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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 10.6.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
in sostituzione dell'udienza del 10.1.2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1583 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede Parte_1 P.IVA_1
in Salerno, alla Via Tiberio Claudio Felice, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Ciro Danilo Lioi, elettivamente domiciliata in Salerno,
alla Via Raffaele Cantarella, n. 7, presso lo studio del difensore;
PEC: avv .salerno. ; Email_1 CP_1
RICORRENTE
E
(C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del Presidente e l.r.p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti del
23.1.2023 per Notar di Fiumicino, dall'avv. Francesco Bove e con questi Persona_1
elett.te dom.to in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 38, presso l'Ufficio Legale della Sede
provinciale dell'Istituto, nonché presso il domicilio digitale
1 PEC: t;
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RESISTENTE
OGGETTO: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/81.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 16.3.2023 la proponeva, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Salerno – Sezione Lavoro, opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000247110
notificata il 15.2.2023, con la quale l le intimava il pagamento dell'importo di € CP_2
10.006,00 a titolo di sanzioni amministrative per la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del
D.L. n. 463/83, originata dal mancato versamento, nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per le annualità 2015 e 2016.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente eccepiva l'irregolarità della notifica dell'atto di accertamento presupposto effettuata a mezzo pec, l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 46/1999, la prescrizione quinquennale del credito vantato dall' CP_2
nonché la mancata prova dell'esistenza del credito rivendicato.
Chiedeva, quindi, al Tribunale:
<
1. in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte,
sospendere l'esecutorietà dell'atto impugnato, onde evitare un ingiusto pregiudizio alla
ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
2. in via preliminare in rito: accertare e dichiarare che la notifica dell'avviso di addebito
opposto è inesistente /nulla dal momento che risulta non conforme ai requisiti previsti dalla
CP_ legge e per l'effetto dichiarare l' carente del titolo legittimante all'esecuzione;
3. Nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo
e/o inefficace l'opposta ordinanza-ingiunzione per i motivi esposti nel presente ricorso ed in
particolare per intervenuta decadenza e/o prescrizione;
2
4. Nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste per tutti i
motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o
inefficace;
5. condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre
spese forfettarie, Cassa ed Iva come per legge>>.
2. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, con memoria difensiva depositata telematicamente il 25.7.2023, si costituiva in giudizio l eccependo l'assoluta CP_2
infondatezza delle avverse pretese.
Concludeva, in ogni caso, chiedendo al Tribunale, di:
<< …respingere il ricorso avverso siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto,
confermare la ordinanza ingiunzione opposta, integralmente o comunque, salvo gravame,
nella diversa misura che risulterà di giustizia.>>.
3. Sospesa con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione opposta, con ordinanza del 30.11.2023 il G.d.L., preso atto del fatto che, a seguito del mutamento del quadro sanzionatorio di cui all'articolo 2, comma 1–bis, del D.L.
n. 463/1983, disposto con l'art. 23 del D.L. n. 48 del 4 maggio 2023, l'Istituto aveva provveduto autonomamente alla rideterminazione degli importi dovuti, rinviava la controversia onde consentire alla parte ricorrente di provvedere al pagamento della sanzione rimodulata dall' CP_2
4. Si perveniva, quindi, all'udienza di discussione del 10.1.2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza,
riportandosi ai rispettivi atti introduttivi del giudizio e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione
3 alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti che saranno di seguito illustrati.
2. È opportuno evidenziare, in via preliminare, che l'emissione dell'ordinanza ingiunzione impugnata è stata preceduta dalla notifica a mezzo servizio postale degli atti prodromici ad essa sottesi (avvisi di accertamento) circostanza, questa, desumibile in maniera inequivoca dalla documentazione allegata al fascicolo telematico dell' (cfr., in particolare, le CP_2
“ricevute di ritorno” attestanti la notifica degli atti di accertamento de quibus, perfezionatasi,
per l'atto n. 0242100, in data 1.9.2017 e, per l'atto n. 0242099, decorsi dieci giorni dal deposito del plico presso l'Ufficio Postale, in data 1.9.2017).
Pertanto, deve ritenersi priva di pregio giuridico l'eccezione relativa al vizio di notifica,
avendo l compiutamente documentato la regolarità della notificazione effettuata a CP_2
mezzo posta.
3. Ciò premesso, al fine di inquadrare la fattispecie di causa, è necessario chiarire che il
D.Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016, attuativo della Legge n. 67 del 28 aprile 2014, entrato in vigore dal 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
L'intervento di depenalizzazione nell'ambito della materia previdenziale ha riguardato, in particolare, l'articolo 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463 del 12 settembre 1983, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 638 dell'11 novembre 1983, sostituito dall'articolo 3, comma 6,
del D.Lgs. n. 8/2016.
4 Tale norma ha parzialmente depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali introducendo due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all'importo della stessa omissione.
Com'è noto, la citata norma opera un distinguo legato al valore dell'omissione compiuta dal datore di lavoro: la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino ad € 1.032,00, risulta confermata per i soli omessi versamenti di importo superiore ad €
10.000 annui.
Diversamente, se l'importo omesso resta sotto la predetta soglia, al datore di lavoro si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 ad € 50.000 (importo successivamente modificato dall'art. 23, comma 1, D.L. n. 48 del 4 maggio 2023, che ha fissato l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per la fattispecie sotto-soglia nella forbice tra una volta e mezza e quattro volte l'importo omesso).
Il D.Lgs. n. 8/2016, all'art. 8, regola il regime intertemporale della nuova disciplina prevedendo l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative con riguardo alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del decreto medesimo, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
Orbene, nella fattispecie in esame non si discorre di obbligazioni di natura contributiva,
bensì di illeciti amministrativi derivanti dalla depenalizzata fattispecie di reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sotto la soglia dei 10.000,00 euro.
Da tanto consegue l'inconferenza della eccezione di decadenza correlata al dettato dell'art. 25 del D.Lgs. n. 46/99, in quanto trattasi di disposizione riferita all'obbligazione contributiva e, pertanto, non inerente all'ordinanza ingiunzione che viene emessa dall' , CP_2
nell'esercizio del potere sanzionatorio legislativamente assegnato all'Ente, quale mera conseguenza punitiva scaturente dalla condotta illecita di omesso versamento delle ritenute previdenziali.
5 D'altronde, la presunta decadenza eccepita dal ricorrente non esclude il dato fattuale e comportamentale dell'omesso versamento dei contributi che è, appunto, l'unico presupposto alla base dell'illecito amministrativo di cui si discute.
4. Deve ritenersi, altresì, infondata l'eccezione di prescrizione del credito azionato dall' con l'impugnata ordinanza ingiunzione. CP_2
Invero, la giurisprudenza di legittimità delineatasi in subiecta materia ha avuto modo di chiarire che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può
esser fatto valere, che, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati (come nella specie), non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, secondo la generale previsione contenuta nell'art. 28 della Legge n. 689 del
1981, bensì con quello in cui gli atti relativi pervengono alla competente autorità
amministrativa, alla quale sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della medesima legge, dal momento che solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita a titolo di sanzione amministrativa (giur.
costante; cfr., ex aliis, Cass. Civ., Sez. VI, 27 luglio 2018, n. 19897; v., in termini, Sez. I, 16
agosto 2006, n. 18168; Sez. II, 4 maggio 2005, n. 9235).
Nella specie, la trasmissione degli atti ad opera dell'autorità giudiziaria deve essere intervenuta non prima dell'anno 2016, e, specificamente, non risultando con esattezza la data in cui è avvenuta la trasmissione suddetta, deve ritenersi certo che essa sia intervenuta dopo l'entrata in vigore della legge di depenalizzazione contenuta nel Decreto Legislativo n.
8 del 15 gennaio 2016; ad essa ha fatto seguito la notifica degli avvisi di accertamento,
perfezionatasi nel mese di settembre 2017 con i quali è stato concesso alla ricorrente il termine di tre mesi dalla data della notifica per provvedere al pagamento, durante il quale il decorso del termine di prescrizione è rimasto sospeso.
6 A ciò si aggiunga che in forza delle disposizioni contenute inizialmente nel D.L. n. 18/2020
(c.d. decreto “Cura Italia”) e, da ultimo, nel D.L. n. 99/2021 (c.d. “Decreto Lavoro”), è stata disposta la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle,
degli altri atti di riscossione, nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive.
Ne consegue che, tenuto conto della data di notifica degli atti di accertamento (1.9.2017 e
11.9.2017), allorquando è stata effettuata la notifica dell'ordinanza ingiunzione oggetto di disamina (15.2.2023), il termine prescrizionale quinquennale (relativo alle sanzioni conseguenti all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali e non già alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro) non era ancora decorso.
5. Tanto chiarito e passando, ora, alla determinazione della sanzione da irrogare all'opponente, non può farsi a meno di rimarcare che la materia oggetto di disamina è stata di recente oggetto di un nuovo intervento legislativo (cfr. il D.L. n. 48 del 2023, convertito dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85) che ha apportato significative e rilevanti innovazioni al previgente regime sanzionatorio.
In particolare, l'art. 23 del citato testo normativo ha così stabilito: “all'articolo 2, comma 1
bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle
parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»”.
Deve subito precisarsi che detta norma può trovare applicazione anche con riferimento alle violazioni poste in essere in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.
Depone in tal senso il principio di retroattività della lex mitior, estensibile anche alle sanzioni amministrative che siano qualificabili in concreto come convenzionalmente penali, alla luce dei noti “Engel criteria”, estrapolati dalla pronuncia della Corte EDU, Engel e altri c. Paesi
Bassi, 8 giugno 1976.
Come puntualmente chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 63 del 21 marzo
2019, alle sanzioni amministrative “che abbiano natura e finalità punitiva” è senz'altro
7 applicabile il complesso delle garanzie della “materia penale”, compresa quella della retroattività favorevole.
I giudici delle leggi hanno posto in risalto che l'estensione di dette garanzie alle sanzioni amministrative pecuniarie è pienamente coerente con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., in forza del quale non è ammissibile continuare a sanzionare una determinata condotta sulla base di un apprezzamento di disvalore che sia mutato in bonam
partem, nel senso cioè di un'attenuazione della risposta punitiva.
Nella vicenda in esame, non può dubitarsi del carattere “punitivo” della sanzione pecuniaria comminata dal citato art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8 del 2016 (da € 10.000 ad € 50.000),
tenuto conto dei parametri convenzionali identificativi della materia penale: il carattere afflittivo e la finalità repressiva e non meramente risarcitoria o ripristinatoria;
la particolare severità della sanzione pecuniaria, peraltro ben più elevata degli ordinari limiti edittali delle multe e delle ammende (le sanzioni pecuniarie “formalmente” penali), nonché ampiamente superiore a quella prevista per le ipotesi di omesso versamento di contributi previdenziali tuttora costituenti reato (“multa fino a € 1.032”).
Non è superfluo rammentare, a questo punto, che l'applicazione retroattiva, anche in tema di sanzioni amministrative, dello jus superveniens introduttivo di parametri edittali più miti è
stata in diverse occasioni reputata ammissibile dalla Corte di Cassazione, che ha peraltro precisato che le norme sopravvenute nella pendenza del giudizio di legittimità che dispongano retroattivamente un trattamento sanzionatorio più favorevole devono essere applicate anche d'ufficio, atteso che la natura e lo scopo squisitamente pubblicistici del principio del favor rei devono prevalere sulle preclusioni derivanti dalle ordinarie regole in tema d'impugnazione (cfr., sul punto, da ultimo, Cass. Civ., Sez. II, 11 febbraio 2022, n.
4522; v., altresì, in termini, Sez. II, 9 agosto 2018, n. 20697).
Alle argomentazioni sin qui svolte va aggiunto, quale ulteriore elemento da non trascurare,
che lo stesso ha dato luogo alla rideterminazione delle sanzioni sulla Controparte_3
8 base dei parametri introdotti dal D.L. n. 48 del 2023, in tal modo riconoscendo l'applicabilità
della lex mitior anche alle fattispecie pregresse, verificatesi, cioè, in epoca anteriore all'entrata in vigore della stessa.
6. Occorre a questo punto sottolineare che non può trovare applicazione, nei casi, come quello in esame di pluralità di violazioni di norme riguardanti il settore previdenziale, l'art. 8
bis della Legge n. 689 del 1981, avente ad oggetto la “reiterazione delle violazioni”, il quale,
al 1° comma, prevede che “Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha
reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione
amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette
un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della
stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento
esecutivo”.
In virtù delle previsioni contenute nella suddetta norma, l ha dato corso al cd. CP_2
cumulo materiale delle sanzioni.
E, infatti, trattandosi di violazioni di norme riguardanti il settore previdenziale, l CP_2
avrebbe dovuto tener conto del disposto di cui all'art. 8, capoverso, della citata Legge n.
689/81, che così dispone: “Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una
azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o
commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la
violazione più grave, aumentata sino al triplo
Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od
omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che
stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della
stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie …”.
Così come in più occasioni affermato dalla Corte Regolatrice, in tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere più condotte realizzatrici della medesima
9 violazione, l'unificazione ai fini dell'applicazione della sanzione secondo il criterio del cumulo giuridico presuppone l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni,
non operando nel caso di condotte distinte, sebbene collegate sul piano della identità di una stessa intenzione plurioffensiva.
Il Supremo Collegio ha altresì precisato che, in tali ipotesi, non è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, c.p., utilizzabile solo per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza, tenuto conto, altresì, delle differenze tra reato e illecito amministrativo (cfr., tra le più recenti, Cass. Civ., Sez. II, 22 giugno 2022, n. 20129;
cfr., altresì, Sez. VI, 9 marzo 2022, n. 7704, che ha rimarcato che l'istituto del cumulo giuridico tra sanzioni è applicabile alla sola ipotesi di concorso formale - omogeneo o eterogeneo - tra le violazioni contestate, nei soli casi, quindi, di violazioni plurime commesse con un'unica azione o omissione, non essendo per converso invocabile in caso di concorso materiale - violazioni commesse con più azioni o omissioni;
al riguardo, inoltre, è esclusa la possibilità di invocare l'articolo 81 del c.p. in tema di continuazione tra reati, sia perché
l'articolo 8 della Legge n. 689 del 1981 prevede espressamente tale possibilità solo per le violazioni in materia di previdenza e assistenza, sia perché la differenza morfologica tra illecito penale e illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi;
cfr., ancora, Cass. Civ., Sez. Lav., 13 maggio
2019, n. 12659, secondo cui in tema di sanzioni amministrative per plurime violazioni in materia di orario di lavoro, commesse con più azioni od omissioni, opera il criterio del cd.
cumulo materiale, atteso che la disciplina dell'art. 8 della Legge n. 689 del 1981 contempla il criterio del cd. cumulo giuridico soltanto in materia di previdenza e assistenza e che la differenza morfologica e soggettiva tra illecito penale e illecito amministrativo non consente di applicare analogicamente l'art. 81 c.p.; v., negli stessi termini, Cass. Civ., Sez. II, 7 maggio
2018, n. 10890; Sez. VI, 3 maggio 2017, n. 10775).
10 Alla luce dei princìpi testé enunciati, nella vicenda in esame, che ha ad oggetto una pluralità
di violazioni dell'obbligo di versamento delle ritenute previdenziali, deve trovare applicazione l'istituto del cumulo giuridico fra sanzioni, in forza del quale dev'essere irrogata “la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”, giusta il combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 del citato artt. 8 Legge n. 689/1981.
A ciò si aggiunga che, trattandosi di vicenda in cui le violazioni sono state complessivamente cinque, appare congruo aumentare in misura media, cioè del doppio, la sanzione per la violazione più grave, come determinata ai sensi dell'art. 23 cit.
Di conseguenza, ritenuta più grave, tra quelle sanzionate con l'ordinanza ingiunzione impugnata, originata dall'atto di accertamento 7200.02/08/2017.0242100 notificato CP_2
in data 1.9.2017, quella relativa al periodo 5/2016 (in considerazione dell'ammontare della contribuzione non versata, pari ad € 172,77), si reputa equo in primo luogo determinare l'aumento di cui all'articolo 2, comma 1 bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 nel doppio della contribuzione omessa;
dopodiché, applicando l'aumento del doppio la sanzione si giunge a determinare l'importo della sanzione dovuta dall'opponente in complessivi €
691,08 (così determinata: € 172,77 x 2 = 345,54 per la violazione più grave, in applicazione del novellato art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983, poi aumentata del doppio ai sensi dell'art. 8, capoverso, Legge n. 689/81).
Si impone, pertanto, il parziale accoglimento dell'opposizione proposta cui consegue da un lato, la declaratoria di illegittimità delle sanzioni per come quantificate nell'impugnata ordinanza ingiunzione, pur risultando, comunque, il provvedimento sanzionatorio pienamente da confermare sotto ogni altro profilo, e, dall'altro, la diversa determinazione della sanzione per tutte le violazioni contestate con l'ordinanza ingiunzione impugnata, da quantificare nella misura complessiva di € 691,08, per le causali summenzionate.
7. In ragione, della parziale solo fondatezza dei motivi addotti a sostegno dell'opposizione,
limitatamente, in particolare, al solo criterio di determinazione della sanzione per le violazioni
11 concorrenti mediante cumulo materiale sin dall'inizio utilizzato dall va disposta CP_2
l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1583 del ruolo generale lavoro dell'anno 2023 promosso dalla
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., contro l Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., così provvede: Controparte_2
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiarata l'illegittimità delle sanzioni comminate con l'ordinanza n. OI-000247110 notificata il 15.2.2023, determina in € 691,08
l'entità dell'importo dovuto dall'opponente a titolo di sanzioni amministrative originate dalle violazioni in precedenza indicate, fermo restando sotto ogni altro profilo il provvedimento sanzionatorio in parola;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Salerno, il 21.1.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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