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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 989/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Teresa Brena Presidente rel. ed est. dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere dott. Marco Del Vecchio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello
DA
(C.F.: / P.IV , in persona del Parte_1 C.F._1 P.IV_1 legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Di Resta, Parte_1
presso il cui studio in Milano, Viale Monte Nero n. 78, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
C.F. / P.IV , in persona del Controparte_1 P.IV_2 P.IV_3 legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Piero Controparte_2
Paolo Cantù, presso il cui studio in Monza, P.zza Carrobiolo n. 5, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Oggetto: altri contratti atipici
pagina 1 di 20
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n.
713/2024 R.G. n. 22/2022 Repert. n. 848/2024 del 29/02/2024 emessa dal Tribunale di Monza, accertare e dichiarare,
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 713/2024 R.G. n. 22/2022 Repert. n. 848/2024 del 29/02/2024 emessa dal Tribunale di Monza, nella persona del Giudice Dott. Alessandro Rossato e pubblicata in data 29/02/2024 e notificata in pari data, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
Nel merito:
- previa ogni declaratoria e statuizione anche con riferimento all'interpretazione della clausola contrattuale “Art. 3 Corrispettivo” (contratto del 14.10.2019), accertato e dichiarato che il beneficio del minimo corrispettivo garantito previsto in contratto (Art. 3.2) a favore della Parte_1
riguarda tutta la durata del rapporto contrattuale (trentasei mesi) e viene calcolato su base
[...]
annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, accertata e dichiarata la natura della nota di credito dell'11.05.2021 come forma di dilazione del pagamento per la fattura n. 01/2021, condannare la a pagare a favore di Controparte_1 Parte_1 la somma di € 31.720,00 oltre interessi ex D.lgs n 231/02 dalla scadenza delle fatture al saldo.
Respingere tutte le domande svolte dagli appellati in quanto infondate in fatto e diritto per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IV e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che in occasione della riunione del 2 aprile 2021 tenutasi presso la Controparte_1
[...
quest'ultima rendeva noto alla il suo attuale stato di difficoltà economica causato dalla Pt_1
emergenza sanitaria da Covid19 e richiedeva alla stessa società di concedere , per il pagamento contrattualmente previsto a suo carico dell'importo minimo trimestrale garantito di € 18.000,00 +
IV, valido ed efficace fino al 14.10.2022 ( 36 mesi a decorrere dal 14.10.2019), la riduzione del
pagina 2 di 20 pagamento per due mensilità (aprile 2021/maggio 2021 – luglio 2021/settembre 2021) ad € 10.000,00
+ IV” ;
2) “Vero che la società concedeva detto beneficio alla richiedente: emetteva pertanto una nota Pt_1 di credito dell'11.05.2021 del valore di € 8.000,00 oltre IV a parziale storno della fattura n. 01/2021 di € 18.000,00 oltre IV, emessa il 31.03.2021 e relativa al trimestre Aprile/Giugno 2021 (doc. 11 fascicolo attoreo). Aggiungeva poi che l'importo residuo trimestrale di € 8.000,00 + IV, per un totale di €16.000,00 + IV sarebbe rimasto congelato con decorrenza del relativo obbligo di pagamento a far data dal 14.10.2022. Le condizioni di tale accordo erano state indicate per corrispondenza con lettera del 08.04.2021 della doc. n. 3 che mi si rammostra“; Pt_1
3) “Vero che una richiesta di dilazione nel pagamento di una fattura e sua successiva concessione si era già verificata nel mese di maggio 2020 con la rateizzazione in due pagamenti in data 09.12.2020 per l'importo di € 10.000,00 ed in data 19.01.2021 di € 11.960,00; doc. n. 4 che mi si rammostra”;
4) “Vero che la comunicazione sub. doc. n° 9 che mi si rammostra è stata inviata dal Sig.
[...] al Sig. sull'indirizzo in risposta alla lettera Tes_1 Parte_1 Email_1 del 13.05.2021 doc. n° 6”);
Si indica a teste: c/o Testimone_1 Controparte_1
Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova già in primo grado ex adverso formulati ed in caso di loro parziale o tale ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta ed indiretta”.
Per Controparte_1
“Voglia la Corte D'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione respinte, così giudicare:
NEL MERITO
In via preliminare: Per i motivi esposti, dichiarare inammissibile l'appello ex adverso promosso, con ogni conseguenza di legge.
In via principale: Previa ogni declaratoria e statuizione del caso, rigettare, per i motivi esposti,
l'appello promosso dalla in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in Parte_1
diritto, confermando la sentenza del Tribunale di Monza n. 713/2024 e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In via Subordinata previa ogni declaratoria e statuizione anche con riferimento all'interpretazione della clausola contrattuale “Art. 3 Corrispettivo” (contratto del 14.10.2019), accertato e dichiarato che il beneficio del minimo corrispettivo garantito previsto in contratto (art. 3.2.) a favore della
[...]
è temporalmente limitato ai primi dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto stesso, Parte_1 accertato l'avvenuto pagamento parziale della fattura 3/2021 per euro 6.734,40, operata la
pagina 3 di 20 compensazione, che si eccepisce, con la nota di credito n. 2/20221 dell'11.5.2021 per euro 9.760,00, respingere l'appello avversario, confermando la sentenza del Tribunale di Monza n. 713/2024 e rigettare l'avversa pretesa creditoria, così come proposta perché, inesistente e/o estinta e/o compensata e comunque infondata in fatto e diritto e per l'effetto, confermare la revoca e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto in quanto emesso anche in difetto dei presupposti di legge e, comunque, anche in quanto eccedente il credito azionato.
In via di ulteriore subordine: previa ogni declaratoria e statuizione, anche con riferimento all'interpretazione della clausola contrattuale “Art. 3 Corrispettivo” (contratto del 14.10.2019), accertato l'avvenuto pagamento parziale della fattura 3/2021 per euro 6.734,40, operata la compensazione, che si eccepisce, con la nota di credito n. 2/20221 dell'11.5.2021 per euro 9.760,00, ridurre il quantum eventualmente dovuto a quanto ritenuto di giustizia e diritto e per l'effetto, in ogni caso, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto anche perché emesso in difetto dei presupposti di legge e, comunque, anche in quanto eccedente il credito azionato.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze professionali di lite di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ove occorra, senza accettare l'inversione dell'onere probatorio, si chiede di essere ammessi all'interpello dell'appellante ed alla prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1] Vero che è uno dei più importanti distributori Italiani di penumatici Controparte_1
ed affini (doc. 2) e vero che il fatturato della predetta società supera i cento milioni di euro (doc. 3)
2] Vero che il sig. nell'anno 2016 venuto in contatto con Parte_1 Controparte_1
dichiarava che la società del padre, denominata Pronto Sinistri s.a.s. di EP NI e C., era proprietaria di un software/piattaforma (denominato Zcore poi TG360) del quale lo stesso ne Pt_1
curava anche la promozione e che sosteneva essere confacente alle esigenze della stessa
[...] che all'epoca era interessata all'apertura di una piattaforma B2C (business to Controparte_1
consumer) da affiancare a quella B2B (business to Business) già esistente.
3] Vero che il sig. tramite società riconducibili a lui stesso o ad altri soggetti della sua Parte_1 famiglia (sostanzialmente un “Gruppo NI” così come da lui stesso definito con mail del 7.12.2021 doc. 38) operava in svariati ambiti anche legati all'automotive.
4] Vero che i medesimi servizi indicati nel contratto del 14.10.2019 (doc. 7) oggetto di causa, in precedenza (dal 2016), sempre per il tramite del sig. erano affidati a Pronto Sinistri Parte_1
s.a.s. di EP NI ed è vero che quest'ultima società ha sempre operato per il tramite del sig.
e che si è sempre rapportata a quest'ultimo il quale, peraltro, Parte_1 Controparte_1
pagina 4 di 20 oltre ad essere l'unico punto di riferimento, gestiva le fatture e/o note di credito della Pronto Sinistri affinché le stesse venissero pagate da e, per conto della medesima fornitrice, assumeva e/o CP_1
riportava ogni decisione sempre in relazione al rapporto in questione (cfr. doc. 42 e 45).
5] Vero che Pronto Sinistri s.a.s. nel periodo 2016-2019, così come poi successivamente (dall'ottobre del 2019) operando per il tramite del sig. unico soggetto con il Parte_1 Parte_1 quale l'esponente si interfacciava nell'ambito del progetto in questione, assumeva l'incarico di:
• modellare preliminarmente la piattaforma denominata alle esigenze di per Pt_1 CP_1
affiancare, quindi, alla piattaforma B2B, già esistente, anche una piattaforma B2C (poi denominata
TG360) per fornire ai clienti di (i gommisti), che ne fossero interessati, un servizio Business CP_1
to Consumer attraverso detta piattaforma (www.tg.360web.it) dedicata alla vendita on line degli pneumatici. Più precisamente, i clienti potevano fruire di tale servizio tramite l'attivazione dell'account con fornitura di credenziali - sempre da parte di Pronto Sinistri – che permetteva, quindi, il collegamento diretto tra i siti web dei clienti stessi e la piattaforma in questione, affinché tramite la gestione della c.d. “vetrina prodotti gommisti on-line” con ricerca mono-catalogo di pneumatici di
e con facoltà di filtrare i dati e di gestire la configurazione del medesimo servizio secondo le CP_1
proprie esigenze, il Cliente medesimo avesse potuto vendere online gli pneumatici distribuiti dalla stessa CP_1
• fornire ai gommisti anche servizi aggiuntivi direttamente pagati dagli stessi clienti a Pronto Sinistri
s.a.s. e fatturati da quest'ultima (ad esempio pubblicità tramite Facebook, indicizzazione ecc. si veda doc. 46)
• garantire il funzionamento del sistema risolvendo all'occorrenza le eventuali criticità e/o malfunzionamenti.
6] Vero che il rapporto tra ed il cliente (gommista) era disciplinato da Controparte_1 un dedicato “contratto di concessione in gestione di servizio web” della durata di n. 3 anni, stipulato tra la stessa ed il singolo cliente, con previsione di corrispettivo pari ad Controparte_1 euro 150,00 trimestrali a favore dell'esponente (doc. 8).
7] Vero che Pronto Sinistri s.a.s., così come successivamente di una volta Pt_1 Parte_1
sottoscritto il contratto tra ed il cliente gommista, come convenuto, su Controparte_1 segnalazione dell'esponente allo del tutto autonomamente, tramite creazione di login e Pt_1
password, attivava al cliente, generalmente da remoto, il collegamento in questione al fine di fornire allo stesso i servizi informatici convenuti in contratto, garantendone il funzionamento anche in relazione ad eventuali specifiche esigenze del cliente.
pagina 5 di 20 8] Vero che come dalle fatture prodotte in atti (doc. 6 e 31) e come emerge dalla corrispondenza interna (doc. 45 e 41), il corrispettivo a carico di spettante alla Pronto Sinistri S.a.s. CP_1
(canone) per i servizi sintetizzati ai capitoli 5 e 7 (sempre gestiti ed espletati ad opera di
[...]
, era calcolato in funzione del numero di attivazioni degli account effettuato in favore dei clienti Pt_1
di e più specificatamente: Controparte_1
• euro 50 mensili ad attivazione per il primo anno (euro 600,00 annuali)
• euro 40 mensili per le seconde annualità (euro 480,00 annui)
9] Vero che il business in questione ha fruttato a Pronto Sinistri s.a.s./NI i seguenti importi pagati da (doc. 6 e 31): CP_1
• anno 216: euro 110.895 Iva compresa
• anno 2017: euro 73.239 Iva compresa
• anno 2018: euro 73.200 Iva compresa
• anno 2019: euro 29.253 Iva compresa
10] Vero che nel periodo che va dal 2016 all' ottobre del 2019 sono stati attivati circa cento account, poi, progressivamente ridotti a 46 a seguito delle disdette da parte dei clienti (doc.
9 e 43).
11] Vero che nel corso del tempo (dal 2016 al primo semestre del 2019) tra le parti stesse (Pronto
Sinistri s.a.s./Paolo NI da una parte e dall'altra) iniziavano ad emergere Controparte_1 alcune problematiche legate all'inefficienza del servizio in questione, tanto che diversi clienti davano disdetta e vero che in tale contesto, inoltre, emergevano contrasti in relazione alla titolarità dei domini web nel senso che i clienti gommisti receduti dal servizio chiedevano a la voltura del CP_1
dominio del loro sito web, operazione che la stessa esponente era impossibilitata dal concludere, atteso che detti domini risultavano intestati alla Pronto Sinistri s.a.s. in quanto proprietaria della piattaforma TG360 dove i relativi siti erano stati installati (doc. 44 e 47 cfr anche premessa contratto doc. 7).
