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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/07/2025, n. 10295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10295 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
In nome del Popolo italiano
Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 60881 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 e rimessa in decisione all'udienza del 21 dicembre 2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma Parte_1 in Via Ippolito Nievo 61 presso lo studio dell'Avv. Guido Rossi
Gironda che la rappresenta e difende, insieme all'Avv. Renato
Carraro, in forza di procura a margine dell'opposizione ex art. 650 c.p.c.;
- Opponente –
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Tuscolana 1072 presso lo studio degli Avv.ti Carlo Petrone ed Enrico Romano 2
Mastrangelo in Roma, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione.
- Opposta –
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 22762/2018 pronunciata dal Tribunale di Roma e depositata in data
25.10.2018.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per d.i., chiedeva l'emissione della CP_1 ingiunzione oggetto della presente opposizione, assumendo:
1. Che era proprietaria di un terreno Parte_1 facente parte del Piano di Zona n. 51/O “Infernetto”, destinato a “Verde Pubblico”, distinto al Catasto dei
Terreni del Comune di Roma al foglio 1121, particelle
272 e 279;
2. Che, in data 24.10.2006, , nella Controparte_2 qualità di delegata di sottoscriveva Parte_1
l'affidamento dell'incarico professionale alla CP_1
(doc. 1), riguardante “tutta l'attività di consulenza tecnica da eseguire con lo strumento delle
“Osservazioni” o quanto altro necessario, da punto di vista tecnico, al fine di ottenere una valorizzazione dell'area, che possa esprimersi con una volumetria 3
edilizia da realizzare, localizzata in area possibilmente adiacente alle strade principali” ; nel dettaglio, venivano affidate alla “le attività di CP_1 assistenza per le proposte urbanistiche, osservazioni e quanto altro necessario, finalizzate al riconoscimento di uno strumento urbanistico attuativo, che renda economicamente più appetibile le aree di proprietà, anche, con uno strumento compensativo che riconosce una volumetria realizzabile in cambio della cessione gratuita di buona parte dell'intera area” (doc.1);
3. Che, per l'incarico sopra descritto, veniva previsto che la “si avvarrà anche della collaborazione di CP_1 tecnici e professionisti di provata esperienza ed iscritti ai relativi Albi Professionali” (doc. 1);
4. Che la espletava l'incarico affidatole per CP_1 mezzo dell'attività professionale svolta dall'Arch.
Persona_1
5. Che, in ordine al compenso per l'incarico affidato, veniva stabilito che “Le competenze saranno regolate in base ai minimi delle tariffe professionali e dipenderanno dal tempo che si impiegherà per questa attività” (doc.1);
6. Che, espletato l'incarico, previa approvazione del
Consiglio Comunale di Roma, la Regione Lazio, con delibera n. 15 del 15.2.2013, approvava il Nuovo
Progetto Urbanistico, per effetto del quale il terreno di proprietà della vedeva aumentata l'area Parte_1 fondiaria da mq 4.460 a mq 6.065 e il volume 4
edificabile da mc 4000 solo con destinazione “non residenziale” a mc 5.691, di cui 4.968 “residenziali” e
993 “non residenziali”, con conseguente incremento dell'appetibilità e del valore dell'area di sua proprietà, il tutto come comunicato alla resistente a mezzo lett. racc. a.r. datata 4.3.2013 (doc. 2);
7. Che vane risultavano le richieste di pagamento inviate alla resistente, a mezzo lettere racc.te a.r. datate
29.7.2014 e 20.11.201 4 (docc. 3 e 4);
8. Che l'Ordine degli Architetti di Roma, con deliberazione del 3.7.2018, emetteva il parere di congruità degli onorari spettanti all'Arch. liquidandoli a Per_1 vacazioni (come stabilito nel sopra richiamato atto di affidamento dell'incarico da parte della resistente alla ricorrente), nella misura di €. 45.623,98, oltre IVA
(doc. 6); per l'effetto, l'Arch. richiedeva alla Per_1 il pagamento degli onorari liquidati dal CP_1
Consiglio dell'Ordine di appartenenza, a mezzo pec del
4.10.2018 (doc. 7); ù
9. Che, dunque, era creditore della della Parte_1 somma di €. 55.661,26, di cui €. 45.623,98 per compensi determinati a vacazioni, contributo Inarcassa al 4% e spese non imponibili, ed €. 10.037,28 per IVA.
Con atto di citazione notificato in data 5 ottobre 2021, chiedeva “vagliata l'ammissibilità Parte_1 dell'odierna opposizione tardiva ai sensi e agli effetti dell'art.
650 c.p.c. per le motivazioni sopra espresse al paragrafo I),
A) In via preliminare, revocare, ai sensi e agli effetti dell'art. 5
649 c.p.c., l'esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo impugnato, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione in virtù dei motivi di impugnazione espressi nel paragrafo II) dell'odierno atto;
B)
Nel merito, ritenere e dichiarare infondata, sia in fatto, che in diritto, la pretesa creditoria della controparte per i motivi di opposizione articolati nel ridetto paragrafo II) della presente citazione e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 22762/'18 (R.g.n. 65215/'18), emesso dal
Tribunale civile di Roma il 25 ottobre 2018 in danno della esponente;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.”
