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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 20/03/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra
Dominici, all'udienza del 20.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 229 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2020 e vertente
TRA
(C.F. nata a [...] il 18 marzo Parte_1 C.F._1
1955 ed ivi residente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni BERTONI (e Filippo
BIGETTI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma alla via Golametto n. 4,
RICORRENTE
E
Controparte_1
(CF ) - Sede di Civitavecchia - in persona del Direttore
[...] P.IVA_1
Regionale del Lazio pro-tempore, elettivamente domiciliato in Civitavecchia, Via Sofia de Filippi Mariani snc, presso l'Avv. Marco Moretti che lo rappresenta edifende, in virtù di procura generale alle liti in atti.
(C.F. ) in persona del Direttore generale Controparte_2 P.IVA_2 degli affari giuridici e legali, domiciliato per la carica in Roma, via Arenula n. 70, il quale nel presente giudizio si avvale, ex art. 417 bis c.p.c., congiuntamente e disgiuntamente, delle dott.sse ( ) e , come da incarico in Controparte_3 C.F._2 Controparte_4 atti, le quali dichiarano di voler ricevere le notifiche e gli avvisi ex art. 136 c.p.c. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata iscritto al REGINDE:
Email_1
RESISTENTI
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato io 12.2.2020 ha adito l'intestato tribunale chiedendo Parte_1
di :
a) accertare e dichiarare che la responsabilità per l'infortunio sul lavoro occorso alla sig.ra dipendente del , presso l'Ufficio del Parte_1 Controparte_2
Giudice di Pace di Civitavecchia è da ascriversi integralmente al datore di lavoro;
b) accertare e dichiarare che in conseguenza del sinistro di cui al punto precedente la sig.ra ha subito un danno permanente pari al 6% con giorni 25 di I.T.A. e 30 di Parte_1
I.T.P. da liquidarsi in una somma non inferiore ad € 13.000,00 (oltre rivalutazione e interessi dalla data dell'evento) oltre alle spese mediche accertate pari ad € 352,00;
c) per l'effetto condannare l' a corrispondere la somma prevista per legge per gli CP_5
infortuni sul lavoro con grado di invalidità fino al 6%;
d) condannare il a risarcire la ricorrente per il c.d. danno Controparte_2
differenziale costituito dalla differenza fra la somma di € 13.352,00 (€ 13.000,00 + €
352,00) e l'indennizzo da corrispondersi in capo all' ; CP_5
e) in via subordinata, in caso di accertamento del grado di invalidità inferiore al 6%, condannare il a risarcire la sig.ra Controparte_2 Parte_1
ella somma ritenuta di giustizia.
[...]
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto:
- che in data 07/04/2015, alle ore 08:10 circa, durante l'orario di lavoro presso l'ufficio del
Giudice di Pace di Civitavecchia nel quale svolgeva le mansioni di cancelliera, cadeva rovinosamente a causa di un buco fra le mattonelle della pavimentazione nel quale rimaneva incastrata con il piede;
- Di essere stata trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Civitavecchia “San
Paolo” ove le veniva diagnosticata “trauma contusivo mano dx ginocchio dx e piede sinistro con irregolarità base cuneiforme mediale”.
- Che in quell'occasione le venne applicata una doccia gessata all'articolazione con prognosi di giorni 15;
2 - Che il giorno seguente, all'esito di visita ambulatoriale le venne eseguita una nuova doccia gessata con prognosi di giorni 21;
- Che in seguito ad ulteriori visite specialistiche, l' ha certificato la ripresa CP_5 dell'attività lavorativa alla data del 01/06/2015 e alla visita ortopedica del 15/07/2015 veniva diagnosticata la guarigione della lesione con postumi da valutare in sede medico legale.
- Che il CTP, dott. ha redatto perizia medico legale stabilendo una lesione Per_1
permanente pari al 6% ;
- Di aver presentata domanda di indennizzo all' rigettata, in quanto l'invalidità CP_5
accertata era del 3% e quindi inferiore al minimo indennizzabile previsto dal D.LGS
38/2000.
Si sono costituiti l' e il chiedendo il rigetto del ricorso CP_5 Controparte_2
perché infondato.
