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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 17/06/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 16 giugno 2025;
rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.;
rilevato che con decreto la stessa è stata sostituita con lo scambio di note scritte, comunicato alle parti, che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”;
rilevato che entro il termine fissato le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Lagonegro, 17 giugno 2025
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 726 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(c.f. ), rapp.to e difeso, giusta procura in _1 C.F._1
atti, dall' avv.ti Vincenzo Bonafine ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
Viggianello (PZ) alla Via Gallizzi n. 51
ATTORE
e
(c.f. ) e (c.f. CO C.F._2 Controparte_2
), entrambi rapp.ti e difesi da Giovanni Leonasi, presso il cui C.F._3
studio, in Lauria (PZ) alla Piazza San Giacomo n. 17, sono elettivamente domiciliati
CONVENUTI nonchè
, , P_ Controparte_4 Controparte_5 [...]
CP_6
CONVENUTI-contumaci-
Oggetto: Regolamento di confini;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 02.05.2018, il SI. , premesso di essere _1
proprietario del terreno sito in località Sant'Andrea del Comune di Calvera, distinto in catasto terreni al foglio 16, particelle n. 232 e 311, confinante con il terreno identificato in catasto terreni al foglio 6 particella 239, intestato ai SI.ri Controparte_7
e , danti causa di anch'egli deceduto e Controparte_2 Parte_2
dante causa dei SI.ri (moglie), P_ CO [...]
, e Controparte_4 Controparte_2 Controparte_6 Controparte_5
(figli), ha rappresentato che il proprio fondo fosse incolto da anni, a differenza
[...]
di quello confinante sul quale insiste una piantagione di ulivi, che in ragione della progressiva coltivazione ha determinato uno sconfinamento, rispetto alla linea di delineazione catastale tra i due fondi, nella propria limitrofa proprietà di circa 850 mq.
Pertanto, in ragione dell'oggettiva situazione di incertezza in ordine all'esatta linea di confine tra i fondi, il predetto attore, , ha citato in giudizio i convenuti _1
, , P_ CO Controparte_4 Controparte_2
e al fine di proporre azione di Controparte_6 Controparte_5
regolamento dei confini, nonché di apposizione dei termini. Il tutto con vittoria di spese di lite, da attribuirsi ai costituiti procuratori di parte dichiaratisi antistatari.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 16.10.2018, si sono costituiti in giudizio i due convenuti, SI.ri e CO _2
, i quali, pur non opponendosi alla domanda di regolamento dei confini avanzata
[...]
dall'attore, hanno chiesto che lo stesso fosse dichiarata in ragione della linea confinaria da sempre rispettata nel reciproco esercizio del possesso e consolidatasi in loco.
In particolare, i predetti convenuti hanno contestato l'avversa prospettazione circa la sussistenza di una oggettiva incertezza in ordine alla linea di confine tra i due fondi, rappresentando che quella attorea fosse al più una contestazione soggettiva del confine esistente tra i fondi in questione determinato da una marcata linea di confine che si staglia netta: da un lato la proprietà coltivata ad uliveto e dall'altro la proprietà _2
su cui insiste una folta vegetazione in stato di abbandono. Pt_1 Pertanto, i SI.ri e , hanno concluso CO Controparte_2
chiedendo all'adito Tribunale di accertare e dichiarare che il confine tra il fondo attoreo ed il proprio è quello sussistente in loco ed identificato come confine di fatto differente da quello catastale. Il tutto con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 16.10.2018, il Giudice, rilevato che la notifica dell'atto introduttivo alla SI.ra non fosse andata a buon fine disponeva la Controparte_5
rinotifica e, preso atto che i SI.ri e Controparte_6 P_ [...]
, ritualmente evocati in giudizio, non si erano costituiti, ne dichiarava la CP_4
contumacia.
All'esito dell'udienza del 26.02.2019, il Giudice, verificata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio anche nei confronti della SI.ra CP_5
la quale non era si era costituita, ne dichiarava la contumacia e concedeva
[...]
i termini di cui all'art. 183, 6 comma c.p.c..
Espletati i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo prova testimoniale e CTU.
Precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 17.02.2025, la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine alle parti fino a dieci giorni per il deposito di note conclusive.
Tanto premesso in fatto, occorre rilevare in via preliminare che l'azione proposta va qualificata come actio finium regundorum di cui all'art. 950 c.c., tenuto conto che l'attore ha dedotto unicamente l'incertezza dei confini, senza porre in discussione i titoli di proprietà.
