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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/08/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
n. 236/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di conIGlio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 236 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
3/12/1993 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Angela Allegria, giusta procura in atti,
E
C.F. , nato a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._2 ivi residente nel c.so S. Teresa n. 16, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Armenia, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 2/4/2025;
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/02/2025, e Parte_1 [...]
– premettendo di aver intrattenuto una relazione sentimentale dal mese di CP_1
Per_ giugno dell'anno 2009 fino alla metà dell'anno 2010, dalla quale è nata la figlia
(Siracusa, 7/11/2010) regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori - hanno chiesto, avendo interrotto tale relazione prima della nascita della figlia, di regolamentare concordemente le condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, nell'interesse esclusivo della minore, che vive con la madre presso la residenza di quest'ultima.
Le parti hanno, quindi, chiesto di omologare le condizioni di seguito riportate: Per_
“1. La figlia minore sarà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori ma con collocamento presso la madre;
2. Con riferimento al diritto di visita, compatibilmente con gli impegni della minore e salva Per_ la volontà della stessa, il IG. potrà vedere la figlia minore ogni martedì e CP_1 giovedì dalle ore 18 alle ore 21 e, a settimane alterne, dalle ore 18 del venerdì alle ore 20 della domenica successiva.
Per quanto riguarda le vacanze natalizie queste saranno così distribuite: negli anni dispari Per_ la figlia minore trascorrerà le festività del Santo Natale dalle ore 18 del giorno 24 dicembre fino alle ore 20.00 del giorno 26 dicembre con il padre, mentre trascorrerà con la madre le festività del Capodanno dal giorno 31 dicembre fino al giorno 1 gennaio. Negli Per_ anni pari si invertiranno e, quindi, la figlia minore trascorrerà le festività del Santo
Natale dal giorno 24 dicembre fino al giorno 26 dicembre con la madre, mentre trascorrerà con il padre le festività del Capodanno dalle ore 18 del giorno 31 dicembre fino alle ore 20.00 del giorno 1 gennaio. Previo accordo telefonico o tramite whatsapp la minore potrà trascorrere cinque giorni continuativi con il padre durante le festività natalizie o di Capodanno. Identica cosa per quanto riguarda la Pasqua che la minore trascorrerà a partire dalla prossima alternativamente un anno con la madre e un anno col padre e viceversa con riferimento al lunedì dell'Angelo.
2 Con riferimento alle vacanze estive la minore potrà trascorrere quindici giorni continuativi con il padre coincidenti con le ferie estive dello stesso e previa accordi da raggiungere con la madre entro il 30 luglio, sempre secondo la volontà della minore.
Per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
Ogni variazione sarà concordata da entrambi i genitori anche telefonicamente o tramite whatsapp;
Per_
3. Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute di (scuola, cure, sport, tempo libero, etc.) verrà presa in accordo tra i due genitori, tenuto conto delle inclinazioni naturali della figlia stessa;
Per_
4. Il IGnor verserà alla IGnora , per il mantenimento della figlia un CP_1 Pt_1 assegno perequativo mensile dell'importo di € 220,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, come per legge, e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come determinate dalle linee guida del CNF;
5. Le parti convengono che l'assegno unico spetti interamente al genitore collocatario, ossia alla IG.ra e, pertanto, il IG. si impegna a Parte_1 Controparte_1 rilasciare tutte le autorizzazioni e/o liberatorie necessarie affinché questo venga percepito interamente dalla IG.ra . Le detrazioni fiscali per i figli a carico verranno usufruite Pt_1 nella misura del 50% ciascuno;
6. Le condizioni contenute nel presente ricorso avranno immediata applicazione sin dalla sottoscrizione del ricorso medesimo;
7. Le Parti si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio;
8. Le spese del presente ricorso e del relativo procedimento restano interamente compensate tra le parti ed i difensori rinunziano alla solidarietà tra le stesse parti per i rispettivi compensi professionali di modo che ciascun procuratore potrà richiedere il pagamento dei propri compensi solo alla parte che ha assistito.”
Le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza all'uopo fissata e di volersi avvalere della facoltà di sostituire tale udienza con il deposito di note scritte, che hanno regolarmente depositato, insistendo nell'accoglimento delle condizioni concordate, per cui la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero in sede, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
3 Ciò detto, le condizioni concordate dalle parti possono essere accolte ed omologate, in quanto rispondenti all'interesse della minore.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata alcuna pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dalle parti, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero:
- omologa le condizioni inerenti alla figlia, in punto di affidamento, collocamento, contributo al mantenimento a carico del genitore non collocatario, tempi di permanenza presso ciascun genitore e diritto di visita, siccome concordate dalle parti stesse;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale, il
24.7.205
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di conIGlio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 236 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
3/12/1993 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Angela Allegria, giusta procura in atti,
E
C.F. , nato a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._2 ivi residente nel c.so S. Teresa n. 16, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Armenia, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 2/4/2025;
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/02/2025, e Parte_1 [...]
– premettendo di aver intrattenuto una relazione sentimentale dal mese di CP_1
Per_ giugno dell'anno 2009 fino alla metà dell'anno 2010, dalla quale è nata la figlia
(Siracusa, 7/11/2010) regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori - hanno chiesto, avendo interrotto tale relazione prima della nascita della figlia, di regolamentare concordemente le condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, nell'interesse esclusivo della minore, che vive con la madre presso la residenza di quest'ultima.
Le parti hanno, quindi, chiesto di omologare le condizioni di seguito riportate: Per_
“1. La figlia minore sarà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori ma con collocamento presso la madre;
2. Con riferimento al diritto di visita, compatibilmente con gli impegni della minore e salva Per_ la volontà della stessa, il IG. potrà vedere la figlia minore ogni martedì e CP_1 giovedì dalle ore 18 alle ore 21 e, a settimane alterne, dalle ore 18 del venerdì alle ore 20 della domenica successiva.
Per quanto riguarda le vacanze natalizie queste saranno così distribuite: negli anni dispari Per_ la figlia minore trascorrerà le festività del Santo Natale dalle ore 18 del giorno 24 dicembre fino alle ore 20.00 del giorno 26 dicembre con il padre, mentre trascorrerà con la madre le festività del Capodanno dal giorno 31 dicembre fino al giorno 1 gennaio. Negli Per_ anni pari si invertiranno e, quindi, la figlia minore trascorrerà le festività del Santo
Natale dal giorno 24 dicembre fino al giorno 26 dicembre con la madre, mentre trascorrerà con il padre le festività del Capodanno dalle ore 18 del giorno 31 dicembre fino alle ore 20.00 del giorno 1 gennaio. Previo accordo telefonico o tramite whatsapp la minore potrà trascorrere cinque giorni continuativi con il padre durante le festività natalizie o di Capodanno. Identica cosa per quanto riguarda la Pasqua che la minore trascorrerà a partire dalla prossima alternativamente un anno con la madre e un anno col padre e viceversa con riferimento al lunedì dell'Angelo.
2 Con riferimento alle vacanze estive la minore potrà trascorrere quindici giorni continuativi con il padre coincidenti con le ferie estive dello stesso e previa accordi da raggiungere con la madre entro il 30 luglio, sempre secondo la volontà della minore.
Per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
Ogni variazione sarà concordata da entrambi i genitori anche telefonicamente o tramite whatsapp;
Per_
3. Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute di (scuola, cure, sport, tempo libero, etc.) verrà presa in accordo tra i due genitori, tenuto conto delle inclinazioni naturali della figlia stessa;
Per_
4. Il IGnor verserà alla IGnora , per il mantenimento della figlia un CP_1 Pt_1 assegno perequativo mensile dell'importo di € 220,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, come per legge, e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come determinate dalle linee guida del CNF;
5. Le parti convengono che l'assegno unico spetti interamente al genitore collocatario, ossia alla IG.ra e, pertanto, il IG. si impegna a Parte_1 Controparte_1 rilasciare tutte le autorizzazioni e/o liberatorie necessarie affinché questo venga percepito interamente dalla IG.ra . Le detrazioni fiscali per i figli a carico verranno usufruite Pt_1 nella misura del 50% ciascuno;
6. Le condizioni contenute nel presente ricorso avranno immediata applicazione sin dalla sottoscrizione del ricorso medesimo;
7. Le Parti si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio;
8. Le spese del presente ricorso e del relativo procedimento restano interamente compensate tra le parti ed i difensori rinunziano alla solidarietà tra le stesse parti per i rispettivi compensi professionali di modo che ciascun procuratore potrà richiedere il pagamento dei propri compensi solo alla parte che ha assistito.”
Le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza all'uopo fissata e di volersi avvalere della facoltà di sostituire tale udienza con il deposito di note scritte, che hanno regolarmente depositato, insistendo nell'accoglimento delle condizioni concordate, per cui la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero in sede, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
3 Ciò detto, le condizioni concordate dalle parti possono essere accolte ed omologate, in quanto rispondenti all'interesse della minore.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata alcuna pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dalle parti, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero:
- omologa le condizioni inerenti alla figlia, in punto di affidamento, collocamento, contributo al mantenimento a carico del genitore non collocatario, tempi di permanenza presso ciascun genitore e diritto di visita, siccome concordate dalle parti stesse;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale, il
24.7.205
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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