Espletata un'istruttoria documentale e mediante espletamento di una consulenza tecnica, all'udienza del 20.3.2025 il giudice ha deciso la causa come da dispositivo.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
Occorre preliminarmente esaminare la domanda di indennizzo nei confronti dell' , CP_5 in quanto presupposto logico per la verifica dell'eventuale esistenza di un danno differenziale risarcibile da parte del datore di lavoro.
Come noto il DPR 30 giugno 1965, n. 1124 ( TU delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) disciplina una forma di assicurazione obbligatoria per tutte le persone che svolgono opera manuale retribuita sotto la direzione altrui (art. 4) per gli infortuni ( art.2 ) e la malattia professionale ( art 3).
In particolare, l'assicurazione contro gli infortuni “comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni”
Accertata l'esistenza del nesso di causalità tra infortunio e la causa violenta avvenuta in occasione del lavoro, è necessario quantificare il danno biologico risarcibile.
A tal fine viene in rilievo l'art.13 del D.L.vo 23/02/2000 n.38 che definisce il danno biologico come “la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”. Il secondo comma dello stesso art.13 dispone che le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al primo comma sono valutate in
3 base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico".
La disposizione in esame prevede, dunque, una percentuale minima di invalidità del 6% ai fini dell'indennizzo delle menomazioni conseguenti ad infortuni sul lavoro, nonché delle malattie professionali. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha statuito, in relazione al caso sottoposto alla sua attenzione, come “essendo stato accertato in appello tramite una doppia CTU l'esistenza di un'invalidità permanente a carico del lavoratore nella percentuale del 4%, l' non potesse essere condannato né all'erogazione CP_5
dell'indennizzo, condizionato dall'articolo 13 del decreto legislativo numero 38 del 23 febbraio 2000 alla presenza di una percentuale di invalidità minima del 6%; né al pagamento delle spese processuali, per le quali secondo l'art.91 c.p.c. occorre la soccombenza ed a cui, perciò, non può mai essere assoggettata la parte totalmente vittoriosa” (Cass. n. 29763/2018).
Nel caso di specie non è contestato tra le parti e deve essere ritenuto provato ai sensi dell'art 115 c.p.c. che la menomazione lamentata dalla ricorrente sia derivante da una causa violenta in occasione del lavoro.
Oggetto di contrasto è l'esistenza di un danno biologico e la risarcibilità dello stesso.
Al fine di svolgere questa valutazione di natura medica, il giudice ha conferito incarico al
CTU dott. Persona_2
Il consulente ha visitato la ricorrente rilevando che l' arto inferiore sinistro interessato dal trauma oggetto di causa è “normoatteggiato, normotrofia muscolare, dolente la digitopressione del primo e secondo cuneiforme, TPA e SA libere, deambulazione autonoma”.
Dall'esame diretto e obiettivo della ricorrente il consulente ha concluso che il trauma del
07.04.2015, ha portato alla stessa “un danno di una ben modesta rilevanza”. E più precisamente il dott. ha ritenuto che “In sede valutativa medico-legale, facendo Per_2
debito riscontro alle tabelle di legge annesse alla 38-2000, è possibile definire i postumi inabilitanti a carico della perizianda, nella misura complessiva non superiore al 3%.
Non vi è ragione di discostarsi dalle conclusioni ai cui è giunto il consulente sulla base di un ragionamento logico e di semplice comprensione e pertanto deve ritenersi che non può essere accertato un danno biologico permanete a carico della ricorrente indennizzabile dall' . CP_5
4 Si rileva che l'indennizzo per inabilità temporanea è invece già stato corrisposto dall' e non è stato oggetto di domanda nei confronti dell'istituto. CP_5
Passando all'esame della domanda proposta avverso il Ministero della Giustizia ex art
2087 c.c, si rileva che la stessa non può essere accolta per mancata prova dell'elemento soggettivo in capo al datore di lavoro e comunque, per l'assenza di un danno risarcibile.
Come noto tale norma dispone che “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
L'eventuale violazione di tale obbligo determina una responsabilità i capo al datore di lavoro.
In primo luogo, occorre individuare nel caso di specie il datore di lavoro, visto che tra le parti vi è, quantomeno implicitamente, discussione sul punto.
