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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/11/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 734/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 1994/2024 del Tribunale di Genova, datata 2.7.24 pubblicata il 05.07.2024, non notificata, promossa da:
, Germania 1.11.78, e , Biella 15.6.81, Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Pollini e Aldo Casalini del Foro di Vercelli in forza di procura alle liti del 07.08.2020 in calce alla comparsa costitutiva nel giudizio di primo grado ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Vercelli, Via Monte di Pietà n. 28 APPELLANTI PRINCIPALI contro
, , rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Rovelli del Controparte_1 Controparte_2 Foro di Genova in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Chiavari (GE), Via Rivarola n. 55 APPELLATA contro
Chiavari 14.10.1978, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Marchi del Foro CP_3 di Genova in forza di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Chiavari (GE), Via Nino Bixio n. 34/3
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE e contro
, Chiavari 6.9.73, e , Chiavari 11.2.71, rappresentati CP_4 Controparte_5 e difesi dall'Avv. Renato Mottola del Foro di Genova in forza di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Genova, Via Brigata Liguria n. 1/14
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI, anche in via condizionata
avente a oggetto: proprietà
nella quale le parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI : PER GLI APPELLANTI
“reietta ogni contraria istanza, eccezione, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'appello proposto dai coniugi e , piaccia all'Ill.ma Corte Parte_2 Parte_1 d'Appello di Genova - respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, previ gli opportuni accertamenti, pronunce e declaratorie del caso anche incidentali;
Nel merito:
respingere le domande giudiziali di parte attrice, siccome inammissibili e infondate in fatto e in diritto;
in subordine, dichiarare tenuto il terzo chiamato a risarcire i convenuti dei danni conseguiti dalla citazione della SI.ra , nel denegato caso di accoglimento anche parziale di Controparte_1 uno o più delle domande giudiziali di parte attrice, nella misura determinata in corso di causa, nonché dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita a rogito Notaio rep. 13.056 in Persona_1 data 28.09.2017, con ogni ulteriore corollario di legge anche in termini restitutivi;
condannare gli appellati a restituire le somme che dovessero essere loro corrisposte in esecuzione alla sentenza di primo grado, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
Con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, oltre IVA 22%, CPA 4% e 15% per rimborso spese generali, come per legge. In via istruttoria: a. Benché gli appellanti non intendano accollarsi oneri probatori che fanno capo all'attrice, all'occorrenza si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interrogatorio e testi:
1) Vero che in data 07.07.1988, con pratica edilizia n.ro 44/88 prot. 4225, il Comune di RZ LI ha rilasciato concessione edilizia per ristrutturazione ed ampliamento.
2) Vero che in data 09.11.1995 prot. 9294 il Comune di RZ LI ha rilasciato concessione edilizia n. 50/90 per ristrutturazione e frazionamento.
3) Vero che il 21 Ottobre 2008, con pratica P.E. 1181 Prot. 11704 i proprietari e CP_4
presentavano Denuncia Inizio Attività volta alla ristrutturazione edilizia di due Controparte_5 manufatti destinati a box/magazzino. Tale pratica prevedeva la demolizione e ricostruzione mantenendo stesso sedime, volume e geometria di sagoma preesistente. 4) Vero che catastalmente i due beni sopraccitati ed oggetto di ristrutturazione erano individuati al C.E.U. (Catasto Edilizio Urbano) quali Foglio 32 mappale 816 subalterni 1 e 2, entrambi categoria C 6 e accatastati con pratica di COSTITUZIONE del 10/07/2008 protocollo n. GE0252716 in atti dal 10/07/2008 Registrazione: COSTITUZIONE (n. 2856.1/2008).
5) Vero che nel 2009 il Comune di RZ LI ha rilasciato il Permesso di Costruire n° 7/2009, a seguito di richiesta effettuata dalla proprietà ( e ), volta ad ottenere CP_4 Controparte_5 l'autorizzazione all'esecuzione di un intervento di sostituzione edilizia comportante la demolizione dei volumi sopraccitati e la realizzazione di un nuovo volume abitativo.
6) Vero che nel 2010 la proprietà (invariata) presentava richiesta di permesso di Costruire in variante al Permesso di Costruire n° 7/2009 per modifiche da apportare alle bucature, altezza solai ed altre opere di sistemazione esterna, il tutto senza variare la posizione del fabbricato prevista nel PdC sopraccitato. La domanda trovava accoglimento del Comune di RZ LI dietro rilascio del Permesso di Costruire 46/2010.
7) Vero che nel 2011 la proprietà (invariata) presentava nuova richiesta di rilascio Permesso di Costruire in variante ai titoli precedenti, per modifiche alle bucature e per la realizzazione di un locale tecnico. Gli elaborati progettuali, allegati al Permesso di Costruire 60/2011 rilasciato dal Comune di RZ LI, rappresentano il sedime dal caseggiato ad una distanza circa pari ad un metro lineare dal confine fra i mappali 816 e l'attuale 898.
8) Vero che in data 13 marzo 2012 i due manufatti censiti al catasto fabbricati quali Foglio 32 mappale 816 subalterni 1 e 2, entrambi categoria C 6, vengono soppressi e contestualmente viene costituita la nuova unità immobiliare a destinazione abitativa identificabile quale Foglio 32 mappale 816 subalterno 3 categoria A 7 consistenza 6,5 vani in forza di VARIAZIONE del 13/03/2012 protocollo n. GE0072016 in atti dal 13/03/2012 Registrazione: AMPLIAMENTO-FRAZIONAMENTO E FUSIONE (n. 6463.1/2012).
9) Vero che in data 11 marzo 2014 la proprietà (invariata) presentava richiesta di Certificato di Agibilità del nuovo fabbricato edificato.
10) Vero che in data 19 Aprile 2014 la proprietà (invariata) presentava una SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) per modifiche interne all'unità immobiliare.
11) Vero che in data 07 maggio 2014 la proprietà (invariata) presentava pratica di divisione catastale (DIVISIONE del 07/05/2014 protocollo n. GE0078457 in atti dal 07/05/2014 DIVISIONE n. 21124.1/2014) con la quale veniva soppresso il subalterno dell'abitazione (subalterno 3) costituendo per l'abitazione il subalterno 4 categoria A 7 consistenza 6,5 vani, nonché un'area parcheggio contraddistinta dal subalterno 5 categoria C 6 consistenza 30 mq. Dall'analisi delle planimetrie allegate si evince come la volumetria sia collocata in analogia a quanto rappresentato rispetto al Permesso di Costruire 60/2011 (punto 5).
12) Vero che la sagoma della costruzione di proprietà dei sig.ri e Parte_3 Parte_2 è la stessa almeno dal luglio 1988.
13) Vero che in data 24.3.2020 il sig. trasmetteva istanza di accesso a Parte_3 documentazione amministrativa ex lege n.241/1990 al Comune di RZ LI, non riscontrata (doc. 4). Si indica come testimone il Geom. , con studio in (16035) Rapallo, via Magenta n. Testimone_1 38/1.
* * * b. Si chiede, altresì, in considerazione del mancato riscontro dell'istanza di accesso a documentazione amministrativa del 24.3.2020 (doc. 4), che, ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c., venga ordinato al Comune di RZ LI di produrre i seguenti documenti: P.E. 1121/2008; Permesso di Costruire 7/2009; Permesso di Costruire 46/2010; P.E. 60/2011; Agibilità Prot. 2649/2014; Scia Prot. 4029/2014.”
PER L'APPELLATA Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
· rigettare l'appello proposto dai signori e avverso la sentenza Parte_2 Parte_1 n. 1994/2024 del Tribunale di Genova, pubblicata il 05.05.2024, non notificata, in persona del Giudice dott.ssa Ada Lucca, in quanto infondato in fatto e in diritto
· rigettare e/o dichiarare l'inammissibilità degli appelli incidentali rispettivamente dei signori CP_3
e e .
[...] CP_4 Parte_4 Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio”.
PER L'APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE CP_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis,
1. In via principale, in accoglimento dell'appello incidentale, rigettare le domande proposte, nel primo grado di giudizio, dalla SI.ra perché infondate in fatto ed in diritto per le Controparte_1 motivazioni di cui in narrativa.
2. in via subordinata. respingere il gravame proposto da e in Parte_1 Parte_2 quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza n. 1994/2024 del Tribunale di Genova.
3. In via di estremo subordine, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado che si riportano integralmente qui di seguito: a) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del terzo chiamato per CP_3 le ragioni esposte in narrativa e per le norme meglio viste e ritenute;
b) Dichiarare, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello principale e/o delle domande attoree, dichiarare i terzi chiamati in primo grado di giudizio SIg.ri e CP_4
tenuti a tenere indenne e a manlevare il SI. da tutte le Controparte_5 CP_3 pregiudizievoli conseguenze che potrebbero derivargli da una eventuale soccombenza formulando, comunque, ampia e formale riserva di agire in altro separato giudizio per richiedere agli stessi tutto quanto risultasse dovuto in conseguenza dell'accoglimento delle domande di controparte.
**In via istruttoria, si chiede l'ammissione dei capitoli di prova dedotti in seconda memoria istruttoria ex art. 183 VI comma c.p.c., con i testi ivi indicati e si insiste nella richiesta di convocazione a chiarimenti del Ctu così come formulata nel primo grado di giudizio.”
PER GLI APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI e CP_4 Controparte_5
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis a) respingere l'avversario appello;
b) in accoglimento del motivo di appello incidentale proposto da e , in parziale CP_4 Controparte_5 riforma dell'impugnata sentenza, dichiarar tenuti e condannare gli appellanti e Parte_2
al pagamento in favore di e delle spese di lite di primo Parte_1 CP_4 Controparte_5 grado nella misura liquidanda;
c) in subordine e salvo gravame, respingere, occorrendo in accoglimento dei motivi di appello incidentale condizionato, comunque in accoglimento di tutte le assorbite difese ed eccezioni svolte nei confronti di ogni domanda dallo stesso svolta nei propri confronti nel giudizio di CP_3 primo grado perché improponibile e/o improcedibile e/o inammissibile e/o comunque infondata in fatto e diritto e, per quanto possa occorrere comunque, respingere qualsivoglia domanda delle altre parti in causa direttamente e/o indirettamente rivolta a e e/o CP_4 Controparte_5 comunque che coinvolga, anche solo indirettamente, questi ultimi. Vinte le spese, anche di questo grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_1
e , affinché venisse accertata e dichiarata illegittima Parte_2 Parte_1 l'edificazione di un manufatto, confinante con il fondo di sua proprietà, con conseguente condanna dei convenuti al ripristino delle distanze legali inosservate, mediante demolizione e/o arretramento delle opere, e al risarcimento di tutti i danni, patiti e patiendi. A sostegno delle proprie domande, l'attrice esponeva:
- di essere proprietaria del terreno iscritto al foglio 32 del mapp. 898 (ex 58) del Catasto Terreni del Comune di RZ LI, in forza di atto donazione e divisione racc. 8253 rep. 58948 del 21.10.2010;
- che detti convenuti erano proprietari dell'immobile confinante, iscritto al fg. 32, mappale 816 sub. 4, categoria A/7, vani 6,5, classe 1, sito in via Senatore Federico Ricci;
- che tale immobile, di recente realizzazione, risultava essere stato oggetto di un intervento di sostituzione edilizia, con cambio di destinazione d'uso;
- che, in particolare, il , che originariamente occupava il terreno confinante Persona_2 con la proprietà dell'attrice, era stato oggetto di integrale demolizione e, al suo posto, era stato costruito l'attuale manufatto a uso abitativo, il quale, per tipologia, sagoma, volume e sedime di realizzazione, rappresentava un immobile diverso da quello originario, secondo quanto riportato nella perizia del geom. , allegata alla citazione;
CP_6
- che tale manufatto violava la distanza dal confine rispetto al proprio terreno, fissata in m.6,00 dall'art.
8.2. delle Norme di Conformità e Congruenza del P.U.C. del Comune di RZ LI, per i manufatti di nuova realizzazione, ricompresi nella zona interessata (zona TPA – territori di presidio ambientale - E2);
- che il mancato rispetto della suddetta distanza comportava la violazione dell'art. 873 c.c., oltre che delle richiamate norme regolamentari. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 07.08.2020, si costituivano i convenuti eccependo, in rito:
- l'irregolarità dello svolgimento della mediazione obbligatoria in quanto esperita nei confronti della sola convenuta e non anche nei confronti dell'altro convenuto, litisconsorte Parte_2 necessario, ; Parte_1
- la nullità della citazione per la mancata indicazione delle ragioni della domanda e delle conclusioni ex art. 163 nn.
3-4 c.p.c. in quanto espresse in modo generico. Nel merito, poi, la ed il rappresentavano: Pt_2 Parte_1
- di non aver costruito l'immobile, oggi di loro proprietà, avendolo acquistato da CP_3 in data 28.09.2017 e, pertanto, di non conoscerne lo stato precedente;
- che, peraltro, avevano potuto accertare quanto segue circa l'immobile oggetto di causa: - l'esistenza di un fabbricato da data anteriore al 01.09.1967; - il rilascio di n. 2 concessioni edilizie per ristrutturazione e ampliamento, rispettivamente prot. n.4224 del 1988 e n.9294 del 1995; - la presentazione della D.I.A. da parte degli originari proprietari, e (dai quali CP_4 Controparte_5 aveva acquistato l'immobile in data 07.05.2014), volta alla ristrutturazione edilizia di due CP_3 manufatti destinati a box/magazzino, per i quali nel 2010 e nel 2011 era stato richiesto il rilascio di permesso di costruire;
- la soppressione, nel marzo 2012, dei due manufatti con contestuale costruzione della nuova unità immobiliare a destinazione abitativa, oggetto di contestazione quanto alla distanza;
- la successiva presentazione nel 2014 di richiesta di certificato di agibilità; - la presentazione di una SCIA per modifiche interne all'immobile, nonché di una pratica di divisione catastale;
- che la domanda avversaria era infondata, in quanto la sagoma della costruzione appariva la stessa di quella rappresentata nelle citate pratiche del 1988 e del 1995, con conseguente usucapione di una servitù avente a oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella prevista;
- che, ancora, era inammissibile la domanda di rimessione in pristino formulata dall'allora attrice, sia per la genericità e l'infondatezza della domanda giudiziale, sia perché, nell'atto di citazione, era stata lamentata la violazione di norme del piano regolatore non integrative di quelle sulle distanze ex artt. 872 e 873 c.c.;
- che, inoltre, era inaccoglibile la domanda di risarcimento danni per mancata specificazione degli stessi nella citazione. Ferme le difese svolte, detti convenuti chiedevano di chiamare in causa, comunque, a titolo di garanzia, quale proprio dante causa venditore. CP_3 Nei confronti di quest'ultimo, dunque, la ed il chiedevano che, nella Pt_2 Parte_1 denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, fosse dichiarata la risoluzione del proprio contratto di acquisto, con restituzione del prezzo pagato o, in subordine, la riduzione del prezzo di vendita, con conseguente condanna alla restituzione della differenza rispetto a quanto già pagato. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.01.2021, si costituiva, dunque, detto terzo chiamato, il quale chiedeva la reiezione delle domande formulate dall'attrice e dai convenuti e l'autorizzazione a chiamare in causa, a sua volta, e , per essere dagli stessi CP_4 Controparte_5 garantit, quali suoi danti causa. Il in particolare, contestava, in rito e nel merito, quanto segue: CP_3
- non sussisteva alcun inadempimento in relazione alla compravendita dell'immobile in quanto lo stesso era stato costruito e poi venduto dai , e , e non da esso CP_5 CP_5 CP_4 deducente, che lo aveva acquistato nello stato in cui si trovava nel 2017;
- non sussisteva alcuna legittimazione passiva in ordine al ripristino delle asserite distanze legali non essendo lo stesso più proprietario dell'immobile, né vi era legittimazione circa la domanda di risarcimento dei danni ex adverso formulate;
- difettavano i presupposti in fatto ed in diritto per la risoluzione contrattuale della compravendita a rogito Notaio rep. 13056 del 28.09.2017, atteso che eventuali Persona_1 responsabilità erano imputabili, semmai, esclusivamente ai dante causa , e . CP_5 CP_5 CP_4 Oltre a ciò, il terzo chiamato in questione:
- eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione di garanzia per i vizi occulti gravanti sull'immobile compravenduto, nonché dell'azione estimatoria, essendo decorso il prescritto termine di un anno dalla scoperta, avvenuta quanto meno nel 2018, anno in cui i convenuti originari avevano aderito alla prima mediazione;
- evidenziava, altresì, che la presunta mancata corrispondenza tra la situazione di diritto e lo stato dell'immobile poteva essere semplicemente rilevata dagli acquirenti senza problemi con l'adozione di ordinaria diligenza. Costituitisi con comparsa di risposta e relativa integrazione, anche e , CP_4 Controparte_5 chiamati in causa su richiesta del i predetti contestavano la fondatezza sia delle domande CP_3 attoree, che di quelle svolte dal terzo chiamato nei loro confronti. I predetti, in particolare, in rito e nel merito, deducevano quanto segue, nel primo atto difensivo:
- la nullità della chiamata in causa, per carenza delle difese svolte da nella CP_3 comparsa di costituzione, oltre che delle ragioni in fatto e in diritto a sostegno della sua domanda;
- l'infondatezza delle domande attoree in quanto basate su un presupposto erroneo, asseritamente smentito dalle disposizioni del P.U.C. di RZ LI vigente, sia di carattere generale, con riguardo alle distanze dal confine, sia di carattere particolare con riguardo alla demolizione e/o ricostruzione del fabbricato di cui è causa;
- l'insussistenza di un diritto al risarcimento del danno, eccependo, in ogni caso, la prescrizione quinquennale rispetto alla data di realizzazione dell'asserita nuova costruzione, ex art. 2947 comma 1 c.c., trattandosi di illecito extracontrattuale.
