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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/10/2025, n. 3096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3096 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, rilevato che, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza ab origine fissata in data 16.10.25 con il deposito di note scritte;
tenuto conto delle note all'uopo depositate dalle parti costituite;
letto il dettato dell'art. 429 c.p.c.;
P.Q.M.
lette le note depositate dalle parti costituite, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale.
Provvedimento depositato telematicamente in data 16 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 6
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1665/2025 R.G., avente ad oggetto “contratto di locazione”, pendente
TRA
, rappresentato e difeso, come da mandato in calce Parte_1 all'atto introduttivo, dall'Avv. Antonio Rosario Caiazzo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Santa Maria la Carità alla Via Polveriera, n. 22/A;
- RICORRENTE -
E
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata Controparte_1 alla compara di costituzione, dall'Avv. Antonio Ascolese, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sarno alla via Isonzo, n. 8;
- RESISTENTE -
All'udienza celebrata in data 16.10.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida, il sig. , Parte_1 preliminarmente esposto:
- che – con contratto stipulato in data 29.10.11 e registrato in data 7.11.11 presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate – esso esponente aveva concesso in locazione ad uso abitativo al sig. l'immobile sito in Scafati alla via Dante Controparte_1
Alighieri, n. 14, identificato al N.C.E.U. del prefato Comune al foglio 26, particella 1466, pagina 2 di 6 sub. 8;
- che i contraenti avevano pattuito un canone di locazione mensile pari ad euro 400,00;
- che il summenzionato conduttore non aveva provveduto al pagamento dei canoni maturati nel periodo circoscritto tra il mese luglio e quello di ottobre dell'anno 2024;
- che, inoltre, il sig. già aveva maturato una morosità pari ad euro 1.100,00 “per CP_1 canoni di locazione pregressi”;
ha convenuto in giudizio il sig. per sentir convalidare l'intimato sfratto per Controparte_1 morosità, nonché per sentir ingiungere il pagamento dei canoni scaduti e di quelli “a scadere fino all'effettivo rilascio”.
Con comparsa di risposta all'uopo depositata, il testé citato conduttore si è opposto all'invocata convalida. A suffragio della pretesa reiezione, la difesa del sig. ha eccepito la “cessazione CP_1 della materia del contendere”, assumendo che quest'ultimo, già anteriormente all'introduzione del giudizio, avrebbe provveduto “al rilascio” dell'immobile per cui è causa, come si arguirebbe dalla circostanza per la quale l'intimato avrebbe preso in locazione, a far data dall'1.11.24, un immobile sito in Scafati alla via Di Vittorio;
inoltre, ha dedotto che la morosità posta alla base delle pretese ex adverso azionate non sarebbe sussistente, giacché i canoni asseritamente insoluti sarebbero stati in realtà corrisposti “mediante l'elargizione di somme di denaro contante consegnato, brevi manu, al locatore”.
A scioglimento della riservata assunta all'udienza di comparizione, è stata pronunciata ordinanza ex art. 665 c.p.c. di rilascio dell'immobile di cui si discorre ed è stato disposto – conformemente al dettato degli artt. 667 e 426 c.p.c. – il mutamento del rito, fissando l'udienza di discussione in data 16.10.25 ed assegnando, a pena di decadenza, all'intimante termine per il deposito di documenti e di una memoria contenente domande ed istanze istruttorie fino a venti giorni prima della fissata udienza;
al resistente termine fino a dieci giorni prima per deposito di documenti e di una memoria contenente eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, domande riconvenzionali ed istanze istruttorie.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, s'impone in limine di scrutinare l'eccezione qualificata dal resistente come di “cessazione della materia del contendere per intervenuta restituzione dell'immobile locato”, a fondamento della quale la difesa del sig. ha CP_1 dedotto che questi avrebbe provveduto a restituire l'immobile anteriormente al perfezionamento della notificazione dell'atto di intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida.
Tale eccezione – in disparte la considerazione per la quale non può in alcun modo esser ricondotta pagina 3 di 6 entro il perimetro concettuale di quella di cessazione della materia del contendere, che presuppone il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e che le parti si diano reciprocamente atto dello stesso, sottoponendo conclusioni conformi in tal senso al giudice) – è manifestamente infondata, tenuto conto, da un lato, che, secondo l'indirizzo pretorio maggiormente accreditato, l'effettiva restituzione dell'immobile al locatore può ritenersi integrata con la consegna a quest'ultimo delle relative chiavi, atto attraverso il quale il bene locato è definitivamente sottratto alla disponibilità della parte conduttrice (in tal senso, Cass. n. 4563/14; analogamente, ex multis, Cass. n.
550/12, ove si è eloquentemente affermato che “il conduttore adempie all'obbligo di procedere alla riconsegna del bene locato con la riconsegna delle chiavi”); dall'altro, che, nel caso in esame, risulta ex actis che l'immobile per cui è causa sia rientrato nella disponibilità del proprietario dello stesso soltanto successivamente all'introduzione del presente giudizio, a nulla rilevando che il conduttore sia andato a risiedere altrove già dal mese di novembre dello scorso anno.
Sempre in via preliminare, occorre rilevare che, pur avendo – come risulta ex actis – il ricorrente recuperato la piena disponibilità dell'immobile in data 1.8.25 (cfr. verbale di rilascio prodotto dalla parte ricorrente in data 16.10.25), non sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento insita nell'intimazione di sfratto per morosità: tale pretesa, invero, “ha effetti diversi e autonomi, rispetto alla domanda di rilascio, tra cui quello di attribuire alla parte adempiente il diritto al risarcimento dei danni e al pagamento delle eventuali penali” (cfr., ex pluribus, Cass. n. 18510/07;
Cass. n. 25740/15).
Tanto atteso, deve indugiarsi sulla domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento implicitamente contenuta e, quindi, tacitamente proposta con l'istanza di convalida dello sfratto (in tal senso, ex multis, Cass. n. 5566/83, ove si è statuito claris litteris che “la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, ancorché non sia stata formulata espressamente dal locatore, è implicitamente contenuta e quindi tacitamente proposta con
l'istanza di convalida dello sfratto con la conseguenza che, in esito al giudizio a cognizione ordinaria susseguito alla trasformazione dell'originario procedimento per convalida, il giudice deve statuire sulla domanda di risoluzione”). A tal fine, non può prescindersi dall'ormai monolitico indirizzo esegetico della Suprema Corte per il quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
pagina 4 di 6 mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Peraltro, anche nel caso in cui sia dedotto – non già
l'inadempimento, bensì – l'inesatto adempimento dell'obbligazione l'onere della prova si atteggia nel medesimo senso, essendo, dunque, sufficiente per il creditore istante la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento
(cfr., Cass. Sez Un. n. 13533/01; nel medesimo senso, Cass. n. 2387/04; Cass. n. 15677/09; Cass. n.
3373/10).
Aderendo alla rammentata impostazione interpretativa, non può che ravvisarsi l'inadempimento del conduttore, poiché, a fronte dell'allegata morosità, il resistente non ha dato prova di aver provveduto al pagamento, essendosi limitato a dedurre apoditticamente che avrebbe corrisposto brevi manu i canoni indicati nell'atto introduttivo del presente giudizio, senza, tuttavia, aver prodotto alcun documento preordinato a dimostrare l'avvenuta corresponsione degli stessi.
In ordine, poi, al carattere dalla non scarsa importanza del ravvisato inadempimento, non può tacersi che “il mancato pagamento del canone di locazione, decorsi venti giorni dalla prevista scadenza, costituisce, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 392 del 1978, motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c., senza che il giudice possa compiere una valutazione discrezionale dell'importanza dell'inadempimento, che è operata ex lege” (Cass. n. 3791/87).
All'esito del tracciato iter argomentativo, la domanda di risoluzione spiegata dalla parte locatrice non può che trovare accoglimento.
Di là da quella di risoluzione, parte ricorrente ha spiegato domanda preordinata a sentir condannare il conduttore al pagamento dei canoni scaduti, nonché di quelli “a scadere fino all'effettivo rilascio”.
Con riguardo a tale ultima pretesa, deve rilevarsi che presupposto per l'accoglimento della domanda di ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti, avanzata nel corpo dell'intimazione di sfratto per morosità, è costituito dalla pronuncia della convalida dello stesso sfratto per mancata comparizione o per mancata opposizione del conduttore, ferma rimanendo la possibilità del riconoscimento del relativo diritto alla corresponsione di quanto dovuto a titolo di canoni mediante la sentenza pronunciata nel giudizio di merito a cognizione piena conseguente all'opposizione dell'intimato (in tal senso, ex multis, cfr. Cass. n. 11603/05).
Facendo applicazione di tali principi, il resistente deve essere condannato al pagamento dell'importo di euro 5.200,00, a titolo di canoni di locazione già maturati e non pagati riguardanti il periodo pagina 5 di 6 ricompreso tra il mese di luglio dell'anno 2024 e quello di luglio del corrente anno (13 canoni da euro
400,00 cada uno), nonché dell'ulteriore somma di euro 1.100,00, a titolo di canoni concernenti pregresse mensilità rispetto a quelle testé indicate.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, in ossequio al principio della soccombenza, devono essere poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca
Di Filippo, pronunziando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni diversa istanza, eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie le domande proposte dalla parte ricorrente e, per l'effetto:
a) dichiara risolto per grave inadempimento della parte conduttrice il contratto di locazione stipulato in data 29.10.11;
b) condanna il resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di euro 5.200,00 a titolo di canoni di locazione maturati e non pagati concernenti il periodo circoscritto tra il mese di luglio dell'anno 2024 e quello di luglio dell'anno 2025, oltre interessi dalle rispettive scadenze al soddisfo;
c) condanna il resistente al pagamento, in favore del ricorrente, dell'ulteriore somma di euro
1.100,00 a titolo di canoni di locazione maturati anteriormente al mese di luglio dell'anno
2024, oltre interessi a far data dalla domanda e fino al soddisfo;
2) condanna il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che all'uopo liquida in euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, 16.10.25.
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 6 di 6
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, rilevato che, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza ab origine fissata in data 16.10.25 con il deposito di note scritte;
tenuto conto delle note all'uopo depositate dalle parti costituite;
letto il dettato dell'art. 429 c.p.c.;
P.Q.M.
lette le note depositate dalle parti costituite, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale.
Provvedimento depositato telematicamente in data 16 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 6
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1665/2025 R.G., avente ad oggetto “contratto di locazione”, pendente
TRA
, rappresentato e difeso, come da mandato in calce Parte_1 all'atto introduttivo, dall'Avv. Antonio Rosario Caiazzo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Santa Maria la Carità alla Via Polveriera, n. 22/A;
- RICORRENTE -
E
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata Controparte_1 alla compara di costituzione, dall'Avv. Antonio Ascolese, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sarno alla via Isonzo, n. 8;
- RESISTENTE -
All'udienza celebrata in data 16.10.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida, il sig. , Parte_1 preliminarmente esposto:
- che – con contratto stipulato in data 29.10.11 e registrato in data 7.11.11 presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate – esso esponente aveva concesso in locazione ad uso abitativo al sig. l'immobile sito in Scafati alla via Dante Controparte_1
Alighieri, n. 14, identificato al N.C.E.U. del prefato Comune al foglio 26, particella 1466, pagina 2 di 6 sub. 8;
- che i contraenti avevano pattuito un canone di locazione mensile pari ad euro 400,00;
- che il summenzionato conduttore non aveva provveduto al pagamento dei canoni maturati nel periodo circoscritto tra il mese luglio e quello di ottobre dell'anno 2024;
- che, inoltre, il sig. già aveva maturato una morosità pari ad euro 1.100,00 “per CP_1 canoni di locazione pregressi”;
ha convenuto in giudizio il sig. per sentir convalidare l'intimato sfratto per Controparte_1 morosità, nonché per sentir ingiungere il pagamento dei canoni scaduti e di quelli “a scadere fino all'effettivo rilascio”.
Con comparsa di risposta all'uopo depositata, il testé citato conduttore si è opposto all'invocata convalida. A suffragio della pretesa reiezione, la difesa del sig. ha eccepito la “cessazione CP_1 della materia del contendere”, assumendo che quest'ultimo, già anteriormente all'introduzione del giudizio, avrebbe provveduto “al rilascio” dell'immobile per cui è causa, come si arguirebbe dalla circostanza per la quale l'intimato avrebbe preso in locazione, a far data dall'1.11.24, un immobile sito in Scafati alla via Di Vittorio;
inoltre, ha dedotto che la morosità posta alla base delle pretese ex adverso azionate non sarebbe sussistente, giacché i canoni asseritamente insoluti sarebbero stati in realtà corrisposti “mediante l'elargizione di somme di denaro contante consegnato, brevi manu, al locatore”.
A scioglimento della riservata assunta all'udienza di comparizione, è stata pronunciata ordinanza ex art. 665 c.p.c. di rilascio dell'immobile di cui si discorre ed è stato disposto – conformemente al dettato degli artt. 667 e 426 c.p.c. – il mutamento del rito, fissando l'udienza di discussione in data 16.10.25 ed assegnando, a pena di decadenza, all'intimante termine per il deposito di documenti e di una memoria contenente domande ed istanze istruttorie fino a venti giorni prima della fissata udienza;
al resistente termine fino a dieci giorni prima per deposito di documenti e di una memoria contenente eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, domande riconvenzionali ed istanze istruttorie.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, s'impone in limine di scrutinare l'eccezione qualificata dal resistente come di “cessazione della materia del contendere per intervenuta restituzione dell'immobile locato”, a fondamento della quale la difesa del sig. ha CP_1 dedotto che questi avrebbe provveduto a restituire l'immobile anteriormente al perfezionamento della notificazione dell'atto di intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida.
Tale eccezione – in disparte la considerazione per la quale non può in alcun modo esser ricondotta pagina 3 di 6 entro il perimetro concettuale di quella di cessazione della materia del contendere, che presuppone il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e che le parti si diano reciprocamente atto dello stesso, sottoponendo conclusioni conformi in tal senso al giudice) – è manifestamente infondata, tenuto conto, da un lato, che, secondo l'indirizzo pretorio maggiormente accreditato, l'effettiva restituzione dell'immobile al locatore può ritenersi integrata con la consegna a quest'ultimo delle relative chiavi, atto attraverso il quale il bene locato è definitivamente sottratto alla disponibilità della parte conduttrice (in tal senso, Cass. n. 4563/14; analogamente, ex multis, Cass. n.
550/12, ove si è eloquentemente affermato che “il conduttore adempie all'obbligo di procedere alla riconsegna del bene locato con la riconsegna delle chiavi”); dall'altro, che, nel caso in esame, risulta ex actis che l'immobile per cui è causa sia rientrato nella disponibilità del proprietario dello stesso soltanto successivamente all'introduzione del presente giudizio, a nulla rilevando che il conduttore sia andato a risiedere altrove già dal mese di novembre dello scorso anno.
Sempre in via preliminare, occorre rilevare che, pur avendo – come risulta ex actis – il ricorrente recuperato la piena disponibilità dell'immobile in data 1.8.25 (cfr. verbale di rilascio prodotto dalla parte ricorrente in data 16.10.25), non sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento insita nell'intimazione di sfratto per morosità: tale pretesa, invero, “ha effetti diversi e autonomi, rispetto alla domanda di rilascio, tra cui quello di attribuire alla parte adempiente il diritto al risarcimento dei danni e al pagamento delle eventuali penali” (cfr., ex pluribus, Cass. n. 18510/07;
Cass. n. 25740/15).
