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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 27/02/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE
nella persona del giudice unico dott. FRANCESCO FERDINANDI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2774 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.12.2024, vertente
TRA rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Papa;
Parte_1
attrice-opponente
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Controparte_1
Gatta convenuta-opposta
CONCLUSIONI: come da verbale del 17.12.24
Motivi della decisione e ( appresso chiedeva al Tribunale di CP CP CP
Frosinone l'emissione di decreto ingiuntivo, nei confronti di Parte_1
, e , per il pagamento in Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 solido, senza dilazione, della somma di € 126.371,23, portata da diverse fatture riferite ad un debito di , invocando altresì il riconoscimento di debito Parte_1
del debitore principale ( ) e dei terzi datori di ipoteca ( , Parte_1 Controparte_2
e ) , effettuato in sede di costituzione di ipoteca per rogito CP_3 CP_4
notaio del 30.3.16 . Per_1
Il Tribunale di Frosinone emetteva decreto ingiuntivo n. 739/2023 del 7.9.2023, per il pagamento, senza dilazione, di € 126.371,23, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, nei confronti della sola osservando che Parte_1
1 difettava il deposito di documenti attestanti il riconoscimento del debito da parte di e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
proponeva opposizione con atto di citazione notificato il 20.11.2023 Parte_1
, deducendo che l'opposta era già munita di titolo esecutivo stragiudiziale e che difettava dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Si costituiva in giudizio resistendo all'opposizione e chiedendo la CP
chiamata in causa di , e , Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
in quanto terzi garanti del debito contratto dalla Parte_1
Rigettata la richiesta di chiamata in causa dei terzi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni , indi trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
( nuovo testo) all'udienza indicata in epigrafe.
-L'opposizione proposta è infondata e non può pertanto essere accolta.
L'opponente non ha svolto contestazioni nel merito, circa la sussistenza e l'ammontare del credito vantato da ei suoi confronti, limitandosi a CP
muovere contestazioni sul mero piano processuale, eccependo in particolare il difetto dell'interesse ad agire dell'opposta, per essere quest'ultima già provvista di titolo esecutivo stragiudiziale.
A tale ultimo riguardo, l'opponente pare logicamente riferirsi agli effetti cambiari , non prodotti né nel fascicolo monitorio né nel presente giudizio di opposizione, che sarebbero stati emessi da (socia della società opponente) e girati Controparte_2 da all'odierna opposta. Parte_1
Risultano invece prodotte dall'opponente due sentenze del Tribunale di
Frosinone , l'una emessa in data 10.3.22 , relativa all' opposizione proposta da al precetto intimato da sulla base di 36 cambiali;
Controparte_2 CP
l'altra emessa in data 22.11.22 , relativa all'opposizione proposta da Parte_1
al precetto intimato da empre sulla base di 36 cambiali . CP
Del tutto irrilevante appare la prima delle dette sentenze , siccome resa tra parti diverse .
Per quanto concerne la seconda opposizione a precetto , osserva il Tribunale come non rilevi accertare se le cambiali poste a fondamento del precetto attengano o meno al rapporto causale invocato nell'odierno giudizio . Invero tale giudizio si è concluso con l'accertamento della prescrizione dell'azione cambiaria , e quindi con 2 la negazione di un titolo esecutivo in capo al creditore procedente ( CP
) .
D'altro canto , va più radicalmente osservato che seppure avesse CP
avuto a disposizione un titolo cambiario , tale circostanza non avrebbe impedito di agire in monitorio , atteso che l'art. 642 primo comma cpc , espressamente contempla il caso in cui il credito sia fondato su cambiale , ai fini della concessione della provvisoria esecutività , il che ovviamente presuppone che il creditore munito di cambiale possa richiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo per lo stesso credito portato dalla cambiale .
In definitiva l'interesse ad agire di per il pagamento del debito de CP
quo non può essere in alcun modo negato , dovendosi affermare la piena sussistenza in capo al creditore dell'interesse ad agire per procurarsi un titolo esecutivo giudiziale .
Venendo al merito , va semplicemente osservato che , per quanto in sede di costituzione di ipoteca non sia ravvisabile alcun riconoscimento di debito da parte di , e ciò per la semplice ragione che all'atto di costituzione di ipoteca Parte_1
non partecipò tale società , ma solo i terzi datori ( cfr. atto costitutivo in atti ) , sta di fatto tuttavia che non ha contestato in alcun modo la sussistenza Parte_1 del credito di cui alle fatture riportate nell'atto costitutivo di ipoteca , limitandosi invece a svolgere come sopra si è visto , eccezioni di mera natura processuale sulla sussistenza dell'interesse ad agire;
onde può in definitiva essere senz'altro affermata la sussistenza del credito vantato da CP
Stando così le cose , l'opposizione merita dunque pieno rigetto nel merito .
-Le spese di lite seguono la soccombenza , con distrazione in favore del difensore di parte opposta, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 739/2023 del 7.9.2023;
2) condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che liquida in € 9.000 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella
3 misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
Francesca Gatta, difensore di parte opposta dichiaratosi antistatario.
Frosinone, 21.2.2025
Il Giudice
Francesco Ferdinandi
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