesta che, pur rimanendo nell'ambito della difesa, amplia il tema della controversia, senza tuttavia tendere ad altro fine che non sia quello della reiezione della domanda, opponendo al diritto fatto valere dall'attore un diritto idoneo a paralizzarlo (cfr.
Cass. n.7292/21; n.9044/10).
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione (cfr. anche la sentenza n.16314/07) che distingue, appunto, tra domanda ed eccezione riconvenzionale, a seconda che i fatti costitutivi in essa indicati dal convenuto siano introdotti allo scopo di ottenere che sui medesimi si statuisca con efficacia di giudicato ovvero al solo scopo di conseguire il rigetto della domanda dell'attore (cfr, tra le altre, le sentenze n.4233/12; n.10206/15).
Proponendo tale eccezione il convenuto ha eccepito il proprio contrapposto credito al risarcimento del danno in compensazione c.d. atecnica, in quanto nella specie i rispettivi crediti vantati dalle parti hanno origine da un unico rapporto, la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria, derivando da inadempimento.
Ne deriva la ammissibilità dell'eccezione.
Come detto, la resistente eccepisce in compensazione le somme che le spetterebbero a titolo di indennità di mancato preavviso e di risarcimento dei danni subiti per comportamenti del ricorrente.
Ritiene lo scrivente che non spetti la somma rivendicata a titolo di indennità di mancato preavviso. E difatti è pacifico che il periodo preavviso scadesse il
15.9.2021 avendo il ricorrente dato le proprie dimissioni il 31.8.2021; altrettanto pacifico è che il ricorrente non abbia prestato la propria attività lavorativa in tale periodo.
Va, tuttavia, evidenziato che le dimissioni appaiono giustificate in quanto il ricorrente non aveva percepito la retribuzione del mese di luglio;
di conseguenza la resistente non potrà avanzare alcuna richiesta di indennità di CP_2 mancato preavviso, né dolersi di alcun danno ulteriore per effetto di tale recesso, difettando un elemento costitutivo della responsabilità del lavoratore, ovvero una sua condotta illecita/inadempiente.
Quanto alle domande risarcitorie, si osserva.
Un primo episodio è relativo alla contestazione disciplinare dell'11.8.2021.
La società ha contestato che il ricorrente anziché partire nell'orario stabilito
(05,00) era partito quattro ore più tardi senza addurre alcuna valida giustificazione (sosteneva che se ne era dimenticato) e ciò aveva comportato il mancato rispetto dell'orario di scarico della merce presso due società, il mancato imbarco del rimorchio presso la Lugo Terminal e la mancata revisione del tachigrafo.
La contestazione è poi stata seguita da provvedimento disciplinare non impugnato. Il danno subito dalla società consiste nel dovuto pagamento del ritardato scarico presso la società , del biglietto di imbarco e Controparte_3 della revisione del tachigrafo come documentato dalla documentazione prodotta dalla resistente (cfr. all. n.4,5,e 6 fasc.res.) ed ammonta a €862,50.
Il secondo danno eccepito in compensazione è relativo a contestazione disciplinare del 13.8.2021.
Si contestava al ricorrente che il rifiuto da questi espresso per effettuare la consegna del successivo 14 agosto non era giustificato e dunque in caso di mancata esecuzione della prestazione sarebbe stato destinatario di provvedimento disciplinare. La società poi, verificato che il ricorrente non aveva eseguito la prestazione del 14 aveva irrogato sanzione disciplinare non contestata e oggi chiede il risarcimento del danno di €2.000,00 pari alla somma richiesta dalla società per mancata consegna della merce. CP_4
Deve ritenersi che il danno non è ascrivibile alla condotta del ricorrente in quanto la società era già a conoscenza delle intenzioni di non eseguire la prestazione da parte dello e nulla ha fatto per sopperire a tale Parte_1 evenienza mediante la sostituzione dello RA con altro autista;
in disparte dunque la responsabilità disciplinare, non può essere addebitato al ricorrente il danno economico subito dalla società atteso che essa stessa ha contribuito a causare senza fare nulla per evitare che si verificasse.
Il terzo addebito è relativo a contestazione disciplinare del 25.8.2021.
Veniva contestato al ricorrente di non aver restituito il mezzo utilizzato per la prestazione (autocarro e rimorchio) per sei giorni e di averlo fatto solo dopo il richiesto intervento dei militari dell'Arma, di aver sottratto il carburante e il telefono aziendale. La società dunque eccepisce in compensazione la somma di
€2.500,00 per fermo tecnico, di €748,46 per il carburante sottratto e di €150,00 per il telefono cellulare.
In via preliminare, va evidenziato che il ricorrente risulta essere stato assolto per lieve entità del fatto in merito alla mancata restituzione del mezzo e per insussistenza del fatto in merito al furto, sebbene con la formula dubitativa del
530 comma secondo c.p.p.
Va ricordato che: “In tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, la sentenza di assoluzione ha effetto preclusivo nel processo civile (sia ex art. 652
c.p.p. che ex art. 654 c.p.p.) solo nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato
e non anche nell'ipotesi in cui sia stata pronunciata a norma dell'art. 530, comma
2, c.p.p., per inesistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o la sua attribuibilità all'imputato.” (cfr. Cass. n.17708/23).
Ciò detto, ritiene lo scrivente che sia pacifica la responsabilità del ricorrente in merito alla mancata restituzione del mezzo come risulta accertato anche nella sentenza penale citata, oltre che dalle dichiarazioni di tutti i testi escussi i quali hanno confermato che il ritrovamento del mezzo fu effettuato grazie al sistema satellitare montato sul mezzo stesso e all'intervento dei Militari dell'Arma.
Spetta dunque una somma a titolo risarcitorio per il mancato utilizzo del mezzo da parte della resistente: appare equo riconoscere la somma di €1.000,00 a tale titolo in difetto di prova del maggior danno.
Non dovuta è la somma reclamata per risarcire il costo del gasolio che si assume sottratto in quanto, come in modo condivisibile accertato in sede penale, non vi è prova che l'autore del furto sia il ricorrente.
Non spetta, infine, la somma richiesta per il telefono aziendale in quanto sebbene possa ritenersi che il ricorrente se ne sia appropriato in quanto, come riferito dai testi, non lo ha restituito nonostante gli fosse stato richiesto, non può ritenersi certo l'ammontare del danno opposto in compensazione. Non è infatti dato sapere nemmeno il modello del telefono per poterne stimare il valore.
In definitiva al ricorrente spetta la somma complessiva di €4.385,14 (€6.247,64
a titolo di differenze retributive - €1.862,50 a titolo di risarcimento del danno) oltre interessi legali, rivalutazione monetaria.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto della semplicità dell'istruttoria svolta.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, Part definitivamente pronunciando sul ricorso proposto AR , nei confronti , così provvede: Controparte_5
1. Condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di €4.385,147 oltre interessi legali, rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
2. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €1.700,00, per compensi, oltre accessori come per legge con distrazione.
Bari,24/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi