Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 17/04/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 82/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BIELLA nella persona del Giudice dott. Emanuele Migliore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado avente a oggetto responsabilità conseguente a recesso/disdetta da contratto di durata – contratto di logistica - danno da mancato guadagno promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Bonino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura telematica in calce all'atto di citazione
Parte attrice contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. e p. CO iva , rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Boccacino ed elettivamente domiciliata presso P.IVA_2
il suo studio, come da procura telematica in calce alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale
Parte convenuta
***
CONCLUSIONI
(come da verbale udienza del 5.11.2024)
Parte attrice:
“Dato atto che non si accetta il contraddittorio sulle eventuali domande e/o eccezioni nuove che fossero proposte dalla controparte. Ribadita l'opposizione alle istanze istruttorie avversarie e revocata l'ordinanza ammissiva nella parte in cui ha disatteso l'opposizione, con conseguente espunzione delle prove dedotte dalla convenuta e assunte.
pagina 1 di 20
7, alle pagine 2 e 3 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. di depositata il Parte_1
04.07.2022. Si indicano a testimoni, su tutti i capitoli (sia dell'atto di citazione che della memoria ex art. 183, co. 6,
n. 2, c.p.c.) e anche sui capitoli di prova avversari che fossero ulteriormente ammessi:
1.Sig. residente a [...]. Tes_1
2.Sig. , residente a [...]. Tes_2
3.Sig. , residente a [...]. Testimone_3
4.Sig.ra residente a [...]. Testimone_4
5.Sig. , residente a [...]. Testimone_5
6.Sig. residente a [...]. Testimone_6
Ordinarsi a ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione delle scritture ausiliarie di CO magazzino di cui all'art. 14, co. 1, lett. c, del D.P.R. 600/1973, relativamente agli esercizi di bilancio 2020 e 2021.
N E L M E R I T O
Condannarsi la convenuta , c.f. , per le causali di cui CO P.IVA_2 agli scritti difensivi di parte attrice, al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
79.688,76 (ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Respingersi le domande riconvenzionali avanzate da , in quanto CO infondate in fatto e in diritto.
I N O G N I C A S O
Con il favore delle spese del giudizio, oltre I.V.A., C.A. e rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso totale ai sensi degli artt. 2 D.M. 10.03.14 n. 55 - pubblicato sulla G.U. il 02.04.14 - e 13 L.
31.12.12 n. 247 (e oltre alla maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis Decreto Ministero, Giustizia, 08/03/2018 n. 37)”.
Parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Nel merito, respingere e comunque rigettare la domanda attorea proposta nei confronti di CO
per essere la stessa del tutto infondata in fatto e in diritto e non provata, per i motivi
[...] esposti.
In via riconvenzionale, dichiarare tenuta e condannare al pagamento a favore di Parte_1 CO
della somma complessiva di € 103.495,18 (ovvero di quella diversa somma
[...] maggiore o minore che sarà accertata) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In ogni caso,
Con vittoria di spese e competenze legali di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15% ed oltre Iva e
Cpa ed oltre alla maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis D.M. Giustizia 08.03.2018 n. 37.
pagina 2 di 20 In via istruttoria, ci si oppone all'ammissione di prova per interrogatorio formale e per testi ex adverso genericamente dedotta “previa espunzione delle eventuali espressioni valutative, sui capitoli di narrativa da 1 a 4 e da 7 a 9 del paragrafo 1 e sui capitoli 11, 12, 14 (primo periodo) e 15 del paragrafo 2, alle pagine da 2 a 7 dell'atto di citazione” (cfr., pag. 1 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di per essere del tutto inammissibile ed irrituale e, in ogni caso, perché Parte_1 relativa a circostanze tanto generiche quanto irrilevanti, per i motivi esposti. Ci si oppone altresì all'ammissione di prova per interrogatorio formale e per testi dedotta sui capitoli di prova da 1 a 7 di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice, con i testi indicati senza la precisazione della loro residenza, per i motivi svolti in memoria ex art. 183, comma 6,
n. 3 c.p.c.
Ci si oppone e si contesta ulteriormente la produzione documentale di parte attrice, per i motivi svolti in memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. Ci si oppone infine all'ammissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle scritture ausiliarie di magazzino relativamente agli esercizi di bilancio 2020 e 2021 ex adverso dedotto in memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. perché inammissibile e tardiva non trattandosi di prova contraria, per i motivi esposti.
Ancora in via istruttoria, senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova gravante su parte attrice, si insiste per l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova: Capitolo 1): “Vero che nel corso del rapporto contrattuale con - il riferimento è Parte_1 al “contratto per la gestione del servizio logistico” sottoscritto in data 01.09.2015 tra il
[...]
e (cfr., doc. 2 che si rammostra) -, Parte_2 Controparte_2 [...]
ha maturato una crescente insoddisfazione rispetto all'operato di CO Pt_1 ; Parte_1 Capitolo 2): “Vero che le variazioni economiche del “contratto per la gestione del servizio logistico” sottoscritto in data 01.09.2015 tra il e , Parte_2 Controparte_2 avvenute segnatamente in data 20.09.2018 (cfr., doc. 3 che si rammostra) e in data 25.09.2019 (cfr., doc. 4 che si rammostra), sono state imposte da parte di con minaccia, in Parte_1 difetto di accettazione, di svuotamento immediato del magazzino e di scarico della merce nel piazzale di ”; CO Capitolo 3): “Vero che nel corso del rapporto contrattuale - il riferimento è al “contratto per la gestione del servizio logistico” sottoscritto in data 01.09.2015 tra il e Parte_2 [...]
(cfr., doc. 2 che si rammostra) -, ha dimostrato Controparte_2 Parte_1 gravi carenze nella gestione del servizio logistico affidatole”; Capitolo 4): “Vero che, nel corso del rapporto contrattuale - il riferimento è al “contratto per la gestione del servizio logistico” sottoscritto in data 01.09.2015 tra il e Parte_2 [...]