e , inoltre, nella successiva comparsa di costituzione integrativa CP_4 CP_5 autorizzata dal Giudice, a seguito della dichiarazione di nullità della chiamata in causa effettuata dal deducevano ulteriormente quanto segue: CP_3 -mentre i convenuti – avevano proposto contro il terzo chiamato Parte_1 Pt_2 CP_3 azione di garanzia per vizi, chiedendo la risoluzione della compravendita e la restituzione del prezzo, aveva chiesto di essere tenuto indenne e garantito dalle pretese attoree e dalle pretese della CP_3 parte convenuta, senza specificarne la causa petendi e aggiungendo la “riserva di agire in successivo giudizio per chiedere quanto dovuto”;
- tale domanda loro rivolta non era accoglibile, perché il così facendo, non aveva CP_3 promosso l'azione di garanzia per vizi come acquirente dell'immobile;
- in ogni caso la garanzia astrattamente invocabile, e non invocata, aveva quale presupposto la non apparenza del vizio, laddove, nel caso di specie, lo stesso aveva affermato che CP_3 l'asserita violazione “poteva essere semplicemente rilevata dagli acquirenti convenuti senza problema e con la sola adozione dell'ordinaria diligenza”. Così instauratosi il contraddittorio, venivano concessi i termini e depositate le memorie istruttorie. Con ordinanza del 27.01.2022 veniva licenziata CTU, depositata la quale, veniva esperito un tentativo di conciliazione, svoltosi all'udienza del 18.04.2023, senza successo. Assunte alcune prove orali, a scioglimento della riserva del 21.11.2023, con ordinanza del 06.12.2023, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, per, dunque, trattenere la causa a sentenza e concedere i termini per difese finali. In data 2.7.24, così statuiva:
“
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni istanza disattesa o assorbita, così dispone: ACCOGLIE la domanda proposta dall'attrice e pertanto dichiara illegittima Controparte_1 l'edificazione del manufatto (immobile risultante da intervento di sostituzione edilizia con cambio di destinazione d'uso) meglio descritto in atto di citazione, nella relazione di CTU e nelle produzioni di causa - iscritto al CF fg. 32 mappale 816 sub. 44 categoria A/7 vani 6,5, classe 1, Via Senatore Federico Ricci Comune di RZ LI;
NA e alla rimessione in ripristino e pertanto a Parte_2 Parte_1 procedere all'esecuzione delle seguenti opere:
- demolizione di porzione di fabbricato ad uso civile abitazione, a piano terra, per una lunghezza di ml. 9,10 ed una profondità di ml. 4,90; tale demolizione comprende la quasi totalità della superficie dei locali soggiorno, cucina e vano scale e della relativa soletta di calpestio, nonché la totalità della superficie dei locali bagno, disimpegno e ripostiglio e della relativa soletta di calpestio;
- demolizione di porzione di fabbricato ad uso civile abitazione, al piano primo, per una lunghezza di ml. 9,10 ed una profondità di ml. 4,90; tale demolizione comprende la quasi totalità della superficie dei due locali camera, del vano scale e del poggiolo e relativa soletta di calpestio, nonché la totalità della superficie dei locali bagno e disimpegno e relativa soletta di calpestio;
- demolizione dell'intera soletta di copertura e relativo manto di copertura della falda ovest del tetto e porzione della soletta di copertura e relativo manto di copertura della falda est del tetto”. NA e a corrispondere a Parte_2 Parte_1 Controparte_1 la somma di € 7.000,00 a titolo di risarcimento danni, oltre ad € 1.000,00 per ogni anno da oggi fino alla esecuzione del capo precedente;
NA e al pagamento in favore di Parte_2 Parte_1 [...]
delle spese processuali che liquida in € 237,00 per esborsi, € 5.518,00 per compenso, CP_1 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge ed oltre a € 4.192,00 (di cui 3.843,00 euro come rimborso CTP + 55,00 euro come spesa per la mediazione + 294,00 euro come spesa per la trascrizione della domanda); PONE le spese di CTU integralmente a carico della parte convenuta. NA e al pagamento in favore di Parte_2 Parte_1 CP_3
delle spese processuali che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e
[...] CPA come per legge ed in € 55,00 come spesa per la mediazione;
PONE integralmente a carico di e le spese di CTU Parte_2 Parte_1 liquidate in data 11.07.2022.”
Il Tribunale, in particolare, accoglieva la domanda attorea sulla base delle risultanze della CTU svolta, da cui emergeva la sussistenza della violazione delle distanze lamentata dall'attrice, violazione che, sulla base della ricostruzione della “storia urbanistica” dell'immobile de quo, effettuata dall'Ausiliario, risultava essere stata causata dagli interventi iniziati da e CP_4 CP_5
, a seguito dei permessi a costruire del 2010 e 2011 e dagli stessi portati a termine.
[...] Ciò detto, il primo Giudice, atteso il tempo trascorso, inferiore al ventennio, affermava l'infondatezza dell'eccezione di usucapione di una servitù avente a oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella prevista. In forza di tali premesse, quanto alle azioni esercitate dall'attrice nei confronti degli attuali proprietari dell'immobile, il Tribunale statuiva:
- che l'azione ripristinatoria era esercitabile esclusivamente nei confronti degli originari convenuti;
- che, infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, fermo il fatto che il proprietario del fondo danneggiato da opere eseguite sul fondo del vicino in violazione delle distanze legali, poteva esperire, oltre all'azione risarcitoria, di natura obbligatoria, quella ripristinatoria, di natura reale, ex art. 872 c.c., la legittimazione passiva era, comunque, diversa;
- che, a riguardo, considerato che l'azione risarcitoria mirava al ristoro del pregiudizio patrimoniale conseguente all'edificazione illegittima, questa era esercitabile anche nei confronti dell'autore materiale della violazione, mentre la citata azione reale, volta all'eliminazione fisica delle modifiche apportate sul fondo contiguo, andava necessariamente proposta nei confronti del proprietario della costruzione, anche se materialmente la violazione medesima era stata realizzata da altri. Il primo Giudice, pertanto:
- accoglieva come sopra l'azione ripristinatoria nei soli confronti dei proprietari primi convenuti, e , che venivano condannati alla rimessione in Parte_1 Parte_2 pristino e alla realizzazione degli interventi previsti dal CTU;
- assumeva che le due citate domande non erano, comunque, fra loro alternative e potevano essere proposte in via cumulativa, fermo quanto sopra spiegato, con l'effetto che la prima, afferente, appunto, ad una tutela reale, incideva sullo stato dei luoghi, da riportare allo stato precedente, eliminando l'illecito, a cura e spese della proprietà, mentre la seconda aveva carattere economico, consistendo di norma nel riconoscimento di un ristoro economico per equivalente rispetto al diverso pregiudizio subito dal vicino leso nelle sue prerogative dominicali sino al momento dell'effettivo ripristino;
- chiariva che era irrilevante la considerazione della parte convenuta secondo la quale, essendo la costruzione non più sul confine, ma posta a 1 metro da essa, non ne sarebbe derivato alcun danno all'attrice, atteso che pacificamente, non avendo il proprietario costruito sul confine, avrebbe, comunque, dovuto rispettare le distanze, il che determinava un danno “ in re ipsa”, rappresentato dal fatto che, in concreto, era stata imposta una servitù alla controparte, la quale, a sua volta, non avrebbe potuto edificare se non rispettando le distanze rispetto a quella costruzione, benchè posta in violazione delle distanze;
- rilevava, infine, che, quando - come nel caso di specie - veniva disposta la demolizione delle opere realizzate in violazione delle norme sulle distanze legali, il risarcimento del danno doveva essere computato tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto dalle norme violate e non già avendo riguardo al valore di mercato dell'immobile diminuito per effetto della detta violazione, essendo il relativo pregiudizio suscettibile di essere eliminato;
- stimava, quindi, che il danno in questione risarcibile fosse temporaneo, con decorrenza dal momento in cui l'illecito aveva avuto luogo (2011) fino all'attualità, così da determinare equitativamente il danno stesso in 1.000,00 euro l'anno, per un totale di 7.000,00 euro, quanto al danno già verificatosi, per ciascuno degli anni in cui erano stati proprietari i convenuti, ossia 7 anni alla pronuncia, oltre a 1.000,00 euro quale stima del danno che sarebbe maturato per ogni anno successivo fino alla demolizione. In merito, poi, alle domande proposte dai convenuti nei confronti del terzo chiamato CP_3 il Tribunale statuiva:
- che, dagli accertamenti peritali, era risultato chiaramente che , come lo stesso CP_3 fin dall'origine aveva affermato, non fosse l'autore materiale della violazione delle distanze;
- che gli originari convenuti avevano avanzato contro azione di garanzia per vizi CP_3 fondata sul contratto di compravendita tra loro intercorso, avendo essi acquistato l'immobile dal predetto nel 2017, chiedendo, in subordine, la condanna del terzo chiamato in manleva per ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla citazione di parte attrice;
- che, dunque, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, ciò non comportava alcuna automatica estensione della domanda attorea al terzo “in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo”;
- che, ciò detto, rispetto alle pretese attoree, in merito alla citata azione di garanzia per vizi derivante dal contratto di compravendita, aveva eccepito la prescrizione;
CP_3
- che, sul punto, a differenza di quanto sostenuto dai convenuti, egli non aveva mai rinunciato a tale eccezione, richiamandola chiaramente in comparsa conclusionale;
- che, allora, a norma dell'art. 1495, comma 3, c.c., l'eccezione risultava fondata, considerato che già dal 2018, quando i convenuti avevano risposto al tentativo di mediazione dell'attrice, affermando la responsabilità di gli stessi avrebbero potuto esercitare azione per la garanzia CP_3 per i vizi;
- che, alla luce di quanto sopra, le domande di manleva, di risarcimento del danno e di risoluzione del contratto dei convenuti verso non potevano che essere respinte per CP_3 intervenuta prescrizione. Il Tribunale, infine, in merito alla chiamata in garanzia proposta dal terzo contro CP_3 CP_4 e , quali venditori dell'immobile oggetto di causa, statuiva che, poiché, per quanto Controparte_5 già esposto, non sussisteva responsabilità di detto chiamante, restavano assorbite le domande proposte da quest'ultimo contro i predetti . CP_5 Le spese seguivano la soccombenza, dovendosi porre le stesse, in relazione a tutti i terzi chiamati, in forza del principio di causalità, a carico dei convenuti originari.
Orbene, nei confronti della predetta sentenza, e hanno Parte_2 Parte_1 proposto tempestivo appello, articolando i seguenti motivi.
MOTIVO I - OMESSA PRONUNCIA IN ORDINE ALL'ECCEZIONE DI NULLITA' DELLA CITAZIONE FORMULATA DAI CONVENUTI Con tale motivo gli appellanti hanno lamentato la genericità dell'atto di citazione avversario, evidenziando come si fosse limitata a contestare, del tutto Controparte_1 approssimativamente, la violazione della distanza prevista dal piano regolatore, nonché, altrettanto genericamente, la costruzione di un immobile diverso rispetto a quello precedente. Dalle conclusioni, inoltre, in tesi non era evincibile quali fossero le richieste dell'attrice, in particolare in ordine al generico provvedimento di rimessione in pristino del fabbricato di proprietà dei convenuti, odierni appellanti, a maggior ragione considerato che gli appellanti medesimi non avevano costruito l'immobile di loro proprietà, avendolo acquistato da terzi solo nell'anno 2017 e non potevano conseguentemente conoscere lo stato precedente della costruzione, e, in ragione dei noti eventi legati all'emergenza sanitaria relativa al Covid 19, anche ai sensi dell'art. 91 del c.d. decreto Cura Italia. A tal fine gli appellanti medesimi hanno rappresentato come non fosse stato per loro possibile ricostruire in che cosa consisteva la violazione edilizia lamentata dall'attrice, ponendo in risalto che essi avevano presentato al Comune di RZ LI (GE) istanza di accesso alla documentazione amministrativa, richiesta rimasta inevasa. Fermo quanto sopra, la ed il hanno sottolineato come nella propria Pt_2 Parte_1 prima memoria ex art.183 c.p.c. l'allora attrice non avesse dedicato alcuna parola all'eccezione di nullità della citazione per la mancata indicazione delle ragioni della domanda giudiziale e delle conclusioni ex art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c., ponendo, dunque, in risalto l'omessa pronuncia sul punto del Tribunale.
MOTIVO II - INFONDATEZZA NEL MERITO DELLA DOMANDA ATTOREA DI “DEMOLIZIONE E/O ARRETRAMENTO DELLE OPERE” Con tale motivo gli appellanti, dopo aver riportato ampi stralci della sentenza in cui vengono citati numerosi passaggi della CTU, hanno censurato le osservazioni del Tribunale in punto demolizione e/o arretramento delle opere in quanto non condivisibili. A tal riguardo, i predetti hanno dedotto, in particolare, quanto segue: - il D. L. 69/2013 aveva novellato l'art. 3 del T.U. dell'edilizia, comprendendo, nell'ambito della ristrutturazione edilizia gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
- nella nuova formulazione, applicabile al caso di specie, dunque, per aversi una
“ricostruzione” bastava rispettare la volumetria originaria, senza necessità di rispettare la sagoma;
- in particolare, con le modifiche apportate dall'art. 3, lett. d), gli interventi di ristrutturazione potevano, quindi, anche consistere in demolizioni e ricostruzioni con cui, rispetto all'edificio originario, mutavano la sagoma, i prospetti, il sedime e le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche;
- in tali casi, pertanto, l'intervento doveva mantenersi rispettoso unicamente del volume preesistente, con possibilità di formazione di un manufatto tipologicamente, anche in modo radicale, diverso dal preesistente, essendo stato acclarato dalla giurisprudenza che la ristrutturazione edilizia, in definitiva, in assenza di aumenti di superficie o di volume, non integrava una nuova costruzione e non era, pertanto, assoggettata alla disciplina in tema di distanze. Gli appellanti, inoltre:
- hanno contestato la valutazione del Tribunale, che, nella sentenza appellata, aveva affermato: “come evidenziato dal CTU nella relazione e come graficamente rappresentato nell'allegato E, risultano sia un aumento che una modifica della sagome di ingombro”, al contrario risultando da entrambi detti documenti soltanto una modifica della sagoma, ma non un aumento del volume della stessa;
- hanno ritenuto incomprensibile l'ulteriore asserzione della pronuncia in questione secondo la quale: “in merito non è fondata la difesa della convenuta (pag. 15 della conclusionale), secondo la quale non vi sarebbe violazione delle distanze dato che l'art. 39 prevede l'obbligo di contenimento del nuovo edifico entro 5 metri dal perimetro dell'edificio ordinario”, ciò atteso che nella citata loro memoria finale avevano evidenziato che lo spostamento dell'edificio era senz'altro inferiore ai 5 metri rispetto all'originario, al solo fine di dimostrare l'infondatezza della domanda di risarcimento danni svolta dall'attrice.
MOTIVO III - SULLE DOMANDE DI MANLEVA SVOLTE DAI CONVENUTI NEI CONFRONTI DEL VENDITORE – TERZO CHIAMATO – GOTELLI. ERRONEA DICHIARAZIONE DI PRESCRIZIONE DELLE DOMANDE DI CP_7 Con tale motivo gli appellanti hanno contestato la declaratoria di prescrizione delle domande di manleva da loro svolte nei confronti del venditore del loro immobile – terzo chiamato – CP_3
[...] Sul punto la ed il hanno richiamato il costante orientamento della Pt_2 Parte_1 giurisprudenza, sia di merito, che di legittimità, secondo cui: “in tema di compravendita, qualora l'immobile venduto risulti costruito in violazione delle limitazioni legali della proprietà, la pretesa del proprietario del fondo confinante, diretta a ottenere il rispetto di tali limitazioni, può concretare un'ipotesi riconducibile, alternativamente, alla garanzia per evizione, ai sensi degli artt. 1483 e 1484 c.c., ovvero alla garanzia prevista dall'art. 1489 c.c., secondo che dall'accoglimento della domanda derivi, in tutto o in parte, la perdita della cosa venduta (nella specie, a seguito della totale o parziale demolizione dell'edificio costruito a distanza illegale), ovvero discenda soltanto una restrizione del godimento del bene, il quale resti, però, integro nella sua identità strutturale;
con la conseguenza che il corrispondente diritto del compratore resta soggetto ai relativi termini di prescrizione, decorrenti non dalla conclusione del contratto, bensì dal passaggio in giudicato della sentenza definitiva sull'evizione o sulla sussistenza della minore garanzia della cosa venduta”. Alla luce di tale orientamento gli appellanti:
- hanno, dunque, osservato come, nella fattispecie in esame, non potesse essere ritenuta prescritta l'azione di manleva esercitata dai convenuti originari, poiché il termine di prescrizione non era ancora iniziato a decorrere, questione su cui il terzo chiamato non aveva replicato alcunché, né il Tribunale aveva spiegato per quale ragione si fosse discostato da un orientamento giurisprudenziale costante e condivisibile;
- hanno, comunque, eccepito che, al contrario di quanto affermato nella sentenza impugnata, essi avevano nella mediazione già eccepito e proposto la domanda di garanzia, poi coltivata anche in sede giudiziale, come desumibile dalla documentazione relativa alla mediazione obbligatoria prodotta in atti;
- hanno, per l'effetto, insistito nelle domande di risoluzione, restituzione del prezzo e rimborso spese, in subordine anche rispetto all'azione estimatoria e totale manleva.
Si è costituita nel presente giudizio d'appello , chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione e la conferma integrale della decisione impugnata, con vittoria di spese. In particolare, l'originaria attrice, facendo proprie le statuizioni del primo Giudice, ha argomentato il proprio atto come segue. Sul primo motivo di appello ha sostenuto che la doglianza degli Controparte_1 appellanti, volta a denunciare la nullità dell'atto di citazione per difetto di editio actionis, fosse del tutto infondata. In merito detta Parte ha osservato:
-che il Giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto chiara e completa la domanda introduttiva, nella quale risultavano identificati sia il fondo dell'attrice, sia quello dei convenuti, con la puntuale indicazione delle violazioni urbanistiche e delle norme di riferimento;
-che il contenuto dell'atto introduttivo aveva consentito alle controparti di difendersi ampiamente, come dimostrato dall'articolato contraddittorio svoltosi nel corso del giudizio;
-che la giurisprudenza di legittimità aveva ormai consolidato un'interpretazione non formalistica dell'art. 164 c.p.c., in base alla quale la domanda giudiziale va valutata nella sua sostanza e non nella forma letterale, sì che la nullità poteva configurarsi solo in caso di petitum del tutto omesso o assolutamente incerto, circostanza che nel caso concreto non ricorreva, poiché la domanda attrice indicava chiaramente il bene della vita perseguito. Sul secondo motivo l'appellata ha sostenuto l'infondatezza dello stesso, argomentando che:
-il CTU, sulla base dei progetti e dei rilievi, aveva accertato un aumento volumetrico dell'edificio di circa 101 metri cubi, nonché uno spostamento del sedime di un metro rispetto al precedente manufatto;
- tali acquisizioni dimostravano come l'opera realizzata fosse diversa per sagoma, volume e posizione rispetto a quella originaria e dovesse, pertanto, essere considerata a tutti gli effetti una nuova costruzione;
- la tesi avversaria, fondata sulla nozione di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 del Testo Unico dell'Edilizia, non poteva, viceversa, essere accolta, poiché la normativa urbanistica comunale richiedeva, in caso di nuova edificazione, il rispetto della distanza minima di sei metri dal confine, prescrizione che nella specie non era stata rispettata;
- che il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione, a riguardo, avevano più volte chiarito che la nozione di “costruzione”, ai fini del rispetto delle distanze, fosse autonoma rispetto a quella urbanistica, e comprendesse anche gli interventi di demolizione e ricostruzione tali da rendere l'opera oggettivamente diversa da quella preesistente. Sul terzo motivo di appello l'appellata ha evidenziato come la censura di appello, relativa alla domanda di manleva tra convenuti e terzo chiamato, non la riguardasse direttamente, trattandosi di questione interna al rapporto tra i convenuti e i terzi, sì da non avere interesse a contraddire sul punto, limitandosi a rilevare che la sentenza di primo grado era corretta nel ritenere prescritte le pretese in questione.
, in ultimo, ha riproposto, in via cautelativa, tutte le eccezioni e le difese Controparte_1 già svolte nel giudizio di primo grado, affermando, in particolare, che:
-anche a voler ritenere astrattamente applicabile l'art.
2-bis, co. I-ter, del D.P.R. 380/2001, la norma non avrebbe potuto operare nel caso concreto, poiché l'intervento edilizio era stato eseguito in epoca anteriore alla sua entrata in vigore e non ricorrevano i presupposti per l'applicazione del regime agevolativo ivi previsto;
- che la diversa sagoma del fabbricato non era conseguenza di un incentivo volumetrico, né l'opera era stata realizzata sul medesimo allineamento dell'edificio preesistente, come confermato dalla CTU e dall'istruttoria orale.
Si è costituito in giudizio, con comparsa del 28.10.2024, dichiarando, come da intestazione e pag.2, di proporre appello incidentale, anche CP_3 Detta Parte ha chiesto: - in via principale, il rigetto delle domande proposte dall'originaria attrice e, in via subordinata, la conferma della decisione impugnata: - in via ulteriormente subordinata, l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia già svolta nei confronti dei terzi chiamati e , riproponendo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tutte le domande e CP_4 CP_5 difese formulate in primo grado e rimaste assorbite. In merito al motivo, afferente all'erronea valutazione dell'istruttoria e della CTU, il in CP_3 particolare:
- ha sostenuto che il Giudice di primo grado si era limitato ad aderire in modo acritico alle conclusioni del CTU, omettendo di considerare adeguatamente le prove contrarie offerte dalle Parti e dai rispettivi Consulenti;
- ha affermato che il Tribunale avrebbe dovuto, viceversa, verificare se l'intervento edilizio eseguito dai terzi chiamati avesse effettivamente le caratteristiche di una nuova costruzione;
- ha lamentato, ancora, che si sarebbe potuto parlare di nuova costruzione solo se le opere avessero comportato un aumento di superficie o di volume, circostanza che non risultava dagli atti, poiché si trattava di un intervento di ricostruzione sul medesimo sedime, senza incremento volumetrico;
- ha, quindi, dedotto che, mancando i presupposti della nuova costruzione, non erano applicabili le distanze legali previste dall'art. 873 c.c. e che, conseguentemente, l'ordine di demolizione disposto dal Tribunale doveva essere revocato;
- ha esposto, infine, che il primo Giudice aveva omesso di distinguere correttamente tra intervento di demolizione e ricostruzione e nuova costruzione, non avendo considerato che il primo tipo d'intervento era caratterizzato dall'assenza di variazioni di volume, altezza o sagoma;
- ha affermato che, qualora tale distinzione fosse stata correttamente operata, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda attorea originaria, riconoscendo la legittimità del manufatto. In merito al motivo sulla dichiarazione di prescrizione della domanda di manleva CP_3 ha sostenuto che il Tribunale aveva, invece, correttamente dichiarato prescritta la domanda in questione proposta nei suoi confronti, poiché già dal 2018 i convenuti erano stati messi in condizione di esercitare l'azione di garanzia per vizi. Il a tal riguardo, ha osservato: CP_3
- che la violazione delle distanze legali, ove sussistente, costituiva un vizio occulto dell'immobile compravenduto e che, ai sensi dell'art. 1495, co. III, c.c., l'azione avrebbe dovuto essere esercitata entro un anno dalla scoperta, ovvero al più tardi nel 2018;
- che le domande proposte successivamente erano, dunque, prescritte e che l'eventuale chiamata in garanzia a suo carico era stata correttamente ritenuta infondata. Detto appellato/appellante incidentale va detto, con il medesimo atto di costituzione, ha, ancora, articolato le proprie difese, senza soluzione di continuità, come segue.
infatti, ha, ancora, esposto: CP_3
- che la sua chiamata in garanzia nei confronti dei terzi venditori era legittima ed ammissibile, in quanto volta a far valere il diritto dell'acquirente a essere garantito rispetto alle pretese avversarie;
- che i terzi chiamati non erano estranei al rapporto sostanziale, poiché nella loro qualità di costruttori e venditori dovevano rispondere delle eventuali difformità dell'immobile;
- che la giurisprudenza di legittimità aveva superato la distinzione tra garanzia propria e impropria, riconoscendo rilevanza alla sola connessione fattuale tra le domande, e che, pertanto, la sua istanza di manleva doveva ritenersi pienamente fondata;
- che le eccezioni dei terzi chiamati miravano unicamente a creare confusione e CP_5 che la loro mancata partecipazione alla procedura di mediazione del 2018 confermava la loro effettiva responsabilità nella vicenda;
- che la domanda di risoluzione del contratto di compravendita proposta da altre Parti del giudizio era inammissibile e infondata;
- che, in base al tenore dell'atto introduttivo, tale domanda era stata formulata come richiesta di semplice accertamento e non di risoluzione costitutiva, e che, pertanto, non poteva modificare il rapporto contrattuale;
- che già nel 2018 i convenuti originari avevano avuto piena conoscenza della presunta irregolarità e che, nonostante ciò, non avevano inviato alcuna diffida ad adempiere, con i possibili effetti risolutori. Detto appellato, appellante incidentale, ha, quindi, concluso che la domanda di risoluzione dovesse essere rigettata per prescrizione e infondatezza, non essendo mai maturati i presupposti di inadempimento invocati, riproponendo tutte le domande, eccezioni e istanze istruttorie rimaste assorbite in primo grado, insistendo in particolare sull'ammissione dei capitoli di prova e sulla convocazione a chiarimenti del CTU.
Si sono, parimenti, costituiti in giudizio, con comparsa del 25.10.2024, e CP_4
, i quali hanno chiesto il rigetto del gravame e, in via incidentale, la riforma parziale Controparte_5 della decisione impugnata nella parte in cui il primo Giudice aveva omesso di liquidare le spese di lite in loro favore. I predetti, inoltre, hanno proposto, in via subordinata e condizionata all'accoglimento dell'appello principale, altro appello incidentale. Detti appellati, nello specifico, hanno dedotto quanto segue:
-con riferimento al primo motivo, hanno sostenuto che la censura sollevata dagli appellanti principali, circa la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado per difetto di editio actionis, fosse infondata, poiché il Tribunale aveva già correttamente individuato il petitum e la causa petendi della domanda, esaminandone compiutamente il merito, con esclusione, dunque, di qualsivoglia vizio formale idoneo a determinare l'invalidità dell'atto introduttivo;
-con riferimento al secondo motivo di appello hanno esposto che la censura relativa alla qualificazione dell'intervento edilizio non meritasse accoglimento, poiché il Tribunale aveva valutato in modo conforme alle norme vigenti la natura dell'opera. I predetti hanno, inoltre, precisato come la tesi degli appellanti principali, fondata sull'art. 3 del Testo Unico dell'Edilizia, fosse errata, in quanto la disposizione ricomprendeva la demolizione e ricostruzione tra le ristrutturazioni solo in caso di identità di sagoma e sedime, elementi che nel caso concreto non ricorrevano.
-con riferimento al terzo motivo di appello, gli appellati “ de quibus”:
- hanno sostenuto che il Tribunale aveva correttamente applicato l'art. 1495 c.c., qualificando la pretesa dei convenuti come garanzia per vizi e non come garanzia per evizione;
- hanno aggiunto che l'interpretazione prospettata dagli appellanti principali, fondata sugli artt. 1483 e 1484 c.c., non poteva trovare accoglimento, poiché, nel caso di specie, non si trattava di perdita del diritto di proprietà, ma di presunta inidoneità del bene all'uso;
- hanno, infine, rilevato che la giurisprudenza non era pacifica sul punto, ma che il caso concreto doveva rientrare nell'ambito della garanzia per vizi.
e hanno, poi, proposto appello incidentale, non condizionato, contro CP_4 Controparte_5 la parte della sentenza che non aveva disposto la liquidazione delle spese di lite in loro favore, pur avendo affermato in motivazione che tali spese dovevano gravare sui convenuti principali, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia, e contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, chiedendo, per l'effetto, che la Corte condannasse gli appellanti principali al pagamento delle spese di primo grado;
Ciò detto, al contrario, in via condizionata, come anticipato, e hanno CP_4 CP_5 proposto appello incidentale, nel caso di accoglimento del gravame proposto dalla coppia
, articolando i seguenti motivi. Parte_5
MOTIVO I - violazione dell'art.112 c.p.c., sia per ultrapetizione , che per omessa pronuncia, violazione e falsa applicazione degli artt.
8.2.e 11 delle N.C.C. , omessa motivazione. Detti originari terzi chiamati, nello specifico:
- hanno lamentato come il Tribunale avesse violato gli artt. 112 c.p.c. e 8.2 e 11 delle Norme di Conformità e Congruenza del Piano Urbanistico Comunale, nonché omesso di motivare adeguatamente, avendo ritenuto applicabile la disciplina delle nuove costruzioni;
- hanno rilevato, invece, come l'intervento edilizio rientrasse tra quelli sul patrimonio edilizio esistente, come dimostrato dal permesso di costruire e dalla convenzione urbanistica rilasciati dal Comune competente, con l'effetto che la distanza di sei metri dal confine non doveva applicarsi, trovando, al contrario, applicazione la disciplina civilistica richiamata dall'art. 14 delle N.C.C., avendo, ancora, erroneamente valorizzato il Tribunale lo spostamento dell'edificio, neppure dedotto in citazione e , peraltro, frutto di un errore grafico;
MOTIVO II - violazione dell'art. 112 c.p.c. , violazione e falsa applicazione degli artt. 14 delle N.C.C. e degli artt. 873, 875 e 877 c.c., omessa motivazione su questione decisiva dedotta in primo grado.
e hanno, ancora, lamentato: CP_4 CP_5
- che il Tribunale non aveva considerato l'art. 14 delle Norme di Conformità e Congruenza, secondo cui, ove non espressamente vietato, era sempre consentita l'edificazione sul confine o in aderenza alle costruzioni esistenti nel rispetto del codice civile, norma applicabile anche in deroga all'art.
8.2 dell' N.C.C., in assenza di espresso divieto, ferme le peculiarità di cui all'art.875 c.c.;
- che, anche a voler ammettere uno spostamento dell'edificio di circa un metro, l'opera era, comunque, risultata conforme alla disciplina codicistica, con esclusione dell'ordine di demolizione disposto dal primo Giudice.
MOTIVO III – violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 950 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. Gli appellanti incidentali in questione, inoltre, hanno affermato che il Tribunale aveva errato nel valutare le risultanze istruttorie, violando gli artt. 2697 e 950 cc e 115 e 116 c.p.c., atteso che le testimonianze raccolte, in particolare da e , avevano Controparte_8 Testimone_2 confermato la perfetta coincidenza dell'attuale edificio con l'allineamento del manufatto preesistente, mentre il Giudice di primo grado aveva attribuito valore prevalente alle risultanze catastali, utilizzate dal CTU solo come elemento sussidiario, così da assumere, in modo errato, che le prove orali non avevano offerto elementi certi per dimostrare la posizione dell'immobile nel tempo, emergendo, anzi, acquisizioni testimoniali attestanti disallineamenti, il tutto con inversione anche dell'onere probatorio. Ciò detto, e hanno riproposto, in via cautelativa, le eccezioni e difese CP_4 Controparte_5 formulate in primo grado contro le domande proposte da eccependo come tali CP_3 domande dovessero ritenersi inammissibili o infondate, poiché formulate in modo generico e prive di una precisa individuazione del rimedio azionato, deducendo, ancora, come l'onere di chiarire la natura della garanzia invocata gravasse su chi l'aveva proposta e che tale mancanza aveva reso la pretesa priva di fondamento.
A fronte di tutto quanto sopra, con ordinanza del 25.11.2024, il Consigliere Istruttore formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., rinviando la causa all'udienza in presenza del 28.01.2025, il tutto con successivi rinvii , pendendo trattative, che , tuttavia, non esitavano in modo favorevole, sì che, a scioglimento dell'ultima riserva del 6.5.25, veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 21.10.2025, assegnando alle Parti i termini ex art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica. In esito a tale udienza cartolare, la causa è stata, pertanto, trattenuta per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Muovendo dalla disamina dell'appello principale, osserva la Corte quanto segue. In relazione al primo motivo, lo stesso non si confronta con il fatto che , su impulso , peraltro, degli stessi attuali appellanti, il primo Giudice ha ritenuto superata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, assumendo garantito pienamente il diritto di difesa, a fronte del fatto, peraltro, che in sede di precisazione delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta, nessuna richiesta di declaratoria di nullità, in rito, della citazione, venne assunta dagli allora convenuti, al punto da chiedere, in via preliminare, nel seguente ordine: - la chiamata in causa del - la CP_3 concessione di termine all'attrice per regolarizzare la mediazione;
- la rimessione in termini per l'integrazione della comparsa di risposta e la produzione di nuovi documenti, il che è del tutto eterogeno rispetto ad una declaratoria di nullità, afferendo ad attività processuale solo relativa agli stessi deducenti e non alla controparte. A fronte di tali oblique conclusioni, rimaste immutate, quanto a rimessione in termini, nella prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c., dimenticano, ancora, gli appellanti che tale eccezione neppure è stata coltivata alla prima udienza del 4.2.21, allorquando vennero già chiesti dalla Difesa ora appellante i termini ex art.183 citato, per poi giungere, in sede di precisazione delle conclusioni di fronte al Tribunale, ad omettere ogni riferimento specifico, così concludendo: “… Nel merito: - previe le declaratorie incidentali iuris occorrende , anche in ordine all' avvenuto acquisto per usucapione da parte dei convenuti di una servitù avente ad oggetto il mantenimento della costruzione esistente nei termini indicati nella comparsa di costituzione e risposta, respingere le domande giudiziali di parte attrice, siccome inammissibili e infondate in fatto e in diritto. - in subordine, dichiarare tenuto il terzo chiamato a risarcire i convenuti dei danni conseguiti dalla citazione della SI.ra , nel denegato caso di Controparte_1 accoglimento anche parziale di uno o più delle domande giudiziali di parte attrice, nella misura che verrà determinata in corso di causa, nonché dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita a rogito Notaio
rep. 13.056 in data 28.09.2017, con ogni ulteriore corollario di legge anche in termini restitutivi. Persona_1
Con il favore delle spese di lite, oltre IVA 22%, CPA 4% e 15% per rimborso spese generali, come per legge …- cui seguono le richieste istruttorie). Vero è che in sede di conclusionale gli appellanti hanno ridato vigore alle doglianze originarie, per esplicitare le stesse nei termini poi riportati nel motivo di gravame, con il chiaro intento di impedire una pronuncia di merito, ma vero è anche che, così come nel giudizio, essi hanno ampiamente svolto difese, assumendo la totale infondatezza delle pretese attoree, senza specificare , ancora una volta, in cosa sarebbe consistito il pregiudizio difensivo patito, il che ben testimonia la valenza formale e strumentale dell'eccezione originaria, esitata in conclusioni prima ambigue e poi , financo, “ assenti”, in contrasto con le stesse scelte processuali di “ merito”. Ciò detto e premesso, d'altra parte, va rammentato come la giurisprudenza abbia costantemente affermato la necessità, per addivenire ad una pronuncia di nullità dell'atto introduttivo, ex art. 164 c.4, c.p.c., in rapporto ai nn.3 e 4 dell'art.163 c.p.c., di una compiuta valutazione caso per caso, rifuggendo da strumentali formalismi ( Cass., sez.3, n. 27670, 21.11.2008, secondo cui: “
La declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.
Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva.”; Cass., sez.3, n.18783, 28.8.09, secondo cui: “ L'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio. Pertanto, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda, essendo necessario, per simile valutazione, che il "petitum" sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ipotesi che non ricorre quando il "petitum" sia individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto, tenendo presente che, per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni, poiché è sufficiente che esso risulti dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo”; Cass., sez. 3, n. 11751, 15.5.2013, secondo cui: “ La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese”; Cass., sez. 6, n. 3363, 5.2.19, secondo cui: “ In tema di domanda giudiziale, l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c.”. Orbene, nel caso di specie, fermo quanto già sopra esposto, non può tacersi come, in ogni caso, i fatti presupposti dalla domanda di fossero segnatamente indicati, anche Controparte_1 rispetto alla contestazione mossa, rispetto alla violazione di specifiche distanze legali, sì da lamentare un illecito “ asservimento” del fondo attoreo, con conseguente pretesa di ripristino delle distanze legali, oltre al risarcimento del danno conseguente, in sé correlato alla violazione delle prerogative dominicali, il tutto con rinvio specifico ad allegati e documenti ulteriormente esplicativi, fra cui la “ storia urbanistica” dell'immobile oggetto di causa. Ciò, in conclusione, esclude qualsivoglia lesione in concreto del diritto del difesa , al di là delle generiche asserzioni di cui a pag. 4 della comparsa di risposta 7.8.20, ben smentite da quanto di seguito articolato, nel merito, in tale atto difensivo, a partire dai punti da 1 a 15 di pagg. 5, 6, 7 e 8 dell'atto stesso, ferma, in ultimo, la valenza delle condotte processuali successive. L'ampia trattazione svolta per la prima volta nella comparsa conclusionale degli appellanti, con tanto di elencazione analitica di ciò che, in tesi, la citazione avrebbe dovuto letteralmente contenere, non convince, essendo frutto di una partigiana ricostruzione “ ex post”, che non supera le considerazioni che precedono svolte dalla Corte. Il motivo di doglianza è, pertanto, infondato e va respinto. Passando alla disamina del secondo motivo di appello proposto dalla Difesa
, nel dare atto che in merito allo stesso ha proposto appello incidentale, non Controparte_9 condizionato, anche terzo chiamato, nonostante la pronuncia di prescrizione del primo CP_3
Giudice, in suo favore, come tale assorbente, devesi, comunque, porre in risalto che gli elaborati tecnici acquisiti in atti, a fronte anche dei chiarimenti, rispetto al sostanziale rinvio da parte del Tribunale all'elaborato peritale, non consentono di comprendere con chiarezza in quali esatti termini, anche con riferimento all'individuazione concreta, sia intervenuto l'aumento volumetrico dell'immobile di proprietà degli originari convenuti, aumento potenzialmente dirimente rispetto alla liceità o meno delle distanze. Sul punto, dunque, la causa non può essere decisa nel merito e deve essere rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, chiamando a chiarimenti il CTU di cui al primo grado, circa quanto sopra, per una più specifica interpretazione del suo elaborato, con esclusione, da ora, di qualsivoglia istruttoria orale riproposta dagli appellanti, senza alcuna specificazione circa le ragioni della stessa, in rapporto a quanto già considerato dal primo Giudice, il tutto, peraltro, a fronte della licenziata CTU, dei documenti prodotti ed, in ultimo, del fatto che la valutazione tecnica di un soggetto come tale non può essere, in radice, oggetto di prova testimoniale. In relazione, poi, al terzo motivo di appello, gli appellanti principali non si confrontano, in primo luogo, con il contenuto della propria domanda di manleva, che afferisce non ad un'azione di garanzia per evizione, totale o parziale, ma per vizi della cosa ex art. 1495 c.c., così come statuito dal Tribunale. A tal riguardo, va, infatti, osservato:
- che, in sede di comparsa di costituzione veniva dedotto, in modo del tutto generico, quanto segue: “ RICHIESTA DI CHIAMATA DI TERZO IN GARANZIA CON CONSEGUENTE DIFFERIMENTO DELLA DATA
DELLA PRIMA UDIENZA - Come si è sopra visto, i convenuti non hanno costruito l'immobile di loro proprietà, ma lo hanno acquistato, nello stato in cui si trova, nell'anno 2017, dal signor , residente in [...]
RZ LI (GE) alla Via Senatore Federico Ricci n.5. (doc.3) La sig.ra ha già rivolto domanda di Pt_2 manleva nei suoi confronti in sede di mediazione obbligatoria (doc.1). Si chiede allora di essere ammessi a chiamare in garanzia il sig. e a tal fine la concessione di un termine per la chiamata del terzo, CP_3 fissando all'uopo una nuova udienza ex art. 269 c.p.c..”; - che, per quanto occorrente, nessun migliore chiarimento era contenuto nella richiesta di estensione della mediazione in garanzia, allegata dagli allora convenuti;
- che, nell'atto di citazione del datato 6.10.20, veniva chiesta, in via principale, la CP_3 pronuncia di risoluzione del contratto di compravendita, ai sensi degli artt. 1483, 1484, 1489 e 1490 c.c., nel caso di accoglimento della domanda attorea ( pag.18), per poi, tuttavia, segnatamente affermare nel capoverso successivo: “ La risoluzione del contratto interviene infatti quando il programma contrattuale non è più in grado di soddisfare gli interessi dei contraenti. La violazione delle distanze legali da parte dell'edificio acquistato, non dichiarata nell'atto di compravendita stipulato dalle parti in data
28.9.2017, comporta la mancata corrispondenza fra la situazione di fatto e quella di diritto prospettata nell'accordo e l'alterazione dell'equilibrio su cui si era instaurato, in origine, l'accordo fra le parti legittimando la risoluzione del contratto. La violazione delle distanze legali costituisce vizio occulto che grava sull'immobile
e comporta l'inesattezza giuridica dell'attribuzione traslativa “;
- che, nel medesimo atto, ancora, veniva sottolineato il diritto agli effetti risolutori e restitutori di cui agli artt. 1492 e 1493 c.c., allegando: “ In caso di mancato accoglimento dell'azione redibitoria, in subordine, opererà l'azione estimatoria ai sensi dell'art.1492 c.c., finalizzata alla riduzione del prezzo di vendita, nella misura in cui il vizio incide sul suo valore…”, nonché la pretesa: “ ad essere posti nella situazione economica equivalente a quella in cui sarebbero stati se l'immobile fosse stato immune da vizi…”. Orbene, a fronte di quanto sopra, osserva la Corte, del tutto correttamente il Tribunale ha qualificato la domanda di “manleva” proposta dagli allora convenuti ex art.1490 c.c., non potendo omettersi di considerare la valenza degli effetti indicati dagli artt. 1492 c.c. e 1493 c.c., connessi a tale garanzia, del tutto eterogenea rispetto a quella dell'evizione parziale o totale, così come rispetto a quella in tema di oneri e diritti reali altrui ex art.1489 c.c., il tutto dovendosi escludere che la mera indicazione della “ stringa” di norme, di cui alla citata pag.18 della citazione per chiamata di terzo, consenta di ritenere proposte tutte le azioni di cui si tratta. Conforta, d'altra parte, tale conclusione il fatto che, anche nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., in replica all'eccezione di prescrizione dell'azione ex art.1495 c.c., il e la Parte_1 Pt_2 non esplicitavano affatto di aver agito per evizione o ex art.1489 c.c. ( al di là di ogni questione afferente al tema “ emendatio”/“mutatio”), anzi replicando circa la non conoscibilità della situazione fattuale sottesa all'azione di , per cui si era svolta la mediazione nel 2018, per, Controparte_1 dunque, meramente citare, in modo testuale, giurisprudenza afferente alla possibile sussistenza, in tema di violazione delle distanze, dei presupposti , alternativi, per la garanzia per evizione, ex artt. 1483 d 1484 c.c., ovvero ex art. 1489 c.c., così da giungere a qualificare, comunque, quanto preteso in termini di “azione di manleva”. Ciò detto, allora, devesi ritenere pacifico che gli attuali appellanti abbiamo agito per vizi della cosa ex art. 1490 c.c. nei confronti del a fronte del fatto, per nulla marginale, va sottolineato, CP_3 che tale specifico assunto del Tribunale, come da pag.19 della sentenza, d'altra parte, neppure è stato specificamente impugnato. La lettura del motivo di appello, infatti, non può essere taciuto, non lamenta affatto l'errata qualificazione da parte del Tribunale della domanda in origine proposta dai convenuti, ma si limita:
- a richiamare la valenza della giurisprudenza già indicata in corso di giudizio, senza confrontarsi con la valenza della stessa rispetto alla fattispecie ex art.1490 c.c.; - a evidenziare il fatto che, comunque, la prescrizione era già stata interrotta in sede di mediazione, risalente al 2018, circostanza, in realtà, considerata dal primo Giudice e ritenuta irrilevante, a fronte, peraltro, del tempo successivo trascorso. Giunti a tale approdo, allora, osserva la Corte come il rammentato orientamento, indicato, sia in primo grado, che in sede di motivo di appello, non sia comunque pertinente, rispetto all'azione ex art. 1490 c.c. e sia stato male interpretato, ove la e la hanno ritenuto che anche Parte_1 Pt_2 per i vizi della cosa i termini di prescrizione dovessero decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza “ …sull'evizione o sulla sussistenza della minore garanzia della cosa venduta…”.
A tal riguardo, merita, infatti, di essere evidenziato, che le pronunce rammentate attengono, come detto, alla garanzia per evizione ed a quella per oneri ex art. 1489 c.c, ma non alla disciplina della garanzia per i vizi ed effetti conseguenti di cui al citato art.1490 c.c., per cui è, invece, causa, essendo, d'altra parte, del tutto logico che occorra, quanto alle prime due fattispecie, una stabilità assoluta delle pretese reali ed in termini di oneri vantate da terzi. Non a caso, va detto, oltre a Cass. , sez.2, n. 23818, 21.12.12, anche la sentenza citata dall'appellante, Cass., sez.2, n.6402, 6.12.84, afferiva ad una cosa gravata da oneri di godimento dei terzi, così ricostruita la fattispecie di immobile edificato in violazione delle distanze, prospettandosi la fattispecie di cui all'art. 1489 c.c., quale alternativa all'evizione, totale o parziale, senza, viceversa, alcun riferimento alla garanzia per i vizi azionata dagli appellanti (“Quando l'immobile venduto risulti costruito in violazione delle limitazioni legali della proprietà, la pretesa del proprietario del fondo confinante diretta a ottenere il rispetto di tali limitazioni, può concretare un'ipotesi riconducibile, alternativamente, nel paradigma dell'evizione (art. 1483, 1484 cod. civ.), ovvero in quello della garanzia prevista dall'art. 1489 cod. civ., secondo che dall'accoglimento della domanda derivi in tutto o in parte la perdita della cosa venduta (totale o parziale demolizione dello edificio costruito a distanza illegale), ovvero consegua soltanto una restrizione del godimento della cosa medesima la quale resti, però, integra nella sua identità strutturale. Con la conseguenza che il corrispondente diritto del compratore resta soggetto ai correlativi termini di prescrizione con decorso non dalla conclusione del contratto bensì dal passaggio in giudicato della sentenza definitiva sull'evizione o sulla sussistenza della minore garanzia del bene venduto. (
Conf 1346/77, mass n 385056; ( Conf 3504/75, mass n 377679; ( Conf 2947/75, mass n 377019; ( Conf
3196/73, mass n 367017; ( Conf 1240/70, mass n 346899). ). Si pongono in continuità, è opportuno sottolineare anche Cass. sez.2, 26627, 18.10.2019 (ove si legge: “…La prospettiva assunta dalla Corte d'appello, pure non del tutto esplicitata, è che il vittorioso esperimento dell'actio negatoria servitutis da parte della avesse comportato un'alterazione Parte_6 strutturale dell'immobile che risultava 7 infatti privo dell'impianto di scarico. Non si era trattato, nella CP_10 specie, della perdita -di utilità e quindi-della restrizione -del godimento dell'immobile - situazione che avrebbe legittimato l'applicazione del rimedio previsto dall'art. 1489 cod. civ. - ma vi era stata una vera e propria perdita di una parte dell'immobile acquistato, corrispondente all'impianto di scarico. In questi termini, e sulla base dell'accertamento in fatto non sindacabile in questa sede, la decisione risulta conforme al principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, secondo cui il compratore di immobile che abbia subito il vittorioso esperimento dell'actio negatoria servitutis, quando lo stato di fatto lesivo a danno di terzi preesisteva alla vendita, è tutelato dalle azioni previste dagli artt. 1484 e 1489 cod. civ., che costituiscono entrambe rimedi allo squilibrio del sinallagma funzionale del contratto di compravendita, per cui al prezzo corrisponde una cosa inferiore, o per quantità o per qualità, a quella venduta (ex multis, Cass. 02/08/1975, n.
2947; Cass. 06/12/1984, n. 6402; Cass. 21/12/2012, n. 23818)…”) ed ancora, Cass. sez.2, n.24900, 18.8.22 ( secondo cui: “ In tema di compravendita, solo dopo che la parte acquirente abbia vista accertata, con sentenza definitiva, l'esistenza del peso ed onere sul bene, nella specie la non potenzialità edificatoria del terreno, scatta la garanzia contrattuale e il termine per esercitare l'azione ex art. 1489 c.c. Ne consegue che il predetto termine decorre non dalla conclusione del contratto ma dal passaggio in giudicato della sentenza.”). A fronte, viceversa, di una richiesta di manleva per vizi della cosa, come osservato dal primo Giudice, nulla consente di derogare a quanto previsto dall'art.1495 c.c. In merito, occorre rammentare, fra le altre, quanto affermato: - da Cass., sez.2, n.11037, 5.5.2017, ove si legge: “… Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte dalla quale non v'è ragione di discostarsi, in tema di compravendita, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia a norma dell'art. 1495 cod. civ. si prescrive in ogni caso nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio (Cass., n. 26967 del 15/12/2011)…”); - da
Cass., sez.2, n. 4826, 19.2.19, secondo cui: “In tema di compravendita, la consegna del bene, dalla quale decorre il termine annuale di prescrizione ex art. 1495 c.c. per fare valere la garanzia per vizi della cosa ai sensi dell'art. 1490 c.c., è quella effettiva e materiale, che pone il compratore a diretto contatto con il bene medesimo, essendo irrilevanti la data del successivo rilascio della documentazione di abitabilità e della formale comunicazione di fine lavori, nonché la necessità di effettuare meri lavori di rifinitura esterni.”; da
Cass., sez.6, n. 34290, 22.11.22, secondo cui: “ …In ogni caso, la corte d'appello ha inequivocamente ritenuto che, a fronte di beni consegnati in occasione degli acquisti, risalenti agli anni 2002, 2003 e 2005,
l'azione si era anche prescritta: ed in effetti, questa Corte ha ritenuto che, in tema di compravendita, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia prevista dall'art. 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò anche se i vizi non siano stati scoperti o non siano stati tempestivamente denunciati o la denuncia non fosse neppure necessaria, sempre che la consegna abbia avuto luogo dopo la conclusione del contratto, coincidendo, altrimenti, l'inizio della prescrizione con quest'ultimo evento…”; da Cass. sez. 6-3, n. 3926, 9.2.23, secondo cui: “ In tema di compravendita, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia ex art. 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio.”. Le ampie deduzioni svolte solo in comparsa conclusionale da parte degli appellanti principali mirano, in realtà, tardivamente ed in modo inammissibile, ad integrare le doglianze, dando atto, peraltro, della non pertinenza della giurisprudenza citata nell'atto di appello, rispetto alla garanzia ex art.1490 c.c., per, dunque, impugnare, di fatto, la qualificazione dell'azione data dal Tribunale, senza tenere conto di quanto indicato nel gravame e della disponibilità delle azioni proponibili in caso di compravendita. In ragione delle considerazioni che precedono, per l'effetto, anche il terzo motivo dell'appello principale risulta infondato, il che assorbe, va detto, ogni pretesa nei confronti del e di questo CP_3 nei confronti di e , suoi danti causa, chiamati in manleva, assorbendo CP_4 CP_5
l'appello incidentale subordinato di questi ultimi. Fermo quanto sopra, reputa, viceversa, la Corte che ogni ulteriore decisione debba essere rimandata all'esito dell'attività istruttoria disposta in relazione al motivo sub 2 citato, a ragione degli effetti potenzialmente assorbenti dell'eventuale riforma della sentenza gravata in punto pretese di
, anche, dunque, rispetto alle doglianze contenute nella comparsa Controparte_1 conclusionale degli appellanti principali, in punto prova del danno, come da paragrafo sub IV, e sub V, in ordine alla regolazione delle spese, non coerenti, in realtà, con i motivi di doglianza effettivamente proposti nella citazione in appello.