Costituitasi in giudizio, l'opposta concludeva chiedendo:
“1) in via preliminare, rigettare la richiesta di revoca (rectius sospensione) dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non sussistendone i presupposti in fatto e in diritto;
nel merito: 2) in via principale, rigettare l'opposizione tardiva ex adverso proposta, infondata in fatto e in diritto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo;
3) in caso di annullamento e/o revoca e/o declaratoria di ineffiacia del decreto opposto, condannare la Sig.ra al Parte_1 pagamento in favore della della somma di €. CP_1
55.661,26, oltre interessi legali, ovvero di quella maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria o che verrà ritenuta per legge e/o giustizia, quale credito per
l'espletamento dell'attività di assistenza, per le osservazioni
e quant'altro di cui al primo incarico indicato nella scrittura 6
del 24.10.2006, come da domanda già azionata con il ricorso monitorio;
4) in via subordinata, accogliere la spiegata domanda riconvenzionale di cui sopra e, per l'effetto, condannare la Sig.ra al pagamento in Parte_1 favore della della somma di €. 55.661,26, oltre CP_1 interessi legali, ovvero di quella maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria o che verrà ritenuta per legge e/o giustizia, quale indennizzo ex art. 2041 c.c., poichè, senza una giusta causa, si è arricchita ai danni della
Società opposta mediante l'enorme incremento di valore del terreno di proprietà dell'odierna opponente, facente parte del
Piano di Zona n. 51/O, distinto al Catasto dei Terreni del
Comune di Roma al foglio 1121, particelle 272 e 279, incremento verificatosi a seguito dell'attività espletata dalla
e documentata in atti, per effetto della quale, CP_1 previa approvazione del Consiglio Comunale di Roma, la
Regione Lazio con delibera n. 15 del 15.2.2013 approvava il
Nuovo Progetto Urbanistico, con il quale detto terreno vedeva aumentata l'area fondiaria da mq 4.460 a mq 6.065 e il volume edificabile da mc 4000 solo con destinazione “non residenziale” a mc 5.691, di cui 4.968 “residenziali” e 993
“non residenziali”; 5) in via ulteriormente gradata, autorizzata la chiamata in causa dei terzi di cui sopra, condannare i Sigg.ri e la Sig.ra Parte_2 CP_2
, in solido per quanto di ragione, quali
[...] rappresentanti senza poteri dell'opponente
[...]
al pagamento della somma di €. 55.661,26, Parte_1 oltre interessi legali, ovvero di quella maggiore o minore che 7
risulterà dall'espletanda istruttoria o che verrà ritenuta per legge e/o giustizia, quale risarcimento del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza CP_1 sua colpa nella validità della scrittura di conferimento dell'incarico datata 24.10.2006 da loro sottoscritta, ex art.
1398 c.c.; 5) con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali e accessori di legge.”
A seguito del rigetto dell'istanza di chiamata dei terzi e delle richieste istruttorie, dopo la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 21 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare è necessario valutare l'ammissibilità dell'opposizione tardiva proposta dalla ai sensi dell'art. 650 c.p.c. In particolare, la Parte_1 stessa nel proprio atto introduttivo lamenta l'impossibilità di aver potuto proporre tempestivamente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 22762/2018 a causa dell'irregolarità del procedimento notificatorio dello stesso.
Sul punto si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che: “Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art.
650 cod. proc. civ.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza 8
del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile” (Cass. Sez.
Un., 22/06/2007, n. 14572 – Cass., 27/09/2021, n. 26155).
Nel caso di specie l'opponente assume che il procedimento notificatorio, avvenuto a mezzo del servizio postale, si sia svolto irregolarmente in quanto, a seguito della mancata consegna dell'atto al destinatario in data 8.11.2018, non è stato prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la Comunicazione di Avvenuto
Deposito presso l'Ufficio Postale dell'atto notificato. Inoltre,
l'attuale opposta lamenta che il plico giudiziario sia stato restituito al mittente prima che si fosse perfezionata la notifica per mancato ritiro dello stesso.
Per contro, la difesa della evidenzia che CP_1
Parte l'avviso di ricevimento della non sia mai stato restituito da al difensore della fase monitoria, il quale ha CP_3 9
però estratto la tracciatura della spedizione della stessa dal sito della società di spedizione da cui emerge che la raccomandata è stata inviata in data 8.11.2018 e consegnata in data 12.11.2018, mentre la restituzione del plico risulta avvenuto nel rispetto dei termini di legge. Inoltre, la stessa sottolinea che sarebbe stato onere della Parte_1 preoccuparsi di prevedere un sistema per la ricezione delle notifiche nel lungo periodo in cui la stessa si è allontanata dal proprio domicilio.
Posto quanto sopra, deve evidenziare che, in merito alla possibilità di sopperire alla produzione dell'avviso di ricevimento della CAD attraverso la produzione della tracciatura da parte dello spedizioniere, si sono espresse recentemente le Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno evidenziato che: “ In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto
a riceverlo ovvero per temporanea assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d.
