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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 16/05/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 934/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili,
promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. LEONCINI FILIPPO
RICORRENTE
Nei confronti di nata a [...] il [...] (C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento delle figlie, che era stato onerato Parte_1 di corrispondere alla madre, odierna resistente, nella complessiva misura di € 500 (ovvero € 250 per figlia) a seguito di provvedimento emesso dal Tribunale di Rimini n. cronol. 523/2017 del 11/02/2017
- RG n. 2359/2016 su ricorso congiunto dei genitori.
A fondamento della domanda, esponeva l'intervenuta modifica delle condizioni abitative e lavorative delle figlie gemelle e , nate il 06.04.2004, dando atto che si era trasferita in Per_1 Per_2 Per_1
Puglia con la madre, mentre si era trasferita nella casa paterna e aveva iniziato a lavorare. Per_2
1 Deduceva, inoltre, il ricorrente il peggioramento delle proprie capacità economico reddituali a causa di un sinistro stradale a seguito del quale veniva licenziato per superamento del periodo di comporto
(cfr. doc. 4) e che pertanto, si trovava in grande difficoltà essendo allo stato sostenuto solo dalla naspi in progressiva riduzione – l'ultima mensilità in atti riporta nel mese di dicembre 2024 la somma di €
932,95 (cfr. doc. 11). Inoltre, spiegava di esser onerato del pagamento della locazione dell'immobile in cui risiede per € 150 (cfr. doc. 6), oltre utenze e necessità della vita.
Il G.I. all'udienza di prima comparizione del 26.09.2024, rilevata la ritualità della notifica e preso atto della mancata comparizione e costituzione della resistente, la dichiarava contumace;
In tale circostanza il G.I., ascoltato il ricorrente, in via provvisoria revocava l'assegno paterno in favore della madre per il mantenimento della figlia , con esso ricorrente convivente, fermo l'obbligo di Per_2 versamento del mantenimento alla madre per la figlia ancora convivente con la madre in Per_1
Puglia e pacificamente non indipendente e fissava per la discussione orale della causa l'udienza del
7.3.2025, quando il ricorrente insisteva per la revoca del mantenimento di che lavora e vive Per_2 con lui, mentre in via subordinata per precisava la domanda, chiedendo la riduzione del Per_1 mantenimento alla somma di € 150 e che questo venga corrisposto direttamente alla stessa come emerge dal doc. 10 in atti. Il G.I., quindi, tratteneva la causa per la decisione.
Orbene, deve essere senz'altro revocato il contributo paterno per il mantenimento di alla Per_2 madre, posto che la ragazza lavora e vive con il padre, come risulta dal certificato anagrafico, senza che la resistente – rimasta contumace – abbia offerto elementi di segno contrario.
Quanto alla figlia invece, già dalla prospettazione del ricorrente, risulta che la stessa non è Per_1 economicamente indipendente e convive in Puglia con la madre, che pertanto di necessità provvede al suo mantenimento e ha diritto a ricevere il contributo paterno, che non può essere erogato direttamente alla ragazza. Quanto alla misura di tale contribuzione, viene in rilievo l'effettivo peggioramento delle condizioni economiche-reddituali del ricorrente il quale è stato licenziato e ha anche richiesto il riconoscimento di una invalidità (cfr. doc. 5). il Collegio ritiene equo ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento nella misura richiesta dal ricorrente – ovvero € 150 da versarsi a favore della madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, ferma la suddivisione al 50% per quanto riguarda le spese straordinarie.
La peculiare natura della causa giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
Dispone la revoca del contributo per il mantenimento della figlia;
Per_2
Riduce il contributo paterno per il mantenimento della figlia alla minor somma di € 150 a Per_1 decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, somma da versare alla resistente anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il
Protocollo del Tribunale di Bologna;
Spese compensate.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 934/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili,
promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. LEONCINI FILIPPO
RICORRENTE
Nei confronti di nata a [...] il [...] (C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento delle figlie, che era stato onerato Parte_1 di corrispondere alla madre, odierna resistente, nella complessiva misura di € 500 (ovvero € 250 per figlia) a seguito di provvedimento emesso dal Tribunale di Rimini n. cronol. 523/2017 del 11/02/2017
- RG n. 2359/2016 su ricorso congiunto dei genitori.
A fondamento della domanda, esponeva l'intervenuta modifica delle condizioni abitative e lavorative delle figlie gemelle e , nate il 06.04.2004, dando atto che si era trasferita in Per_1 Per_2 Per_1
Puglia con la madre, mentre si era trasferita nella casa paterna e aveva iniziato a lavorare. Per_2
1 Deduceva, inoltre, il ricorrente il peggioramento delle proprie capacità economico reddituali a causa di un sinistro stradale a seguito del quale veniva licenziato per superamento del periodo di comporto
(cfr. doc. 4) e che pertanto, si trovava in grande difficoltà essendo allo stato sostenuto solo dalla naspi in progressiva riduzione – l'ultima mensilità in atti riporta nel mese di dicembre 2024 la somma di €
932,95 (cfr. doc. 11). Inoltre, spiegava di esser onerato del pagamento della locazione dell'immobile in cui risiede per € 150 (cfr. doc. 6), oltre utenze e necessità della vita.
Il G.I. all'udienza di prima comparizione del 26.09.2024, rilevata la ritualità della notifica e preso atto della mancata comparizione e costituzione della resistente, la dichiarava contumace;
In tale circostanza il G.I., ascoltato il ricorrente, in via provvisoria revocava l'assegno paterno in favore della madre per il mantenimento della figlia , con esso ricorrente convivente, fermo l'obbligo di Per_2 versamento del mantenimento alla madre per la figlia ancora convivente con la madre in Per_1
Puglia e pacificamente non indipendente e fissava per la discussione orale della causa l'udienza del
7.3.2025, quando il ricorrente insisteva per la revoca del mantenimento di che lavora e vive Per_2 con lui, mentre in via subordinata per precisava la domanda, chiedendo la riduzione del Per_1 mantenimento alla somma di € 150 e che questo venga corrisposto direttamente alla stessa come emerge dal doc. 10 in atti. Il G.I., quindi, tratteneva la causa per la decisione.
Orbene, deve essere senz'altro revocato il contributo paterno per il mantenimento di alla Per_2 madre, posto che la ragazza lavora e vive con il padre, come risulta dal certificato anagrafico, senza che la resistente – rimasta contumace – abbia offerto elementi di segno contrario.
Quanto alla figlia invece, già dalla prospettazione del ricorrente, risulta che la stessa non è Per_1 economicamente indipendente e convive in Puglia con la madre, che pertanto di necessità provvede al suo mantenimento e ha diritto a ricevere il contributo paterno, che non può essere erogato direttamente alla ragazza. Quanto alla misura di tale contribuzione, viene in rilievo l'effettivo peggioramento delle condizioni economiche-reddituali del ricorrente il quale è stato licenziato e ha anche richiesto il riconoscimento di una invalidità (cfr. doc. 5). il Collegio ritiene equo ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento nella misura richiesta dal ricorrente – ovvero € 150 da versarsi a favore della madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, ferma la suddivisione al 50% per quanto riguarda le spese straordinarie.
La peculiare natura della causa giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
Dispone la revoca del contributo per il mantenimento della figlia;
Per_2
Riduce il contributo paterno per il mantenimento della figlia alla minor somma di € 150 a Per_1 decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, somma da versare alla resistente anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il
Protocollo del Tribunale di Bologna;
Spese compensate.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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