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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 12/09/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1051/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese CONSIGLIERE RELATORE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1051/2023 promosso da:
Parte_1
(C.F.: ), in personale del Presidente e legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Pavesio, Paolo
Miserere, Federico Camurati e Lorenzo Bianco, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Pavesio, Miserere e Camurati in Torino, Cors Vittorio Emanuele II n. 68, come da procura alle liti in atti.
- parte appellante - contro
(P.IVA: ), in persona del Presidente della Giunta Controparte_1 P.IVA_2
Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Piccarreta ed elettivamente domiciliata digitalmente presso l'indirizzo PEC egione.piemonte.it, come da procura alle liti in atti. Email_1 Email_2
- parte appellata -
e contro
CO
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore. P.IVA_3
- parte appellata contumace in primo grado -
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, domanda e conclusione, richiamate ex art. 346 c.p.c. tutte le difese, istanze, anche istruttorie, ed eccezioni esposte da in primo grado, e previi tutti li accertamenti del caso, nonché previa eventuale Pt_1
disapplicazione dei rilevanti provvedimenti amministrativi illegittimi e/o degli articoli 6.10.1,
8.2 e 15 del bando n. 1/2016 relativo alla Misura 1 – Operazione 1.2.21 – Azione 1 del
PSR 2014-2020, Pt_1
NEL MERITO: in integrale riforma della sentenza n. 1817/2023, pubblicata in data 28 aprile 2023, del Tribunale di Torino, per tutti i motivi esposti nel presente atto di citazione in appello,
(a) accertare la illegittimità o invalidità della “dichiara[zione], per i presupposti previsti dal Bando al Paragrafo 15, [di] decadenza totale del contributo provvisoriamente concesso” nonché di “sussisten[za] [de]i presupposti per la restituzione del pagamento a titolo di acconto del contributo” di ERAPRA contenuta nella Determinazione dirigenziale (Atto DD 121/A1706B/2021) del 2 febbraio 2021, pubblicata nel B.U.R. della il 25 febbraio 2021, e dichiarare il Controparte_1 diritto di nei confronti della , in persone del Presidente Pt_1 Controparte_1 della Giunta regionale e legale rappresentante pro tempore, al contributo di cui al bando n. 1/2016 relativo alla Misura 1 – Operazione 1.2.1 – Azione 1 del PSR
2014-2020, nell'importo già percepito a titolo di acconto (pari a Pt_1
500.922,75 euro) nonché dell'importo ulteriormente esigibile a titolo di saldo (pari a
912.521,26 euro), e per l'effetto,
(b) dichiarare tenuta e condannare la , in persone del Presidente Controparte_1 della Giunta regionale e legale rappresentante pro tempore, e per essa occorrendo
l , in persona del CO legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di dell'importo Pt_1 di Euro 912.521,26, o veriore accertando, a titolo di saldo del contributo de quo, oltre interessi al dovuto saggio legale a far data dal 29 aprile 2019 e comunque nella maggior misura dell'art. 1284, 4° comma, c.c. a far data dalla notifica dell'atto di citazione in primo grado;
ovvero, in via subordinata,
2 (c) dichiarare tenuta e condannare la , in persona del Presidente Controparte_1 della Giunta regionale e legale rappresentante pro tempore, e per essa occorrendo
l , in persona del CO legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di di importo Pt_1 eventualmente minore (di 912.521,26 euro), previa rettifica proporzionale o diminuzione della liquidazione, fermi gli interessi al saggio legale a far data dal 29 aprile 2019 e comunque nella maggior misura dell'art. 1284, 4° comma, c.c. a far data dalla notifica della presente domanda;
IN OGNI CASO, con condanna ciascuna Parte resistente alla rifusione di onorari e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata Controparte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni avversaria domanda, eccezione e difesa,
- rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n. 1817/2023 del
Tribunale di Torino
- in subordine, accertare che vi sono comunque i presupposti per dichiarare Pt_1
decaduta totalmente dal contributo previsto dal Bando 1/2016 e quindi tenuta a restituire
l'acconto di € 500.922,75, oltre interessi legali dall'avvenuto pagamento (30.11.2018), e per l'effetto rigettare in ogni caso le domande avversarie siccome infondate in fatto e diritto, assolvendo la da ogni pretesa. Controparte_1
- in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui sia accertato che non è Pt_1
decaduta o è decaduta soltanto parzialmente dal contributo previsto dal Bando 1/2016, rigettare comunque le domande avversarie, spettando agli uffici regionali l'istruttoria sulla rendicontazione della spesa effettuata e la conseguente determinazione del contributo complessivamente dovuto.
Con il favore delle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, comprensivi del rimborso forfettario e, in luogo di IVA e CPA, degli oneri riflessi nella misura del 23,8% ai sensi dell'art. 1, comma 208, della legge n. 266/05 (trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna all'Ente)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
3 Con atto di citazione del 23.03.2021 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Pt_1
Torino la e l Controparte_1 CO
, al fine di ottenere l'accertamento del diritto a ricevere il pagamento del saldo
[...]
del contributo del bando n. 1/2016, con conseguente condanna della al Controparte_1 pagamento di € 912.521,26.
La controversia traeva origine dal bando 1/2016 del 23.06.2016 relativo alla “Misura 1 –
Trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione” relativo ai settori agricolo, alimentare e forestale, per il quale aveva presentato domanda di sostegno in Pt_1
data 30.09.2016, in seguito alla quale aveva ottenuto, con determina dirigenziale del
25.08.2017, la somma pari ad € 1.853.750,80 per l'apertura di n. 41 sportelli informativi sul territorio regionale. Il bando prevedeva, in particolare, l'erogazione di una somma giornaliera pari nel massimo ad € 150,00 per ogni sportello informativo, per un massimo di otto ore giornaliere di attività e 220 giorni annui. In data 14.12.2017 presentava Pt_1 domanda di acconto per complessivi € 746.383,32 relativi all'attività svolta nel periodo dall'ottobre 2016 all'ottobre 2017; veniva, invece, erogato l'acconto pari ad € 500.922,75, in quanto con verbale di istruttoria del 20.11.2018 la non riconosceva il Controparte_1
diritto di acconto per 11 dei 41 sportelli complessivi aperti da In data 29.04.2019 Pt_1 presentava domanda di saldo dell'importo ottenuto tramite bando, corrispondete Pt_1 ad € 912.521,26, dichiarando la veridicità delle informazioni riportate ed affermando di essere al corrente di poter incorrere in decadenza dal beneficio in caso di trasmissione di informazioni mendaci. La , tuttavia, non riconosceva il diritto al saldo in Controparte_1 capo all'istante, statuendo che dall'istruttoria svolta erano emerse “macroscopiche anomalie” relative a due sportelli (BA e IZ RA) circa la registrazione degli utenti;
ciò non assicurava, pertanto, la veridicità delle informazioni fornite in data
30.12.2019. Con nota del 15.01.2020 trasmetteva le proprie controdeduzioni al Pt_1
rifiuto della , allegando altresì documentazione comprovante la Controparte_1
veridicità dei dati comunicati. Con determinazione n. 121 del 11.02.2021 la CP_1
respingeva definitivamente le difese dell'istante e disponeva la decadenza totale
[...] dal contributo, nonché la restituzione di € 500.922,75 ricevuti a titolo di acconto.
Tutto ciò premesso, conveniva in giudizio la , affinché il Pt_1 Controparte_1
Tribunale di Torino (i) accertasse l'illegittimità della determinazione di decadenza dal beneficio e l'insussistenza dei presupposti necessari alla restituzione dell'acconto; (ii) dichiarasse il diritto dell'attrice al pagamento, da parte della , del Controparte_1 contributo messo a bando, cioè di € 912.521,26 e (iii) dichiarasse l'insussistenza del diritto
4 delle parti convenute ad ottenere la ripetizione di quanto pagato a titolo di acconto a favore di conveniva in giudizio, al fine di ottenere la somma richiesta a titolo Pt_1 Pt_1 di saldo, l , in quanto CO soggetto titolato all'emissione delle somme richieste, su ordine della . Controparte_1
Si costituiva in giudizio la , contestando la ricostruzione in fatto e in Controparte_1
diritto della controparte e sostenendo che: (i) sussistevano elementi sufficienti a contestare la veridicità e la credibilità dei dati indicati dall relativamente agli sportelli di BA Pt_1
e IZ RA;
(ii) tali anomalie, secondo l'art. 75 del DPR 445/2000 e il paragrafo 15 del bando, facevano venire meno il diritto della parte alla corresponsione del contributo.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 1817/2023 il Tribunale di Torino rigettava integralmente le domande di parte attrice e, conseguentemente, la dichiarava decaduta dal beneficio controverso e tenuta alla restituzione di € 500.922,75 ricevuti a titolo di acconto. Condannava, infine, la parte attrice soccombente alla rifusione delle spese legali, liquidate in € 19.000,00. La parte convenuta veniva CO
dichiarata contumace.