C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”
(Cass. Sez. Un. 10012/2021). 10
Quanto alla conseguenza della omessa produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (Cad), la giurisprudenza di legittimità ha sancito la nullità della notifica stessa (v. Cass. 6352/2024).
Accertata, dunque, la irregolarità del processo notificatorio nei termini sopra descritti, occorre verificare se tale vizio abbia effettivamente comportato l'impossibilità per la di conoscere il decreto ingiuntivo oggetto Parte_1 della presente opposizione. Sul punto, va richiamato il principio della giurisprudenza di legittimità e già sopra espresso, secondo il quale “Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile” (Cass. Sez. Un., 22/06/2007, n. 14572
– Cass., 27/09/2021, n. 26155).
Al riguardo, tuttavia, la non ha fornito CP_1 alcuna prova in tal senso, con conseguente ammissibilità della opposizione proposta.
Venendo al merito della controversia, la pretesa creditoria avanzata dalla si fonda su una scrittura CP_1 privata stipulata in data 24.10.2006 con la quale i proprietari di diversi terreni nella località romana dell'Infernetto 11
affidavano alla stessa società l'incarico di compiere tutta
“l'attività di consulenza tecnica da eseguire con lo strumento delle Osservazioni o quanto altro necessario, dal punto di vista tecnico, al fine di ottenere una valorizzazione dell'area, che possa esprimersi con una volumetria edilizia da realizzare, localizzata in area possibilmente adiacente alle strade principali”. Tale accordo, a parere della opposta, veniva stipulato per conto della da parte della Parte_1 nipote e dal figlio e Controparte_2 Parte_2 prevedeva, altresì, la possibilità per la di avvalersi CP_1
“anche della collaborazione di tecnici e professionisti di provata esperienza ed iscritti ai relativi Albi Professionali”, facoltà esercitata dalla stessa che nel caso di specie si è avvalsa della professionalità dell'Arch. Persona_1
Orbene, oggetto del presente giudizio, come ribadito dalla creditrice opposta, è solo il pagamento del compenso della prima parte dell'accordo la quale si sostanzia nelle “attività di assistenza tecnica per le proposte urbanistiche, osservazioni e quanto altro necessario, finalizzate al riconoscimento di uno strumento urbanistico attuativo che renda economicamente appetibile le aree di proprietà, anche, con uno strumento compensativo che riconosce una volumetria realizzabile in cambio della cessione gratuita di buona parte dell'intera area”.
Sul punto, con il primo motivo di opposizione, la lamenta l'infondatezza della pretesa creditoria, Parte_1 in quanto il contratto alla base della stessa risulta sottoscritta 12
da soggetti terzi (nello specifico la nipote CP_2
e il figlio e senza la produzione
[...] Parte_2 da parte della di una documentazione attestante il CP_1 rilascio di procura speciale da parte della stessa. L'opposta, al contrario, evidenzia che l'accordo in questione non necessita di un'apposita procura scritta, allegando che nel corso degli anni l'Arch. ha informato l'attuale Per_1 opponente dell'attività svolta, sostenendo altresì che il risultato dell'accordo in questione risulta espressamente indicato nel contratto preliminare per la vendita dei terreni in oggetto con la Terso Immobiliare S.rl., stipulato in data
26.3.2008, in cui si legge che: “dalla parte promittente venditrice è stata presentata osservazione al Piano adottato, chiedendo di avere una percentuale di volumetria
Residenziale anche in più alla volumetria non residenziale, una migliore disposizione dell'area fondiaria e la realizzazione dell'intero comparto in più lotti di intervento”.
Ciò posto, giova premettere al riguardo che, ai sensi dell'art. 1392 c.c. “La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere”; nel caso in esame, nello specifico, venendo in rilievo il conferimento di un incarico professionale, occorre evidenziare che lo stesso “può avvenire in qualsiasi forma - anche orale -, purché idonea a manifestare in modo chiaro ed inequivoco la volontà del cliente di avvalersi dell'attività del professionista e della sua opera, non essendo necessaria la forma scritta” (Trib. Verona
20 marzo 2024, n. 627). Consegue a detta specificazione che 13
qualora, come nella presente situazione, non sia necessario il conferimento per iscritto della procura, la prova della sussistenza della stessa “può dedursi anche da fatti univoci e concludenti” (Cass., 16/11/1984 n. 5828), assumendo rilievo anche le presunzioni (Cass., 22/02/2006, n. 3873).
In detta prospettiva, l'odierna parte opposta ritiene che il contenuto stesso del contratto preliminare del
26.3.2008 deporrebbe per la conferma del conferimento dell'incarico da pate della e, in particolare, la Parte_1 specifica ivi contenuta secondo la quale “dalla parte promittente venditrice è stata presentata osservazione al
Piano adottato, chiedendo di avere una percentuale di volumetria Residenziale anche in più alla volumetria non residenziale, una migliore disposizione dell'area fondiaria e la realizzazione dell'intero comparto in più lotti di intervento”.