(cfr., doc. 2 che si rammostra) -, Controparte_2 CO ha dovuto far intervenire settimanalmente proprio personale in aiuto e supporto del personale del magazzino di;
Parte_1 Capitolo 5): “Vero che, a causa del mancato controllo da parte di delle Parte_1 movimentazioni di merce in entrate e in uscita, si è avveduta di CP_1 CO gravissime differenze inventariali (cfr., doc. 12 che si rammostra)”; Capitolo 6): “Vero che, successivamente alla disdetta contrattuale datata 28.07.2020, il “contratto per la gestione del servizio logistico” sottoscritto in data 01.09.2015 (cfr., doc. 2 che si rammostra) ha avuto regolare esecuzione sino alla naturale scadenza del 31.08.2021, quando CO
ha provveduto allo sgombero dei magazzini di;
[...] Parte_1
Capitolo 7): “Vero che l'esame dei bilanci societari (cfr., doc. 10 che si rammostra) dimostra la ragione del calo di giacenze di merce presso il magazzino di;
Parte_1 pagina 3 di 20 Capitolo 8): “Vero che nell'anno 2020, per effetto dei vari lockdown che sono stati attuati causa Covid-19, ha deciso di ritirare solo parzialmente la merce CO acquistata dai vari fornitori per la primavera/estate 2020 e per l'autunno/inverno 2020/2021 e di destinare ai vari punti vendita tutta la merce in rimanenza già presente nelle logistiche”; Capitolo 9): “Vero che, per effetto di quanto indicato al capitolo 8) che precede, anche la merce depositata presso ha iniziato ad essere ritirata da Parte_1 CO
per essere destinata ai punti vendita”;
[...]
Capitolo 10): “Vero che, per effetto del Covid-19, nei punti vendita il lavoro era, ed è, drasticamente calato”;
Capitolo 11): “Vero che, per effetto del Covid-19, in ottica di riduzione dei costi e a salvaguardia dei posti di lavoro, si è vista costretta a riorganizzarsi per CO approntare una logistica interna alla società per destinare parte dei commessi alla gestione del magazzino”;
Capitolo 12): “Vero che la graduale riduzione dei capi di in CO deposito presso il magazzino di è stata una naturale conseguenza di quanto Parte_1 indicato nei capitoli che precedono”;
Capitolo 13): “Vero che il settore tessile è stato drasticamente e gravemente colpito dalla pandemia Covid-19”;
Capitolo 14): “Vero che sino alla naturale scadenza del contratto al 31.08.2021, CO
ha dato regolare esecuzione al detto contratto continuando a movimentare giacenze
[...] di merce presso il magazzino di e onorando le fatture emesse mensilmente”; Parte_1 Capitolo 15): “Vero che l'imposto aumento dei prezzi da parte di ha Parte_1 comportato, nel periodo settembre 2019-agosto 2021, un aumento di esborsi per CO
di ben € 17.244,78, di cui € 9.691,22 per capi appesi ed € 7.553,56 per capi piegati
[...] (cfr., doc. 11 che si rammostra)”;
Capitolo 16): “Vero che nel corso degli anni 2017, 2018 e 2019 ha disatteso le
Parte_1 tempistiche di prelievo e di smistamento dei capi all'interno della propria logistica”;
Capitolo 17): “Vero che era sprovvista di personale formato e il personale
Parte_1 impiegato nel magazzino era sempre soggetto a turnover”;
Capitolo 18): “Vero che le circostanze di cui ai capitoli 16) e 17) che precedono hanno comportato l'intervento ciclico del personale di in aiuto e supporto del CO personale del magazzino di;
Parte_1
Capitolo 19): “Vero che, con riferimento alla circostanza di cui al capitolo 18) che precede, settimanalmente tre dipendenti di si recavano presso il CP_1 CO magazzino di per la preparazione dei capi, per l'emissione dei D.D.T., per
Parte_1 gestire la logistica non presidiata da e anche per consentire ai corriere di poter
Parte_1 scaricare la merce”;
Capitolo 20): “Vero che i tre dipendenti di cui al capitolo 19) che precede erano i SI.ri
[...]
e ”; Parte_3 Parte_4 Parte_5 Capitolo 21): “Vero che, con riferimento alla circostanza di cui al capitolo 19) che precede, i tre dipendenti di svolgevano presso il magazzino di CP_1 CO [...] una media di attività di 1 giorno di lavoro (8 ore) ciascuno per circa tre giornate totali Parte_1 a settimana, per circa 45 settimane all'anno”; Capitolo 22): “Vero che il costo orario medio dei detti tre dipendenti è di circa € 22 all'ora (cfr., doc. 13 che si rammostra)”;
pagina 4 di 20 Capitolo 23): “Vero che le circostanze di cui ai capitoli 18), 19) e 21) che precedono hanno comportato per un maggior costo di € 23.760,00 annui, che, CO moltiplicato per tre anni, ha portato ad un maggior costo complessivo di ben € 71.280,00”; Capitolo 24): “Vero che le gravi carenze nella gestione della logistica da parte di Parte_1 e l'impiego di personale della stessa nel magazzino di
[...] CO [...] hanno causato a mancati maggiori incassi Parte_6 CO nei vari punti vendita”; Capitolo 25): “Vero che ha registrato differenze inventariali di CO 133 capi per corrispettivi € 4.376,92 nell'anno 2017, di 328 capi per corrispettivi € 6.807,03 nell'anno 2018 e di 208 capi per corrispettivi € 3.786,45 nell'anno 2020 (cfr., doc. 12 che si rammostra)”. Si indicano a testi, anche in prova contraria:
- SI. residente in [...]; Parte_3
- SI.ra , residente in [...]; Parte_4
- SI.ra , residente in [...]; Parte_5
- SI. , residente in [...]10 H;
Testimone_7
- SI.ra , residente in [...]is.”. Testimone_8
Entrambe le parti hanno chiesto la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le difese finali.
***
A) Determinazione oggetto del contendere
La presente controversia ha ad oggetto una domanda di risarcimento del danno da mancato guadagno in conseguenza di recesso/disdetta da contratto di durata, nella specie consistente in contratto di gestione di servizio logistico.
