TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 04/04/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2377/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 14/05/2024
DA
MA EC ) rappresentato e difeso, per C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. TORREGGIANI
VIVIANA
E
IRINA SU rappresentata e difesa, per mandato C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ORLANDI OLGA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti chiedono all'Ill.mo Tribunale di Mantova di omologare le seguenti conclusioni: 1) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale delle parti n.209/2024 pubblicata in data 24.07.2024, preso atto del rispetto dei termini previsti dall'art.3 della legge 1 dicembre 1970 n.898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai sig.ri IR BU e RC EC in Porto
Mantovano (MN), in data 29/10/2022,trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune nell'anno 2022 al numero 22, p.1 , alle medesime condizioni concordate per la separazione, di cui alle seguenti conclusioni, per quanto compatibili;
2)la causa coniugale sita in Porto Mantovano (MN), strada Fratelli Kennedy John e
Robert, n.62, già di proprietà esclusiva del signor RC EC, gravata da mutuo ipotecario trentennale, rimane nella piena ed esclusiva disponibilità di quest'ultimo, unitamente agli arredi.
3) i coniugi danno atto di aver definito tra loro ogni questione di carattere patrimoniale ed economica, dichiarando reciprocamente di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, per nessun titolo e/o ragione, di essere economicamente autosufficienti e rinunciare pertanto al reciproco mantenimento.
4) spese legali compensate. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in PORTO
MANTOVANO il 29/10/2022 ed ivi trascritto al numero 22, parte I, del registro dei relativi atti dell'anno 2022;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PORTO MANTOVANO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
2 Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 3.4.2025.
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2377/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 14/05/2024
DA
MA EC ) rappresentato e difeso, per C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. TORREGGIANI
VIVIANA
E
IRINA SU rappresentata e difesa, per mandato C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ORLANDI OLGA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti chiedono all'Ill.mo Tribunale di Mantova di omologare le seguenti conclusioni: 1) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale delle parti n.209/2024 pubblicata in data 24.07.2024, preso atto del rispetto dei termini previsti dall'art.3 della legge 1 dicembre 1970 n.898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai sig.ri IR BU e RC EC in Porto
Mantovano (MN), in data 29/10/2022,trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune nell'anno 2022 al numero 22, p.1 , alle medesime condizioni concordate per la separazione, di cui alle seguenti conclusioni, per quanto compatibili;
2)la causa coniugale sita in Porto Mantovano (MN), strada Fratelli Kennedy John e
Robert, n.62, già di proprietà esclusiva del signor RC EC, gravata da mutuo ipotecario trentennale, rimane nella piena ed esclusiva disponibilità di quest'ultimo, unitamente agli arredi.
3) i coniugi danno atto di aver definito tra loro ogni questione di carattere patrimoniale ed economica, dichiarando reciprocamente di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, per nessun titolo e/o ragione, di essere economicamente autosufficienti e rinunciare pertanto al reciproco mantenimento.
4) spese legali compensate. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in PORTO
MANTOVANO il 29/10/2022 ed ivi trascritto al numero 22, parte I, del registro dei relativi atti dell'anno 2022;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PORTO MANTOVANO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
2 Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 3.4.2025.
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
3