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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 26/08/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo LIno
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dott. Marina Caparelli - Presidente -
Dott. Lucio Benvegnù - Consigliere relatore -
Dott. Annalisa Multari - Consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 131 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 18/10/2024 da
(C.F. e P.IVA , in persona del procura- Parte_1 P.IVA_1
tore speciale dott.ssa rappresentata e difesa dagli Avv.ti Davide Boffi, Parte_2
Francesca Servadei, Marco Viola e Avv.Stab. in forza di Parte_3
procura alle liti del 16/10/2024 trasmessa per via telematica, unitamente al ricorso d'appello, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellante - contro
(C.F. ) CP_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_2
entrambe rappresentate e difese dagli Avv.ti Gianfranco Ziani e Martina Chiapolino in forza di separate procure speciali del 12/12/2022, rilasciate per ogni fase e grado del giudizio e ritrasmesse per via telematica, unitamente alla memoria di costituzione con appello incidentale condizionato, come copie per immagine su supporto informa- tico di originali analogici - appellate -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n. 50/2024 del Tribunale di Trieste - accertamento rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Causa chiamata all'udienza di discussione del 26/6/2025.
Conclusioni
Per l'appellante: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa fissazione dell'udienza di discussione e previa ogni opportuna declaratoria, in riforma della sentenza n. 50/2024 nella causa iscritta al n. R.G. 567/2022 emessa dal Tribu- nale di Trieste, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Paolo Ancora e pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 23 Aprile 2024 e non notificata: IN VIA PRINCI-
PALE:
1. accertare e dichiarare l'errata statuizione del Giudice di prime cure nella parte (pag. 18 della sentenza) in cui ha erroneamente ritenuto di disapplicare le di- sposizioni dell'ordinamento nazionale italiano (artt. 30 e segg. D.Lgs. n. 81/2015) a fronte di una insussistente vincolatività diretta della Direttiva 2008/104 in materia di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, e conseguentemente riformare il relativo capo di sentenza;
2. accertare e dichiarare l'errata statuizione del Giudice di prime cure nella parte (pagg. 15-16 della sentenza) in cui ha erroneamente applica- to i princìpi giurisprudenziali comunitari del contratto a termine e di somministra- zione a termine alla diversa ipotesi dei contratti di somministrazione a tempo indeter- minato desumendo una precarizzazione del lavoro in tale tipologia contrattuale, e conseguentemente riformare il relativo capo di sentenza;
3. accertare e dichiarare l'er- rata statuizione del Giudice di prime cure nella parte (pagg. 11 e 17-18 della sentenza) in cui ha erroneamente omesso di ravvisare le ragioni giuridiche della disapplicazione della disciplina nazionale della somministrazione a tempo indeterminato (Capo IV,
Artt. 30-40, del D.Lgs. 15 Giugno 2015, n. 81);
4. accertare e dichiarare l'errata sta- tuizione del Giudice di prime cure nella parte (pagg. 18-19 della sentenza) in cui ha erroneamente applicato il regime sanzionatorio previsto per la somministrazione ir- regolare e fraudolenta (artt. 38 e 39 del D.Lgs. 81/2015) pur avendo accertato e di- chiarato nella medesima sentenza l'inesistenza nel caso concreto di tali fattispecie, e
Pag.2 conseguentemente riformare il relativo capo di sentenza;
5. accertare e dichiarare l'er- rata statuizione del Giudice di prime cure nella parte (pag. 12 della sentenza) in cui ha erroneamente applicato la disciplina sul termine decadenziale di impugnazione del rapporto di lavoro prevista dall'art. 32, comma 4, L. 4 Novembre 2010, n. 183, e con- seguentemente riformare il relativo capo di sentenza;
6. accertare e dichiarare l'errata statuizione del Giudice di prime cure nella parte (pagg. 14-15 della sentenza) in cui ha erroneamente applicato la normativa sulla durata dei contratti di somministrazione a termine in virtù della disciplina contrattuale collettiva ratione temporis vigente, e conseguentemente riformare il relativo capo di sentenza;
7. per l'effetto, accertare e dichiarare la corretta applicazione da parte di della Parte_1
disciplina prevista dagli artt. 30 e segg. D.Lgs. n. 80/2015 con riferimento ai rapporti di somministrazione a termine e successivamente a tempo indeterminato intercorsi con le parti appellate, e conseguentemente assolvere la Società appellante da ogni do- manda promossa dalle Sigg.re e nel presente giudi- CP_1 Controparte_2
zio;
8. per l'effetto, dichiarare le appellate tenute alla restituzione di quanto percepito in forza della sentenza di primo grado, e pari ad (i) Euro 12.009,66 lordi (equivalenti, al netto delle trattenute di legge, ad Euro 9.607,73 netti) per la Sig.ra e CP_1
Euro 12.167,04 lordi (equivalenti, al netto delle trattenute di legge, ad Euro 9.733,63 netti) per la Sig.ra a titolo di indennità risarcitoria ai sensi dell'art. Controparte_2
38 D.Lgs. n. 81/2015 ed (ii) Euro 3.689,00 pro capite oltre IVA, CPA e spese generali
(15%) a titolo di spese di lite di primo grado;
IN VIA SUBORDINATA:
9. si richiede che venga sollevata, ai sensi dell'art. 267 T.F.U.E., la questione pregiudiziale avanti la Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla interpretazione dell'art. 5, paragrafo
5, della Direttiva 2008/104 relativa al lavoro tramite agenzia interinale, al fine di accertare che detta normativa non osti alla presenza nell'ordinamento italiano delle norme di cui agli artt. 30, 31 e 34 del D.Lgs n. 81/2015 ove consentano, in presenza del contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la collocazione in missione presso l'impresa utilizzatrice a tempo indeterminato;
10. in ogni caso, con il favore di diritti, onorari e spese dei due gradi di giudizio. Con ogni più ampia riserva di ul-
Pag.3 teriormente dedurre, replicare, eccepire, produrre ed allegare a confutazione di quan- to contenuto nella memoria di costituzione delle appellate. IN VIA ISTRUTTORIA, ove la Ecc.ma Corte ritenesse di integrare l'istruttoria svolta nel primo grado di giu- dizio, nel rispetto dei principi che regolano l'onere della prova, si reiterano e si riba- discono tutte le istanze istruttorie svolte nella memoria di costituzione di primo grado che devono intendersi integralmente ritrascritte con gli stessi testi già indicati e per- tanto si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di controparte che ver- ranno eventualmente ammessi. Si indicano come testi, a prova contraria sui capitoli di controparte eventualmente ammessi (con citazione presso la sede della Società e/o altro indirizzo che ci si riserva di indicare), eventualmente anche attraverso rogatoria internazionale, i seguenti: - presso la sede legale di Testimone_1 [...]
- presso la sede legale di Parte_1 Controparte_3 [...]
- presso la sede legale di Parte_1 Controparte_4 Controparte_5
- presso la sede legale di
[...] Testimone_2 Parte_1
- presso l'indirizzo che ci si riserva di indicare. Si chiede al-
[...] Testimone_3
tresì ammettersi C.T.U. contabile solo sui cedolini che dovranno essere acquisiti da
EC LI S.p.A. e dal datore di lavoro delle appellate sino alla data di riammis- sione in servizio presso relativi agli importi corrisposti alle appellate in Parte_1
virtù dei rapporti intercorsi tra le parti.
Per le appellate: ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare l'appello di nei confronti della sentenza n. 50/2024 Parte_1
del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trieste. In via di impugnazione incidentale condizionata, in caso di accoglimento del quinto motivo di appello, condannare la a corrispondere alle sig.re e Controparte_6 CP_1 CP_2
tutte le retribuzioni spettanti dalla risoluzione del rapporto sino alla data del
[...]
ripristino, oltre a regolarizzazione contributiva. Con vittoria di spese legali ed acces- sori di legge.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Pag.4 Con separati ricorsi di data 13 e 30/12/2022 e Parte_4 Controparte_2
- nonchè, con altro ricorso, , non più parte in causa in questo grado Parte_5
d'appello - esponevano di aver lavorato in modo continuativo la prima dal 15/4/2014
e la seconda dall'1/1/2011 fino al 31/10/2022 presso cui Controparte_7
dall'1/7/2015 era subentrata la cessionaria di ramo d'azienda Controparte_8
, e ciò sempre tramite la società di somministrazione EC s.p.a.; e di essere
[...]
sempre state inquadrata al 3° livello del CCNL per l'Industria Metalmeccanica.
Affermavano le ricorrenti che i contratti a termine in forza dei quali erano sta- te utilizzate, e le relative proroghe, avevano coperto tutto il periodo dall'inizio del la- voro fino al 28/2/2019; che l'ultimo rapporto era stato trasformato a tempo indetermi- nato l'[...]; che quindi esse avevano prestato senza interruzione la loro opera a favore della società convenuta per otto anni sei mesi e per 11 anni e 10 mesi CP_1
che il rapporto di lavoro si era concluso perchè la società utilizzatrice, CP_2
nell'ambito di una procedura di riduzione di personale ai sensi della legge 223/91, aveva deciso di interrompere tutti i 69 rapporti di somministrazione in corso;
e che esse avevano sempre lavorato nel reparto magazzino, svolgendo varie mansioni tutte riconducibili alla ordinaria routine aziendale.
Ciò premesso in fatto le sig.re e deducevano che l'essere CP_1 CP_2
state impiegate per un periodo complessivo di molti anni, prima presso e poi CP_7
presso costituiva una violazione della Direttiva 2008/104/CE, come in- Parte_1
terpretata dalla CGUE con le sentenze C-681/18 del 14/10/2020 e C.232/20 del
17/3/2022, e dei principi affermati anche dalla Corte di Cassazione con le sentenze
22861/22 e 29570/22; che il Giudice nazionale deve disapplicare le norme interne contrastanti con quelle comunitarie o rimetterle al vaglio della Corte Costituzionale;
che gli artt. 30, 31 e 34 del d.lgs. 81/2015 devono essere interpretati in senso coerente con la citata Direttiva o, se contrarie ad essa ed ai suoi obiettivi, disapplicati;
che in base alla citata giurisprudenza spetta al Giudice nazionale verificare se sia stato supe- rato il limite di ragionevole durata, necessariamente temporanea, della somministra- zione;
che si possono considerare indici di abuso il superamento della durata massima
Pag.5 del rapporto di lavoro a termine e il ricorso sistematico, massiccio e indiscriminato alla somministrazione;
che in concreto sussistevano, con riferimento alla loro posi- zione, tutti i suddetti indici;
che pertanto il loro rapporto con doveva esse- Parte_1
re considerato ab origine come a tempo indeterminato, essendo invece irrilevante il rapporto a tempo indeterminato con il somministratore;
che spettava a il Parte_1
compito di dimostrare l'avvenuto adempimento all'obbligo previsto dall'art. 32 lettera d) del d.lgs. 81/2015; che nel loro caso vi era stata inoltre, con ogni probabilità, la violazione del diritto di precedenza all'assunzione previsto nei punti 2, 3 e 4 dell'ac- cordo del 23/6/2015, avendo esse maggiore anzianità rispetto ad altri colleghi assunti,
e della normativa del contratto collettivo in materia di lavoro in somministrazione.
Si costituiva in giudizio la convenuta esponendo Parte_1
che essa operava per conto terzi e cioè produceva sulla base delle commesse prove- nienti da clienti terzi, fra cui (a Trieste) principalmente Nokia, dai cui variabili ordini dipendevano i suoi volumi di produzione e quindi anche la forza lavoro impiegata;
che a decorrere dall'1/7/2015 essa aveva acquistato l'immobile e tutte le attività di manufacturing, di supporto e di servizio del sito produttivo di Controparte_7
ubicato a Trieste, Strada al Monte D'Oro, 14, e per effetto di ciò era subentrata
[...]
alla cedente nella titolarità di tutti i rapporti di lavoro, anche di somministrazione, in essere alla data del trasferimento presso il sito produttivo di Trieste;
che essa e CP_7
vevano partecipato a vari incontri con le organizzazioni sindacali e al termine
[...]
di questa trattativa, il 23 Giugno 2015, era stato raggiunto presso il Ministero dello
Sviluppo Economico un apposito accordo con cui era stato previsto che tutto il perso- nale addetto alle attività di manufacturing presso il sito produttivo di CP_7
Trieste sarebbe stato ad essa interamente trasferito;
che in questo accordo essa si era anche impegnata a stabilizzare 100 lavoratori somministrati da individuare sulla base di precisi criteri di selezione condivisi con le parti sindacali, tanto che nessun conten- zioso era mai sorto a questo riguardo;
e che quindi, ferma la decadenza ormai matura- ta, la richiesta di informazioni formulata da parte ricorrente aveva natura meramente esplorativa.
Pag.6 Con specifico riferimento alla posizione delle ricorrenti e la CP_1 CP_2
società convenuta esponeva che entrambe avevano iniziato a operare presso di essa l'1/7/2015 per effetto del suo subentro nei contratti di somministrazione di lavoro in corso;
che a questi erano seguiti altri rapporti di somministrazione a termine scaduti, comprese le proroghe, il 31/1/2019 per e il 28/2/2019 per;
che però CP_2 CP_1
il 31 gennaio essa aveva stipulato con EC un contratto di somministrazione a tempo indeterminato;
che a sua volta EC aveva trasformato il rapporto di lavoro a termine in essere con le ricorrenti in rapporto a tempo indeterminato a scopo di somministrazione;
che la missione delle ricorrenti e era cessata il CP_1 CP_2
31/10/2022 a seguito del suo recesso da tutti i contratti di somministrazione a tempo indeterminato con EC;
che entrambe le lavoratrici erano rimaste dipendenti a tempo indeterminato di EC ed avevano quindi percepito l'indennità di disponibi- lità.
Affermava ancora che a partire dagli ultimi mesi del 2019 essa Parte_1
aveva dovuto fronteggiare una situazione di profonda e crescente crisi, economica e gestionale, dovuta ad una serie di fattori ed eventi incontrastabili e ancora presenti;
che a maggio 2021 aveva rappresentato al Ministero dello Sviluppo Economico e alla
Regione FVG la sua situazione di grave crisi occupazionale;
che vi erano quindi stati vari incontri, iniziati già nella primavera del 2021, con le Istituzioni e le Organizza- zioni Sindacali;
che in questo ambito essa aveva rappresentato, oltre alle suddette cri- ticità, anche l'impatto causato dalla progressiva automatizzazione delle attività pro- duttive e la conseguente necessità di ridurre l'organico, non essendo sufficiente e nep- pure praticabile il ricorso sistematico agli ammortizzatori sociali;
che a partire da giugno 2022 essa aveva concluso con le organizzazioni sindacali tre contratti di soli- darietà difensiva ed aveva poi concordato l'avviso, a partire da settembre, di una pro- cedura di licenziamento collettivo su base volontaria;
che coerentemente con queste premesse aveva comunicato a EC il recesso dai contratti di sommi- CP_9
nistrazione a tempo indeterminato, all'epoca in numero di 70 a decorrere da'll'1 no- vembre 2022, dichiarandosi disponibile, su sollecitazione dei sindacati, ad assumerne
Pag.7 direttamente 7 lavoratori somministrati;
che erano poi stati licenziati 48 dipendenti, individuati con il criterio della non opposizione;
che 48 lavoratori somministrati avevano accettato la sua offerta di pagamento di tre mensilità dell'ultima retribuzione,
a titolo di integrazione dell'indennità di disponibilità, a fronte della stipula di un accordo conciliativo in sede sindacale.
Ciò premesso in fatto, deduceva, in diritto, che essa non aveva Parte_1
mai esercitato alcun recesso nei confronti della sig.re avendo in- Parte_6
vece receduto dal rapporto con l'agenzia di somministrazione;
che il contratto di som- ministrazione a tempo indeterminato da essa concluso con EC era legittimo e va- lido secondo la legislazione nazionale e la contrattazione collettiva;
che lo staff-lea- sing ed il contratto di somministrazione a tempo determinato sono ontologicamente differenti;
che in concreto non si era verificata nessuna delle ipotesi di somministra- zione irregolare previste dall'art.38 del d.lgs.81/2015; che la disciplina legale e con- trattuale della somministrazione a tempo indeterminato non prevede alcun limite o cautela riguardo alla durata della missione presso l'utilizzatore; che in concreto non si era neppure verificata la fattispecie della somministrazione fraudolenta ex art.38 bis del d.lgs. 81/2015; che anche nel caso di accoglimento della pretesa azionata dalle ricorrenti ai sensi dell'art.38 comma 2 del d.lgs. 81/2015, alle lavoratrici non era co- munque dovuta l'indennità prevista dall'art.39 essendo già loro dovuta l'indennità di disponibilità, sufficiente a coprire ogni eventuale danno;
che neppure poteva essere invocata dalle ricorrenti la tutela prevista in caso di licenziamento illegittimo, non es- sendo stato loro intimato alcun licenziamento;
che, in via residuale, le ricorrenti erano decadute dalla facoltà di impugnare i pregressi rapporti di somministrazione a tempo determinato;
che, in ulteriore subordine, tali rapporti erano coerenti con l'art.21 del
CCNL Somministrazione, il quale all'epoca dei fatti di causa non prevedeva alcuna limitazione alla durata complessiva delle missioni nell'ambito della somministrazione a tempo determinato;
che l'art.4 del CCNL Industria Metalmeccanica, nel prevedere un limite complessivo di 44 mesi, riguardava solo l'ipotesi di sommatoria fra periodi di somministrazione a tempo determinate di lavoro a termine;
che il rapporto di staff
Pag.8 leasing era infine legittimo anche alla luce della legislazione e della giurisprudenza comunitaria;
che infatti la Direttiva 2008/104/CE non pone alcun limite massimo al numero di missioni e la giurisprudenza citata dalla ricorrente riguarda casi di sommi- nistrazione a termine e non a tempo indeterminato;
e infine, in estremo subordine, che dal risarcimento spettante alle ricorrenti doveva essere detratto l'aliunde percep- tum o percipiendum.
Con sentenza emessa il 6/3/2024 il Tribunale di Trieste, respinta l'eccezione preliminare di decadenza, accoglieva nel merito il ricorso, accertando la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, decorrente dall'1 luglio 2015 e condannando la società convenuta a riammettere le ricorrenti in servizio ed a corrispondere loro, a titolo di risarcimento, un'indennità pari a 6 men- silità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
A sostegno di questa decisione il Tribunale osservava, in sintesi, che secondo la Direttiva 2008/104 il rapporto di lavoro interinale non può prescindere dalla tempo- raneità; che questa caratteristica era stata ben evidenziata dalla giurisprudenza della
Corte di Cassazione;
che è compito del Giudice nazionale verificare il rispetto della necessaria temporaneità della missione;
che nel caso concreto vi era stata una serie di contratti di somministrazione, prima a termine e poi a tempo indeterminato, la cui durata si era protratta dal 15/4/2014 per e dall'1/1/2011 per fino al CP_1 CP_2
31/1/2019 e poi ancora fino al 31/10/2022; che alla data della trasformazione della somministrazione a tempo determinato in somministrazione a tempo indeterminato era stato ampiamente superato il limite di 2 anni previsto dalla normativa vigente, ri- salendo il primo contratto al 2014 per l'una ricorrente e al 2011 per l'altra; che non potevano essere condivise le argomentazioni della società resistente riguardo alla compatibilità fra staff leasing e normativa europea, sia perchè in concreto le sommini- strazione a tempo indeterminato era intervenuta dopo un lungo periodo di contratti a tempo determinato, non supportati da alcuna esigenza temporanea, con i quali costi- tuiva un unicum, sia perchè, in diritto, l'istituto in esame contrasta con la temporaneità imposta dalla Direttiva comunitaria per ogni tipo di somministrazione e non rispetta
Pag.9 il principio di parità di trattamento;
che la Direttiva 2008/104 vincola le autorità na- zionali alla interpretazione conforme e quindi obbliga il Giudice ad applicare il diritto interno in modo coerente con quello comunitario;
che nel caso in esame il requisito della temporaneità non sussisteva in radice;
che di conseguenza doveva essere appli- cata la disciplina dettata dagli artt.19 comma 2 e 28 del d.lgs.81/2015.
1. Contro questa decisione ha proposto appello af- Parte_1
fermando, con il primo motivo di impugnazione, che erroneamente il Tribu- nale di Trieste ha disapplicato la disciplina italiana dello staff leasing a causa della sua asserita contrarietà alla normativa comunitaria.
A sostegno della sua censura la società appellante ha dedotto, in estrema sintesi, che il preteso contrasto fra la somministrazione a tempo indetermina- to e la Direttiva 2008/104 non sussiste e che comunque tale Direttiva non è self executing, per cui il Giudice non avrebbe potuto disapplicare diretta- mente gli artt.31 e ss. del d.lgs.81/2015 nella parte in cui prevedono e con- sentono lo staff leasing, ma, al più, fare ricorso agli strumenti apprestati dal-
l'ordinamento per il caso di conflitto fra normativa comunitaria e nazionale ovvero il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea o la rimessione alla Corte Costituzionale.
1.1. La censura proposta da si basa sul presupposto, implicito ma Parte_1
chiaro, che l'unico rapporto di lavoro in regime di somministrazione impu- gnato dalla ricorrente, o comunque l'unico rilevante per la decisione sulle domande proposte dalle sig.re e sia l'ultimo e cioè quello CP_1 CP_2
a tempo indeterminato costituito con il contratto del 31/1/2019.
In realtà così non è: dall'esame del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado risulta infatti evidente che le sig.re e hanno contesta- CP_1 CP_2
to tutti i rapporti di somministrazione intercorsi con EC - in forza dei quali sono state inviate in missione ed hanno effettivamente lavorato in mo- do continuativo prima per e poi per CP_7 Controparte_8
Pag.10 ring - sin dal primo iniziato per l'una il 15/4/2014 e per l'altra l'1/11/2011.
1.2. La materia del contendere è perciò costituita da tutti i rapporti impugnati dalle sig.re e - e quindi innanzitutto (e principalmente) da CP_1 CP_2
quelli di somministrazione a termine - che si possono coì sinteticamente ri- costruire sulla base della documentazione prodotta dalle parti:
CP_1 Durata del rapporto Causale Data inizio termine sommin. a termine 14/04/2014 15/04/2014 30/04/2014
proroga 31/05/2014
proroga 01/07/2014
proroga 31/07/2014
proroga 31/08/2014
proroga 30/09/2014
proroga 31/10/2014 sommin. a termine 24/10/2014 01/11/2014 30/11/2014
proroga 31/12/2014
proroga 31/01/2015
proroga 28/02/2015
proroga 31/03/2015
proroga 30/04/2015
proroga 31/05/2015 sommin. a termine 25/05/2015 01/06/2015 01/07/2015
proroga 30/09/2015
proroga 31/12/2015
proroga 31/03/2016
proroga 01/07/2016
proroga 30/11/2016
proroga 28/02/2017 sommin. a termine 27/02/2017 01/03/2017 31/05/2017
proroga 31/08/2017
proroga 30/11/2017
proroga 28/02/2018
proroga 31/05/2018
proroga 31/08/2018
proroga 31/01/2019 sommin. a tempo indet. 31/01/2019 01/02/2019 // Note: nel fascicolo della lavoratrice vi è (doc.1) un elenco di rapporti di somministrazione da cui risulterebbe che l'ultima proroga è scaduta il 28/2/2019 e una comunicazione di proroga del termine del contratto del 27/2/2017 in cui la scadenza viene invece collocata al 31/1/2019; in ogni caso la lettera di trasformazione a tempo indeterminato del rapporto a termina iniziato l'1/3/2017 fa decorrere la modifica dall'1/2/2019
Pag.11 Causale sommin. a termine proroga
proroga proroga
proroga proroga sommin. a termine proroga
proroga proroga
proroga proroga
proroga sommin. a termine proroga
proroga proroga
proroga proroga
proroga sommin. a termine proroga
sommin. a termine proroga
proroga proroga
proroga proroga
proroga sommin. a termine proroga
proroga proroga
sommin. a termine proroga
proroga proroga
proroga proroga
proroga sommin. a termine proroga
proroga
CP_2 Durata del rapporto Data inizio termine 23/12/2010 01/01/2011 31/12/2011
28/02/2011
31/03/2011
30/04/2011
31/05/2011
31/07/2011 28/07/2011 01/08/2011 31/08/2011
30/09/2011
31/10/2011
31/12/2011
31/01/2012
29/02/2012
31/03/2012 29/03/2012 01/04/2012 30/04/2012
31/05/2012
01/07/2012
31/07/2012
31/08/2012
30/09/2012
31/10/2012 30/10/2012 01/11/2012 30/11/2012
31/12/2012
24/01/2013 28/01/2013 28/02/2013
31/03/2013
30/04/2013
31/05/2013
01/07/2013
31/07/2013
31/08/2013 28/08/2013 01/09/2013 30/09/2013
31/12/2013
31/03/2014
01/07/2014
26/03/2015 01/04/2015 01/07/2015
30/09/2015
31/12/2015
31/03/2016
01/07/2016
31/10/2016
31/01/2017 27/01/2017 01/02/2017 30/04/2017
31/07/2017
31/10/2017
Pag.12 proroga 31/01/2018
proroga 30/04/2018
proroga 31/07/2018
proroga 31/01/2019 sommin. a tempo indet. 31/01/2019 01/02/2019 //
1.3. Prima di esaminare le questioni relative allo staff leasing - e cioè il tema del- la compatibilità di questo istituto con la Direttiva 2008/104, come interpre- tata dalla giurisprudenza della CGUE, e della possibilità per il Giudice ita- liano di disapplicare, nel caso in cui ritenga sussistente il contrasto fra il di- ritto comunitario e quello interno, le norme nazionali che lo prevedono - è quindi necessario verificare se siano legittimi e validi i rapporti di lavoro in somministrazione a termine che hanno preceduto quello a tempo indetermi- nato.
2. Quanto appena detto impone di esaminare in via preliminare il sesto motivo di impugnazione, con cui ha censurato la sentenza del Tribunale Parte_1
di Trieste perchè non ha accolto la sua eccezione di decadenza ex art.32 comma 4 della legge 183/2010.
2.1. L'art.32 comma 4 lettera d) della citata legge - e cioè la norma da applicare alla fattispecie oggetto di causa, essendo quella che ha esteso la decadenza prevista dall'art.6 della legge 604/66 ai casi in cui "si chieda la costituzione
o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto" - non ha mai regolato in modo espresso il dies a quo del termine entro cui esercitare l'azione.
2.1.1. In origine si sarebbe forse potuto fare riferimento alla decorrenza fissata dal- la lettera a) del medesimo comma 4 per i contratti di lavoro a termine (come del resto ha fatto la Corte di Cassazione1, seppure occupandosi del caso, di- verso ma analogo, del distacco); e, se fosse applicabile questa regola (valida anche nel caso di successione di più contratti)2, entrambe le appellate sareb- bero decadute dalla facoltà di impugnare tutti i rapporti di somministrazione a termine (l'ultimo dei quali è cessato il 31/1/2019).
2.1.2. E' però intervenuto l'art.39 del d.lgs.81/2015, disponendo che "nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizza- tore, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 604 del 1966, e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attivita' presso l'utilizzatore" (e ciò evidentemente allo scopo di privilegiare un dato inerente al rapporto sostanziale fra lavoratore ed effettivo datore di lavoro piuttosto che al rapporto formale con il sommi- nistratore).
Norma questa che si deve ritenere applicabile non solo ai casi di sommini- strazione irregolare ai sensi dell'art.38 comma 2, ma anche (e in generale) in tutti i casi in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore (dato che non sarebbe certamente giustificabile ai sensi del-
l'art.3 della Costituzione una diversità di trattamento, quanto alla decorrenza del termine di decadenza, basata solo sul tipo di vizio della somministrazio- ne addotto a fondamento della domanda).
2.2. In concreto le sig.re e hanno smesso di lavorare per CP_1 CP_2 [...]
il 31 ottobre 2022 e quindi il termine per impugnare i rapporti di CP_10
somministrazione a tempo determinato che si sono succeduti nel corso degli anni, va fatto decorrere dall'1 novembre 2022 (essendo irrilevante che a quella data le lavoratrici fossero state ormai assunte da EC a tempo inde- terminato, poichè l'art.39 attribuisce rilievo esclusivamente al dato materiale
apposto al provvedimento di distacco)" (così, in motivazione, Cassazione Sez..L,, Sentenza n. 11901 del 03/05/2024). 2 così Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 30134 del 21/11/2018 e Sez. L, Ordinanza n. 24356 del 30/09/2019, entrambe relative a rapporti di somministrazione, ma sorti e conclusi prima dell'entrata in vigore del d.lgs.81/2015.
Pag.14 della cessazione dell'attività e prescinde dalla natura giuridica e dalla durata del rapporto contrattuale sottostante).
L'impugnazione proposta dalla sig.ra con le lettere invia- Pt_6 CP_2
te via raccomandata a.r. e giunte a destinazione il 14/11/2022 deve essere quindi ritenuta tempestiva;
e ciò non significa applicare l'art.39 retroattiva- mente: la norma infatti regola il potere di azione del lavoratore e pertanto il rispetto del termine cui esso è soggetto va misurato in base alla disciplina vigente nel momento in cui viene esercitato.
3. Assume allora rilevanza l'ulteriore censura proposta da che ha Parte_1
addebitato al Giudice di primo grado di aver erroneamente esteso in via ana- logica o comunque applicato alla vicenda oggetto di causa le norme e i prin- cipi individuati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia di contratto di lavoro a termine.
3.1. Sul punto si deve osservare che i primi contratti di somministrazione a ter- mine (ovvero quelli stipulati fino al 25 giugno 2015) erano ancora regolati dal d.lgs.276/2003, il cui art.22 comma 2 rinviava, quanto alla durata del rapporto, alla disciplina dettata in materia di lavoro a termine;
e l'art.1 del d.lgs. 368/2001 - nel suo testo originario, ancora vigente fino al 2014 - non prevedeva limiti di tempo (mentre invece richiedeva la presenza di una spe- cifica causale), anche se una durata massima si poteva ricavare indirettamen- te dall'art.4 relativo al regime della proroga (peraltro soggetta, in forza del rinvio contenuto nel medesimo art.22 comma 2, alla disciplina della contrat- tazione collettiva applicata dal somministratore: e l'art.42 del CCNL per le
Agenzie di somministrazione di lavoro del 24/7/2008, vigente all'epoca dei fatti di causa, consentiva al più sei proroghe nell'arco di 36 mesi).
Quanto sopra detto vale anche per i contratti di somministrazione a termine stipulati prima del 21/3/2014: da questa data infatti l'art.1 del d.lgs. 368/2001
è stato modificato dall'art. 1 comma 1 lettera a) del d.l. 34/2014 convertito
Pag.15 in legge 78/2014.
Gli ultimi contratti di somministrazione stipulati dalle appellate ricadono infine sotto la disciplina dall'art.34 comma 2 del d.lgs.81/2015 che ha sì ri- chiamato le norme dettate nel capo III per il lavoro a termine, ma ha escluso dal rinvio l'art.19 in materia di durata (eccezione questa che è stata poi elimi- nata dall'art.2 comma 1 del d.l. 87/2018, non applicabile però al caso concre- to, non essendovi contratti successivi al 14/7/2018); il legislatore del 2015 ha però confermato, quanto al numero e alla durata massima delle proroghe, il rinvio alla contrattazione collettiva (rimasta ferma al limite delle sei proroghe per un massimo di 36 mesi).
3.2. Si deve però osservare che il Tribunale di Trieste - al fine di valutare la legit- timità dei rapporti di somministrazione oggetto di causa - ha fatto riferimen- to, prima che alla normativa in materia di lavoro a termine, al principio di intrinseca e necessaria temporaneità della somministrazione, quale strumen- to di utilizzo delle prestazioni di un lavoratore, ricavabile dalla Direttiva 104 del 2008 come interpretata dalla Corte di Cassazione anche sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea.
3.2.1. La sentenza del 14 ottobre 2020 nella causa C-681/18 non lascia spazio a dubbi: la CGUE ha infatti chiarito che la Direttiva 2008/104 mira "anche ad incoraggiare l'accesso dei lavoratori tramite agenzia interinale ad un im- piego permanente presso l'impresa utilizzatrice, un obiettivo che trova una particolare risonanza al suo articolo 6, paragrafi 1 e 2" (punto 51); che essa impone "agli Stati membri due obblighi distinti, ossia di adottare le misure necessarie a, da un lato, evitare il ricorso abusivo alle deroghe al principio della parità di trattamento autorizzate dallo stesso articolo 5 e, dall'altro, prevenire missioni successive aventi lo scopo di eludere le disposizioni della direttiva 2008/104 nel suo insieme" (punto 55) ed è finalizzata "anche a far sì che gli Stati membri si adoperino affinché il lavoro tramite agenzia interi- nale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione perma-
Pag.16 nente per un lavoratore tramite agenzia interinale" (punto 60); che quindi
"il rapporto di lavoro con un'agenzia utilizzatrice ha, per sua natura, carat- tere temporaneo" (punto 61); che "l'obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di raggiungere il risultato ivi previsto, nonché il loro dove- re, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE e dell'articolo 288 TFUE, di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adem- pimento di tale obbligo, valgono per tutti gli organi di tali Stati, compresi, nell'ambito della loro competenza, quelli giurisdizionali (v., in particolare, sentenza del 19 settembre 2019, Rayonna prokuratura Lom, C-467/18,
EU:C:2019:765, punto 59 e giurisprudenza ivi citata)" (punto 64); che "per attuare tale obbligo, il principio d'interpretazione conforme esige che i giu- dici nazionali si adoperino al meglio, nei limiti delle loro competenze, pren- dendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme e applicando i me- todi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia del diritto dell'Unione e di pervenire a una soluzione confor- me allo scopo perseguito da quest'ultimo (sentenza del 19 settembre 2019,
Rayonna prokuratura Lom, C-467/18, EU:C:2019:765, punto 60 e giuri- sprudenza ivi citata)" (punto 65) con l'unico limite di evitare "un'interpreta- zione contra legem del diritto nazionale (sentenza del 19 settembre 2019,
, C-467/18, EU:C:2019:765, punto 61 e giuri- Persona_1
sprudenza ivi citata)" (punto 66); che "se le missioni successive del medesi- mo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatri- ce conducessero a una durata dell'attività presso tale impresa più lunga di quanto possa essere ragionevolmente qualificato come «temporaneo», ciò potrebbe denotare un ricorso abusivo a missioni successive, ai sensi dell'ar- ticolo 5, paragrafo 5, prima frase, della direttiva 2008/104" (punto 69); che
"analogamente, missioni successive assegnate al medesimo lavoratore tra- mite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice, come osserva- to dall'avvocato generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni, eludono
Pag.17 l'essenza stessa delle disposizioni della direttiva 2008/104 e costituiscono un abuso di tale forma di rapporto di lavoro, in quanto compromettono l'e- quilibrio realizzato da tale direttiva tra la flessibilità per i datori di lavoro
e la sicurezza per i lavoratori, a discapito di quest'ultima" (punto 70); e infine che "quando, in un caso concreto, non viene fornita alcuna spiegazio- ne oggettiva al fatto che l'impresa utilizzatrice interessata ricorra ad una successione di contratti di lavoro tramite agenzia interinale, spetta al giudi- ce nazionale verificare, nel contesto del quadro normativo nazionale e te- nendo conto delle circostanze di specie, se una delle disposizioni della diret- tiva 2008/104 venga aggirata, a maggior ragione laddove ad essere asse- gnato all'impresa utilizzatrice in forza dei contratti successivi in questione sia sempre lo stesso lavoratore tramite agenzia interinale" (punto 71).
3.2.2. Altrettanto chiara ed esplicita è la sentenza del 17 marzo 2022 nella causa
C-232/20, in cui la CGUE ha ribadito e precisato che la Direttiva 2008/104
"impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per prevenire
l'assegnazione di missioni successive a un lavoratore tramite agenzia interi- nale aventi lo scopo di eludere le disposizioni di tale direttiva nel suo insie- me. In particolare, gli Stati membri devono adoperarsi affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per un lavoratore tramite agenzia interinale
[sentenza del 14 ottobre 2020, KG (Missioni successive nell'ambito del lavo- ro interinale), C-681/18, EU:C:2020:823, punti 55 e 60]" (punto 56); che qualora uno Stato membro stabilisca "una durata precisa oltre la quale una messa a disposizione non può più essere considerata temporanea, in parti- colare quando rinnovi successivi della messa a disposizione di un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice si protraggono nel tempo [...] una siffatta durata, in conformità all'articolo
1, paragrafo 1, della direttiva 2008/104, deve necessariamente avere natura temporanea, vale a dire, secondo il significato di tale termine nel linguaggio
Pag.18 corrente, essere limitata nel tempo" (punto 57); che "nell'ipotesi in cui la normativa applicabile di uno Stato membro non abbia previsto una durata siffatta, è compito dei giudici nazionali stabilirla caso per caso, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, che comprendono in particolare le specificità del settore (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2008, , C- Per_2
306/07, EU:C:2008:743, punto 52) e garantire, come ha rilevato l'avvocato generale, in sostanza, al paragrafo 46 delle sue conclusioni, che l'assegna- zione di missioni successive a un lavoratore temporaneo non sia volta a eludere gli obiettivi della direttiva 2008/104, in particolare la temporaneità del lavoro tramite agenzia interinale" (punto 58); che gli Stati membri erano tenuti a conformarsi alla Direttiva 2008/104 entro il 5 dicembre 2011 e quin- di si deve ritenere che "a partire da tale data, essi avessero l'obbligo di assi- curarsi che la messa a disposizione dei lavoratori tramite agenzia interinale non superasse una durata qualificabile come «temporanea»" (punto 72); che di conseguenza "la direttiva 2008/104 deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale che fissa una durata massima di messa
a disposizione del medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice, nell'ipotesi in cui tale normativa privi di effetto utile la tutela offerta dalla direttiva 2008/104 ad un lavoratore tramite agen- zia interinale che, a causa della durata della sua missione presso un'impresa utilizzatrice, considerata nel suo complesso, sia stato oggetto di una messa
a disposizione che non può più essere considerata avvenuta «temporanea- mente», ai sensi di tale direttiva" e "spetta al giudice nazionale stabilire se tale ipotesi effettivamente ricorra" (punto 74).
3.2.3. Quanto alla giurisprudenza italiana, si deve osservare che la Corte di Cassa- zione già con riferimento al vecchio istituto del lavoro interinale aveva affer- mato che la temporaneità ne costituiva un elemento essenziale e caratteristi- co3. Una volta introdotta dal d.lgs.81/2015 la somministrazione di lavoro la Cor- te ha mantenuto questo orientamento, anche richiamando i principi contenuti nelle sopra citate sentenze della Corte di Giustizia europea, ed ha quindi così statuito:
21.5. Non vi è dubbio che le disposizioni della Direttiva assumano carattere di norme precettive e che le stesse, come interpretate dalla Corte di Giustizia con le citate sentenze del 2020 e del 2022, contemplino quale requisito immanente e strutturale del lavoro tramite agenzia interinale la temporaneità della presta- zione presso l'utilizzatore, intesa nel senso di durata complessiva delle missioni per un tempo che possa ragionevolmente considerarsi temporaneo, tenuto conto anche delle caratteristiche del settore produttivo.
[...]
25. Il fatto che il d.lgs. n.81 del 2015, e prima ancora il d.lgs. n.276 del 2003, non contenga alcuna previsione esplicita sulla durata temporanea del lavoro tramite agenzia interinale non impedisce di considerare tale requisito come im- plicito ed immanente del lavoro tramite agenzia interinale, in conformità agli ob- blighi imposti dal diritto dell'Unione, non comportando una simile lettura una interpretazione contra legem.
26. È compito del giudice di merito stabilire caso per caso, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso l'im- presa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragione- volmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione delle norme im- perative ai sensi dell'art. 1344 cod. civ. e, specificamente, degli obblighi e delle finalità imposti dalla Direttiva, da cui discende, secondo l'ordinamento interno, la nullità dei contratti.
26.1. In tale compito il giudice nazionale può avvalersi delle indicazioni pro- venienti dalla Corte di Giustizia che nella sentenza C-681/2018 cit., pro- nunciata proprio su rinvio / pregiudiziale del Tribunale di Brescia in analoga vicenda, ha rimesso al giudice di rinvio di controllare, alla luce dell'obbligo di interpretazione conforme, la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, te- nendo conto sia della Direttiva 2008/104 stessa, sia del diritto nazionale che la traspone nell'ordinamento giuridico italiano, in modo da verificare se possa configurarsi un rapporto di lavoro a tempo indeterminato al quale è stata artifi- ciosamente attribuita la forma di una successione di contratti di lavoro tramite agenzia interinale con lo scopo di eludere gli obiettivi della Direttiva 2008/104, ed in particolare la natura temporanea del lavoro interinale (punto 67).
27. La Corte di giustizia ha, quindi, nella richiamata sentenza del 14 ottobre 2020, indicato alcuni indici rivelatori dell'eventuale ricorrenza di un abusivo
Pag.20 ricorso al lavoro tramite agenzia interinale volto ad eludere la finalità della Direttiva di circoscriverne la portata in termini di temporaneità che, con la più recente decisione del 17 marzo scorso, vengono confermati e ulteriormente preci- sati.
27.1. In particolare, la Corte ha ritenuto rilevante verificare se le missioni succes- sive del medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice conducano a una durata dell'attività presso tale impresa più lunga di quanto possa essere ragionevolmente qualificato come «temporaneo»: da ciò potrebbe, infatti, evincersi un ricorso abusivo a missioni successive, ai sensi del- l'articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della Direttiva 2008/104.
27.2 Analogamente, missioni successive assegnate al medesimo lavoratore trami- te agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice possono eludere l'essen- za stessa delle disposizioni della Direttiva 2008/104 e possono costituire un abuso di tale forma di rapporto di lavoro, in quanto idonee a compromettere l'equilibrio realizzato da tale Direttiva tra la flessibilità per i datoti di lavoro e la sicurezza per i lavoratori, a discapito di quest'ultima.
27.3. Infine, quando, in un caso concreto, non viene fornita alcuna spiegazione oggettiva al fatto che l'impresa utilizzatrice interessata ricorra ad una successione di contratti di lavoro tramite agenzia interinale, spetta al giudice nazionale veri- ficare, nel contesto del quadro normativo nazionale e tenendo conto delle circo- stanze di specie, se una delle disposizioni della Direttiva 2008/104 venga aggi- rata, a maggior ragione laddove ad essere assegnato all'impresa utilizzatrice in forza dei contratti successivi in questione sia sempre lo stesso lavoratore tramite agenzia interinale.
(così, in motivazione, Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22861 del 21/07/2022; nello stesso senso Sez. L, Sentenza n. 23495 del 27/07/2022; Sez. L, Senten- za n. 29570 del 11/10/2022; Sez.L, Ordinanza n.19216 del 06/07/2023;
Sez.L, Sentenza n. 5332 del 28/02/2025; Sez. L, Ordinanza n. 12069 del
07/05/2025; Sez.L, Ordinanza n. 20815 del 23/07/2025; e anche, seppure relative al pubblico impiego, Sez. L, Sentenza n. 446 del 13/01/2021 e Sez.
L, Sentenza n. 13982 del 03/05/2022).
3.3. Rimane allora da definire quale sia la durata "ragionevole" della sommini- strazione a termine e cioè il limite oltre il quale l'impiego del lavoratore da parte dello stesso utilizzatore (in base ad un unico o a plurimi rapporti in successione) non può essere più considerato temporaneo e quindi il ricorso
Pag.21 alla somministrazione diviene abusivo.
L'unica soluzione che si può ritenere logica e corretta è quella di fare riferi- mento alla disciplina del lavoro a termine: e ciò non solo perchè la tenden- ziale equiparazione della somministrazione a termine al lavoro a termine è insita ab origine nella legge (come risulta dall'art.22 del d.lgs. 276/2003 e dall'art. 34 del d.lgs.81/2015), ma anche e soprattutto perchè in questo modo
è possibile ricavare un criterio di valutazione oggettivo e uniforme.
3.3.1. Nel periodo oggetto di causa - e cioè da quando le appellate hanno iniziato a lavorare come somministrate nell'impresa gestita prima da e poi CP_7
dalla cessionaria fino alla cessazione di questa attività, avvenuta Parte_1
il 31/10/2022 - si sono succedute varie discipline, come già ricordato nel precedente punto 3.1.
In sintesi gli artt.1 e 4 del d.lgs. 368/2001 e poi l'art.19 del d.lgs. 81/2015 prevedevano (nel testo pro tempore vigente) un limite massimo di 36 mesi
(poi ridotto a 12 mesi, elevabili a 24 in presenza di determinate condizioni,
a partire dal 14/7/2018 per effetto del d.l. 87/2018, che però non rileva nel caso di specie, essendo applicabile solo ai contratti stipulati dopo la sua en- trata in vigore ed ai rinnovi e alle proroghe successive al 31/10/2018); e, del resto, questa era anche la durata massima prevista dai CCNL del 2008 e del
2014 per le di somministrazione. CP_11
E' poi vero - come afferma nel settimo motivo di appello - che Parte_1
l'art. 47 del CCNL del 2014 riferisce il limite dei 36 mesi al "singolo" con- tratto, ma questo non può rilevare nell'ambito della disciplina comunitaria;
se infatti fosse possibile - come sembra ritenere la società appellante - una serie infinta di rapporti di somministrazione, purchè ciascuno mantenuto en- tro il limite dei 36 mesi (ivi comprese al massimo sei proroghe), sarebbe pa- lesemente (e facilmente) possibile eludere l'obiettivo perseguito dalla Diret- tiva 2008/104 (e cioè quello di rendere temporanea l'utilizzazione mediante lo strumento della somministrazione).
Pag.22 Nè si può fare riferimento - come vorrebbe la società appellante - all'art.4 lettera B) della Sezione IV del CCNL per le Imprese Metalmeccaniche del
2012: il limite di 44 mesi ivi previsto riguarda infatti esclusivamente il caso della successione di contratti di lavoro a termine e di contratti di sommini- strazione a termine (ovvero il cumulo delle due diverse modalità di utilizza- zione di un medesimo lavoratore); e non è mai stato dedotto che ciò sia ac- caduto per le sig.re e (almeno da quando è su- CP_1 CP_2 Parte_1
bentrata nella titolarità dell'impresa).
Si deve quindi ritenere che, all'epoca dei fatti di causa, la durata temporanea
"ragionevole" della somministrazione di un lavoratore nella stessa impresa fosse in totale di 36 mesi.
Ciò significa che dopo l'1/7/2018 - computando il suddetto termine a par- tire dal momento in cui è subentrata anche formalmente ad Parte_1 CP_12
[...
- l'utilizzo della sig.re da parte della società appellante Parte_6
con lo strumento della somministrazione è divenuto abusivo, essendo stato superato (da prima dell'assunzione a tempo indeterminato da parte di CP_13
[..
) il limite di durata ragionevolmente qualificabile come temporaneo.
E anzi si deve ritenere che l'abuso dello strumento si fosse già concretizzato: la ratio della Direttiva 2008/104, come individuata dalla CGUE induce infat- ti a pensare che la durata massima della somministrazione debba essere indi- viduata facendo riferimento non tanto alla identità giuridica del soggetto uti- lizzatore, quanto piuttosto all'impresa (intesa come struttura organizzata per l'esercizio di un'attività economica) in cui il lavoratore viene impiegato;
e di fatto le sig.re e - al di là del passaggio di titolarità da CP_1 CP_2 CP_12
[... a - sono state sempre (e pacificamente) utilizzate, sin dall'ini- Parte_1
zio, come lavoratrici somministrate nella medesima impresa.
Nessun rilievo ha infine, sul punto, il tema della decadenza ex art.32 della legge 183/2010: è infatti ormai consolidato l'orientamento della Corte di
Cassazione secondo cui anche i rapporti in relazione ai quali il lavoratore sia
Pag.23 decaduto dall'impugnazione vanno considerati, come fatti storici, ai fini del computo della ragionevole temporaneità, e quindi della durata massima, del- la somministrazione4.
Nè rilevano - quanto alla posizione della sig.ra - i periodi di inter- CP_2
ruzione del lavoro presso EL IC (il primo durato meno di un mese e il secondo nove mesi fra il 2014 e il 2015): si deve infatti condividere quanto affermato dalla Corte di Cassazione e cioè che "la temporaneità del lavoro tramite agenzia interinale deve essere valutata avendo riguardo alla durata complessiva delle missioni, senza che assuma rilievo l'intervallo, più
o meno ampio, tra l'una e l'altra missione" poichè "il termine “temporanea- mente” caratterizza non il posto di lavoro che deve essere occupato all'in- 4 «30. Dall'art. 32, comma 4, lett. d), della legge n. 183 del 2010, si ricava che le disposizioni di cui all'art. 6 della 1. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32, comma 1, si applicano anche in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall' art. 27 del d. lgs. n. 276 del 2003, "si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto", evidentemente in relazione alla costituzione o all'accertamento che sia l'effetto direttamen- te conseguente all'impugnazione di quello specifico contratto o rapporto. 30.1. Ciò non impedisce che la vicenda contrattuale insuscettibile di poter costituire fonte di azione diretta nei confronti dell'utiliz- zatore per la intervenuta decadenza possa, invece, rilevare fattualmente ad altri fini: in particolare, come antecedente storico che entra a fare parte di una sequenza di rapporti e che può essere valutato, in via incidentale, dal giudice, al fine di verificare se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragio- nevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione degli obiettivi della Direttiva 2008/104. [...] 31. L'accolta interpretazione è, peraltro, coerente con la sentenza della Corte di giusti- zia 17 marzo 2022, C- 232/20, Daimler, cit., secondo cui la Direttiva 2008/104 deve essere interpretat- a nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che stabilisce una durata massima di messa a disposizione del medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice, nell'ipotesi in cui tale normativa escluda, mediante una disposizione transitoria, ai fini del calcolo di tale durata, il computo dei periodi precedenti l'entrata in vigore di una siffatta normativa, non consen- tendo al giudice nazionale di prendere in considerazione la durata effettiva della messa a disposizione di un lavoratore tramite agenzia interinale al fine di determinare se tale messa a disposizione abbia avuto luogo «temporaneamente», ai sensi di tale Direttiva (punto 83). 32. Ne discende, coerentemente, che l'art. 32, comma 4, lett. d), della legge n. 183 del 2010, si porrebbe in contrasto con la Direttiva laddove venisse interpretato nel senso di precludere al giudice nazionale di prendere in considera- zione il rapporto di lavoro somministrato per il quale è maturata la decadenza al diverso fine di verificare se anche detta messa a disposizione per l'utilizzatore si inserisca in una sequenza reiterata di missioni che oltrepassi il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea. 33. Pertanto può essere rilevante per il giudice di merito verificare il numero di contratti succedutisi ed il tempo complessivamente trascorso, potendo inserirsi l'utilizzazione del medesimo lavoratore mediante agenzia interinale entro un quadro complessivo di durata di utilizzo del lavoratore tramite somministrazione superiore a quello ammissibile alla luce di una interpretazione della normativa nazionale che possa definirsi conforme al diritto dell'Unione europea.» (così, in motivazione, Cas- sazione Sez.L, Sentenza n.22861 del 21/07/2022; nello stesso senso Sez. L, Sentenze nn. 23490, 23494 e 23499 23531 del 27/07/2022; Sez. L, Sentenza n. 29570 del 11/10/2022; Sez. L, Sentenza n. 15226 del 30/05/2023; Sez. L, Ordinanza n.19216 del 06/07/2023; Sez.L, Ordinanza n.20336 del 14/07/2023; Sez. L, Ordinanza n.29581 del 23/10/2023; Sez. L, Sentenza n.6898 del 14/03/2024; Sez. L, Ordinanza n.3491 del 11/02/2025; Sez. L, Sentenza n.5332 del 28/02/2025; Sez. L, Ordinanza n.12069 del 07/05/2025; Sez. L, Ordinanza n.19153 del 12/07/2025; Sez. L, Ordinanza n.20815 del 23/07/2025).
Pag.24 terno dell'impresa utilizzatrice, bensì le modalità della messa a disposizione di un lavoratore presso tale impresa" con la conseguenza che "la violazione
o l'elusione del requisito di temporaneità non è di per sé esclusa dalla esi- stenza di intervalli tra una missione e l'altra qualora la durata complessiva,
l'insieme cioè delle missioni presso la stessa impresa utilizzatrice, superi un tetto che possa rientrare in una dimensione di ragionevole temporaneità, verificandosi altrimenti una elusione delle finalità della Direttiva che, al considerando 15 nonché all'articolo 6, para-grafi 1 e 2, ribadisce come i contratti di lavoro a tempo indeterminato rap-presentino la forma comune di rapporti di lavoro" (così, in motivazione, Cassazione Sez. L, Ordinanza
n.12069 del 07/05/2025).
3.3.2. Oltre alla durata della somministrazione, di molto superiore al limite di tem- po sopra individuato, si deve attribuire rilievo anche al numero elevato di proroghe (in tutto 24 per e 39 per - singolarmente brevi CP_1 CP_2
ma complessivamente tali da coprire un periodo assai lungo - che evidenzia un palese squilibrio fra le esigenze che la Direttiva 2008/104 mira a con- ciliare (e cioè, come ha chiarito la CGUE nelle sentenze sopra citate, il biso- gno di flessibilità dei datori di lavoro e quello di sicurezza dei lavoratori); ed ancora è significativo che l'impresa utilizzatrice non abbia fornito alcuna spiegazione, riferita al caso specifico, della scelta di avvalersi dello stesso lavoratore per un tempo estremamente lungo ma frazionato in singoli brevi periodi di somministrazione a termine (poichè il fatto di operare sulla base di commesse di terzi, di per sè variabili, non basta da solo a giustificare la lunga e ininterrotta serie di rapporti di somministrazione con le sig.re CP_1
e proseguiti fino a superare il limite della ragionevolezza). CP_2
4. La conclusione cui si è giunti impone di esaminare il quinto motivo di appel- lo, con cui ha censurato la sentenza del Tribunale di Trieste per- Parte_1
chè ha applicato il regime sanzionatorio previsto per la somministrazione ir-
Pag.25 regolare e fraudolenta, pur avendo escluso l'esistenza di queste fattispecie.
4.1. In realtà il Tribunale di Trieste ha applicato la disciplina sanzionatoria risul- tante dagli artt.19 comma 2 e 28 del d.lgs.81/2015; scelta questa che non ap- pare condivisibile, dato che non si discute di rapporti di lavoro a termine (ma di somministrazione di lavoro a tempo determinato); nè si può fare riferi- mento all'art.38 del d.lgs.81/2015, perchè non si è verificata nel caso concre- to alcuna delle violazioni previste dal comma 2.
Questo non significa però che le statuizioni del Giudice di primo grado deb- bano essere modificate, essendo possibile giungere al medesimo risultato fa- cendo riferimento ad altre norme e principi di diritto (e mantenendo fermi petitum e causa petendi dell'azione esercitata dalle appellate con i rispettivi ricorsi di primo grado).
4.1.1. Il mancato rispetto della temporaneità immanente alla somministrazione - imposta dalla Direttiva 2008/104 - che, pur non essendo self executing, è co- munque vincolante anche per l'autorità giudiziaria degli Stati membri - deve essere sanzionato, secondo la giurisprudenza comunitaria, applicando la normativa interna più idonea a garantire il raggiungimento dello scopo, ov- vero evitare l'elusione della Direttiva: e questo risultato si può ottenere, nel-
l'ordinamento italiano, applicando il combinato disposto degli artt.1344 e
1418 c.c., trattandosi delle norme giuridiche più idonee a "garantire l'effet- to utile alle disposizioni del diritto dell'Unione" e cioè ad "evitare che, attraverso ripetute assunzioni a tempo determinato, sia possibile porre in essere una condotta che integri una frode alla legge, e quindi quale misura adeguata e idonea a prevenire abusi nel susseguirsi di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato" (così, in motivazione, la già citata pronun- cia della Corte di Cassazione n.22861/2022).
La nullità dello strumento giuridico utilizzato da per utilizzare Parte_1
le appellate e (e cioè la somministrazione a termine) com- CP_1 CP_2
porta quindi l'applicazione della regola dettata dall'art.1 del d.lgs.81/2015
Pag.26 ("Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro") e prima ancora del principio generale dell'ordinamento italiano - derogabile solo in presenza di una legittima e va- lida eccezione (che in concreto come già detto manca)5 - secondo cui vi è necessaria coincidenza fra la posizione di utilizzatore delle prestazioni lavo- rative e la qualità di datore di lavoro.
Anche prescindendo dall'art.38 del d.lgs.81/2015 si deve perciò ritenere cor- retta e condivisibile la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato che le ricorrenti erano ab initio dipendenti a tempo indeterminato di Per_3
[...]
La data di inizio di questo rapporto - che il Tribunale di Trieste ha individua- to nell'1/7/2017 (stando alla motivazione della sentenza) o nell'1/7/2015
(stando al dispositivo, forse frutto di un errore materiale, però non allegato in causa e di cui nessuna parte ha chiesto la correzione) - non è stata oggetto di una specifica censura da parte della società appellante (che neppure ha 5 "5. E' stato osservato da più parti che, nonostante la già ricordata abrogazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1, il dibattito sorto intorno alla intermediazione di manodopera - stante la presenza di va- lori permanenti di stampo costituzionale diretti a collegare al rapporto di lavoro subordinato e solo ad esso una serie di posizioni di vantaggio - è destinato a spostarsi in giurisprudenza anche all'in- terno del nuovo quadro normativo delineato dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, con riferimento in particolare alla "somministrazione irregolare", ipotesi prevista dall'art. 27, comma 1, di detto Decreto (secondo cui il lavoratore può "chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'art. 414 cod. proc. civ., notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costitu- zione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della sommini- strazione").
[...]
7.1. Per andare in contrario avviso non può sostenersi neanche che l'indicato principio di carattere generale ha perduto consistenza giuridica a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 267 del 2003. Detta disciplina - in un prospettiva di rinnovata rimodulazione delle relazioni industriali e del mercato del lavoro da perseguirsi anche mediante un accrescimento delle tipologie negoziali ha invero espressamente riconosciuto con la somministrazione del lavoro (art. 20 D.Lgs. cit.) - ed in certa misura anche con il distacco (art. 30 D.Lgs. cit.) - una dissociazione fra titolare e utilizzatore del rapporto lavorativo con una consequenziale disarticolazione e regolamentazione tra i due degli obblighi correlati alla prestazione lavorativa (cfr. al riguardo tra le altre norme del cit. D.Lgs. n. 267, artt. 21 e 26). La indicata disciplina, pur presentandosi come una innovazione - seppure rile-vante per le implicazioni di carattere teorico sulla sistemazione dogmatica del rapporto lavorativo - si configura anche nell'attuale assetto normativo come una eccezione, non suscettibile nè di appli- cazione analogica nè di interpretazione estensiva, sicchè allorquando si fuoriesca dai rigidi schemi voluti del legislatore per la suddetta disarticolazione si finisce per rientrare in forme illecite di somministrazione di lavoro come avviene in ipotesi di "somministrazione irregolare" ex art. 27 cit., o di comando disposto in violazione di tutto quanto prescritto dall'art. 30 cit.; fattispecie che, giusta quanto sostenuto in dottrina, continuano ad essere assoggettate a quei principi enunciati in giuri- sprudenza in tema di divieto di intermediazione di manodopera" (Cassazione civile, sez.un., 26 otto- bre 2006, n.22910).
Pag.27 chiesto, in subordine, l'individuazione di una decorrenza diversa e successi- va) e pertanto questo passaggio della decisione di primo grado - in difetto di una critica puntuale ex art.434 c.p.c. - va ritenuto estraneo alla materia del contendere e non più modificabile in peius per le lavoratrici e in senso favo- revole a Parte_1
4.1.2. Allo stesso modo deve essere confermata la condanna di al paga- Parte_1
mento dell'indennità prevista dall'art.39 comma 2 del d.lgs. 81/2015: questa indennità va infatti riconosciuta al lavoratore quando venga accolta la do- manda di cui al comma 1 e cioè appunto quella avente ad oggetto "la costitu- zione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore" (dovendosi attribuire rilievo al petitum piuttosto che alla causa petendi e cioè al motivo - l'art.38 comma
2 piuttosto che la nullità della somministrazione - per cui si dichiara l'esi- stenza del rapporto di lavoro direttamente con l'utilizzatore).
Rimane perciò assorbito l'appello incidentale condizionato proposto dalle sig.re e CP_1 CP_2
Nessuna censura è stata infine mossa contro la sentenza di primo grado nella parte in cui ha quantificato la suddetta indennità in sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
5. L'accertamento dell'esistenza fra le appellate e - da ben prima Parte_1
del 31/1/2019 - di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a causa della violazione del limite di ragionevole durata dei rapporti di som- ministrazione a termine supera e rende inutile esaminare tutte le questioni sollevate dalla società appellante a sostegno della legittimità e validità della avvenuta assunzione della lavoratrice a tempo indeterminato da parte di
EC.
5.1. Il tema dello staff leasing potrebbe assumere rilievo se al citato contratto fra le sig.re e e la società di somministrazione si potesse attri- CP_1 CP_2
buire efficacia novativa di quello preesistente fra la medesima lavoratrice e
Pag.28 nessuna delle parti in causa gli ha però attribuito questo valore Parte_1
(e tanto meno ne ha chiesto l'accertamento) e comunque non esiste alcuna allegazione e prova di una (ipotetica) volontà novativa (ovvero del fatto che le lavoratrici, stipulando il contratto di assunzione a tempo indeterminato da parte di EC, abbiano voluto risolvere e sostituire il rapporto di lavoro già in essere direttamente con . Parte_1
6. L'appello proposto da va quindi integralmente Parte_1
respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, te- nendo conto della serialità della controversia (analoga, quantomeno per le questioni giuridiche, ad altre contestualmente trattate e decise dal Collegio)
e della pluralità di parti appellate.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide: respinge l'appello proposto da contro la sentenza del Parte_1
Tribunale di Trieste n.50/2024 di data 6/3/2024 e dichiara assorbito l'appello inciden- tale condizionato proposto da e condanna la CP_1 Controparte_2
società appellante a rifondere alle appellate anche le spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 8.000,00 oltre spese forfettarie nella misura massima di tariffa, IVA e CPA di legge;
dà atto della sussistenza in capo all'appellante prin- cipale dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Trieste, 26/6/2025.
Il Giudice Estensore
La Presidente
(dott.Lucio Benvegnù) (dott.ssa Marina Caparelli)
Pag.29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 "Se il distacco è a tempo determinato, e così nel caso in cui il termine finale sia stato prorogato con atto scritto, il dies a quo è quello della scadenza del termine (eventualmente prorogato). Anche in tal caso sotto il profilo della decadenza rileva un atto scritto (il distacco disposto dal formale datore di lavoro) di cui si contesta la legittimità [...] Intesa in tal modo la norma sulla decadenza di cui all'art. 32, co. 4, lett. d), L. n. 183 cit. si inserisce in modo coerente nel sistema: il dies a quo coincide con la cessazione della dissociazione datoriale (tra formale datore di lavoro e soggetto che riceve la presta- zione lavorativa); sussiste l'atto scritto dal quale evincere tale cessazione (id est il termine finale
Pag.13 3 Cassazione Sez. L, Sentenza n. 15515 del 02/07/2009; Sez. L, Sentenza n. 23684 del 23/11/2010; Sez. L, Ordinanza n. 7702 del 28/03/2018.
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