Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 20/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 167 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
BALSAMO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.LALLAI MARIA CP_1 P.IVA_1
FRANCESCA, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO TELEMATICO
-resistente-
OGGETTO: indebito assistenziale.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 16/12/2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente con ricorso depositato in data 27/01/2024, ha Parte_1
evocato in giudizio l' , chiedendo l'accertamento negativo dell'indebito di cui alla CP_1
nota del 17/11/2023 relativa alla originaria nota del 18/11/2005, per superamento CP_1
dei limiti reddituali afferenti l'assegno di invalidità nel periodo 01.01.2002 al
31.03.2005 per l'importo complessivo di euro 9303,98.
La parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito restitutorio e la non ripetibilità in ragione dell'affidamento ingenerato dal comportamento dell'
[...]
. CP_2
L' costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_1
contraddittorio,ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
1
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente è infondata. in quanto l' ha dato prova di aver interrotto il relativo termine. CP_2
Ed infatti successivamente alla originaria richiesta del 1.3.2005 ricevuta in data
18.11.2005, l' ha provveduto ad inviare alla parte ricorrente successiva richiesta CP_1
del 25.3.2014 ricevuta in data 2.4.2014 (all. 3,4) ed ancora ulteriore diffida di pagamento del 24.8.2021 ricevuta in data 11.9.2021 (all 5).
Passando al merito si osserva che, il quadro normativo di riferimento prevede per i pagamenti indebiti di prestazioni pensionistiche effettuati dopo il 31 dicembre 2000 trovi poi applicazione la normativa di cui all'articolo 13 della legge n. 412/91.
In particolare, in caso di pagamenti indebiti determinati da una mancata o erronea valutazione di redditi rilevanti ai fini del diritto o della misura della prestazione il comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 412/91, pone in capo all l'onere di CP_1
verificare annualmente le situazioni reddituali incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni previdenziali e fissa un termine entro il quale si deve procedere al recupero delle somme indebitamente erogate.
Alla luce del principio enunciato con la sentenza della Corte Costituzionale n. 166/96 così come applicato dalla Corte di Cassazione, il termine indicato al citato comma 2 è stato assunto come riferimento per stabilire i limiti entro cui può essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate anche a causa della mancata o erronea valutazione di redditi di cui l ha avuto conoscenza successivamente al CP_2
provvedimento di liquidazione o riliquidazione.
Pertanto, ai fini della recuperabilità delle somme indebitamente erogate su prestazioni collegate al reddito, possono determinarsi le seguente situazioni:
- Redditi non conosciuti dall' . CP_2
Se in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l' deve notificare, entro il 31 dicembre dell'anno CP_2
successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale, l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale e nei periodi successivi.
Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme
2 erogate indebitamente non sono ripetibili.
- Redditi conosciuti dall'Istituto
L' può procedere al recupero degli indebiti pensionistici solo se la notifica del CP_1
debito avviene entro l'anno successivo a quello in cui ha avuto conoscenza del reddito incidente sulla pensione.
Va qui ribadito quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “ l'art. 13, co. 2, L. cit, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla verifica e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero. (Cass.
18615/2021).c
La Suprema Corte (Cass,. n. 21878/2022), ha avuto modo di affermare ulteriormente che “…. l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei CP_1
pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (v. Cass. nn. 3802 e
15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 dei 2011 e Cass. n.
18551 dei 2017).
Inoltre, come sostenuto dall' , solo a partire dal 2009 a seguito dell'entrata in CP_1
vigore dell'art. 15 D.L.78/2009 convertito nella L. 102/2009, ( e poi dell'art. 13
D.L.78/2010 convertito nella L.122/2010, istitutivo del Casellario dell'assistenza ), con decorrenza 1.1.2010 è stato previsto l'obbligo per l'Amministrazione finanziaria e per ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all e agli altri enti di previdenza ed assistenza CP_1
obbligatoria,in via telematica ed in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche e assistenziali residenti in Italia.
Pertanto, escludendosi la conoscibilità per avvenuta comunicazione dei dati da parte dell'anagrafe tributaria, la conoscenza da parte dell dei maggiori redditi, CP_1
incompatibili con l'assegno invalidità, può ritenersi sussistente a partire dalla data della
3 nota del 14/2/2005 richiamata nel procedimento prefettizio di revoca della prestazione emesso il 18/2/2005 (all 1), in difetto di diversa prova che doveva essere fornita dal ricorrente, non potendosi sostenere una conoscibilità da parte dell'ente per il mancato
(ancora inattuato al tempo) collegamento con l'anagrafe tributaria con conseguente equiparazione della conoscibilità alla conoscenza effettiva .
In conclusione, la nota del 18/11/2005 l' provvide tempestivamente al recupero CP_1
delle somme indebitamente corrisposte a partire dall'anno 2002, avendo conosciuto dei maggiori redditi nell'anno 2005.
In definitiva, il ricorso va respinto per infondatezza.
Le spese di lite sono irripetibili ex art 152 d.att. c.p.c., tenuto conto della dichiarazione reddituale in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Rigetta il ricorso.
2. Dichiara le spese di lite irripetibili ex art 152 d.att. c.p.c.
Trapani, 18/01/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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