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 1994/2024 del Tribunale di Genova, in data 2.7.24, pubblicata il 05.07.2024, non notificata, la Corte così provvede:
RIGETTA l'appello proposto da e , con riferimento ai motivi sub Parte_1 Parte_2 1 e 3 di cui alla parte motiva, così assorbito l'appello incidentale condizionato di e CP_4 ; Controparte_5
RISERVA alla sentenza definitiva ogni ulteriore statuizione;
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Genova, lì 28.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 1994/2024 del Tribunale di Genova, datata 2.7.24 pubblicata il 05.07.2024, non notificata, promossa da:
, Germania 1.11.78, e , Biella 15.6.81, Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Pollini e Aldo Casalini del Foro di Vercelli in forza di procura alle liti del 07.08.2020 in calce alla comparsa costitutiva nel giudizio di primo grado ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Vercelli, Via Monte di Pietà n. 28 APPELLANTI PRINCIPALI contro
, , rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Rovelli del Controparte_1 Controparte_2 Foro di Genova in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Chiavari (GE), Via Rivarola n. 55 APPELLATA contro
Chiavari 14.10.1978, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Marchi del Foro CP_3 di Genova in forza di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Chiavari (GE), Via Nino Bixio n. 34/3
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE e contro
, Chiavari 6.9.73, e , Chiavari 11.2.71, rappresentati CP_4 Controparte_5 e difesi dall'Avv. Renato Mottola del Foro di Genova in forza di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Genova, Via Brigata Liguria n. 1/14
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI, anche in via condizionata
avente a oggetto: proprietà
nella quale le parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI : PER GLI APPELLANTI
“reietta ogni contraria istanza, eccezione, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'appello proposto dai coniugi e , piaccia all'Ill.ma Corte Parte_2 Parte_1 d'Appello di Genova - respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, previ gli opportuni accertamenti, pronunce e declaratorie del caso anche incidentali;
Nel merito:
respingere le domande giudiziali di parte attrice, siccome inammissibili e infondate in fatto e in diritto;
in subordine, dichiarare tenuto il terzo chiamato a risarcire i convenuti dei danni conseguiti dalla citazione della SI.ra , nel denegato caso di accoglimento anche parziale di Controparte_1 uno o più delle domande giudiziali di parte attrice, nella misura determinata in corso di causa, nonché dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita a rogito Notaio rep. 13.056 in Persona_1 data 28.09.2017, con ogni ulteriore corollario di legge anche in termini restitutivi;
condannare gli appellati a restituire le somme che dovessero essere loro corrisposte in esecuzione alla sentenza di primo grado, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
Con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, oltre IVA 22%, CPA 4% e 15% per rimborso spese generali, come per legge. In via istruttoria: a. Benché gli appellanti non intendano accollarsi oneri probatori che fanno capo all'attrice, all'occorrenza si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interrogatorio e testi:
1) Vero che in data 07.07.1988, con pratica edilizia n.ro 44/88 prot. 4225, il Comune di RZ LI ha rilasciato concessione edilizia per ristrutturazione ed ampliamento.
2) Vero che in data 09.11.1995 prot. 9294 il Comune di RZ LI ha rilasciato concessione edilizia n. 50/90 per ristrutturazione e frazionamento.
3) Vero che il 21 Ottobre 2008, con pratica P.E. 1181 Prot. 11704 i proprietari e CP_4
presentavano Denuncia Inizio Attività volta alla ristrutturazione edilizia di due Controparte_5 manufatti destinati a box/magazzino. Tale pratica prevedeva la demolizione e ricostruzione mantenendo stesso sedime, volume e geometria di sagoma preesistente. 4) Vero che catastalmente i due beni sopraccitati ed oggetto di ristrutturazione erano individuati al C.E.U. (Catasto Edilizio Urbano) quali Foglio 32 mappale 816 subalterni 1 e 2, entrambi categoria C 6 e accatastati con pratica di COSTITUZIONE del 10/07/2008 protocollo n. GE0252716 in atti dal 10/07/2008 Registrazione: COSTITUZIONE (n. 2856.1/2008).
5) Vero che nel 2009 il Comune di RZ LI ha rilasciato il Permesso di Costruire n° 7/2009, a seguito di richiesta effettuata dalla proprietà ( e ), volta ad ottenere CP_4 Controparte_5 l'autorizzazione all'esecuzione di un intervento di sostituzione edilizia comportante la demolizione dei volumi sopraccitati e la realizzazione di un nuovo volume abitativo.
6) Vero che nel 2010 la proprietà (invariata) presentava richiesta di permesso di Costruire in variante al Permesso di Costruire n° 7/2009 per modifiche da apportare alle bucature, altezza solai ed altre opere di sistemazione esterna, il tutto senza variare la posizione del fabbricato prevista nel PdC sopraccitato. La domanda trovava accoglimento del Comune di RZ LI dietro rilascio del Permesso di Costruire 46/2010.
7) Vero che nel 2011 la proprietà (invariata) presentava nuova richiesta di rilascio Permesso di Costruire in variante ai titoli precedenti, per modifiche alle bucature e per la realizzazione di un locale tecnico. Gli elaborati progettuali, allegati al Permesso di Costruire 60/2011 rilasciato dal Comune di RZ LI, rappresentano il sedime dal caseggiato ad una distanza circa pari ad un metro lineare dal confine fra i mappali 816 e l'attuale 898.
8) Vero che in data 13 marzo 2012 i due manufatti censiti al catasto fabbricati quali Foglio 32 mappale 816 subalterni 1 e 2, entrambi categoria C 6, vengono soppressi e contestualmente viene costituita la nuova unità immobiliare a destinazione abitativa identificabile quale Foglio 32 mappale 816 subalterno 3 categoria A 7 consistenza 6,5 vani in forza di VARIAZIONE del 13/03/2012 protocollo n. GE0072016 in atti dal 13/03/2012 Registrazione: AMPLIAMENTO-FRAZIONAMENTO E FUSIONE (n. 6463.1/2012).
9) Vero che in data 11 marzo 2014 la proprietà (invariata) presentava richiesta di Certificato di Agibilità del nuovo fabbricato edificato.
10) Vero che in data 19 Aprile 2014 la proprietà (invariata) presentava una SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) per modifiche interne all'unità immobiliare.
11) Vero che in data 07 maggio 2014 la proprietà (invariata) presentava pratica di divisione catastale (DIVISIONE del 07/05/2014 protocollo n. GE0078457 in atti dal 07/05/2014 DIVISIONE n. 21124.1/2014) con la quale veniva soppresso il subalterno dell'abitazione (subalterno 3) costituendo per l'abitazione il subalterno 4 categoria A 7 consistenza 6,5 vani, nonché un'area parcheggio contraddistinta dal subalterno 5 categoria C 6 consistenza 30 mq. Dall'analisi delle planimetrie allegate si evince come la volumetria sia collocata in analogia a quanto rappresentato rispetto al Permesso di Costruire 60/2011 (punto 5).
12) Vero che la sagoma della costruzione di proprietà dei sig.ri e Parte_3 Parte_2 è la stessa almeno dal luglio 1988.
13) Vero che in data 24.3.2020 il sig. trasmetteva istanza di accesso a Parte_3 documentazione amministrativa ex lege n.241/1990 al Comune di RZ LI, non riscontrata (doc. 4). Si indica come testimone il Geom. , con studio in (16035) Rapallo, via Magenta n. Testimone_1 38/1.
* * * b. Si chiede, altresì, in considerazione del mancato riscontro dell'istanza di accesso a documentazione amministrativa del 24.3.2020 (doc. 4), che, ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c., venga ordinato al Comune di RZ LI di produrre i seguenti documenti: P.E. 1121/2008; Permesso di Costruire 7/2009; Permesso di Costruire 46/2010; P.E. 60/2011; Agibilità Prot. 2649/2014; Scia Prot. 4029/2014.”
PER L'APPELLATA Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
· rigettare l'appello proposto dai signori e avverso la sentenza Parte_2 Parte_1 n. 1994/2024 del Tribunale di Genova, pubblicata il 05.05.2024, non notificata, in persona del Giudice dott.ssa Ada Lucca, in quanto infondato in fatto e in diritto
· rigettare e/o dichiarare l'inammissibilità degli appelli incidentali rispettivamente dei signori CP_3
e e .
[...] CP_4 Parte_4 Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio”.
PER L'APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE CP_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis,
1. In via principale, in accoglimento dell'appello incidentale, rigettare le domande proposte, nel primo grado di giudizio, dalla SI.ra perché infondate in fatto ed in diritto per le Controparte_1 motivazioni di cui in narrativa.
2. in via subordinata. respingere il gravame proposto da e in Parte_1 Parte_2 quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza n. 1994/2024 del Tribunale di Genova.
3. In via di estremo subordine, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado che si riportano integralmente qui di seguito: a) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del terzo chiamato per CP_3 le ragioni esposte in narrativa e per le norme meglio viste e ritenute;
b) Dichiarare, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello principale e/o delle domande attoree, dichiarare i terzi chiamati in primo grado di giudizio SIg.ri e CP_4
tenuti a tenere indenne e a manlevare il SI. da tutte le Controparte_5 CP_3 pregiudizievoli conseguenze che potrebbero derivargli da una eventuale soccombenza formulando, comunque, ampia e formale riserva di agire in altro separato giudizio per richiedere agli stessi tutto quanto risultasse dovuto in conseguenza dell'accoglimento delle domande di controparte.
**In via istruttoria, si chiede l'ammissione dei capitoli di prova dedotti in seconda memoria istruttoria ex art. 183 VI comma c.p.c., con i testi ivi indicati e si insiste nella richiesta di convocazione a chiarimenti del Ctu così come formulata nel primo grado di giudizio.”
PER GLI APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI e CP_4 Controparte_5
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis a) respingere l'avversario appello;
b) in accoglimento del motivo di appello incidentale proposto da e , in parziale CP_4 Controparte_5 riforma dell'impugnata sentenza, dichiarar tenuti e condannare gli appellanti e Parte_2
al pagamento in favore di e delle spese di lite di primo Parte_1 CP_4 Controparte_5 grado nella misura liquidanda;
c) in subordine e salvo gravame, respingere, occorrendo in accoglimento dei motivi di appello incidentale condizionato, comunque in accoglimento di tutte le assorbite difese ed eccezioni svolte nei confronti di ogni domanda dallo stesso svolta nei propri confronti nel giudizio di CP_3 primo grado perché improponibile e/o improcedibile e/o inammissibile e/o comunque infondata in fatto e diritto e, per quanto possa occorrere comunque, respingere qualsivoglia domanda delle altre parti in causa direttamente e/o indirettamente rivolta a e e/o CP_4 Controparte_5 comunque che coinvolga, anche solo indirettamente, questi ultimi. Vinte le spese, anche di questo grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_1
e , affinché venisse accertata e dichiarata illegittima Parte_2 Parte_1 l'edificazione di un manufatto, confinante con il fondo di sua proprietà, con conseguente condanna dei convenuti al ripristino delle distanze legali inosservate, mediante demolizione e/o arretramento delle opere, e al risarcimento di tutti i danni, patiti e patiendi. A sostegno delle proprie domande, l'attrice esponeva:
- di essere proprietaria del terreno iscritto al foglio 32 del mapp. 898 (ex 58) del Catasto Terreni del Comune di RZ LI, in forza di atto donazione e divisione racc. 8253 rep. 58948 del 21.10.2010;
- che detti convenuti erano proprietari dell'immobile confinante, iscritto al fg. 32, mappale 816 sub. 4, categoria A/7, vani 6,5, classe 1, sito in via Senatore Federico Ricci;
- che tale immobile, di recente realizzazione, risultava essere stato oggetto di un intervento di sostituzione edilizia, con cambio di destinazione d'uso;
- che, in particolare, il , che originariamente occupava il terreno confinante Persona_2 con la proprietà dell'attrice, era stato oggetto di integrale demolizione e, al suo posto, era stato costruito l'attuale manufatto a uso abitativo, il quale, per tipologia, sagoma, volume e sedime di realizzazione, rappresentava un immobile diverso da quello originario, secondo quanto riportato nella perizia del geom. , allegata alla citazione;
CP_6
- che tale manufatto violava la distanza dal confine rispetto al proprio terreno, fissata in m.6,00 dall'art.
8.2. delle Norme di Conformità e Congruenza del P.U.C. del Comune di RZ LI, per i manufatti di nuova realizzazione, ricompresi nella zona interessata (zona TPA – territori di presidio ambientale - E2);
- che il mancato rispetto della suddetta distanza comportava la violazione dell'art. 873 c.c., oltre che delle richiamate norme regolamentari. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 07.08.2020, si costituivano i convenuti eccependo, in rito:
- l'irregolarità dello svolgimento della mediazione obbligatoria in quanto esperita nei confronti della sola convenuta e non anche nei confronti dell'altro convenuto, litisconsorte Parte_2 necessario, ; Parte_1
- la nullità della citazione per la mancata indicazione delle ragioni della domanda e delle conclusioni ex art. 163 nn.
3-4 c.p.c. in quanto espresse in modo generico. Nel merito, poi, la ed il rappresentavano: Pt_2 Parte_1
- di non aver costruito l'immobile, oggi di loro proprietà, avendolo acquistato da CP_3 in data 28.09.2017 e, pertanto, di non conoscerne lo stato precedente;
- che, peraltro, avevano potuto accertare quanto segue circa l'immobile oggetto di causa: - l'esistenza di un fabbricato da data anteriore al 01.09.1967; - il rilascio di n. 2 concessioni edilizie per ristrutturazione e ampliamento, rispettivamente prot. n.4224 del 1988 e n.9294 del 1995; - la presentazione della D.I.A. da parte degli originari proprietari, e (dai quali CP_4 Controparte_5 aveva acquistato l'immobile in data 07.05.2014), volta alla ristrutturazione edilizia di due CP_3 manufatti destinati a box/magazzino, per i quali nel 2010 e nel 2011 era stato richiesto il rilascio di permesso di costruire;
- la soppressione, nel marzo 2012, dei due manufatti con contestuale costruzione della nuova unità immobiliare a destinazione abitativa, oggetto di contestazione quanto alla distanza;
- la successiva presentazione nel 2014 di richiesta di certificato di agibilità; - la presentazione di una SCIA per modifiche interne all'immobile, nonché di una pratica di divisione catastale;
- che la domanda avversaria era infondata, in quanto la sagoma della costruzione appariva la stessa di quella rappresentata nelle citate pratiche del 1988 e del 1995, con conseguente usucapione di una servitù avente a oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella prevista;
- che, ancora, era inammissibile la domanda di rimessione in pristino formulata dall'allora attrice, sia per la genericità e l'infondatezza della domanda giudiziale, sia perché, nell'atto di citazione, era stata lamentata la violazione di norme del piano regolatore non integrative di quelle sulle distanze ex artt. 872 e 873 c.c.;
- che, inoltre, era inaccoglibile la domanda di risarcimento danni per mancata specificazione degli stessi nella citazione. Ferme le difese svolte, detti convenuti chiedevano di chiamare in causa, comunque, a titolo di garanzia, quale proprio dante causa venditore. CP_3 Nei confronti di quest'ultimo, dunque, la ed il chiedevano che, nella Pt_2 Parte_1 denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, fosse dichiarata la risoluzione del proprio contratto di acquisto, con restituzione del prezzo pagato o, in subordine, la riduzione del prezzo di vendita, con conseguente condanna alla restituzione della differenza rispetto a quanto già pagato. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.01.2021, si costituiva, dunque, detto terzo chiamato, il quale chiedeva la reiezione delle domande formulate dall'attrice e dai convenuti e l'autorizzazione a chiamare in causa, a sua volta, e , per essere dagli stessi CP_4 Controparte_5 garantit, quali suoi danti causa. Il in particolare, contestava, in rito e nel merito, quanto segue: CP_3
- non sussisteva alcun inadempimento in relazione alla compravendita dell'immobile in quanto lo stesso era stato costruito e poi venduto dai , e , e non da esso CP_5 CP_5 CP_4 deducente, che lo aveva acquistato nello stato in cui si trovava nel 2017;
- non sussisteva alcuna legittimazione passiva in ordine al ripristino delle asserite distanze legali non essendo lo stesso più proprietario dell'immobile, né vi era legittimazione circa la domanda di risarcimento dei danni ex adverso formulate;
- difettavano i presupposti in fatto ed in diritto per la risoluzione contrattuale della compravendita a rogito Notaio rep. 13056 del 28.09.2017, atteso che eventuali Persona_1 responsabilità erano imputabili, semmai, esclusivamente ai dante causa , e . CP_5 CP_5 CP_4 Oltre a ciò, il terzo chiamato in questione:
- eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione di garanzia per i vizi occulti gravanti sull'immobile compravenduto, nonché dell'azione estimatoria, essendo decorso il prescritto termine di un anno dalla scoperta, avvenuta quanto meno nel 2018, anno in cui i convenuti originari avevano aderito alla prima mediazione;
- evidenziava, altresì, che la presunta mancata corrispondenza tra la situazione di diritto e lo stato dell'immobile poteva essere semplicemente rilevata dagli acquirenti senza problemi con l'adozione di ordinaria diligenza. Costituitisi con comparsa di risposta e relativa integrazione, anche e , CP_4 Controparte_5 chiamati in causa su richiesta del i predetti contestavano la fondatezza sia delle domande CP_3 attoree, che di quelle svolte dal terzo chiamato nei loro confronti. I predetti, in particolare, in rito e nel merito, deducevano quanto segue, nel primo atto difensivo:
- la nullità della chiamata in causa, per carenza delle difese svolte da nella CP_3 comparsa di costituzione, oltre che delle ragioni in fatto e in diritto a sostegno della sua domanda;
- l'infondatezza delle domande attoree in quanto basate su un presupposto erroneo, asseritamente smentito dalle disposizioni del P.U.C. di RZ LI vigente, sia di carattere generale, con riguardo alle distanze dal confine, sia di carattere particolare con riguardo alla demolizione e/o ricostruzione del fabbricato di cui è causa;
- l'insussistenza di un diritto al risarcimento del danno, eccependo, in ogni caso, la prescrizione quinquennale rispetto alla data di realizzazione dell'asserita nuova costruzione, ex art. 2947 comma 1 c.c., trattandosi di illecito extracontrattuale.