A tale riguardo, tuttavia, deve rilevarsi che dalla lettura del testo del predetto contratto emerge esclusivamente che la dava atto di aver Parte_1 presentato le osservazioni al Piano adottato, senza la specifica che le stesse erano state realizzate per il tramite della società odierna opposta e, dunque, in esecuzione del dedotto incarico conferito a quest'ultima. Per altro, pur prescindendo da ciò, non può trascurarsi che la , a CP_1 dimostrazione dell'adempimento dell'incarico che deduce essergli stato conferito dalla opponente, depositava una serie di atti redatti dall'Arch. atti privi della Persona_1 prova del deposito al e, quindi, del relativo CP_4 14
n. di protocollo e che, stante la contestazione operata in tal senso dalla non possono assurgere a prova del Parte_1 dedotto operato svolto. L'unico documento fornito di data e numero di protocollo da parte del poi, è CP_4
l'osservazione all'adozione per il Piano Particolareggiato per il recupero urbanistico, atto, tuttavia, presentato dalla nipote dell'odierna opponente e nel quale non si fa menzione dell'operato della opposta.
Discende da quanto sopra che, in assenza di ulteriori elementi probatori, l'opposizione proposta dalla debba ritenersi fondata, atteso che non è stata Parte_1 raggiunta la prova del dedotto conferimento di incarico nei confronti della . CP_1
Quanto, poi, alla domanda ex art. 2041 cc, deve rilevarsi, in primo luogo, che l'opponente ha eccepito la prescrizione della stessa ai sensi dell'art. 2934 cc. per decorso del termine di dieci anni, decorrente dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso in esame, è la stessa opposta a dedurre, pur senza documentarlo, che con delibera n. 15 del 15.2.2013, il approvava CP_4 il nuovo Progetto Urbanistico, con aumento dell'area fondiaria. Consegue a ciò l'infondatezza della eccezione di prescrizione essendo il ricorso monitorio depositato in data
15.10.2018.
Nel merito, comunque, la domanda ex art. 2041 cc. non può essere, atteso che, come sopra specificato, non 15
sussiste la prova in atti dello svolgimento della attività esecutiva del dedotto incarico professionale.
Relativamente, infine, alla domanda ex art. 96, 2 comma cpc formulata dalla opponente nelle memorie ex art. 183, 6 comma, n.1 cpc, valga quanto segue.
Il presupposto di ordine oggettivo dell'istituto sopra citato, è rappresentato dalla inesistenza del diritto, da intendersi come acclarata insussistenza della situazione giuridica sostanziale a tutela della quale sono stati compiuti gli atti indicati dalla norma, laddove, quanto all'aspetto soggettivo, per integrare la responsabilità in questione non si richiede dolo o colpa grave, bensì il difetto della normale prudenza, espressione comunemente intesa nel senso di colpa lieve, e cioè la ragionevole ed oggettiva prevedibilità, secondo l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, del successivo accertamento della inesistenza del diritto. Oltre ai presupposti soggettivo e oggettivo sopra richiamati, ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento dei danni è, altresì, necessario che la controparte dimostri la concreta ed effettiva sussistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima
( Cass. 4443/2015). Infatti, la liquidazione dei danni, sebbene effettuabile d'ufficio, richiede comunque la prova, gravante sulla parte che richiede il risarcimento, sia dell'an, ovvero della concreta esistenza di un pregiudizio, che del quantum, ossia della sua quantificazione o, quantomeno, la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa (cfr. Cass.
2805/2018; Corte Appello Firenze 15.9.2010; T. Vasto 16
15.1.2020; T. 15.11.2017; T. Taranto 9.10.2012; T. CP_5
Bassano del Grappa 27.10.2011; T. 25.5.2011). CP_5
Posto quanto sopra, deve rilevarsi, in relazione al caso oggetto della presente disamina, che, pur prescindendo dal rapporto tra il credito vantato e il valore di mercato del bene ipotecato, l'odierna parte opposta ha provveduto ad iscrivere ipoteca giudiziale per euro 62.000,00 sul terreno di proprietà della opponente sito in località Infernetto, via Carlo
Calcaterra, nella consapevolezza della irregolarità del procedimento di notifica del d.i., per non aver mai ottenuto la CAD sopra descritta. Di talchè, stante l'accertata inesistenza del diritto vantato dall'opposta, deve, altresì, ritenersi ricorrente il requisito del difetto della normale prudenza, atteso che la consapevolezza della irregolarità del procedimento di notifica avrebbe dovuto imporre una maggior cautela da parte della . CP_1
Relativamente alla quantificazione del dedotto danno subito, la causa deve essere rimessa sul ruolo per espletare l'istruttoria, sul punto richiesta dalla opponente, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, non definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 60881/2021, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ Revoca il d.i. il decreto ingiuntivo n. 22762/2018;
❖ Rigetta le restanti domande;
17
❖ Dispone che la causa sia rimessa sul ruolo come da separata ordinanza Così deciso in Roma 7.7.25
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT Dr. Alessandro Angelini
Repubblica Italiana
In nome del Popolo italiano
Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 60881 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 e rimessa in decisione all'udienza del 21 dicembre 2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma Parte_1 in Via Ippolito Nievo 61 presso lo studio dell'Avv. Guido Rossi
Gironda che la rappresenta e difende, insieme all'Avv. Renato
Carraro, in forza di procura a margine dell'opposizione ex art. 650 c.p.c.;
- Opponente –
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Tuscolana 1072 presso lo studio degli Avv.ti Carlo Petrone ed Enrico Romano 2
Mastrangelo in Roma, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione.
- Opposta –
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 22762/2018 pronunciata dal Tribunale di Roma e depositata in data
25.10.2018.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per d.i., chiedeva l'emissione della CP_1 ingiunzione oggetto della presente opposizione, assumendo:
1. Che era proprietaria di un terreno Parte_1 facente parte del Piano di Zona n. 51/O “Infernetto”, destinato a “Verde Pubblico”, distinto al Catasto dei
Terreni del Comune di Roma al foglio 1121, particelle
272 e 279;
2. Che, in data 24.10.2006, , nella Controparte_2 qualità di delegata di sottoscriveva Parte_1
l'affidamento dell'incarico professionale alla CP_1
(doc. 1), riguardante “tutta l'attività di consulenza tecnica da eseguire con lo strumento delle
“Osservazioni” o quanto altro necessario, da punto di vista tecnico, al fine di ottenere una valorizzazione dell'area, che possa esprimersi con una volumetria 3
edilizia da realizzare, localizzata in area possibilmente adiacente alle strade principali” ; nel dettaglio, venivano affidate alla “le attività di CP_1 assistenza per le proposte urbanistiche, osservazioni e quanto altro necessario, finalizzate al riconoscimento di uno strumento urbanistico attuativo, che renda economicamente più appetibile le aree di proprietà, anche, con uno strumento compensativo che riconosce una volumetria realizzabile in cambio della cessione gratuita di buona parte dell'intera area” (doc.1);
3. Che, per l'incarico sopra descritto, veniva previsto che la “si avvarrà anche della collaborazione di CP_1 tecnici e professionisti di provata esperienza ed iscritti ai relativi Albi Professionali” (doc. 1);
4. Che la espletava l'incarico affidatole per CP_1 mezzo dell'attività professionale svolta dall'Arch.
Persona_1
5. Che, in ordine al compenso per l'incarico affidato, veniva stabilito che “Le competenze saranno regolate in base ai minimi delle tariffe professionali e dipenderanno dal tempo che si impiegherà per questa attività” (doc.1);
6. Che, espletato l'incarico, previa approvazione del
Consiglio Comunale di Roma, la Regione Lazio, con delibera n. 15 del 15.2.2013, approvava il Nuovo
Progetto Urbanistico, per effetto del quale il terreno di proprietà della vedeva aumentata l'area Parte_1 fondiaria da mq 4.460 a mq 6.065 e il volume 4
edificabile da mc 4000 solo con destinazione “non residenziale” a mc 5.691, di cui 4.968 “residenziali” e
993 “non residenziali”, con conseguente incremento dell'appetibilità e del valore dell'area di sua proprietà, il tutto come comunicato alla resistente a mezzo lett. racc. a.r. datata 4.3.2013 (doc. 2);
7. Che vane risultavano le richieste di pagamento inviate alla resistente, a mezzo lettere racc.te a.r. datate
29.7.2014 e 20.11.201 4 (docc. 3 e 4);
8. Che l'Ordine degli Architetti di Roma, con deliberazione del 3.7.2018, emetteva il parere di congruità degli onorari spettanti all'Arch. liquidandoli a Per_1 vacazioni (come stabilito nel sopra richiamato atto di affidamento dell'incarico da parte della resistente alla ricorrente), nella misura di €. 45.623,98, oltre IVA
(doc. 6); per l'effetto, l'Arch. richiedeva alla Per_1 il pagamento degli onorari liquidati dal CP_1
Consiglio dell'Ordine di appartenenza, a mezzo pec del
4.10.2018 (doc. 7); ù
9. Che, dunque, era creditore della della Parte_1 somma di €. 55.661,26, di cui €. 45.623,98 per compensi determinati a vacazioni, contributo Inarcassa al 4% e spese non imponibili, ed €. 10.037,28 per IVA.
Con atto di citazione notificato in data 5 ottobre 2021, chiedeva “vagliata l'ammissibilità Parte_1 dell'odierna opposizione tardiva ai sensi e agli effetti dell'art.
650 c.p.c. per le motivazioni sopra espresse al paragrafo I),
A) In via preliminare, revocare, ai sensi e agli effetti dell'art. 5
649 c.p.c., l'esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo impugnato, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione in virtù dei motivi di impugnazione espressi nel paragrafo II) dell'odierno atto;
B)
Nel merito, ritenere e dichiarare infondata, sia in fatto, che in diritto, la pretesa creditoria della controparte per i motivi di opposizione articolati nel ridetto paragrafo II) della presente citazione e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 22762/'18 (R.g.n. 65215/'18), emesso dal
Tribunale civile di Roma il 25 ottobre 2018 in danno della esponente;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.”
Costituitasi in giudizio, l'opposta concludeva chiedendo:
“1) in via preliminare, rigettare la richiesta di revoca (rectius sospensione) dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non sussistendone i presupposti in fatto e in diritto;
nel merito: 2) in via principale, rigettare l'opposizione tardiva ex adverso proposta, infondata in fatto e in diritto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo;
3) in caso di annullamento e/o revoca e/o declaratoria di ineffiacia del decreto opposto, condannare la Sig.ra al Parte_1 pagamento in favore della della somma di €. CP_1
55.661,26, oltre interessi legali, ovvero di quella maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria o che verrà ritenuta per legge e/o giustizia, quale credito per
l'espletamento dell'attività di assistenza, per le osservazioni
e quant'altro di cui al primo incarico indicato nella scrittura 6
del 24.10.2006, come da domanda già azionata con il ricorso monitorio;
4) in via subordinata, accogliere la spiegata domanda riconvenzionale di cui sopra e, per l'effetto, condannare la Sig.ra al pagamento in Parte_1 favore della della somma di €. 55.661,26, oltre CP_1 interessi legali, ovvero di quella maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria o che verrà ritenuta per legge e/o giustizia, quale indennizzo ex art. 2041 c.c., poichè, senza una giusta causa, si è arricchita ai danni della
Società opposta mediante l'enorme incremento di valore del terreno di proprietà dell'odierna opponente, facente parte del
Piano di Zona n. 51/O, distinto al Catasto dei Terreni del
Comune di Roma al foglio 1121, particelle 272 e 279, incremento verificatosi a seguito dell'attività espletata dalla
e documentata in atti, per effetto della quale, CP_1 previa approvazione del Consiglio Comunale di Roma, la
Regione Lazio con delibera n. 15 del 15.2.2013 approvava il
Nuovo Progetto Urbanistico, con il quale detto terreno vedeva aumentata l'area fondiaria da mq 4.460 a mq 6.065 e il volume edificabile da mc 4000 solo con destinazione “non residenziale” a mc 5.691, di cui 4.968 “residenziali” e 993
“non residenziali”; 5) in via ulteriormente gradata, autorizzata la chiamata in causa dei terzi di cui sopra, condannare i Sigg.ri e la Sig.ra Parte_2 CP_2
, in solido per quanto di ragione, quali
[...] rappresentanti senza poteri dell'opponente
[...]
al pagamento della somma di €. 55.661,26, Parte_1 oltre interessi legali, ovvero di quella maggiore o minore che 7
risulterà dall'espletanda istruttoria o che verrà ritenuta per legge e/o giustizia, quale risarcimento del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza CP_1 sua colpa nella validità della scrittura di conferimento dell'incarico datata 24.10.2006 da loro sottoscritta, ex art.
1398 c.c.; 5) con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali e accessori di legge.”
A seguito del rigetto dell'istanza di chiamata dei terzi e delle richieste istruttorie, dopo la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 21 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare è necessario valutare l'ammissibilità dell'opposizione tardiva proposta dalla ai sensi dell'art. 650 c.p.c. In particolare, la Parte_1 stessa nel proprio atto introduttivo lamenta l'impossibilità di aver potuto proporre tempestivamente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 22762/2018 a causa dell'irregolarità del procedimento notificatorio dello stesso.
Sul punto si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che: “Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art.
650 cod. proc. civ.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza 8
del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile” (Cass. Sez.
Un., 22/06/2007, n. 14572 – Cass., 27/09/2021, n. 26155).
Nel caso di specie l'opponente assume che il procedimento notificatorio, avvenuto a mezzo del servizio postale, si sia svolto irregolarmente in quanto, a seguito della mancata consegna dell'atto al destinatario in data 8.11.2018, non è stato prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la Comunicazione di Avvenuto
Deposito presso l'Ufficio Postale dell'atto notificato. Inoltre,
l'attuale opposta lamenta che il plico giudiziario sia stato restituito al mittente prima che si fosse perfezionata la notifica per mancato ritiro dello stesso.
Per contro, la difesa della evidenzia che CP_1
Parte l'avviso di ricevimento della non sia mai stato restituito da al difensore della fase monitoria, il quale ha CP_3 9
però estratto la tracciatura della spedizione della stessa dal sito della società di spedizione da cui emerge che la raccomandata è stata inviata in data 8.11.2018 e consegnata in data 12.11.2018, mentre la restituzione del plico risulta avvenuto nel rispetto dei termini di legge. Inoltre, la stessa sottolinea che sarebbe stato onere della Parte_1 preoccuparsi di prevedere un sistema per la ricezione delle notifiche nel lungo periodo in cui la stessa si è allontanata dal proprio domicilio.
Posto quanto sopra, deve evidenziare che, in merito alla possibilità di sopperire alla produzione dell'avviso di ricevimento della CAD attraverso la produzione della tracciatura da parte dello spedizioniere, si sono espresse recentemente le Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno evidenziato che: “ In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto
a riceverlo ovvero per temporanea assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d.
