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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/07/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4561/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente Rel. ed est.
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4561/2023 R.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione;
promossa da:
C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in Siracusa (SR) al C.so Matteotti n. 21, elettivamente domiciliato in Enna (EN), alla Via dei
Greci n.57/A, presso e nello studio dell'avv. Silvano Domina che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
-ricorrente contro
C.F. nata in [...] il [...] residente in [...] C.F._2
Cassaro n. 5, elettivamente domiciliata in Catania, Via Proserpina n. 24, presso lo studio dell'avv.
Carmelo Padalino che la rappresenta e difende per mandato in atti;
- resistente udito il pubblico ministero (comunicazione del 28.11.2023);
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 22.11.2023 ha chiesto la modifica delle condizioni Parte_1
della separazione dalla moglie, di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 1677/2021 CP_1
pubblicata il 21.9.2021, passata in giudicato.
Ha premesso che con la citata sentenza è stato disposto: l'affidamento condiviso della figlia minore
, nata a [...] il [...], con collocamento prevalente della stessa presso la madre;
il Per_1 versamento a su carico dell'assegno mensile di € 600 per il mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ha dedotto che la situazione familiare è mutata in quanto oggi la figlia frequenta la scuola Per_1
primaria di secondo grado presso l'istituto comprensivo “Archimede” che è equidistante rispetto all'abitazione dei genitori;
pratica il nuoto insieme a lui;
non frequenta più il doposcuola e viene supportata da lui nei compiti;
trascorre con lui molto tempo anche in considerazione del fatto che egli lavora in smart working.
Su tali presupposti ha chiesto il collocamento alternato della minore presso entrambi i genitori.
Si è costituita la resistente contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
In particolare, ha dedotto che non sono intervenuti fatti nuovi significativi, atteso che rispetto al regime degli incontri stabilito dal Tribunale con la sentenza di separazione v'è stato solo un concorde cambio di giorni ( il lunedì e il mercoledì invece che il martedì e il giovedì) per venire incontro alle esigenze di lavoro in smart working del . Parte_1
Ha dedotto che non vi sono stati cambiamenti rispetto alle abitudini di vita della minore anche tenuto conto della vicinanza della casa ove abita la minore rispetto all'istituto scolastico e al centro sportivo ove la minore pratica il nuoto.
In via riconvenzionale ha chiesto l'aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia da € 600 a €850 avendo ella acquisito dati relativi a giacenze e depositi bancari relativi al che evidenziano Parte_1
la sua maggiore capacità contributiva.
Con atto depositato il 9.5.2025 il ricorrente ha parzialmente modificato la domanda chiedendo inoltre
“in subordine, adottare qualsiasi provvedimento opportuno al fine di assicurare il diritto della figlia delle parti in causa di trascorrere tempi paritetici in ragione della metà del proprio tempo, compresi i pernottamenti, con ciascuno dei genitori;
- disporre il mantenimento diretto della minore nei periodi di rispettiva permanenza, con l'eccezione per le spese straordinarie che graveranno sui genitori in parti uguali.”
Le parti sono state sentite personalmente all'udienza del 14.5.2024 ed all'esito il giudice relatore si è riservato di provvedere anche sulla richiesta del difensore della resistente di concessione di un termine a difesa per controdedurre alla nuove domande formulate dal difensore del ricorrente nell'atto pagina 2 di 5 depositato il 9.5.2024.
Con ordinanza del 19.6.2024 il Giudice delegato alla trattazione del giudizio, ha fissato la nuova udienza del 14.1.2025 per la comparizione delle parti assegnando i nuovi termini di cui all'art. 473 bis.
17 c.p.c. avuto riguardo alle domande nuove proposte dal ricorrente.
A detta udienza sono comparse personalmente le parti le quali sono state nuovamente sentite.
All'esito il Giudice delegato, ha ritenuto manifestamente superfluo l'ascolto della minore Per_1
reputando detto ascolto non rispondente al preminente interesse della minore in considerazione del fatto che la stessa è pacificamente gestita in modo sereno dai genitori e che la comparizione avanti al giudice le avrebbe arrecato un inutile turbamento.
Il Giudice delegato inoltre, tenuto conto della vigente regolamentazione dei rapporti genitoriali e della mancanza d richieste istruttorie, nulla ha disposto a titolo temporaneo ed urgente ed ha rimesso la causa all'udienza di decisione del 3.6.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis .28 c.p.c..