Il Tribunale, preliminarmente, respingeva le eccezioni di parte attrice relative alle modifiche del rapporto poste in essere da parte della mediante nota del Controparte_1
05.06.2017, con la quale la parte convenuta aveva stabilito – contrariamente a quanto precedentemente indicato nel bando – che la liquidazione del contributo andava parametrata sulla base del numero di utenti giornalieri e che la somma giornaliera massima di € 150,00 potesse essere erogata solamente qualora il singolo sportello avesse raggiunto una media giornaliera di otto utenti. Parte convenuta, tuttavia, sosteneva che tali modifiche non avessero introdotto un nuovo standard di compilazione dei registri e che, in ogni caso, la domanda di saldo del 29.04.2019 dimostrava come parte attrice avesse avuto piena conoscenza dei criteri indicati dalla e li avesse accettati. Il Controparte_1
Giudice richiamava la giurisprudenza di legittimità in materia, la quale distingueva la “fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione”, in cui il richiedente era titolare di un interesse legittimo, da quella “successiva alla concessione del contributo”, in cui invece veniva in essere un diritto soggettivo. Secondo tale distinzione, non era possibile impugnare atti consequenziali a provvedimenti presupposti ed immediatamente lesivi, che non fossero stati contestati nei termini di decadenza. Nel caso di specie, la nota eccepita dalla parte attrice ed immediatamente lesiva degli interessi di era del Pt_1
5 05.06.2017: non era possibile, pertanto, contestarla per la prima volta in giudizio, in quanto non erano stati rispettati i termini previsti dall'art. 29, D.lgs. 104/2010.
Il Tribunale spiegava, poi, che le “macroscopiche anomalie” richiamate dalla parte convenuta erano, in ogni caso, riferite a quattro diverse casistiche che nulla avevano a che vedere con il requisito di una media di otto utenti al giorno, vale a dire:
- registrazioni di contatti in giorni festivi e registro del mese di luglio 2016 – sportello di BA;
- registrazione di contatti in stessa data con più fogli di registro – sportello di BA;
- blocchi di utenti che periodicamente si ripresentavano allo sportello nella medesima frequenza – sportello di BA;
- blocchi di utenti che periodicamente si ripresentavano allo sportello nella medesima sequenza risultanti da pagine fotoriprodotte – sportello di IZ RA.
Il Giudice evidenziava come parte attrice non avesse contestato tali errori, ma si fosse limitata a sottolineare come questi concernessero solo due dei quarantuno sportelli complessivi;
i testimoni escussi in giudizio, tuttavia, confermavano la presenza di diversi errori di trascrizione intercorsi durante la compilazione dei registri, in quanto i dati relativi agli utenti venivano trascritti nei registri cartacei forniti dalla solo in un Controparte_1 momento successivo, dopo essere stati preventivamente annotati in un'agenda. Il
Tribunale statuiva che, anche volendo giustificare l'ingente quantità di errori di trascrizione relativi ai giorni festivi e al mese di luglio 2017 (erroneamente datato luglio 2016), le altre anomalie contestate dalla parte convenuta erano di più difficile giustificazione e si escludeva che potessero essere qualificate come meri errori di trascrizione. Secondo il
Giudice tali discrasie erano da sole sufficienti a comportare la totale decadenza dal beneficio, così come previsto dal paragrafo 15 del bando e dall'art. 75, DPR 445/2000 e come confermato anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di
Cassazione, secondo la quale prevedere la decadenza parziale dal beneficio in caso di dichiarazioni mendaci rischierebbe di incentivare la condotta del richiedente, il quale, se scoperto, perderebbe solamente una parte del proprio diritto.
Il giudizio in appello
L'appello proposto da Pt_1
Con atto di citazione notificato in data 29.07.2023 proponeva appello avverso la Pt_1 sentenza del Tribunale di Torino n. 1817/2023, chiedendone la riforma e l'accertamento di illegittimità o invalidità della dichiarazione di decadenza dal beneficio economico previsto dal bando e, conseguentemente, la condanna della parte appellata al pagamento di €
6 912.521,26 a titolo di saldo. In via subordinata, domandava la condanna della parte appellata al pagamento di una somma minore, previa rettifica proporzionale.
Parte appellante eccepiva, innanzitutto, l'erronea valutazione della documentazione da parte del Tribunale, nonché l'affermazione secondo cui l non avrebbe contestato Pt_1
in tempo le anomalie sollevate dalla . Controparte_1
In particolare, parte appellante rilevava che, per quanto concerneva la registrazione di contatti in giorni festivi e il registro del mese di luglio datato 2016, si trattava di meri errori di trascrizione, in quanto i nominativi risultavano perfettamente corrispondenti, essendo stati semplicemente indicati in un giorno festivo per un mero errore di trascrizione. Lo stesso valeva per l'indicazione del mese di luglio, per il quale era stato erroneamente utilizzato, nel momento della trascrizione dall'agenda al registro, un calendario del 2016, il quale aveva comportato le anomalie indicate. Si trattava, tuttavia, di meri errori formali, che non intaccavano la validità e la veridicità dei nominativi riportati.
Quanto all'asserita registrazione di contatti in stessa data con più fogli di registro, parte appellante affermava che si trattavano anche questi di semplici errori materiali, dovuti all'inversione numerica da parte degli sportellisti (la data del 07.06.2017 inserita tra le date
06.07.2017 e 08.07.2017 era dovuta a una semplice inversione dei numeri 6 e 7). Anche in questo caso, però, era possibile confermare la genuinità dei nominativi riportati.
In merito ai blocchi di utenti che periodicamente si ripresentavano allo sportello nella medesima frequenza, parte appellante affermava come si trattasse di una circostanza verosimile, in quanto frequentemente gli utenti registrati in una giornata venivano successivamente ricontattati, a breve distanza di tempo, per la verifica e il completamento delle informazioni fornite. L'utilizzo di fotocopie delle pagine riportanti i nominativi degli utenti, alle quali veniva solamente modificata la data, era dovuto ad esigenze di celerità, per evitare un'attività amanuense che poteva comportare un maggiore rischio di errori ortografici e di trascrizione.
Risultava, pertanto, la veridicità delle informazioni riportate e il conseguente diritto dell' a ricevere il saldo del contributo economico previsto dal bando. Il Tribunale, Pt_1 invero, aveva erroneamente basato la propria motivazione sull'istruttoria interna condotta dalla , la quale era stata ultimata ben due anni dopo il termine delle Controparte_1 attività informative svolte dall' e successivamente al riconoscimento del diritto di Pt_1
acconto. Parte appellante affermava che le difese di controparte erano basate su mere presunzioni, così come definite dall'art. 2727 c.c., e queste non potevano sostituirsi, al fine del convincimento del Giudice, alle prove documentali e testimoniali. Parte appellante
7 evidenziava, in ogni caso, come nel corso della propria attività fossero stati registrati complessivamente 59.648 contatti e che i rilievi relativi ai due sportelli controversi rappresentavano solamente lo 0,47% dei contatti complessivi, vale a dire una percentuale di errore del tutto fisiologica nella gestione di un elevato numero di dati;
per cui, anche volendo prescindere dalla provata veridicità dei dati contestati, questi sarebbero in ogni caso trascurabili se rapportati ai contatti complessivi e non sarebbero, da soli, sufficienti a comportare la decadenza dal beneficio.
Parte appellante domandava, infine, l'integrale riforma della sentenza impugnata in punto condanna alle spese di lite, in quanto il Tribunale aveva erroneamente posto a carico di il pagamento a favore della dell'IVA, del CPA e del rimborso Pt_1 Controparte_1
delle spese generali al 15%, i quali però non sono dovuti per una Pubblica
Amministrazione, alla quale potevano riconoscersi solamente gli oneri forfetizzati dell'art. 1, comma 208, L. 266/2005.
Si costituiva in giudizio la , istando per il rigetto dell'appello, in quanto Controparte_1
infondato in fatto e in diritto, e la conferma della sentenza impugnata.
Preliminarmente, parte appellata ribadiva che le regole per la tenuta del registro non erano mai state modificate in corso d'opera e che il requisito della media di otto utenti al giorno per sportello era una mera specificazione di compilazione.