A tal fine parte attrice ha esposto, in sintesi, quanto segue:
• di avere la soc. “con atto in data 09.02.2021 … acquistato l'azienda Parte_1 dell'impresa individuale subentrandone in tutte le posizioni Controparte_2 creditorie e debitorie”;
• di avere la predetta impresa individuale stipulato in data 1.9.2015 “un contratto per la gestione del servizio logistico” con la soc. alla quale è poi subentrata la soc. Parte_2
“a seguito della cessione di ramo d'azienda denominato retail da parte di CO
, come da comunicazione in data 20.9.2018; Parte_2
• di avere le parti previsto, nell'ambito delle pattuizioni di cui al predetto contratto di servizio logistico, un corrispettivo distinto per singole voci, es. capi appesi, capi stesi ed accessori piccoli, come si vedrà in ogni caso infra, e di avere altresì la società eseguito Parte_6
“una serie di opere edilizie per modificare la disposizione degli spazi interni” del proprio pagina 5 di 20 magazzino, sito in AN, via Cavour n. 82, “in modo da realizzare un locale autonomo, destinato in via esclusiva alla custodia dei beni di ”; Parte_2
• di avere le parti successivamente concordato in data 25.9.2019 “una modifica dei corrispettivi economici dovuti a Express per i servizi resi” e di avere il predetto rapporto contrattuale Pt_1 avuto “regolare esecuzione sino al mese di febbraio 2020”, quando, “inaspettatamente”, CP_1
ha comunicato la propria intenzione di “disdire il contratto”, inizialmente con decorrenza
[...]
dal 31 luglio 2020 e poi, a seguito di espressa contestazione dell'odierna attrice, con decorrenza dal 31.8.2021, data di “scadenza naturale” del contratto;
• di avere tuttavia la società nel periodo successivo alla comunicazione della CO disdetta, “palesemente e manifestamente violato i patti e i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto”, in particolare “riducendo fortemente (sin quasi da azzerare) la quantità dei capi in deposito presso il magazzino di e dando persino Parte_1 disposizione a quest'ultima (e ad altri vettori) di trasferire la merce presso il nuovo polo logistico nel frattempo acquisito dalla convenuta, a AN, in via Cairoli n. 164”, per poi completare in data 31.8.2021 “lo sgombero dei magazzini dell'attrice dalla propria merce e attrezzatura”;
• di avere l'inadempimento della soc. determinato all'attrice un danno, sotto CO il profilo del mancato guadagno, quantificato in € 79.688,76, corrispondente al mancato utile avuto riguardo alla “media mensile dei beni in giacenza nel periodo in cui il rapporto si è svolto regolarmente (dal 2016 al 2019)”.
Nel procedimento si è tempestivamente costituita la parte convenuta, che ha chiesto il rigetto della domanda attorea e proposto, in via riconvenzionale, una richiesta di risarcimento del danno conseguente agli inadempimenti addebitabili alla controparte.
In particolare, parte convenuta ha esposto, in sintesi, quanto segue:
• di avere la soc. “sempre dato regolare e corretta esecuzione al contratto in CO essere” e di essere stata comunicata “la disdetta” nel rispetto delle previsioni contrattuali, prevedendo infatti l'art. 5 del contratto in oggetto la possibilità per le parti di comunicare
“disdetta … da darsi mediante lettera raccomandata A.R. almeno 180 giorni prima della scadenza” e di avere “ … inviato la comunicazione di CO
pagina 6 di 20 disdetta datata 28.07.2020 precisando che la disdetta avrebbe avuto effetto a far data dal
31.08.2021 e cioè a far data dalla naturale scadenza del contratto medesimo”;
• di non sussistere l'inadempimento allegato dalla parte attrice, avendo infatti
[...]
ubito un calo di fatturato in riferimento agli anni 2020 e 2021 come da CO
bilanci prodotti, anche in conseguenza del noto periodo pandemico, non prevedendo peraltro il contratto “un obbligo di quantitativi di merce”;
• di avere invece il comportamento dell'odierna attrice determinato un danno, richiesto in via riconvenzionale, in ragione dell'“imposto aumento dei prezzi”, che “ha comportato un aumento di esborsi per di ben € 17.244,782”, dei costi che sono stati da CO quest'ultima sostenuti, non avendo infatti l'attrice provveduto a dotarsi di “personale formato”
e avendo quindi dovuto la convenuta distaccare presso lo stabilimento attoreo “tre dipendenti con una media di attività svolta di 1 giorno di lavoro (8 ore) ciascuno per circa tre giornate totali a settimana per circa 45 settimane l'anno”, per un ammontare di circa € 71.280,00, ed infine delle “gravissime differenze inventariali” riscontrate, in ogni caso meglio esaminate infra.
Il procedimento è stato istruito mediante l'assunzione di prove orali (testimonianze e interrogatorio formale del legale rappresentante di parte convenuta) ed è stato infine trattenuto in decisione all'udienza del 5.11.2024, con concessione dei termini per le difese finali ex art. 190 c.p.c.
***
Il procedimento può essere definito sulla base del compendio probatorio in atti, dovendo in questa sede integralmente confermarsi il provvedimento istruttorio in data 10.10.2022.
***
B) In relazione alla domanda di parte attrice – parziale accoglimento
Parte attrice ha chiesto, come sopra anticipato, la condanna della parte convenuta al risarcimento del danno, sotto il profilo del mancato guadagno, per avere quest'ultima “palesemente e manifestamente violato i patti e i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto”, in particolare
“riducendo fortemente (sin quasi da azzerare) la quantità dei capi in deposito presso il magazzino di e dando persino disposizione a quest'ultima (e ad altri vettori) di trasferire la merce Parte_1
presso il nuovo polo logistico nel frattempo acquisito dalla convenuta, a AN, in via Cairoli n.
pagina 7 di 20 164”, per poi completare in data 31.8.2021 “lo sgombero dei magazzini dell'attrice dalla propria merce e attrezzatura”.
Parte convenuta ha invece domandato il rigetto di tale domanda, evidenziando di avere “sempre dato regolare e corretta esecuzione al contratto in essere”, di essere stata inviata “la disdetta” nel rispetto delle previsioni contrattuali, prevedendo infatti l'art. 5 del contratto in oggetto la possibilità di comunicare “disdetta … da darsi mediante lettera raccomandata A.R. almeno 180 giorni prima della scadenza” e di avere “ … inviato la comunicazione di disdetta CO
datata 28.07.2020 precisando che la disdetta avrebbe avuto effetto a far data dal 31.08.2021 e cioè a far data dalla naturale scadenza del contratto medesimo”, di non sussistere in ogni caso gli inadempimenti allegati dalla parte attrice, stante il documentato calo di fatturato in riferimento agli anni
2020 e 2021, come da bilanci prodotti, anche in conseguenza del noto periodo pandemico, in assenza poi di pattuizione di “un obbligo di quantitativi di merce”.
Ciò posto, dall'esame del testo contrattuale si evince innanzitutto, per quanto rileva ai nostri fini, che:
Co Co
• affida a alle condizioni e secondo le modalità specificate negli articoli che seguono, lo svolgimento del servizio logistico consistente nello stoccaggio e distribuzione in Italia/Europa Co del prodotto finito (vestiario, capi appesi) di proprietà di . Lo stoccaggio del magazzino verrà effettuato e/o magazzino Via Cavour 82, AN”; Pt_1
• alla voce OGGETTO DEL CONTRATTO è indicato che “il contratto ha per oggetto lo svolgimento del servizio logistico consistente in:
1. Ricevimento materiali su camion e suo posizionamento a magazzino;
1.22. Prima circa dell'inizio della stagione BM riceverà un dettaglio riportante i capi previsti in entrata dai negozi/fornitori, indicante tutte le varianti e i quantitativi per SKU (modello, tessuto, colore e taglia). Su tale dettaglio saranno indicati i capi da trattate per sku (ovvero inserire a magazzino suddivisi per modello articolo colore e taglia) e quelli da trattare per taglia (ovvero più modelli o più colori suddivisi per taglia). 1.3.
Co
in base al dettaglio, predisporrà le locazioni di magazzino.
1.4 All'arrivo degli automezzi si provvederà allo scarico ed al conteggio del numero di colli e del numero di appesi ricevuto con la segnalazione ad di eventuali discordanze.
1.5. Presa in carico, quando Pt_2
Co richiesto sul sistema informatico di . Il materiale arriverà già etichettato o potrà essere Co Co etichettato dal personale di , previa richiesta di . Sull'etichetta vi sarà un codice a barre. Durante la fase di messa a magazzino avverrà il controllo della qualità fisica arrivata pagina 8 di 20 con quanto indicato sui singoli documenti di trasporto di arrivo merce.
1.6 Terminato il controllo i capi saranno inseriti a magazzino per taglia o per sku in base alle disposizioni precedentemente fornite da .
1.7. Preparazione del materiale mediante picking, Pt_2 confezionamento e consegna allo spedizioniere entro le tempistiche descritte al punto 6”;
• alla voce DURATA DEL CONTRATTO è poi previsto che “il presente contratto avrà durata dal 1° settembre 2015, per il servizio logistico per un periodo di anni due. Dopo tale data sarà rinnovato tacitamente per periodi di due anni ciascuno, salvo disdetta da una delle parti da darsi mediante lettera raccomandata A.R. almeno 180 giorni prima della scadenza”.
Come da tempo riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, “qualora un contratto preveda il diritto di recesso ad nutum in favore di una delle parti, il giudice del merito non può esimersi dal valutare se l'esercizio di tale facoltà sia stato effettuato nel pieno rispetto delle regole di correttezza e di buona fede cui deve improntarsi il comportamento delle parti del contratto, atteso che la mancanza della buona fede in senso oggettivo, espressamente richiesta dagli articoli 1175 e 1375 c.c. nella formazione e nell'esecuzione del contratto, può rivelare un abuso del diritto, pure contrattualmente stabilito, ossia un esercizio del diritto volto a conseguire fini diversi da quelli per i quali il diritto è stato conferito. Tale sindacato, da parte del giudice di merito, deve pertanto essere esercitato in chiave di contemperamento dei diritti e degli interessi delle parti in causa, in una prospettiva anche di equilibrio e di correttezza dei comportamenti economici”1.
In particolare, è stato poi affermato che “in tema di contratto di appalto di servizi continuativi o periodici, il regime applicabile del recesso muta in relazione alla natura determinata o indeterminata della natura dell'appalto: a) trova applicazione l'art. 1671 c.c. in tema di recesso unilaterale e ad nutum del committente, ove l'appalto sia a tempo determinato (oltre alla scadenza del contratto, al termine stabilito, previa disdetta, pena la sua tacita rinnovazione); b) viceversa, allorché la durata del contratto d'appalto continuativo o periodico di servizi non sia stata stabilita, né sia determinabile, ciascuna delle parti può recedere dal contratto in tempo utile a norma dell'art. 1569 c.c.”2.
Nel caso che ci occupa, la clausola prevedente il diritto, in favore di ciascuna delle parti, di disdetta dal contratto, per la quale non si ravvisano profili di inefficacia e/o nullità, in ogni caso non dedotti dalle parti, non richiede la necessità di una motivazione, configurandosi pertanto come ipotesi di recesso ad pagina 9 di 20 nutum, ma unicamente il rispetto del termine di efficacia di “almeno 180 giorni prima della scadenza”.
La manifestazione della volontà della parte convenuta di disdetta è stata effettuata con lettera in data
28.7.2020, ove è infatti indicato che “il sottoscritto … nella qualità di Amministratore Parte_7
Unico di come già ampiamente anticipato, con la presente comunica formale ed CO irrevocabile disdetta del contratto in oggetto a far data dal 31.08.2021”3.
Tale comunicazione risulta pertanto essere stata effettuata dalla parte convenuta nel rispetto delle previsioni contrattuali, avendo infatti quest'ultima integrato la prima comunicazione con l'indicazione del termine di efficacia della disdetta sulla base della regolare scadenza del contratto e potendo tale recesso, come visto, avvenire ad nutum senza allegare alcuna giustificazione a sostegno.
La manifestazione di volontà di sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale è stata poi preceduta da un'interlocuzione tra le società, secondo quanto evincibile dalla corrispondenza intercorsa tra le parti4.
A questo punto si osserva che, come sempre affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in ipotesi di recesso ad nutum, l'abuso del diritto non è ravvisabile nel solo fatto che una parte del contratto abbia tenuto una condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell'altra, quando tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi, essendo invece configurabile allorché il titolare del diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio economico della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali questi poteri o facoltà sono attribuiti”5.
Nel caso che ci occupa, parte attrice ha, come sopra anticipato, allegato una violazione delle regole di correttezza e buona fede da parte dell'odierna convenuta per il tempo successivo alla comunicazione della disdetta, attuata “riducendo fortemente (sin quasi da azzerare) la quantità dei capi in deposito presso il magazzino di e dando persino disposizione a quest'ultima (e ad altri vettori) di Parte_1 trasferire la merce presso il nuovo polo logistico nel frattempo acquisito dalla convenuta, a
AN, in via Cairoli n. 164”, per poi completare in data 31.8.2021 “lo sgombero dei magazzini dell'attrice dalla propria merce e attrezzatura”.
Tale prospettazione ha avuto conferma all'esito dell'istruttoria orale svolta6, essendo emerso dalle deposizioni rese l'effettivo mancato utilizzo, da parte della convenuta, del magazzino dell'odierna attrice in epoca successiva alla comunicazione della lettera di disdetta.
In particolare, il teste indifferente ai fatti di causa e che ha precisato di avere lavorato Tes_1 per la “fino a circa il 2021” e di essere stato “il responsabile della Parte_1 Parte_1
(“ero il punto principale”), ha riferito che “all'inizio usavamo il nostro magazzino, quello della Pt_6
che si trovava in AN in via Cavour;
poi era arrivata una comunicazione del lanificio che diceva che i corrieri dovevano scaricare il materiale dovevano andare a scaricare direttamente al magazzino del di via Cairoli;
non ricordo il periodo” e che, a partire dal mese di febbraio del Parte_2
2020, “ci hanno detto di preparare tutto il materiale che era rimasto nel nostro magazzino di via
Cavour; una parte è stata trasferita da noi e un'altra parte sono venuti direttamente a prenderla Pt_6 dei dipendenti del lanificio”.
Anche la teste che ha precisato essere socia di minoranza della società attrice dal Testimone_4
2021, ha del pari dichiarato che “il cambiamento di deposito è stato inaspettato ed era stato detto dal SI. che seguiva il magazzino che le cose che arrivavano di non ritirarle più e di Parte_3 girarle direttamente al magazzino di via Cairoli del ” e che “le comunicazioni di non ritirare Parte_2
più la merce riguardava le nuove collezioni perché lo stock era presso il nostro magazzino e ci è stato detto, sempre in quel periodo lì, di girarlo di trasportarlo, di fare le letture dei capi e trasferirlo nel magazzino di via Cairoli del ”. Parte_2
La circostanza dell'utilizzo del nuovo magazzino, in disponibilità del lanificio, odierna parte convenuta, quantomeno a far tempo dal mese di maggio giugno del 2020, è stata confermata anche da alcuni dei testi citati dalla predetta parte.
E così, ad esempio, il teste , che ha dichiarato di gestire attualmente tutti i punti vendita Testimone_9 di , ha ricordato che “nel febbraio 2020 il magazzino di via Cairoli non era ancora attivo CP_1
e nemmeno nelle nostre mani, nel senso che era nella disponibilità del lanificio, anche perché era il pagina 11 di 20 periodo covid e tutto era chiuso;
mi ricordo che è stato in disponibilità del lanificio il magazzino nel maggio 2020. Non abbiamo mai detto questa circostanza in quel periodo ai fornitori riferita alla merce nuova” e che “per quanto concerne la merce già nei magazzini abbiamo utilizzato il magazzino del lanificio da circa maggio giugno 2020, molto probabilmente da luglio, era merce da ricondizionare;
alla riapertura dopo la chiusura covid, abbiamo detto a di trasferire la merce nel magazzino di Pt_6 via Cairoli per fare lavorazioni ulteriori;
c'era stato invenduto covid e abbiamo deciso di fare delle lavorazioni ulteriori e non aveva manovalanza per poterla fare”. Pt_6
Anche il legale rappresentante della parte convenuta, nel corso dell'interrogatorio formale, ha comunque ammesso che “nel periodo maggio giugno 2020 potrebbero esserci state disposizioni del genere ma non a febbraio;
anzi ci sono state perché non avevo merci nei negozi;
dopo la riapertura del covid nel maggio 2020, da parte nostra c'è stata comunicazione ai nostri fornitori di non spedire merci delle nuove collezioni;
abbiamo preso merci delle vecchie stagioni e abbiamo detto di portarle nel magazzino di via Cairoli per ricondizionarle e portarle nei punti vendite”.
È quindi processualmente emerso il sostanziale svuotamento, per mancato utilizzo, del magazzino dell'odierna attrice per il periodo successivo alla comunicazione della lettera di disdetta, proprio in conseguenza sia della disponibilità, in capo alla convenuta, di un nuovo magazzino, a far tempo dal mese di maggio giugno 2020, sia della scelta di ivi trasferire anche le merci delle vecchie stagioni per
“ricondizionarle”.
Ulteriore elemento di conferma è poi riscontrabile nella sensibile riduzione del fatturato dell'odierna attrice, ammontante nel periodo luglio 2020 – agosto 2021 a soli € 5.629,62, di molto inferiore ai corrispettivi relativi agli anni precedenti alla comunicazione della lettera di disdetta7.
Deve quindi essere riconosciuta la responsabilità dell'odierna convenuta per avere esercitato il proprio diritto di recesso “con modalità irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio economico della controparte contrattuale”8, in particolare determinando una sensibile contrazione, se non quasi azzeramento, dei corrispettivi percepiti dall'attrice in conseguenza del mancato utilizzo del magazzino, nel tempo successivo alla comunicazione della lettera di disdetta e fino alla naturale scadenza del contratto.
pagina 12 di 20 Il comportamento dell'odierna convenuta ha pertanto leso il ragionevole affidamento della parte attrice nella regolare prosecuzione del rapporto, in relazione al periodo residuo di vigenza del contratto, e causato a quest'ultima, come anticipato, un ingiustificato sacrificio economico, per avere infatti le parti concordato la determinazione dei corrispettivi sulla base dei criteri riportati all'art. 7 del contratto, prevedenti differenti importi, per ogni capo appeso, steso e per applicazione barcode al dettaglio, direttamente dipendenti dall'ammontare della merce movimentata e custodita nel magazzino attoreo.
Per quanto concerne la quantificazione del danno, parte attrice ha indicato la somma di € 79.688,76, che si ottiene prendendo a riferimento “la media mensile dei beni in giacenza nel periodo in cui il rapporto si è svolto regolarmente (dal 2016 al 2019)”, corrispondenti a “9.551 per i capi piegati, pari ad € 36.102,78, e in 11.718 per capi appesi, pari ad € 49.215,60”.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 1671 c.c. deve essere interpretato nel senso che “l'esercizio della facoltà di recesso impone al recedente, salvo che sia stato diversamente convenuto tra le parti, di tenere indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno, e perciò di risarcirlo del danno emergente e del lucro cessante da liquidare secondo i principi regolatori del risarcimento del danno, anche in via equitativa”9.
In continuità con tale principio, avuto riguardo alla difficoltà di precisa determinazione del danno patito dalla parte attrice, ritiene questo Tribunale che possano essere innanzitutto presi a riferimento i corrispettivi usualmente conseguiti nel corso della regolare esecuzione del contratto ed evincibili dalle produzioni documentali in atti10.
Nell'attività di liquidazione deve però tenersi adeguato conto altresì dell'assenza di una previsione contrattuale di un quantitativo minimo di merce da collocare nel magazzino e della documentata contrazione del fatturato della stessa parte convenuta nel periodo in questione11, anche in conseguenza pagina 13 di 20 del noto periodo pandemico e delle limitazioni normative disposte per il periodo ottobre – novembre del 2020.
Di ciò tenuto conto, si stima pertanto equo procedere a una riduzione dell'importo richiesto dalla parte attrice nella misura del 40 %, potendo pertanto determinarsi il danno subito dalla parte attrice in €
48.000,00, a importo già attualizzato;
su tale somma devono poi calcolarsi, convertendosi in debito di valuta, gli interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo.
C) In relazione alla domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta - rigetto
Parte convenuta ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna della parte attrice al risarcimento dei danni patiti in conseguenza degli inadempimenti a quest'ultima addebitabili.
Si procederà a questo punto a esaminare ogni singola voce di danno costituente oggetto della domanda riconvenzionale.
c.1 danno conseguente all'imposto aumento dei prezzi
Parte convenuta ha in primo luogo richiesto la condanna della parte attrice al risarcimento del danno, quantificato nella somma di € 17.244,78, in conseguenza dell'“imposto aumento dei prezzi”, per avere infatti accettato “le variazioni economiche del contratto per cui è causa … imposte da
[...]
con minaccia, in difetto di accettazione, di svuotamento immediato del magazzino e di Pt_6 scarico della merce nel piazzale di ”. CP_1 CO
Parte attrice ha invece richiesto il rigetto di tale voce di danno per essere “assente in tutte le comunicazioni intercorse tra le parti ogni riferimento ad una presunta condotta del SI. CP_2 avente i caratteri descritti dall'art. 1435 c.c.”.
Ritiene questo Tribunale che la domanda di parte convenuta non possa essere accolta, non sussistendo elementi documentali atti a corroborare l'ipotesi che l'aumento dei costi sia stato imposto dalla parte attrice “con minaccia”.
Dal tenore delle comunicazioni intercorse tra le parti emerge un generale contesto di difficoltà economiche, comune a entrambe le parti contraenti, senza che sia però riscontrabile una situazione di sfruttamento, da parte dell'attrice, della propria posizione contrattuale.
D'altro canto, non è del pari ravvisabile una situazione di mera soggezione della parte convenuta e di sua impossibilità di reazione alle scelte attoree, risultando del resto maturata l'intenzione di recedere dal contratto, peraltro comunicata alla controparte in un breve lasso temporale stante il subitaneo pagina 14 di 20 reperimento di un nuovo magazzino, proprio in conseguenza della situazione venutasi a creare in conseguenza dell'aumento dei corrispettivi12.
Né sono state infine dedotte ammissibili istanze istruttorie atte a provare tale forma di coazione.
c.
2. danno sotto il profilo dei maggiori costi sostenuti dalla parte convenuta
Parte convenuta ha chiesto la condanna della parte attrice al risarcimento del danno sotto il profilo dei maggiori costi sostenuti, per un ammontare di circa € 71.280,00, non avendo infatti l'attrice provveduto Contr a dotarsi di personale formato e dovendo distaccare presso lo stabilimento dell'attrice “tre dipendenti con una media di attività svolta di 1 giorno di lavoro (8 ore) ciascuno per circa tre giornate totali a settimana per circa 45 settimane l'anno”.
Parte attrice ha invece domandato il rigetto di tale voce di danno per assenza di prova sul punto, anche per non esservi “precedente traccia di contestazioni né di lamentele provenienti dalla convenuta riguardanti presunti inadempimenti o ritardi nelle consegne” e per non essere stato motivato il recesso
“da insoddisfazione nei confronti dell'operato di ma unicamente dalla necessità di Parte_1 riorganizzare alcuni aspetti dell'attività di impresa in modo da contenere i costi”.
Ritiene questo Tribunale che, anche in relazione a tale voce di danno, non vi siano elementi atti a sostenere che l'impiego di personale della convenuta, in ausilio presso lo stabilimento dell'attrice, si sia 12 Si legge infatti nelle comunicazioni in data 3.2.2020 e in data 12.5.2020, entrambi provenienti dal legale rappresentante della convenuta, SI. , rispettivamente che “a settembre quando mi ha Parte_7 Pt_3 comunicato che avreste applicato gli aumenti perché non ci stavate più dentro, ho deciso di analizzare anche i costi delle logistiche e dei trasporti, anche perché con il calo di lavoro anche nel negozio di AN, avrei potuto avere degli esuberi di personale e che avrebbero potuto svolgere attività di magazziniere, organizzandomi internamente il 2019… è un anno che ho chiuso con circa 80.000€ di costi di logistica e circa
30.000€ di trasporti … sapere che poi anche voi non ci stavate più dentro, trovarmi dei dipendenti in esubero che possano svolgere l'attività di magazziniere o altro, poteva essere la soluzione migliore per tutti, non tanto per guadagnare quanto per sopravvivere, se poi si pensa che a Biella i capannoni te li tirano dietro il passo è breve” e che “a settembre quando ci imposi l'aumento prezzi perché a tuo parere lavoravi sotto costo, non mi hai lasciato alternativa che accettare oppure che dovevamo liberarti il magazzino in tempo brevi (detto a
). Allora decisi di analizzare la sostenibilità del costo della logistica (anche perché io non potevo Tes_7 spendere di più e nello stesso tempo non volevo che tu ci perdessi) e sono andato alla ricerca di un magazzino, cosa che non avrei fatto prima dell'insorgere del problema”. pagina 15 di 20 reso necessario a fronte di un inadempimento di quest'ultima, del quale non si ravvisano in ogni caso i presupposti per le ragioni che si vengono brevemente a esporre.
A tal fine si osserva in primo luogo che tale è stata la modalità con cui si sono svolti i rapporti tra le parti per il tempo in cui il contratto ha avuto regolare attuazione.
I testi escussi hanno infatti riferito della presenza di personale della convenuta in ausilio per le attività di stoccaggio e collocazione del vestiario nel magazzino dell'attrice, senza che a ciò abbiano però fatto seguito formali e/o inequivoche contestazioni di inadempimento, risultando invece il contratto essere stato tacitamente prorogato alle medesime condizioni per un lungo arco temporale.
In tali termini si sono espressi i seguenti testi:
• soggetto che ha lavorato presso la fino al 2021, ha dichiarato che “i Tes_1 Pt_6
dipendenti del lanificio venivano a volte nei magazzini di via Cavour a prendere del materiale che serviva in negozio;
i dipendenti venivano nel magazzino solo per fare l'inventario Pt_6
[…] l'unico che aveva la chiave con antifurto ero io e i miei titolari per cui se non c'ero io e i titolari non poteva entrare nessuno […] i dipendenti (del lanificio, ndr) venivano saltuariamente per prelevare il materiale o per dare una mano nei casi estremi, quando c'era l'urgenza; ma questo avveniva una volta al mese più o meno ma non di continuo”;
• socia di minoranza della società attrice, ha ricordato che “veniva del Testimone_4
personale del lanificio presso il nostro magazzino ma veniva non per le spedizioni continuative;
veniva il SI. il lunedì, ci lasciava le liste della merce continuativa che doveva essere Pt_3
spedita nei loro negozi e loro venivano per l'inventario, se c'era spedizioni extra da fare, alla fine si era aggiunta anche il distributore COIN per cui oltre al loro continuativo si era aggiunta anche tale distributore e questo era più impegnativo, perché bisognava modificare le etichette, attaccarle e riattaccarle modifica a ogni singolo capo;
i dipendenti del lanificio ci aiutavano in questo quando si è aggiunta la COIN […] i dipendenti del lanificio hanno emesso ddt quando non funzionavano i sistemi, noi lavoravamo da remoto e tante volte non si riusciva;
io chiamavo il SI. ; la merce veniva preparata e SIlata con delle pistole scanner, che Pt_3
è attività che veniva svolta da dipendenti e caricata sul pc del lanificio e poi da lì Pt_6
bisognava stampare il ddt, a volte non funzionava il sistema e chiedevo al SI. di Pt_3
stampare le bolle e portarle al magazzino i dati arrivavano al pc del lanificio;
nel Pt_6
magazzino BI MI il sistema non caricava nel senso che il mio pc di ufficio non riusciva a pagina 16 di 20 collegarsi con il sistema del lanificio;
e ciò sarà successo anche una ventina di volte in tutta la durata del rapporto contrattuale”;
• , dipendente dalla società convenuta, ha confermato che l'aiuto fornito al Testimone_9
personale della società attrice è stato un dato costante nello svolgimento del rapporto
Cont contrattuale (“lavoro presso da circa il 2005; all'epoca del contratto svolgevo le attività che svolgo ora […] il personale del lanificio è dovuto intervenire per carenza di forza lavoro di e mancata conoscenza delle attività da svolgere, non conoscevano il gestionale Pt_6
e c'è stato tanto turn over presso non c'era una persona fissa e siamo dovuti Pt_2 Pt_6
intervenire sia per la parte movimentazione merci sia per la parte più tecnica, cioè utilizzo del gestionale che avevamo fornito a L'aiuto era continuativo”13. Pt_6
Come sopra anticipato, nel corso del rapporto contrattuale alcuna contestazione sul punto risulta essere mai stata sollevata dall'odierna convenuta.
Dalla comunicazione, datata 3 febbraio 2020 e proveniente dal legale rappresentante della società convenuta, è invero espressamente indicato che la decisione di recedere dal contratto e individuare altro magazzino non sia stata invero riconducibile a un'inefficiente gestione del magazzino da parte dell'attrice ma alla volontà di un contenimento dei costi (“come ho spiegato questo cambiamento non è da inficiare ad altri motivi ma semplicemente per una questione di costi, di esubero di personale … in più ero sollevato dal fatto che mi era stato detto che neanche voi ci stavate più dentro e quindi tutto sommato era una situazione che poteva andare bene per entrambi”)14.
In proposito può quindi richiamarsi il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tenere conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economica complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente) sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra) che possano, in relazione pagina 17 di 20 alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità”15.
In continuità con tale principio, l'accertata protratta e inequivoca tolleranza manifestata dalla parte convenuta in ordine alle concrete modalità di svolgimento del rapporto esclude l'allegato inadempimento, con assorbimento di ogni ulteriore questione sul danno dalla stessa asseritamente patito.
c.3 danno sotto il profilo delle perdite subite dalla convenuta per differenze inventariali
Parte convenuta ha infine chiesto la condanna della parte attrice al risarcimento del danno per pretese differenze inventariali, quantificate in “€ 4.376,92 nell'anno 2017, di 328 capi per corrispettivi €
6.807,03 nell'anno 2018 e di 208 capi per corrispettivi € 3.786,45 nell'anno 2020”.
Parte attrice ha invece chiesto il rigetto di tale voce di danno per la genericità di tale domanda, per la carenza di prova sul punto, risultando infatti il documento n. 12 formato dalla stessa controparte e, in ogni caso, per riferirsi ad attività svolta di concerto tra le parti.
Ritiene questo Tribunale che anche tale voce di danno non possa essere riconosciuta, non essendo stata raggiunta la prova che le differenze inventariali, anche se riscontrate, siano invero riconducibili a carenze, sotto il profilo organizzativo, addebitali all'attrice o a propri dipendenti.
Secondo quanto confermato dai testi escussi, le operazioni di controllo e inventario si sono infatti sempre svolte “alla presenza del personale di entrambe le società”16. Come poi riconosciuto dallo stesso legale rappresentante della parte convenuta le differenze inventariali non sono mai state contestate all'attrice “perché eravamo in buoni rapporti”17.
Appare quindi contrastare con le stesse ammissioni del legale rappresentante della parte convenuta e con le deposizioni rese dai testi e , riportate in nota 16, quanto invece riferito dal teste Tes_1 Tes_4
dipendente della convenuta, che ha invece ricordato, ancorché in termini Parte_3 generici, di avere “messo a conoscenza i titolari di degli ammanchi”18. Pt_6
Ancora in continuità con il richiamato principio giurisprudenziale19, può essere pertanto escluso, anche sotto tale profilo, l'allegato inadempimento dell'odierna attrice, avuto a tal fine riguardo alla concreta dinamica del rapporto, come sempre sopra ricostruito, svoltosi in modo costante per un lungo arco temporale, e all'accertata e protratta tolleranza della parte convenuta sui possibili profili di non conformità della prestazione rispetto a quanto pattuito.
In conclusione, la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta non può essere accolta.
D) Regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e possono essere liquidate, in applicazione dei parametri medi delle cause dello scaglione di valore da € 26.000,01 ad € 52.000,0020, di cui al DM n. 55/2014, come modif. dal DM n. 147/2022, in complessivi € 7.616,00 per compensi professionali, con applicazione dell'aumento ex art. 4 comma 1 bis del cit. DM nella misura richiesta
(30 %), stanti i collegamenti ipertestuali ai documenti prodotti contenuti negli atti di parte che ne hanno immagino che le differenze siano state comunicate a dal SI. io personalmente non ho mai Pt_6 Pt_3 comunicato alcunché a bimi”. 17 Cfr. ancora verbale udienza del 29.3.2023. Tale circostanza è stata confermata anche dalla teste
[...]
(“non è mai stato comunicato delle differenze inventariali;
se c'erano delle differenze, erano dovute a Tes_4 problemi non di ma ad esempio da errate consegne”). Pt_6 18 L'altro teste, , ha sul punto invece dichiarato di non avere mai “personalmente comunicato Testimone_9 alcunché a bimi”. 19 Cfr. Cass., n. 7187/2022. 20 Come previsto dall'art. 5 del DM n. 55/2014 “Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”. Per un'applicazione del criterio del cd. decisum in caso di accoglimento parziale della domanda, cfr. ad es. Cass.,
16440/2017 e Cass., SU n. 19014/2007.
pagina 19 di 20 consentito una più agevole fruibilità21, € 9,14 per spese imponibili, € 21,80 per spese non imponibili,
15 % ex art. 2, comma secondo, del cit. DM, CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna parte convenuta al risarcimento del danno in favore della parte attrice che liquida in € 48.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo;
- rigetta la domanda svolta in via riconvenzionale dalla parte convenuta;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice che liquida in €
7.616,00 per compensi professionali, oltre aumento ex art. 4 comma 1 bis del DM n. 55/2014 nella misura del 30 %, € 9,14 per spese imponibili, € 21,80 per spese non imponibili, 15 % ex art. 2, comma secondo, del DM n. 55/2014, come modif. dal DM n. 147/2022, CPA e IVA come per legge;
- dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.
Biella, 14 aprile 2025
Il Giudice
Emanuele Migliore 21 Cfr. ad es. Trib. Torino, 21.3.2017, n. 1497, rep. su De Iure, banca dati on line che ha in proposito individuato tra “quegli accorgimenti tecnici e redazionali che amplificano la capacità comunicativa dell'atto destinato a essere fruito telematicamente”, che giustificano un aumento dei compensi, proprio “i link o collegamenti ipertestuali ai documenti che permettono, cliccando sul collegamento contenuto nell'atto, di aprire ed esaminare con maggiore semplicità i documenti a cui l'atto fa riferimento e che sono stati prodotti unitamente ad esso”. pagina 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass., n. 10324/2020. In precedenza, in termini anche Cass., n. 20106/2009, cit. nella motivazione. 2 Cfr. Cass., n. 6487/2025. 3 Cfr. ad es. doc. n. 9 di parte attrice. 4 Cfr. in particolare doc. n. 2, 7, 8 e 9 di parte attrice. 5 Cfr. ad es. Cass., n. 10568/2013, per la declinazione di una possibile ipotesi di abuso del diritto nell'ambito di un contratto di agenzia, nella specie tuttavia esclusa “allorché il recesso non motivato dal contratto sia consentito dalla legge, la sua comunicazione sia avvenuta secondo buona fede e correttezza e l'avviso ai clienti si prospetti come doveroso”. pagina 10 di 20 6 Cfr. verbale udienza del 29.3.2023. 7 Cfr. doc. da n. 15 a n. 21 di parte attrice. 8 Cfr. ancora Cass., n. 10568/2013. 9 Cfr. Cass., n. 27075/2006. Più di recente, in termini, Cass., n. 16346/2024 secondo cui “qualora sia difficile raggiungere una dimostrazione sicura sull'entità del pregiudizio con riferimento ai rapporti giuridici ad esecuzione prolungata, tra i quali ricade l'appalto privato, l'indennizzo spettante all'appaltatore per il danno da mancato guadagno patito a causa del recesso unilaterale del committente può essere quantificato in via equitativa”. 10 Cfr. ancora doc. da 15 a 20 di parte attrice. 11 Cfr. doc. n. 10 di parte convenuta, condividendosi il ragionamento sul punto della parte convenuta sviluppato, ancora da ultimo, alle pag. 13 e 14 della comparsa conclusionale. 13 Cfr. ancora verbale udienza del 29.3.2023. 14 Cfr. doc. n. 13 di parte attrice. 15 Cfr. Cass., n. 7187/2022. 16 La teste ha infatti dichiarato che “confermo la circostanza che esistevano delle differenze Testimone_4 inventariali;
presso vengono letti da dipendenti del lanificio tramite lettori ottici nostri, venivano letti tutti Pt_6
i capi e scaricati nel gestionale e il programma faceva la rispondenza tra capi letti e quelli che Pt_2
c'erano nel gestionale;
queste attività ertano svolte talvolta e saltuariamente da dipendenti […] i capi Pt_6 erano tanti e si andava avanti un giorno o due;
l'inventario veniva fatto da due o tre dipendenti tra cui Pt_1 anch'io, e due o tre dipendenti del lanificio, di solito i soggetti che ho indicato prima, ognuno di noi aveva questa pistola scanner, ci dividevamo le zone del magazzino e mettevamo dei biglietti e allo scarico della pistola inserivo il nome di chi aveva fatto l'inventario, lo inserivo nel sistema, il lavoro dell'inventario veniva poi fatto Cont nella sede del lanificio”. In termini ha riferito anche il teste , gestore dei punti vendita della : Testimone_9
“ricordo che ci sono state delle differenze inventariali ogni anno;
quando veniva fatto l'inventario, di solito il SI. insieme alle dipendenti del lanificio;
immagino che ci fossero anche dipendenti che facevano Pt_3 Pt_6
l'inventario, penso la SI.ra , la teste che è stata escussa prima e che era la moglie del titolare Tes_4 Pt_6
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