Articolo 9 della Legge 5 aprile 1950, n. 269
Articolo 8Articolo 10
Versione
15 giugno 1950
Art. 9.
Restano salvi i canoni per l'uso dei canali in telegrafia armonica stabiliti, in base a criteri diversi da quelli indicati nel precedente art. 8, nelle convenzioni in corso all'atto della pubblicazione della presente legge e fino alla loro prima scadenza.
Entrata in vigore il 15 giugno 1950