Affermava, poi, che la decadenza dal beneficio era stata correttamente disposta, in quanto le anomalie riscontrate nei registri dell' rendevano inverosimili e non affidabili le Pt_1
informazioni riportate. Anche i testi escussi nel corso del giudizio di primo grado erano inattendibili, in quanto trattandosi di sportellisti di BA e IZ RA, non avrebbero potuto che confermare la veridicità dei registri. Parte appellata affermava che la giustificazione dei “meri errori di trascrizione” non potesse essere valida, in quanto gli errori erano numerosi e riguardavano sempre solamente giorni festivi, senza che fossero mai avvenuti errori di trascrizione relativi ad altri giorni feriali. Risultava, altresì, improbabile che lo sportellista, nel compilare il registro a fine giornata, avesse ripetutamente sbagliato la datazione. Era del tutto inconferente, invece, la spiegazione relativa all'utilizzo di un calendario del 2016, che avrebbe sfalsato la compilazione relativa ai giorni del mese di luglio 2017: non era, infatti, verosimile ipotizzare l'utilizzo di un calendario di un anno diverso, quando era sufficiente riportare i dati inseriti nell'agenda dell'anno corrente utilizzata dagli sportellisti per le annotazioni. In ogni caso, anche questa spiegazione non chiariva perché le anomalie avessero riguardato sempre e solo i giorni festivi e non avessero, invece, intaccato i giorni feriali. Parte appellata statuiva che fosse,
8 pertanto, ragionevole presumere che i contatti fossero stati inseriti a posteriori, in modo da aumentare in maniera non genuina il numero di utenti.
Il Giudice, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, non aveva escluso l'errore di trascrizione, bensì aveva ipotizzato che potesse trattarsi di un semplice errore di compilazione - nonostante l'elevato numero - ma che in ogni caso sussistesse la decadenza dal beneficio, a causa delle ulteriori anomalie. Per quanto riguardava, infatti, la registrazione di contatti nella medesima data mediante più fogli di registro, parte appellata evidenziava come controparte non avesse fornito alcuna valida spiegazione, per cui era ragionevole ritenere che le pagine non fossero genuine e che fossero state successivamente compilate, al fine di falsare l'effettivo numero di utenti. In merito ai blocchi di utenti che, per entrambi gli sportelli controversi, si ripeteva uguale periodicamente, parte appellata sottolineava come questi fossero assolutamente identici
(stessi utenti, stesso sportellista, medesima modalità di contatto e richiesta informativa), tale da rendere inverosimile che gli utenti, dopo essersi presentati una prima volta allo sportello, fossero stati ricontatti nello stesso ordine e con le medesime modalità: era improbabile che i soggetti avessero deciso di ricontattare, casualmente, lo sportello tutti lo stesso giorno e nel medesimo ordine con cui si erano presentati di persona la prima volta.
Era, altresì, inverosimile secondo parte appellata, che ciò fosse avvenuto nei soli mesi di ottobre 2016 e gennaio 2017, e che tale fenomeno non si fosse più verificato nei 14 mesi successivi di esercizio dell'attività. La stessa problematica si era presentata anche per altri nove sportelli, per i quali, tuttavia, parte appellante aveva rinunciato a richiedere il contributo, probabilmente consapevole della non veridicità dei registri. Era, pertanto, ipotizzabile che a parte appellante fosse sfuggito il controllo sui due sportelli oggetto di controversia.
Medesimo discorso poteva essere svolto per lo sportello di IZ RA, il quale risultava ancora più inconferente, in quanto le pagine del registro erano state direttamente fotocopiate, come si evinceva dalla totale coincidenza del carattere grafico. Parte appellata precisava, altresì, come in questo caso i blocchi di utenti ripetuti fosse quasi sempre composto da otto utenti, che era il numero di presenze giornaliere necessarie ad ottenere il massimo importo di € 150,00. Tali utenti, inoltre, presentavano quasi sempre la medesima lettera iniziale del cognome: tali circostanze facevano presumere che l accortasi di non raggiungere, in determinati giorni, la soglia di otto utenti, Pt_1
avesse compilato in un secondo momento i registri, limitandosi a prendere i nominativi dagli elenchi a disposizione, compilati in ordine alfabetico.
9 Secondo parte appellata le anomalie erano, pertanto, incontestabili e la decadenza dal beneficio era del tutto giustificata, sulla base della normativa più volte richiamata. Si conformava alla motivazione di primo grado e alla giurisprudenza ivi citata, sulla cui base prevedere una diminuzione solamente parziale del beneficio – in ipotesi di dichiarazioni mendaci – avrebbe ingiustificatamente avvantaggiato il soggetto, il quale sarebbe stato incentivato a dichiarare informazioni non vere, in quanto delle due l'una: o non sarebbe stato scoperto, beneficiando così del contributo integrale, oppure avrebbe subito solamente una diminuzione proporzionale alle dichiarazioni mendaci fornite.
Parte appellata precisava, altresì, come fosse del tutto inconferente la circostanza secondo cui l'istruttoria era stata eseguita solamente dopo l'erogazione dell'acconto, in quanto tale somma era stata prestata in maniera del tutto provvisoria, con ogni potere, da parte della , di eseguire ulteriori accertamenti. In ogni caso, non era Controparte_1
possibile riconoscere il beneficio in misura parziale, sulla base dei dati relativi ai rimanenti trentanove sportelli, in quanto non era possibile provare la veridicità dei dati a questi relativi;
per cui, nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuta, in capo a parte appellante, la fondatezza delle ragioni presentate, verrebbe in ogni caso in rilievo la decadenza totale prevista per violazione del provvedimento regionale dell'11.02.2021, perché l'ERAPRA non aveva debitamente compilato la documentazione richiesta dal bando nelle modalità stabilite. Era richiesta, infatti, una tempestiva trascrizione nei registri cartacei forniti dalla
Regione: per stessa ammissione dei testi, questi venivano compilati in un secondo momento, sulla base delle annotazioni riportate su un'agenda dagli sportellisti nel corso dell'attività. Spesso venivano utilizzate anche copie fotostatiche, in totale violazione delle modalità richieste. La mancata corretta compilazione non poteva essere giustificata in alcun modo, dato altresì che la aveva provveduto tempestivamente a Controparte_1 fornire all' i registri adeguati, per cui non era necessario l'utilizzo di un'agenda. Pt_1
Sussisteva, pertanto, un duplice ordine di presupposti, ognuno da solo sufficiente ad integrare la decadenza totale dal beneficio. In ogni caso, anche volendo riconoscere il diritto di parte appellante ad ottenere il saldo del contributo, la somma richiesta da controparte non rilevava, in quanto era diritto della terminare l'istruttoria Controparte_1
amministrativa al fine di verificare la veridicità dei dati relativi agli ulteriori sportelli, non essendo facoltà del Giudice ordinario, né del TAR, di statuire in merito ad un'attività amministrativa, pena il difetto di giurisdizione ai sensi dell'art. 37, comma 1 c.p.c..
Anche in questo grado di giudizio rimaneva contumace l
[...]
. CO
10 Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre rilevare come i motivi di gravame presentati da parte appellante attengono all'asserita erroneità della sentenza di primo grado per avere questa ritenuto le autodichiarazioni di carenti del requisito della veridicità e avere, Pt_1
conseguentemente, dichiarato la stessa decaduta dal beneficio oggetto di causa;
tali motivi devono, pertanto, essere trattati congiuntamente.
Si evidenzia ancora come le difese di parte appellante si siano prevalentemente incentrate non sulla correttezza delle annotazioni dell'utenza nei registri cartacei degli sportelli oggetto di causa, bensì sull'irrilevanza degli errori di compilazione, in quanto ritenuti non significativi e dovuti a sviste ed imprecisioni fisiologiche ed inevitabili in caso di compilazione manuale di registri cartacei da parte di diversi dipendenti;
tali irregolarità, secondo parte appellante, non sarebbero sufficienti a comportare la decadenza dal beneficio già corrisposto.
La suddetta interpretazione non è accoglibile.
L'art. 75 del DPR n. 445/2000 sancisce espressamente che “fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni famigliari e sociali di particolare disagio”.
La giurisprudenza in materia è concorde nel ritenere che tale norma sia soggetta a stretta interpretazione, tale per cui la decadenza dal beneficio erogato - in caso di autodichiarazione non veritiera da parte del beneficiario - avviene automaticamente, in quanto è esaminata solamente la condizione oggettiva di non veridicità delle asserzioni, e non anche la posizione soggettiva del dichiarante: le eventuali giustificazioni presentate, invero, qualora non evidenzino circostanze oggettive che affermino la veridicità delle dichiarazioni, non rilevano e non impediscono la decadenza dal beneficio.