e , inoltre, nella successiva comparsa di costituzione integrativa CP_4 CP_5 autorizzata dal Giudice, a seguito della dichiarazione di nullità della chiamata in causa effettuata dal deducevano ulteriormente quanto segue: CP_3 -mentre i convenuti – avevano proposto contro il terzo chiamato Parte_1 Pt_2 CP_3 azione di garanzia per vizi, chiedendo la risoluzione della compravendita e la restituzione del prezzo, aveva chiesto di essere tenuto indenne e garantito dalle pretese attoree e dalle pretese della CP_3 parte convenuta, senza specificarne la causa petendi e aggiungendo la “riserva di agire in successivo giudizio per chiedere quanto dovuto”;
- tale domanda loro rivolta non era accoglibile, perché il così facendo, non aveva CP_3 promosso l'azione di garanzia per vizi come acquirente dell'immobile;
- in ogni caso la garanzia astrattamente invocabile, e non invocata, aveva quale presupposto la non apparenza del vizio, laddove, nel caso di specie, lo stesso aveva affermato che CP_3 l'asserita violazione “poteva essere semplicemente rilevata dagli acquirenti convenuti senza problema e con la sola adozione dell'ordinaria diligenza”. Così instauratosi il contraddittorio, venivano concessi i termini e depositate le memorie istruttorie. Con ordinanza del 27.01.2022 veniva licenziata CTU, depositata la quale, veniva esperito un tentativo di conciliazione, svoltosi all'udienza del 18.04.2023, senza successo. Assunte alcune prove orali, a scioglimento della riserva del 21.11.2023, con ordinanza del 06.12.2023, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, per, dunque, trattenere la causa a sentenza e concedere i termini per difese finali. In data 2.7.24, così statuiva:
“
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni istanza disattesa o assorbita, così dispone: ACCOGLIE la domanda proposta dall'attrice e pertanto dichiara illegittima Controparte_1 l'edificazione del manufatto (immobile risultante da intervento di sostituzione edilizia con cambio di destinazione d'uso) meglio descritto in atto di citazione, nella relazione di CTU e nelle produzioni di causa - iscritto al CF fg. 32 mappale 816 sub. 44 categoria A/7 vani 6,5, classe 1, Via Senatore Federico Ricci Comune di RZ LI;
NA e alla rimessione in ripristino e pertanto a Parte_2 Parte_1 procedere all'esecuzione delle seguenti opere:
- demolizione di porzione di fabbricato ad uso civile abitazione, a piano terra, per una lunghezza di ml. 9,10 ed una profondità di ml. 4,90; tale demolizione comprende la quasi totalità della superficie dei locali soggiorno, cucina e vano scale e della relativa soletta di calpestio, nonché la totalità della superficie dei locali bagno, disimpegno e ripostiglio e della relativa soletta di calpestio;
- demolizione di porzione di fabbricato ad uso civile abitazione, al piano primo, per una lunghezza di ml. 9,10 ed una profondità di ml. 4,90; tale demolizione comprende la quasi totalità della superficie dei due locali camera, del vano scale e del poggiolo e relativa soletta di calpestio, nonché la totalità della superficie dei locali bagno e disimpegno e relativa soletta di calpestio;
- demolizione dell'intera soletta di copertura e relativo manto di copertura della falda ovest del tetto e porzione della soletta di copertura e relativo manto di copertura della falda est del tetto”. NA e a corrispondere a Parte_2 Parte_1 Controparte_1 la somma di € 7.000,00 a titolo di risarcimento danni, oltre ad € 1.000,00 per ogni anno da oggi fino alla esecuzione del capo precedente;
NA e al pagamento in favore di Parte_2 Parte_1 [...]
delle spese processuali che liquida in € 237,00 per esborsi, € 5.518,00 per compenso, CP_1 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge ed oltre a € 4.192,00 (di cui 3.843,00 euro come rimborso CTP + 55,00 euro come spesa per la mediazione + 294,00 euro come spesa per la trascrizione della domanda); PONE le spese di CTU integralmente a carico della parte convenuta. NA e al pagamento in favore di Parte_2 Parte_1 CP_3
delle spese processuali che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e
[...] CPA come per legge ed in € 55,00 come spesa per la mediazione;
PONE integralmente a carico di e le spese di CTU Parte_2 Parte_1 liquidate in data 11.07.2022.”
Il Tribunale, in particolare, accoglieva la domanda attorea sulla base delle risultanze della CTU svolta, da cui emergeva la sussistenza della violazione delle distanze lamentata dall'attrice, violazione che, sulla base della ricostruzione della “storia urbanistica” dell'immobile de quo, effettuata dall'Ausiliario, risultava essere stata causata dagli interventi iniziati da e CP_4 CP_5
, a seguito dei permessi a costruire del 2010 e 2011 e dagli stessi portati a termine.
[...] Ciò detto, il primo Giudice, atteso il tempo trascorso, inferiore al ventennio, affermava l'infondatezza dell'eccezione di usucapione di una servitù avente a oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella prevista. In forza di tali premesse, quanto alle azioni esercitate dall'attrice nei confronti degli attuali proprietari dell'immobile, il Tribunale statuiva:
- che l'azione ripristinatoria era esercitabile esclusivamente nei confronti degli originari convenuti;
- che, infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, fermo il fatto che il proprietario del fondo danneggiato da opere eseguite sul fondo del vicino in violazione delle distanze legali, poteva esperire, oltre all'azione risarcitoria, di natura obbligatoria, quella ripristinatoria, di natura reale, ex art. 872 c.c., la legittimazione passiva era, comunque, diversa;
- che, a riguardo, considerato che l'azione risarcitoria mirava al ristoro del pregiudizio patrimoniale conseguente all'edificazione illegittima, questa era esercitabile anche nei confronti dell'autore materiale della violazione, mentre la citata azione reale, volta all'eliminazione fisica delle modifiche apportate sul fondo contiguo, andava necessariamente proposta nei confronti del proprietario della costruzione, anche se materialmente la violazione medesima era stata realizzata da altri. Il primo Giudice, pertanto:
- accoglieva come sopra l'azione ripristinatoria nei soli confronti dei proprietari primi convenuti, e , che venivano condannati alla rimessione in Parte_1 Parte_2 pristino e alla realizzazione degli interventi previsti dal CTU;
- assumeva che le due citate domande non erano, comunque, fra loro alternative e potevano essere proposte in via cumulativa, fermo quanto sopra spiegato, con l'effetto che la prima, afferente, appunto, ad una tutela reale, incideva sullo stato dei luoghi, da riportare allo stato precedente, eliminando l'illecito, a cura e spese della proprietà, mentre la seconda aveva carattere economico, consistendo di norma nel riconoscimento di un ristoro economico per equivalente rispetto al diverso pregiudizio subito dal vicino leso nelle sue prerogative dominicali sino al momento dell'effettivo ripristino;
- chiariva che era irrilevante la considerazione della parte convenuta secondo la quale, essendo la costruzione non più sul confine, ma posta a 1 metro da essa, non ne sarebbe derivato alcun danno all'attrice, atteso che pacificamente, non avendo il proprietario costruito sul confine, avrebbe, comunque, dovuto rispettare le distanze, il che determinava un danno “ in re ipsa”, rappresentato dal fatto che, in concreto, era stata imposta una servitù alla controparte, la quale, a sua volta, non avrebbe potuto edificare se non rispettando le distanze rispetto a quella costruzione, benchè posta in violazione delle distanze;
- rilevava, infine, che, quando - come nel caso di specie - veniva disposta la demolizione delle opere realizzate in violazione delle norme sulle distanze legali, il risarcimento del danno doveva essere computato tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto dalle norme violate e non già avendo riguardo al valore di mercato dell'immobile diminuito per effetto della detta violazione, essendo il relativo pregiudizio suscettibile di essere eliminato;
- stimava, quindi, che il danno in questione risarcibile fosse temporaneo, con decorrenza dal momento in cui l'illecito aveva avuto luogo (2011) fino all'attualità, così da determinare equitativamente il danno stesso in 1.000,00 euro l'anno, per un totale di 7.000,00 euro, quanto al danno già verificatosi, per ciascuno degli anni in cui erano stati proprietari i convenuti, ossia 7 anni alla pronuncia, oltre a 1.000,00 euro quale stima del danno che sarebbe maturato per ogni anno successivo fino alla demolizione. In merito, poi, alle domande proposte dai convenuti nei confronti del terzo chiamato CP_3 il Tribunale statuiva:
- che, dagli accertamenti peritali, era risultato chiaramente che , come lo stesso CP_3 fin dall'origine aveva affermato, non fosse l'autore materiale della violazione delle distanze;
- che gli originari convenuti avevano avanzato contro azione di garanzia per vizi CP_3 fondata sul contratto di compravendita tra loro intercorso, avendo essi acquistato l'immobile dal predetto nel 2017, chiedendo, in subordine, la condanna del terzo chiamato in manleva per ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla citazione di parte attrice;
- che, dunque, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, ciò non comportava alcuna automatica estensione della domanda attorea al terzo “in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo”;
- che, ciò detto, rispetto alle pretese attoree, in merito alla citata azione di garanzia per vizi derivante dal contratto di compravendita, aveva eccepito la prescrizione;
CP_3
- che, sul punto, a differenza di quanto sostenuto dai convenuti, egli non aveva mai rinunciato a tale eccezione, richiamandola chiaramente in comparsa conclusionale;
- che, allora, a norma dell'art. 1495, comma 3, c.c., l'eccezione risultava fondata, considerato che già dal 2018, quando i convenuti avevano risposto al tentativo di mediazione dell'attrice, affermando la responsabilità di gli stessi avrebbero potuto esercitare azione per la garanzia CP_3 per i vizi;
- che, alla luce di quanto sopra, le domande di manleva, di risarcimento del danno e di risoluzione del contratto dei convenuti verso non potevano che essere respinte per CP_3 intervenuta prescrizione. Il Tribunale, infine, in merito alla chiamata in garanzia proposta dal terzo contro CP_3 CP_4 e , quali venditori dell'immobile oggetto di causa, statuiva che, poiché, per quanto Controparte_5 già esposto, non sussisteva responsabilità di detto chiamante, restavano assorbite le domande proposte da quest'ultimo contro i predetti . CP_5 Le spese seguivano la soccombenza, dovendosi porre le stesse, in relazione a tutti i terzi chiamati, in forza del principio di causalità, a carico dei convenuti originari.
Orbene, nei confronti della predetta sentenza, e hanno Parte_2 Parte_1 proposto tempestivo appello, articolando i seguenti motivi.
MOTIVO I - OMESSA PRONUNCIA IN ORDINE ALL'ECCEZIONE DI NULLITA' DELLA CITAZIONE FORMULATA DAI CONVENUTI Con tale motivo gli appellanti hanno lamentato la genericità dell'atto di citazione avversario, evidenziando come si fosse limitata a contestare, del tutto Controparte_1 approssimativamente, la violazione della distanza prevista dal piano regolatore, nonché, altrettanto genericamente, la costruzione di un immobile diverso rispetto a quello precedente. Dalle conclusioni, inoltre, in tesi non era evincibile quali fossero le richieste dell'attrice, in particolare in ordine al generico provvedimento di rimessione in pristino del fabbricato di proprietà dei convenuti, odierni appellanti, a maggior ragione considerato che gli appellanti medesimi non avevano costruito l'immobile di loro proprietà, avendolo acquistato da terzi solo nell'anno 2017 e non potevano conseguentemente conoscere lo stato precedente della costruzione, e, in ragione dei noti eventi legati all'emergenza sanitaria relativa al Covid 19, anche ai sensi dell'art. 91 del c.d. decreto Cura Italia. A tal fine gli appellanti medesimi hanno rappresentato come non fosse stato per loro possibile ricostruire in che cosa consisteva la violazione edilizia lamentata dall'attrice, ponendo in risalto che essi avevano presentato al Comune di RZ LI (GE) istanza di accesso alla documentazione amministrativa, richiesta rimasta inevasa. Fermo quanto sopra, la ed il hanno sottolineato come nella propria Pt_2 Parte_1 prima memoria ex art.183 c.p.c. l'allora attrice non avesse dedicato alcuna parola all'eccezione di nullità della citazione per la mancata indicazione delle ragioni della domanda giudiziale e delle conclusioni ex art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c., ponendo, dunque, in risalto l'omessa pronuncia sul punto del Tribunale.
MOTIVO II - INFONDATEZZA NEL MERITO DELLA DOMANDA ATTOREA DI “DEMOLIZIONE E/O ARRETRAMENTO DELLE OPERE” Con tale motivo gli appellanti, dopo aver riportato ampi stralci della sentenza in cui vengono citati numerosi passaggi della CTU, hanno censurato le osservazioni del Tribunale in punto demolizione e/o arretramento delle opere in quanto non condivisibili. A tal riguardo, i predetti hanno dedotto, in particolare, quanto segue: - il D. L. 69/2013 aveva novellato l'art. 3 del T.U. dell'edilizia, comprendendo, nell'ambito della ristrutturazione edilizia gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
- nella nuova formulazione, applicabile al caso di specie, dunque, per aversi una
“ricostruzione” bastava rispettare la volumetria originaria, senza necessità di rispettare la sagoma;
- in particolare, con le modifiche apportate dall'art. 3, lett. d), gli interventi di ristrutturazione potevano, quindi, anche consistere in demolizioni e ricostruzioni con cui, rispetto all'edificio originario, mutavano la sagoma, i prospetti, il sedime e le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche;
- in tali casi, pertanto, l'intervento doveva mantenersi rispettoso unicamente del volume preesistente, con possibilità di formazione di un manufatto tipologicamente, anche in modo radicale, diverso dal preesistente, essendo stato acclarato dalla giurisprudenza che la ristrutturazione edilizia, in definitiva, in assenza di aumenti di superficie o di volume, non integrava una nuova costruzione e non era, pertanto, assoggettata alla disciplina in tema di distanze. Gli appellanti, inoltre:
- hanno contestato la valutazione del Tribunale, che, nella sentenza appellata, aveva affermato: “come evidenziato dal CTU nella relazione e come graficamente rappresentato nell'allegato E, risultano sia un aumento che una modifica della sagome di ingombro”, al contrario risultando da entrambi detti documenti soltanto una modifica della sagoma, ma non un aumento del volume della stessa;
- hanno ritenuto incomprensibile l'ulteriore asserzione della pronuncia in questione secondo la quale: “in merito non è fondata la difesa della convenuta (pag. 15 della conclusionale), secondo la quale non vi sarebbe violazione delle distanze dato che l'art. 39 prevede l'obbligo di contenimento del nuovo edifico entro 5 metri dal perimetro dell'edificio ordinario”, ciò atteso che nella citata loro memoria finale avevano evidenziato che lo spostamento dell'edificio era senz'altro inferiore ai 5 metri rispetto all'originario, al solo fine di dimostrare l'infondatezza della domanda di risarcimento danni svolta dall'attrice.
MOTIVO III - SULLE DOMANDE DI MANLEVA SVOLTE DAI CONVENUTI NEI CONFRONTI DEL VENDITORE – TERZO CHIAMATO – GOTELLI. ERRONEA DICHIARAZIONE DI PRESCRIZIONE DELLE DOMANDE DI CP_7 Con tale motivo gli appellanti hanno contestato la declaratoria di prescrizione delle domande di manleva da loro svolte nei confronti del venditore del loro immobile – terzo chiamato – CP_3
[...] Sul punto la ed il hanno richiamato il costante orientamento della Pt_2 Parte_1 giurisprudenza, sia di merito, che di legittimità, secondo cui: “in tema di compravendita, qualora l'immobile venduto risulti costruito in violazione delle limitazioni legali della proprietà, la pretesa del proprietario del fondo confinante, diretta a ottenere il rispetto di tali limitazioni, può concretare un'ipotesi riconducibile, alternativamente, alla garanzia per evizione, ai sensi degli artt. 1483 e 1484 c.c., ovvero alla garanzia prevista dall'art. 1489 c.c., secondo che dall'accoglimento della domanda derivi, in tutto o in parte, la perdita della cosa venduta (nella specie, a seguito della totale o parziale demolizione dell'edificio costruito a distanza illegale), ovvero discenda soltanto una restrizione del godimento del bene, il quale resti, però, integro nella sua identità strutturale;
con la conseguenza che il corrispondente diritto del compratore resta soggetto ai relativi termini di prescrizione, decorrenti non dalla conclusione del contratto, bensì dal passaggio in giudicato della sentenza definitiva sull'evizione o sulla sussistenza della minore garanzia della cosa venduta”. Alla luce di tale orientamento gli appellanti:
- hanno, dunque, osservato come, nella fattispecie in esame, non potesse essere ritenuta prescritta l'azione di manleva esercitata dai convenuti originari, poiché il termine di prescrizione non era ancora iniziato a decorrere, questione su cui il terzo chiamato non aveva replicato alcunché, né il Tribunale aveva spiegato per quale ragione si fosse discostato da un orientamento giurisprudenziale costante e condivisibile;
- hanno, comunque, eccepito che, al contrario di quanto affermato nella sentenza impugnata, essi avevano nella mediazione già eccepito e proposto la domanda di garanzia, poi coltivata anche in sede giudiziale, come desumibile dalla documentazione relativa alla mediazione obbligatoria prodotta in atti;
- hanno, per l'effetto, insistito nelle domande di risoluzione, restituzione del prezzo e rimborso spese, in subordine anche rispetto all'azione estimatoria e totale manleva.
