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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/10/2025, n. 1734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1734 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7089/2019
RE PVBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7089/2019 promossa da:
,con il patrocinio dell'avv. Rosanna Moscatelli, elettivamente Controparte 1 domiciliata in San Severo al Viale Checchia Rispoli n. 18, presso il difensore avv. Moscatelli, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051; risarcimento danni;
CONCLUSIONI: L'attrice ha precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
Ragioni di fatto e diritto della decisione.
"in qualità di proprietaria Con atto di citazione ritualmente notificato Controparte 1
dell'immobile sito in località Vico del Gargano alla via De Nittis, 46, censito in catasto al foglio 63
,in persona del legale particella 1169 sub 4, ha convenuto in giudizio l' Controparte_2
rapp.p.t., per sentire accertare e dichiarare la responsabilità dell'ente, quale custode e gestore del servizio idrico-fognante, ai sensi dell'art. 2043 e 2051 c.c., per i danni da infiltrazioni di acqua subiti dalla propria unità immobiliare.
A sostegno della propria domanda parte attrice ha dedotto che:
- nel corso del mese di giugno 2018, a causa di perdite di acqua della condotta idrico-fognante in prossimità del contatore dell'AQP, posto in via Casale, 36-36B, in località Vico del Gargano, si sono verificate delle infiltrazioni nell'abitazione di proprietà dell'attrice che hanno arrecato danno sia alle pareti murarie interne ed esterne dell'immobile con proliferazione di muffe comparse anche su suppellettili e mobili;
- ella aveva tempestivamente denunziato l'accaduto all' CP_3 che aveva aperto il sinistro nr.
5797224 del 04.06.2018, e inviato una squadra di operai ai fini dell'accertamento della causa delle infiltrazioni e conseguente ripristino della condotta idrico-fognante; nonostante l'AQP sia stato formalmente costituito in mora, con una prima comunicazione del
-
22.10.2018 ed una seconda missiva del 27.11.2018, e, nonostante l'immobile sia stato periziato anche da un tecnico di fiducia dell'AQP, geom. CP 4 , il convenuto non ha mai provveduto alla liquidazione dei danni;
- ogni tentativo di risolvere bonariamente la controversia è rimasto inevaso.
Non si è costituto l'AQP, pertanto il precedente Giudice ne ha dichiarato la contumacia all'udienza del 10.02.2020.
Pervenuta la causa allo scrivente Magistrato sono state ammesse le richieste istruttorie articolate dalla parte attrice.
All'udienza del 28.06.2021 sono stati escussi i testi Testimone 1 e Testimone 2
All'udienza del 28.7.2021 è stato nominato c.t.u. l'ing. il quale ha depositato la Persona 1
propria perizia in data 10.02.2022.
Esaurita l'attività istruttoria la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni all'udienza del 27.05.2025, la causa è stata riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*******
La domanda di parte attrice deve essere accolta.
I. I fatti oggetto di causa possono essere ricondotti all'interno della fattispecie di cui all'art. 2051
c.c., secondo cui “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito", in quanto può ritenersi sussistente il rapporto di custodia tra ין Controparte_2 e la condotta fognaria oggetto del presente giudizio. Tale rapporto di custodia, innanzitutto, si rintraccia nella legge, non essendo stato abrogato il r.d.l.
n. 1464 del 1938 dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 ed avendo il d.lgs. 11 maggio 1999, n. 141 confermato in capo alla nuova società le competenze già attribuite all'ente soppresso ( [...]
Controparte 5 , il quale è tenuto ad eseguire, nei comuni serviti dall'acquedotto, i lavori di riparazione ordinaria e straordinaria della rete idrica e fognaria, onde assicurarne il perfetto funzionamento (cfr. Cass. 17/11/2016, n. 23416).
La responsabilità civile per i danni da infiltrazioni d'acqua subiti da un immobile è da inquadrare nell'ambito del disposto dell'art. 2051 c.c., che prevede che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (cfr. Cass. S.U. n.
9449/2016).
Posta, dunque, la sussistenza del rapporto di custodia e l'applicabilità al caso di specie della fattispecie ex art. 2051 c.c., deve rilevarsi che i presupposti di tale responsabilità sono rappresentati, oltre che dal rapporto di custodia, da intendersi come potere di fatto in concreto esercitabile, anche dal nesso causale tra il danno e la cosa.
Sotto il profilo probatorio, quindi, ai fini della responsabilità prevista dall'art.2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, mentre il custode per liberarsi deve dimostrare il caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore esterno che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, interrompe il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo (cfr. Cass. n. 2477/2018).
Il criterio di imputazione della responsabilità riveste dunque carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, al contrario gravando sul custode l'onere della prova liberatoria (cfr.
Cass. n. 27724/2018; Cass. n. 12027/2017; Cass. n. 7125/2013).
In tale ambito, il rapporto di custodia opera come criterio di identificazione del responsabile, presupponendo che il pregiudizio risarcibile sia comunque riconducibile al bene. La responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (cfr. Cass. n. 25018/2020).
II. Tanto precisato in punto di diritto, nella specie non è oggetto di contestazione tra le parti la sussistenza di fenomeni di infiltrazione all'interno dell'immobile di parte attrice.
Peraltro, quanto dedotto dall'attrice ha trovato conferma sia nella documentazione fotografica agli atti, sia nelle convergenti dichiarazioni testimoniali, che hanno confermato in modo coerente e circostanziato le dinamiche rappresentate dall'attrice, sia nelle risultanze della consulenza tecnica di ufficio da parte di un professionista, la cui attività è confluita in una relazione finale che risulta scevra da vizi logico-scientifici e che può quindi ben costituire ausilio nella definizione di questo procedimento.
Di contro, l'AQP, ritualmente citato ha inteso non costituirsi e, pertanto, nulla è stato dedotto e allegato al fine di dimostrare la sussistenza di un caso fortuito, che può essere integrato soltanto da una condotta anomala ed imprevedibile, che esuli dal potere di controllo dell'ente, circostanza non provata nel caso in esame.
La domanda di risarcimento danni avanzata dall'attrice sul presupposto della relazione di custodia tra l'AQP da un lato e la cosa dalla quale è derivato il danno (nel caso di specie la condotta idrico- fognaria) può essere accolta solo qualora sia stata fornita, dall'attrice, la prova dell'esistenza del rapporto di custodia nonché del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, incombendo per contro sul convenuto la prova liberatoria del caso fortuito.
Nel caso di specie sussiste il rapporto di custodia tra l'AQP e la condotta idrico-fognaria interessata,
e risultano, altresì, provati i profili relativi alla verificazione del fatto storico e al danno-evento subito dall'attrice (le infiltrazioni subite dall'immobile di parte attrice). Infatti, l'istruttoria espletata ha consentito di accertare la verifica del nesso di causalità tra i danni lamentati da parte attrice e il dissesto e l'insufficiente manutenzione della condotta idrico-fognaria. Deve, quindi, reputarsi integralmente fondata, sotto il profilo dell'an debeatur, la domanda risarcitoria spiegata in atto di citazione nei confronti dell' che va Controparte_2 condannato a risarcire la parte attrice dei danni conseguenti il proprio comportamento.
III. In merito al quantum del risarcimento, appare evidente che, attesa la connotazione tecnica degli elementi rilevanti ai fini della decisione, rilievo centrale hanno gli accertamenti compiuti dal CTU, ing. Per 1 nominato affinchè accertasse "natura, entità e consistenza dei danni denunciati da parte attrice, limitatamente al fenomeno infiltrativo, individuandone cause e rimedi;
gli interventi necessari per il ripristino dell'immobile di proprietà dell'attore in conseguenza degli eventuali danni derivati dalle infiltrazioni medesime, quantificandone nel dettaglio i costi, tenendo conto, nella detta quantificazione, anche del suo mancato utilizzo"
Nella relazione peritale il perito ha accertato, in primis, che i danni presenti nell'abitazione di via
De Nittis 46 sono attribuibili all'umidità attinta da acque disperse nel sottosuolo e che la causa del fenomeno infiltrativo determinatosi nell'immobile di proprietà CP 1 fosse ascrivibile agli interventi dell'AQP che hanno interessato due punti di via Casale, ubicati a monte dell'abitazione della Parte 1 "La causa è da attribuirsi alle infiltrazioni delle acque provenienti dalla conduttura interrata dell' Controparte_2 ubicata in Via Casale del Comune di Vico del
Gargano".
Il CTU nominato ha accertato la presenza di efflorescenze sui muri, l'umidità da condensazione da raffreddamento, la risalita della stessa lungo le pareti “Gli inconvenienti lamentati dalla parte attrice sono stati riscontrati nel corso degli accertamenti peritali".
In merito al profilo risarcitorio la C.T.U. ha specificato gli interventi necessari "Le opere per il ripristino dei locali, consistono nel rifacimento degli intonaci ammalorati nelle zone direttamente interessate e la successiva dipintura delle pareti e dei soffitti estesa a tutto l'alloggio. La dipintura
è stata estesa a tutte le superfici dei locali per evitare la presenza di tonalità di colore differenti negli stessi ambienti. I prezzi applicati sono quelli del Listino prezzi della Ed. 2019 CP 6
resi attuali per tener conto degli aumenti recenti del tempo intercorso dalla pubblicazione del
Listino.
L'importo complessivo dei lavori è di euro 7 088,70, come si evince dal Computo Metrico Gli oneri della Sicurezza, data la modesta entità delle opere, sono valutati mediante una quota percentuale dell'importo delle opere, nella misura del 10%, comprensiva degli apprestamenti di sicurezza, dei
DPI e dagli adempimenti documentali previsti dal D.Lvo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.
QUADRO ECONOMICO delle OPERE e FORNITURE
A. Importo dei lavori € 7 088,70
B. I.V.A. 22% € 1 559,51
C. Oneri per la sicurezza 10% € 708,87 Importo lavori € 9 357,08
Il Giudicante ritiene di far proprie le conclusioni del CTU in merito al riconoscimento di responsabilità in capo all'AQP, in quanto sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni, assistite da presunzioni di imparzialità e supportate da completi riscontri tecnici.
Pertanto, il danno subito dall'attrice, contenuto nel danno emergente costituito dalle sole spese per le necessarie opere di ripristino, va quantificato in complessivi € 9.357,08 congruamente liquidata dal c.t.u. secondo i prezzi di mercato correnti.
All'importo così liquidato devono aggiungersi la rivalutazione monetaria e gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda giudiziale, computando gli interessi anno per anno sulla somma via via rivalutata.
IV. Avuto riguardo alla quantificazione del danno per mancato utilizzo dell'immobile, richiesto dall'attrice, va rilevato che recentemente, in circostanze analoghe a quella oggi in esame, la giurisprudenza di merito maggioritaria (ex pluris Tribunale di Roma sent. n. 18007/2022) ha affermato che “(...) è risarcibile il danno per mancato utilizzo dell'immobile, causato da infiltrazioni che non consentono l'uso dei locali in sicurezza e nel rispetto delle condizioni minime di igiene e salubrità degli ambienti, pregiudicando il pieno diritto di godimento del proprietario.
Tale danno, non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, va liquidato equitativamente facendo riferimento al canone locativo di mercato, avuto riguardo ai parametri indicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate per immobili similari.".
