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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/06/2025, n. 2697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2697 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N.7403/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7403 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2023
TRA
, c.f. rapp.to e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'AVV. MANGINO ISABELLA, presso il cui studio, in VIA G.
PARINI,45, PONTECAGNANO FAIANO (SA), elettivamente domicilia
OPPONENTE
E
c.f./p.iva , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato agli atti, dall'AVV. SCARPA
SEBASTIANO ANGELO
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria.
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, il Parte_2
proponeva opposizione avverso il d.i. n. 1454/2023, con il quale gli si intimava di corrispondere, in favore della società “ (di seguito “ ), Controparte_1 CP_2
la somma di € 10.489,99, oltre spese ed interessi, quale credito inserito all'interno di un portafoglio trasferito a quest'ultima a seguito di cessione pro soluto dalla società
“ ”, traente titolo dal finanziamento n. 001027303767750 del Controparte_3
14.09.2017, lamentando, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda e la carenza di legittimazione ad causam della e, nel merito, la carenza di prova del CP_2
credito, la nullità delle clausole contrattuali relative agli interessi perché contrarie alla normativa antiusura.
Con comparsa di risposta, si costituiva in giudizio la contestando la pretesa CP_2
avversaria ed instando per il rigetto della dispiegata opposizione.
Instaurato così il contraddittorio, depositate le memorie integrative di cui all'art. 171-
ter c.p.c., istruita documentalmente la causa, il processo proseguiva e, all'udienza del
15.05.2025, svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza), la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opposta, Controparte_4
La Banca opposta, invero, ha prodotto il contratto di cessione, i relativi allegati e la lettera di subentro inoltrata alla cliente, sia da quest'ultima che dalla società CP_3
(cfr. doc.ti presenti nel fascicolo monitorio allegato alla comparsa di
[...] costituzione e all.to n. denominato
“Allegati_al_contratto_di_cessione_dei_crediti.pdf”, relativo alla memoria di cui all'art. 171-ter co. II c.p.c.).
Tale documentazione, nell'ambito dell'opera di accertamento delle risultanze di fatto che compete al Giudice, può ritenersi adeguata a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria;
quindi, l'esistenza della cessione e l'inclusione del credito nel
“blocco” di quelli ceduti (Cfr. Cass. Civ. ord. 9073.2025).
Avuto riguardo al merito della controversia, invece, è d'uopo premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione,
avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio e nel quale le parti si ritrovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto ingiuntivo non fosse stato pronunciato, per cui l'attore in opposizione è colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato il convenuto e viceversa.
In altri termini, la pronuncia del decreto inverte solo l'onere della instaurazione del contraddittorio ma non influisce sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare non inverte l'onere della prova che resta a carico dell'attore in senso sostanziale, secondo i principi generali (Cfr. tra le molte, Cass 5.3.07 n 4386; 28.1.05
n 2390 ss 4.5.04 n 3210; 28.1.05 n 1467 Cass 4.5.04 n 1368; 28.1.05 n 9535 Cass 3.6.08
n 4791).
In specie, va rilevato che, per le controversie concernenti i contratti bancari, il correntista che agisce è tenuto a precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. Ma vi è di più.
Qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato - unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento e l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari.
Nulla di tutto questo nel caso di specie: il difetto delle suindicate allegazioni è reso palese dall'analisi dell'atto di citazione, in cui i motivi di opposizione relativi alla violazione della legge antiusura (cfr. pag. 8 citazione in atti) risultano articolati in maniera assolutamente generica ed indeterminata.
Precisamente, poi, l'indeterminatezza e la genericità della doglianza inerente al superamento del tasso soglia usura discendono dal fatto che parte opponente si è
limitata ad affermare l'illegittimità del tasso applicato dalla senza indicare, CP_2
però, le modalità ed i termini con cui sarebbe avvenuto siffatto superamento, in spregio alla regola secondo cui la prova dell'applicazione dei tassi usurari richiede un'allegazione di parte sul superamento del tasso-soglia nel corso del rapporto contrattuale: dopodichè può ritenersi presunta la natura usuraria degli interessi applicati, in base all'art. 644 c.p., comma 3, prima parte, e all'art. 1815 c.c., che dovranno pertanto essere espunti nella misura in cui, nel corso del rapporto, essi hanno inciso negativamente sulla posizione del debitore.
Sul punto, la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte afferma che “ (…) per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e
grado del giudizio (…), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento
dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare
l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad
ottenere un accertamento giudiziale sul punto, (…) art. 100 c.p.c.”. In buona sostanza,
non si “esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la
nullità contrattuale dedotta” (Cass. Civ. sentenza n. 8883/2020).
La Banca opposta, invece, ha dimostrato l'esistenza del credito portato dal decreto opposto mediante la produzione del contratto di finanziamento e l'estratto conto conforme alle scritture contabili, entrambi desumibili dalla cartella
“FASCICOLO_MONITORIO.zip”.
In virtù di ciò, pertanto, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 1454/2023.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in conformità ai parametri di cui dal D.M n. 55 del 2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022,
tenuto conto della complessità (bassa) della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto opposto e pone le spese
di lite in capo a parte opponente, da liquidarsi in €. 2.540,00 per compensi oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge.