In esito a detta udienza cartolare la causa è stata assunta in decisione. xxx
La domanda di collocamento alternato della minore non merita accoglimento e va pertanto rigettata.
Invero, la medesima richiesta è stata già vagliata dal Tribunale che con la sentenza di separazione sopra citata l'ha rigettata evidenziando la preminente rilevanza delle abitudini di vita della minore
“caratterizzate da impegni scolastici ed extra scolastici che si svolgono in luoghi prossimi all'abitazione materna, rendono pregiudizievole per un collocamento paritario presso ciascun Per_1
genitore, posto che la bambina sarebbe costretta ad effettuare giornalmente molti spostamenti per raggiungere la scuola o il centro sportivo dall'abitazione paterna con un tempo di percorrenza di 20 minuti a tragitto, come dedotto dallo stesso attore”.
La sentenza di separazione ha quindi disposto la collocazione della minore presso la madre ed ha così disciplinato il diritto di visita del padre: "il padre potrà vedere la figlia, salvi diversi accordi tra le parti, per due pomeriggi alla settimana, il martedì ed il giovedì dalle 17:00 alle ore 19:30, ed, a settimane alterne, dalle 17:00 del venerdì alle 19:30 della domenica…”.
Orbene, è pacifico tra le parti che rispetto alla regolamentazione disposta con la sentenza di separazione le stesse hanno liberamente concordato che il stia con la minore nei giorni di lunedì e Parte_1
mercoledì, fermo restando che a fine settimana alterni la minore sta con il padre dal venerdì alla domenica con pernottamento presso di lui.
Il solo cambiamento dei due giorni infrasettimanali non costituisce certamente un fatto nuovo rilevante ai fini della chiesta collocazione paritetica. pagina 3 di 5 Anche l'attuale frequentazione dell'istituto Archimede -che si trova sempre nella zona alta della città- non costituisce un fatto nuovo rilevante tenuto conto che la madre e la minore continuano a risiedere nell'abitazione situata anch'essa nella stessa zona della città e che il padre vive invece nella zona di
RT (in Corso Matteotti) che è notevolmente più distante e più esposta all'intenso traffico veicolare.
Ciò senza contare che è emerso che il ha adibito la propria abitazione anche a ricettività di Parte_1
tipo alberghiero il che esporrebbe la minore ad una limitazione della propria libertà e della propria privacy laddove dovesse condividere spazi comuni con gli ospiti del genitore.
Il fatto che oggi frequenti il nuoto presso un centro fuori città accompagnata dal padre che Per_1
pratica contestualmente la propria attività sportiva non ha alcuna attinenza con il collocamento paritetico. Lo stesso vale per le altre attività che impegnano la minore con l'apporto anche del padre.
Quanto sopra a tacer del fatto che la resistente ha incontestatamente riferito che il di Parte_1
sovente sosta a casa sua con la minore, quando lei è impegnata al lavoro, proprio per una più agevole gestione delle esigenze della minore.
In definitiva, non vi sono fatti nuovi che possano giustificare il chiesto collocamento alternato della minore la quale è pacifico che sia “serenamente gestita” da entrambi i genitori con la flessibilità necessaria per soddisfare le sue esigenze di vita.
Parimenti merita il rigetto la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento per la minore.
Le più significative annotazioni di importi negli estratti conto prodotti si riferiscono a periodi antecedenti o concomitanti alla separazione e quindi non integrano fatti nuovi rilevanti sul piano della capacità contributiva del , come vagliata in sede di separazione. Parte_1
La movimentazione relativa ai periodi successivi non evidenzia importi idonei a comprovare un miglioramento delle condizioni economiche del , anche tenuto conto di quanto dallo stesso Parte_1
dedotto in ordine alla co-intestazione dei rapporti. La movimentazione bancaria prodotta il 9.5.2024 non evidenzia, inoltre, entrate riferibili all'attività di affitta-camere svolta dal . Parte_1
Non v'è prova quindi che l'attuale situazione economica del quale continua a svolgere Controparte_2
la stessa attività lavorativa- sia apprezzabilmente migliorata rispetto a quella che lo stesso aveva al tempo della separazione.
La domanda riconvenzionale va pertanto rigettata.
Stante l'esito complessivo della causa le spese vanno interamente compensate.
P. Q. M.
il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così dispone: rigetta la domanda del;
Parte_1
rigetta la domanda riconvenzionale della;
CP_1
pagina 4 di 5 compensa interamente le spese del giudizio.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
24.7.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente Rel. ed est.