Il Dlg.s 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, all'art. 2 lett b ,chiarisce che “Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con
l'organo di vertice medesimo.
Con riferimento all'Ufficio del Giudice di Pace e in generale degli uffici giudiziari, non vi è un capo dell'ufficio dotato di poteri autonomi di gestione e di spesa, di tal ché il datore di lavoro al quale dovrebbe imputarsi l'eventuale inadempimento di cui all'art. 2087 c.c. è il Ministro della giustizia.
Ciò chiarito, devono esaminarsi i presupposti per l'integrazione della fattispecie di responsabilità in esame, frutto di una pluriennale elaborazione giurisprudenziale.
La Cassazione, anche di recente, ha precisato che “In materia di tutela della salute del lavoratore, l'art. 2087 c.c. non delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro. Gli obblighi del datore di lavoro, oltre a dover essere rapportati alle concrete possibilità della tecnica e dell'esperienza, vanno parametrati alle specificità del lavoro e alla natura dell'ambiente e dei luoghi in cui il lavoro si svolge.
5 La responsabilità ex art. 2087 c.c. scatta solo quando il datore di lavoro, con comportamenti specifici ed anomali, determina un aggravamento del rischio collegato alla natura dell'attività lavorativa (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 02/03/2025, n.
5495).
È pertanto necessario che la condotta commissiva od omissiva del datore sia sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore, rispetto al quale esiste uno specifico onere di allegazione in capo al soggetto danneggiato.
In tal senso si è espressa, con un orientamento consolidato, la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “ sono a carico del lavoratore, quale creditore dell'obbligo di sicurezza, gli oneri di allegazione circa la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo, del termine di scadenza e dell'inadempimento; nondimeno, l'individuazione delle misure di prevenzione che il datore avrebbe dovuto adottare e l'identificazione della condotta che nello specifico ne ha determinato la violazione deve essere modulata in relazione alle concrete circostanze e alla complessità o peculiarità della situazione che ha determinato l'esposizione al pericolo” ( Cass. Sez. L - , Sentenza n. 29909 del 25/10/2021).
Nel caso di specie nel ricorso è allegato genericamente che “il dissesto del pavimento non era stato né segnalato né, erano state prese le minime precauzioni di sicurezza da parte del datore di lavoro”, nelle note depositate in data 4.11.2022 la ricorrente ha richiamato il mancato rispetto dell'onere di manutenzione che graverebbe sull'Amministrazione ai sensi dell'art. 18 comma 3 del D.Lgs 81/08, a cui aveva solo accennato nell'atto introduttivo.
Occorre, tuttavia, evidenziare che non esisteva, all'epoca dell'infortunio, un potere/dovere del , nella persona del Ministro pro tempore, di Controparte_2
attivarsi in prima persona per la manutenzione degli uffici giudiziari, in quanto la relativa competenza con annesso potere di spesa era posta ex lege in capo al del luogo in CP_6 cui si trovava l'ufficio.
L'art. 18 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 dispone che “gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione”.
6 L'art. 1, co 1, n 2 della l. 392 /1941, nel testo vigente alla data dell'infortunio, disponeva che: “Fermo il disposto dell'art. 6 del R. decreto 3 maggio 1923-I, n. 1042, per quanto concerne i locali ed i mobili della Corte di cassazione del Regno e degli Uffici giudiziari che hanno sede nel palazzo di giustizia di Roma, a decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX sono obbligatorie per i Comuni le spese necessarie per i locali ad uso degli Uffici giudiziari, e per le pigioni, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali medesimi”.
Dal combinato disposto delle due norme illustrate emerge che l'onere e la responsabilità per la manutenzione dell'ufficio del Giudice di Pace di Civitavecchia gravava sul il quale doveva rispondere in caso di danni causati a terzi dal Controparte_7
deterioramento della struttura, ai sensi dell'art 2051 c.c.
Solo con l'art. 1 co 526 della l 190 /2014, è stato stabilito il trasferimento della spesa obbligatoria per gli uffici giudiziari dal al con CP_6 Controparte_2
decorrenza dal 1.9.2015. La norma precisa, peraltro che “Il trasferimento delle spese obbligatorie non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il comune per le spese obbligatorie di cui al primo comma, né modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso”.