E' stato affermato, in proposito, che “La comminatoria di decadenza è la naturale conseguenza dell'inidoneità della dichiarazione non veritiera a raggiungere l'effetto cui era preordinata e la norma in parola non richiede alcuna valutazione circa il dolo o la grave
11 colpa, facendo invece leva sul principio di auto responsabilità” (Cons. Stato, Sez. V,
03/02/2016, n.404, 24 luglio 2014 n. 3934).
Il Consiglio di Stato ha altresì stabilito che l'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, da cui discende che “il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”, si inserisce in un contesto in cui alla dichiarazione sullo status o sul possesso di determinati requisiti è attribuita funzione probatoria, da cui discende il dovere del dichiarante di affermare il vero (Consiglio di Stato,
Sez. V, 9 aprile 2013, n. 1933; V, 27 aprile 2012, n. 2447; TAR Lombardia, MI, sez. III,
08/01/2021, n.49).
In ogni caso, le giustificazioni richiamate da risultano generiche e non sufficienti Pt_1
a motivare il significativo numero di anomalie riscontrate nelle dichiarazioni del beneficiario le quali, per ripetitività e numero, appaiono di particolare gravità.
La presenza di blocchi di utenti che si ripetono in date diverse, mediante lo stesso ordine di contatto e medesimo orario, nonché la trasposizione in ordine alfabetico di una serie di utenze, anche in giorni di chiusura degli sportelli informativi (quali domeniche e giorni festivi) sottolineano una condotta, da parte del dichiarante, che non può essere classificata come mera negligenza o disattenzione, ma che evidenzia, al contrario, una volontà di distorcere la veridicità delle informazioni e di aumentare il numero delle utenze, gonfiandolo rispetto a quelle effettivamente verificatesi.
In merito, non rileva l'eccezione mossa da parte appellante secondo cui la mancata tempestiva consegna, da parte della , del registro telematico da Controparte_1
redigere, avrebbe comportato una maggiore difficoltà di compilazione del registro cartaceo sostitutivo, il quale, dovendo essere compilato manualmente, era maggiormente soggetto ad errori di distrazione, refusi, sviste ed omissioni. È pacifico, invero, che il registro cartaceo sostitutivo fornito dalla fosse graficamente e strutturalmente Controparte_1
identico a quello telematico, per cui le modalità di compilazione a cui i dipendenti erano tenuti erano le medesime. Si consideri, inoltre, che la compilazione cartacea poteva risultare più immediata, rispetto ad una tracciatura telematica, soprattutto per operatori privi di familiarità con gli strumenti informatici.
Ad ogni buon conto, ritiene la Corte che la corretta compilazione della documentazione richiesta nel caso in esame, nonché la veridicità delle dichiarazioni fornite, rispondono ad un'esigenza non meramente formale, ma necessaria a verificare che l'attività svolta dalla beneficiaria fosse effettivamente diretta al raggiungimento dello scopo prefissato dalla mediante il bando, ossia l'attuazione di un “trasferimento di Controparte_1
12 conoscenze e azioni di informazione” eseguito mediante “attività di formazione, informazione e scambio di esperienze per migliorare il potenziale umano impegnato nei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e delle PMI che operano nelle zone rurali”, così come previsto dall'art. 1 del bando n. 1/2016. Al fine di accertare l'adempimento e il raggiungimento della suddetta finalità, il controllo sui contatti effettivamente svolti doveva, pertanto, basarsi su registrazione veritiere e, soprattutto, eseguite in tempo reale, e non – come dichiarato dalla stessa parte appellante – annotate nel registro a posteriori.
Come già rilevato da questa Corte nella sentenza pronunciata in un caso analogo
(sentenza n. 922/2024) “la veridicità di un documento e/o di una dichiarazione non è solo e soltanto un requisito per il conseguimento di un'utilità: è anche la precondizione del rapporto di fiducia tra il privato e la Pubblica Amministrazione che non può mai venire a mancare, vieppiù quando sia l'Amministrazione ad affidarsi ai privati per il raggiungimento di determinati obiettivi. […] Grava pertanto sull'interessato un onere di veridicità della dichiarazione e della documentazione presentata a corredo e fondamento della propria pretesa al conseguimento dell'utilitas richiesta, onere che, per essere adempiuto, non postula solo l'assunzione di responsabilità, e quindi l'assoggettamento alle conseguenze negative derivanti dall'aver reso dichiarazione non veritiera, ma anche un atteggiamento propositivo, ovvero uno sforzo concreto per accertarsi, mediante le opportune verifiche, della corrispondenza fra la dichiarazione e il dato di realtà che ne è oggetto”.
È da respingere, pertanto, la doglianza di parte appellante, secondo la quale la CP_1
aveva svolto gli accertamenti su quanto dichiarato dal beneficiario solamente
[...] dopo l'erogazione della somma a titolo di acconto e che tale accertamento non aveva analizzato l'intera documentazione: appurato che il fine della verifica della Pubblica
Amministrazione è accertare l'attendibilità del privato, anche un accertamento parziale, il quale però evidenzi il venir meno del rapporto fiduciario tra le parti, è sufficiente a comportare la decadenza dal beneficio. Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, invero, non sarebbe sufficiente una mera rideterminazione della somma finanziata e la conseguente detrazione degli importi relativi ai soli sportelli controversi, in quanto la normativa è chiara nel sancire la decadenza integrale.
Ad ogni buon conto, nel caso di specie il bando, all'art. 15, prevede che “la domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di: perdita dei requisiti di ammissione;
mancata conclusione degli interventi entro il termine fissato fatte salve le possibilità di proroga;
mancato rispetto degli impegni essenziali;
violazione del divieto di
13 cumulo; non veridicità delle dichiarazioni presentate;
esito negativo dell'eventuale controllo ex post”. Giova ricordare che, in ogni caso, il bando costituisce una lex specialis e, in quanto tale, prevale anche sulla normativa del DPR n. 445/2000.
Le giustificazioni dedotte dalla parte appellante non individuano un'ipotesi che fuoriesca dalla previsione letterale della norma suddetta, tanto più visto l'importo finanziato dal bando il quale, costituendo un significativo onere per la Pubblica Amministrazione, richiede una condotta del privato particolarmente diligente e che non può essere condizionata da sviste o disattenzioni nello svolgimento dell'attività.
Parte appellante lamenta, altresì, l'erronea condanna del Tribunale al rimborso, a favore della , degli oneri riflessi, evidenziando come questi non siano dovuti a Controparte_1 favore di una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 208 della legge n. 266/2005. Tale norma prevede che “le somme finalizzate alla corresponsione dei compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro”.
Il suddetto motivo di appello è accoglibile.
La giurisprudenza di legittimità sul punto è concorde nell'affermare che, avendo la condanna alle spese processuali a favore della parte vittoriosa come oggetto il rimborso delle somme che la stessa è tenuta a corrispondere – a titolo di compensi ed oneri previdenziali per l'attività svolta – al proprio difensore, qualora la condanna sia pronunciata a favore di una Pubblica Amministrazione difesa da un avvocato interno all'Ente, non è dovuta la condanna alla refusione degli oneri riflessi, non essendo questa sostenuta dall'Amministrazione ma rimanendo, invece, ad integrale carico del lavoratore.
Tutto ciò premesso, la Corte accoglie parzialmente l'appello e conferma la sentenza impugnata nelle restanti statuizioni.
Spese legali
Atteso l'esito del giudizio e il parziale accoglimento dell'appello in solo punto condanna agli oneri riflessi, si ritiene che le spese del presente grado vadano poste a carico della parte appellante soccombente e vadano liquidate con riferimento allo scaglione di valore ricompreso tra € 520.001,00 ed € 1.000.000,00, sulla base del valore medio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2
[...]
[...] [...]
della ,
[...] Controparte_1
avverso la sentenza n. 1817/2023 del Tribunale di Torino:
a) accoglie parzialmente l'appello proposto da e, in parziale riforma della Parte_1 sentenza di primo grado, dichiara non dovuti da parte di in relazione Parte_1 alla condanna alle spese lefai in favore della , IVA, CPA e 15% Controparte_1 spese generali;
b) conferma la sentenza appellata nelle restanti statuizioni;
c) condanna parte appellante al pagamento delle spese legali del Parte_1 presente grado di giudizio a favore di parte appellata , liquidate in Controparte_1 complessivi € 18.511,00, di cui € 5.706,00 per fase di studio, € 3.318,00 per fase introduttiva ed € 9.487,00 per fase decisionale.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 06.06.2025.
La Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese CONSIGLIERE RELATORE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1051/2023 promosso da:
Parte_1
(C.F.: ), in personale del Presidente e legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Pavesio, Paolo
Miserere, Federico Camurati e Lorenzo Bianco, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Pavesio, Miserere e Camurati in Torino, Cors Vittorio Emanuele II n. 68, come da procura alle liti in atti.
- parte appellante - contro
(P.IVA: ), in persona del Presidente della Giunta Controparte_1 P.IVA_2
Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Piccarreta ed elettivamente domiciliata digitalmente presso l'indirizzo PEC egione.piemonte.it, come da procura alle liti in atti. Email_1 Email_2
- parte appellata -
e contro
CO
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore. P.IVA_3
- parte appellata contumace in primo grado -
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, domanda e conclusione, richiamate ex art. 346 c.p.c. tutte le difese, istanze, anche istruttorie, ed eccezioni esposte da in primo grado, e previi tutti li accertamenti del caso, nonché previa eventuale Pt_1
disapplicazione dei rilevanti provvedimenti amministrativi illegittimi e/o degli articoli 6.10.1,
8.2 e 15 del bando n. 1/2016 relativo alla Misura 1 – Operazione 1.2.21 – Azione 1 del
PSR 2014-2020, Pt_1
NEL MERITO: in integrale riforma della sentenza n. 1817/2023, pubblicata in data 28 aprile 2023, del Tribunale di Torino, per tutti i motivi esposti nel presente atto di citazione in appello,
(a) accertare la illegittimità o invalidità della “dichiara[zione], per i presupposti previsti dal Bando al Paragrafo 15, [di] decadenza totale del contributo provvisoriamente concesso” nonché di “sussisten[za] [de]i presupposti per la restituzione del pagamento a titolo di acconto del contributo” di ERAPRA contenuta nella Determinazione dirigenziale (Atto DD 121/A1706B/2021) del 2 febbraio 2021, pubblicata nel B.U.R. della il 25 febbraio 2021, e dichiarare il Controparte_1 diritto di nei confronti della , in persone del Presidente Pt_1 Controparte_1 della Giunta regionale e legale rappresentante pro tempore, al contributo di cui al bando n. 1/2016 relativo alla Misura 1 – Operazione 1.2.1 – Azione 1 del PSR
2014-2020, nell'importo già percepito a titolo di acconto (pari a Pt_1
500.922,75 euro) nonché dell'importo ulteriormente esigibile a titolo di saldo (pari a
912.521,26 euro), e per l'effetto,
(b) dichiarare tenuta e condannare la , in persone del Presidente Controparte_1 della Giunta regionale e legale rappresentante pro tempore, e per essa occorrendo
l , in persona del CO legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di dell'importo Pt_1 di Euro 912.521,26, o veriore accertando, a titolo di saldo del contributo de quo, oltre interessi al dovuto saggio legale a far data dal 29 aprile 2019 e comunque nella maggior misura dell'art. 1284, 4° comma, c.c. a far data dalla notifica dell'atto di citazione in primo grado;
ovvero, in via subordinata,
2 (c) dichiarare tenuta e condannare la , in persona del Presidente Controparte_1 della Giunta regionale e legale rappresentante pro tempore, e per essa occorrendo
l , in persona del CO legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di di importo Pt_1 eventualmente minore (di 912.521,26 euro), previa rettifica proporzionale o diminuzione della liquidazione, fermi gli interessi al saggio legale a far data dal 29 aprile 2019 e comunque nella maggior misura dell'art. 1284, 4° comma, c.c. a far data dalla notifica della presente domanda;
IN OGNI CASO, con condanna ciascuna Parte resistente alla rifusione di onorari e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata Controparte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni avversaria domanda, eccezione e difesa,
- rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n. 1817/2023 del
Tribunale di Torino
- in subordine, accertare che vi sono comunque i presupposti per dichiarare Pt_1
decaduta totalmente dal contributo previsto dal Bando 1/2016 e quindi tenuta a restituire
l'acconto di € 500.922,75, oltre interessi legali dall'avvenuto pagamento (30.11.2018), e per l'effetto rigettare in ogni caso le domande avversarie siccome infondate in fatto e diritto, assolvendo la da ogni pretesa. Controparte_1
- in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui sia accertato che non è Pt_1
decaduta o è decaduta soltanto parzialmente dal contributo previsto dal Bando 1/2016, rigettare comunque le domande avversarie, spettando agli uffici regionali l'istruttoria sulla rendicontazione della spesa effettuata e la conseguente determinazione del contributo complessivamente dovuto.
Con il favore delle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, comprensivi del rimborso forfettario e, in luogo di IVA e CPA, degli oneri riflessi nella misura del 23,8% ai sensi dell'art. 1, comma 208, della legge n. 266/05 (trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna all'Ente)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
3 Con atto di citazione del 23.03.2021 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Pt_1
Torino la e l Controparte_1 CO
, al fine di ottenere l'accertamento del diritto a ricevere il pagamento del saldo
[...]
del contributo del bando n. 1/2016, con conseguente condanna della al Controparte_1 pagamento di € 912.521,26.
La controversia traeva origine dal bando 1/2016 del 23.06.2016 relativo alla “Misura 1 –
Trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione” relativo ai settori agricolo, alimentare e forestale, per il quale aveva presentato domanda di sostegno in Pt_1
data 30.09.2016, in seguito alla quale aveva ottenuto, con determina dirigenziale del
25.08.2017, la somma pari ad € 1.853.750,80 per l'apertura di n. 41 sportelli informativi sul territorio regionale. Il bando prevedeva, in particolare, l'erogazione di una somma giornaliera pari nel massimo ad € 150,00 per ogni sportello informativo, per un massimo di otto ore giornaliere di attività e 220 giorni annui. In data 14.12.2017 presentava Pt_1 domanda di acconto per complessivi € 746.383,32 relativi all'attività svolta nel periodo dall'ottobre 2016 all'ottobre 2017; veniva, invece, erogato l'acconto pari ad € 500.922,75, in quanto con verbale di istruttoria del 20.11.2018 la non riconosceva il Controparte_1
diritto di acconto per 11 dei 41 sportelli complessivi aperti da In data 29.04.2019 Pt_1 presentava domanda di saldo dell'importo ottenuto tramite bando, corrispondete Pt_1 ad € 912.521,26, dichiarando la veridicità delle informazioni riportate ed affermando di essere al corrente di poter incorrere in decadenza dal beneficio in caso di trasmissione di informazioni mendaci. La , tuttavia, non riconosceva il diritto al saldo in Controparte_1 capo all'istante, statuendo che dall'istruttoria svolta erano emerse “macroscopiche anomalie” relative a due sportelli (BA e IZ RA) circa la registrazione degli utenti;
ciò non assicurava, pertanto, la veridicità delle informazioni fornite in data
30.12.2019. Con nota del 15.01.2020 trasmetteva le proprie controdeduzioni al Pt_1
rifiuto della , allegando altresì documentazione comprovante la Controparte_1
veridicità dei dati comunicati. Con determinazione n. 121 del 11.02.2021 la CP_1
respingeva definitivamente le difese dell'istante e disponeva la decadenza totale
[...] dal contributo, nonché la restituzione di € 500.922,75 ricevuti a titolo di acconto.
Tutto ciò premesso, conveniva in giudizio la , affinché il Pt_1 Controparte_1
Tribunale di Torino (i) accertasse l'illegittimità della determinazione di decadenza dal beneficio e l'insussistenza dei presupposti necessari alla restituzione dell'acconto; (ii) dichiarasse il diritto dell'attrice al pagamento, da parte della , del Controparte_1 contributo messo a bando, cioè di € 912.521,26 e (iii) dichiarasse l'insussistenza del diritto
4 delle parti convenute ad ottenere la ripetizione di quanto pagato a titolo di acconto a favore di conveniva in giudizio, al fine di ottenere la somma richiesta a titolo Pt_1 Pt_1 di saldo, l , in quanto CO soggetto titolato all'emissione delle somme richieste, su ordine della . Controparte_1
Si costituiva in giudizio la , contestando la ricostruzione in fatto e in Controparte_1
diritto della controparte e sostenendo che: (i) sussistevano elementi sufficienti a contestare la veridicità e la credibilità dei dati indicati dall relativamente agli sportelli di BA Pt_1
e IZ RA;
(ii) tali anomalie, secondo l'art. 75 del DPR 445/2000 e il paragrafo 15 del bando, facevano venire meno il diritto della parte alla corresponsione del contributo.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 1817/2023 il Tribunale di Torino rigettava integralmente le domande di parte attrice e, conseguentemente, la dichiarava decaduta dal beneficio controverso e tenuta alla restituzione di € 500.922,75 ricevuti a titolo di acconto. Condannava, infine, la parte attrice soccombente alla rifusione delle spese legali, liquidate in € 19.000,00. La parte convenuta veniva CO
dichiarata contumace.