Come noto, difatti, l'azione di regolamento confini si distingue dall'azione di rivendica in quanto, mentre con quest'ultima l'attore - sull'assunto di essere proprietario della cosa e di non averne il possesso - agisce contro il possessore o detentore per ottenere il riconoscimento giudiziale del suo diritto di proprietà, con la prima, invece, tende soltanto all'accertamento della esatta linea di demarcazione tra il proprio fondo e quello del convenuto, allegandone l'oggettiva incertezza, ovvero, contestando che il confine di fatto corrisponda a quello indicato nei rispettivi titoli di provenienza. Quanto all'onere probatorio, giova rammentare che, nell'azione di regolamento di confini, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine;
mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio “actore non probante reus absolvitur”, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario.
In particolare, secondo il costante orientamento della giurisprudenza intervenuta in materia, base primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà, integranti la fonte di prova sovrana in tema di regolamento di confini. Solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero, la mancata produzione di questi, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova (anche presuntivi), comprese le risultanze delle mappe catastali;
in via solo residuale, poi, può tenersi conto anche delle risultanze della prova per testimoni.
Ne deriva che pur in assenza di una graduatoria legale tra i mezzi di prova, la base primaria dell'indagine è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà (cfr. Cass. Civ., n. 15759/2020). Questi ultimi sono rilevanti laddove riportino indicazioni precise circa l'estensione fisica dei beni, i confini, i segni materiali di delimitazione.
E infatti, la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali (cfr. Cass. Civ., n. 8814/2003) e la prova del confine può, in tal caso, esser data con qualsiasi mezzo, anche testimoniale, spettando al giudice del merito scegliere le risultanze probatorie decisive (Cass. Civ.,
n. 8072/1999).
È sulla scorta di tali principi che occorre, allora, vagliare le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio, arch. , la cui nomina si è resa necessaria in Persona_1
considerazione delle contestazioni operate dalle parti e della insufficienza delle prove dalle stesse fornite. E, infatti, la prova testimoniale espletata è risultata poco utile posto che il testimone ha confermato l'esistenza di un dislivello ed escluso la presenza di termini Tes_1
lapidei, mentre il testimone ha riferito della esistenza di termini lapidei a Tes_2
monte e di un dislivello a valle.
ha indicato l'esistenza di una pietra che separava i fondi all'inizio Controparte_8
degli anni Novanta e l'assenza di un dislivello.
Alla medesima udienza, riteneva che il dislivello fosse già esistente. Controparte_9
Ebbene, il tecnico incaricato, dopo aver descritto i luoghi ha effettuato i necessari accertamenti anche presso pubblici uffici.
Rispetto ai titoli di proprietà, la stessa ha infatti chiarito che i titoli di provenienza degli appezzamenti di terreno, sono i primi documenti da verificare, al fine di individuare nelle descrizioni in essi contenuti e nei dati dell'eventuale documento tecnico che ha originato la linea di confine.
Tali contenuti sono infatti di fondamentale importanza, perché riportano le volontà delle parti, che prevale su ogni documento tecnico.
“ A tale proposito la scrivente ctu ha richiesto alle parti, già durante il primo incontro con esse (01/02/2022), atti di trasferimento di proprietà di entrambe le parti in lite da cui eventualmente evincere descrizione di confini materiali. La parte attrice ha fatto pervenire alla sottoscritta una scrittura privata del 20/01/1948, una del 16/01/1969 e la nota di trascrizione di un atto di donazione del 03/04/1968 aventi ad oggetto i trasferimenti di proprietà dei terreni di proprietà di parte attrice. (cfr. Allegato 7)
Purtroppo però in entrambe le scritture private le descrizioni dei beni sono molto generiche e si limitano ad identificare i confinanti, pertanto soggetti e non oggetti che sarebbero riscontrabili sul posto, mentre la nota di trascrizione riporta il dato catastale di una delle particelle, ma non indicazioni relative ai limiti dell'oggetto di trasferimento. La parte convenuta ha dichiarato invece già durante il già menzionato incontro che non era in possesso di remoti atti da cui poter evincere particolari che, nell'orografia dei luoghi definiscono i confini. Nulla, pertanto, si può evincere dai titoli di provenienza.”. Il consulente rispondendo alle osservazioni di parte attrice ha ribadito l'impossibilità di rispondere ai quesiti tramite i titoli di provenienza chiarendo che le descrizioni contenute negli atti di provenienza e nelle scritture private successivamente inviate e descritte nella Bozza di CTU, si sono rivelate molto generiche e pertanto non portatrici di alcuna informazione aggiuntiva rispetto al dato catastale incontestato.