Solo a partire dal 1.9.2015 avrebbe potuta essere esigibile una condotta attiva da parte del volta alla manutenzione dei locali dell'Ufficio del giudice di Controparte_8
Pace di Civitavecchia.
Quanto alla condotta di omessa segnalazione denunciata dalla ricorrente, dalla sentenza del Tribunale di Perugia n 1288 del 2020 emessa all'esito del dibattimento penale, allegata alla memoria del resistente, emerge che la presenza di mattonelle rotte CP_2
era segnalata nell'ufficio con appositi cartelli anche se non nella stanza in cui la ricorrente è caduta. Dalla lettura della pronuncia citata risulta con chiarezza che la situazione di dissesto dell'intero ufficio e addirittura il rischio per la tenuta statica dello stesso era un fatto noto, quantomeno ai dipendenti e all'utenza già dal 2014, anno in cui erano persino intervenuti i Vigili del fuoco.
Gli accertamenti effettuati in sede penale, anche se la sentenza n 1288 /2020 non ha efficacia di giudicato ai sensi dell'art 652 c.p.c. nel presente giudizio, in quanto lato la ricorrente aveva intentato l'azione civile prima della pronuncia della stessa, possono essere utilizzati quali prove atipiche dal giudice civile.
È ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale il giudice civile, nell'esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento, può attribuire inferenza
7 probatoria a qualsiasi elemento istruttorio ritualmente assunto nel processo e dunque anche alle prove assunte e agli atti contenuti nel giudizio penale, che entrano in quello civile come prove precostituite atipiche (ex aliis, Cass. 20/01/2015, n.840;
Cass.10/10/2018, n.25067; Cass. 31/01/2024, n. 2897).
La Cassazione ha ribadito proprio di recente che “In tema di rapporti tra giudizio civile risarcitorio e giudizio penale, l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale di condanna passata in giudicato non è circoscritta all'interno dei limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, segnati dall'art. 651 c.p.p., attinenti alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale ed alla sua ascrivibilità all'imputato, potendo il giudice civile utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 10/05/2024, n. 12901).
Nel caso di specie a fronte dell'allegazione generica di parte ricorrente sui comportamenti che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare e in assenza di altri elementi istruttori contrastanti, deve ritenersi che la descrizione della situazione caratterizzante l'ufficio del
Giudice di Pace di Civitavecchia nell'aprile 2015 che emerge dalla sentenza penale citata, non consente di ritenere ascrivibile ad una negligenza del Ministro della giustizia,
l'infortunio subito dalla ricorrente e le sue conseguenze.
Non si comprendono infatti, perché non dedotte chiaramente dalla ricorrente, quale altre azioni avrebbe dovuto porre in essere il Ministro della giustizia per evitare gli infortuni dei propri dipendenti, non potendo intervenire direttamente per la manutenzione dell'edificio.
Si rileva, infine, che anche ove volesse ritenersi in capo al un dovere di CP_2
intervento, non meglio precisato, comunque la notorietà della situazione di dissesto dell'ufficio rendere quantomeno non risarcibili i danni ai sensi dell'art. 1227 co 2 c.c. in quanto “danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”. La consapevolezza di lavorare in un ambiente di lavoro così degradato, dove addirittura i pavimenti sono ovunque coperti da fascicoli cartacei che ne mettono addirittura in discussione la tenuta statica, impone al lavoratore un onere di attenzione e diligenza superiore a quello esigibile in una situazione ordinaria.
8 Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso non può trovare accoglimento e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico di parte ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza.
La liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata in applicazione dei parametri minimi poiché nei confronti dell' la causa ha natura poco complessa e seriale, nei CP_5
confronti del in ragione della limitata attività difensiva svolta, peraltro CP_2 direttamente dai funzionari dell'Ente.
PQM
RIGETTA il ricorso
CONDANNA la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore delle resistenti, liquidate in applicazione dei parametri di cui al Dm 55/14 come modificato dal DM
147/2022 in € 2.695,00 ciascuna, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA ( ove dovuti).
Civitavecchia li 20.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Dominici
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