Il Tribunale, preliminarmente, respingeva le eccezioni di parte attrice relative alle modifiche del rapporto poste in essere da parte della mediante nota del Controparte_1
05.06.2017, con la quale la parte convenuta aveva stabilito – contrariamente a quanto precedentemente indicato nel bando – che la liquidazione del contributo andava parametrata sulla base del numero di utenti giornalieri e che la somma giornaliera massima di € 150,00 potesse essere erogata solamente qualora il singolo sportello avesse raggiunto una media giornaliera di otto utenti. Parte convenuta, tuttavia, sosteneva che tali modifiche non avessero introdotto un nuovo standard di compilazione dei registri e che, in ogni caso, la domanda di saldo del 29.04.2019 dimostrava come parte attrice avesse avuto piena conoscenza dei criteri indicati dalla e li avesse accettati. Il Controparte_1
Giudice richiamava la giurisprudenza di legittimità in materia, la quale distingueva la “fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione”, in cui il richiedente era titolare di un interesse legittimo, da quella “successiva alla concessione del contributo”, in cui invece veniva in essere un diritto soggettivo. Secondo tale distinzione, non era possibile impugnare atti consequenziali a provvedimenti presupposti ed immediatamente lesivi, che non fossero stati contestati nei termini di decadenza. Nel caso di specie, la nota eccepita dalla parte attrice ed immediatamente lesiva degli interessi di era del Pt_1
5 05.06.2017: non era possibile, pertanto, contestarla per la prima volta in giudizio, in quanto non erano stati rispettati i termini previsti dall'art. 29, D.lgs. 104/2010.
Il Tribunale spiegava, poi, che le “macroscopiche anomalie” richiamate dalla parte convenuta erano, in ogni caso, riferite a quattro diverse casistiche che nulla avevano a che vedere con il requisito di una media di otto utenti al giorno, vale a dire:
- registrazioni di contatti in giorni festivi e registro del mese di luglio 2016 – sportello di BA;
- registrazione di contatti in stessa data con più fogli di registro – sportello di BA;
- blocchi di utenti che periodicamente si ripresentavano allo sportello nella medesima frequenza – sportello di BA;
- blocchi di utenti che periodicamente si ripresentavano allo sportello nella medesima sequenza risultanti da pagine fotoriprodotte – sportello di IZ RA.
Il Giudice evidenziava come parte attrice non avesse contestato tali errori, ma si fosse limitata a sottolineare come questi concernessero solo due dei quarantuno sportelli complessivi;
i testimoni escussi in giudizio, tuttavia, confermavano la presenza di diversi errori di trascrizione intercorsi durante la compilazione dei registri, in quanto i dati relativi agli utenti venivano trascritti nei registri cartacei forniti dalla solo in un Controparte_1 momento successivo, dopo essere stati preventivamente annotati in un'agenda. Il
Tribunale statuiva che, anche volendo giustificare l'ingente quantità di errori di trascrizione relativi ai giorni festivi e al mese di luglio 2017 (erroneamente datato luglio 2016), le altre anomalie contestate dalla parte convenuta erano di più difficile giustificazione e si escludeva che potessero essere qualificate come meri errori di trascrizione. Secondo il
Giudice tali discrasie erano da sole sufficienti a comportare la totale decadenza dal beneficio, così come previsto dal paragrafo 15 del bando e dall'art. 75, DPR 445/2000 e come confermato anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di
Cassazione, secondo la quale prevedere la decadenza parziale dal beneficio in caso di dichiarazioni mendaci rischierebbe di incentivare la condotta del richiedente, il quale, se scoperto, perderebbe solamente una parte del proprio diritto.
Il giudizio in appello
L'appello proposto da Pt_1
Con atto di citazione notificato in data 29.07.2023 proponeva appello avverso la Pt_1 sentenza del Tribunale di Torino n. 1817/2023, chiedendone la riforma e l'accertamento di illegittimità o invalidità della dichiarazione di decadenza dal beneficio economico previsto dal bando e, conseguentemente, la condanna della parte appellata al pagamento di €
6 912.521,26 a titolo di saldo. In via subordinata, domandava la condanna della parte appellata al pagamento di una somma minore, previa rettifica proporzionale.
Parte appellante eccepiva, innanzitutto, l'erronea valutazione della documentazione da parte del Tribunale, nonché l'affermazione secondo cui l non avrebbe contestato Pt_1
in tempo le anomalie sollevate dalla . Controparte_1
In particolare, parte appellante rilevava che, per quanto concerneva la registrazione di contatti in giorni festivi e il registro del mese di luglio datato 2016, si trattava di meri errori di trascrizione, in quanto i nominativi risultavano perfettamente corrispondenti, essendo stati semplicemente indicati in un giorno festivo per un mero errore di trascrizione. Lo stesso valeva per l'indicazione del mese di luglio, per il quale era stato erroneamente utilizzato, nel momento della trascrizione dall'agenda al registro, un calendario del 2016, il quale aveva comportato le anomalie indicate. Si trattava, tuttavia, di meri errori formali, che non intaccavano la validità e la veridicità dei nominativi riportati.
Quanto all'asserita registrazione di contatti in stessa data con più fogli di registro, parte appellante affermava che si trattavano anche questi di semplici errori materiali, dovuti all'inversione numerica da parte degli sportellisti (la data del 07.06.2017 inserita tra le date
06.07.2017 e 08.07.2017 era dovuta a una semplice inversione dei numeri 6 e 7). Anche in questo caso, però, era possibile confermare la genuinità dei nominativi riportati.
In merito ai blocchi di utenti che periodicamente si ripresentavano allo sportello nella medesima frequenza, parte appellante affermava come si trattasse di una circostanza verosimile, in quanto frequentemente gli utenti registrati in una giornata venivano successivamente ricontattati, a breve distanza di tempo, per la verifica e il completamento delle informazioni fornite. L'utilizzo di fotocopie delle pagine riportanti i nominativi degli utenti, alle quali veniva solamente modificata la data, era dovuto ad esigenze di celerità, per evitare un'attività amanuense che poteva comportare un maggiore rischio di errori ortografici e di trascrizione.
Risultava, pertanto, la veridicità delle informazioni riportate e il conseguente diritto dell' a ricevere il saldo del contributo economico previsto dal bando. Il Tribunale, Pt_1 invero, aveva erroneamente basato la propria motivazione sull'istruttoria interna condotta dalla , la quale era stata ultimata ben due anni dopo il termine delle Controparte_1 attività informative svolte dall' e successivamente al riconoscimento del diritto di Pt_1
acconto. Parte appellante affermava che le difese di controparte erano basate su mere presunzioni, così come definite dall'art. 2727 c.c., e queste non potevano sostituirsi, al fine del convincimento del Giudice, alle prove documentali e testimoniali. Parte appellante
7 evidenziava, in ogni caso, come nel corso della propria attività fossero stati registrati complessivamente 59.648 contatti e che i rilievi relativi ai due sportelli controversi rappresentavano solamente lo 0,47% dei contatti complessivi, vale a dire una percentuale di errore del tutto fisiologica nella gestione di un elevato numero di dati;
per cui, anche volendo prescindere dalla provata veridicità dei dati contestati, questi sarebbero in ogni caso trascurabili se rapportati ai contatti complessivi e non sarebbero, da soli, sufficienti a comportare la decadenza dal beneficio.
Parte appellante domandava, infine, l'integrale riforma della sentenza impugnata in punto condanna alle spese di lite, in quanto il Tribunale aveva erroneamente posto a carico di il pagamento a favore della dell'IVA, del CPA e del rimborso Pt_1 Controparte_1
delle spese generali al 15%, i quali però non sono dovuti per una Pubblica
Amministrazione, alla quale potevano riconoscersi solamente gli oneri forfetizzati dell'art. 1, comma 208, L. 266/2005.
Si costituiva in giudizio la , istando per il rigetto dell'appello, in quanto Controparte_1
infondato in fatto e in diritto, e la conferma della sentenza impugnata.
Preliminarmente, parte appellata ribadiva che le regole per la tenuta del registro non erano mai state modificate in corso d'opera e che il requisito della media di otto utenti al giorno per sportello era una mera specificazione di compilazione.