Salerno, 15 maggio 2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7403 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2023
TRA
, c.f. rapp.to e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'AVV. MANGINO ISABELLA, presso il cui studio, in VIA G.
PARINI,45, PONTECAGNANO FAIANO (SA), elettivamente domicilia
OPPONENTE
E
c.f./p.iva , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato agli atti, dall'AVV. SCARPA
SEBASTIANO ANGELO
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria.
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, il Parte_2
proponeva opposizione avverso il d.i. n. 1454/2023, con il quale gli si intimava di corrispondere, in favore della società “ (di seguito “ ), Controparte_1 CP_2
la somma di € 10.489,99, oltre spese ed interessi, quale credito inserito all'interno di un portafoglio trasferito a quest'ultima a seguito di cessione pro soluto dalla società
“ ”, traente titolo dal finanziamento n. 001027303767750 del Controparte_3
14.09.2017, lamentando, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda e la carenza di legittimazione ad causam della e, nel merito, la carenza di prova del CP_2
credito, la nullità delle clausole contrattuali relative agli interessi perché contrarie alla normativa antiusura.
Con comparsa di risposta, si costituiva in giudizio la contestando la pretesa CP_2
avversaria ed instando per il rigetto della dispiegata opposizione.
Instaurato così il contraddittorio, depositate le memorie integrative di cui all'art. 171-
ter c.p.c., istruita documentalmente la causa, il processo proseguiva e, all'udienza del
15.05.2025, svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza), la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opposta, Controparte_4
La Banca opposta, invero, ha prodotto il contratto di cessione, i relativi allegati e la lettera di subentro inoltrata alla cliente, sia da quest'ultima che dalla società CP_3
(cfr. doc.ti presenti nel fascicolo monitorio allegato alla comparsa di
[...] costituzione e all.to n. denominato
“Allegati_al_contratto_di_cessione_dei_crediti.pdf”, relativo alla memoria di cui all'art. 171-ter co. II c.p.c.).
Tale documentazione, nell'ambito dell'opera di accertamento delle risultanze di fatto che compete al Giudice, può ritenersi adeguata a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria;
quindi, l'esistenza della cessione e l'inclusione del credito nel
“blocco” di quelli ceduti (Cfr. Cass. Civ. ord. 9073.2025).
Avuto riguardo al merito della controversia, invece, è d'uopo premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione,
avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio e nel quale le parti si ritrovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto ingiuntivo non fosse stato pronunciato, per cui l'attore in opposizione è colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato il convenuto e viceversa.
In altri termini, la pronuncia del decreto inverte solo l'onere della instaurazione del contraddittorio ma non influisce sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare non inverte l'onere della prova che resta a carico dell'attore in senso sostanziale, secondo i principi generali (Cfr. tra le molte, Cass 5.3.07 n 4386; 28.1.05
n 2390 ss 4.5.04 n 3210; 28.1.05 n 1467 Cass 4.5.04 n 1368; 28.1.05 n 9535 Cass 3.6.08
n 4791).
In specie, va rilevato che, per le controversie concernenti i contratti bancari, il correntista che agisce è tenuto a precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. Ma vi è di più.
Qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato - unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento e l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari.
Nulla di tutto questo nel caso di specie: il difetto delle suindicate allegazioni è reso palese dall'analisi dell'atto di citazione, in cui i motivi di opposizione relativi alla violazione della legge antiusura (cfr. pag. 8 citazione in atti) risultano articolati in maniera assolutamente generica ed indeterminata.
Precisamente, poi, l'indeterminatezza e la genericità della doglianza inerente al superamento del tasso soglia usura discendono dal fatto che parte opponente si è
limitata ad affermare l'illegittimità del tasso applicato dalla senza indicare, CP_2
però, le modalità ed i termini con cui sarebbe avvenuto siffatto superamento, in spregio alla regola secondo cui la prova dell'applicazione dei tassi usurari richiede un'allegazione di parte sul superamento del tasso-soglia nel corso del rapporto contrattuale: dopodichè può ritenersi presunta la natura usuraria degli interessi applicati, in base all'art. 644 c.p., comma 3, prima parte, e all'art. 1815 c.c., che dovranno pertanto essere espunti nella misura in cui, nel corso del rapporto, essi hanno inciso negativamente sulla posizione del debitore.
Sul punto, la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte afferma che “ (…) per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e
grado del giudizio (…), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento
dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare
l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad
ottenere un accertamento giudiziale sul punto, (…) art. 100 c.p.c.”. In buona sostanza,
non si “esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la
nullità contrattuale dedotta” (Cass. Civ. sentenza n. 8883/2020).
La Banca opposta, invece, ha dimostrato l'esistenza del credito portato dal decreto opposto mediante la produzione del contratto di finanziamento e l'estratto conto conforme alle scritture contabili, entrambi desumibili dalla cartella
“FASCICOLO_MONITORIO.zip”.
In virtù di ciò, pertanto, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 1454/2023.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in conformità ai parametri di cui dal D.M n. 55 del 2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022,
tenuto conto della complessità (bassa) della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto opposto e pone le spese
di lite in capo a parte opponente, da liquidarsi in €. 2.540,00 per compensi oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge.
Salerno, 15 maggio 2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.