C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”
(Cass. Sez. Un. 10012/2021). 10
Quanto alla conseguenza della omessa produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (Cad), la giurisprudenza di legittimità ha sancito la nullità della notifica stessa (v. Cass. 6352/2024).
Accertata, dunque, la irregolarità del processo notificatorio nei termini sopra descritti, occorre verificare se tale vizio abbia effettivamente comportato l'impossibilità per la di conoscere il decreto ingiuntivo oggetto Parte_1 della presente opposizione. Sul punto, va richiamato il principio della giurisprudenza di legittimità e già sopra espresso, secondo il quale “Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile” (Cass. Sez. Un., 22/06/2007, n. 14572
– Cass., 27/09/2021, n. 26155).
Al riguardo, tuttavia, la non ha fornito CP_1 alcuna prova in tal senso, con conseguente ammissibilità della opposizione proposta.
Venendo al merito della controversia, la pretesa creditoria avanzata dalla si fonda su una scrittura CP_1 privata stipulata in data 24.10.2006 con la quale i proprietari di diversi terreni nella località romana dell'Infernetto 11
affidavano alla stessa società l'incarico di compiere tutta
“l'attività di consulenza tecnica da eseguire con lo strumento delle Osservazioni o quanto altro necessario, dal punto di vista tecnico, al fine di ottenere una valorizzazione dell'area, che possa esprimersi con una volumetria edilizia da realizzare, localizzata in area possibilmente adiacente alle strade principali”. Tale accordo, a parere della opposta, veniva stipulato per conto della da parte della Parte_1 nipote e dal figlio e Controparte_2 Parte_2 prevedeva, altresì, la possibilità per la di avvalersi CP_1
“anche della collaborazione di tecnici e professionisti di provata esperienza ed iscritti ai relativi Albi Professionali”, facoltà esercitata dalla stessa che nel caso di specie si è avvalsa della professionalità dell'Arch. Persona_1
Orbene, oggetto del presente giudizio, come ribadito dalla creditrice opposta, è solo il pagamento del compenso della prima parte dell'accordo la quale si sostanzia nelle “attività di assistenza tecnica per le proposte urbanistiche, osservazioni e quanto altro necessario, finalizzate al riconoscimento di uno strumento urbanistico attuativo che renda economicamente appetibile le aree di proprietà, anche, con uno strumento compensativo che riconosce una volumetria realizzabile in cambio della cessione gratuita di buona parte dell'intera area”.
Sul punto, con il primo motivo di opposizione, la lamenta l'infondatezza della pretesa creditoria, Parte_1 in quanto il contratto alla base della stessa risulta sottoscritta 12
da soggetti terzi (nello specifico la nipote CP_2
e il figlio e senza la produzione
[...] Parte_2 da parte della di una documentazione attestante il CP_1 rilascio di procura speciale da parte della stessa. L'opposta, al contrario, evidenzia che l'accordo in questione non necessita di un'apposita procura scritta, allegando che nel corso degli anni l'Arch. ha informato l'attuale Per_1 opponente dell'attività svolta, sostenendo altresì che il risultato dell'accordo in questione risulta espressamente indicato nel contratto preliminare per la vendita dei terreni in oggetto con la Terso Immobiliare S.rl., stipulato in data
26.3.2008, in cui si legge che: “dalla parte promittente venditrice è stata presentata osservazione al Piano adottato, chiedendo di avere una percentuale di volumetria
Residenziale anche in più alla volumetria non residenziale, una migliore disposizione dell'area fondiaria e la realizzazione dell'intero comparto in più lotti di intervento”.
Ciò posto, giova premettere al riguardo che, ai sensi dell'art. 1392 c.c. “La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere”; nel caso in esame, nello specifico, venendo in rilievo il conferimento di un incarico professionale, occorre evidenziare che lo stesso “può avvenire in qualsiasi forma - anche orale -, purché idonea a manifestare in modo chiaro ed inequivoco la volontà del cliente di avvalersi dell'attività del professionista e della sua opera, non essendo necessaria la forma scritta” (Trib. Verona
20 marzo 2024, n. 627). Consegue a detta specificazione che 13
qualora, come nella presente situazione, non sia necessario il conferimento per iscritto della procura, la prova della sussistenza della stessa “può dedursi anche da fatti univoci e concludenti” (Cass., 16/11/1984 n. 5828), assumendo rilievo anche le presunzioni (Cass., 22/02/2006, n. 3873).
In detta prospettiva, l'odierna parte opposta ritiene che il contenuto stesso del contratto preliminare del
26.3.2008 deporrebbe per la conferma del conferimento dell'incarico da pate della e, in particolare, la Parte_1 specifica ivi contenuta secondo la quale “dalla parte promittente venditrice è stata presentata osservazione al
Piano adottato, chiedendo di avere una percentuale di volumetria Residenziale anche in più alla volumetria non residenziale, una migliore disposizione dell'area fondiaria e la realizzazione dell'intero comparto in più lotti di intervento”.