Si è costituita nel presente giudizio d'appello , chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione e la conferma integrale della decisione impugnata, con vittoria di spese. In particolare, l'originaria attrice, facendo proprie le statuizioni del primo Giudice, ha argomentato il proprio atto come segue. Sul primo motivo di appello ha sostenuto che la doglianza degli Controparte_1 appellanti, volta a denunciare la nullità dell'atto di citazione per difetto di editio actionis, fosse del tutto infondata. In merito detta Parte ha osservato:
-che il Giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto chiara e completa la domanda introduttiva, nella quale risultavano identificati sia il fondo dell'attrice, sia quello dei convenuti, con la puntuale indicazione delle violazioni urbanistiche e delle norme di riferimento;
-che il contenuto dell'atto introduttivo aveva consentito alle controparti di difendersi ampiamente, come dimostrato dall'articolato contraddittorio svoltosi nel corso del giudizio;
-che la giurisprudenza di legittimità aveva ormai consolidato un'interpretazione non formalistica dell'art. 164 c.p.c., in base alla quale la domanda giudiziale va valutata nella sua sostanza e non nella forma letterale, sì che la nullità poteva configurarsi solo in caso di petitum del tutto omesso o assolutamente incerto, circostanza che nel caso concreto non ricorreva, poiché la domanda attrice indicava chiaramente il bene della vita perseguito. Sul secondo motivo l'appellata ha sostenuto l'infondatezza dello stesso, argomentando che:
-il CTU, sulla base dei progetti e dei rilievi, aveva accertato un aumento volumetrico dell'edificio di circa 101 metri cubi, nonché uno spostamento del sedime di un metro rispetto al precedente manufatto;
- tali acquisizioni dimostravano come l'opera realizzata fosse diversa per sagoma, volume e posizione rispetto a quella originaria e dovesse, pertanto, essere considerata a tutti gli effetti una nuova costruzione;
- la tesi avversaria, fondata sulla nozione di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 del Testo Unico dell'Edilizia, non poteva, viceversa, essere accolta, poiché la normativa urbanistica comunale richiedeva, in caso di nuova edificazione, il rispetto della distanza minima di sei metri dal confine, prescrizione che nella specie non era stata rispettata;
- che il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione, a riguardo, avevano più volte chiarito che la nozione di “costruzione”, ai fini del rispetto delle distanze, fosse autonoma rispetto a quella urbanistica, e comprendesse anche gli interventi di demolizione e ricostruzione tali da rendere l'opera oggettivamente diversa da quella preesistente. Sul terzo motivo di appello l'appellata ha evidenziato come la censura di appello, relativa alla domanda di manleva tra convenuti e terzo chiamato, non la riguardasse direttamente, trattandosi di questione interna al rapporto tra i convenuti e i terzi, sì da non avere interesse a contraddire sul punto, limitandosi a rilevare che la sentenza di primo grado era corretta nel ritenere prescritte le pretese in questione.
, in ultimo, ha riproposto, in via cautelativa, tutte le eccezioni e le difese Controparte_1 già svolte nel giudizio di primo grado, affermando, in particolare, che:
-anche a voler ritenere astrattamente applicabile l'art.
2-bis, co. I-ter, del D.P.R. 380/2001, la norma non avrebbe potuto operare nel caso concreto, poiché l'intervento edilizio era stato eseguito in epoca anteriore alla sua entrata in vigore e non ricorrevano i presupposti per l'applicazione del regime agevolativo ivi previsto;
- che la diversa sagoma del fabbricato non era conseguenza di un incentivo volumetrico, né l'opera era stata realizzata sul medesimo allineamento dell'edificio preesistente, come confermato dalla CTU e dall'istruttoria orale.
Si è costituito in giudizio, con comparsa del 28.10.2024, dichiarando, come da intestazione e pag.2, di proporre appello incidentale, anche CP_3 Detta Parte ha chiesto: - in via principale, il rigetto delle domande proposte dall'originaria attrice e, in via subordinata, la conferma della decisione impugnata: - in via ulteriormente subordinata, l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia già svolta nei confronti dei terzi chiamati e , riproponendo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tutte le domande e CP_4 CP_5 difese formulate in primo grado e rimaste assorbite. In merito al motivo, afferente all'erronea valutazione dell'istruttoria e della CTU, il in CP_3 particolare:
- ha sostenuto che il Giudice di primo grado si era limitato ad aderire in modo acritico alle conclusioni del CTU, omettendo di considerare adeguatamente le prove contrarie offerte dalle Parti e dai rispettivi Consulenti;
- ha affermato che il Tribunale avrebbe dovuto, viceversa, verificare se l'intervento edilizio eseguito dai terzi chiamati avesse effettivamente le caratteristiche di una nuova costruzione;
- ha lamentato, ancora, che si sarebbe potuto parlare di nuova costruzione solo se le opere avessero comportato un aumento di superficie o di volume, circostanza che non risultava dagli atti, poiché si trattava di un intervento di ricostruzione sul medesimo sedime, senza incremento volumetrico;
- ha, quindi, dedotto che, mancando i presupposti della nuova costruzione, non erano applicabili le distanze legali previste dall'art. 873 c.c. e che, conseguentemente, l'ordine di demolizione disposto dal Tribunale doveva essere revocato;
- ha esposto, infine, che il primo Giudice aveva omesso di distinguere correttamente tra intervento di demolizione e ricostruzione e nuova costruzione, non avendo considerato che il primo tipo d'intervento era caratterizzato dall'assenza di variazioni di volume, altezza o sagoma;
- ha affermato che, qualora tale distinzione fosse stata correttamente operata, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda attorea originaria, riconoscendo la legittimità del manufatto. In merito al motivo sulla dichiarazione di prescrizione della domanda di manleva CP_3 ha sostenuto che il Tribunale aveva, invece, correttamente dichiarato prescritta la domanda in questione proposta nei suoi confronti, poiché già dal 2018 i convenuti erano stati messi in condizione di esercitare l'azione di garanzia per vizi. Il a tal riguardo, ha osservato: CP_3
- che la violazione delle distanze legali, ove sussistente, costituiva un vizio occulto dell'immobile compravenduto e che, ai sensi dell'art. 1495, co. III, c.c., l'azione avrebbe dovuto essere esercitata entro un anno dalla scoperta, ovvero al più tardi nel 2018;
- che le domande proposte successivamente erano, dunque, prescritte e che l'eventuale chiamata in garanzia a suo carico era stata correttamente ritenuta infondata. Detto appellato/appellante incidentale va detto, con il medesimo atto di costituzione, ha, ancora, articolato le proprie difese, senza soluzione di continuità, come segue.
infatti, ha, ancora, esposto: CP_3
- che la sua chiamata in garanzia nei confronti dei terzi venditori era legittima ed ammissibile, in quanto volta a far valere il diritto dell'acquirente a essere garantito rispetto alle pretese avversarie;
- che i terzi chiamati non erano estranei al rapporto sostanziale, poiché nella loro qualità di costruttori e venditori dovevano rispondere delle eventuali difformità dell'immobile;
- che la giurisprudenza di legittimità aveva superato la distinzione tra garanzia propria e impropria, riconoscendo rilevanza alla sola connessione fattuale tra le domande, e che, pertanto, la sua istanza di manleva doveva ritenersi pienamente fondata;
- che le eccezioni dei terzi chiamati miravano unicamente a creare confusione e CP_5 che la loro mancata partecipazione alla procedura di mediazione del 2018 confermava la loro effettiva responsabilità nella vicenda;
- che la domanda di risoluzione del contratto di compravendita proposta da altre Parti del giudizio era inammissibile e infondata;
- che, in base al tenore dell'atto introduttivo, tale domanda era stata formulata come richiesta di semplice accertamento e non di risoluzione costitutiva, e che, pertanto, non poteva modificare il rapporto contrattuale;
- che già nel 2018 i convenuti originari avevano avuto piena conoscenza della presunta irregolarità e che, nonostante ciò, non avevano inviato alcuna diffida ad adempiere, con i possibili effetti risolutori. Detto appellato, appellante incidentale, ha, quindi, concluso che la domanda di risoluzione dovesse essere rigettata per prescrizione e infondatezza, non essendo mai maturati i presupposti di inadempimento invocati, riproponendo tutte le domande, eccezioni e istanze istruttorie rimaste assorbite in primo grado, insistendo in particolare sull'ammissione dei capitoli di prova e sulla convocazione a chiarimenti del CTU.
Si sono, parimenti, costituiti in giudizio, con comparsa del 25.10.2024, e CP_4
, i quali hanno chiesto il rigetto del gravame e, in via incidentale, la riforma parziale Controparte_5 della decisione impugnata nella parte in cui il primo Giudice aveva omesso di liquidare le spese di lite in loro favore. I predetti, inoltre, hanno proposto, in via subordinata e condizionata all'accoglimento dell'appello principale, altro appello incidentale. Detti appellati, nello specifico, hanno dedotto quanto segue:
-con riferimento al primo motivo, hanno sostenuto che la censura sollevata dagli appellanti principali, circa la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado per difetto di editio actionis, fosse infondata, poiché il Tribunale aveva già correttamente individuato il petitum e la causa petendi della domanda, esaminandone compiutamente il merito, con esclusione, dunque, di qualsivoglia vizio formale idoneo a determinare l'invalidità dell'atto introduttivo;
-con riferimento al secondo motivo di appello hanno esposto che la censura relativa alla qualificazione dell'intervento edilizio non meritasse accoglimento, poiché il Tribunale aveva valutato in modo conforme alle norme vigenti la natura dell'opera. I predetti hanno, inoltre, precisato come la tesi degli appellanti principali, fondata sull'art. 3 del Testo Unico dell'Edilizia, fosse errata, in quanto la disposizione ricomprendeva la demolizione e ricostruzione tra le ristrutturazioni solo in caso di identità di sagoma e sedime, elementi che nel caso concreto non ricorrevano.
-con riferimento al terzo motivo di appello, gli appellati “ de quibus”:
- hanno sostenuto che il Tribunale aveva correttamente applicato l'art. 1495 c.c., qualificando la pretesa dei convenuti come garanzia per vizi e non come garanzia per evizione;
- hanno aggiunto che l'interpretazione prospettata dagli appellanti principali, fondata sugli artt. 1483 e 1484 c.c., non poteva trovare accoglimento, poiché, nel caso di specie, non si trattava di perdita del diritto di proprietà, ma di presunta inidoneità del bene all'uso;
- hanno, infine, rilevato che la giurisprudenza non era pacifica sul punto, ma che il caso concreto doveva rientrare nell'ambito della garanzia per vizi.
e hanno, poi, proposto appello incidentale, non condizionato, contro CP_4 Controparte_5 la parte della sentenza che non aveva disposto la liquidazione delle spese di lite in loro favore, pur avendo affermato in motivazione che tali spese dovevano gravare sui convenuti principali, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia, e contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, chiedendo, per l'effetto, che la Corte condannasse gli appellanti principali al pagamento delle spese di primo grado;
Ciò detto, al contrario, in via condizionata, come anticipato, e hanno CP_4 CP_5 proposto appello incidentale, nel caso di accoglimento del gravame proposto dalla coppia
, articolando i seguenti motivi. Parte_5
MOTIVO I - violazione dell'art.112 c.p.c., sia per ultrapetizione , che per omessa pronuncia, violazione e falsa applicazione degli artt.
8.2.e 11 delle N.C.C. , omessa motivazione. Detti originari terzi chiamati, nello specifico:
- hanno lamentato come il Tribunale avesse violato gli artt. 112 c.p.c. e 8.2 e 11 delle Norme di Conformità e Congruenza del Piano Urbanistico Comunale, nonché omesso di motivare adeguatamente, avendo ritenuto applicabile la disciplina delle nuove costruzioni;
- hanno rilevato, invece, come l'intervento edilizio rientrasse tra quelli sul patrimonio edilizio esistente, come dimostrato dal permesso di costruire e dalla convenzione urbanistica rilasciati dal Comune competente, con l'effetto che la distanza di sei metri dal confine non doveva applicarsi, trovando, al contrario, applicazione la disciplina civilistica richiamata dall'art. 14 delle N.C.C., avendo, ancora, erroneamente valorizzato il Tribunale lo spostamento dell'edificio, neppure dedotto in citazione e , peraltro, frutto di un errore grafico;
MOTIVO II - violazione dell'art. 112 c.p.c. , violazione e falsa applicazione degli artt. 14 delle N.C.C. e degli artt. 873, 875 e 877 c.c., omessa motivazione su questione decisiva dedotta in primo grado.
e hanno, ancora, lamentato: CP_4 CP_5
- che il Tribunale non aveva considerato l'art. 14 delle Norme di Conformità e Congruenza, secondo cui, ove non espressamente vietato, era sempre consentita l'edificazione sul confine o in aderenza alle costruzioni esistenti nel rispetto del codice civile, norma applicabile anche in deroga all'art.
8.2 dell' N.C.C., in assenza di espresso divieto, ferme le peculiarità di cui all'art.875 c.c.;
- che, anche a voler ammettere uno spostamento dell'edificio di circa un metro, l'opera era, comunque, risultata conforme alla disciplina codicistica, con esclusione dell'ordine di demolizione disposto dal primo Giudice.
MOTIVO III – violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 950 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. Gli appellanti incidentali in questione, inoltre, hanno affermato che il Tribunale aveva errato nel valutare le risultanze istruttorie, violando gli artt. 2697 e 950 cc e 115 e 116 c.p.c., atteso che le testimonianze raccolte, in particolare da e , avevano Controparte_8 Testimone_2 confermato la perfetta coincidenza dell'attuale edificio con l'allineamento del manufatto preesistente, mentre il Giudice di primo grado aveva attribuito valore prevalente alle risultanze catastali, utilizzate dal CTU solo come elemento sussidiario, così da assumere, in modo errato, che le prove orali non avevano offerto elementi certi per dimostrare la posizione dell'immobile nel tempo, emergendo, anzi, acquisizioni testimoniali attestanti disallineamenti, il tutto con inversione anche dell'onere probatorio. Ciò detto, e hanno riproposto, in via cautelativa, le eccezioni e difese CP_4 Controparte_5 formulate in primo grado contro le domande proposte da eccependo come tali CP_3 domande dovessero ritenersi inammissibili o infondate, poiché formulate in modo generico e prive di una precisa individuazione del rimedio azionato, deducendo, ancora, come l'onere di chiarire la natura della garanzia invocata gravasse su chi l'aveva proposta e che tale mancanza aveva reso la pretesa priva di fondamento.
A fronte di tutto quanto sopra, con ordinanza del 25.11.2024, il Consigliere Istruttore formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., rinviando la causa all'udienza in presenza del 28.01.2025, il tutto con successivi rinvii , pendendo trattative, che , tuttavia, non esitavano in modo favorevole, sì che, a scioglimento dell'ultima riserva del 6.5.25, veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 21.10.2025, assegnando alle Parti i termini ex art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica. In esito a tale udienza cartolare, la causa è stata, pertanto, trattenuta per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Muovendo dalla disamina dell'appello principale, osserva la Corte quanto segue. In relazione al primo motivo, lo stesso non si confronta con il fatto che , su impulso , peraltro, degli stessi attuali appellanti, il primo Giudice ha ritenuto superata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, assumendo garantito pienamente il diritto di difesa, a fronte del fatto, peraltro, che in sede di precisazione delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta, nessuna richiesta di declaratoria di nullità, in rito, della citazione, venne assunta dagli allora convenuti, al punto da chiedere, in via preliminare, nel seguente ordine: - la chiamata in causa del - la CP_3 concessione di termine all'attrice per regolarizzare la mediazione;
- la rimessione in termini per l'integrazione della comparsa di risposta e la produzione di nuovi documenti, il che è del tutto eterogeno rispetto ad una declaratoria di nullità, afferendo ad attività processuale solo relativa agli stessi deducenti e non alla controparte. A fronte di tali oblique conclusioni, rimaste immutate, quanto a rimessione in termini, nella prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c., dimenticano, ancora, gli appellanti che tale eccezione neppure è stata coltivata alla prima udienza del 4.2.21, allorquando vennero già chiesti dalla Difesa ora appellante i termini ex art.183 citato, per poi giungere, in sede di precisazione delle conclusioni di fronte al Tribunale, ad omettere ogni riferimento specifico, così concludendo: “… Nel merito: - previe le declaratorie incidentali iuris occorrende , anche in ordine all' avvenuto acquisto per usucapione da parte dei convenuti di una servitù avente ad oggetto il mantenimento della costruzione esistente nei termini indicati nella comparsa di costituzione e risposta, respingere le domande giudiziali di parte attrice, siccome inammissibili e infondate in fatto e in diritto. - in subordine, dichiarare tenuto il terzo chiamato a risarcire i convenuti dei danni conseguiti dalla citazione della SI.ra , nel denegato caso di Controparte_1 accoglimento anche parziale di uno o più delle domande giudiziali di parte attrice, nella misura che verrà determinata in corso di causa, nonché dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita a rogito Notaio
rep. 13.056 in data 28.09.2017, con ogni ulteriore corollario di legge anche in termini restitutivi. Persona_1
Con il favore delle spese di lite, oltre IVA 22%, CPA 4% e 15% per rimborso spese generali, come per legge …- cui seguono le richieste istruttorie). Vero è che in sede di conclusionale gli appellanti hanno ridato vigore alle doglianze originarie, per esplicitare le stesse nei termini poi riportati nel motivo di gravame, con il chiaro intento di impedire una pronuncia di merito, ma vero è anche che, così come nel giudizio, essi hanno ampiamente svolto difese, assumendo la totale infondatezza delle pretese attoree, senza specificare , ancora una volta, in cosa sarebbe consistito il pregiudizio difensivo patito, il che ben testimonia la valenza formale e strumentale dell'eccezione originaria, esitata in conclusioni prima ambigue e poi , financo, “ assenti”, in contrasto con le stesse scelte processuali di “ merito”. Ciò detto e premesso, d'altra parte, va rammentato come la giurisprudenza abbia costantemente affermato la necessità, per addivenire ad una pronuncia di nullità dell'atto introduttivo, ex art. 164 c.4, c.p.c., in rapporto ai nn.3 e 4 dell'art.163 c.p.c., di una compiuta valutazione caso per caso, rifuggendo da strumentali formalismi ( Cass., sez.3, n. 27670, 21.11.2008, secondo cui: “
La declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.
Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva.”; Cass., sez.3, n.18783, 28.8.09, secondo cui: “ L'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio. Pertanto, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda, essendo necessario, per simile valutazione, che il "petitum" sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ipotesi che non ricorre quando il "petitum" sia individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto, tenendo presente che, per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni, poiché è sufficiente che esso risulti dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo”; Cass., sez. 3, n. 11751, 15.5.2013, secondo cui: “ La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese”; Cass., sez. 6, n. 3363, 5.2.19, secondo cui: “ In tema di domanda giudiziale, l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c.”. Orbene, nel caso di specie, fermo quanto già sopra esposto, non può tacersi come, in ogni caso, i fatti presupposti dalla domanda di fossero segnatamente indicati, anche Controparte_1 rispetto alla contestazione mossa, rispetto alla violazione di specifiche distanze legali, sì da lamentare un illecito “ asservimento” del fondo attoreo, con conseguente pretesa di ripristino delle distanze legali, oltre al risarcimento del danno conseguente, in sé correlato alla violazione delle prerogative dominicali, il tutto con rinvio specifico ad allegati e documenti ulteriormente esplicativi, fra cui la “ storia urbanistica” dell'immobile oggetto di causa. Ciò, in conclusione, esclude qualsivoglia lesione in concreto del diritto del difesa , al di là delle generiche asserzioni di cui a pag. 4 della comparsa di risposta 7.8.20, ben smentite da quanto di seguito articolato, nel merito, in tale atto difensivo, a partire dai punti da 1 a 15 di pagg. 5, 6, 7 e 8 dell'atto stesso, ferma, in ultimo, la valenza delle condotte processuali successive. L'ampia trattazione svolta per la prima volta nella comparsa conclusionale degli appellanti, con tanto di elencazione analitica di ciò che, in tesi, la citazione avrebbe dovuto letteralmente contenere, non convince, essendo frutto di una partigiana ricostruzione “ ex post”, che non supera le considerazioni che precedono svolte dalla Corte. Il motivo di doglianza è, pertanto, infondato e va respinto. Passando alla disamina del secondo motivo di appello proposto dalla Difesa
, nel dare atto che in merito allo stesso ha proposto appello incidentale, non Controparte_9 condizionato, anche terzo chiamato, nonostante la pronuncia di prescrizione del primo CP_3
Giudice, in suo favore, come tale assorbente, devesi, comunque, porre in risalto che gli elaborati tecnici acquisiti in atti, a fronte anche dei chiarimenti, rispetto al sostanziale rinvio da parte del Tribunale all'elaborato peritale, non consentono di comprendere con chiarezza in quali esatti termini, anche con riferimento all'individuazione concreta, sia intervenuto l'aumento volumetrico dell'immobile di proprietà degli originari convenuti, aumento potenzialmente dirimente rispetto alla liceità o meno delle distanze. Sul punto, dunque, la causa non può essere decisa nel merito e deve essere rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, chiamando a chiarimenti il CTU di cui al primo grado, circa quanto sopra, per una più specifica interpretazione del suo elaborato, con esclusione, da ora, di qualsivoglia istruttoria orale riproposta dagli appellanti, senza alcuna specificazione circa le ragioni della stessa, in rapporto a quanto già considerato dal primo Giudice, il tutto, peraltro, a fronte della licenziata CTU, dei documenti prodotti ed, in ultimo, del fatto che la valutazione tecnica di un soggetto come tale non può essere, in radice, oggetto di prova testimoniale. In relazione, poi, al terzo motivo di appello, gli appellanti principali non si confrontano, in primo luogo, con il contenuto della propria domanda di manleva, che afferisce non ad un'azione di garanzia per evizione, totale o parziale, ma per vizi della cosa ex art. 1495 c.c., così come statuito dal Tribunale. A tal riguardo, va, infatti, osservato:
- che, in sede di comparsa di costituzione veniva dedotto, in modo del tutto generico, quanto segue: “ RICHIESTA DI CHIAMATA DI TERZO IN GARANZIA CON CONSEGUENTE DIFFERIMENTO DELLA DATA
DELLA PRIMA UDIENZA - Come si è sopra visto, i convenuti non hanno costruito l'immobile di loro proprietà, ma lo hanno acquistato, nello stato in cui si trova, nell'anno 2017, dal signor , residente in [...]
RZ LI (GE) alla Via Senatore Federico Ricci n.5. (doc.3) La sig.ra ha già rivolto domanda di Pt_2 manleva nei suoi confronti in sede di mediazione obbligatoria (doc.1). Si chiede allora di essere ammessi a chiamare in garanzia il sig. e a tal fine la concessione di un termine per la chiamata del terzo, CP_3 fissando all'uopo una nuova udienza ex art. 269 c.p.c..”; - che, per quanto occorrente, nessun migliore chiarimento era contenuto nella richiesta di estensione della mediazione in garanzia, allegata dagli allora convenuti;
- che, nell'atto di citazione del datato 6.10.20, veniva chiesta, in via principale, la CP_3 pronuncia di risoluzione del contratto di compravendita, ai sensi degli artt. 1483, 1484, 1489 e 1490 c.c., nel caso di accoglimento della domanda attorea ( pag.18), per poi, tuttavia, segnatamente affermare nel capoverso successivo: “ La risoluzione del contratto interviene infatti quando il programma contrattuale non è più in grado di soddisfare gli interessi dei contraenti. La violazione delle distanze legali da parte dell'edificio acquistato, non dichiarata nell'atto di compravendita stipulato dalle parti in data
28.9.2017, comporta la mancata corrispondenza fra la situazione di fatto e quella di diritto prospettata nell'accordo e l'alterazione dell'equilibrio su cui si era instaurato, in origine, l'accordo fra le parti legittimando la risoluzione del contratto. La violazione delle distanze legali costituisce vizio occulto che grava sull'immobile
e comporta l'inesattezza giuridica dell'attribuzione traslativa “;
- che, nel medesimo atto, ancora, veniva sottolineato il diritto agli effetti risolutori e restitutori di cui agli artt. 1492 e 1493 c.c., allegando: “ In caso di mancato accoglimento dell'azione redibitoria, in subordine, opererà l'azione estimatoria ai sensi dell'art.1492 c.c., finalizzata alla riduzione del prezzo di vendita, nella misura in cui il vizio incide sul suo valore…”, nonché la pretesa: “ ad essere posti nella situazione economica equivalente a quella in cui sarebbero stati se l'immobile fosse stato immune da vizi…”. Orbene, a fronte di quanto sopra, osserva la Corte, del tutto correttamente il Tribunale ha qualificato la domanda di “manleva” proposta dagli allora convenuti ex art.1490 c.c., non potendo omettersi di considerare la valenza degli effetti indicati dagli artt. 1492 c.c. e 1493 c.c., connessi a tale garanzia, del tutto eterogenea rispetto a quella dell'evizione parziale o totale, così come rispetto a quella in tema di oneri e diritti reali altrui ex art.1489 c.c., il tutto dovendosi escludere che la mera indicazione della “ stringa” di norme, di cui alla citata pag.18 della citazione per chiamata di terzo, consenta di ritenere proposte tutte le azioni di cui si tratta. Conforta, d'altra parte, tale conclusione il fatto che, anche nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., in replica all'eccezione di prescrizione dell'azione ex art.1495 c.c., il e la Parte_1 Pt_2 non esplicitavano affatto di aver agito per evizione o ex art.1489 c.c. ( al di là di ogni questione afferente al tema “ emendatio”/“mutatio”), anzi replicando circa la non conoscibilità della situazione fattuale sottesa all'azione di , per cui si era svolta la mediazione nel 2018, per, Controparte_1 dunque, meramente citare, in modo testuale, giurisprudenza afferente alla possibile sussistenza, in tema di violazione delle distanze, dei presupposti , alternativi, per la garanzia per evizione, ex artt. 1483 d 1484 c.c., ovvero ex art. 1489 c.c., così da giungere a qualificare, comunque, quanto preteso in termini di “azione di manleva”. Ciò detto, allora, devesi ritenere pacifico che gli attuali appellanti abbiamo agito per vizi della cosa ex art. 1490 c.c. nei confronti del a fronte del fatto, per nulla marginale, va sottolineato, CP_3 che tale specifico assunto del Tribunale, come da pag.19 della sentenza, d'altra parte, neppure è stato specificamente impugnato. La lettura del motivo di appello, infatti, non può essere taciuto, non lamenta affatto l'errata qualificazione da parte del Tribunale della domanda in origine proposta dai convenuti, ma si limita:
- a richiamare la valenza della giurisprudenza già indicata in corso di giudizio, senza confrontarsi con la valenza della stessa rispetto alla fattispecie ex art.1490 c.c.; - a evidenziare il fatto che, comunque, la prescrizione era già stata interrotta in sede di mediazione, risalente al 2018, circostanza, in realtà, considerata dal primo Giudice e ritenuta irrilevante, a fronte, peraltro, del tempo successivo trascorso. Giunti a tale approdo, allora, osserva la Corte come il rammentato orientamento, indicato, sia in primo grado, che in sede di motivo di appello, non sia comunque pertinente, rispetto all'azione ex art. 1490 c.c. e sia stato male interpretato, ove la e la hanno ritenuto che anche Parte_1 Pt_2 per i vizi della cosa i termini di prescrizione dovessero decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza “ …sull'evizione o sulla sussistenza della minore garanzia della cosa venduta…”.
A tal riguardo, merita, infatti, di essere evidenziato, che le pronunce rammentate attengono, come detto, alla garanzia per evizione ed a quella per oneri ex art. 1489 c.c, ma non alla disciplina della garanzia per i vizi ed effetti conseguenti di cui al citato art.1490 c.c., per cui è, invece, causa, essendo, d'altra parte, del tutto logico che occorra, quanto alle prime due fattispecie, una stabilità assoluta delle pretese reali ed in termini di oneri vantate da terzi. Non a caso, va detto, oltre a Cass. , sez.2, n. 23818, 21.12.12, anche la sentenza citata dall'appellante, Cass., sez.2, n.6402, 6.12.84, afferiva ad una cosa gravata da oneri di godimento dei terzi, così ricostruita la fattispecie di immobile edificato in violazione delle distanze, prospettandosi la fattispecie di cui all'art. 1489 c.c., quale alternativa all'evizione, totale o parziale, senza, viceversa, alcun riferimento alla garanzia per i vizi azionata dagli appellanti (“Quando l'immobile venduto risulti costruito in violazione delle limitazioni legali della proprietà, la pretesa del proprietario del fondo confinante diretta a ottenere il rispetto di tali limitazioni, può concretare un'ipotesi riconducibile, alternativamente, nel paradigma dell'evizione (art. 1483, 1484 cod. civ.), ovvero in quello della garanzia prevista dall'art. 1489 cod. civ., secondo che dall'accoglimento della domanda derivi in tutto o in parte la perdita della cosa venduta (totale o parziale demolizione dello edificio costruito a distanza illegale), ovvero consegua soltanto una restrizione del godimento della cosa medesima la quale resti, però, integra nella sua identità strutturale. Con la conseguenza che il corrispondente diritto del compratore resta soggetto ai correlativi termini di prescrizione con decorso non dalla conclusione del contratto bensì dal passaggio in giudicato della sentenza definitiva sull'evizione o sulla sussistenza della minore garanzia del bene venduto. (
Conf 1346/77, mass n 385056; ( Conf 3504/75, mass n 377679; ( Conf 2947/75, mass n 377019; ( Conf
3196/73, mass n 367017; ( Conf 1240/70, mass n 346899). ). Si pongono in continuità, è opportuno sottolineare anche Cass. sez.2, 26627, 18.10.2019 (ove si legge: “…La prospettiva assunta dalla Corte d'appello, pure non del tutto esplicitata, è che il vittorioso esperimento dell'actio negatoria servitutis da parte della avesse comportato un'alterazione Parte_6 strutturale dell'immobile che risultava 7 infatti privo dell'impianto di scarico. Non si era trattato, nella CP_10 specie, della perdita -di utilità e quindi-della restrizione -del godimento dell'immobile - situazione che avrebbe legittimato l'applicazione del rimedio previsto dall'art. 1489 cod. civ. - ma vi era stata una vera e propria perdita di una parte dell'immobile acquistato, corrispondente all'impianto di scarico. In questi termini, e sulla base dell'accertamento in fatto non sindacabile in questa sede, la decisione risulta conforme al principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, secondo cui il compratore di immobile che abbia subito il vittorioso esperimento dell'actio negatoria servitutis, quando lo stato di fatto lesivo a danno di terzi preesisteva alla vendita, è tutelato dalle azioni previste dagli artt. 1484 e 1489 cod. civ., che costituiscono entrambe rimedi allo squilibrio del sinallagma funzionale del contratto di compravendita, per cui al prezzo corrisponde una cosa inferiore, o per quantità o per qualità, a quella venduta (ex multis, Cass. 02/08/1975, n.
2947; Cass. 06/12/1984, n. 6402; Cass. 21/12/2012, n. 23818)…”) ed ancora, Cass. sez.2, n.24900, 18.8.22 ( secondo cui: “ In tema di compravendita, solo dopo che la parte acquirente abbia vista accertata, con sentenza definitiva, l'esistenza del peso ed onere sul bene, nella specie la non potenzialità edificatoria del terreno, scatta la garanzia contrattuale e il termine per esercitare l'azione ex art. 1489 c.c. Ne consegue che il predetto termine decorre non dalla conclusione del contratto ma dal passaggio in giudicato della sentenza.”). A fronte, viceversa, di una richiesta di manleva per vizi della cosa, come osservato dal primo Giudice, nulla consente di derogare a quanto previsto dall'art.1495 c.c. In merito, occorre rammentare, fra le altre, quanto affermato: - da Cass., sez.2, n.11037, 5.5.2017, ove si legge: “… Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte dalla quale non v'è ragione di discostarsi, in tema di compravendita, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia a norma dell'art. 1495 cod. civ. si prescrive in ogni caso nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio (Cass., n. 26967 del 15/12/2011)…”); - da
Cass., sez.2, n. 4826, 19.2.19, secondo cui: “In tema di compravendita, la consegna del bene, dalla quale decorre il termine annuale di prescrizione ex art. 1495 c.c. per fare valere la garanzia per vizi della cosa ai sensi dell'art. 1490 c.c., è quella effettiva e materiale, che pone il compratore a diretto contatto con il bene medesimo, essendo irrilevanti la data del successivo rilascio della documentazione di abitabilità e della formale comunicazione di fine lavori, nonché la necessità di effettuare meri lavori di rifinitura esterni.”; da
Cass., sez.6, n. 34290, 22.11.22, secondo cui: “ …In ogni caso, la corte d'appello ha inequivocamente ritenuto che, a fronte di beni consegnati in occasione degli acquisti, risalenti agli anni 2002, 2003 e 2005,
l'azione si era anche prescritta: ed in effetti, questa Corte ha ritenuto che, in tema di compravendita, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia prevista dall'art. 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò anche se i vizi non siano stati scoperti o non siano stati tempestivamente denunciati o la denuncia non fosse neppure necessaria, sempre che la consegna abbia avuto luogo dopo la conclusione del contratto, coincidendo, altrimenti, l'inizio della prescrizione con quest'ultimo evento…”; da Cass. sez. 6-3, n. 3926, 9.2.23, secondo cui: “ In tema di compravendita, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia ex art. 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio.”. Le ampie deduzioni svolte solo in comparsa conclusionale da parte degli appellanti principali mirano, in realtà, tardivamente ed in modo inammissibile, ad integrare le doglianze, dando atto, peraltro, della non pertinenza della giurisprudenza citata nell'atto di appello, rispetto alla garanzia ex art.1490 c.c., per, dunque, impugnare, di fatto, la qualificazione dell'azione data dal Tribunale, senza tenere conto di quanto indicato nel gravame e della disponibilità delle azioni proponibili in caso di compravendita. In ragione delle considerazioni che precedono, per l'effetto, anche il terzo motivo dell'appello principale risulta infondato, il che assorbe, va detto, ogni pretesa nei confronti del e di questo CP_3 nei confronti di e , suoi danti causa, chiamati in manleva, assorbendo CP_4 CP_5
l'appello incidentale subordinato di questi ultimi. Fermo quanto sopra, reputa, viceversa, la Corte che ogni ulteriore decisione debba essere rimandata all'esito dell'attività istruttoria disposta in relazione al motivo sub 2 citato, a ragione degli effetti potenzialmente assorbenti dell'eventuale riforma della sentenza gravata in punto pretese di
, anche, dunque, rispetto alle doglianze contenute nella comparsa Controparte_1 conclusionale degli appellanti principali, in punto prova del danno, come da paragrafo sub IV, e sub V, in ordine alla regolazione delle spese, non coerenti, in realtà, con i motivi di doglianza effettivamente proposti nella citazione in appello.
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 1994/2024 del Tribunale di Genova, in data 2.7.24, pubblicata il 05.07.2024, non notificata, la Corte così provvede:
RIGETTA l'appello proposto da e , con riferimento ai motivi sub Parte_1 Parte_2 1 e 3 di cui alla parte motiva, così assorbito l'appello incidentale condizionato di e CP_4 ; Controparte_5
RISERVA alla sentenza definitiva ogni ulteriore statuizione;
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Genova, lì 28.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno