Art. 9.
Restano salvi i canoni per l'uso dei canali in telegrafia armonica stabiliti, in base a criteri diversi da quelli indicati nel precedente art. 8, nelle convenzioni in corso all'atto della pubblicazione della presente legge e fino alla loro prima scadenza.
Restano salvi i canoni per l'uso dei canali in telegrafia armonica stabiliti, in base a criteri diversi da quelli indicati nel precedente art. 8, nelle convenzioni in corso all'atto della pubblicazione della presente legge e fino alla loro prima scadenza.