Art. 3.
Il presidente rappresenta il comitato e cura l'esecuzione delle deliberazioni del medesimo.
Il comitato si riunisce tutte le volte che lo ritenga opportuno il presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
Il presidente rappresenta il comitato e cura l'esecuzione delle deliberazioni del medesimo.
Il comitato si riunisce tutte le volte che lo ritenga opportuno il presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.