Nel caso che ci occupa questo giudicante ritiene congrua la quantificazione operata dal c.t.u. e relativa al mancato utilizzo del bene per un periodo di un mese, rapportata all'ammontare medio degli affitti per unità immobiliari similari, nel periodo estivo nel comprensorio del comune di Vico del Gargano, di € 1.100,00 ("...A tale importo è stato aggiunto il costo del mancato utilizzo del bene per un periodo di un mese. Nel periodo estivo, rappresentato dai mesi di luglio ed Agosto, nel comprensorio del comune di Vico del Gargano le abitazioni, con due camere e servizi, sono affittate per un importo medio mensile di €1.100,00. L'importo dei lavori indispensabili per il ripristino dei locali ammonta ad € 10.457,08 comprensivo dell'aliquota IVA 22% e degli oneri della sicurezza" (cfr. relazione c.t.u.).
Non può, tuttavia, accogliersi la richiesta di liquidazione in via equitativa, in aggiunta a tale importo, del danno da mancato godimento dell'immobile avanzata dall'attrice, successivamente al deposito della c.t.u., nella maggior somma pari ad € 4.000,00, in quanto nulla è stato allegato a riprova del mancato utilizzo dell'immobile stesso nel periodo successivo all'attualità delle infiltrazioni.
Incombeva sull'attrice la prova del mancato godimento dell'immobile successivamente al verificarsi delle infiltrazioni nonché la durata dello stesso. Dalla prova testimoniale espletata non è emerso tale dato, non essendo stati articolati capitoli di prova al riguardo, né tale circostanza emerge dalla c.t.u. in atti o da allegazioni documentali dell'attrice.
Si ritiene, pertanto, che l'indennità per il mancato utilizzo dell'immobile quantificata dal c.t.u. in €
1.100 possa ritenersi congrua.
Conclusivamente, va affermata l'esclusiva responsabilità dell'AQP convenuto in ordine alla causazione del sinistro oggetto di causa e, per l'effetto, quest'ultimo va condannato a risarcire in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 9.357,08, oltre alla somma, a titolo di indennità da mancato godimento dell'immobile, di € 1.100,00, per un totale di € 10.457,08.
Tale importo va rivalutato dalla data della domanda giudiziale e sino alla presente pronuncia, a decorrere dalla quale sono dovuti anche gli interessi nella misura di legge e sino al soddisfo. V. In considerazione dell'esito del giudizio, le spese processuali seguono la soccombenza della parte convenuta contumace AQP ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al
D.M. n. 55/2014, in base al noto criterio del decisum e applicando i valori medi.
Le spese della C.T.U., liquidate come da separato decreto (Decreto di liquidazione ctu n. cronol.
5753/2022 del 11/05/2022), ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo del convenuto AQP, soccombente, con il conseguente diritto dell'attrice di ripetere dal predetto le somme eventualmente versate o che saranno versate al
C.T.U. in forza del decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accerta il nesso di causalità tra i danni arrecati all'immobile di proprietà dell'attrice CP 1 e la rottura della condotta idrico-fognante gestita dall'AQP, e per l'effetto dichiara la responsabilità della parte convenuta per i danni subiti da parte attrice ex art. 2051 c.c.;
- per l'effetto, condanna l' Controparte_2 al pagamento della somma di €
9.357,08, IVA compresa, a titolo di risarcimento del danno materiale subito da CP_1
[...] e di € 1.100,00 a titolo di indennità da mancato godimento dell'immobile (per complessivi
€ 10.457,08), oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
Controparte 1- condanna AQP alla refusione delle spese di lite sostenute da che liquida in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CAP come per legge;
-pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto (Decreto di liquidazione ctu n. cronol.
5753/2022 del 11/05/2022), ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti del giudizio nei confronti del CTU, nei rapporti interni definitivamente a carico di AQP, con il conseguente diritto dell'attrice CP 1 di ripetere le somme eventualmente già versate o che saranno versate al
CTU in forza del predetto decreto.
Così deciso in Foggia, in data 14 ottobre 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Maria Elena de Tura
RE PVBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7089/2019 promossa da:
,con il patrocinio dell'avv. Rosanna Moscatelli, elettivamente Controparte 1 domiciliata in San Severo al Viale Checchia Rispoli n. 18, presso il difensore avv. Moscatelli, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051; risarcimento danni;
CONCLUSIONI: L'attrice ha precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
Ragioni di fatto e diritto della decisione.
"in qualità di proprietaria Con atto di citazione ritualmente notificato Controparte 1
dell'immobile sito in località Vico del Gargano alla via De Nittis, 46, censito in catasto al foglio 63
,in persona del legale particella 1169 sub 4, ha convenuto in giudizio l' Controparte_2
rapp.p.t., per sentire accertare e dichiarare la responsabilità dell'ente, quale custode e gestore del servizio idrico-fognante, ai sensi dell'art. 2043 e 2051 c.c., per i danni da infiltrazioni di acqua subiti dalla propria unità immobiliare.
A sostegno della propria domanda parte attrice ha dedotto che:
- nel corso del mese di giugno 2018, a causa di perdite di acqua della condotta idrico-fognante in prossimità del contatore dell'AQP, posto in via Casale, 36-36B, in località Vico del Gargano, si sono verificate delle infiltrazioni nell'abitazione di proprietà dell'attrice che hanno arrecato danno sia alle pareti murarie interne ed esterne dell'immobile con proliferazione di muffe comparse anche su suppellettili e mobili;
- ella aveva tempestivamente denunziato l'accaduto all' CP_3 che aveva aperto il sinistro nr.
5797224 del 04.06.2018, e inviato una squadra di operai ai fini dell'accertamento della causa delle infiltrazioni e conseguente ripristino della condotta idrico-fognante; nonostante l'AQP sia stato formalmente costituito in mora, con una prima comunicazione del
-
22.10.2018 ed una seconda missiva del 27.11.2018, e, nonostante l'immobile sia stato periziato anche da un tecnico di fiducia dell'AQP, geom. CP 4 , il convenuto non ha mai provveduto alla liquidazione dei danni;
- ogni tentativo di risolvere bonariamente la controversia è rimasto inevaso.
Non si è costituto l'AQP, pertanto il precedente Giudice ne ha dichiarato la contumacia all'udienza del 10.02.2020.
Pervenuta la causa allo scrivente Magistrato sono state ammesse le richieste istruttorie articolate dalla parte attrice.
All'udienza del 28.06.2021 sono stati escussi i testi Testimone 1 e Testimone 2
All'udienza del 28.7.2021 è stato nominato c.t.u. l'ing. il quale ha depositato la Persona 1
propria perizia in data 10.02.2022.
Esaurita l'attività istruttoria la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni all'udienza del 27.05.2025, la causa è stata riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*******
La domanda di parte attrice deve essere accolta.
I. I fatti oggetto di causa possono essere ricondotti all'interno della fattispecie di cui all'art. 2051
c.c., secondo cui “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito", in quanto può ritenersi sussistente il rapporto di custodia tra ין Controparte_2 e la condotta fognaria oggetto del presente giudizio. Tale rapporto di custodia, innanzitutto, si rintraccia nella legge, non essendo stato abrogato il r.d.l.
n. 1464 del 1938 dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 ed avendo il d.lgs. 11 maggio 1999, n. 141 confermato in capo alla nuova società le competenze già attribuite all'ente soppresso ( [...]
Controparte 5 , il quale è tenuto ad eseguire, nei comuni serviti dall'acquedotto, i lavori di riparazione ordinaria e straordinaria della rete idrica e fognaria, onde assicurarne il perfetto funzionamento (cfr. Cass. 17/11/2016, n. 23416).
La responsabilità civile per i danni da infiltrazioni d'acqua subiti da un immobile è da inquadrare nell'ambito del disposto dell'art. 2051 c.c., che prevede che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (cfr. Cass. S.U. n.
9449/2016).
Posta, dunque, la sussistenza del rapporto di custodia e l'applicabilità al caso di specie della fattispecie ex art. 2051 c.c., deve rilevarsi che i presupposti di tale responsabilità sono rappresentati, oltre che dal rapporto di custodia, da intendersi come potere di fatto in concreto esercitabile, anche dal nesso causale tra il danno e la cosa.
Sotto il profilo probatorio, quindi, ai fini della responsabilità prevista dall'art.2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, mentre il custode per liberarsi deve dimostrare il caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore esterno che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, interrompe il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo (cfr. Cass. n. 2477/2018).
Il criterio di imputazione della responsabilità riveste dunque carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, al contrario gravando sul custode l'onere della prova liberatoria (cfr.
Cass. n. 27724/2018; Cass. n. 12027/2017; Cass. n. 7125/2013).
In tale ambito, il rapporto di custodia opera come criterio di identificazione del responsabile, presupponendo che il pregiudizio risarcibile sia comunque riconducibile al bene. La responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (cfr. Cass. n. 25018/2020).
II. Tanto precisato in punto di diritto, nella specie non è oggetto di contestazione tra le parti la sussistenza di fenomeni di infiltrazione all'interno dell'immobile di parte attrice.
Peraltro, quanto dedotto dall'attrice ha trovato conferma sia nella documentazione fotografica agli atti, sia nelle convergenti dichiarazioni testimoniali, che hanno confermato in modo coerente e circostanziato le dinamiche rappresentate dall'attrice, sia nelle risultanze della consulenza tecnica di ufficio da parte di un professionista, la cui attività è confluita in una relazione finale che risulta scevra da vizi logico-scientifici e che può quindi ben costituire ausilio nella definizione di questo procedimento.
Di contro, l'AQP, ritualmente citato ha inteso non costituirsi e, pertanto, nulla è stato dedotto e allegato al fine di dimostrare la sussistenza di un caso fortuito, che può essere integrato soltanto da una condotta anomala ed imprevedibile, che esuli dal potere di controllo dell'ente, circostanza non provata nel caso in esame.
La domanda di risarcimento danni avanzata dall'attrice sul presupposto della relazione di custodia tra l'AQP da un lato e la cosa dalla quale è derivato il danno (nel caso di specie la condotta idrico- fognaria) può essere accolta solo qualora sia stata fornita, dall'attrice, la prova dell'esistenza del rapporto di custodia nonché del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, incombendo per contro sul convenuto la prova liberatoria del caso fortuito.
Nel caso di specie sussiste il rapporto di custodia tra l'AQP e la condotta idrico-fognaria interessata,
e risultano, altresì, provati i profili relativi alla verificazione del fatto storico e al danno-evento subito dall'attrice (le infiltrazioni subite dall'immobile di parte attrice). Infatti, l'istruttoria espletata ha consentito di accertare la verifica del nesso di causalità tra i danni lamentati da parte attrice e il dissesto e l'insufficiente manutenzione della condotta idrico-fognaria. Deve, quindi, reputarsi integralmente fondata, sotto il profilo dell'an debeatur, la domanda risarcitoria spiegata in atto di citazione nei confronti dell' che va Controparte_2 condannato a risarcire la parte attrice dei danni conseguenti il proprio comportamento.
III. In merito al quantum del risarcimento, appare evidente che, attesa la connotazione tecnica degli elementi rilevanti ai fini della decisione, rilievo centrale hanno gli accertamenti compiuti dal CTU, ing. Per 1 nominato affinchè accertasse "natura, entità e consistenza dei danni denunciati da parte attrice, limitatamente al fenomeno infiltrativo, individuandone cause e rimedi;
gli interventi necessari per il ripristino dell'immobile di proprietà dell'attore in conseguenza degli eventuali danni derivati dalle infiltrazioni medesime, quantificandone nel dettaglio i costi, tenendo conto, nella detta quantificazione, anche del suo mancato utilizzo"
Nella relazione peritale il perito ha accertato, in primis, che i danni presenti nell'abitazione di via
De Nittis 46 sono attribuibili all'umidità attinta da acque disperse nel sottosuolo e che la causa del fenomeno infiltrativo determinatosi nell'immobile di proprietà CP 1 fosse ascrivibile agli interventi dell'AQP che hanno interessato due punti di via Casale, ubicati a monte dell'abitazione della Parte 1 "La causa è da attribuirsi alle infiltrazioni delle acque provenienti dalla conduttura interrata dell' Controparte_2 ubicata in Via Casale del Comune di Vico del
Gargano".
Il CTU nominato ha accertato la presenza di efflorescenze sui muri, l'umidità da condensazione da raffreddamento, la risalita della stessa lungo le pareti “Gli inconvenienti lamentati dalla parte attrice sono stati riscontrati nel corso degli accertamenti peritali".
In merito al profilo risarcitorio la C.T.U. ha specificato gli interventi necessari "Le opere per il ripristino dei locali, consistono nel rifacimento degli intonaci ammalorati nelle zone direttamente interessate e la successiva dipintura delle pareti e dei soffitti estesa a tutto l'alloggio. La dipintura
è stata estesa a tutte le superfici dei locali per evitare la presenza di tonalità di colore differenti negli stessi ambienti. I prezzi applicati sono quelli del Listino prezzi della Ed. 2019 CP 6
resi attuali per tener conto degli aumenti recenti del tempo intercorso dalla pubblicazione del
Listino.
L'importo complessivo dei lavori è di euro 7 088,70, come si evince dal Computo Metrico Gli oneri della Sicurezza, data la modesta entità delle opere, sono valutati mediante una quota percentuale dell'importo delle opere, nella misura del 10%, comprensiva degli apprestamenti di sicurezza, dei
DPI e dagli adempimenti documentali previsti dal D.Lvo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.
QUADRO ECONOMICO delle OPERE e FORNITURE
A. Importo dei lavori € 7 088,70
B. I.V.A. 22% € 1 559,51
C. Oneri per la sicurezza 10% € 708,87 Importo lavori € 9 357,08
Il Giudicante ritiene di far proprie le conclusioni del CTU in merito al riconoscimento di responsabilità in capo all'AQP, in quanto sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni, assistite da presunzioni di imparzialità e supportate da completi riscontri tecnici.
Pertanto, il danno subito dall'attrice, contenuto nel danno emergente costituito dalle sole spese per le necessarie opere di ripristino, va quantificato in complessivi € 9.357,08 congruamente liquidata dal c.t.u. secondo i prezzi di mercato correnti.
All'importo così liquidato devono aggiungersi la rivalutazione monetaria e gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda giudiziale, computando gli interessi anno per anno sulla somma via via rivalutata.
IV. Avuto riguardo alla quantificazione del danno per mancato utilizzo dell'immobile, richiesto dall'attrice, va rilevato che recentemente, in circostanze analoghe a quella oggi in esame, la giurisprudenza di merito maggioritaria (ex pluris Tribunale di Roma sent. n. 18007/2022) ha affermato che “(...) è risarcibile il danno per mancato utilizzo dell'immobile, causato da infiltrazioni che non consentono l'uso dei locali in sicurezza e nel rispetto delle condizioni minime di igiene e salubrità degli ambienti, pregiudicando il pieno diritto di godimento del proprietario.
Tale danno, non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, va liquidato equitativamente facendo riferimento al canone locativo di mercato, avuto riguardo ai parametri indicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate per immobili similari.".