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4561/2023 R.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione;
promossa da:
C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in Siracusa (SR) al C.so Matteotti n. 21, elettivamente domiciliato in Enna (EN), alla Via dei
Greci n.57/A, presso e nello studio dell'avv. Silvano Domina che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
-ricorrente contro
C.F. nata in [...] il [...] residente in [...] C.F._2
Cassaro n. 5, elettivamente domiciliata in Catania, Via Proserpina n. 24, presso lo studio dell'avv.
Carmelo Padalino che la rappresenta e difende per mandato in atti;
- resistente udito il pubblico ministero (comunicazione del 28.11.2023);
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 22.11.2023 ha chiesto la modifica delle condizioni Parte_1
della separazione dalla moglie, di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 1677/2021 CP_1
pubblicata il 21.9.2021, passata in giudicato.
Ha premesso che con la citata sentenza è stato disposto: l'affidamento condiviso della figlia minore
, nata a [...] il [...], con collocamento prevalente della stessa presso la madre;
il Per_1 versamento a su carico dell'assegno mensile di € 600 per il mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ha dedotto che la situazione familiare è mutata in quanto oggi la figlia frequenta la scuola Per_1
primaria di secondo grado presso l'istituto comprensivo “Archimede” che è equidistante rispetto all'abitazione dei genitori;
pratica il nuoto insieme a lui;
non frequenta più il doposcuola e viene supportata da lui nei compiti;
trascorre con lui molto tempo anche in considerazione del fatto che egli lavora in smart working.
Su tali presupposti ha chiesto il collocamento alternato della minore presso entrambi i genitori.
Si è costituita la resistente contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
In particolare, ha dedotto che non sono intervenuti fatti nuovi significativi, atteso che rispetto al regime degli incontri stabilito dal Tribunale con la sentenza di separazione v'è stato solo un concorde cambio di giorni ( il lunedì e il mercoledì invece che il martedì e il giovedì) per venire incontro alle esigenze di lavoro in smart working del . Parte_1
Ha dedotto che non vi sono stati cambiamenti rispetto alle abitudini di vita della minore anche tenuto conto della vicinanza della casa ove abita la minore rispetto all'istituto scolastico e al centro sportivo ove la minore pratica il nuoto.
In via riconvenzionale ha chiesto l'aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia da € 600 a €850 avendo ella acquisito dati relativi a giacenze e depositi bancari relativi al che evidenziano Parte_1
la sua maggiore capacità contributiva.
Con atto depositato il 9.5.2025 il ricorrente ha parzialmente modificato la domanda chiedendo inoltre
“in subordine, adottare qualsiasi provvedimento opportuno al fine di assicurare il diritto della figlia delle parti in causa di trascorrere tempi paritetici in ragione della metà del proprio tempo, compresi i pernottamenti, con ciascuno dei genitori;
- disporre il mantenimento diretto della minore nei periodi di rispettiva permanenza, con l'eccezione per le spese straordinarie che graveranno sui genitori in parti uguali.”
Le parti sono state sentite personalmente all'udienza del 14.5.2024 ed all'esito il giudice relatore si è riservato di provvedere anche sulla richiesta del difensore della resistente di concessione di un termine a difesa per controdedurre alla nuove domande formulate dal difensore del ricorrente nell'atto pagina 2 di 5 depositato il 9.5.2024.
Con ordinanza del 19.6.2024 il Giudice delegato alla trattazione del giudizio, ha fissato la nuova udienza del 14.1.2025 per la comparizione delle parti assegnando i nuovi termini di cui all'art. 473 bis.
17 c.p.c. avuto riguardo alle domande nuove proposte dal ricorrente.
A detta udienza sono comparse personalmente le parti le quali sono state nuovamente sentite.
All'esito il Giudice delegato, ha ritenuto manifestamente superfluo l'ascolto della minore Per_1
reputando detto ascolto non rispondente al preminente interesse della minore in considerazione del fatto che la stessa è pacificamente gestita in modo sereno dai genitori e che la comparizione avanti al giudice le avrebbe arrecato un inutile turbamento.
Il Giudice delegato inoltre, tenuto conto della vigente regolamentazione dei rapporti genitoriali e della mancanza d richieste istruttorie, nulla ha disposto a titolo temporaneo ed urgente ed ha rimesso la causa all'udienza di decisione del 3.6.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis .28 c.p.c..
In esito a detta udienza cartolare la causa è stata assunta in decisione. xxx
La domanda di collocamento alternato della minore non merita accoglimento e va pertanto rigettata.
Invero, la medesima richiesta è stata già vagliata dal Tribunale che con la sentenza di separazione sopra citata l'ha rigettata evidenziando la preminente rilevanza delle abitudini di vita della minore
“caratterizzate da impegni scolastici ed extra scolastici che si svolgono in luoghi prossimi all'abitazione materna, rendono pregiudizievole per un collocamento paritario presso ciascun Per_1
genitore, posto che la bambina sarebbe costretta ad effettuare giornalmente molti spostamenti per raggiungere la scuola o il centro sportivo dall'abitazione paterna con un tempo di percorrenza di 20 minuti a tragitto, come dedotto dallo stesso attore”.
La sentenza di separazione ha quindi disposto la collocazione della minore presso la madre ed ha così disciplinato il diritto di visita del padre: "il padre potrà vedere la figlia, salvi diversi accordi tra le parti, per due pomeriggi alla settimana, il martedì ed il giovedì dalle 17:00 alle ore 19:30, ed, a settimane alterne, dalle 17:00 del venerdì alle 19:30 della domenica…”.
Orbene, è pacifico tra le parti che rispetto alla regolamentazione disposta con la sentenza di separazione le stesse hanno liberamente concordato che il stia con la minore nei giorni di lunedì e Parte_1
mercoledì, fermo restando che a fine settimana alterni la minore sta con il padre dal venerdì alla domenica con pernottamento presso di lui.
Il solo cambiamento dei due giorni infrasettimanali non costituisce certamente un fatto nuovo rilevante ai fini della chiesta collocazione paritetica. pagina 3 di 5 Anche l'attuale frequentazione dell'istituto Archimede -che si trova sempre nella zona alta della città- non costituisce un fatto nuovo rilevante tenuto conto che la madre e la minore continuano a risiedere nell'abitazione situata anch'essa nella stessa zona della città e che il padre vive invece nella zona di
RT (in Corso Matteotti) che è notevolmente più distante e più esposta all'intenso traffico veicolare.
Ciò senza contare che è emerso che il ha adibito la propria abitazione anche a ricettività di Parte_1
tipo alberghiero il che esporrebbe la minore ad una limitazione della propria libertà e della propria privacy laddove dovesse condividere spazi comuni con gli ospiti del genitore.
Il fatto che oggi frequenti il nuoto presso un centro fuori città accompagnata dal padre che Per_1
pratica contestualmente la propria attività sportiva non ha alcuna attinenza con il collocamento paritetico. Lo stesso vale per le altre attività che impegnano la minore con l'apporto anche del padre.
Quanto sopra a tacer del fatto che la resistente ha incontestatamente riferito che il di Parte_1
sovente sosta a casa sua con la minore, quando lei è impegnata al lavoro, proprio per una più agevole gestione delle esigenze della minore.
In definitiva, non vi sono fatti nuovi che possano giustificare il chiesto collocamento alternato della minore la quale è pacifico che sia “serenamente gestita” da entrambi i genitori con la flessibilità necessaria per soddisfare le sue esigenze di vita.
Parimenti merita il rigetto la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento per la minore.
Le più significative annotazioni di importi negli estratti conto prodotti si riferiscono a periodi antecedenti o concomitanti alla separazione e quindi non integrano fatti nuovi rilevanti sul piano della capacità contributiva del , come vagliata in sede di separazione. Parte_1
La movimentazione relativa ai periodi successivi non evidenzia importi idonei a comprovare un miglioramento delle condizioni economiche del , anche tenuto conto di quanto dallo stesso Parte_1
dedotto in ordine alla co-intestazione dei rapporti. La movimentazione bancaria prodotta il 9.5.2024 non evidenzia, inoltre, entrate riferibili all'attività di affitta-camere svolta dal . Parte_1
Non v'è prova quindi che l'attuale situazione economica del quale continua a svolgere Controparte_2
la stessa attività lavorativa- sia apprezzabilmente migliorata rispetto a quella che lo stesso aveva al tempo della separazione.
La domanda riconvenzionale va pertanto rigettata.
Stante l'esito complessivo della causa le spese vanno interamente compensate.
P. Q. M.
il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così dispone: rigetta la domanda del;
Parte_1
rigetta la domanda riconvenzionale della;
CP_1
pagina 4 di 5 compensa interamente le spese del giudizio.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
24.7.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Veronica Milone
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