Tanto atteso, deve indugiarsi sulla domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento implicitamente contenuta e, quindi, tacitamente proposta con l'istanza di convalida dello sfratto (in tal senso, ex multis, Cass. n. 5566/83, ove si è statuito claris litteris che “la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, ancorché non sia stata formulata espressamente dal locatore, è implicitamente contenuta e quindi tacitamente proposta con
l'istanza di convalida dello sfratto con la conseguenza che, in esito al giudizio a cognizione ordinaria susseguito alla trasformazione dell'originario procedimento per convalida, il giudice deve statuire sulla domanda di risoluzione”). A tal fine, non può prescindersi dall'ormai monolitico indirizzo esegetico della Suprema Corte per il quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
pagina 4 di 6 mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Peraltro, anche nel caso in cui sia dedotto – non già
l'inadempimento, bensì – l'inesatto adempimento dell'obbligazione l'onere della prova si atteggia nel medesimo senso, essendo, dunque, sufficiente per il creditore istante la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento
(cfr., Cass. Sez Un. n. 13533/01; nel medesimo senso, Cass. n. 2387/04; Cass. n. 15677/09; Cass. n.
3373/10).
Aderendo alla rammentata impostazione interpretativa, non può che ravvisarsi l'inadempimento del conduttore, poiché, a fronte dell'allegata morosità, il resistente non ha dato prova di aver provveduto al pagamento, essendosi limitato a dedurre apoditticamente che avrebbe corrisposto brevi manu i canoni indicati nell'atto introduttivo del presente giudizio, senza, tuttavia, aver prodotto alcun documento preordinato a dimostrare l'avvenuta corresponsione degli stessi.
In ordine, poi, al carattere dalla non scarsa importanza del ravvisato inadempimento, non può tacersi che “il mancato pagamento del canone di locazione, decorsi venti giorni dalla prevista scadenza, costituisce, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 392 del 1978, motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c., senza che il giudice possa compiere una valutazione discrezionale dell'importanza dell'inadempimento, che è operata ex lege” (Cass. n. 3791/87).
All'esito del tracciato iter argomentativo, la domanda di risoluzione spiegata dalla parte locatrice non può che trovare accoglimento.
Di là da quella di risoluzione, parte ricorrente ha spiegato domanda preordinata a sentir condannare il conduttore al pagamento dei canoni scaduti, nonché di quelli “a scadere fino all'effettivo rilascio”.
Con riguardo a tale ultima pretesa, deve rilevarsi che presupposto per l'accoglimento della domanda di ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti, avanzata nel corpo dell'intimazione di sfratto per morosità, è costituito dalla pronuncia della convalida dello stesso sfratto per mancata comparizione o per mancata opposizione del conduttore, ferma rimanendo la possibilità del riconoscimento del relativo diritto alla corresponsione di quanto dovuto a titolo di canoni mediante la sentenza pronunciata nel giudizio di merito a cognizione piena conseguente all'opposizione dell'intimato (in tal senso, ex multis, cfr. Cass. n. 11603/05).
Facendo applicazione di tali principi, il resistente deve essere condannato al pagamento dell'importo di euro 5.200,00, a titolo di canoni di locazione già maturati e non pagati riguardanti il periodo pagina 5 di 6 ricompreso tra il mese di luglio dell'anno 2024 e quello di luglio del corrente anno (13 canoni da euro
400,00 cada uno), nonché dell'ulteriore somma di euro 1.100,00, a titolo di canoni concernenti pregresse mensilità rispetto a quelle testé indicate.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, in ossequio al principio della soccombenza, devono essere poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca
Di Filippo, pronunziando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni diversa istanza, eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie le domande proposte dalla parte ricorrente e, per l'effetto:
a) dichiara risolto per grave inadempimento della parte conduttrice il contratto di locazione stipulato in data 29.10.11;
b) condanna il resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di euro 5.200,00 a titolo di canoni di locazione maturati e non pagati concernenti il periodo circoscritto tra il mese di luglio dell'anno 2024 e quello di luglio dell'anno 2025, oltre interessi dalle rispettive scadenze al soddisfo;
c) condanna il resistente al pagamento, in favore del ricorrente, dell'ulteriore somma di euro
1.100,00 a titolo di canoni di locazione maturati anteriormente al mese di luglio dell'anno
2024, oltre interessi a far data dalla domanda e fino al soddisfo;
2) condanna il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che all'uopo liquida in euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, 16.10.25.
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 6 di 6