Nel caso che ci occupa questo giudicante ritiene congrua la quantificazione operata dal c.t.u. e relativa al mancato utilizzo del bene per un periodo di un mese, rapportata all'ammontare medio degli affitti per unità immobiliari similari, nel periodo estivo nel comprensorio del comune di Vico del Gargano, di € 1.100,00 ("...A tale importo è stato aggiunto il costo del mancato utilizzo del bene per un periodo di un mese. Nel periodo estivo, rappresentato dai mesi di luglio ed Agosto, nel comprensorio del comune di Vico del Gargano le abitazioni, con due camere e servizi, sono affittate per un importo medio mensile di €1.100,00. L'importo dei lavori indispensabili per il ripristino dei locali ammonta ad € 10.457,08 comprensivo dell'aliquota IVA 22% e degli oneri della sicurezza" (cfr. relazione c.t.u.).
Non può, tuttavia, accogliersi la richiesta di liquidazione in via equitativa, in aggiunta a tale importo, del danno da mancato godimento dell'immobile avanzata dall'attrice, successivamente al deposito della c.t.u., nella maggior somma pari ad € 4.000,00, in quanto nulla è stato allegato a riprova del mancato utilizzo dell'immobile stesso nel periodo successivo all'attualità delle infiltrazioni.
Incombeva sull'attrice la prova del mancato godimento dell'immobile successivamente al verificarsi delle infiltrazioni nonché la durata dello stesso. Dalla prova testimoniale espletata non è emerso tale dato, non essendo stati articolati capitoli di prova al riguardo, né tale circostanza emerge dalla c.t.u. in atti o da allegazioni documentali dell'attrice.
Si ritiene, pertanto, che l'indennità per il mancato utilizzo dell'immobile quantificata dal c.t.u. in €
1.100 possa ritenersi congrua.
Conclusivamente, va affermata l'esclusiva responsabilità dell'AQP convenuto in ordine alla causazione del sinistro oggetto di causa e, per l'effetto, quest'ultimo va condannato a risarcire in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 9.357,08, oltre alla somma, a titolo di indennità da mancato godimento dell'immobile, di € 1.100,00, per un totale di € 10.457,08.
Tale importo va rivalutato dalla data della domanda giudiziale e sino alla presente pronuncia, a decorrere dalla quale sono dovuti anche gli interessi nella misura di legge e sino al soddisfo. V. In considerazione dell'esito del giudizio, le spese processuali seguono la soccombenza della parte convenuta contumace AQP ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al
D.M. n. 55/2014, in base al noto criterio del decisum e applicando i valori medi.
Le spese della C.T.U., liquidate come da separato decreto (Decreto di liquidazione ctu n. cronol.
5753/2022 del 11/05/2022), ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo del convenuto AQP, soccombente, con il conseguente diritto dell'attrice di ripetere dal predetto le somme eventualmente versate o che saranno versate al
C.T.U. in forza del decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accerta il nesso di causalità tra i danni arrecati all'immobile di proprietà dell'attrice CP 1 e la rottura della condotta idrico-fognante gestita dall'AQP, e per l'effetto dichiara la responsabilità della parte convenuta per i danni subiti da parte attrice ex art. 2051 c.c.;
- per l'effetto, condanna l' Controparte_2 al pagamento della somma di €
9.357,08, IVA compresa, a titolo di risarcimento del danno materiale subito da CP_1
[...] e di € 1.100,00 a titolo di indennità da mancato godimento dell'immobile (per complessivi
€ 10.457,08), oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
Controparte 1- condanna AQP alla refusione delle spese di lite sostenute da che liquida in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CAP come per legge;
-pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto (Decreto di liquidazione ctu n. cronol.
5753/2022 del 11/05/2022), ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti del giudizio nei confronti del CTU, nei rapporti interni definitivamente a carico di AQP, con il conseguente diritto dell'attrice CP 1 di ripetere le somme eventualmente già versate o che saranno versate al
CTU in forza del predetto decreto.
Così deciso in Foggia, in data 14 ottobre 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Maria Elena de Tura