Affermava, poi, che la decadenza dal beneficio era stata correttamente disposta, in quanto le anomalie riscontrate nei registri dell' rendevano inverosimili e non affidabili le Pt_1
informazioni riportate. Anche i testi escussi nel corso del giudizio di primo grado erano inattendibili, in quanto trattandosi di sportellisti di BA e IZ RA, non avrebbero potuto che confermare la veridicità dei registri. Parte appellata affermava che la giustificazione dei “meri errori di trascrizione” non potesse essere valida, in quanto gli errori erano numerosi e riguardavano sempre solamente giorni festivi, senza che fossero mai avvenuti errori di trascrizione relativi ad altri giorni feriali. Risultava, altresì, improbabile che lo sportellista, nel compilare il registro a fine giornata, avesse ripetutamente sbagliato la datazione. Era del tutto inconferente, invece, la spiegazione relativa all'utilizzo di un calendario del 2016, che avrebbe sfalsato la compilazione relativa ai giorni del mese di luglio 2017: non era, infatti, verosimile ipotizzare l'utilizzo di un calendario di un anno diverso, quando era sufficiente riportare i dati inseriti nell'agenda dell'anno corrente utilizzata dagli sportellisti per le annotazioni. In ogni caso, anche questa spiegazione non chiariva perché le anomalie avessero riguardato sempre e solo i giorni festivi e non avessero, invece, intaccato i giorni feriali. Parte appellata statuiva che fosse,
8 pertanto, ragionevole presumere che i contatti fossero stati inseriti a posteriori, in modo da aumentare in maniera non genuina il numero di utenti.
Il Giudice, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, non aveva escluso l'errore di trascrizione, bensì aveva ipotizzato che potesse trattarsi di un semplice errore di compilazione - nonostante l'elevato numero - ma che in ogni caso sussistesse la decadenza dal beneficio, a causa delle ulteriori anomalie. Per quanto riguardava, infatti, la registrazione di contatti nella medesima data mediante più fogli di registro, parte appellata evidenziava come controparte non avesse fornito alcuna valida spiegazione, per cui era ragionevole ritenere che le pagine non fossero genuine e che fossero state successivamente compilate, al fine di falsare l'effettivo numero di utenti. In merito ai blocchi di utenti che, per entrambi gli sportelli controversi, si ripeteva uguale periodicamente, parte appellata sottolineava come questi fossero assolutamente identici
(stessi utenti, stesso sportellista, medesima modalità di contatto e richiesta informativa), tale da rendere inverosimile che gli utenti, dopo essersi presentati una prima volta allo sportello, fossero stati ricontatti nello stesso ordine e con le medesime modalità: era improbabile che i soggetti avessero deciso di ricontattare, casualmente, lo sportello tutti lo stesso giorno e nel medesimo ordine con cui si erano presentati di persona la prima volta.
Era, altresì, inverosimile secondo parte appellata, che ciò fosse avvenuto nei soli mesi di ottobre 2016 e gennaio 2017, e che tale fenomeno non si fosse più verificato nei 14 mesi successivi di esercizio dell'attività. La stessa problematica si era presentata anche per altri nove sportelli, per i quali, tuttavia, parte appellante aveva rinunciato a richiedere il contributo, probabilmente consapevole della non veridicità dei registri. Era, pertanto, ipotizzabile che a parte appellante fosse sfuggito il controllo sui due sportelli oggetto di controversia.
Medesimo discorso poteva essere svolto per lo sportello di IZ RA, il quale risultava ancora più inconferente, in quanto le pagine del registro erano state direttamente fotocopiate, come si evinceva dalla totale coincidenza del carattere grafico. Parte appellata precisava, altresì, come in questo caso i blocchi di utenti ripetuti fosse quasi sempre composto da otto utenti, che era il numero di presenze giornaliere necessarie ad ottenere il massimo importo di € 150,00. Tali utenti, inoltre, presentavano quasi sempre la medesima lettera iniziale del cognome: tali circostanze facevano presumere che l accortasi di non raggiungere, in determinati giorni, la soglia di otto utenti, Pt_1
avesse compilato in un secondo momento i registri, limitandosi a prendere i nominativi dagli elenchi a disposizione, compilati in ordine alfabetico.
9 Secondo parte appellata le anomalie erano, pertanto, incontestabili e la decadenza dal beneficio era del tutto giustificata, sulla base della normativa più volte richiamata. Si conformava alla motivazione di primo grado e alla giurisprudenza ivi citata, sulla cui base prevedere una diminuzione solamente parziale del beneficio – in ipotesi di dichiarazioni mendaci – avrebbe ingiustificatamente avvantaggiato il soggetto, il quale sarebbe stato incentivato a dichiarare informazioni non vere, in quanto delle due l'una: o non sarebbe stato scoperto, beneficiando così del contributo integrale, oppure avrebbe subito solamente una diminuzione proporzionale alle dichiarazioni mendaci fornite.
Parte appellata precisava, altresì, come fosse del tutto inconferente la circostanza secondo cui l'istruttoria era stata eseguita solamente dopo l'erogazione dell'acconto, in quanto tale somma era stata prestata in maniera del tutto provvisoria, con ogni potere, da parte della , di eseguire ulteriori accertamenti. In ogni caso, non era Controparte_1
possibile riconoscere il beneficio in misura parziale, sulla base dei dati relativi ai rimanenti trentanove sportelli, in quanto non era possibile provare la veridicità dei dati a questi relativi;
per cui, nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuta, in capo a parte appellante, la fondatezza delle ragioni presentate, verrebbe in ogni caso in rilievo la decadenza totale prevista per violazione del provvedimento regionale dell'11.02.2021, perché l'ERAPRA non aveva debitamente compilato la documentazione richiesta dal bando nelle modalità stabilite. Era richiesta, infatti, una tempestiva trascrizione nei registri cartacei forniti dalla
Regione: per stessa ammissione dei testi, questi venivano compilati in un secondo momento, sulla base delle annotazioni riportate su un'agenda dagli sportellisti nel corso dell'attività. Spesso venivano utilizzate anche copie fotostatiche, in totale violazione delle modalità richieste. La mancata corretta compilazione non poteva essere giustificata in alcun modo, dato altresì che la aveva provveduto tempestivamente a Controparte_1 fornire all' i registri adeguati, per cui non era necessario l'utilizzo di un'agenda. Pt_1
Sussisteva, pertanto, un duplice ordine di presupposti, ognuno da solo sufficiente ad integrare la decadenza totale dal beneficio. In ogni caso, anche volendo riconoscere il diritto di parte appellante ad ottenere il saldo del contributo, la somma richiesta da controparte non rilevava, in quanto era diritto della terminare l'istruttoria Controparte_1
amministrativa al fine di verificare la veridicità dei dati relativi agli ulteriori sportelli, non essendo facoltà del Giudice ordinario, né del TAR, di statuire in merito ad un'attività amministrativa, pena il difetto di giurisdizione ai sensi dell'art. 37, comma 1 c.p.c..
Anche in questo grado di giudizio rimaneva contumace l
[...]
. CO
10 Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre rilevare come i motivi di gravame presentati da parte appellante attengono all'asserita erroneità della sentenza di primo grado per avere questa ritenuto le autodichiarazioni di carenti del requisito della veridicità e avere, Pt_1
conseguentemente, dichiarato la stessa decaduta dal beneficio oggetto di causa;
tali motivi devono, pertanto, essere trattati congiuntamente.
Si evidenzia ancora come le difese di parte appellante si siano prevalentemente incentrate non sulla correttezza delle annotazioni dell'utenza nei registri cartacei degli sportelli oggetto di causa, bensì sull'irrilevanza degli errori di compilazione, in quanto ritenuti non significativi e dovuti a sviste ed imprecisioni fisiologiche ed inevitabili in caso di compilazione manuale di registri cartacei da parte di diversi dipendenti;
tali irregolarità, secondo parte appellante, non sarebbero sufficienti a comportare la decadenza dal beneficio già corrisposto.
La suddetta interpretazione non è accoglibile.
L'art. 75 del DPR n. 445/2000 sancisce espressamente che “fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni famigliari e sociali di particolare disagio”.
La giurisprudenza in materia è concorde nel ritenere che tale norma sia soggetta a stretta interpretazione, tale per cui la decadenza dal beneficio erogato - in caso di autodichiarazione non veritiera da parte del beneficiario - avviene automaticamente, in quanto è esaminata solamente la condizione oggettiva di non veridicità delle asserzioni, e non anche la posizione soggettiva del dichiarante: le eventuali giustificazioni presentate, invero, qualora non evidenzino circostanze oggettive che affermino la veridicità delle dichiarazioni, non rilevano e non impediscono la decadenza dal beneficio.
E' stato affermato, in proposito, che “La comminatoria di decadenza è la naturale conseguenza dell'inidoneità della dichiarazione non veritiera a raggiungere l'effetto cui era preordinata e la norma in parola non richiede alcuna valutazione circa il dolo o la grave
11 colpa, facendo invece leva sul principio di auto responsabilità” (Cons. Stato, Sez. V,
03/02/2016, n.404, 24 luglio 2014 n. 3934).
Il Consiglio di Stato ha altresì stabilito che l'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, da cui discende che “il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”, si inserisce in un contesto in cui alla dichiarazione sullo status o sul possesso di determinati requisiti è attribuita funzione probatoria, da cui discende il dovere del dichiarante di affermare il vero (Consiglio di Stato,
Sez. V, 9 aprile 2013, n. 1933; V, 27 aprile 2012, n. 2447; TAR Lombardia, MI, sez. III,
08/01/2021, n.49).
In ogni caso, le giustificazioni richiamate da risultano generiche e non sufficienti Pt_1
a motivare il significativo numero di anomalie riscontrate nelle dichiarazioni del beneficiario le quali, per ripetitività e numero, appaiono di particolare gravità.
La presenza di blocchi di utenti che si ripetono in date diverse, mediante lo stesso ordine di contatto e medesimo orario, nonché la trasposizione in ordine alfabetico di una serie di utenze, anche in giorni di chiusura degli sportelli informativi (quali domeniche e giorni festivi) sottolineano una condotta, da parte del dichiarante, che non può essere classificata come mera negligenza o disattenzione, ma che evidenzia, al contrario, una volontà di distorcere la veridicità delle informazioni e di aumentare il numero delle utenze, gonfiandolo rispetto a quelle effettivamente verificatesi.
In merito, non rileva l'eccezione mossa da parte appellante secondo cui la mancata tempestiva consegna, da parte della , del registro telematico da Controparte_1
redigere, avrebbe comportato una maggiore difficoltà di compilazione del registro cartaceo sostitutivo, il quale, dovendo essere compilato manualmente, era maggiormente soggetto ad errori di distrazione, refusi, sviste ed omissioni. È pacifico, invero, che il registro cartaceo sostitutivo fornito dalla fosse graficamente e strutturalmente Controparte_1
identico a quello telematico, per cui le modalità di compilazione a cui i dipendenti erano tenuti erano le medesime. Si consideri, inoltre, che la compilazione cartacea poteva risultare più immediata, rispetto ad una tracciatura telematica, soprattutto per operatori privi di familiarità con gli strumenti informatici.
Ad ogni buon conto, ritiene la Corte che la corretta compilazione della documentazione richiesta nel caso in esame, nonché la veridicità delle dichiarazioni fornite, rispondono ad un'esigenza non meramente formale, ma necessaria a verificare che l'attività svolta dalla beneficiaria fosse effettivamente diretta al raggiungimento dello scopo prefissato dalla mediante il bando, ossia l'attuazione di un “trasferimento di Controparte_1
12 conoscenze e azioni di informazione” eseguito mediante “attività di formazione, informazione e scambio di esperienze per migliorare il potenziale umano impegnato nei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e delle PMI che operano nelle zone rurali”, così come previsto dall'art. 1 del bando n. 1/2016. Al fine di accertare l'adempimento e il raggiungimento della suddetta finalità, il controllo sui contatti effettivamente svolti doveva, pertanto, basarsi su registrazione veritiere e, soprattutto, eseguite in tempo reale, e non – come dichiarato dalla stessa parte appellante – annotate nel registro a posteriori.
Come già rilevato da questa Corte nella sentenza pronunciata in un caso analogo
(sentenza n. 922/2024) “la veridicità di un documento e/o di una dichiarazione non è solo e soltanto un requisito per il conseguimento di un'utilità: è anche la precondizione del rapporto di fiducia tra il privato e la Pubblica Amministrazione che non può mai venire a mancare, vieppiù quando sia l'Amministrazione ad affidarsi ai privati per il raggiungimento di determinati obiettivi. […] Grava pertanto sull'interessato un onere di veridicità della dichiarazione e della documentazione presentata a corredo e fondamento della propria pretesa al conseguimento dell'utilitas richiesta, onere che, per essere adempiuto, non postula solo l'assunzione di responsabilità, e quindi l'assoggettamento alle conseguenze negative derivanti dall'aver reso dichiarazione non veritiera, ma anche un atteggiamento propositivo, ovvero uno sforzo concreto per accertarsi, mediante le opportune verifiche, della corrispondenza fra la dichiarazione e il dato di realtà che ne è oggetto”.
È da respingere, pertanto, la doglianza di parte appellante, secondo la quale la CP_1
aveva svolto gli accertamenti su quanto dichiarato dal beneficiario solamente
[...] dopo l'erogazione della somma a titolo di acconto e che tale accertamento non aveva analizzato l'intera documentazione: appurato che il fine della verifica della Pubblica
Amministrazione è accertare l'attendibilità del privato, anche un accertamento parziale, il quale però evidenzi il venir meno del rapporto fiduciario tra le parti, è sufficiente a comportare la decadenza dal beneficio. Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, invero, non sarebbe sufficiente una mera rideterminazione della somma finanziata e la conseguente detrazione degli importi relativi ai soli sportelli controversi, in quanto la normativa è chiara nel sancire la decadenza integrale.
Ad ogni buon conto, nel caso di specie il bando, all'art. 15, prevede che “la domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di: perdita dei requisiti di ammissione;
mancata conclusione degli interventi entro il termine fissato fatte salve le possibilità di proroga;
mancato rispetto degli impegni essenziali;
violazione del divieto di
13 cumulo; non veridicità delle dichiarazioni presentate;
esito negativo dell'eventuale controllo ex post”. Giova ricordare che, in ogni caso, il bando costituisce una lex specialis e, in quanto tale, prevale anche sulla normativa del DPR n. 445/2000.
Le giustificazioni dedotte dalla parte appellante non individuano un'ipotesi che fuoriesca dalla previsione letterale della norma suddetta, tanto più visto l'importo finanziato dal bando il quale, costituendo un significativo onere per la Pubblica Amministrazione, richiede una condotta del privato particolarmente diligente e che non può essere condizionata da sviste o disattenzioni nello svolgimento dell'attività.
Parte appellante lamenta, altresì, l'erronea condanna del Tribunale al rimborso, a favore della , degli oneri riflessi, evidenziando come questi non siano dovuti a Controparte_1 favore di una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 208 della legge n. 266/2005. Tale norma prevede che “le somme finalizzate alla corresponsione dei compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro”.
Il suddetto motivo di appello è accoglibile.
La giurisprudenza di legittimità sul punto è concorde nell'affermare che, avendo la condanna alle spese processuali a favore della parte vittoriosa come oggetto il rimborso delle somme che la stessa è tenuta a corrispondere – a titolo di compensi ed oneri previdenziali per l'attività svolta – al proprio difensore, qualora la condanna sia pronunciata a favore di una Pubblica Amministrazione difesa da un avvocato interno all'Ente, non è dovuta la condanna alla refusione degli oneri riflessi, non essendo questa sostenuta dall'Amministrazione ma rimanendo, invece, ad integrale carico del lavoratore.
Tutto ciò premesso, la Corte accoglie parzialmente l'appello e conferma la sentenza impugnata nelle restanti statuizioni.
Spese legali
Atteso l'esito del giudizio e il parziale accoglimento dell'appello in solo punto condanna agli oneri riflessi, si ritiene che le spese del presente grado vadano poste a carico della parte appellante soccombente e vadano liquidate con riferimento allo scaglione di valore ricompreso tra € 520.001,00 ed € 1.000.000,00, sulla base del valore medio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2
[...]
[...] [...]
della ,
[...] Controparte_1
avverso la sentenza n. 1817/2023 del Tribunale di Torino:
a) accoglie parzialmente l'appello proposto da e, in parziale riforma della Parte_1 sentenza di primo grado, dichiara non dovuti da parte di in relazione Parte_1 alla condanna alle spese lefai in favore della , IVA, CPA e 15% Controparte_1 spese generali;
b) conferma la sentenza appellata nelle restanti statuizioni;
c) condanna parte appellante al pagamento delle spese legali del Parte_1 presente grado di giudizio a favore di parte appellata , liquidate in Controparte_1 complessivi € 18.511,00, di cui € 5.706,00 per fase di studio, € 3.318,00 per fase introduttiva ed € 9.487,00 per fase decisionale.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 06.06.2025.
La Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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