A tale riguardo, tuttavia, deve rilevarsi che dalla lettura del testo del predetto contratto emerge esclusivamente che la dava atto di aver Parte_1 presentato le osservazioni al Piano adottato, senza la specifica che le stesse erano state realizzate per il tramite della società odierna opposta e, dunque, in esecuzione del dedotto incarico conferito a quest'ultima. Per altro, pur prescindendo da ciò, non può trascurarsi che la , a CP_1 dimostrazione dell'adempimento dell'incarico che deduce essergli stato conferito dalla opponente, depositava una serie di atti redatti dall'Arch. atti privi della Persona_1 prova del deposito al e, quindi, del relativo CP_4 14
n. di protocollo e che, stante la contestazione operata in tal senso dalla non possono assurgere a prova del Parte_1 dedotto operato svolto. L'unico documento fornito di data e numero di protocollo da parte del poi, è CP_4
l'osservazione all'adozione per il Piano Particolareggiato per il recupero urbanistico, atto, tuttavia, presentato dalla nipote dell'odierna opponente e nel quale non si fa menzione dell'operato della opposta.
Discende da quanto sopra che, in assenza di ulteriori elementi probatori, l'opposizione proposta dalla debba ritenersi fondata, atteso che non è stata Parte_1 raggiunta la prova del dedotto conferimento di incarico nei confronti della . CP_1
Quanto, poi, alla domanda ex art. 2041 cc, deve rilevarsi, in primo luogo, che l'opponente ha eccepito la prescrizione della stessa ai sensi dell'art. 2934 cc. per decorso del termine di dieci anni, decorrente dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso in esame, è la stessa opposta a dedurre, pur senza documentarlo, che con delibera n. 15 del 15.2.2013, il approvava CP_4 il nuovo Progetto Urbanistico, con aumento dell'area fondiaria. Consegue a ciò l'infondatezza della eccezione di prescrizione essendo il ricorso monitorio depositato in data
15.10.2018.
Nel merito, comunque, la domanda ex art. 2041 cc. non può essere, atteso che, come sopra specificato, non 15
sussiste la prova in atti dello svolgimento della attività esecutiva del dedotto incarico professionale.
Relativamente, infine, alla domanda ex art. 96, 2 comma cpc formulata dalla opponente nelle memorie ex art. 183, 6 comma, n.1 cpc, valga quanto segue.
Il presupposto di ordine oggettivo dell'istituto sopra citato, è rappresentato dalla inesistenza del diritto, da intendersi come acclarata insussistenza della situazione giuridica sostanziale a tutela della quale sono stati compiuti gli atti indicati dalla norma, laddove, quanto all'aspetto soggettivo, per integrare la responsabilità in questione non si richiede dolo o colpa grave, bensì il difetto della normale prudenza, espressione comunemente intesa nel senso di colpa lieve, e cioè la ragionevole ed oggettiva prevedibilità, secondo l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, del successivo accertamento della inesistenza del diritto. Oltre ai presupposti soggettivo e oggettivo sopra richiamati, ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento dei danni è, altresì, necessario che la controparte dimostri la concreta ed effettiva sussistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima
( Cass. 4443/2015). Infatti, la liquidazione dei danni, sebbene effettuabile d'ufficio, richiede comunque la prova, gravante sulla parte che richiede il risarcimento, sia dell'an, ovvero della concreta esistenza di un pregiudizio, che del quantum, ossia della sua quantificazione o, quantomeno, la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa (cfr. Cass.
2805/2018; Corte Appello Firenze 15.9.2010; T. Vasto 16
15.1.2020; T. 15.11.2017; T. Taranto 9.10.2012; T. CP_5
Bassano del Grappa 27.10.2011; T. 25.5.2011). CP_5
Posto quanto sopra, deve rilevarsi, in relazione al caso oggetto della presente disamina, che, pur prescindendo dal rapporto tra il credito vantato e il valore di mercato del bene ipotecato, l'odierna parte opposta ha provveduto ad iscrivere ipoteca giudiziale per euro 62.000,00 sul terreno di proprietà della opponente sito in località Infernetto, via Carlo
Calcaterra, nella consapevolezza della irregolarità del procedimento di notifica del d.i., per non aver mai ottenuto la CAD sopra descritta. Di talchè, stante l'accertata inesistenza del diritto vantato dall'opposta, deve, altresì, ritenersi ricorrente il requisito del difetto della normale prudenza, atteso che la consapevolezza della irregolarità del procedimento di notifica avrebbe dovuto imporre una maggior cautela da parte della . CP_1
Relativamente alla quantificazione del dedotto danno subito, la causa deve essere rimessa sul ruolo per espletare l'istruttoria, sul punto richiesta dalla opponente, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, non definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 60881/2021, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ Revoca il d.i. il decreto ingiuntivo n. 22762/2018;
❖ Rigetta le restanti domande;
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❖ Dispone che la causa sia rimessa sul ruolo come da separata ordinanza Così deciso in Roma 7.7.25
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT Dr. Alessandro Angelini