12] Vero che per risolvere ogni questione menzionata nei precedenti capitoli legata alla titolarità dei domini ed al lamentato malfunzionamento del sistema che aveva comportato numerose disdette, in data
14 ottobre 2019, per i medesimi servizi prima affidati a Pronto Sinistri s.a.s., come sintetizzati nei capitoli 5 e 7, veniva stipulato il contratto denominato “B2C” tra e la Controparte_1
ditta individuale che Pt_1 Parte_1 dichiarava di avere acquisito, nel frattempo, la titolarità del software dall'azienda del padre
(Pronto Sinistri s.a.s.) (doc. 7).
pagina 6 di 20 13] Vero che alle trattative contrattuali di cui sopra che hanno portato alla stipula del predetto contratto partecipavano i sig.ri (dipendente – Dirigente – amministrazione), Testimone_1 [...]
(dipendente – amministrazione), (dipendente – Dirigente - responsabile Pt_2 Persona_1
commerciale), (agente di commercio). Per_2
14] Vero che le parti, sostanzialmente come nel precedente rapporto, pattuivano un corrispettivo mensile (canone), con erogazione trimestrale, variabile in funzione del numero degli account dei clienti attivati sulla specifica piattaforma, suddivisi in scaglioni (Doc. 7 confronta art. 3 Corrispettivo):
• fino a 150 account: euro 40 oltre IV per ciascuno di essi
• da 151 a 250 account: euro 37 oltre IV
• oltre 250 account: euro 34, oltre IV
15] Vero che onde supportare gli iniziali investimenti dichiarati dallo il quale doveva affinare Pt_1
il programma per garantire tutti i servizi contrattualmente offerti, ma anche in ragione del potere contrattuale che lo stesso esercitava facendo leva sulla questione legata alla titolarità dei domini, le parti convenivano che, per 12 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, indipendentemente dai risultati e, quindi, dal numero degli account effettivamente attivati, sarebbe stato garantito un corrispettivo mensile rapportato a n. 150 attivazioni e, quindi, pari ad euro 6.000,00 oltre IV.
16] Vero che la pattuizione di cui sopra è stata trasposta al punto 3.2. del contratto (doc. 7) e vero che il fatto che detto beneficio del minimo garantito fosse concesso solo per il primo anno (12 mesi dalla sottoscrizione del contratto) è stato convenuto a seguito di specifica contrattazione fra le parti.
17] Vero che con l'inciso (…) definiti su base annuale (12 mesi dalla sottoscrizione della presenza - presente) le parti hanno inteso delimitare il corrispettivo minimo garantito ai primi 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto.
18] Vero che l'inciso (…) definiti su base annuale (12 mesi dalla sottoscrizione della presenza - presente) in linea con le concrete determinazioni delle parti è stato inserito per delimitare temporaneamente il benefico evitando che lo stesso si protraesse per tutta la durata contrattuale.
19] Vero che all'epoca della stipula del contratto in questione (ottobre 2019) gli account attivi (ex
Pronto Sinistri s.a.s.) erano 46 e vero che dal 2019 fino alla cessazione del rapporto in questione
(2.11.2021) gli account attivati sono rimasti i medesimi (doc. 9).
20] Vero che dal mese di novembre del 2020 (un anno dopo la sottoscrizione del contratto) è venuto meno il beneficio del minimo corrispettivo garantito e conseguentemente ha trovato applicazione la determinazione della consistenza dei canoni secondo lo schema concordato in funzione degli account effettivamente attivati (cfr. doc. 7 art. 3).
pagina 7 di 20 21] Vero che in ragione degli account attivi (n. 46 – cfr. doc. 9), dal mese di novembre 2020 Pt_1
avrebbe avuto diritto al percepimento di un canone mensile pari ad euro 1.840,00 oltre IV (quindi euro 5.520,00 oltre IV per trimestre anticipato) e vero che lo stesso ha perseverato nel fatturare a un corrispettivo rapportato a mensili euro 6.000,00, oltre IV (euro Controparte_1
18.000,00 oltre iva per trimestre anticipato).
22] Vero che si è avveduta della suddetta irregolarità solamente al Controparte_1
termine del mese di marzo del 2021, dopo avere già onorato anticipatamente la prima trimestralità
2021 sulla base dell'errata fatturazione.
23] Vero che a fronte di quanto dedotto nei precedenti capitoli, in data 2 aprile 2021 ha avuto luogo presso un incontro con in occasione del quale erano Controparte_3 Pt_1
presenti, oltre allo i sig. (dipendente – Dirigente – amministrazione), Pt_1 Testimone_1 [...]
(dipendente – amministrazione), (dipendente – Dirigente- responsabile Pt_2 Persona_1
commerciale), (agente di commercio). Per_2
24] Vero che all'esito dell'incontro di cui sopra le parti convenivano bonariamente che ogni pregresso rapporto di dare/avere fosse definito con l'emissione da parte dello di una nota di credito da Pt_1
euro 8.000,00, oltre IV (euro 9.760,00), a parziale storno della fattura n. 1/2021 di euro 18.000,00 oltre IV (euro 21.960,00), emessa il 31.3.2021 e relativa al trimestre Aprile/Giugno 2021 (fattura oggi azionata a mezzo del decreto ingiuntivo opposto).
25] Vero che in occasione del predetto incontro lo dopo un dibattito, riconosceva ed Pt_1
ammetteva che la determinazione delle parti in ambito contrattuale fosse stata quella di delimitare il beneficio del minimo garantito esclusivamente per 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto.
26] Vero che sempre nell'occasione di cui sopra veniva chiarito, ribadito e condiviso tra le parti che, dedotta la predetta nota di credito, con decorrenza dal mese di luglio 2021, le spettanze dello Pt_1
sarebbero state quantificate e fatturate esclusivamente, come previsto in contratto (art. 3 doc. 7) e come originariamente voluto dalle parti, sulla base degli account attivati e, quindi, allo stato in mensili euro 1.840,00 oltre IV (n. 46 account per euro 40,00 l'uno).
27] Vero che in data 11.5.2021 trasmetteva la concordata nota di credito (euro 9.760,00) (doc. Pt_1
10) sostenendo che la stessa, in occasione dell'incontro di cui sopra, fosse stata richiesta da
[...]
per ragioni legate alla perdurante difficoltà economica causata dall'emergenza Controparte_1
sanitaria e vero che, effettuato da parte di il pagamento della minor Controparte_1
somma di euro 12.200,00 (euro 21.960,00 – 9.760,00) (cfr. ricorso per ingiunzione di pagamento), lo
in luogo di quantificare le sue successive spettanze sulla base degli account effettivamente Pt_1
pagina 8 di 20 attivi, in data 23.9.2021 (doc. 20) trasmetteva a la fattura n. 3/2021, datata 30.06.2021, CP_1
nella quale i compensi del trimestre luglio/settembre 2021 risultano ancora quantificati con l'adozione del meccanismo del minimo garantito (Euro 18.000,00, oltre IV pari a mensili euro 6.000,00, oltre
IV).
28] Vero che nel corso degli anni 2020 e 2021 nonostante la pandemia Controparte_1
ha sempre operato e con risultati nettamente migliori rispetto a quelli precedenti e risultati economici in linea con quelli della miglior concorrenza (doc. 48).
29] Vero che, ricevuta la predetta fattura n. 3/2021 (in data 23.9.2021), Controparte_1
con raccomandata del 30.9.2021 (doc. 11), per le ragioni sopra esposte, riconoscendosi debitrice per i titoli dedotti (canone mesi luglio/settembre 2021), esclusivamente di euro 5.520,00, oltre IV (euro
1.840,00x 3), la respingeva e la contestava e conseguentemente chiedeva che, a parziale storno della stessa, venisse emessa una nota di credito per euro 12.480,00, oltre IV (euro 18.000,00 – euro
5.520,00), sempre ferma la previsione che in futuro le spettanze venissero correttamente quantificate come da tabella contrattuale.
30] Vero che lo contattato telefonicamente per il malfunzionamento del sistema riferiva di avere Pt_1 fatto in modo di precludere a l'accesso al pannello di controllo come amministratore di CP_1 sistema, quale conseguenza dell'asserito inadempimento della medesima società.
31] Vero che come preannunciato, in data 7.10.2021, a parziale pagamento della fattura n. 3/2021, versava effettivamente a favore della ditta opposta la somma di euro Controparte_1
6.734,40, pari ad euro 5.520,00 oltre Iva (euro 40,00 x 46 = 1.840,00 x 3 = 5.520,00) (doc. 12) e vero che parallelamente la scrivente società chiedeva di nuovo all'opposta l'emissione di una nota di credito per euro 12.480,00, oltre IV (euro 18.000,00 – euro 5.520,00), sempre ferma la previsione che in futuro le Sue spettanze fossero correttamente quantificate come da tabella contrattuale.
32] Vero che nel periodo che va dal 3.9.2021 al 22.9.2021 a risultava Controparte_1
preclusa la possibilità di accedere al pannello di controllo come amministratore di sistema e vero che contattato lo per tale disservizio lo stesso confermava che detta preclusione trovava origine Pt_1
dalla sua volontà quale conseguenza del ritenuto inadempimento di Controparte_1
33] Vero che a decorrere dal tardo pomeriggio del 13.10.2021 e fino al termine del rapporto
(2.11.2021 doc. 18) il servizio affidato allo è stato interrotto, nel senso che, da una parte a Pt_1 risultava precluso l'accesso al pannello di controllo come Controparte_1 amministratore di sistema e dall'altra i n. 46 account attivi risultano irraggiungibili sia dagli utenti stessi (i gommisti) che da parte dei clienti finali di questi ultimi.
pagina 9 di 20 34] Vero che subito dopo l'interruzione dell'intero sistema (ottobre Controparte_1
2021) ha appreso che il sig. aveva contattato un cliente della stessa esponente, precisamente Pt_1
Stazione Total Erg di via Roma 56 in Ronco Biellese, per proporre la riattivazione del Testimone_2 sito web, sostituendo la “vetrina prodotti” della con quella di altra Controparte_1
società concorrente.
35] Vero che in ragione di quanto indicato nel capitolo precedente ha Controparte_1
cautelativamente sospeso il servizio di Web Service in quanto contenente dati commercialmente sensibili (i prezzi di vendita praticati dalla mia cliente).
36] Vero che l'interruzione del servizio Web Service è compatibile con la riattivazione del sistema da parte dello atteso che tale interruzione preclude esclusivamente la possibilità per i clienti di Pt_1
effettuare i preventivi.
§ Si contestano i capitoli di prova avversari, nel caso in cui l'Ill.mo giudice li ritenesse ammissibili, si chiede di essere ammessi a prova contraria.
§ Si indicano quali testimoni a prova diretta e contraria:
1) , presso Parte_2 Controparte_1
2) , presso Testimone_1 Controparte_1
3) , presso Testimone_3 Controparte_1
4) residente in [...] Testimone_4
5) residente in [...] CP_4
6) residente in [...] Per_2
7) Titolare (legale rappresentante della OT Stazione Total Erg di via Roma 56 in
Ronco Biellese
§ Istanza di esibizione: si chiede che l'Ill.mo giudice voglia ordinare ex art. 210 e seg. c.p.c.: a Pronto
Sinistri s.a.s. di EP NI e C in Liquidazione con sede in via Liberazione 71 Peschiera
Borromeo nonché al sig. l'esibizione dei contratti di licenza d'uso dei server relativi alla Parte_1
piattaforma Zcore/TG360/Ityre, anni dal 2016 al 2021 compresi, con evidenza della consistenza dei relativi canoni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in grado di appello ritualmente notificato in data 27.03.2024, Parte_1
(d'ora in avanti, ha interposto gravame, affidandosi a due distinti motivi di seguito
[...] Pt_1
esaminati, avverso la sentenza n. 713/2024 del 29.02.2024 – con cui il Tribunale di Monza, in accoglimento dell'opposizione proposta da (d'ora in avanti, Controparte_1 CP_1
pagina 10 di 20 , revocava il decreto ingiuntivo opposto, con il quale il medesimo Tribunale aveva CP_1 precedentemente ingiunto a il pagamento in favore di di € 37.200,00, oltre Controparte_1 Pt_1
interessi e spese – chiedendo, in riforma della sentenza gravata, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
Con comparsa del 19.07.2024 si costituiva contestando tutto quando ex adverso Controparte_1
dedotto e argomentato e insistendo per il rigetto del gravame avversario, di cui eccepiva preliminarmente l'inammissibilità.
All'udienza del 26.09.2024, il Consigliere istruttore, invitate le parti a precisare le conclusioni, disponeva la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., fissando a tal fine l'udienza collegiale del 09.01.2025.
All'udienza del 09.01.2025, le parti discutevano la causa riportandosi ai propri atti e la Corte, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione.
La causa veniva poi discussa e decisa nella camera di consiglio del 15.01.2025.
Giudizio di primo grado
I fatti di causa possono essere sunteggiati come segue.
Con ricorso depositato in data 21.9.2021, adiva il Tribunale di Monza affinché ingiungesse a Pt_1 il pagamento di € 31.720,00 oltre interessi e spese, quale importo dovuto sulla base Controparte_1
di fatture (nn. 1/2021 e 3/2021) non integralmente saldate.
A sostegno delle proprie pretese, la ricorrente esponeva che:
- in data 14.10.2019, le società e sottoscrivevano un contratto “B2C” di Controparte_1 Pt_1
fornitura in esclusiva di un servizio, in forza del quale la fornitrice metteva a disposizione dei Pt_1
clienti di un servizio di Business to Consumer (B2C) attraverso la fornitura di Controparte_1
una piattaforma web (www.tg360web.it) dedicata alla vendita online di tipo B2B di pneumatici ai clienti;
- il contratto aveva una durata di 36 mesi decorrenti dalla sottoscrizione;
- le parti pattuivano un canone trimestrale che avrebbe dovuto pagare in favore di Controparte_1
in via anticipata e attraverso bonifico bancario 60 ggdfm dal ricevimento della relativa Pt_1
fattura;
- detto canone ammontava agli importi indicati in Tabella all'art. 3.1, oltre iva, per ogni account dei clienti attivato sulla Piattaforma;
pagina 11 di 20 - al fine di garantire una continuità e stabilità del rapporto, e nell'ottica di supportare gli investimenti della fornitrice si sarebbe impegnata a garantire e pagare annualmente il Pt_1 Controparte_1
canone corrispondente a un numero minimo garantito di account clienti attivi, pari a 150, in base a quanto previsto all'art. 3.2;
- come da Tabella di cui all'art. 3.1, il canone previsto fino a 150 account ammontava a € 40,00, oltre iva, al mese per ogni cliente;
- pertanto, l'importo complessivamente dovuto annualmente e in ragione di tale minimo garantito di
150 clienti ammontava a € 6.000,00 + iva al mese;
- provvedeva al puntuale pagamento degli importi di cui alle fatture nn. 02/2019, Controparte_1
01/2020, 02/2020, 03/2020, 04/2020 e 06/2020;
- la medesima società si rendeva all'opposto inadempiente rispetto all'integrale pagamento dell'importo di cui alla fattura n. 01/2021del 31.03.2021 (il cui termine di pagamento scadeva il
31.05.2021), corrispondendo la minor somma di € 12.200,00 e residuando così un saldo debitore di
€ 9.760,00; nonché rispetto al pagamento dell'importo di cui alla fattura n. 03/2021 del 30.06.2021
(il cui termine di pagamento scadeva il 30.08.2021) per l'importo di € 21.960,00;
- conseguentemente, si rendeva inadempiente per un totale di € 31.720,00. Controparte_1
Il Tribunale di Monza, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, emetteva il decreto ingiuntivo n.
4483/202, con il quale ingiungeva alla il pagamento in favore di di € Controparte_1 Pt_1
37.200,00, oltre interessi e spese.
Avverso il summenzionato decreto ingiuntivo proponeva opposizione eccependo Controparte_1
nello specifico che:
- il beneficio del minimo garantito previsto all'art.
3.2 del contratto – per il quale “Al fine di garantire una continuità e stabilità del rapporto, nell'ottica di supportare gli investimenti del Parte fornitore, si impegna a garantire e pagare per un numero minimo garantito di account clienti attivi definito in n. 150 (centocinquanta) definiti su base annuale (12 mesi dalla sottoscrizione della presente)” – veniva concesso solo per il primo anno e cioè per 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto;
- pertanto, dal mese di novembre del 2020 (un anno dopo la sottoscrizione del contratto) sarebbe venuto meno il beneficio del minimo corrispettivo garantito e, conseguentemente, avrebbe trovato applicazione la determinazione della consistenza dei canoni secondo lo schema concordato in funzione degli account effettivamente attivati;
pagina 12 di 20 - in ragione degli account attivi (solamente n. 46), dal mese di novembre 2020 avrebbe avuto Pt_1
diritto al percepimento di un canone mensile pari a € 1.840,00 oltre iva (quindi a € 5.520,00 oltre iva per trimestre anticipato);
- ciononostante, seguitava a fatturare a un corrispettivo pari a mensili € Pt_1 Controparte_1
6.000,00 oltre iva (quindi € 18.000,00 oltre iva per trimestre anticipato);
- si avvedeva della suddetta irregolarità solamente al termine del mese di marzo Controparte_1
2021, dopo avere già onorato anticipatamente la prima trimestralità 2021 sulla base dell'errata fatturazione;
- all'esito di un incontro tra le parti, avvenuto in data 2 aprile 2021, le stesse convenivano bonariamente che ogni pregresso rapporto di dare/avere fosse definito con l'emissione da parte di di una nota di credito per € 8.000,00 oltre iva (quindi € 9.760,00), a parziale storno della Pt_1
fattura n. 1/2021 di € 18.000,00 oltre iva (quindi € 21.960,00), emessa in data 31.3.2021 e relativa al trimestre aprile-giugno 2021; fattura, tuttavia, poi azionata a mezzo del decreto ingiuntivo opposto;
- dedotta la predetta nota di credito, con decorrenza dal mese di luglio 2021, le spettanze di Pt_1
avrebbero dovuto essere quantificate e fatturate esclusivamente, come previsto in contratto e come originariamente voluto dalle parti, sulla base degli account attivati e, quindi, in mensili € 1.840,00 oltre iva (n. 46 account x € 40,00 l'uno);
- tuttavia, emessa la summenzionata nota di credito ed effettuato da parte di il Controparte_1
pagamento della minor somma di € 12.200,00 (€ 21.960,00 – € 9.760,00), in luogo di Pt_1
quantificare le sue successive spettanze sulla base degli account effettivamente attivi, solamente in data 23.9.2021 trasmetteva a la fattura n. 3/2021, datata 30.06.2021, nella quale Controparte_1
i compensi relativi al trimestre luglio/settembre 2021 risultavano ancora erroneamente quantificati con l'adozione del meccanismo del minimo garantito (€ 18.000,00 oltre iva, pari a mensili €
6.000,00 oltre iva);
- con raccomandata del 30.9.2021, riconoscendosi debitrice per i titoli dedotti Controparte_1
esclusivamente per € 5.520,00, oltre iva (pari a € 1.840,00 x 3 mesi), contestava detta fattura e conseguentemente chiedeva che, a parziale storno della stessa, venisse emessa una nota di credito per € 12.480,00, oltre iva (pari a € 18.000,00 – € 5.520,00), sempre ferma la previsione che in futuro le spettanze venissero correttamente quantificate come da tabella contrattuale;
- in data 7.10.2021, a parziale pagamento della fattura n. 3/2021, versava Controparte_1 effettivamente a favore della ditta opposta la somma di € 6.734,40 (€ 5.520,00 oltre iva), contestualmente domandando nuovamente a l'emissione di una nota di credito per € Pt_1
pagina 13 di 20 12.480,00, oltre iva (pari a € 18.000,00 – € 5.520,00), sempre ferma la previsione che in futuro le sue spettanze fossero correttamente quantificate come da tabella contrattuale.
Si costituiva nel giudizio di opposizione insistendo per la conferma del decreto opposto, Pt_1
argomentando nello specifico che:
- il beneficio del corrispettivo garantito mensile sarebbe stato previsto non solo per il primo anno, ma per tutta la durata contrattuale, con la conseguenza che la riduzione del corrispettivo operata da doveva ritenersi un inadempimento;
Controparte_1
- la nota di credito da € 8.000,00 oltre iva sarebbe stata emessa da solo in quanto chiesta dalla Pt_1 per ragioni collegate all'asserita difficoltà economica dalla stessa patita in Controparte_1
conseguenza della recente emergenza pandemica.
Il Tribunale di Monza, ritenuto che la clausola contrattuale di cui all'art.
3.2 del contratto, relativa al riconoscimento di un minimo garantito in favore di avesse effettivamente efficacia solo per il Pt_1
periodo di dodici mesi dalla stipulazione del contratto medesimo e non oltre, accoglieva l'opposizione proposta da e, preso atto della nota di credito n. 2/2021 e dei pagamenti effettuati Controparte_1 dall'attrice opponente in favore della convenuta opposta, dichiarava insussistente il credito azionato da conseguentemente revocando il decreto ingiuntivo opposto. Pt_1
Il presente appello
Avverso la sentenza interponeva gravame affidandosi a due distinti motivi. Pt_1
Con un primo motivo, intitolato “Sul capo della sentenza relativo all'interpretazione della clausola contrattuale di cui al punto 3.2 del Contratto “B2C”, l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il primo Giudice ha interpretato la clausola di cui all'art.
3.2 del contratto
“B2C” nel senso per il quale il beneficio del c.d. “minimo garantito” avrebbe avuto una durata circoscritta al primo anno di esecuzione del contratto medesimo.
In base alla prospettazione di parte appellante, detta opzione ermeneutica colliderebbe invero con i criteri posti dagli artt. 1362 ss. c.c. a presidio dell'interpretazione del regolamento contrattuale.
Segnatamente, nella rilevata impossibilità di risolvere il dissidio interpretativo intervenuto tra le parti mediante la ricognizione ex post della originaria configurazione della comune intenzione delle parti, il primo Giudice avrebbe dovuto valorizzare il tenore testuale della summenzionata clausola, dal quale sarebbe dato evincere che, in realtà, detta previsione non determinerebbe alcuna deroga alla durata del contratto, limitandosi a definire un quantum di importo minimo garantito, rimandando per la determinazione dello stesso a un conteggio di nr. 150 clienti da definire su base annua.
pagina 14 di 20 In questo senso, la specificazione “12 mesi dalla sottoscrizione della presenza” varrebbe solamente a definire la decorrenza della prima base annuale a far data del giorno di sottoscrizione del suddetto contratto e non a circoscrivere la durata del beneficio del c.d. “minimo garantito” ai primi 12 mesi del contratto.
A confortare la prospettazione di parte appellante soccorrerebbero, altresì, la condotta di CP_1
la quale avrebbe inizialmente aderito all'interpretazione patrocinata da onorando il
[...] Pt_1
pagamento della prima spettanza successiva ai primi dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto, contestandone solo in un secondo momento la conformità al regolamento contrattuale;
nonché il criterio interpretativo funzionale, il quale consentirebbe di chiarire che la previsione di un minimo garantito, anche così consistente, per tutta la durata di un contratto costituirebbe strumento di garanzia con continuità del tempo del supporto provvigionale tale da rendere sufficientemente appetibile per la fornitrice la stipula di un tale accordo.
Da ultimo, parte appellante evoca a sostegno della propria soluzione interpretativa il criterio generale di cui all'art. 1366 c.c., evidenziando la contrarietà a buona fede della condotta di la Controparte_1
quale, dopo aver indotto a maturare un ragionevole affidamento sui comportamenti iniziali della Pt_1
controparte, che pareva condividere la medesima interpretazione della clausola contrattuale di cui all'art. 3.2, opponeva in un secondo momento un repentino e totale cambiamento di prospettiva.
Con un secondo motivo, intitolato “Capo della sentenza relativo alla all'emissione della nota di credito n. 2/2021 dell.11.05.2021”, l'appellante censura la sentenza gravata altresì nella parte in cui il primo Giudice, aderendo alla prospettazione offerta dall'attrice opponente, ha ritenuto di poter interpretare la nota di credito n. 2/2021 quale parziale storno della fattura n. 1/2021 a esito del presunto riconoscimento, da parte di del credito di derivante dall'erroneo pagamento Pt_1 Controparte_1 dell'importo portato dalla fattura medesima e calcolato in considerazione del beneficio del c.d.
“minimo garantito” nonostante il decorso di un tempo superiore a un anno dalla sottoscrizione del contratto.
Parte appellante sostiene, invero, che detta nota di credito sarebbe stata emessa esclusivamente quale forma di dilazione di pagamento, in risposta a una richiesta in questo senso avanzata da CP_1
che avrebbe rappresentato alla fornitrice una situazione di difficoltà economica dovuta
[...] Pt_1
alla crisi innescata dalla contestuale emergenza pandemica. Sul punto, parte appellante ritiene altresì inconferente il rilievo del primo Giudice circa l'inusualità del ricorso alla nota di credito al fine di concedere una breve moratoria di pagamento in caso di difficoltà economiche, atteso che le parti pagina 15 di 20 sarebbero libere di utilizzare gli strumenti messi a disposizione dalla legge ai fini che ne sono consentiti.
In tale quadro, il primo Giudice avrebbe altresì omesso di valutare che, in ogni caso, a voler interpretare la previsione contrattuale del beneficio del c.d. minimo garantito soltanto per i primi dodici mesi, non avrebbe certamente dovuto restituire l'intera somma pagata, ma soltanto la differenza Pt_1 tra l'importo di € 6.000,00 mensile (pari al corrispettivo pattuito per i 150 clienti) e quello corrispondente ai clienti effettivamente attivi per i mesi successivi ai primi dodici.
Da ultimo, parte appellante si duole della mancata ammissione delle istanze istruttorie, che conseguentemente reitera in sede di gravame.
Opinione della Corte
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dalla appellata, di inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c., stante la formulazione sufficientemente chiara delle critiche mosse alla decisione impugnata e delle modifiche della stessa richieste;
tuttavia, nel merito il gravame è infondato per le ragioni che seguono.
Anzitutto infondato è il primo motivo d'appello, con il quale parte appellante si duole dell'asserita erroneità dell'interpretazione formulata nella sentenza gravata con riferimento alla clausola di cui all'art.
3.2 del contratto, relativa all'effettiva durata del beneficio del c.d. “minimo garantito” dalla stessa riconosciuto in capo alla fornitrice Pt_1
Sul punto, la Corte ritiene invero di poter aderire all'operazione ermeneutica seguita dal primo Giudice, tanto nelle sue premesse quanto nelle conclusioni a cui essa perviene.
In primo luogo, è corretta la statuizione a mezzo della quale il Tribunale ha escluso di poter ricostruire il significato originario della clausola ex art. 1362, c. 1, c.c. sulla base della “comune intenzione” delle parti, atteso che il contenzioso è evidentemente generato da un contrasto interpretativo sul punto, che impedisce di rinvenire nelle radicalmente antitetiche prospettazioni offerte da e Pt_1 CP_1
nivoci indici interpretativi.
[...]
Ciononostante, come del resto correttamente rilevato dal primo Giudice, nel caso di specie l'operazione ermeneutica è resa particolarmente agevole dal tenore testuale della clausola di cui si discute, il quale conduce pianamente e in termini del tutto risolutivi a ritenere che – contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante – la previsione di un corrispettivo minimo garantito a favore di fosse da Pt_1
intendersi limitata al primo anno di esecuzione del contratto.
pagina 16 di 20 Depone in questo senso anzitutto la scelta di fare espressa menzione di un segmento temporale ben definito (“12 mesi dalla sottoscrizione della presente”): se davvero le parti avessero voluto estendere l'efficacia del beneficio del c.d. “minimo garantito” all'intera durata del contratto (36 mesi) non vi sarebbe stata alcuna necessità di evocare dati cronologici diversi (12 mesi dalla sottoscrizione), in luogo dei quali, come condivisibilmente affermato dal Giudice di prime cure, sarebbero state tutt'al più preferibili locuzioni quali “ per la durata/vigenza/esecuzione del contratto” (cfr. sentenza gravata, p.
13).
Del resto, se il beneficio del c.d. “minimo garantito” fosse stato la regola, allora il corrispettivo sarebbe stato evidentemente determinato sin da subito in € 6.000,00 mensili, con possibilità di un'eventuale maggiorazione nel caso in cui venisse superata la soglia dei 150 account.
Ferma la rilevanza decisiva dell'interpretazione letterale della clausola, proseguendo nella disamina della prospettazione interpretativa offerta da parte appellante, del tutto privo di pregio è il riferimento alla condotta di la quale avrebbe inizialmente aderito all'interpretazione patrocinata Controparte_1
da onorando il pagamento della prima spettanza successiva ai primi dodici mesi dalla Pt_1
sottoscrizione del contratto, salvo poi contestare solo in un secondo momento la conformità della stessa al regolamento contrattuale, rendendosi così responsabile, a detta della società fornitrice, di un contegno contrario a buona fede.
Invero, la difesa di parte appellata, in base alla quale il pagamento della prima trimestralità beneficiata avrebbe avuto luogo per mero errore, oltre ad apparire del tutto verosimile in ragione del volume d'affari generato da a fronte del quale l'importo portato dalla fattura appare Controparte_1
effettivamente contenuto, trova riscontro nella mail del 12.05.2021, con cui il dirigente della stessa dott. contestava l'interpretazione contrattuale di e gli importi Controparte_1 Testimone_1 Pt_1 conseguentemente fatturati (cfr. doc. 10 fascicolo I grado “Buongiorno la Controparte_1 Pt_1
lettera che ci proponi non è sottoscrivibile in quanto cita norme contrattuali errate. In riferimento al contratto, l'articolo 3.2) definisce che il minimo garantito ha una validità di 12 mesi a decorrere dalla sottoscrizione”).
Ebbene, considerato che il contratto veniva stipulato il 14.10.2019 e che pertanto il beneficio del c.d.
“minimo garantito” cessava di produrre effetti a far data dal mese di novembre 2020, la contestazione del dott. deve dirsi tempestiva, in quanto formulata entro il termine previsto per il pagamento Tes_1
della prima fattura del 2021 (emessa il 31.03.2021 e dunque con termine di pagamento entro il
31.05.2021) e perciò inidonea a generare in capo a un affidamento la cui frustrazione integri gli Pt_1
estremi della contrarietà a buona fede.
pagina 17 di 20 Del resto, stante il tenore letterale spiccatamente esplicativo della clausola di cui all'art.
3.2 del contratto, un'interpretazione secondo buona fede della stessa, ai sensi dell'art. 1366 c.c., non avrebbe potuto che condurre a confermare la limitazione del beneficio del c.d. “minimo garantito” al primo anno di esecuzione del contratto.
Da ultimo, parte appellante cita a sostegno della propria opzione interpretativa il criterio funzionale, il quale assume certamente rilevanza nel caso di specie, ma, ancora una volta, in senso opposto a quello voluto dalla difesa di Pt_1
Sul punto, va anzitutto premesso che, come opportunamente evidenziato dal primo Giudice, il rapporto contrattuale di cui è causa costituisce una sorta di prosecuzione dell'attività precedentemente svolta da
Pronto Sinistri s.a.s., fornitrice di dal 2017 (cfr. doc. 7 fascicolo I grado Controparte_1 CP_1
, la quale, a fronte di pregressi contrasti tra le parti, abbisognava di una serie di migliorie,
[...] sicché con la clausola in parola “ si assicurava di poter sviluppare le precedenti conoscenze Pt_1
adeguandole alle nuove richieste in un lasso di tempo congruo, a sua volta si Controparte_1
assicurava che il fornitore si attivasse per acquisire clientela senza accontentarsi di un minimo garantito triennale ( art. 1369 c.c.) e nel contempo si cautelava dal dover corrispondere somme in eccesso rispetto all'effettiva clientela acquisita (va ricordato che nel settembre 2021, a poco meno di due anni dall'inizio del contratto gli account attivati erano 46)” (cfr. sentenza gravata, p. 13).
In altri termini, avuto riguardo dell'intera operazione contrattuale e della sua stessa causa, il beneficio del c.d. “minimo garantito” aveva l'esclusiva funzione di contribuire ai costi delle attività che si rendevano necessarie a per adeguare l'opera precedentemente prestata da Pt_1 Parte_4 alle esigenze di e della clientela di quest'ultima, non potendo certo tradursi nella Controparte_1
garanzia di un sostegno economico imperituro per l'intera durata del rapporto contrattuale.
Diversamente, e in aperto contrasto con le altre disposizioni contrattuali (cfr., a titolo esemplificativo, artt. 3.1; 5.2; 9.2) che ancorano il corrispettivo dovuto da a alla persistenza Controparte_1 Pt_1 del servizio web a favore del cliente, la clausola di cui all'art.
3.2 si tradurrebbe – come opportunamente rilevato dall'odierna appellata – “in un meccanismo del tutto illogico e penalizzante per l'esponente in quanto garantirebbe al Fornitore euro 6.000,00 mensili per tre anni anche in caso di completa inattività di quest'ultimo” (cfr. comparsa di costituzione nel giudizio di appello, p. 25).
Per tutte le ragioni suesposte, il primo motivo d'appello è da ritenersi infondato e va pertanto rigettato.
Parimenti infondato è il secondo motivo d'appello, con il quale parte appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo Giudice ha interpretato l'emissione della nota di credito n. 2/2021 da parte di a parziale storno della fattura n. 1/2021 emessa sulla base del minimo garantito, Pt_1
pagina 18 di 20 argomentando che tale nota sarebbe in realtà stata emessa esclusivamente quale forma di dilazione di pagamento, in risposta a una richiesta in questo senso avanzata da che avrebbe Controparte_1
rappresentato alla fornitrice una situazione di difficoltà economica dovuta alla crisi innescata dalla contestuale emergenza pandemica.
Sul punto, pare sufficiente rilevare come parte appellante non fornisca alcun elemento probatorio a sostegno di tale allegazione, la cui verosimiglianza risulta peraltro smentita dalla dichiarazione di
– peraltro confermata da (cfr. atto di appello, pp. 15-16) – in base alla quale il Controparte_1 Pt_1 fatturato dell'odierna appellata si attesterebbe attorno ai 100 milioni di euro annui, sicché risulta assai arduo immaginare in quale modo la stessa avrebbe necessitato di una nota di credito per complessivi €
9.760,00 al fine di appianare una pretesa situazione di crisi.
Del resto, una simile prospettazione, che avrebbe visto animata da uno spirito di collaborazione, Pt_1
emettere una nota di credito al fine di consentire alla propria cliente di porre rimedio alle proprie difficoltà economiche, collide macroscopicamente con gli eventi che hanno successivamente scandito la vicenda de qua, inducendo l'odierna appellante, pochi mesi dopo la nota di credito, ad azionare in via monitoria il residuo della fattura n. 1/2021 coperto dalla nota stessa, unitamente all'ulteriore fattura n. 3/2021 che ometteva altresì di trasmettere in via preventiva alla pretesa debitrice.
Le doglianze di parte appellante non valgono peraltro a superare il passaggio argomentativo con cui il primo Giudice ha opportunamente rilevato, a ulteriore smentita della prospettazione offerta dalla difesa di che “le dilazioni di pagamento non richiedono l'emissione di note di credito, né tale è la Pt_1
prassi nei rapporti tra imprese: la dilazione di pagamento si formalizza con semplici comunicazioni tra le parti” e che, in ogni caso, “la normativa tributaria prevede una differente funzione della nota di credito” (cfr. sentenza gravata, p. 13).
Invero, premesso che, anche a prescindere da quanto disposto dalla normativa tributaria, la prassi commerciale non conosce ipotesi di note di credito con efficacia temporanea al fine di concedere al debitore il differimento del pagamento, di una tale efficacia temporanea non è fatta menzione alcuna nella relativa documentazione versata in atti (cfr. doc. 10 fascicolo I grado . Controparte_1
Da ultimo, del tutto priva di pregio è la doglianza con cui parte appellante lamenta che, in ogni caso, le sarebbe stata domandata la restituzione integrale dell'importo erroneamente pagato da CP_1
e non già della sola eccedenza fatturata sulla base del minimo garantito rispetto a quanto
[...]
maturato in ragione degli account effettivamente attivi.
Tale doglianza non trova invero alcun riscontro nelle difese di la quale si è sempre Controparte_1
riconosciuta debitrice degli importi correttamente calcolati sulla base degli account attivi (cfr. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, pp. 8 ss.; nonché comparsa di costituzione nel giudizio di pagina 19 di 20 appello, pp. 28 ss.), non avendo perciò mai domandato la restituzione integrale di quanto corrisposto a
Pt_1
Per queste ulteriori ragioni, anche il secondo motivo d'appello deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata.
Avuto riguardo all'esito del presente giudizio, che ha visto la soccombenza dell'appellante sulla Pt_1
stessa devono gravare le spese processuali della parte appellata, liquidate come in dispositivo, per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto delle questioni trattate e dei parametri medi di cui al DM n.147/2022, avuto riguardo allo scaglione di valore applicabile compreso tra € 26.001,00 a €
52.000,00.
La Corte dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R
115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 713/2024 del Tribunale di Monza pubblicata in data Parte_1
29.02.2024, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 713/2024 del Tribunale di Monza pubblicata in data
29.02.2024, che integralmente conferma;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 [...]
delle spese di lite del grado, liquidate in € 6.946,00 per compensi professionali oltre CP_1
iva, cpa e rimborso forfettario spese generali se dovuti;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15.01.2025.
Il Presidente rel. ed. est.
Dott.ssa Maria Teresa Brena
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Teresa Brena Presidente rel. ed est. dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere dott. Marco Del Vecchio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello
DA
(C.F.: / P.IV , in persona del Parte_1 C.F._1 P.IV_1 legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Di Resta, Parte_1
presso il cui studio in Milano, Viale Monte Nero n. 78, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
C.F. / P.IV , in persona del Controparte_1 P.IV_2 P.IV_3 legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Piero Controparte_2
Paolo Cantù, presso il cui studio in Monza, P.zza Carrobiolo n. 5, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Oggetto: altri contratti atipici
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CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n.
713/2024 R.G. n. 22/2022 Repert. n. 848/2024 del 29/02/2024 emessa dal Tribunale di Monza, accertare e dichiarare,
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 713/2024 R.G. n. 22/2022 Repert. n. 848/2024 del 29/02/2024 emessa dal Tribunale di Monza, nella persona del Giudice Dott. Alessandro Rossato e pubblicata in data 29/02/2024 e notificata in pari data, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
Nel merito:
- previa ogni declaratoria e statuizione anche con riferimento all'interpretazione della clausola contrattuale “Art. 3 Corrispettivo” (contratto del 14.10.2019), accertato e dichiarato che il beneficio del minimo corrispettivo garantito previsto in contratto (Art. 3.2) a favore della Parte_1
riguarda tutta la durata del rapporto contrattuale (trentasei mesi) e viene calcolato su base
[...]
annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, accertata e dichiarata la natura della nota di credito dell'11.05.2021 come forma di dilazione del pagamento per la fattura n. 01/2021, condannare la a pagare a favore di Controparte_1 Parte_1 la somma di € 31.720,00 oltre interessi ex D.lgs n 231/02 dalla scadenza delle fatture al saldo.
Respingere tutte le domande svolte dagli appellati in quanto infondate in fatto e diritto per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IV e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che in occasione della riunione del 2 aprile 2021 tenutasi presso la Controparte_1
[...
quest'ultima rendeva noto alla il suo attuale stato di difficoltà economica causato dalla Pt_1
emergenza sanitaria da Covid19 e richiedeva alla stessa società di concedere , per il pagamento contrattualmente previsto a suo carico dell'importo minimo trimestrale garantito di € 18.000,00 +
IV, valido ed efficace fino al 14.10.2022 ( 36 mesi a decorrere dal 14.10.2019), la riduzione del
pagina 2 di 20 pagamento per due mensilità (aprile 2021/maggio 2021 – luglio 2021/settembre 2021) ad € 10.000,00
+ IV” ;
2) “Vero che la società concedeva detto beneficio alla richiedente: emetteva pertanto una nota Pt_1 di credito dell'11.05.2021 del valore di € 8.000,00 oltre IV a parziale storno della fattura n. 01/2021 di € 18.000,00 oltre IV, emessa il 31.03.2021 e relativa al trimestre Aprile/Giugno 2021 (doc. 11 fascicolo attoreo). Aggiungeva poi che l'importo residuo trimestrale di € 8.000,00 + IV, per un totale di €16.000,00 + IV sarebbe rimasto congelato con decorrenza del relativo obbligo di pagamento a far data dal 14.10.2022. Le condizioni di tale accordo erano state indicate per corrispondenza con lettera del 08.04.2021 della doc. n. 3 che mi si rammostra“; Pt_1
3) “Vero che una richiesta di dilazione nel pagamento di una fattura e sua successiva concessione si era già verificata nel mese di maggio 2020 con la rateizzazione in due pagamenti in data 09.12.2020 per l'importo di € 10.000,00 ed in data 19.01.2021 di € 11.960,00; doc. n. 4 che mi si rammostra”;
4) “Vero che la comunicazione sub. doc. n° 9 che mi si rammostra è stata inviata dal Sig.
[...] al Sig. sull'indirizzo in risposta alla lettera Tes_1 Parte_1 Email_1 del 13.05.2021 doc. n° 6”);
Si indica a teste: c/o Testimone_1 Controparte_1
Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova già in primo grado ex adverso formulati ed in caso di loro parziale o tale ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta ed indiretta”.
Per Controparte_1
“Voglia la Corte D'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione respinte, così giudicare:
NEL MERITO
In via preliminare: Per i motivi esposti, dichiarare inammissibile l'appello ex adverso promosso, con ogni conseguenza di legge.
In via principale: Previa ogni declaratoria e statuizione del caso, rigettare, per i motivi esposti,
l'appello promosso dalla in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in Parte_1
diritto, confermando la sentenza del Tribunale di Monza n. 713/2024 e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In via Subordinata previa ogni declaratoria e statuizione anche con riferimento all'interpretazione della clausola contrattuale “Art. 3 Corrispettivo” (contratto del 14.10.2019), accertato e dichiarato che il beneficio del minimo corrispettivo garantito previsto in contratto (art. 3.2.) a favore della
[...]
è temporalmente limitato ai primi dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto stesso, Parte_1 accertato l'avvenuto pagamento parziale della fattura 3/2021 per euro 6.734,40, operata la
pagina 3 di 20 compensazione, che si eccepisce, con la nota di credito n. 2/20221 dell'11.5.2021 per euro 9.760,00, respingere l'appello avversario, confermando la sentenza del Tribunale di Monza n. 713/2024 e rigettare l'avversa pretesa creditoria, così come proposta perché, inesistente e/o estinta e/o compensata e comunque infondata in fatto e diritto e per l'effetto, confermare la revoca e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto in quanto emesso anche in difetto dei presupposti di legge e, comunque, anche in quanto eccedente il credito azionato.
In via di ulteriore subordine: previa ogni declaratoria e statuizione, anche con riferimento all'interpretazione della clausola contrattuale “Art. 3 Corrispettivo” (contratto del 14.10.2019), accertato l'avvenuto pagamento parziale della fattura 3/2021 per euro 6.734,40, operata la compensazione, che si eccepisce, con la nota di credito n. 2/20221 dell'11.5.2021 per euro 9.760,00, ridurre il quantum eventualmente dovuto a quanto ritenuto di giustizia e diritto e per l'effetto, in ogni caso, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto anche perché emesso in difetto dei presupposti di legge e, comunque, anche in quanto eccedente il credito azionato.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze professionali di lite di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ove occorra, senza accettare l'inversione dell'onere probatorio, si chiede di essere ammessi all'interpello dell'appellante ed alla prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1] Vero che è uno dei più importanti distributori Italiani di penumatici Controparte_1
ed affini (doc. 2) e vero che il fatturato della predetta società supera i cento milioni di euro (doc. 3)
2] Vero che il sig. nell'anno 2016 venuto in contatto con Parte_1 Controparte_1
dichiarava che la società del padre, denominata Pronto Sinistri s.a.s. di EP NI e C., era proprietaria di un software/piattaforma (denominato Zcore poi TG360) del quale lo stesso ne Pt_1
curava anche la promozione e che sosteneva essere confacente alle esigenze della stessa
[...] che all'epoca era interessata all'apertura di una piattaforma B2C (business to Controparte_1
consumer) da affiancare a quella B2B (business to Business) già esistente.
3] Vero che il sig. tramite società riconducibili a lui stesso o ad altri soggetti della sua Parte_1 famiglia (sostanzialmente un “Gruppo NI” così come da lui stesso definito con mail del 7.12.2021 doc. 38) operava in svariati ambiti anche legati all'automotive.
4] Vero che i medesimi servizi indicati nel contratto del 14.10.2019 (doc. 7) oggetto di causa, in precedenza (dal 2016), sempre per il tramite del sig. erano affidati a Pronto Sinistri Parte_1
s.a.s. di EP NI ed è vero che quest'ultima società ha sempre operato per il tramite del sig.
e che si è sempre rapportata a quest'ultimo il quale, peraltro, Parte_1 Controparte_1
pagina 4 di 20 oltre ad essere l'unico punto di riferimento, gestiva le fatture e/o note di credito della Pronto Sinistri affinché le stesse venissero pagate da e, per conto della medesima fornitrice, assumeva e/o CP_1
riportava ogni decisione sempre in relazione al rapporto in questione (cfr. doc. 42 e 45).
5] Vero che Pronto Sinistri s.a.s. nel periodo 2016-2019, così come poi successivamente (dall'ottobre del 2019) operando per il tramite del sig. unico soggetto con il Parte_1 Parte_1 quale l'esponente si interfacciava nell'ambito del progetto in questione, assumeva l'incarico di:
• modellare preliminarmente la piattaforma denominata alle esigenze di per Pt_1 CP_1
affiancare, quindi, alla piattaforma B2B, già esistente, anche una piattaforma B2C (poi denominata
TG360) per fornire ai clienti di (i gommisti), che ne fossero interessati, un servizio Business CP_1
to Consumer attraverso detta piattaforma (www.tg.360web.it) dedicata alla vendita on line degli pneumatici. Più precisamente, i clienti potevano fruire di tale servizio tramite l'attivazione dell'account con fornitura di credenziali - sempre da parte di Pronto Sinistri – che permetteva, quindi, il collegamento diretto tra i siti web dei clienti stessi e la piattaforma in questione, affinché tramite la gestione della c.d. “vetrina prodotti gommisti on-line” con ricerca mono-catalogo di pneumatici di
e con facoltà di filtrare i dati e di gestire la configurazione del medesimo servizio secondo le CP_1
proprie esigenze, il Cliente medesimo avesse potuto vendere online gli pneumatici distribuiti dalla stessa CP_1
• fornire ai gommisti anche servizi aggiuntivi direttamente pagati dagli stessi clienti a Pronto Sinistri
s.a.s. e fatturati da quest'ultima (ad esempio pubblicità tramite Facebook, indicizzazione ecc. si veda doc. 46)
• garantire il funzionamento del sistema risolvendo all'occorrenza le eventuali criticità e/o malfunzionamenti.
6] Vero che il rapporto tra ed il cliente (gommista) era disciplinato da Controparte_1 un dedicato “contratto di concessione in gestione di servizio web” della durata di n. 3 anni, stipulato tra la stessa ed il singolo cliente, con previsione di corrispettivo pari ad Controparte_1 euro 150,00 trimestrali a favore dell'esponente (doc. 8).
7] Vero che Pronto Sinistri s.a.s., così come successivamente di una volta Pt_1 Parte_1
sottoscritto il contratto tra ed il cliente gommista, come convenuto, su Controparte_1 segnalazione dell'esponente allo del tutto autonomamente, tramite creazione di login e Pt_1
password, attivava al cliente, generalmente da remoto, il collegamento in questione al fine di fornire allo stesso i servizi informatici convenuti in contratto, garantendone il funzionamento anche in relazione ad eventuali specifiche esigenze del cliente.
pagina 5 di 20 8] Vero che come dalle fatture prodotte in atti (doc. 6 e 31) e come emerge dalla corrispondenza interna (doc. 45 e 41), il corrispettivo a carico di spettante alla Pronto Sinistri S.a.s. CP_1
(canone) per i servizi sintetizzati ai capitoli 5 e 7 (sempre gestiti ed espletati ad opera di
[...]
, era calcolato in funzione del numero di attivazioni degli account effettuato in favore dei clienti Pt_1
di e più specificatamente: Controparte_1
• euro 50 mensili ad attivazione per il primo anno (euro 600,00 annuali)
• euro 40 mensili per le seconde annualità (euro 480,00 annui)
9] Vero che il business in questione ha fruttato a Pronto Sinistri s.a.s./NI i seguenti importi pagati da (doc. 6 e 31): CP_1
• anno 216: euro 110.895 Iva compresa
• anno 2017: euro 73.239 Iva compresa
• anno 2018: euro 73.200 Iva compresa
• anno 2019: euro 29.253 Iva compresa
10] Vero che nel periodo che va dal 2016 all' ottobre del 2019 sono stati attivati circa cento account, poi, progressivamente ridotti a 46 a seguito delle disdette da parte dei clienti (doc.
9 e 43).
11] Vero che nel corso del tempo (dal 2016 al primo semestre del 2019) tra le parti stesse (Pronto
Sinistri s.a.s./Paolo NI da una parte e dall'altra) iniziavano ad emergere Controparte_1 alcune problematiche legate all'inefficienza del servizio in questione, tanto che diversi clienti davano disdetta e vero che in tale contesto, inoltre, emergevano contrasti in relazione alla titolarità dei domini web nel senso che i clienti gommisti receduti dal servizio chiedevano a la voltura del CP_1
dominio del loro sito web, operazione che la stessa esponente era impossibilitata dal concludere, atteso che detti domini risultavano intestati alla Pronto Sinistri s.a.s. in quanto proprietaria della piattaforma TG360 dove i relativi siti erano stati installati (doc. 44 e 47 cfr anche premessa contratto doc. 7).
12] Vero che per risolvere ogni questione menzionata nei precedenti capitoli legata alla titolarità dei domini ed al lamentato malfunzionamento del sistema che aveva comportato numerose disdette, in data
14 ottobre 2019, per i medesimi servizi prima affidati a Pronto Sinistri s.a.s., come sintetizzati nei capitoli 5 e 7, veniva stipulato il contratto denominato “B2C” tra e la Controparte_1
ditta individuale che Pt_1 Parte_1 dichiarava di avere acquisito, nel frattempo, la titolarità del software dall'azienda del padre
(Pronto Sinistri s.a.s.) (doc. 7).
pagina 6 di 20 13] Vero che alle trattative contrattuali di cui sopra che hanno portato alla stipula del predetto contratto partecipavano i sig.ri (dipendente – Dirigente – amministrazione), Testimone_1 [...]
(dipendente – amministrazione), (dipendente – Dirigente - responsabile Pt_2 Persona_1
commerciale), (agente di commercio). Per_2
14] Vero che le parti, sostanzialmente come nel precedente rapporto, pattuivano un corrispettivo mensile (canone), con erogazione trimestrale, variabile in funzione del numero degli account dei clienti attivati sulla specifica piattaforma, suddivisi in scaglioni (Doc. 7 confronta art. 3 Corrispettivo):
• fino a 150 account: euro 40 oltre IV per ciascuno di essi
• da 151 a 250 account: euro 37 oltre IV
• oltre 250 account: euro 34, oltre IV
15] Vero che onde supportare gli iniziali investimenti dichiarati dallo il quale doveva affinare Pt_1
il programma per garantire tutti i servizi contrattualmente offerti, ma anche in ragione del potere contrattuale che lo stesso esercitava facendo leva sulla questione legata alla titolarità dei domini, le parti convenivano che, per 12 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, indipendentemente dai risultati e, quindi, dal numero degli account effettivamente attivati, sarebbe stato garantito un corrispettivo mensile rapportato a n. 150 attivazioni e, quindi, pari ad euro 6.000,00 oltre IV.
16] Vero che la pattuizione di cui sopra è stata trasposta al punto 3.2. del contratto (doc. 7) e vero che il fatto che detto beneficio del minimo garantito fosse concesso solo per il primo anno (12 mesi dalla sottoscrizione del contratto) è stato convenuto a seguito di specifica contrattazione fra le parti.
17] Vero che con l'inciso (…) definiti su base annuale (12 mesi dalla sottoscrizione della presenza - presente) le parti hanno inteso delimitare il corrispettivo minimo garantito ai primi 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto.
18] Vero che l'inciso (…) definiti su base annuale (12 mesi dalla sottoscrizione della presenza - presente) in linea con le concrete determinazioni delle parti è stato inserito per delimitare temporaneamente il benefico evitando che lo stesso si protraesse per tutta la durata contrattuale.
19] Vero che all'epoca della stipula del contratto in questione (ottobre 2019) gli account attivi (ex
Pronto Sinistri s.a.s.) erano 46 e vero che dal 2019 fino alla cessazione del rapporto in questione
(2.11.2021) gli account attivati sono rimasti i medesimi (doc. 9).
20] Vero che dal mese di novembre del 2020 (un anno dopo la sottoscrizione del contratto) è venuto meno il beneficio del minimo corrispettivo garantito e conseguentemente ha trovato applicazione la determinazione della consistenza dei canoni secondo lo schema concordato in funzione degli account effettivamente attivati (cfr. doc. 7 art. 3).
pagina 7 di 20 21] Vero che in ragione degli account attivi (n. 46 – cfr. doc. 9), dal mese di novembre 2020 Pt_1
avrebbe avuto diritto al percepimento di un canone mensile pari ad euro 1.840,00 oltre IV (quindi euro 5.520,00 oltre IV per trimestre anticipato) e vero che lo stesso ha perseverato nel fatturare a un corrispettivo rapportato a mensili euro 6.000,00, oltre IV (euro Controparte_1
18.000,00 oltre iva per trimestre anticipato).
22] Vero che si è avveduta della suddetta irregolarità solamente al Controparte_1
termine del mese di marzo del 2021, dopo avere già onorato anticipatamente la prima trimestralità
2021 sulla base dell'errata fatturazione.
23] Vero che a fronte di quanto dedotto nei precedenti capitoli, in data 2 aprile 2021 ha avuto luogo presso un incontro con in occasione del quale erano Controparte_3 Pt_1
presenti, oltre allo i sig. (dipendente – Dirigente – amministrazione), Pt_1 Testimone_1 [...]
(dipendente – amministrazione), (dipendente – Dirigente- responsabile Pt_2 Persona_1
commerciale), (agente di commercio). Per_2
24] Vero che all'esito dell'incontro di cui sopra le parti convenivano bonariamente che ogni pregresso rapporto di dare/avere fosse definito con l'emissione da parte dello di una nota di credito da Pt_1
euro 8.000,00, oltre IV (euro 9.760,00), a parziale storno della fattura n. 1/2021 di euro 18.000,00 oltre IV (euro 21.960,00), emessa il 31.3.2021 e relativa al trimestre Aprile/Giugno 2021 (fattura oggi azionata a mezzo del decreto ingiuntivo opposto).
25] Vero che in occasione del predetto incontro lo dopo un dibattito, riconosceva ed Pt_1
ammetteva che la determinazione delle parti in ambito contrattuale fosse stata quella di delimitare il beneficio del minimo garantito esclusivamente per 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto.
26] Vero che sempre nell'occasione di cui sopra veniva chiarito, ribadito e condiviso tra le parti che, dedotta la predetta nota di credito, con decorrenza dal mese di luglio 2021, le spettanze dello Pt_1
sarebbero state quantificate e fatturate esclusivamente, come previsto in contratto (art. 3 doc. 7) e come originariamente voluto dalle parti, sulla base degli account attivati e, quindi, allo stato in mensili euro 1.840,00 oltre IV (n. 46 account per euro 40,00 l'uno).
27] Vero che in data 11.5.2021 trasmetteva la concordata nota di credito (euro 9.760,00) (doc. Pt_1
10) sostenendo che la stessa, in occasione dell'incontro di cui sopra, fosse stata richiesta da
[...]
per ragioni legate alla perdurante difficoltà economica causata dall'emergenza Controparte_1
sanitaria e vero che, effettuato da parte di il pagamento della minor Controparte_1
somma di euro 12.200,00 (euro 21.960,00 – 9.760,00) (cfr. ricorso per ingiunzione di pagamento), lo
in luogo di quantificare le sue successive spettanze sulla base degli account effettivamente Pt_1
pagina 8 di 20 attivi, in data 23.9.2021 (doc. 20) trasmetteva a la fattura n. 3/2021, datata 30.06.2021, CP_1
nella quale i compensi del trimestre luglio/settembre 2021 risultano ancora quantificati con l'adozione del meccanismo del minimo garantito (Euro 18.000,00, oltre IV pari a mensili euro 6.000,00, oltre
IV).
28] Vero che nel corso degli anni 2020 e 2021 nonostante la pandemia Controparte_1
ha sempre operato e con risultati nettamente migliori rispetto a quelli precedenti e risultati economici in linea con quelli della miglior concorrenza (doc. 48).
29] Vero che, ricevuta la predetta fattura n. 3/2021 (in data 23.9.2021), Controparte_1
con raccomandata del 30.9.2021 (doc. 11), per le ragioni sopra esposte, riconoscendosi debitrice per i titoli dedotti (canone mesi luglio/settembre 2021), esclusivamente di euro 5.520,00, oltre IV (euro
1.840,00x 3), la respingeva e la contestava e conseguentemente chiedeva che, a parziale storno della stessa, venisse emessa una nota di credito per euro 12.480,00, oltre IV (euro 18.000,00 – euro
5.520,00), sempre ferma la previsione che in futuro le spettanze venissero correttamente quantificate come da tabella contrattuale.
30] Vero che lo contattato telefonicamente per il malfunzionamento del sistema riferiva di avere Pt_1 fatto in modo di precludere a l'accesso al pannello di controllo come amministratore di CP_1 sistema, quale conseguenza dell'asserito inadempimento della medesima società.
31] Vero che come preannunciato, in data 7.10.2021, a parziale pagamento della fattura n. 3/2021, versava effettivamente a favore della ditta opposta la somma di euro Controparte_1
6.734,40, pari ad euro 5.520,00 oltre Iva (euro 40,00 x 46 = 1.840,00 x 3 = 5.520,00) (doc. 12) e vero che parallelamente la scrivente società chiedeva di nuovo all'opposta l'emissione di una nota di credito per euro 12.480,00, oltre IV (euro 18.000,00 – euro 5.520,00), sempre ferma la previsione che in futuro le Sue spettanze fossero correttamente quantificate come da tabella contrattuale.
32] Vero che nel periodo che va dal 3.9.2021 al 22.9.2021 a risultava Controparte_1
preclusa la possibilità di accedere al pannello di controllo come amministratore di sistema e vero che contattato lo per tale disservizio lo stesso confermava che detta preclusione trovava origine Pt_1
dalla sua volontà quale conseguenza del ritenuto inadempimento di Controparte_1
33] Vero che a decorrere dal tardo pomeriggio del 13.10.2021 e fino al termine del rapporto
(2.11.2021 doc. 18) il servizio affidato allo è stato interrotto, nel senso che, da una parte a Pt_1 risultava precluso l'accesso al pannello di controllo come Controparte_1 amministratore di sistema e dall'altra i n. 46 account attivi risultano irraggiungibili sia dagli utenti stessi (i gommisti) che da parte dei clienti finali di questi ultimi.
pagina 9 di 20 34] Vero che subito dopo l'interruzione dell'intero sistema (ottobre Controparte_1
2021) ha appreso che il sig. aveva contattato un cliente della stessa esponente, precisamente Pt_1
Stazione Total Erg di via Roma 56 in Ronco Biellese, per proporre la riattivazione del Testimone_2 sito web, sostituendo la “vetrina prodotti” della con quella di altra Controparte_1
società concorrente.
35] Vero che in ragione di quanto indicato nel capitolo precedente ha Controparte_1
cautelativamente sospeso il servizio di Web Service in quanto contenente dati commercialmente sensibili (i prezzi di vendita praticati dalla mia cliente).
36] Vero che l'interruzione del servizio Web Service è compatibile con la riattivazione del sistema da parte dello atteso che tale interruzione preclude esclusivamente la possibilità per i clienti di Pt_1
effettuare i preventivi.
§ Si contestano i capitoli di prova avversari, nel caso in cui l'Ill.mo giudice li ritenesse ammissibili, si chiede di essere ammessi a prova contraria.
§ Si indicano quali testimoni a prova diretta e contraria:
1) , presso Parte_2 Controparte_1
2) , presso Testimone_1 Controparte_1
3) , presso Testimone_3 Controparte_1
4) residente in [...] Testimone_4
5) residente in [...] CP_4
6) residente in [...] Per_2
7) Titolare (legale rappresentante della OT Stazione Total Erg di via Roma 56 in
Ronco Biellese
§ Istanza di esibizione: si chiede che l'Ill.mo giudice voglia ordinare ex art. 210 e seg. c.p.c.: a Pronto
Sinistri s.a.s. di EP NI e C in Liquidazione con sede in via Liberazione 71 Peschiera
Borromeo nonché al sig. l'esibizione dei contratti di licenza d'uso dei server relativi alla Parte_1
piattaforma Zcore/TG360/Ityre, anni dal 2016 al 2021 compresi, con evidenza della consistenza dei relativi canoni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in grado di appello ritualmente notificato in data 27.03.2024, Parte_1
(d'ora in avanti, ha interposto gravame, affidandosi a due distinti motivi di seguito
[...] Pt_1
esaminati, avverso la sentenza n. 713/2024 del 29.02.2024 – con cui il Tribunale di Monza, in accoglimento dell'opposizione proposta da (d'ora in avanti, Controparte_1 CP_1
pagina 10 di 20 , revocava il decreto ingiuntivo opposto, con il quale il medesimo Tribunale aveva CP_1 precedentemente ingiunto a il pagamento in favore di di € 37.200,00, oltre Controparte_1 Pt_1
interessi e spese – chiedendo, in riforma della sentenza gravata, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
Con comparsa del 19.07.2024 si costituiva contestando tutto quando ex adverso Controparte_1
dedotto e argomentato e insistendo per il rigetto del gravame avversario, di cui eccepiva preliminarmente l'inammissibilità.
All'udienza del 26.09.2024, il Consigliere istruttore, invitate le parti a precisare le conclusioni, disponeva la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., fissando a tal fine l'udienza collegiale del 09.01.2025.
All'udienza del 09.01.2025, le parti discutevano la causa riportandosi ai propri atti e la Corte, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione.
La causa veniva poi discussa e decisa nella camera di consiglio del 15.01.2025.
Giudizio di primo grado
I fatti di causa possono essere sunteggiati come segue.
Con ricorso depositato in data 21.9.2021, adiva il Tribunale di Monza affinché ingiungesse a Pt_1 il pagamento di € 31.720,00 oltre interessi e spese, quale importo dovuto sulla base Controparte_1
di fatture (nn. 1/2021 e 3/2021) non integralmente saldate.
A sostegno delle proprie pretese, la ricorrente esponeva che:
- in data 14.10.2019, le società e sottoscrivevano un contratto “B2C” di Controparte_1 Pt_1
fornitura in esclusiva di un servizio, in forza del quale la fornitrice metteva a disposizione dei Pt_1
clienti di un servizio di Business to Consumer (B2C) attraverso la fornitura di Controparte_1
una piattaforma web (www.tg360web.it) dedicata alla vendita online di tipo B2B di pneumatici ai clienti;
- il contratto aveva una durata di 36 mesi decorrenti dalla sottoscrizione;
- le parti pattuivano un canone trimestrale che avrebbe dovuto pagare in favore di Controparte_1
in via anticipata e attraverso bonifico bancario 60 ggdfm dal ricevimento della relativa Pt_1
fattura;
- detto canone ammontava agli importi indicati in Tabella all'art. 3.1, oltre iva, per ogni account dei clienti attivato sulla Piattaforma;
pagina 11 di 20 - al fine di garantire una continuità e stabilità del rapporto, e nell'ottica di supportare gli investimenti della fornitrice si sarebbe impegnata a garantire e pagare annualmente il Pt_1 Controparte_1
canone corrispondente a un numero minimo garantito di account clienti attivi, pari a 150, in base a quanto previsto all'art. 3.2;
- come da Tabella di cui all'art. 3.1, il canone previsto fino a 150 account ammontava a € 40,00, oltre iva, al mese per ogni cliente;
- pertanto, l'importo complessivamente dovuto annualmente e in ragione di tale minimo garantito di
150 clienti ammontava a € 6.000,00 + iva al mese;
- provvedeva al puntuale pagamento degli importi di cui alle fatture nn. 02/2019, Controparte_1
01/2020, 02/2020, 03/2020, 04/2020 e 06/2020;
- la medesima società si rendeva all'opposto inadempiente rispetto all'integrale pagamento dell'importo di cui alla fattura n. 01/2021del 31.03.2021 (il cui termine di pagamento scadeva il
31.05.2021), corrispondendo la minor somma di € 12.200,00 e residuando così un saldo debitore di
€ 9.760,00; nonché rispetto al pagamento dell'importo di cui alla fattura n. 03/2021 del 30.06.2021
(il cui termine di pagamento scadeva il 30.08.2021) per l'importo di € 21.960,00;
- conseguentemente, si rendeva inadempiente per un totale di € 31.720,00. Controparte_1
Il Tribunale di Monza, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, emetteva il decreto ingiuntivo n.
4483/202, con il quale ingiungeva alla il pagamento in favore di di € Controparte_1 Pt_1
37.200,00, oltre interessi e spese.
Avverso il summenzionato decreto ingiuntivo proponeva opposizione eccependo Controparte_1
nello specifico che:
- il beneficio del minimo garantito previsto all'art.
3.2 del contratto – per il quale “Al fine di garantire una continuità e stabilità del rapporto, nell'ottica di supportare gli investimenti del Parte fornitore, si impegna a garantire e pagare per un numero minimo garantito di account clienti attivi definito in n. 150 (centocinquanta) definiti su base annuale (12 mesi dalla sottoscrizione della presente)” – veniva concesso solo per il primo anno e cioè per 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto;
- pertanto, dal mese di novembre del 2020 (un anno dopo la sottoscrizione del contratto) sarebbe venuto meno il beneficio del minimo corrispettivo garantito e, conseguentemente, avrebbe trovato applicazione la determinazione della consistenza dei canoni secondo lo schema concordato in funzione degli account effettivamente attivati;
pagina 12 di 20 - in ragione degli account attivi (solamente n. 46), dal mese di novembre 2020 avrebbe avuto Pt_1
diritto al percepimento di un canone mensile pari a € 1.840,00 oltre iva (quindi a € 5.520,00 oltre iva per trimestre anticipato);
- ciononostante, seguitava a fatturare a un corrispettivo pari a mensili € Pt_1 Controparte_1
6.000,00 oltre iva (quindi € 18.000,00 oltre iva per trimestre anticipato);
- si avvedeva della suddetta irregolarità solamente al termine del mese di marzo Controparte_1
2021, dopo avere già onorato anticipatamente la prima trimestralità 2021 sulla base dell'errata fatturazione;
- all'esito di un incontro tra le parti, avvenuto in data 2 aprile 2021, le stesse convenivano bonariamente che ogni pregresso rapporto di dare/avere fosse definito con l'emissione da parte di di una nota di credito per € 8.000,00 oltre iva (quindi € 9.760,00), a parziale storno della Pt_1
fattura n. 1/2021 di € 18.000,00 oltre iva (quindi € 21.960,00), emessa in data 31.3.2021 e relativa al trimestre aprile-giugno 2021; fattura, tuttavia, poi azionata a mezzo del decreto ingiuntivo opposto;
- dedotta la predetta nota di credito, con decorrenza dal mese di luglio 2021, le spettanze di Pt_1
avrebbero dovuto essere quantificate e fatturate esclusivamente, come previsto in contratto e come originariamente voluto dalle parti, sulla base degli account attivati e, quindi, in mensili € 1.840,00 oltre iva (n. 46 account x € 40,00 l'uno);
- tuttavia, emessa la summenzionata nota di credito ed effettuato da parte di il Controparte_1
pagamento della minor somma di € 12.200,00 (€ 21.960,00 – € 9.760,00), in luogo di Pt_1
quantificare le sue successive spettanze sulla base degli account effettivamente attivi, solamente in data 23.9.2021 trasmetteva a la fattura n. 3/2021, datata 30.06.2021, nella quale Controparte_1
i compensi relativi al trimestre luglio/settembre 2021 risultavano ancora erroneamente quantificati con l'adozione del meccanismo del minimo garantito (€ 18.000,00 oltre iva, pari a mensili €
6.000,00 oltre iva);
- con raccomandata del 30.9.2021, riconoscendosi debitrice per i titoli dedotti Controparte_1
esclusivamente per € 5.520,00, oltre iva (pari a € 1.840,00 x 3 mesi), contestava detta fattura e conseguentemente chiedeva che, a parziale storno della stessa, venisse emessa una nota di credito per € 12.480,00, oltre iva (pari a € 18.000,00 – € 5.520,00), sempre ferma la previsione che in futuro le spettanze venissero correttamente quantificate come da tabella contrattuale;
- in data 7.10.2021, a parziale pagamento della fattura n. 3/2021, versava Controparte_1 effettivamente a favore della ditta opposta la somma di € 6.734,40 (€ 5.520,00 oltre iva), contestualmente domandando nuovamente a l'emissione di una nota di credito per € Pt_1
pagina 13 di 20 12.480,00, oltre iva (pari a € 18.000,00 – € 5.520,00), sempre ferma la previsione che in futuro le sue spettanze fossero correttamente quantificate come da tabella contrattuale.
Si costituiva nel giudizio di opposizione insistendo per la conferma del decreto opposto, Pt_1
argomentando nello specifico che:
- il beneficio del corrispettivo garantito mensile sarebbe stato previsto non solo per il primo anno, ma per tutta la durata contrattuale, con la conseguenza che la riduzione del corrispettivo operata da doveva ritenersi un inadempimento;
Controparte_1
- la nota di credito da € 8.000,00 oltre iva sarebbe stata emessa da solo in quanto chiesta dalla Pt_1 per ragioni collegate all'asserita difficoltà economica dalla stessa patita in Controparte_1
conseguenza della recente emergenza pandemica.
Il Tribunale di Monza, ritenuto che la clausola contrattuale di cui all'art.
3.2 del contratto, relativa al riconoscimento di un minimo garantito in favore di avesse effettivamente efficacia solo per il Pt_1
periodo di dodici mesi dalla stipulazione del contratto medesimo e non oltre, accoglieva l'opposizione proposta da e, preso atto della nota di credito n. 2/2021 e dei pagamenti effettuati Controparte_1 dall'attrice opponente in favore della convenuta opposta, dichiarava insussistente il credito azionato da conseguentemente revocando il decreto ingiuntivo opposto. Pt_1
Il presente appello
Avverso la sentenza interponeva gravame affidandosi a due distinti motivi. Pt_1
Con un primo motivo, intitolato “Sul capo della sentenza relativo all'interpretazione della clausola contrattuale di cui al punto 3.2 del Contratto “B2C”, l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il primo Giudice ha interpretato la clausola di cui all'art.
3.2 del contratto
“B2C” nel senso per il quale il beneficio del c.d. “minimo garantito” avrebbe avuto una durata circoscritta al primo anno di esecuzione del contratto medesimo.
In base alla prospettazione di parte appellante, detta opzione ermeneutica colliderebbe invero con i criteri posti dagli artt. 1362 ss. c.c. a presidio dell'interpretazione del regolamento contrattuale.
Segnatamente, nella rilevata impossibilità di risolvere il dissidio interpretativo intervenuto tra le parti mediante la ricognizione ex post della originaria configurazione della comune intenzione delle parti, il primo Giudice avrebbe dovuto valorizzare il tenore testuale della summenzionata clausola, dal quale sarebbe dato evincere che, in realtà, detta previsione non determinerebbe alcuna deroga alla durata del contratto, limitandosi a definire un quantum di importo minimo garantito, rimandando per la determinazione dello stesso a un conteggio di nr. 150 clienti da definire su base annua.
pagina 14 di 20 In questo senso, la specificazione “12 mesi dalla sottoscrizione della presenza” varrebbe solamente a definire la decorrenza della prima base annuale a far data del giorno di sottoscrizione del suddetto contratto e non a circoscrivere la durata del beneficio del c.d. “minimo garantito” ai primi 12 mesi del contratto.
A confortare la prospettazione di parte appellante soccorrerebbero, altresì, la condotta di CP_1
la quale avrebbe inizialmente aderito all'interpretazione patrocinata da onorando il
[...] Pt_1
pagamento della prima spettanza successiva ai primi dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto, contestandone solo in un secondo momento la conformità al regolamento contrattuale;
nonché il criterio interpretativo funzionale, il quale consentirebbe di chiarire che la previsione di un minimo garantito, anche così consistente, per tutta la durata di un contratto costituirebbe strumento di garanzia con continuità del tempo del supporto provvigionale tale da rendere sufficientemente appetibile per la fornitrice la stipula di un tale accordo.
Da ultimo, parte appellante evoca a sostegno della propria soluzione interpretativa il criterio generale di cui all'art. 1366 c.c., evidenziando la contrarietà a buona fede della condotta di la Controparte_1
quale, dopo aver indotto a maturare un ragionevole affidamento sui comportamenti iniziali della Pt_1
controparte, che pareva condividere la medesima interpretazione della clausola contrattuale di cui all'art. 3.2, opponeva in un secondo momento un repentino e totale cambiamento di prospettiva.
Con un secondo motivo, intitolato “Capo della sentenza relativo alla all'emissione della nota di credito n. 2/2021 dell.11.05.2021”, l'appellante censura la sentenza gravata altresì nella parte in cui il primo Giudice, aderendo alla prospettazione offerta dall'attrice opponente, ha ritenuto di poter interpretare la nota di credito n. 2/2021 quale parziale storno della fattura n. 1/2021 a esito del presunto riconoscimento, da parte di del credito di derivante dall'erroneo pagamento Pt_1 Controparte_1 dell'importo portato dalla fattura medesima e calcolato in considerazione del beneficio del c.d.
“minimo garantito” nonostante il decorso di un tempo superiore a un anno dalla sottoscrizione del contratto.
Parte appellante sostiene, invero, che detta nota di credito sarebbe stata emessa esclusivamente quale forma di dilazione di pagamento, in risposta a una richiesta in questo senso avanzata da CP_1
che avrebbe rappresentato alla fornitrice una situazione di difficoltà economica dovuta
[...] Pt_1
alla crisi innescata dalla contestuale emergenza pandemica. Sul punto, parte appellante ritiene altresì inconferente il rilievo del primo Giudice circa l'inusualità del ricorso alla nota di credito al fine di concedere una breve moratoria di pagamento in caso di difficoltà economiche, atteso che le parti pagina 15 di 20 sarebbero libere di utilizzare gli strumenti messi a disposizione dalla legge ai fini che ne sono consentiti.
In tale quadro, il primo Giudice avrebbe altresì omesso di valutare che, in ogni caso, a voler interpretare la previsione contrattuale del beneficio del c.d. minimo garantito soltanto per i primi dodici mesi, non avrebbe certamente dovuto restituire l'intera somma pagata, ma soltanto la differenza Pt_1 tra l'importo di € 6.000,00 mensile (pari al corrispettivo pattuito per i 150 clienti) e quello corrispondente ai clienti effettivamente attivi per i mesi successivi ai primi dodici.
Da ultimo, parte appellante si duole della mancata ammissione delle istanze istruttorie, che conseguentemente reitera in sede di gravame.
Opinione della Corte
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dalla appellata, di inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c., stante la formulazione sufficientemente chiara delle critiche mosse alla decisione impugnata e delle modifiche della stessa richieste;
tuttavia, nel merito il gravame è infondato per le ragioni che seguono.
Anzitutto infondato è il primo motivo d'appello, con il quale parte appellante si duole dell'asserita erroneità dell'interpretazione formulata nella sentenza gravata con riferimento alla clausola di cui all'art.
3.2 del contratto, relativa all'effettiva durata del beneficio del c.d. “minimo garantito” dalla stessa riconosciuto in capo alla fornitrice Pt_1
Sul punto, la Corte ritiene invero di poter aderire all'operazione ermeneutica seguita dal primo Giudice, tanto nelle sue premesse quanto nelle conclusioni a cui essa perviene.
In primo luogo, è corretta la statuizione a mezzo della quale il Tribunale ha escluso di poter ricostruire il significato originario della clausola ex art. 1362, c. 1, c.c. sulla base della “comune intenzione” delle parti, atteso che il contenzioso è evidentemente generato da un contrasto interpretativo sul punto, che impedisce di rinvenire nelle radicalmente antitetiche prospettazioni offerte da e Pt_1 CP_1
nivoci indici interpretativi.
[...]
Ciononostante, come del resto correttamente rilevato dal primo Giudice, nel caso di specie l'operazione ermeneutica è resa particolarmente agevole dal tenore testuale della clausola di cui si discute, il quale conduce pianamente e in termini del tutto risolutivi a ritenere che – contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante – la previsione di un corrispettivo minimo garantito a favore di fosse da Pt_1
intendersi limitata al primo anno di esecuzione del contratto.
pagina 16 di 20 Depone in questo senso anzitutto la scelta di fare espressa menzione di un segmento temporale ben definito (“12 mesi dalla sottoscrizione della presente”): se davvero le parti avessero voluto estendere l'efficacia del beneficio del c.d. “minimo garantito” all'intera durata del contratto (36 mesi) non vi sarebbe stata alcuna necessità di evocare dati cronologici diversi (12 mesi dalla sottoscrizione), in luogo dei quali, come condivisibilmente affermato dal Giudice di prime cure, sarebbero state tutt'al più preferibili locuzioni quali “ per la durata/vigenza/esecuzione del contratto” (cfr. sentenza gravata, p.
13).
Del resto, se il beneficio del c.d. “minimo garantito” fosse stato la regola, allora il corrispettivo sarebbe stato evidentemente determinato sin da subito in € 6.000,00 mensili, con possibilità di un'eventuale maggiorazione nel caso in cui venisse superata la soglia dei 150 account.
Ferma la rilevanza decisiva dell'interpretazione letterale della clausola, proseguendo nella disamina della prospettazione interpretativa offerta da parte appellante, del tutto privo di pregio è il riferimento alla condotta di la quale avrebbe inizialmente aderito all'interpretazione patrocinata Controparte_1
da onorando il pagamento della prima spettanza successiva ai primi dodici mesi dalla Pt_1
sottoscrizione del contratto, salvo poi contestare solo in un secondo momento la conformità della stessa al regolamento contrattuale, rendendosi così responsabile, a detta della società fornitrice, di un contegno contrario a buona fede.
Invero, la difesa di parte appellata, in base alla quale il pagamento della prima trimestralità beneficiata avrebbe avuto luogo per mero errore, oltre ad apparire del tutto verosimile in ragione del volume d'affari generato da a fronte del quale l'importo portato dalla fattura appare Controparte_1
effettivamente contenuto, trova riscontro nella mail del 12.05.2021, con cui il dirigente della stessa dott. contestava l'interpretazione contrattuale di e gli importi Controparte_1 Testimone_1 Pt_1 conseguentemente fatturati (cfr. doc. 10 fascicolo I grado “Buongiorno la Controparte_1 Pt_1
lettera che ci proponi non è sottoscrivibile in quanto cita norme contrattuali errate. In riferimento al contratto, l'articolo 3.2) definisce che il minimo garantito ha una validità di 12 mesi a decorrere dalla sottoscrizione”).
Ebbene, considerato che il contratto veniva stipulato il 14.10.2019 e che pertanto il beneficio del c.d.
“minimo garantito” cessava di produrre effetti a far data dal mese di novembre 2020, la contestazione del dott. deve dirsi tempestiva, in quanto formulata entro il termine previsto per il pagamento Tes_1
della prima fattura del 2021 (emessa il 31.03.2021 e dunque con termine di pagamento entro il
31.05.2021) e perciò inidonea a generare in capo a un affidamento la cui frustrazione integri gli Pt_1
estremi della contrarietà a buona fede.
pagina 17 di 20 Del resto, stante il tenore letterale spiccatamente esplicativo della clausola di cui all'art.
3.2 del contratto, un'interpretazione secondo buona fede della stessa, ai sensi dell'art. 1366 c.c., non avrebbe potuto che condurre a confermare la limitazione del beneficio del c.d. “minimo garantito” al primo anno di esecuzione del contratto.
Da ultimo, parte appellante cita a sostegno della propria opzione interpretativa il criterio funzionale, il quale assume certamente rilevanza nel caso di specie, ma, ancora una volta, in senso opposto a quello voluto dalla difesa di Pt_1
Sul punto, va anzitutto premesso che, come opportunamente evidenziato dal primo Giudice, il rapporto contrattuale di cui è causa costituisce una sorta di prosecuzione dell'attività precedentemente svolta da
Pronto Sinistri s.a.s., fornitrice di dal 2017 (cfr. doc. 7 fascicolo I grado Controparte_1 CP_1
, la quale, a fronte di pregressi contrasti tra le parti, abbisognava di una serie di migliorie,
[...] sicché con la clausola in parola “ si assicurava di poter sviluppare le precedenti conoscenze Pt_1
adeguandole alle nuove richieste in un lasso di tempo congruo, a sua volta si Controparte_1
assicurava che il fornitore si attivasse per acquisire clientela senza accontentarsi di un minimo garantito triennale ( art. 1369 c.c.) e nel contempo si cautelava dal dover corrispondere somme in eccesso rispetto all'effettiva clientela acquisita (va ricordato che nel settembre 2021, a poco meno di due anni dall'inizio del contratto gli account attivati erano 46)” (cfr. sentenza gravata, p. 13).
In altri termini, avuto riguardo dell'intera operazione contrattuale e della sua stessa causa, il beneficio del c.d. “minimo garantito” aveva l'esclusiva funzione di contribuire ai costi delle attività che si rendevano necessarie a per adeguare l'opera precedentemente prestata da Pt_1 Parte_4 alle esigenze di e della clientela di quest'ultima, non potendo certo tradursi nella Controparte_1
garanzia di un sostegno economico imperituro per l'intera durata del rapporto contrattuale.
Diversamente, e in aperto contrasto con le altre disposizioni contrattuali (cfr., a titolo esemplificativo, artt. 3.1; 5.2; 9.2) che ancorano il corrispettivo dovuto da a alla persistenza Controparte_1 Pt_1 del servizio web a favore del cliente, la clausola di cui all'art.
3.2 si tradurrebbe – come opportunamente rilevato dall'odierna appellata – “in un meccanismo del tutto illogico e penalizzante per l'esponente in quanto garantirebbe al Fornitore euro 6.000,00 mensili per tre anni anche in caso di completa inattività di quest'ultimo” (cfr. comparsa di costituzione nel giudizio di appello, p. 25).
Per tutte le ragioni suesposte, il primo motivo d'appello è da ritenersi infondato e va pertanto rigettato.
Parimenti infondato è il secondo motivo d'appello, con il quale parte appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo Giudice ha interpretato l'emissione della nota di credito n. 2/2021 da parte di a parziale storno della fattura n. 1/2021 emessa sulla base del minimo garantito, Pt_1
pagina 18 di 20 argomentando che tale nota sarebbe in realtà stata emessa esclusivamente quale forma di dilazione di pagamento, in risposta a una richiesta in questo senso avanzata da che avrebbe Controparte_1
rappresentato alla fornitrice una situazione di difficoltà economica dovuta alla crisi innescata dalla contestuale emergenza pandemica.
Sul punto, pare sufficiente rilevare come parte appellante non fornisca alcun elemento probatorio a sostegno di tale allegazione, la cui verosimiglianza risulta peraltro smentita dalla dichiarazione di
– peraltro confermata da (cfr. atto di appello, pp. 15-16) – in base alla quale il Controparte_1 Pt_1 fatturato dell'odierna appellata si attesterebbe attorno ai 100 milioni di euro annui, sicché risulta assai arduo immaginare in quale modo la stessa avrebbe necessitato di una nota di credito per complessivi €
9.760,00 al fine di appianare una pretesa situazione di crisi.
Del resto, una simile prospettazione, che avrebbe visto animata da uno spirito di collaborazione, Pt_1
emettere una nota di credito al fine di consentire alla propria cliente di porre rimedio alle proprie difficoltà economiche, collide macroscopicamente con gli eventi che hanno successivamente scandito la vicenda de qua, inducendo l'odierna appellante, pochi mesi dopo la nota di credito, ad azionare in via monitoria il residuo della fattura n. 1/2021 coperto dalla nota stessa, unitamente all'ulteriore fattura n. 3/2021 che ometteva altresì di trasmettere in via preventiva alla pretesa debitrice.
Le doglianze di parte appellante non valgono peraltro a superare il passaggio argomentativo con cui il primo Giudice ha opportunamente rilevato, a ulteriore smentita della prospettazione offerta dalla difesa di che “le dilazioni di pagamento non richiedono l'emissione di note di credito, né tale è la Pt_1
prassi nei rapporti tra imprese: la dilazione di pagamento si formalizza con semplici comunicazioni tra le parti” e che, in ogni caso, “la normativa tributaria prevede una differente funzione della nota di credito” (cfr. sentenza gravata, p. 13).
Invero, premesso che, anche a prescindere da quanto disposto dalla normativa tributaria, la prassi commerciale non conosce ipotesi di note di credito con efficacia temporanea al fine di concedere al debitore il differimento del pagamento, di una tale efficacia temporanea non è fatta menzione alcuna nella relativa documentazione versata in atti (cfr. doc. 10 fascicolo I grado . Controparte_1
Da ultimo, del tutto priva di pregio è la doglianza con cui parte appellante lamenta che, in ogni caso, le sarebbe stata domandata la restituzione integrale dell'importo erroneamente pagato da CP_1
e non già della sola eccedenza fatturata sulla base del minimo garantito rispetto a quanto
[...]
maturato in ragione degli account effettivamente attivi.
Tale doglianza non trova invero alcun riscontro nelle difese di la quale si è sempre Controparte_1
riconosciuta debitrice degli importi correttamente calcolati sulla base degli account attivi (cfr. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, pp. 8 ss.; nonché comparsa di costituzione nel giudizio di pagina 19 di 20 appello, pp. 28 ss.), non avendo perciò mai domandato la restituzione integrale di quanto corrisposto a
Pt_1
Per queste ulteriori ragioni, anche il secondo motivo d'appello deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata.
Avuto riguardo all'esito del presente giudizio, che ha visto la soccombenza dell'appellante sulla Pt_1
stessa devono gravare le spese processuali della parte appellata, liquidate come in dispositivo, per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto delle questioni trattate e dei parametri medi di cui al DM n.147/2022, avuto riguardo allo scaglione di valore applicabile compreso tra € 26.001,00 a €
52.000,00.
La Corte dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R
115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 713/2024 del Tribunale di Monza pubblicata in data Parte_1
29.02.2024, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 713/2024 del Tribunale di Monza pubblicata in data
29.02.2024, che integralmente conferma;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 [...]
delle spese di lite del grado, liquidate in € 6.946,00 per compensi professionali oltre CP_1
iva, cpa e rimborso forfettario spese generali se dovuti;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15.01.2025.
Il Presidente rel. ed. est.
Dott.ssa Maria Teresa Brena
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