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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 4989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4989 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli II sezione Civile, dott.ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 7468 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno
2024 aventi ad oggetto: nullità/violazione regime trasparenza 117 TUB/usura/difformità ISC/ ripetizione di indebito contratto di mutuo
TRA
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente a Parte_1 CodiceFiscale_1
Napoli in Vicoletto Berio n.4, in qualità di mutuataria, datrice di ipoteca e nella sua qualifica di consumatrice, elettivamente domiciliata in Sulmona (AQ), Piazza Venezuela n. 14, presso lo studio dell'Avv. Federica Zurlo (cf. del Foro di Sulmona (AQ) che la rappresenta e C.F._2
difende, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
appartenente al gruppo Controparte_1 [...] soggetta all'attività di direzione e coordinamento Controparte_2
di (sita in Francoforte sul Meno), con sede sociale Lubahnstraße Parte_2
2, D-31789 Hameln, e succursale italiana in Galleria Stella 4, 39100 Bolzano, Codice Fiscale e Partita
Iva e , in persona del legale rapp.te pro tempore (nato il [...] a P.IVA_1 CP_3
Bad Pyrmont [Germania]), C.F.: , e per essa (nato il C.F._3 Parte_3
01.10.1974 a Arco [TN]), C.F.: , nella qualità di procuratore speciale di C.F._4 [...]
in forza di procura conferita in data 24 aprile 2018 con atto notaio Controparte_1 [...]
di Hameln (Germania) rep. n. 60/2018 e conservata in Italia agli atti del notaio Persona_1 Per_2
1 di Milano al rep. 128774 rac. 16891 del 16 maggio 2018, rapp.to e difeso congiuntamente Per_3
e disgiuntamente dall'avv. Carmen Tiziana De Angelis, CF: e dall'avv. C.F._5
Francesco De Benedetti CF , entrambi del Foro di Roma, con ivi studio in C.F._6
Via G. Paisiello, 49 - 00198, giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.03.25 celebrata con la modalità della trattazione scritta, le parti presenti insistevano nelle note autorizzate, per l'accoglimento delle proprie difese e istanze. Il GU, all'esito con ordinanza comunicata in data 26.03.25 alle parti, assumeva la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società attrice conveniva in giudizio la
[...]
premettendo: Controparte_1
• di aver sottoscritto con la convenuta un contratto di mutuo in data 03/09/2009 per un CP_4 importo di € 222.000,00;
• di aver altresì sottoscritto un atto unilaterale di concessione di ipoteca a garanzia di prestito in data 03/09/2009;
Sulla base di una perizia redatta dal consulente di parte l'attrice deduceva :
1. l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali con riferimento alla durata delle singole fasi;
2. il difetto o illiceità della causa;
Par
3. l'erronea indicazione del TAN e dell' ;
4. la mancata indicazione del TAE;
5. l'applicazione della capitalizzazione composta occulta (anatocismo);
6. l'indeterminatezza delle modalità di rimborso del prestito e la mancata convenzione delle modalità di rimborso;
7. il vizio del consenso per violazione degli obblighi di trasparenza relativamente al mancato accordo e/o mancata comunicazione del tipo di ammortamento applicato.
Chiedeva, sulla base di tali premesse, rafforzate dalle argomentazioni tecniche del proprio CTP e dai precedenti giurisprudenziali allegati nella produzione, dichiararsi la nullità sotto i profili indicati del complesso negoziale formato dal contratto di risparmio edilizio, dal contratto di mutuo immediato e da quello di assegnazione e condannarsi la banca alla restituzione e/o di tutte le somme illegittimamente a qualunque titolo percepite quantificate in € 16.352,31 con gli interessi legali dalla data di ogni pagamento dei ratei al soddisfo, o come accertate in corso di istruttoria, ovvero all'accertamento negativo del credito con compensazione in conto mutuo e, in subordine, qualificata l'attrice consumatore, disporre la facoltà, a favore della signora ex art. 125 bis TUB, di Pt_1 pagare l'eventuale residuo dovuto con la stessa periodicità prevista nel contratto e, quindi, fino alla
2 scadenza del 31.12.2035 in capitalizzazione semplice, oltre risarcimento dei danni a quantificarsi in corso di lite.
Si costituiva la banca, illustrando il collegamento negoziale tra i vari negozi fondati sul diritto tedesco e la disciplina della mutualità dello Stato di provenienza del modello, con conseguente meritevolezza della causa del contratto così composto e contestando punto per punto le censure di parte attrice in quanto, da un lato, fondate su presupposti errati ( ad esempio incertezza della durata del contratto o indeterminatezza del tasso di interesse) e, dall'altro, sulla non applicabilità della disciplina consumeristica sul TAEG/ISC con riguardo alla specifica tipologia di contratto.
Depositava a tal uopo, copiosissima giurisprudenza favorevole (anche di legittimità) e chiedeva l'integrale rigetto delle domande dell'attrice.
Confermata l'udienza fissata in citazione con il decreto ex art. 171 bis c.p.c. e depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. dalle parti, il GU negava l'istruttoria contabile come richiesta da parte attrice e fissava l'udienza per la decisione al 25.03.25.
A quell'udienza celebrata con la modalità della trattazione scritta, le parti presenti insistevano nelle note autorizzate, per l'accoglimento delle proprie difese e istanze. Il GU, all'esito con ordinanza comunicata in data 26.03.25 alle parti, assumeva la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
In assenza di questioni preliminari di rito e passando al merito della controversia va preliminarmente affrontato e descritto il modello di contratto sottoposto all'attenzione della scrivente.
• Il contratto di risparmio edilizio
Ebbene, prendendo spunto dalla prospettazione del Tribunale di Bolzano del 31/05/2022 ( ma vedi anche in via speculare Trib. Firenze 19.04.22) con esso, le parti hanno posto in essere un'operazione negoziale di finanziamento per l'acquisto di un immobile, comunemente denominata “contratto di risparmio edilizio”, secondo il modello di derivazione tedesca.
Nella sua forma originaria, cd. “pura”, l'operazione si svolge in due fasi distinte, tra loro funzionalmente collegate. Nella prima, definita “fase di accumulo”, il cliente, previa stipula di un contratto di risparmio edilizio, deposita presso l'istituto di credito, al fine di ottenere un mutuo per l'importo richiesto, ratealmente un importo predeterminato e remunerato ad un tasso di interesse attivo prefissato, per un periodo prestabilito o comunque fino al raggiungimento di un determinato ammontare.
Nella seconda fase, detta di assegnazione, l'istituto di credito, al compimento del periodo o al raggiungimento dell'ammontare di risparmio prestabilito, mette la somma depositata a disposizione del cliente, e concede a favore di quest'ultimo un mutuo per l'acquisto di un immobile, detto “mutuo
3 di assegnazione”, per un importo pari alla differenza tra l'importo complessivo definito al momento della stipula del contratto di risparmio edilizio ed il “risparmio accumulato”.
La restituzione di tale differenza avviene tramite un piano di ammortamento con applicazione di un tasso d'interesse passivo prestabilito già al momento della conclusione del contratto di risparmio edilizio. In tal modo il cliente si garantisce un peso sostenibile delle future rate, compensando il mutuo di assegnazione in parte con il risparmio accumulato e avendo già prestabilito il tasso d'interesse dovuto per la differenza.
Nel presente caso le parti hanno però posto in essere la descritta operazione di finanziamento non nella sua forma pura, ma in quella cd. “spuria”, congeniata per i casi in cui il cliente ha la necessità di ottenere immediatamente le somme per acquistare la casa. Questa forma, nonostante abbia sempre le due fasi menzionate, si distingue, da quella pura per la stipulazione, nella prima fase, di un ulteriore contratto, denominato “mutuo immediato”.
Il mutuo immediato consiste in un prestito personale garantito da ipoteca di primo grado e di importo pari a quello richiesto con la stipula del contratto di risparmio edilizio. Durante la fase di accumulo il cliente, oltre a versare gli importi per il raggiungimento dell'ammontare di risparmio prestabilito, paga anche periodicamente gli interessi corrispettivi dovuti per il mutuo immediato, senza però restituire il capitale mutuato.
Una volta terminata la prima fase con il raggiungimento dell'obiettivo di risparmio convenuto, il capitale erogato nella seconda fase con il mutuo di assegnazione andrà ad estinguere in un'unica soluzione il mutuo immediato. Per il resto, come nella forma pura, il mutuo di assegnazione, detratto il risparmio accumulato, sarà restituito in base ad un piano di ammortamento e a un tasso d'interesse prestabilito.
Nella forma spuria vengono, quindi, stipulati tre contratti: il contratto di risparmio edilizio e il mutuo immediato nella fase di accumulo;
il mutuo di assegnazione nella fase di assegnazione.
In altre parole, (secondo la menzionata pronuncia, resa su un modello contrattuale identico), il mutuo fondiario a risparmio edilizio stipulato tra le parti del giudizio si compone di tre elementi contrattuali:
1) contratto di risparmio edilizio che, quale prodotto finanziario, consente di accumulare un capitale attraverso versamenti periodici a cui è garantito un rendimento da impiegare per l'ottenimento di un successivo mutuo ad un tasso di interesse predeterminato;
difatti quando la resa del risparmio accumulato è in linea con la resa del mutuo, si acquisisce il diritto all'assegnazione ovvero ad ottenere il mutuo pari alla differenza fra la somma di risparmio ed il saldo del conto di risparmio edilizio alla data di assegnazione;
2) contratto di mutuo immediato, finalizzato a prefinanziare l'acquisto dell'immobile di proprio interesse ed in questa fase il mutuatario versa a pari alla sole CP_5
quote di interessi mensili sull'importo ottenuto, senza procedere ad alcun ammortamento del capitale
4 ricevuto a prestito;
dunque in questa fase il mutuatario versa sia gli interessi che le rate di risparmio edilizio, somme che complessivamente servono per conseguire la disponibilità immediata di quella che verrà utilizzata per l'acquisto immobiliare;
il mutuo immediato viene assistito da costituzione di ipoteca volontaria sull'immobile acquistato;
3) contratto di mutuo di assegnazione segue quando tutte le condizioni si saranno verificate, per cui viene presentato il piano di ammortamento 'alla francese'
e i pagamenti in rate costanti che avvengono in questa fase constano di quote capitale e quota interessi e la decorrenza di questo contratto retrodata alla stipula del contratto di risparmio edilizio. La ratio di tale 'operazione' è quella di consentire al mutuatario di adattarsi alle esigenze che possano profilarsi nel tempo, per cui se ad un'iniziale disposizione economica a rendersi mutuatario segua una diversa fase economica, questi al maturare della 'data di assegnazione' del mutuo potrebbe anche decidere di non accedere. In pratica le tempistiche di realizzazione dell'operazione di finanziamento si snodano in un ragionevole e congruo periodo di tempo durante il quale vengono sottoscritti tre atti, come sopra indicati, accompagnati da idonea documentazione (documentazione di sintesi, contratto di mutuo fondiario, offerta di finanziamento, prospetto informativo europeo standardizzato, contratto di risparmio edilizio di matrice germanica e relative CCG, atto notarile di assenso con altro documento di sintesi) nella quale sono esposti i tassi di interesse della prima e seconda fase, l'importo delle rate, la data di assegnazione del mutuo, la durata di esso in 26 anni.
Ancora, secondo altra ricostruzione della giurisprudenza di merito che si condivide ( cfr. Corte
Appello Milano 13.11.23), il contratto di risparmio edilizio, un negozio giuridico di origine tedesca, consta di due fasi, le quali generano tre distinti rapporti contrattuali, tra loro collegati: un contratto di deposito di denaro, (art. 1834 c.c.), un contratto di finanziamento senza ammortamento e un contratto di mutuo fondiario con ammortamento (art. 1813 c.c.). Il contratto di risparmio edilizio prevede che il cliente si impegni ad effettuare versamenti mensili per un periodo di tempo stabilito con lo scopo di accumulare risparmi per l'acquisto di una unità abitativa. Questi importi producono interessi attivi e confluiscono in un conto aperto presso l'istituto bancario convenuto intestato al cliente, che lo stesso cliente si obbliga a non utilizzare, se non terminata la fase di accumulo, per accedere alla successiva fase di assegnazione, oppure in caso di risoluzione e/o in caso di rinuncia al mutuo edilizio di assegnazione;
l'importo accumulato viene portato in compensazione con l'importo immediatamente mutuato. Qualora il sottoscrittore del contratto di risparmio necessiti avere l'erogazione anticipata delle somme che avrebbe ricevuto solo con l'assegnazione del mutuo, richiede un finanziamento immediato senza ammortamento, pagando solo gli interessi corrispettivi per tutta la durata necessaria ad ottenere l'assegnazione. Con questo tipo di contratto, (di finanziamento immediato senza ammortamento) il cliente, quindi, ottiene immediatamente la somma necessaria per l'acquisto dell'unità abitativa, unitamente al contratto di risparmio edilizio, che non è più puro, ma collegato al
5 finanziamento immediato, la cui estinzione si ha con l'assegnazione del mutuo. Questo contratto di finanziamento immediato è slegato dal piano di accumulo, di cui al contratto edilizio, ma all'assegnazione del mutuo l'importo accumulato va ad abbattere parte del debito residuo. Il
finanziamento immediato senza ammortamento ricade nella categoria dei finanziamenti personali e non in quella dei mutui ipotecari, nella quale confluisce solo se, al momento dell'assegnazione del mutuo vi è un importo residuo non coperto dagli accumuli nel frattempo intervenuti. Nella prima fase, nel caso di contratto di risparmio puro (senza il finanziamento immediato) vengono accumulate delle somme per ottenere l'assegnazione del mutuo;
nel caso di contratto di risparmio collegato a quello di finanziamento immediato, si ha una prima fase in cui si accumulano i risparmi per ottenere l'assegnazione del mutuo e, in aggiunta, si pagano gli interessi corrispettivi per la remunerazione delle somme che sono state anticipatamente erogate, a titolo di prefinanziamento. Quando le somme stabilite sono state tutte accumulate il cliente ottiene l'erogazione del mutuo di assegnazione;
nel caso di contratto di risparmio puro (senza finanziamento immediato) le somme erogate andranno utilizzate per l'acquisto dell'unità abitativa;
nell'ipotesi di contratto di risparmio collegato al finanziamento immediato, l'erogazione andrà ad estinguere il finanziamento. In entrambi i casi, la differenza tra quanto erogato e quanto accumulato (con il contratto di risparmio edilizio) sarà restituita con il pagamento dei ratei, formati da quota capitale e interessi, secondo il piano di ammortamento, durante lo svolgimento della seconda fase.
• Nullità per difetto di causa meritevole
Principiando dalla prima censura mossa dall'attrice ( nullità per difetto di meritevolezza della causa atipica ex art. 1322 c.c.), va innanzitutto puntualizzato che oggetto del giudizio di meritevolezza è la causa in concreto del contratto, poiché essa consiste nello scopo pratico del negozio, nella sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato (Cass. civ. n. 23941/2009; in tal senso anche Cass. civ. n. 12069/2017) e che nullo per difetto di causa concreta meritevole di tutela
è, pertanto, non solo il contratto illecito, ma anche quello non sostenuto da una causa proporzionata al programma negoziale concreto, e cioè inutile (v. Cass. civ. n. 8038/2009 in riferimento alla nullità del contratto inutile, anche se la Corte si è al riguardo espressa in riferimento al preliminare del preliminare, il quale oggi, a seguito di Cass. civ. SS.UU. n. 4628/2015, deve ritenersi meritevole) o irragionevole, come in caso di contratto fortemente iniquo o squilibrato (cfr. Cass. civ. n. 22950/2015
e Cass. civ. n. 25630/2017).
Ebbene, la complessa operazione negoziale in oggetto come anticipato dà vita a collegamento negoziale atipico, essendo costituita da tre contratti tra loro distinti ma funzionalmente collegati. I tre negozi realizzano un collegamento oggettivo trilaterale che è volto alla realizzazione di una precisa
6 finalità unitaria, e cioè quella di porre in essere una peculiare operazione di finanziamento. Così, il contratto di risparmio è finalizzato all'accumulo di denaro per rendere meno oneroso il futuro ammortamento del prestito;
il mutuo immediato è volto a far conseguire al cliente immediatamente i mezzi finanziari, dietro pagamento di soli interessi corrispettivi e con rimando della restituzione del capitale ad una data successiva;
l'erogazione del mutuo di assegnazione, infine, costituisce uno strumento di ammortamento del mutuo immediato e assieme alla compensazione con il risparmio accumulato prevede la restituzione dell'importo residuo ad un tasso d'interesse stabilito già in precedenza. Emerge, inoltre, anche la sussistenza dell'elemento soggettivo del collegamento negoziale, essendo indubbio che in considerazione delle singole pattuizioni le parti abbiano manifestato il comune intento pratico “di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore” (cfr. sul punto Cass. civ. n. 5851/2006; in tal senso anche n. 13861/2013).
Come noto, il collegamento negoziale non dà luogo “ad un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo accordo, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, che conservano una loro causa autonoma anche se ciascuno è finalizzato ad un unitario regolamento dei reciproci interessi” (Cass. civ. n. 20726/2014; in tal senso anche Cass. civ. n.
18585/2016), e cioè alla realizzazione di uno scopo pratico unitario, “costituente la causa concreta della complessiva operazione, specifica ed autonoma rispetto a quella del singoli contratti” (Cass. civ. n. 1875/2012). Va sul punto precisato che la causa dei singoli contratti, in quanto volti al perseguimento dello scopo unitario, rimane comunque influenzata dal collegamento, concorrendo in forza della causa complessiva dell'operazione ciascun negozio collegato a formare la causa degli altri
(cfr. Cass. civ. n. 12567/2004).
Ebbene, come puntualizza correttamente il già citato precedente del Tribunale altoatesino, va osservato che “nel caso di specie la causa concreta complessiva dell'operazione è quella che comunemente si associa al contratto di mutuo, e cioè lo scambio tra un servizio di finanziamento sostenibile e il pagamento di un corrispettivo in forma di interessi, ma con delle particolarità operative che si estrinsecano nei tre singoli negozi. Questi ultimi sono senz'altro adeguati e proporzionati al perseguimento dello scopo unitario dell'operazione. Pertanto, essi non possono essere ritenuti inutili, specie per quanto riguarda il contratto di risparmio edilizio, come censurato dagli attori. Se, infatti, è vero che la somma depositata in esecuzione del contratto di risparmio è indisponibile per i clienti durante la prima fase dell'operazione, salvo l'utilizzo per l'estinzione del mutuo immediato, va precisato che su tale somma maturano interessi a favore dei clienti, come emerge dalle indicazioni tariffarie contenute nelle domande di mutuo. In tal modo essi potranno
7 accumulare in maniera efficace risparmi, da destinare in futuro all'estinzione del proprio debito;
nel frattempo hanno a disposizione già l'importo di finanziamento, per il quale pagano solo interessi passivi. Tutto queste avviene nella prospettiva che, per effetto del risparmio accumulato, il futuro ammortamento nella fase di assegnazione sarà maggiormente sostenibile” ( nei medesimi termini
Trib. Roma, sentenza n. 5625/2024).
In base a quanto descritto il negozio in essere tra le parti non può ritenersi nullo per contrasto con l'ordinamento giuridico italiano in quanto “il contratto di risparmio edilizio… riconosciuto e tipizzato dal legislatore tedesco, riveste la forma atipica nel nostro ordinamento ma non per questo può dirsi che, insieme al contratto di mutuo immediato che lo precede abbia causa illecita o immeritevole…(Trib. Roma 16.2.2016, in atti)”. (cfr. Corte di appello di Milano, terza sez. civile, sentenza n. 3311/21).
Da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione sulla tipologia di contratto in oggetto ha chiarito che
(decisione n. 1253/24 ), “Il contratto atipico di "mutuo di risparmio edilizio", che prevede il collegamento tra un mutuo immediato e un piano di accumulo, con una prima fase di versamento di rate mensili destinate in parte al pagamento degli interessi e in parte ad accantonamento, seguita da una fase di compensazione tra il credito della banca e gli accantonamenti effettuati (c.d.
"assegnazione"), non può ritenersi nullo né immeritevole di tutela ex art. 1322 c.c. per il solo fatto di essere complesso, aleatorio o economicamente sconveniente rispetto ad un mutuo tradizionale. La presunta oscurità o ambiguità delle clausole contrattuali non determina la nullità del contratto ma impone al giudice di ricorrere agli ordinari criteri legali di interpretazione ex artt. 1362-1371 c.c. interpretando le clausole in modo da attribuire loro un significato utile (art. 1371 c.c.) o contra proferentem (art. 1370 c.c.)”.
Il paventato eccessivo squilibrio del collegamento negoziale non è, dunque, ravvisabile nella struttura del contratto che supera dunque il giudizio di meritevolezza ex art. 1322 c.c.
• Nullità per indeterminatezza e violazione dell'art. 117, co. 4, TUB
Anche tesi attorea della nullità della pattuizione degli interessi ultra-legali per indeterminatezza e violazione dell'art. 117, co. 4, TUB, è infondata.
Nel caso di specie, con il contratto di risparmio edilizio del 21.04.09 n. 32546285-01, la si è Pt_1 impegnata a effettuare versamenti mensili per un periodo di tempo stabilito, con l'obiettivo di accumulare risparmi per l'acquisto della propria unità abitativa. Tali importi hanno prodotto interessi attivi: in specie, del 1% annuo : cfr. art.1 pag. 5, doc. lett. b) allegato alla comparsa di risposta).
Contr Detti importi sono confluiti in un conto presso e intestato alla cliente ( doc. f) allegato alla comparsa di risposta), somme che la stessa cliente si è obbligata a non utilizzare, se non al termine della fase d'accumulo, per accedere alla fase d'assegnazione di mutuo, oppure in caso di risoluzione
8 contrattuale o di rinuncia al mutuo edilizio d'assegnazione. La cliente ha, dunque, sottoscritto il Contr contratto di risparmio edilizio a mezzo del quale hanno pattuito con il tasso d'interesse al quale avrebbero ottenuto il mutuo al termine dell'accumulo, come indicato ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 del contratto di mutuo immediato (cfr. doc. d) ma vedi anche doc. b) allegato alla comparsa di parte convenuta). Si osserva che, con riferimento alla specifica questione della data d'assegnazione del contratto di risparmio edilizio, pedissequa erogazione del mutuo di assegnazione ed estinzione del mutuo immediato, la data di assegnazione è indicata nel contratto per cui è causa all'art. 5.3 (01.09.24) al pari della durata complessiva del rapporto ( circa 26 anni).
In particolare, in ordine alla ritenuta indeterminatezza della durata del contratto (ulteriore motivo di censura dell'attrice), va osservato che la stessa risulta dipendente dalla data di assegnazione che, seppur non determinata, risulta essere univocamente determinabile, richiamando la formula di cui al contratto di risparmio edilizio in atti ( art. 4.3).
Deve evidenziarsi che la data di assegnazione è direttamente correlata alla quantità del risparmio accumulato, essendo riconosciuta al risparmiatore la facoltà di versare di più o anche di meno nel conto di risparmio, compatibilmente con le proprie esigenze e, conseguentemente, rinviare ovvero anticipare la data di assegnazione, come di fatto accaduto alla che ha effettuato il versamento Pt_1
aggiuntivo ed una tantum ( doc. g, i e j allegati alla comparsa di costituzione e risposta) anticipando la conclusione del mutuo di assegnazione.
Nelle Condizioni Generali per Contratti di Risparmio Edilizio è, invero, riportata la formula per determinare la data di assegnazione all'art. 4, n. 2) lett. b. Ed inoltre, negli estratti conto inviati alla cliente, annualmente, è riportata la cifra di valutazione raggiunta, che consente al risparmiatore di verificare l'approssimarsi della data di assegnazione ( doc. lett. l) allegato alla comparsa di risposta).
Dalle condizioni generali emerge all'art. 4, rubricato in entrambi i casi “assegnazione”, la formula di calcolo per determinare quando il risparmio accumulato è sufficiente per procedere all'erogazione del mutuo di assegnazione. Inoltre viene previsto al co. 3 dell'art. 4 anche l'“assegnazione scelta”, in base alla quale il cliente può chiedere, a sua scelta l'assegnazione qualora siano trascorsi almeno 12 mesi dalla sottoscrizione e sia stato accumulato un risparmio pari al 25% dell'importo chiesto a titolo di mutuo. In tale ultima ipotesi il cliente ha la scelta se proseguire con la fase di accumulo o se procedere con la seconda fase. Il cliente, al quale è rimessa la facoltà di determinare quando passare dall'una all'altra fase non si può, pertanto, dolere dell'indeterminatezza della durata della fase di accumulo.
Tanto vale anche a respingere anche l'altro motivo di contestazione esposto dall'attrice e cioè
l'assenza di un preciso piano di ammortamento per la restituzione del mutuo di assegnazione.
Considerato, infatti, che la durata della prima fase non può essere esattamente determinata in anticipo, in funzione dell'assegnazione a scelta del cliente, risulta impossibile prevedere a priori un piano di
9 ammortamento, non potendosi sapere per quale importo il mutuo di assegnazione risulterà compensato dal risparmio accumulato.
A parere del Tribunale, in definitiva, il contratto di risparmio edilizio per cui è causa non è caratterizzato da alcuna indeterminatezza considerato che la data di assegnazione è determinabile e nelle Condizioni Generali per Contratti di Risparmio Edilizio è riportata la formula per determinare la data di assegnazione all'art. 4, n. 2) lett. b.
• Difetto di trasparenza
Quanto, poi, agli altri aspetti contestati dalla deve osservarsi che è altresì priva di pregio la Pt_1
doglianza con la quale parte attrice lamenta l'omessa informazione e/o mancanza di trasparenza nei documenti contrattuali e nelle comunicazioni al cliente.
Il 21.04.09 la infatti, ha sottoscritto, richiesta di Contratto di risparmio edilizio che Pt_1 prevedevano un piano di accumulo di € 222.000,00 (cfr. doc. lett. b) alla quale venivano allegate le
“Condizioni generali per contratto di Risparmio Edilizio” (cfr. doc. lett. b) che contengono, in maniera chiara ed univoca e facilmente comprensibile le caratteristiche dell'operazione, i costi ed i tassi di remunerazione;
Condizioni generali che la cliente ha dichiarato di aver ricevuto e di ben conoscere ed accettare con triplice sottoscrizione in calce alla domanda di Risparmio Edilizio
(frontespizio della domanda).
Successivamente alla richiesta di Contratto di risparmio edilizio, in data 31/07/2009, la ha Pt_1
ricevuto dall'Istituto la comunicazione di accettazione (doc. c).
In data 04.08.09, l'attrice, poi, ha sottoscritto il contratto di finanziamento denominato mutuo immediato, dell'importo di € 222.000,00 per la concessione di un prestito personale, garantito da ipoteca. (Cfr. doc. lett. d), che riportava nelle premesse la seguente informazione: all'art. 1
Contr
“(premesso) che la e la parte mutuataria hanno concluso un Contratto di Risparmio Edilizio n.
32546285-01”; all'art. 2 “che sulla base di tale Contratto di risparmio edilizio la parte mutuataria si
è obbligata a versare quote mensili di risparmio edilizio, con facoltà di accedere, ad avvenuta assegnazione della somma risparmiata, ad un mutuo fondiario a tasso fisso per un importo pari alla differenza tra la somma di risparmio edilizio sottoscritta e l'importo risparmiato sino
Contr all'assegnazione”; e, infine, all'art. 3 “(premesso) che la parte mutuataria ha richiesto a un mutuo offrendo in garanzia un'ipoteca sui beni immobili di proprietà (…)”; infine all'art. 1.1 “oggetto Contr del contratto”: “ concede a titolo di mutuo ex art. 38 T.U. alla parte mutuataria, che accetta, la somma di EU. 222.000,00 …, ”; all'art. 5.1: “(Prima fase) Sino all'assegnazione del Contratto di risparmio Edilizio la parte mutuataria non è tenuta a corrispondere quote di ammortamento del mutuo. L'ammortamento del mutuo avrà inizio (…) al momento ed a condizione dell'avvenuta assegnazione dell'importo stesso. Sino all'avveramento di tale condizione, la parte mutuataria è
10 obbligata al pagamento dei soli interessi di cui al punto 3.1 del presente contratto”. (Cfr. doc. lett.
d)
Inoltre, in data 03.09.09 l'odierna attrice sottoscriveva il consenso all'iscrizione di ipoteca e nel relativo atto notarile, oltre ad essere allegato il contratto di finanziamento, ne erano riportate per esteso tutte le clausole di cui il Notaio rogante ha dato lettura.
Alla luce di ciò, è evidente come l'Istituto Bancario abbia fornito all'odierna attrice tutta l'informazione necessaria sui rapporti negoziali conclusi.
Per quanto riguarda il Contratto di risparmio edilizio con promessa di mutuo di assegnazione n.
32546285-01 è stato pattuito quanto segue:
- importo richiesto: € 222.000,00;
- diritto di stipulazione: € 2.200,00;
- rata risparmio mensile: € 222,00;
- rata mensile di ammortamento prescelta: € 1.466,00
E' altresì stabilito che al risparmio accumulato dal risparmiatore si applica un tasso di interesse nominale del 1 %. Nel modulo di richiesta si legge che qualora il risparmiatore intenda rinunciare al mutuo al momento dell'accettazione dell'assegnazione e dopo una decorrenza contrattuale non inferiore di 7 anni alla data di stipula, il tasso di interesse complessivo annuale applicato retroattivamente a partire dall'entrata in vigore del contratto ammonta è indicato esplicitamente in contratto ( la situazione però non si è verificata).
In seguito al modulo di richiesta è stato sottoscritto in data 04.08.09, contratto di mutuo immediato, di Euro 222.000,00. Nel mutuo si afferma che dal giorno dell'erogazione del mutuo e fino all'assegnazione del Contratto di Risparmio Edilizio e successiva compensazione, c.d. prima fase, la
Parte Mutuataria è obbligata a corrispondere interessi al tasso fisso del 5,74% nominale annuo Contr sull'importo della somma mutuata e su tutti gli esborsi effettuati dalla in dipendenza ed in occasione del contratto di mutuo e del successivo consenso a Iscrizione di Ipoteca a garanzia del mutuo, nella seconda fase ( assegnazione) il tasso diventa il 3,75%. Sul mutuo si legge che in caso di ritardato pagamento, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza la Parte percepirà Pt_5 sugli importi arretrati interessi di mora nella misura del tasso nominale maggiorato del 2,00% nominale annuo, rilevato il giorno di scadenza della rata.
Il contratto – come anticipato - sottoscritto prevede due fasi:
1) Nella prima fase, antecedente all'assegnazione del Contratto di Risparmio Edilizio, la sig.ra non è tenuta a corrispondere quote di ammortamento del mutuo, in quanto lo stesso Pt_1 avrà inizio tramite compensazione, al momento ed a condizione dell'avvenuta assegnazione dell'importo stesso, di conseguenza l'attrice è obbligata al pagamento dei soli interessi.
11 2) Dal momento dell'erogazione e fino al momento dell'assegnazione del Contratto di Risparmio Edilizio e successiva compensazione dovranno essere corrisposti
(dalla Parte Mutuataria) i seguenti pagamenti rateali mensili:
- Interessi relativi al mutuo: € 1062,90;
- Im. mensile totale: € 1.284,90.
2) Nella seconda fase, a seguito dell'avvenuta assegnazione dell'importo risparmiato dalla IG.ra sulla base del Contratto di Risparmio Edilizio, l'ammortamento dell'importo residuo del Pt_1 mutuo avverrà in rate mensili. Dal momento dell'assegnazione dell'importo risparmiato (seconda fase del mutuo), l'ammortamento dell'importo residuo di mutuo dovrà essere corrisposto in rate mensili del seguente importo:
- Ammortamento: € 1.466,00;
- Im. mensile totale: € 1.466,00.
Nel contratto si legge che “L'assegnazione del Contratto di Risparmio Edilizio avverrà presumibilmente in data 01/09/2024. L'indicazione di tale data si basa su una prognosi che non Contr vincola in nessun modo la , e dalla quale non può essere fatta derivare alcuna pretesa. Entro 30 Contr giorni dall'avvenuta assegnazione, la comunica alla parte mutuataria il piano di ammortamento del mutuo residuo”.
La durata del mutuo viene stabilita in 26 anni circa oltre il periodo intercorrente tra la data di stipula del contratto di mutuo e l'ultimo giorno del mese in cui avviene l'erogazione.
Inoltre, nella prima fase del mutuo fino all'assegnazione del Contratto di Risparmio Edilizio, in caso di rimborso anticipato la Parte Mutuataria è obbligata a saldare l'intero debito residuo in linea capitale, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti e eventuali spese giudiziali, anche irripetibili, ed ogni Contr altra somma di cui la fosse in credito. La Parte Mutuataria è inoltre obbligata a versare gli interessi maturati fino al giorno dell'estinzione nonché quelli eventuali di mora dovuti e una commissione pari al 3,00% del capitale restituito anticipatamente;
inoltre tutte le spese che dovessero sorgere in seguito all'operazione di estinzione stessa.
Nella seconda fase, a seguito dell'avvenuta assegnazione del Contratto di Risparmio Edilizio (in caso di rimborso anticipato), la Parte Mutuataria è autorizzata a restituire senza preavviso il debito residuo del mutuo, previo il saldo di eventuali arretrati che fossero dovuti e le eventuali spese giudiziali, anche Contr irripetibili ed ogni altra somma di cui la fosse in credito, senza che per ciò gli venga addebitata alcuna commissione per estinzione anticipata del mutuo.
Non può dunque trovare applicazione né l'art. 1284 c.c., atteso che gli interessi ultralegali dovuti dal mutuatario sono tutti pattuiti per iscritto nel contratto e nel documento di sintesi, né l'art. 1346 c.c.,
12 essendo l'oggetto del contratto determinato nel capitale prestato, negli interessi dovuti e nel meccanismo di indicizzazione.
Tutte le doglianze mosse ai sensi dell'art. 1284 c.c. e 1346 c.c., risultano tutte infondate.
• Ammortamento francese e interesse composto
Con riguardo alla violazione delle norme di trasparenza in ordine alla dedotta mancata indicazione del TAE e della presunta opacità delle modalità di applicazione del tasso nominale (regime di capitalizzazione semplice o composta), intanto va evidenziato che dalla lettura dell'atto di assegnazione e documento di sintesi post assegnazione ( cfr. doc. j) e dall'allegato piano di ammortamento era ben comprensibile ( anche a soggetti non esperti nella materia bancaria) che lo sviluppo del mutuo prevedeva nella fase di assegnazione una rata a tasso fisso iniziale del 3,75% nominale annuo.
La periodicità di rimborso delle rate veniva fissata con cadenza mensile posticipata fino al maggio
2025 e una rata fissa di inizio ammortamento (01.08.21) pari ad euro 1.125,00
Dal meccanismo descritto nel piano di ammortamento ben si comprendeva che erano previste quote di capitale crescente oggetto delle singole semestralità di ammortamento concordate, comprendenti anche la quota di interessi da determinare sulla base del tasso pattuito tipico meccanismo connesso al piano di ammortamento alla francese.
Gli interessi moratori sono fissati con la maggiorazione del TAN (tempo per tempo applicato) del 2%
Orbene, in ogni contratto di mutuo in cui è previsto, il piano di ammortamento “alla francese” – indipendentemente dalla fissazione di un tasso fisso o variabile : ex multis Tribunale di Padova
20.06.24 - è caratterizzato dalla predisposizione di un piano di pagamento a rata costante, all'interno delle quali la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e diminuiscono progressivamente.
Nel mutuo cd. “all'italiana”, invece, il pagamento di ogni rata abbatte il capitale in misura uguale e mantenendosi il capitale costante, la rata è per forza di cose crescente con il passare del tempo.
Come illustrato chiaramente dal Tribunale di Roma, “Nel metodo francese, siccome vengono pagati prima soprattutto gli interessi, la quota capitale si mantiene alta nel primo periodo di tempo (viene abbattuta più lentamente, in quanto inizialmente si abbattono soprattutto gli interessi), il che non può che aver per conseguenza che gli interessi che si calcolano sulla residua quota di capitale alta siano complessivamente maggiori rispetto al mutuo all'italiana. Ma questo è il prezzo da pagare se si vuole avere una rata costante ed unica nel tempo. Se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso rispetto al metodo italiano, comunque ciò non può ritenersi di per sé indice della sua illiceità, essendo vantaggioso sotto un altro profilo per il debitore, nel senso che consente di
13 avere rate (ad interessi costanti) uguali e dunque di gestire meglio i flussi di cassa” (Tribunale Roma sez. XVII, 26/08/2020, n.11741).
Questo meccanismo però non implica in alcun modo la produzione di interessi ulteriori sugli interessi già scaduti: il piano di ammortamento non presenta profili di illiceità perché stabilito con il consenso dei contraenti nel rispetto dell'art. 1194 c.c. che, disciplinando l'imputazione dei pagamenti tra capitale e interessi, consente questa opzione, a condizione che vi sia appunto il consenso delle parti.
Pertanto la concorde volontà dei contraenti consente di avere già chiaro dall'inizio del rapporto il suo sviluppo concreto e, se da un lato consente alla banca di conseguire una più rapida restituzione degli interessi, dall'altro non presenta profili di illiceità. Del resto, è costante l'affermazione nella giurisprudenza di merito secondo cui “la previsione di un piano di rimborso del finanziamento con una rata fissa costante (c.d. ammortamento alla francese), non comporta alcuna violazione dell'art.
1283 c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso” (ex multis, vedi anche Corte d'Appello di Napoli, 19/02/2020, n.772).
Come altrimenti detto ( cfr. anche Corte di Appello de L'Aquila n. 484/2022 pubblicata il
31/03/2022), in materia di mutui, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi sono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, con la conseguenza che nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale.
Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente.
Non può peraltro non evidenziarsi che le parti si sono accordate sugli elementi essenziali del contratto e della sua successiva variazione (importo mutuato, tassi, durata del prestito e numero delle rate, misura delle rate) elementi tutti evincibili dai documenti di sintesi sottoscritti dalla parte finanziata da cui possono dedursi le misure delle rate di ciascun mutuo con conseguente possibilità di quest'ultima di valutare le condizioni economiche proprio dal piano di finanziamento.
Va, infine, esclusa la rilevanza ai fini della determinatezza e trasparenza delle condizioni economiche la circostanza che il piano di ammortamento prescelto abbia un costo complessivamente maggiore rispetto ad altri tipi di ammortamento potendo peraltro ciò trovare compensazione nella convenienza per il soggetto finanziato di pagare una rata costante nel tempo.
14 Dunque, nel contratto di mutuo, l'utilizzo del piano di ammortamento alla francese non comporta l'automatica applicazione di interessi anatocistici ed un conseguente occultamento dei costi, giacchè la quota di interessi di ogni rata è calcolata solo sul debito residuo in linea capitale (capitale originario meno l'importo pagato con la/e rata/e precedente/i): non vi è, pertanto, una capitalizzazione composta degli interessi, come invece dedotto dalla parte attrice nel corso delle sue difese, per non esservi applicata a monte alcune forma di capitalizzazione.
Invero, il metodo di ammortamento, corrente nella pratica e usato anche nei contratti di mutuo all'odierno esame, calcola la quota degli interessi di ammortamento, a ogni scadenza, sul capitale
“iniziale” (i.e. all'inizio di ciascun periodo) ancora in godimento al mutuatario e in base al tasso di interesse di periodo.
Poiché “trova applicazione l'art. 1194 c.c.”, come si legge nelle “informazioni”, ciò vuol dire che la quota capitale è determinata, a ogni scadenza, per differenza tra la rata costante e gli interessi liquidati nel periodo. Nell'invarianza della rata, alla decrescita della quota di interessi non può che corrispondere la crescita della quota capitale.
Questo piano di ammortamento comporta la scadenza e il pagamento degli interessi anticipatamente rispetto al termine finale dell'operazione e comunque al rimborso del capitale che li ha generati.
Questa caratteristica è di piana evidenza, ove si consideri che l'interesse matura di rata in rata sull'intero capitale “iniziale” e che soltanto una frazione di quel capitale viene a scadenza insieme con gli interessi maturati, di modo che deve dirsi che il debito residuo “finale” (i.e. al termine di ciascun periodo) ha prodotto interessi, che scadono e sono disponibili per il pagamento, senza a sua volta scadere ed essere disponibile per il rimborso.
Dunque, con l'approvazione del sistema di ammortamento alla francese come da intestazione del piano di ammortamento debitamente sottoscritto e delle modalità di restituzione del capitale erogato
( cap = rat f ( cap originario )- int f ( deb residuo), alcun aspetto di indeterminatezza residua nella formazione del consenso tra le parti.
In assenza di prova circa l'applicazione di interessi su interessi non autorizzata e non espressamente prevista in contratto, alcun ricalcolo ai sensi dell'art. 117 TUB è stato necessario conferire al CTU.
Né ha inciso che al contratto di risparmio edilizio – come diversamente non poteva essere - non fosse allegata alcuna tabella di ammortamento (offerta dalla banca solo con il contratto di assegnazione).
Invero, ( cfr. Tribunale Torino, 18.02.22, Dott. Astuni) “l'assenza di questa tabella non implica indeterminatezza del contratto e non impedisce al cliente di richiedere alla banca copia della tabella stessa, come documento contrattuale, secondo lo stabile indirizzo dell'Arbitro bancario finanziario
(cfr. tra molte ABF Milano 3.5.2013 n. 2433). Cfr. anche Corte di Giustizia UE 9.11.2016, causa
C42/15, Home Credit Slovakia, secondo cui “l'art. 10, par. 2, lett. h) e i), Dir. 2008/48 dev'essere
15 interpretato nel senso che il contratto di credito a tempo determinato, che prevede l'ammortamento del capitale mediante versamenti consecutivi di rate, non deve precisare, sotto forma di tabella di ammortamento, quale parte di ogni rata sarà destinata al rimborso di tale capitale. Siffatte disposizioni, in combinato disposto con l'art. 22, par. 1, della direttiva in parola, ostano a che uno
Stato membro preveda un obbligo del genere nella sua normativa nazionale”, obbligo non vigente nel nostro ordinamento.
Ma l'infondatezza della tesi attorea deriva anche da un altro aspetto ben messo in evidenza da Trib.
Torino, 18.02.22, rel. Astuni ( cit.) e dalla decisione del Trib. Napoli, II sez. civ. Dott. Vassallo n.
8087/20 del 27.11.20.
Nel complesso articolato dell'art. 1283 c.c., la produzione di nuovi interessi (c.d. secondari, anatocistici) trova la propria fonte nell'inadempimento all'obbligo di pagare gli interessi c.d. primari alla scadenza prevista (“interessi scaduti”) e rappresenta l'oggetto di una nuova autonoma obbligazione: nuovo debito per interessi che la legge, in generale, vieta di assumere.
Se si considera che “i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente” (art. 1282 c.c.), risulta evidente che il divieto di anatocismo specificamente contraddice questa regola, postulando un debito per interessi, bensì “scaduto”, e quindi “esigibile” (art. 1282 c.c.) per essersi verificata la scadenza del termine di adempimento (e ogni altra condizione) che le parti hanno previsto in contratto, ma incapace di produrre a sua volta interessi (anatocistici) “se non dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
La più ampia applicazione giurisprudenziale del divieto di anatocismo nell'ultimo ventennio, ossia la dichiarazione di nullità della clausola del c/c bancario che prevede la chiusura trimestrale del c/c
“anche solo saltuariamente debitore”, ha allargato il significato di “interessi scaduti”, al di là della pura e semplice “esigibilità”, intendendo “scaduto” – e quindi improduttivo di nuovi interessi ex art. 1283 c.c. – l'interesse che ha esaurito il periodo di maturazione, è stato liquidato con la chiusura contabile e annotato a debito, ancorché la banca possa non essere in grado di esigerne il pagamento immediato – ciò che dipende dalla presenza (o assenza) di un fido sul c/c e dal saldo alla chiusura.
Si intenda “l'interesse scaduto” ai fini dell'art. 1283 c.c. come “esigibile” oppure come interesse che ha esaurito il periodo di maturazione, si calcoli l'interesse sul capitale residuo o sulla quota capitale che viene a scadenza, comunque il tempo di maturazione e di esigibilità della quota interessi coincidono, secondo la periodicità delle rate prevista nel contratto (mensile, trimestrale, annuale o per ipotesi ultra-annuale).
16 Non si dà quindi, nel piano di ammortamento redatto con metodo francese, il caso di interessi corrispettivi “scaduti” e nondimeno produttivi di interessi ulteriori, salvo il caso della mora, un tempo ammesso dall'art. 3 delibera CICR 9.2.2000.
La capitalizzazione composta prevista nella formula di calcolo del sistema francese, al fine di calcolare la rata costante che consente la chiusura finanziaria dell'operazione, secondo i dati del problema (capitale, tasso periodale, periodi), appare quindi estranea al campo dell'art. 1283 c.c..
Si assume però che tale disposizione, mentre vieta specificamente taluni fenomeni anatocistici, sia nondimeno suscettibile di generalizzarsi in una regola generale di divieto, avente a oggetto una determinata tecnica di matematica finanziaria, consistente appunto nella legge di capitalizzazione composta, connotata dalla progressione geometrica (esponenziale) degli interessi.
Questa generalizzazione tralascia, tuttavia, di considerare che il divieto riguarda i soli interessi
“scaduti”, nel senso che è stato precisato, e soprattutto non considera le due eccezioni testualmente previste al divieto (salvi imprecisati “usi contrari”) – la domanda giudiziale, la convenzione posteriore alla scadenza – che spiegano e confermano la regola.
In base alla prima, la facoltà del creditore di pretendere, con autonoma e specifica domanda (Cass. sez. un. 14.10.1998 n. 10156), il pagamento di interessi moratori sugli interessi scaduti esclude a contrario che tale pretesa possa ricondursi alla interpellatio, di regola idonea a costituire il debitore in mora (art. 1219 c.c.), o al dies interpellat pro homine (art. 1219 n. 3 c.c.), ove pure ne ricorrano i presupposti. In altri termini, al creditore è impedito, in ossequio a un canone di solidarietà nell'esecuzione dell'obbligazione, di “lasciar correre” interessi di mora sugli interessi primari scaduti, profittando dell'impotenza del debitore a pagare.
La seconda eccezione consente al debitore di convenire col suo creditore una dilazione di pagamento degli interessi (se “dovuti” per almeno sei mesi) o altra forma di concessione di credito che comporti l'assimilazione dell'interesse primario scaduto al debito per capitale e quindi la sua idoneità a produrre interessi anatocistici, e vieta a contrario la convenzione anteriore.
Evidentemente, la legge della capitalizzazione composta, o l'effetto indotto della progressione geometrica degli interessi, non possono costituire la ratio del divieto, poiché lo stesso meccanismo anatocistico s'applica invece alla convenzione posteriore (valida). Il discrimine tra il caso ammesso
(convenzione posteriore) e quello vietato (convenzione anteriore) consiste dunque nel diverso momento in cui l'obbligazione anatocistica è assunta, se prima o dopo la scadenza dell'interesse primario.
Vietando la convenzione anteriore, l'art. 1283 impedisce al debitore di impegnarsi “ora per allora” al pagamento di interessi anatocistici sugli interessi primari scaduti prima che l'obbligazione sia scaduta, ossia lo tutela contro una promessa fatta con leggerezza, confidando sulla possibilità (futura)
17 di adempiere alla scadenza, promessa che l'ordinamento giudica rischiosa perché le conseguenze del suo impegno – quale sarà il ritardo di pagamento, quale il “delta” di interessi anatocistici maturando
– sono ex ante indefiniti e potenzialmente illimitati.
L'eccezione al divieto conferma questa ratio: dopo che l'interesse primario è scaduto, la convenzione anatocistica è ammessa perché il debitore è (o deve ritenersi) in condizione di avere piena coscienza delle sue possibilità e limiti e quindi è in grado di calcolare le conseguenze di un impegno anatocistico.
Sotto questo profilo, la ratio legis del divieto di anatocismo s'avvicina a quella del divieto di patto commissorio, che costituisce come l'art. 1283 c.c. altro storico presidio dell'integrità della sfera giuridica del debitore, contro il rischio di convenzioni eccessivamente onerose e “in odore” di usura.
L'eccessiva onerosità della convenzione commissoria consiste, specificamente, nel pericolo di sproporzione tra il valore del bene al momento in cui si verifichi l'inadempimento e l'ammontare del debito non adempiuto, tanto è vero che la giurisprudenza ha ormai ammesso la validità della clausola marciana, che assicura che “il debitore perderà la proprietà del bene ad un giusto prezzo, determinato al momento dell'inadempimento, con restituzione della differenza rispetto al maggior valore” (Cass.
28.1.2015 n. 1625).
Il pericolo di sproporzione è tuttavia rilevante come causa di nullità della convenzione commissoria soltanto se essa è anteriore al verificarsi dell'inadempimento, poiché l'art. 2744 c.c. non consente alle parti di convenire che “il trasferimento della proprietà della cosa sia condizionato sospensivamente al verificarsi dell'evento futuro ed incerto del mancato pagamento del debito”, ma non osta invece ad ammettere che “il trasferimento o la promessa di trasferimento vengano, invece, pattuiti al fine di soddisfare un precedente credito rimasto insoluto e di liberare, quindi, il debitore dalle conseguenze connesse alla sua pregressa inadempienza” (Cass. 12.11.1982 n. 6005; Cass.
5.6.2001 n. 7585; Cass.
6.10.2004 n. 19950; Cass. 28.6.2006 n. 14903) e ciò in quanto la dazione in pagamento è espressamente ammessa per valida anche se il bene trasferito è “di valore maggiore” (art. 1197).
In definitiva, la ratio del divieto non riposa in una generica sfiducia del codice civile nei confronti di una tecnica di matematica finanziaria, ma nella preoccupazione, certamente più “terrena” e coerente con la vocazione della legge, di evitare di esporre il debitore, colto in un momento di debolezza finanziaria – l'interesse scade senza essere pagato –, al pericolo di una crescita indefinita e senza limiti degli interessi composti.
In definitiva, come è stato acutamente rilevato in dottrina, il medesimo fenomeno economico – la capitalizzazione composta – ha luogo in contesti giuridici diversi e assume connotati giuridici differenti, a seconda della situazione. Specificamente, con riguardo ai contratti di credito, in particolare al sistema francese per il calcolo della rata costante del mutuo, la capitalizzazione
18 composta è “solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione”, come ove nota ed accettata a mezzo della cognizione di tutte le sue componenti non può dirsi né vietata né illecita.
Da ultimo, tale assetto ricostruttivo ha trovato conforto nella nota decisione a SSUU della Suprema
Corte di Cassazione n. 15130/24 che ha affermato l'assunto per cui non si ravvisa alcun deficit di trasparenza, nel momento in cui il piano di ammortamento riporti in modo dettagliato l'importo erogato, la durata del prestito, i tassi oltre che il numero e la composizione delle rate. Al ricorrere di tali presupposti, non soltanto non sussiste alcuna indeterminatezza o violazione delle regole in punto di trasparenza, ma soprattutto è da escludersi qualsiasi ipotesi di invalidità contrattuale riconnessa alla mancata indicazione del regime di capitalizzazione adottato
La giurisprudenza di merito successiva ha altresì chiarito che le conclusioni tratte si adattino anche al mutuo con tasso di interesse debitorio variabile, giacché, fintantoché il piano di rimborso riporta
“la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi”, il mutuatario ha piena cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici che gli consentono di ricostruire quale sarà l'esborso finale e di condurre eventuali comparazioni con altre soluzioni di finanziamento. Il fatto che per sua natura il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile possa contenere solo una ipotesi di ammontare finale delle restituzioni (c.d. piano di ammortamento indicativo), basandosi sul tasso cristallizzato al momento della conclusione del contratto, non esclude infatti che il mutuatario possa farsi una concreta idea della somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto al momento della pattuizione e che – soprattutto – possa condurre quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è una delle facoltà per il cui presidio è raccomandata la trasparenza di condizioni.
Per tali ragione la principale doglianza di parte attrice non merita accoglimento e va rigettata.
• Difformità ISC/TAEG Par Passando, poi, alla censura per cui l' fissato in contratto ( in citazione la parte attrice parla di
“TAN effettivamente applicato al contratto (per la complessiva durata) risulta essere del 6,35% con Pa
del 6,54% : pag. 11 e 12 citazione) non sarebbe pari a quello effettivamente applicato
(applicazione di tassi diversi da quelli pubblicizzati), la medesima, non avrebbe potuto trovare accoglimento in seno alla presente controversia con la richiesta di applicazione ai sensi dell'art. 125 bis TUB degli interessi sostitutivi ex art. 117 TUB, in quanto norma riservata ai contratti di credito al consumo stipulati successivamente al 2010 ( l'operazione nasce nel 2009) e di valore inferiore ai
19 75.000,00 euro, a dispetto del presente contratto concesso, si, ad una consumatrice ma ante 2010 e per un importo nettamente superiore a quello sopraindicato.
Per completezza di motivazione - e riportando un significativo precedente di sezione ( cfr. Tribunale di Napoli, sentenza del 28.05.19 resa nel procedimento RGN. 27855/2014 )- si osserva, in ogni caso che, nel caso di specie, non trova certo applicazione la disciplina consumeristica di cui all'art. 124
TUB, relativo ai contratti di credito al consumo stipulati anteriormente al 19/9/2010, né quella di cui all'art. 125 bis, comma 7, TUB, relativa ai soli contratti di finanziamento stipulati con il consumatore, di importo non superiore ad euro 75.000,00 e successivi al 19/9/2010, e, quindi, non al mutuo per cui
è causa che è stato concesso, in data 21.04.09 ad un consumatore, si, ma per un importo di euro
222.000,00.
L'art. 124 TUB, nel testo vigente prima del 19/9/2010, relativo ai contratti di credito al consumo, non faceva alcun riferimento all'ipotesi di conteggio non corretto del TAEG, ed, al quinto comma, ricollegava l'applicazione del tasso annuo effettivo globale sostitutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o di sua nullità (ad esempio perché indicato in modo indeterminato o indeterminabile).
Tale soluzione più restrittiva risultava maggiormente coerente con la ratio sottostante l'istituto del
TAEG, ossia una finalità informativa tramite un dato unico complessivo del costo del finanziamento, in modo da consentire al consumatore, considerata l'asimmetria informativa che si suppone esistente rispetto alla controparte professionale, di poter agevolmente comparare le diverse proposte di finanziamento a lui sottoposte, e, quindi, valutare quella per lui maggiormente conveniente.
Solo a decorrere dal 2010, con l'introduzione dell'art. 125 bis TUB, è stata espressamente prevista, per tutti contratti stipulati con il consumatore, e non solo per i contatti di credito al consumo, Par l'applicazione dell'interesse sostitutivo anche in caso di non corretta indicazione del TAEG o , configurandosi, pertanto, come una vera e propria sanzione civile a carico dell'intermediario del credito, in quanto il rimedio è destinato ad operare a prescindere dal vulnus informativo che l'errata indicazione del TAEG può effettivamente aver comportato nel consumatore.
In via generale, nei casi non disciplinati dall'art. 125 bis TUB, la difformità tra ISC pattuito ed ISC applicato, secondo l'orientamento al quale intende aderire la scrivente, non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il TAEG) serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi sono pattuite in altre specifiche clausole.
Giova premettere che la disciplina di riferimento è prevista dagli artt. 116 e 117 D.P.R. n. 385 del
1993, che impongono alle Banche di pubblicizzare in modo chiaro le condizioni economiche applicate nei rapporti con i clienti e l'art. 116, comma 3 T.U.B. demanda il compito di individuare più
20 specificamente gli obblighi informativi in capo agli istituti di credito al CICR, che, con delibera del
4 marzo 2003, ha demandato alla Banca d'Italia l'individuazione dei contratti per i quali gli istituti di credito devono riportare espressamente l'indicatore sintetico di costo ed indicarne il contenuto ed i parametri di calcolo.
La Banca d'Italia, dando esecuzione alla citata normativa, ha disciplinato l'ISC nel Titolo X delle proprie Istruzioni di vigilanza ed ha emanato le disposizioni sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" il 29 luglio 2009, successivamente integrate il 9 febbraio 2011), secondo cui i finanziamenti (intesi come operazioni di mutuo, anticipazioni bancarie, aperture di credito in conto corrente, nonché i prestiti personali e i prestiti c.d. "finalizzati") devono riportare nel foglio
Par illustrativo e nel documento di sintesi l' , calcolato secondo la formula prevista dalla Banca d'Italia per il TAEG.
Par Ciò posto, si sono diffusi vari orientamenti sulle conseguenze della difformità tra l' indicato in contratto e quello concretamente applicato.
Secondo un primo orientamento l'indicazione nel contratto di un ISC inferiore rispetto al TAEG costituirebbe una violazione dell'art. 117, comma VI, del TUB, secondo cui sono da ritenersi nulle quelle clausole che prevedono per i clienti condizioni economiche più sfavorevoli di quelle pubblicizzate, con conseguente nullità della clausola relativa agli interessi e, conseguentemente, la necessità di applicare - in sostituzione del tasso dichiarato nullo - il tasso nominale dei buoni ordinari del tesoro ai sensi dell'art. 117, comma 7 TUB (cfr. Trib. Chieti, n. 230 del 23 aprile 2015).
Par Secondo un più recente e condivisibile indirizzo ermeneutico, invece, l' non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale Par effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell' , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma 6 TUB (cfr. Trib. Roma 19 aprile 2017).
Quest'ultimo orientamento è stato ribadito anche dal Tribunale di Milano, secondo cui non si rinviene nel diritto positivo la sanzione della nullità per la fattispecie in questione, essendo stata prevista una simile sanzione solo nel settore del credito al consumo, nella cui disciplina l'art. 125-bis, comma VI, del TUB dispone che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell'ISC) sono da considerarsi nulle.
21 Par Ne consegue che, qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra e
TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, l'avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l'art. 125 bis, comma VI, TUB, pertanto l'erronea indicazione
Par dell' non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, e, quindi, la violazione dell'obbligo pubblicitario perpetrata dalla Par mediante l'erronea quantificazione dell' non è suscettibile di determinare alcuna invalidità CP_4
del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità della (cfr. Trib. Milano CP_4
n. 10832 del 26/10/2017).
Pertanto, l'errata indicazione del TAEG non altera il consenso negoziale del consumatore e la parte mutuataria può esclusivamente far valere una responsabilità contrattuale della banca e dedurre che, a
Par causa della errata informazione sull' , fosse stata indotta a stipulare un mutuo che altrimenti, conoscendone il costo effettivo, non avrebbe stipulato ed allegare e provare un pregiudizio di tipo risarcitorio collegato a tale lesione informativa, allegazione e domanda mancante nel caso di specie.
In definitiva le domande di accertamento delle nullità allegate e di ripetizione formulate dalle attrice sono, dunque, definitivamente infondate con rigetto delle stesse.
Le spese di lite tre le parti del giudizio, sono liquidate secondo il DM 55/14 e sulla scorta del valore dichiarato della lite e della complessità dell'attività svolta, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta tutte le domande avanzate da relative al contratto di risparmio edilizio Parte_1
del 21.04.09 n. 32546285-01 a cui faceva seguito il contratto di mutuo immediato del
05.08.09, con atto di assenso all'iscrizione ipotecaria e il successivo atto di assegnazione del
01.08.21;
2. Condanna per l'effetto al pagamento in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. delle spese Controparte_1
di lite che si liquidano in euro 9.000,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15%;
Napoli, 21.05.25
Il GU
Dott.ssa Maria Carolina De Falco
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