A questo punto il consulente ha valutato la tesi di parte convenuta relativa all'esistenza di un chiaro confine di fatto.
In particolare, il CTP di parte convenuta geom. ha fatto Persona_2
rilevare al CTU un filare di alberi di alto fusto che fungono da confine delle proprietà
nella porzione di particelle n. 311 (proprietà ) e n. 239 Parte_3 Pt_1
(proprietà ), situate al di sotto della strada comunale sant'Andrea ed occupate _2
da bosco, e che sarebbe allineato sia ad una ceppaia che ad un albero ad alto fusto presenti sul confine di fatto fra le due proprietà, sia ad una pietra che il CTP Per_2
individua come pietra di confine.
La ceppaia e l'albero ad alto fusto sarebbero, secondo parte convenuta, lasciate inalterate nel tempo, proprio a segnare il confine di fatto fra le due proprietà.
Tale ricostruzione si pone in contrasto con quella di parte attrice che individua invece come indicante il confine fra i fondi un ceppo lapideo situato sempre lungo il margine meridionale della strada comunale, diverso rispetto a quello individuato dal geom.
. Per_2
Rispetto agli accertamenti effettuati sul punto il consulente ha chiarito: “Da tale operazione è risultato che il confine di fatto individuato dalle proiezioni degli alberi di alto fusto costantemente presenti nell'area in esame, è rimasto sostanzialmente inalterato nel tempo, basti confrontare la linea gialla rappresentante il margine dell'area boscata desumibile dall'ortofoto 2020 e i due filari di alberi di alto fusto allineati a monte e a valle della strada comunale rilevati dall'ortofoto 1988.”
La consulente a questo punto ha proceduto alla materializzazione sul campo dei vertici catastali del confine controverso, attraverso picchetti infissi nel terreno, affermando che sono risultati evidenti scostamenti fra essi ed il margine dell'area boscata costituente il confine all'attualità, facendo emergere dunque una evidente discrasia fra confine di fatto e quello catastale.
Orbene, rispetto a ciò, parte attrice insiste nelle proprie domande ritenendo che debba essere data prevalenza ai confini per come emergono dalle mappe catastali.
Parte convenuta ritiene che non vi siano incertezze oggettive sui confini di fatto che, invece, dovrebbero valere stante il valore solo subordinato delle mappe catastali.
Alla luce della prova testimoniale in atti e della consulenza espletata si ritiene che il dato fattuale non possa essere sufficiente per dirimere l'incertezza e debbano prevalere le risultanze emerse dalle mappe catastali.
Ed, invero, in primo luogo l'intero impianto probatorio di parte convenuta sostenuto anche dai testimoni indicati durante le prove orali faceva riferimento all'esistenza una scarpata tra i fondi quale linea di confine che è stata esclusa dalla consulente.
La stessa ha infatti chiarito che, per quanto emerso dalle livellazioni, l'area boscata e l'area coltivata non sono separate da una scarpata da intendersi in senso geomorfologico: la esigua differenza di quota fra esse rilevata è più correttamente riconducibile ad un limite di conduzione colturale ed al naturale declivio dei pendii.
Dalla lettura della consulenza permangono, inoltre, discordanze in ordine alle pietre rinvenute che entrambe le parti identificano quali elementi di confine.
La stessa ha, infatti, chiarito che in conseguenza dell'assenza del progetto della strada comunale , è risultato impossibile esprimersi in merito alle discordanze esistenti tra i due ceppi lapidei segnalati dalle parti (e ampiamente descritti alle pagine 11-13), riferendosi quello di parte attrice al confine di mappa catastale, come riscontrato all'esito del rilievo topografico eseguito in contradditorio con le parti, e quello di parte convenuta all'allineamento del filare di alberi, come riscontrato dall'esame delle ortofoto di varie epoche storiche.
Ulteriori valutazioni oggettive sono rese ancora più difficili dato il mancato inserimento in mappa catastale della suddetta strada comunale ed il conseguente mancato frazionamento delle particelle catastali di cui è causa Nella specie, in assenza di altri elementi, è necessario il ricorso alle mappe catastali, quale criterio sussidiario per la determinazione del confine tra i fondi delle parti in lite, atteso che gli ulteriori elementi indicati dalle parti ai fini dell'individuazione certa del confine sono privi di idoneità dimostrativa.
Va messo in luce, infatti, che nonostante parte convenuta abbia rappresentato la chiarezza dei confini sulla base del possesso tramite coltivazione esercitata negli anni, sul punto non è stata formulata alcuna domanda di usucapione che avrebbe permesso di verificare tale aspetto.
Occorre, quindi, far riferimento al grafico allegato all'integrazione della consulenza depositata in data 18.09.2024, laddove nel grafico posto a pag. 5 il confine catastale è individuato in colore nero mentre il confine di fatto in colore blu.
In definitiva, alla luce delle argomentazioni sin qui esposte va dichiarato che i confini tra le proprietà delle parti in causa sono quelli individuati dal CTU nel proprio elaborato
(parte integrante della pronuncia) e, in particolare quelli indicati in nero (confini catastali) nell'integrazione di consulenza depositata in data 18.09.2024, e su quelli occorre collocare appositi capisaldi per la materializzazione di essi confini.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Considerato lo stato di incertezza, derivante dai titoli di provenienza e della mancata coltivazione per anni dei terreni di parte attrice, che ha reso necessaria apposita consulenza sul punto e successiva integrazione della stessa, si ritiene che eccezionalmente le spese di lite possano essere compensate e per la stessa ragione le spese di CTU possano essere poste in capo alle parti in solido in via definitività.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie la domanda formulata da parte attrice e, per l'effetto dichiara che i confini tra le proprietà delle parti in causa, oggetto del giudizio, sono quelli individuati dal CTU nel proprio elaborato e, in particolare quelli indicati in nero nell'integrazione di consulenza depositata in data 18.09.2024 e dispone per l'effetto apporsi in corrispondenza all'esatto confinamento dei fondi risultante dalla presente sentenza termini visibili e certi;
• Compensa le spese di lite;
• Pone le spese di CTU definitivamente in capo alle parti in solido.
Lagonegro, 17 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 16 giugno 2025;
rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.;
rilevato che con decreto la stessa è stata sostituita con lo scambio di note scritte, comunicato alle parti, che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”;
rilevato che entro il termine fissato le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Lagonegro, 17 giugno 2025
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 726 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(c.f. ), rapp.to e difeso, giusta procura in _1 C.F._1
atti, dall' avv.ti Vincenzo Bonafine ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
Viggianello (PZ) alla Via Gallizzi n. 51
ATTORE
e
(c.f. ) e (c.f. CO C.F._2 Controparte_2
), entrambi rapp.ti e difesi da Giovanni Leonasi, presso il cui C.F._3
studio, in Lauria (PZ) alla Piazza San Giacomo n. 17, sono elettivamente domiciliati
CONVENUTI nonchè
, , P_ Controparte_4 Controparte_5 [...]
CP_6
CONVENUTI-contumaci-
Oggetto: Regolamento di confini;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 02.05.2018, il SI. , premesso di essere _1
proprietario del terreno sito in località Sant'Andrea del Comune di Calvera, distinto in catasto terreni al foglio 16, particelle n. 232 e 311, confinante con il terreno identificato in catasto terreni al foglio 6 particella 239, intestato ai SI.ri Controparte_7
e , danti causa di anch'egli deceduto e Controparte_2 Parte_2
dante causa dei SI.ri (moglie), P_ CO [...]
, e Controparte_4 Controparte_2 Controparte_6 Controparte_5
(figli), ha rappresentato che il proprio fondo fosse incolto da anni, a differenza
[...]
di quello confinante sul quale insiste una piantagione di ulivi, che in ragione della progressiva coltivazione ha determinato uno sconfinamento, rispetto alla linea di delineazione catastale tra i due fondi, nella propria limitrofa proprietà di circa 850 mq.
Pertanto, in ragione dell'oggettiva situazione di incertezza in ordine all'esatta linea di confine tra i fondi, il predetto attore, , ha citato in giudizio i convenuti _1
, , P_ CO Controparte_4 Controparte_2
e al fine di proporre azione di Controparte_6 Controparte_5
regolamento dei confini, nonché di apposizione dei termini. Il tutto con vittoria di spese di lite, da attribuirsi ai costituiti procuratori di parte dichiaratisi antistatari.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 16.10.2018, si sono costituiti in giudizio i due convenuti, SI.ri e CO _2
, i quali, pur non opponendosi alla domanda di regolamento dei confini avanzata
[...]
dall'attore, hanno chiesto che lo stesso fosse dichiarata in ragione della linea confinaria da sempre rispettata nel reciproco esercizio del possesso e consolidatasi in loco.
In particolare, i predetti convenuti hanno contestato l'avversa prospettazione circa la sussistenza di una oggettiva incertezza in ordine alla linea di confine tra i due fondi, rappresentando che quella attorea fosse al più una contestazione soggettiva del confine esistente tra i fondi in questione determinato da una marcata linea di confine che si staglia netta: da un lato la proprietà coltivata ad uliveto e dall'altro la proprietà _2
su cui insiste una folta vegetazione in stato di abbandono. Pt_1 Pertanto, i SI.ri e , hanno concluso CO Controparte_2
chiedendo all'adito Tribunale di accertare e dichiarare che il confine tra il fondo attoreo ed il proprio è quello sussistente in loco ed identificato come confine di fatto differente da quello catastale. Il tutto con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 16.10.2018, il Giudice, rilevato che la notifica dell'atto introduttivo alla SI.ra non fosse andata a buon fine disponeva la Controparte_5
rinotifica e, preso atto che i SI.ri e Controparte_6 P_ [...]
, ritualmente evocati in giudizio, non si erano costituiti, ne dichiarava la CP_4
contumacia.
All'esito dell'udienza del 26.02.2019, il Giudice, verificata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio anche nei confronti della SI.ra CP_5
la quale non era si era costituita, ne dichiarava la contumacia e concedeva
[...]
i termini di cui all'art. 183, 6 comma c.p.c..
Espletati i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo prova testimoniale e CTU.
Precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 17.02.2025, la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine alle parti fino a dieci giorni per il deposito di note conclusive.
Tanto premesso in fatto, occorre rilevare in via preliminare che l'azione proposta va qualificata come actio finium regundorum di cui all'art. 950 c.c., tenuto conto che l'attore ha dedotto unicamente l'incertezza dei confini, senza porre in discussione i titoli di proprietà.
Come noto, difatti, l'azione di regolamento confini si distingue dall'azione di rivendica in quanto, mentre con quest'ultima l'attore - sull'assunto di essere proprietario della cosa e di non averne il possesso - agisce contro il possessore o detentore per ottenere il riconoscimento giudiziale del suo diritto di proprietà, con la prima, invece, tende soltanto all'accertamento della esatta linea di demarcazione tra il proprio fondo e quello del convenuto, allegandone l'oggettiva incertezza, ovvero, contestando che il confine di fatto corrisponda a quello indicato nei rispettivi titoli di provenienza. Quanto all'onere probatorio, giova rammentare che, nell'azione di regolamento di confini, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine;
mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio “actore non probante reus absolvitur”, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario.
In particolare, secondo il costante orientamento della giurisprudenza intervenuta in materia, base primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà, integranti la fonte di prova sovrana in tema di regolamento di confini. Solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero, la mancata produzione di questi, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova (anche presuntivi), comprese le risultanze delle mappe catastali;
in via solo residuale, poi, può tenersi conto anche delle risultanze della prova per testimoni.
Ne deriva che pur in assenza di una graduatoria legale tra i mezzi di prova, la base primaria dell'indagine è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà (cfr. Cass. Civ., n. 15759/2020). Questi ultimi sono rilevanti laddove riportino indicazioni precise circa l'estensione fisica dei beni, i confini, i segni materiali di delimitazione.
E infatti, la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali (cfr. Cass. Civ., n. 8814/2003) e la prova del confine può, in tal caso, esser data con qualsiasi mezzo, anche testimoniale, spettando al giudice del merito scegliere le risultanze probatorie decisive (Cass. Civ.,
n. 8072/1999).
È sulla scorta di tali principi che occorre, allora, vagliare le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio, arch. , la cui nomina si è resa necessaria in Persona_1
considerazione delle contestazioni operate dalle parti e della insufficienza delle prove dalle stesse fornite. E, infatti, la prova testimoniale espletata è risultata poco utile posto che il testimone ha confermato l'esistenza di un dislivello ed escluso la presenza di termini Tes_1
lapidei, mentre il testimone ha riferito della esistenza di termini lapidei a Tes_2
monte e di un dislivello a valle.
ha indicato l'esistenza di una pietra che separava i fondi all'inizio Controparte_8
degli anni Novanta e l'assenza di un dislivello.
Alla medesima udienza, riteneva che il dislivello fosse già esistente. Controparte_9
Ebbene, il tecnico incaricato, dopo aver descritto i luoghi ha effettuato i necessari accertamenti anche presso pubblici uffici.
Rispetto ai titoli di proprietà, la stessa ha infatti chiarito che i titoli di provenienza degli appezzamenti di terreno, sono i primi documenti da verificare, al fine di individuare nelle descrizioni in essi contenuti e nei dati dell'eventuale documento tecnico che ha originato la linea di confine.
Tali contenuti sono infatti di fondamentale importanza, perché riportano le volontà delle parti, che prevale su ogni documento tecnico.
“ A tale proposito la scrivente ctu ha richiesto alle parti, già durante il primo incontro con esse (01/02/2022), atti di trasferimento di proprietà di entrambe le parti in lite da cui eventualmente evincere descrizione di confini materiali. La parte attrice ha fatto pervenire alla sottoscritta una scrittura privata del 20/01/1948, una del 16/01/1969 e la nota di trascrizione di un atto di donazione del 03/04/1968 aventi ad oggetto i trasferimenti di proprietà dei terreni di proprietà di parte attrice. (cfr. Allegato 7)
Purtroppo però in entrambe le scritture private le descrizioni dei beni sono molto generiche e si limitano ad identificare i confinanti, pertanto soggetti e non oggetti che sarebbero riscontrabili sul posto, mentre la nota di trascrizione riporta il dato catastale di una delle particelle, ma non indicazioni relative ai limiti dell'oggetto di trasferimento. La parte convenuta ha dichiarato invece già durante il già menzionato incontro che non era in possesso di remoti atti da cui poter evincere particolari che, nell'orografia dei luoghi definiscono i confini. Nulla, pertanto, si può evincere dai titoli di provenienza.”. Il consulente rispondendo alle osservazioni di parte attrice ha ribadito l'impossibilità di rispondere ai quesiti tramite i titoli di provenienza chiarendo che le descrizioni contenute negli atti di provenienza e nelle scritture private successivamente inviate e descritte nella Bozza di CTU, si sono rivelate molto generiche e pertanto non portatrici di alcuna informazione aggiuntiva rispetto al dato catastale incontestato.
A questo punto il consulente ha valutato la tesi di parte convenuta relativa all'esistenza di un chiaro confine di fatto.
In particolare, il CTP di parte convenuta geom. ha fatto Persona_2
rilevare al CTU un filare di alberi di alto fusto che fungono da confine delle proprietà
nella porzione di particelle n. 311 (proprietà ) e n. 239 Parte_3 Pt_1
(proprietà ), situate al di sotto della strada comunale sant'Andrea ed occupate _2
da bosco, e che sarebbe allineato sia ad una ceppaia che ad un albero ad alto fusto presenti sul confine di fatto fra le due proprietà, sia ad una pietra che il CTP Per_2
individua come pietra di confine.
La ceppaia e l'albero ad alto fusto sarebbero, secondo parte convenuta, lasciate inalterate nel tempo, proprio a segnare il confine di fatto fra le due proprietà.
Tale ricostruzione si pone in contrasto con quella di parte attrice che individua invece come indicante il confine fra i fondi un ceppo lapideo situato sempre lungo il margine meridionale della strada comunale, diverso rispetto a quello individuato dal geom.
. Per_2
Rispetto agli accertamenti effettuati sul punto il consulente ha chiarito: “Da tale operazione è risultato che il confine di fatto individuato dalle proiezioni degli alberi di alto fusto costantemente presenti nell'area in esame, è rimasto sostanzialmente inalterato nel tempo, basti confrontare la linea gialla rappresentante il margine dell'area boscata desumibile dall'ortofoto 2020 e i due filari di alberi di alto fusto allineati a monte e a valle della strada comunale rilevati dall'ortofoto 1988.”
La consulente a questo punto ha proceduto alla materializzazione sul campo dei vertici catastali del confine controverso, attraverso picchetti infissi nel terreno, affermando che sono risultati evidenti scostamenti fra essi ed il margine dell'area boscata costituente il confine all'attualità, facendo emergere dunque una evidente discrasia fra confine di fatto e quello catastale.
Orbene, rispetto a ciò, parte attrice insiste nelle proprie domande ritenendo che debba essere data prevalenza ai confini per come emergono dalle mappe catastali.
Parte convenuta ritiene che non vi siano incertezze oggettive sui confini di fatto che, invece, dovrebbero valere stante il valore solo subordinato delle mappe catastali.
Alla luce della prova testimoniale in atti e della consulenza espletata si ritiene che il dato fattuale non possa essere sufficiente per dirimere l'incertezza e debbano prevalere le risultanze emerse dalle mappe catastali.
Ed, invero, in primo luogo l'intero impianto probatorio di parte convenuta sostenuto anche dai testimoni indicati durante le prove orali faceva riferimento all'esistenza una scarpata tra i fondi quale linea di confine che è stata esclusa dalla consulente.
La stessa ha infatti chiarito che, per quanto emerso dalle livellazioni, l'area boscata e l'area coltivata non sono separate da una scarpata da intendersi in senso geomorfologico: la esigua differenza di quota fra esse rilevata è più correttamente riconducibile ad un limite di conduzione colturale ed al naturale declivio dei pendii.
Dalla lettura della consulenza permangono, inoltre, discordanze in ordine alle pietre rinvenute che entrambe le parti identificano quali elementi di confine.
La stessa ha, infatti, chiarito che in conseguenza dell'assenza del progetto della strada comunale , è risultato impossibile esprimersi in merito alle discordanze esistenti tra i due ceppi lapidei segnalati dalle parti (e ampiamente descritti alle pagine 11-13), riferendosi quello di parte attrice al confine di mappa catastale, come riscontrato all'esito del rilievo topografico eseguito in contradditorio con le parti, e quello di parte convenuta all'allineamento del filare di alberi, come riscontrato dall'esame delle ortofoto di varie epoche storiche.
Ulteriori valutazioni oggettive sono rese ancora più difficili dato il mancato inserimento in mappa catastale della suddetta strada comunale ed il conseguente mancato frazionamento delle particelle catastali di cui è causa Nella specie, in assenza di altri elementi, è necessario il ricorso alle mappe catastali, quale criterio sussidiario per la determinazione del confine tra i fondi delle parti in lite, atteso che gli ulteriori elementi indicati dalle parti ai fini dell'individuazione certa del confine sono privi di idoneità dimostrativa.
Va messo in luce, infatti, che nonostante parte convenuta abbia rappresentato la chiarezza dei confini sulla base del possesso tramite coltivazione esercitata negli anni, sul punto non è stata formulata alcuna domanda di usucapione che avrebbe permesso di verificare tale aspetto.
Occorre, quindi, far riferimento al grafico allegato all'integrazione della consulenza depositata in data 18.09.2024, laddove nel grafico posto a pag. 5 il confine catastale è individuato in colore nero mentre il confine di fatto in colore blu.
In definitiva, alla luce delle argomentazioni sin qui esposte va dichiarato che i confini tra le proprietà delle parti in causa sono quelli individuati dal CTU nel proprio elaborato
(parte integrante della pronuncia) e, in particolare quelli indicati in nero (confini catastali) nell'integrazione di consulenza depositata in data 18.09.2024, e su quelli occorre collocare appositi capisaldi per la materializzazione di essi confini.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Considerato lo stato di incertezza, derivante dai titoli di provenienza e della mancata coltivazione per anni dei terreni di parte attrice, che ha reso necessaria apposita consulenza sul punto e successiva integrazione della stessa, si ritiene che eccezionalmente le spese di lite possano essere compensate e per la stessa ragione le spese di CTU possano essere poste in capo alle parti in solido in via definitività.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie la domanda formulata da parte attrice e, per l'effetto dichiara che i confini tra le proprietà delle parti in causa, oggetto del giudizio, sono quelli individuati dal CTU nel proprio elaborato e, in particolare quelli indicati in nero nell'integrazione di consulenza depositata in data 18.09.2024 e dispone per l'effetto apporsi in corrispondenza all'esatto confinamento dei fondi risultante dalla presente sentenza termini visibili e certi;
• Compensa le spese di lite;
• Pone le spese di CTU definitivamente in capo alle parti in solido.
Lagonegro, 17 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco