Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 31/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3003/2023 introdotta
DA
(c.f.: , rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Ettore Freda, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del D. G. p. t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Andrea Orefice, presso cui è elettivamente domiciliata.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare illegittima la sanzione disciplinare pecuniaria di €
400,00, irrogata con provvedimento prot. ASLAV-0049080-2023 del 30.5.2023, con conseguente disapplicazione del provvedimento, nonché condannare l' Controparte_1 alla restituzione della somma di € 400,00, oltre interessi;
spese vinte, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.10.2023, l'avv. , già direttore Parte_1 della , rappresentava di essere Parte_2 stata nominata, con nota prot. n. 2797/DG dell'8.3.2022 e con deliberazione del
Direttore Generale n. 614 dell'11.4.2022, unitamente alla dott.ssa Persona_1 quali R.U.P. del procedimento amministrativo finalizzato all'accertamento di eventuali irregolarità commesse dal dott. , dirigente medico dell' , Persona_2 Controparte_1 nello svolgimento di attività libero-professionale abituale in favore di terzi, nonostante
1
Esponeva che detto procedimento amministrativo era seguito all'istruttoria intrapresa dalla Corte di Conti e dalla Guardia di Finanza, finalizzati “all'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa – contabile nei confronti del dirigente sanitario ”. Per_2
Affermava che, dopo aver provveduto all'avvio del procedimento, nonché alla contestuale diffida e messa in mora per il recupero delle eventuali somme indebite, percepite dal dott. per le attività non autorizzate, ed a seguito di complessa Per_2 attività istruttoria, aveva comunicato alla Direzione Generale la chiusura del procedimento e trasmesso gli atti ai competenti uffici per le successive attività.
Riferiva di aver ricevuto una contestazione di addebito disciplinare, con nota prot. n.
ASLAV-0011776-2023 del 2.2.2023, per violazione dell'art. 34 co. 2 e dell'art. CP_2
5 co. 2 lett. a) e co. 6 lett. k) del Regolamento Procedimenti Disciplinari dell'
[...]
, con cui le veniva contestato quanto segue: “Si comunica che con nota prot. n. ASLAV-0006183- CP_1
2023 del 19/01/2023, ad oggetto “attivazione procedimento disciplinare a carico del Dirigente Avvocato IA Rosaria Di Trolio”, la
Direzione Strategica ha comunicato allo scrivente UPD “il deferimento della dirigente avv. IA Rosaria Di Trolio a codesto UPD per l'attivazione del conseguente procedimento disciplinare”, trasmettendo il flusso documentale “da cui si evincono ritardi e/o omissioni procedimentali, forieri di grave danno per l ”. Alla richiamata nota prot. n. ASLAV-0006183-2023 risultano allegati i seguenti Pt_3 atti:
1. Nota prot. n. 00069576 del 12/12/2022 ad oggetto “dr. . Comunicazione di avvio del procedimento Persona_2 amministrativo, ex art 7 e 8 L 241/90 per recupero somme” a firma della Direzione Strategica;
2. Nota prot. n. ASLAV 0071250-2022 del 16/12/2022 avente ad oggetto “Rif. Vostra nota prot. ASLAV 00069876-2022 del 12.12.2022-dr. . Comunicazione Persona_2 di avvio del procedimento amministrativo, ex art 7 e 8 L 241/90 per recupero somme” a firma dei RR.UU.PP. Avv.to Di Trolio e dr.ssa Par
con nota a margine del 30/12/2022 indirizzata al Presidente;
3. Nota prot. n. ASLAV 0001629-2023 del 04/01/2023 a Per_1 Par firma dell ad oggetto: “nota prot. n. 71250 del 16/12/2022 a firma dei RR.UU.PP. Avv.to Di Trolio e d.ssa .
4. Nota prot. Per_1 n. ASLAV 0003760-2023 del 12/01/2023 a firma della Direzione Strategica avente ad oggetto: “procedimento amministrativo recupero Co somme a carico del dr. . Avv.to Di Trolio e dr.ssa .
5. Nota prot. n. 0006038-2023 del Persona_2 CP_3 Per_1 19/01/2023 a firma della Direzione Strategica avente ad oggetto: “procedimento amministrativo recupero somme a carico del dr. Par
. Sollecito”. In particolare, l rileva che: - Dalla nota prot. n. 69576 del 12/12/2022 a firma della Persona_2 Controparte_4 viene esplicitata la circostanza di una pendenza di istruttoria della Procura Regionale della Corte dei Conti per la quale, “eventuali inerzie e/o ritardi procedimentali nella fattispecie de qua integrano i profili del grave inadempimento”; - Nella vs nota di riscontro prot.
71250 del 16.12.2022, “in qualità di RUP del Procedimento Istruttorio n. 102092/2020/DLG, giusta Delibera del Direttore Generale n.
614 del 11.4.2022, la SV, congiuntamente al RUP Dr. ha comunicato quanto segue, sinteticamente riportato: Persona_3Per_ comunicazione al dr. dell'avvio del procedimento amministrativo con nota prot. 31291 del 18.5.2022; accoglimento della Per_ richiesta del dr. , assistito da suo difensore, di termine di giorni quaranta per il deposito di memorie scritte e di istanza di accesso agli atti;
fissazione di audizione per il giorno 19.7.2022, con contestuale richiesta di rinvio del dr. a data successiva al 20.8.2022; Per_2 deposito di ulteriore documentazione integrativa in data 24.8.2022; fissazione di audizione per il giorno 20.12.2022, dopo l'esito del Per_ Par procedimento disciplinara attivato nei confronti del dr. da parte dell;
- Nella nota prot. 3760 del 12.1.2023 a firma della
Direzione Strategica viene evidenziato: “l'esito del procedimento disciplinare, indicato quale dirimente rispetto alla definizione del procedimento amministrativo in oggetto, non è pertinente in relazione agli approfondimenti istruttori effettuati da questa Direzione”;
“il procedimento disciplinare con privazione della retribuzione per giorni tre è stato già concluso con provvedimento prot. 49917 dell'11.10.2022, peraltro sorprendentemente non portato ad esecuzione dalla competente , come da accertamenti all'uopo Pt_5 Par esperiti. Di tale circostanza l'avv. Di Trolio non poteva non essere a conoscenza, nella qualità di Presidente pro tempore dell e firmataria, in quanto tale, unitamente agli altri componenti, del provvedimento disciplinare in questione.”; “non si rinviene alcuna valida motivazione a sostegno della mancata pronta attivazione della procedura di recupero delle somme indebitamente percepite dal dr. ”; - Nella predetta nota prot. 3760 del 12.1.2023 la Direzione Strategica altresì imputa ai RR.UU.PP. “ogni ritardo nel recupero Per_2 del danno erariale di cui trattasi, per il quale pende istruttoria della Corte dei Conti e relativi accertamenti della Guardia di Finanza”; ravvisa “i profili del grave inadempimento, al netto di eventuali ulteriori responsabilità di altra natura” e “dispone di procedere ad horas agli adempimenti di competenza preordinati al recupero di cui trattasi…”. Tale disposizione e la richiesta ad horas di quantificazione Per_ degli importi da recuperare a carico del dr. , anche per la pendente richiesta della Corte dei Conti, è stata inoltre ribadita a C sollecitata alla e congiuntamente al dalla Direzione Strategica con nota prot. 6038 del 19.1.2023. L'UPD, Parte_6
2 alla luce di quanto emerso dagli atti, letti gli atti e valutate le circostanze ritiene di dover procedere alla contestazione di addebito nei Par confronti dell'Avv. IA Rosaria Di Trolio. Dagli atti in possesso dell appare che il Dirigente abbia violato gli obblighi di cui all'art. 34 comma 2 del vigente CCNL che recita, tra l'altro: il Dirigente “conforma la sua condotta ai principi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, con la finalità del perseguimento e della tutela dell'interesse pubblico.” I fatti evidenziati nelle documentazione agli atti, costituiscono illecito disciplinare riferibile alla fattispecie del vigente CCNL del personale della Dirigenza ed all'art. 5 del vigente Regolamento Procedimenti disciplinari dipendenti Area Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria, Amministrativa, Tecnica e Professionale della , approvato con CP_1 delibera n. 308 del 12/03/2019 che al comma 2, lett. a) ed al comma 6, lettera k) testualmente recita: comma 2, lett. a) recante: inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché di presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all'espletamento dell'incarico affidato”; comma 6, lett. k) recante: “qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave danno all
[...]
o a terzi, fatto salvo quanto previsto dal comma 5. La sanzione disciplinare collegata alla fattispecie di cui all'art. 5, comma 2, Pt_7 lett. a) è quella della sanzione disciplinare con sanzione pecuniaria da un minimo di euro 200,00 a euro 500,00 (così come modificato dal CCNL Area Funzioni Locali – Triennio 2016-2018). La sanzione disciplinare collegata alla fattispecie di cui all'art. 5, comma 6, lett.
k) è quella della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di giorni 3 fino a un massimo di sei mesi. Le sanzioni comminate dal D.Lgs. 165/2001 e dal citato Regolamento disciplinare sono graduate secondo la gravità delle condotte. Tanto si contesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 bis, comma 4, del D.Lgs. 165/2001. (…)”.
Deduceva di essere stata convocata per l'audizione personale e di aver reso le proprie giustificazioni nei seguenti termini: “1) GENERICITA' DELLA CONTESTAZIONE. A) E' opportuno precisare, in linea generale, che è pacifico che la contestazione degli addebiti va ritenuta generica ove non risulti idonea a delineare le coordinate di riferimento per inquadrare con la necessaria precisione le mancanze attribuite al dipendente, ove non sia specificato il riferimento temporale, quello spaziale e con quali modalità si sarebbero svolti gli avvenimenti. La contestazione dell'addebito, infatti, ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato una idonea e piena difesa. B) Come visto, nel caso di specie all'Avv. Di Trolio è stata formalizzata la contestazione della presunta violazione delle norme, contrattuali e regolamentari, sopra trascritte. L'art. 5, comma 2° lettera a), sanziona la violazione della normativa contrattuale e legislativa vigente o la violazione di direttive, provvedimenti o disposizioni di servizio. 3 L'art. 5, comma 6° lettera k), a sua volta, sanziona la condotta negligente che abbia arrecato grave danno. Ciò premesso, sarebbe stato necessario specificare, nella contestazione di addebito: a) La condotta tenuta dell'Avv. Di Trolio;
b) Le norme o le direttive Co
o i provvedimenti violati;
c) Il grave danno che sarebbe derivato all dalla sua condotta negligente. Ebbene nulla di tutto questo è Par dato rinvenire nel caso di specie. La contestazione di addebito, così come formulata dall , viola palesemente l'art. 8 del Codice
Disciplinare Aziendale dell , in base al quale “Nella lettera di contestazione di addebito deve essere espressamente indicato CP_1 l'addebito”. Invero, nella contestazione di addebito vengono richiamati una serie di atti emessi dalla Direzione Strategica (i quali, peraltro, sono stati puntualmente riscontrati dall'avv. Di Trolio, come appresso si dirà). Poi, alla fine della cronologia degli atti adottati Par dalla Direzione Strategica, l asserisce che la “richiesta ad horas di quantificazione degli importi da recuperare a carico del dott.
, anche per la pendente richiesta della Corte dei Conti, è stata inoltre ribadita e sollecitata alla SV (...) dalla Direzione Strategica Per_2 con nota prot. n. 6038 del 19.01.2023”. Ebbene, il mero riferimento alle note emesse dalla Direzione Strategica non concreta la contestazione di alcun addebito. Allo stesso modo, il mero riferimento alle norme che prevedono comportamenti da tenere non concreta alcun addebito riferibile alla Dirigente. In altri termini, nella contestazione di addebito in parola manca qualsiasi riferimento al comportamento disciplinarmente rilevante presumibilmente tenuto dall'avv. Di Trolio: non è dato comprendere cosa si imputa alla
Dirigente. Sono indicati i presupposti (gli atti emessi dalla Direzione Strategica) e le disposizioni che conformano la condotta del
Dirigente in generale, ma non vi è traccia della specifica “imputazione” formulata nei confronti della Dirigente. Ma vi è di più. Dalla lettura della cd. contestazione di addebito non è dato comprendere quale normativa contrattuale e legislativa vigente, quali direttive, quali provvedimenti o disposizioni di servizio l'avv. Di Trolio non avrebbe osservato. Inoltre non è stato nemmeno accennato il presunto Co
“grave danno” che la ipotetica, ma non precisata, condotta dell'Avv. Di Trolio, avrebbe arrecato all Nel caso di specie non è stato in alcun modo precisato quali sarebbero le gravi negligenze commesse dalll'Avv. Di Trolio, né in cosa sarebbero consistite! Non vi è una descrizione della condotta censurata. In definitiva, la cd. contestazione di addebito è generica e il relativo procedimento va, pertanto, archiviato. 2). Sia pure con le difficoltà ed i limiti derivanti dal vizio denunciato nel precedente paragrafo, la deducente eccepisce, altresì, Par l'assoluta insussistenza di condotte negligenti. A tal riguardo fa osservare quanto segue: Il primo atto citato dall è la nota prot. n.
69576 del 12.12.2022, a firma del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
con tale 5 atto si chiedeva Per_ all'avv. Di Trolio di conoscere l'esito del procedimento avviato nei confronti del dott. e si chiedeva un espresso riscontro entro i successivi 5 giorni. Ebbene, in data 16.12.2022 (dopo 4 giorni), con nota prot. n. 71250, l'avv. Di Trolio relazionava in merito alla Per_ questione ed evidenziava che l'audizione del dott. era stata già fissata per il successivo 20 dicembre. Quindi, la prima nota a firma del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario è stata espressamente riscontrata. Non può parlarsi, dunque, di alcuna “inosservanza”. Né può parlarsi di “disposizione”, atteso che la nota prot. n. 69576/2022 non aveva carattere cogente, ma era semplicemente una richiesta di informazioni. Ma vi è di più. In data 10.01.2023, con nota prot. n. 2740, l'avv. Di Trolio integrava la sua precedente comunicazione di riscontro: trasmetteva al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo e al Direttore Sanitario il Per_ verbale di audizione del dott. , del 20.12.2022 e specificava che quest'ultimo, nel corso della sua audizione, aveva chiesto espressamente di “investire la Direzione strategica per la valutazione del caso circa la manifestata disponibilità a definire
3 transattivamente la controversia”. Pertanto, l'avv. Di Trolio, pur esplicitando che avrebbe proceduto alla conclusione del procedimento Per_ avviato nei confronti del dott. , faceva salva la “diversa volontà della Direzione Strategica con riferimento alla richiesta formulata”. Con la nota prot. n. 3760 del 12.01.2023, la Direzione Strategica, senza dare alcun riscontro alla richiesta formulata dal Per_ dott. nel verbale di audizione ed espressamente portata alla Sua attenzione dall'avv. Di Trolio con la nota prot. n. 2740/2023, Per_ asseriva che la mancata attivazione della procedura di recupero delle somme indebitamente percepite dal dott. era immotivata e che “ogni ritardo nel recupero del danno erariale di cui trattasi” era imputabile esclusivamente all'avv. Di Trolio. Con tale nota, infine, la Direzione Strategica disponeva “di procedere AD agli adempimenti di competenza preordinati al recupero di cui trattasi, CP_6 notiziandone con immediatezza la scrivente Direzione”. Infine, con nota prot. n. 6038 del 19.01.2023, avente a oggetto: “Procedimento amministrativo recupero somme a carico del dott. . Sollecito”, la Direzione Strategica sollecitava, appunto, la Persona_2 conclusione del procedimento, chiedendo “ad horas (...) di quantificare responsabilmente l'importo da recuperare a carico del dott.
”. E così è stato. L'avv. Di Trolio, in data 19.01.2023, prot. n. 6314 (vale a dire, lo stesso giorno, solo qualche ora più tardi), ha Per_2 Per_ concluso il procedimento amministrativo nei confronti del dott. , finalizzato al recupero della somma di euro 380.527,12. Anche le cd. disposizioni del 12.01.2023 e del 19.01.2023, entrambe a firma della Direzione Strategica, sono state pedissequamente osservate dalla Dirigente. Anche in questo caso non può parlarsi di inosservanza di disposizioni di servizio. Ma non è tutto. Nella cd. contestazione di addebito, inspiegabilmente, non viene menzionato il provvedimento prot. n. 6314 del 19.01.2023, a firma dell'avv. Di Trolio, di Per_ conclusione del procedimento amministrativo nei confronti del dott. . Questo ha condotto alla emanazione di un provvedimento di contestazione di addebito totalmente infondato;
non vi è alcuna disposizione di servizio non osservata: - la nota prot. n. 69576 del
12.12.2022 della D.S. non è una disposizione di servizio, ma ha carattere interlocutorio e ha trovato espresso riscontro in data 16.12.2022 con nota prot. n. 71250, a firma dell'avv. Di Trolio, peraltro, integrata in data 10.01.2023, con la nota prot. n. 2740, sempre a firma dell'avv. Di Trolio;
- la nota prot. n. 3760 del 12.01.2023 e la nota prot. n. 6038 del 19.01.2023 sono state assolutamente osservate dall'avv. Di Trolio che, in data 19.01.2023, ha concluso il procedimento e ha disposto il recupero di ben 380.000,00 a carico del dott.
. Un'ultima considerazione. Non vi è alcun pericolo di danno erariale. Sin dal maggio 2022, l'avv. Di Trolio ha diffidato e messo Per_2 in mora il dott. per il recupero delle predette somme, ai sensi dell'art. 1219 c.c. (prot. n. 31291 del 18.05.2022). Ebbene, Per_2 l'emanazione di atto ha interrotto (ex lege) qualsiasi termine di prescrizione, con tutti gli effetti che derivano dalla messa in mora anche nel caso di mora ex persona anche se, nel caso di specie, trattandosi di fatto illecito, la mora è ex re. Tale considerazione conduce ad Par esaminare l'ultima asserzione dell , riferita a un non meglio specificato “grave danno all o a terzi”, che sarebbe stato CP_1 procurato – presuntivamente – dalla condotta dell'avv. Di Trolio. Niente di tutto questo. È vero il contrario. L'avv. Di Trolio, con grande diligenza, immediatamente dopo essere stata nominata RUP del procedimento istruttorio a carico del dott. (delibera n. 64/DG Per_2 dell'11.04.2022), si è preoccupata di metterlo in mora e ha interrotto i termini di prescrizione. In conclusione quindi: a) Non sono state violate norme contrattuali, legislative né direttive né provvedimenti;
b) L'Avv. Di Trolio ha puntualmente riscontrato tutte le richieste, non aventi il rango né di direttive né di provvedimenti né di disposizioni di servizio, della Direzione Strategica;
c) Il procedimento Per_ amministrativo finalizzato all'accertamento di eventuali indebiti incamerati dal Dr. , nonché al recupero degli stessi, è stato puntualmente attivato, con gli effetti di interruzione del termine di prescrizione e di costituzione in mora;
d) Il medesimo procedimento
è stato definito con la proposta di trasmissione degli atti all'ufficio competente per il recupero in via amministrativa delle somme dovute Co dal , puntualmente quantificate;
e) Non vi è stato alcun danno patito dall tantomento grave;
f) Non vi è, quindi, alcuna CP_7 condotta censurabile dell'Avv. Di Trolio. A ciò deve aggiungersi che il procedimento amministrativo di che trattasi è stato estremamente complesso, e ha richiesto la necessità di svolgere attività istruttoria in contraddittorio con l'interessato. Basti pensare che il NIA, nella relazione datata 14.9.07.2020, affermò che, all'esito dell'istruttoria compiuta, non era in grado di valutare la sussistenza o meno di Per_ incompatibilità del Dr. , auspicando l'intervento di esperto qualificato in materia giuridico-economica”.
Rappresentava di aver ricevuto con nota prot. n. ASLAV-0049080-2023 del
30.05.2023, l'irrogazione della sanzione disciplinare della multa di € 400,00, con la seguente motivazione: “[..] 1. Non ha rilievo quanto emergente dalle memorie difensive al punto 1)”genericità della contestazione”. Invero, già dalla nota prot. 6183 del 19.01.2023 di attivazione del procedimento disciplinare, la Direzione Strategica rileva ritardi e/o omissioni procedimentali, forieri di grave danno per l' ”. Il ritardo e l'omissione procedimentale vengono Pt_3 ribaditi dalla Direzione Strategica nelle allegate note prot. 69576 del 12-12-2022 e prot. 3760 del 12.01.2023, ove si eccepisce anche “il procedimento disciplinare …. È stato già concluso con provvedimento prot. n. 49917 dell'11.10.2022, peraltro sorprendentemente non portato ad esecuzione dalla competente come da accertamenti all'uopo esperiti. Di tale circostanza l'Avv. Controparte_8 Di Trolio non poteva non essere a conoscenza, nella qualità di Presidente pro tempore dell ”. In tali note, e nella successiva nota Pt_8 prot. 6038 del 19.1.2023 era ben precisata la responsabilità amministrativa quali RRUUPP della procedura per la quale “pende istruttoria della Corte dei Conti e relativi accertamenti della Guardia di Finanza”. Ancora, nella contestazione di addebito formulata è stato riportato l'illecito disciplinare di cui all'art. 5 del vigente Regolamento Aziendale Procedimenti Disciplinari: comma 2, lett. a:
“inosservanza delle direttive dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio,…”; comma 6, lett. k: “qualsiasi comportamento negligente dal quale sia derivato grave danno all o a terzi…”. Non hanno rilievo neppure le ragioni formulate ex adverso in ordine Parte_7 alla pretesa “insussistenza del fatto – insussistenza di condotte negligenti” nel merito della contestazione formulata. Dalle memorie difensive e dagli atti in possesso e dalla ulteriore documentazione prodotta in allegato, non si ravvisa ritardo nei riscontri formali alle direttive e/o disposizioni della Direzione Strategica sopra riportate. Vi è stato effettivo ritardo nella trasmissione del provvedimento
4 disciplinare a carico del Dott. P.P. alla competente per il compimento dell'esecuzione, come rilevato nella nota prot. 3760 del Pt_5 12.01.2023 a firma della Direzione Strategica che precisa: “di tale circostanza l'Avv. Di Trolio non poteva non essere a conoscenza….”
L'UPD evidenzia inoltre: a) La nota prot. 31291 ad oggetto: “Diffida e mezza in mora” del 18.05.2022 è l'avvio del procedimento amministrativo ed è stata formulata dai RRUUPP ai sensi degli artt.
7-8 e 10 della L 241/90. Si riporta di seguito quanto dai RRUUPP descritto nella nota: “la presente è da considerarsi quale avvio del procedimento di recupero e/o restituzione dell'importo complessivo contestato, oltre interessi maturati e maturandi dalle singole scadenze e fino all'effettivo pagamento, ai sensi dell'art. 7 della L 241/90. Co Ai sensi dell'art. 8 della L 241/90, si comunica che l'Amministrazione competente è l;
l'Ufficio competente in materia è Parte_7 l , supportato dall'UOC assistenza Giuridico Legale;
i Responsabili del Procedimento sono la Dott.ssa Pt_5 Persona_3 direttore f.f. UOC e l'Avv. , direttore UOC Assistenza Giuridico Legale, il procedimento CP_8 CP_8 Parte_1 si concluderà entro trenta giorni fatte salve eventuali sospensioni che si rendessero necessarie. Ai sensi dell'art. 10 L 241/90 la SV ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24; di presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. Decorsi inutilmente il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della presente, l procederà al recupero forzoso delle somme in questione nei modi e termini di CP_1 legge.”. Con tale nota vi è anche la costituzione in mora, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1219 c.c.; b) La nota prot. 6314 del 19.01.2023
a firma dei ad oggetto “Comunicazione conclusione procedimento amministrativo attivato con nota prot 31291 del 18.05.2022” CP_3 rappresenta la conclusione del procedimento come rilevabile nello stesso oggetto riportato e come riportato nella nota stessa:
“dichiariamo concluso il procedimento amministrativo attivato nei confronti del Dott. P.P. con atto prot. n. 31291 finalizzato al recupero Co della somma di Euro 380.527,12… mediante il pagamento in favore dell AV…” Da quanto innanzi emerge che: - Non vi sono stati ritardi nei riscontri formali alle disposizioni di servizio dettate dalla Direzione Strategica;
- Ai sensi dell'art. 2 L. 241/90, richiamato dai
RRUUPP nella nota di avvio, il procedimento amministrativo deve concludersi entro il termine di trenta giorni. Nella fattispecie, è senz'altro da considerare: in primis, la particolare complessità del procedimento, complessità evidenziata anche nella lunga fase di attività istruttorie del N.I.A. (Nucleo Ispettivo Aziendale) e nella nota conclusiva del N.I.A. “comunica, all'esito dell'istruttoria compiuta, di non poter completare il mandato conferito …. Stante l'impossibilità oggettiva a valutare la sussistenza o meno di incompatibilità previste … potrebbe essere opportuno affidare incarico ad esperto qualificato in materia giuridico-economica”. Si deve ancora tener conto della necessità di dover garantire il contraddittorio, l'esibizione di memorie difensive e di documentazione integrativa. Si può concordare con l'opportunità di attendere l'esito del procedimento disciplinare attivato nei confronti dello stesso” riferita dai RRUUPP nella nota prot. 71250 del 16.12.2022 indirizzata alla Direzione Strategica. Per tutti questi motivi su esposti, l'UPD ritiene senz'altro non congruo il termine di giorni trenta sopraindicato, ma non ravvisa le motivazioni della conclusione del procedimento avvenuto il 19 gennaio 2023, ben oltre 180 giorni dall'avvio del procedimento amministrativo, e ben oltre la data di conclusione del procedimento Par disciplinare datato 11.10.2022. Tanto l ritiene, pur tenuto conto dell'audizione del 20.1.2022, richiesta dal difensore del Dr P.P., come riferito dai RRUUPP, e della richiesta di transazione, in considerazione del comma 7 art. 2 della L. 241/90 che recita: “ i termini… possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di Par certificazioni relativi ai fatti…”.
2.In merito all'insussistenza del danno l concorda nel ritenere che l'emanazione dell'atto prot. n.
31291 del 18.05.2022 di “diffida e messa in mora” ai sensi dell'art. 1219 c.c. interrompe qualsiasi termine di prescrizione e che pertanto non vi sia stato comportamento negligente dal quale sia derivato grave danno all . Gli atti in possesso documentano infatti, Parte_7 che dopo la nomina RUP con delibera n. 614 del 11.04.2022, è stata elaborata la nota prot. 31291 del 18.05.2022 di “Diffida e messa in Par mora”. L ritiene che le suddette circostanze siano da considerarsi sufficienti per dichiarare l'Avv. Controparte_9 responsabile della violazione disciplinare di cui all'art. 5 del Regolamento Procedimento disciplinari dipendenti Area Dirigenza Medica,
Veterinaria, Sanitaria, Amministrativa, Tecnica e Professionale della , approvato con delibera n. 308 del 12/03/2019, CP_1 indicata nella contestazione di addebito prot. 34687 del 14.06.2022: comma 2, let. A) recante “Inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché di presenza in servizio correlato alle esigenze della struttura ed all'espletamento dell'incarico affidato”. La sanzione disciplinare
è quella della sanzione pecuniaria di un minimo di euro 200,00 a euro 500,00 (così come modificato dal CCNL Area Funzioni Locali-
Triennio 2016-2018), e dispone l'applicazione alla stessa Avv. della sanzione disciplinare con sanzione pecuniaria Parte_1 di Euro 400,00. L'entità della sanzione è in relazione alla gravità della mancanza, per le seguenti circostanze: - Pendenza di istruttoria della Procura Regionale della Corte dei Conti;
- Indagini in corso della Guardia di Finanza. Circostanze evidenziate più volte dalla
Direzione Strategica nelle note di sollecito, peraltro già esplicitate nella delibera n. 614 del 11.4.2022 ad oggetto: “Procedimento
Istruttorio n. 102092/2020/DLG. . - Ritardata esecuzione del procedimento disciplinare del Dr. P.P. da parte dell CP_10 Pt_5 Par
, per ritardata comunicazione da parte dell della sanzione disciplinare da irrogare al Dr. P.P., di cui l'Avv. Di Trolio ricopriva
[...] la carica di Presidente pro tempore;
- Ritardata conclusione del procedimento amministrativo all'esito del procedimento disciplinare a Par carico del Dr. P.P.. da parte dell , per ritardata comunicazione da parte dell della sanzione disciplinare da irrogare al Dr Pt_5 PP., di cui l'Avv. Di Trolio ricopriva la carica di Presidente protempore;
ritardata conclusione del procedimento amministrativo all'esito del procedimento disciplinare a carico del Dr.P.P.(…)”.
Impugnava il provvedimento sanzionatorio deducendone l'illegittimità anzitutto per irregolare costituzione dell' e conseguente nullità della contestazione e della Pt_4 successiva sanzione irrogata, atteso che il procedimento disciplinare aveva avuto inizio,
5 in data 2.2.2023, sotto la vigenza del Codice disciplinare approvato con deliberazione n. 308 del 12.3.2019 e non poteva essere retto dal Regolamento procedimenti disciplinari approvato con deliberazione n. 694 del 24.5.2023.
Eccepiva, altresì, la genericità della contestazione, ai sensi dell'art. 8 del Codice
Disciplinare Aziendale dell' , in quanto carente della specifica Controparte_1 imputazione delle disposizioni contrattuali e legislative violate, oltre che dell'elemento del grave danno arrecato all' Pt_3
Deduceva la violazione del principio di immutabilità della contestazione, con conseguente applicazione della sanzione ai soli fatti contestati.
Rappresentava l'insussistenza del fatto, l'inesistenza delle condotte censurabili e l'insussistenza del danno erariale, per aver correttamente diffidato e messo in mora il dott. già con il provvedimento di maggio 2022. Per_2
Descritte le vicende del procedimento amministrativo attivato nei confronti del dirigente medico, precisava che il termine di durata del procedimento amministrativo aveva natura ordinatoria e non natura perentoria, anche ex art. 152 co. 2 c.p.c.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' , innanzi al Tribunale di Parte_7
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la resistente si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Preliminarmente, operava una ricostruzione più ampia dei fatti di causa, eccependo la parziale ricostruzione effettuata dalla ricorrente, alla luce dei procedimenti avviati dalla Procura Regionale della Corte dei Conti, presso la sezione Giurisdizionale della
Campania, e dagli ulteriori approfondimenti richiesti dal sostituto procuratore generale, dott.ssa . Per_4
Deduceva l'infondatezza del motivo di opposizione fondato sulla illegittima composizione dell' in quanto, laddove tra i membri dell'Ufficio Procedimenti Pt_4
Disciplinari non fosse scelto un Direttore dell'area A.T.P., doveva ritenersi perfettamente legittima la nomina di Presidente dell'Ufficio medesimo di un componente non Direttore della Area A.T.P.
Affermava l'infondatezza dei motivi di ricorso relativi alla genericità della contestazione disciplinare e alla immodificabilità della medesima contestazione, deducendo l'ammissibilità della contestazione per relationem mediante rinvio ad atti già conosciuti dal dipendente.
Eccepiva, altresì, l'infondatezza degli altri motivi di ricorso relativi all'insussistenza della condotta inadempiente ed alla tempestiva conclusione del procedimento amministrativo, affermando l'effettiva gravità dell'inadempimento connesso all'ampio
6 ritardo della ricorrente nella gestione e nella conclusione del procedimento.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Giova precisare che i fatti contestati vengono ricondotti, oltre che alla normativa generale ex art. 2104 e 2105 c.c., ed oltre che all'art. 34 co. 2 Controparte_11
(triennio 2016-2018), all'illecito disciplinare di cui all'art. 5 co. 2 lett. a) e co. 6
[...] lett. k) del Regolamento Procedimenti disciplinari per l'Area Dirigenza Medica,
Veterinaria, Sanitaria, Amministrativa, Tecnica e Professionale della , Controparte_1 approvato con delibera n. 308 del 12.3.2019 (“Art.
5 - Sanzioni Disciplinari del Dirigente - Le violazioni, da parte dei dirigenti degli obblighi disciplinati dall'art. 4 del presente regolamento (obblighi del dirigente), dal codice disciplinare e dalle Pt vigenti disposizioni contrattuali e legislative per il personale dell'area della dirigenza medica e veterinaria , secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, danno luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni: a) censura scritta;
b) sanzione pecuniaria;
c) sospensione dal servizio;
d) licenziamento con preavviso;
e) licenziamento senza preavviso. L è tenuta al CP_1 rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza. In ottemperanza a quanto Co previsto dall'art. 55, co.
2. del D.lgs. 165/2001, i codici disciplinari sono pubblicati sul sito istituzionale di questa nella sezione codici di condotta. [..] 2. La sanzione disciplinare dal minimo della censura scritta fino alla multa da € 200,00 a € 500,00 si applica graduando l'entità della stessa in relazione ai criteri di cui all'art. 3, co.1., del presente regolamento, nei casi di: a) inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché di presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all'espletamento dell'incarico affidato ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55 quater, co.1., lett. a) D.Lgs. 165/2001; [..];
6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi, si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui all'art. 3, co.1, del presente regolamento per: [..] lett. k) qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave danno all o a terzi, fatto salvo quanto previsto dal comma 5”). Parte_7
In sintesi, l'Azienda datrice di lavoro ha ritenuto di dover sanzionare la ricorrente per il paventato ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo finalizzato all'accertamento del preteso illecito, che sarebbe stato commesso dal dirigente medico dott. per aver percepito l'indennità di esclusività e, nel contempo, Persona_2 aver condotto attività di lavoro libero-professionale in favore di soggetti terzi senza previa autorizzazione datoriale.
Il tutto su impulso della competente Procura presso la Corte dei Conti, oltre che della
Guardia di Finanza, Compagnia di Ariano Irpino.
La Direzione Generale dell' con nota prot. n. 2650/DG del 3.3.2022, aveva, CP_1 infatti, incaricato la ricorrente, nella qualità di Presidente dell' e la dott.ssa Pt_4
nella qualità di Direttore f.f. dell' Persona_3 Controparte_8 nonché il dott. , nella qualità di Presidente del Nucleo Ispettivo Persona_5
Aziendale, di relazionare “congiuntamente ed in modo esaustivo in merito al seguente punto: “di eventuali accertamenti svolti, nell'ultimo quinquennio, per accertare che il dottor svolgesse o meno attività extra moenia”. Per_2
7 Riscontrata l'assenza di detta autorizzazione (cfr. relazione prot. n. 8445 del 8.3.2022), la Direzione Generale conferiva all'avv. Di Trolio e alla dott.ssa l'incarico di Per_1 proseguire nell'attività istruttoria, nonché “porre in essere ogni attività necessaria nell'interesse dell' ” (cfr. delibera n. 614 dell'11.4.2022). Pt_3
La ricorrente, ritenendo necessaria attività istruttoria, chiedeva al responsabile dell'ufficio una dettagliata relazione in ordine all'attività svolta dal dott. CP_12
, con riferimento all'attività di C.T.U. da lui espletata sin dall'anno 2007. Per_2
Ebbene, ottenuta la relazione (prot. n. 20 del 19.4.2022), l'avv. Di Trolio comunicava, ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/1990, l'avvio del procedimento amministrativo nei confronti del dott. , e ciò con nota prot. 0031291 del 18.5.2022. Per_2
A fronte delle osservazioni difensive proposte dal dirigente medico, la ricorrente avviava una fase istruttoria, definita con comunicazione prot. n. 0006314 del
19.1.2023, con cui provvedeva alla conclusione del procedimento amministrativo.
Nelle more, l'Azienda datrice riteneva consumato un inadempimento della ricorrente, alla luce del lungo periodo di tempo trascorso tra il provvedimento di avvio del
18.5.2022 e quello di conclusione del 19.1.2023, peraltro di identico tenore in ordine al recupero dell'indennità di esclusività, e nonostante i solleciti medio tempore rivolti alla stessa ricorrente affinché concludesse con solerzia il procedimento.
2. Ciò chiarito, a questo punto occorre esaminare i motivi di impugnazione sollevati in ricorso avverso la sanzione conservativa in questione.
Ebbene, risulta fondato il motivo attinente alla totale assenza di responsabilità disciplinare in capo all'avv. Di Trolio, la quale, nel condurre l'attività demandatale dal datore di lavoro, non risulta essere incorsa in qualsivoglia inadempimento dei propri doveri professionali, né essa è incorsa nella violazione delle disposizioni contenute nel
Codice disciplinare in atti, con specifico riferimento all'art. 4 ed all'art. 5 sopra riportato, quest'ultimo contenente le specifiche disposizioni disciplinari che si assumono trascurate dalla ricorrente (co. 2 lett. a): inosservanza della normativa di legge, di contratto e di disposizioni di servizio).
Dall'esame degli atti processuali emerge, infatti, l'infondatezza di merito della contestazione e della successiva sanzione addebitata alla ricorrente, la quale ha portato a termine l'incarico affidatole tempestivamente e nel pieno rispetto delle disposizioni di servizio, e ciò anche in considerazione della complessità dell'istruttoria subprocedimentale.
Tale profilo costituisce la ragione più liquida ai fini della decisione, assorbendo ogni altro motivo di ricorso.
A tale conclusione si giunge attraverso il rilievo della effettiva natura giuridica del
8 provvedimento prot. 0031291 del 18.5.2022, adottato dalla ricorrente e denominato
“comunicazione di avvio del procedimento”, nel quale, tra l'altro, si si legge quanto segue: “CONSIDERATO che dagli atti a disposizione, emerge il superamento dei limiti previsti per l'attività occasionale, ne consegue C che la ha svolto tale attività con carattere di abitualità in violazione del rapporto di lavoro di tipo esclusivo fino al 31/01/2017, data in cui risulta cessata la partiva iva, giusta nota Agenzia delle Entrate acquisita al prot. Gru n. 11375 del 10/09/2020, supra citata;
- che Co è interesse di questa procedere all'immediato recupero delle somme indebitamente percepite e non dovute, cosi determinate: euro
203.458,00 oltre interessi maturati maturandi dalle singole scadenze fino all'effettivo pagamento, relativa ai redditi dichiarati nelle dichiarazioni presentate all' Agenzia delle Entrate per l'attività di lavoro autonomo/attività professionale per gli anni d' imposta dal
2007 al 2017. come da tabella supra riportata, oggetto di recupero ai sensi dell'art. 53, comma 7, del D.Igs. n. 165/2001; • euro 177.077,12 oltre interessi maturati e maturandi dalle singole scadenze fino all'effettivo pagamento, relativa alla somma degli importi indebitamente ricevuti a titolo di indennità di esclusività ed emolumenti correlati, come da prospetto che si allega alla presente (cfr. all. n. 2) e che ne costituisce parte integrante. Qualora la SV voglia rateizzare tale importo, potrà corrispondere l'importo di euro 121,239,45, al netto CP CP_1 degli oneri previdenziale versati all e all' . I contributi previdenziali a carico dell e a carico del dipendente per un Pt_3 totale di curo 109,717,39 saranno recuperati presso gli Istituti Previdenziali. Tutto ciò premesso e considerato, i nominati RR.UU.PP.
DIFFIDANO il dr. , nato ad [...] il [...] e nel contempo costituiscono in mora quest'ultimo, ai sensi Persona_2 e per gli effetti di cui all'art. 1219 c.c. alla immediata restituzione dell'importo complessivo contestato mediante il pagamento in favore dell' dello stesso con accredito sul conto corrente presso la Banca Popolare di Bari, intestato all' , cod. iban Parte_7 Parte_7 IT 03 U0542404297000000000279, indicando la specifica causale "Restituzione somme. La presente è da considerarsi quale avvio del procedimento amministrativo di recupero e/o restituzione dell'importo complessivo contestato, oltre interessi maturati e maturandi dalle singole scadenze fino all'effettivo pagamento ai sensi dell'art. 7 della 241/90 … Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della presente, l procederà al recupero forzoso delle somme in questione nei modi e termini di legge”. CP_1
Dal tenore e dal contenuto di siffatto provvedimento, ritiene il giudice che esso, a dispetto del nomen iuris adottato, contenga non solo la comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 L. 241/1990, ma altresì l'atto conclusivo del procedimento amministrativo, e ciò contestualmente al suo avvio.
Più precisamente, in detta comunicazione, la ricorrente aveva già provveduto ad accertare la sussistenza e l'importo delle somme indebitamente percepite dal dott.
, nonché a richiederne la ripetizione attraverso la costituzione in mora del Per_2 destinatario, munita di valenza interruttiva della prescrizione estintiva, come correttamente opinato in ricorso.
In sostanza, la ricorrente ha evidentemente ritenuto di poter intimare la restituzione delle somme allo stato degli atti, rinvenendovi sufficienti elementi da cui trarre l'insussistenza del diritto del dott. a percepire l'indennità di esclusività ed Per_2 avendo potuto determinare l'importo complessivo dell'indebito.
Sulla scorta di tale provvedimento, l'Amministrazione datrice aveva a propria disposizione tutti gli elementi necessari e sufficienti per poter assumere ogni conseguente determinazione, incluso l'avvio di un'azione giudiziaria civile per il recupero degli importi.
Peraltro, non rileva l'assenza di formale adozione di provvedimento conclusivo
(comunque successivamente emanato, come si vedrà meglio appresso), specie in ordine al profilo della trasmissione del provvedimento ai superiori gerarchici.
Difatti, a prescindere da siffatta formalità, e scrutinando la fattispecie con la lente del giuslavorista, cioè collocandola nel contesto civilistico del rapporto contrattuale di
9 lavoro ed abbandonando la prospettiva prettamente amministrativa, si rileva che anche nel pubblico impiego privatizzato il datore di lavoro ha sempre a disposizione il
"fascicolo" del procedimento che viene condotto dai suoi sottoposti, sicché esso può e deve conoscerne il relativo contenuto.
Di conseguenza, nel momento in cui ha a più riprese sollecitato l'avv. Controparte_1
Di Trolio a concludere il procedimento, avrebbe potuto e dovuto verificare l'effettiva natura della comunicazione di avvio prefata e la presenza, in essa, di una diffida di pagamento completa di ogni elemento utile all'ulteriore corso delle tutele nei confronti del preteso debitore.
Peraltro, pur volendo tenere in considerare le regole dell'agere amministrativo, deve osservarsi che l'art. 7 L. 241/1990 subordina l'instaurazione del contraddittorio procedimentale all'insussistenza di particolari esigenze di celerità, ipotesi in cui l'adozione del provvedimento amministrativo è preceduta dalla comunicazione di avvio e dalla partecipazione procedimentale dell'amministrato.
Di contro, ove vi sia una specifica necessità d'urgenza e di rapidità dell'azione amministrativa, la norma consente alla P.A. di adottare il provvedimento inaudita altera parte, come appunto avvenuto nel caso di specie, laddove l'atto del 18.5.2022 conteneva già il provvedimento amministrativo teso al recupero degli importi indebiti, differendosi l'instaurazione del contraddittorio ad una fase successiva.
La particolare entità e natura giuridica dell'importo indebito e l'impulso procedimentale da parte della Procura presso al Corte dei conti hanno senz'altro indotto la ricorrente (o meglio l'ufficio appositamente incaricato) a provvedere immediatamente, costituendo in mora l'interessato sin da subito.
Non a caso, in explicit, il provvedimento del 18.5.2022 non comunica al destinatario che, decorsi 30 giorni “dalla data di ricezione della presente”, sarebbe stato adottato il provvedimento definitivo, bensì che, decorso tale termine, sarebbero state attivate le tutele di legge.
Tale manifestazione di volontà prevale sulla formula meramente sacramentale che la precede, ossia sull'avviso, di puro stile, ex art. 8 L. 241/1990 (adozione del provvedimento decorsi 30 giorni).
Pertanto, con il provvedimento del 18.5.2022, la ricorrente ha tempestivamente, compiutamente e correttamente adempiuto ad ogni obbligo professionale scaturente dal rapporto di lavoro con la P.A. e con lo specifico incarico ricevuto in relazione alla posizione del dott. , per di più ritenendo di dover provvedere immediatamente Per_2
e con somma urgenza, il che impone di escludere la configurabilità di qualsivoglia condotta oziosa o, inadempiente, connotata di rilievo disciplinare.
10 Tanto basterebbe a configurare l'illegittimità della sanzione conservativa impugnata ed a disporne l'annullamento sin dalla sua irrogazione.
3. A ciò si aggiunga che la comunicazione prot. 0031291 del 18.5.2022 aveva comunque assegnato al destinatario un termine per memorie difensive ex art. 10 L.
241/1990, delineando, come sopra anticipato, un contraddittorio differito rispetto alla contestuale adozione del provvedimento conclusivo.
A fronte delle memorie presentate dall'interessato, la ricorrente, ferma la definizione del procedimento come già adottata, ha incardinato un subprocedimento istruttorio, volto ad acquisire elementi probatori provenienti dallo stesso dott. , onde Per_2 accertare la fondatezza di quanto da quest'ultimo dedotto in relazione all'attività di
C.T.U. da lui espletata negli uffici giudiziari, attività che egli riteneva come vincolata e, perciò, tale da generare un reddito compatibile con l'indennità di esclusività.
Per di più, l'interessato deduceva di aver comunque ricevuto esplicita autorizzazione datoriale, art. 53 D. Lgs. 165/2001, all'esercizio di attività di C.T.U. presso i Tribunali di Benevento, Avellino, Ariano Irpino e S. Angelo dei Lombardi.
Dunque, a ben vedere, l'esame della fattispecie rivela che il ritardo contestato dalla P.A. si è prodotto non già nell'adozione del provvedimento conclusivo, bensì nella conduzione di tale sottofase istruttoria, invero protrattasi per diversi mesi e culminata in un provvedimento totalmente confermativo del precedente.
Ebbene, pur volendo ammettere che tale sottoprocedimento si sia prolungato oltre un ragionevole termine di conclusione, che potrebbe identificarsi nel termine generale di
90 giorni ex art. 2 co. 3 L. 241/1990, non v'è dubbio che il ritardo debba reputarsi pienamente giustificato in considerazione della necessità di garantire un adeguato contraddittorio, della peculiarità degli addebiti sollevati e della complessità dell'attività istruttoria da espletare, nonché della stessa articolazione subprocedimentale, invero frastagliata, la quale ha contemplato l'audizione personale dell'interessato, condotta addì 24.5.2022, l'accesso agli atti da parte dello stesso, esitato con il provvedimento n.
0035728 del 21.6.2022, la produzione di memoria difensiva del 29.6.2022 e di ulteriori documenti in data 24.8.2022, e infine una ulteriore audizione personale addì
20.12.2022, a cui seguiva il provvedimento del 19.1.2023.
In sintesi, nel subprocedimento istruttorio in esame, si è reso necessario accertare se il dott. avesse in effetti svolto funzioni di consulente tecnico d'ufficio del Per_2
Tribunale, così producendo un reddito non incompatibile con l'indennità di esclusività.
Sul punto, ritiene questo giudice che l'attività di C.T.U. non può essere parificata a quella prestata in favore di privati cittadini, in quanto essa si traduce in un ausilio all'attività giurisdizionale e, quindi, in un munus pubblico, per il quale non solo il
11 datore di lavoro pubblico non può imporre limitazione preventive, ma che neppure può subordinare all'esercizio intramurario in senso fisico.
Con ciò, si vuole significare che il pubblico dipendente che, regolarmente iscritto all'albo dei C.T.U., espleti le relative funzioni non necessita di specifiche autorizzazioni datoriali, diverse da quella già rilasciata per l' (salvo che i volumi degli incarichi CP_12 non siano tali da pregiudicare la prestazione di lavoro subordinato) e non è tenuto a condurre le operazioni peritali all'interno dell'azienda datoriale.
Pertanto, lo scrivente reputa che l'attività di C.T.U. venga a qualificarsi intrinsecamente come A.L.P.I., senza pregiudizio per l'indennità di esclusività e senza necessità di separata autorizzazione, come del resto previsto dall'art. 2 lett. c) del
Regolamento A.L.P.I. 2014 dell' resistente. Pt_3
Ciò posto, non può dubitarsi che l'accertamento de quo fosse senz'altro complesso e tale da richiedere tempistiche di espletamento ben più estese del predetto termine di conclusione applicabile al subprocedimento istruttorio.
Peraltro, nel subprocedimento istruttorio condotto dalla ricorrente, occorreva altresì accertare il rispetto, da parte del dott. , delle modalità di fatturazione fiscale dei Per_2 compensi di C.T.U., laddove fosse previsto che essa sarebbe dovuta avvenire con le stesse modalità fissate per l'attività intramoenia.
A tutto ciò si aggiunga la particolare estensione del periodo interessato, ossia dal 2007 al 2017 ed il significativo numero di incarichi di C.T.U. espletati dal dott. . Per_2
I registri storici di cancelleria dell'intestato Tribunale fanno evincere che, negli anni,
l'interessato ha svolto un rilevante volume di incarichi di C.T.U., per ciascuno dei quali l' nel subprocedimento istruttorio, avrebbe dovuto verificare l'importo ricevuto CP_1
e la modalità di contabilizzazione fiscale, incarichi che, solo nel periodo da ottobre 2012 ad ottobre 2023 e solo per il settore lavoro di questo Tribunale, risultano essere circa
200 (dati estratti da Consolle del magistrato - maschera parziale):
A tali incarichi, vanno aggiunti quelli eventualmente provenienti dal settore civile e quelli provenienti dagli altri Tribunali suindicati.
12 In sintesi, nell'appendice istruttoria del procedimento, l'avv. Di Trolio avrebbe dovuto accertare una serie di circostanze di fatto indubbiamente complesse e sfaccettate, tra cui l'effettivo espletamento dell'attività di C.T.U., la sussumibilità di tale attività nell' le soglie reddituali annue prodotte, la loro congruità rispetto ai compensi CP_12 liquidati dal giudice, le modalità di fatturazione utilizzate dall'interessato, ecc.
Risulta evidente che solo la raccolta dei dati da fornire all' da parte del Controparte_1 dott. avrebbe richiesto un tempo ben più ampio rispetto al prefato termine di Per_2
90 giorni, al quale comunque si sarebbe dovuto cumulare il tempo necessario per l'esame della documentazione da parte dell'ufficio incaricato.
Ciò nonostante, l' ha pressantemente incalzato la ricorrente affinché Controparte_1
l'istruttoria fosse chiusa, senza considerarne la palese complessità, il che, con tutta evidenza, ha indotto l'avv. Di Trolio a definire il subprocedimento istruttorio con un provvedimento di identico tenore e contenuto rispetto a quello precedente, che, si ribadisce, aveva già definito il procedimento mesi prima.
Di contro, i criteri informatori dell'attività amministrativa (imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost. ed i conseguenti corollari, tra cui la ricerca della verità dei fatti e l'adozione di decisioni ponderate e fondate), avrebbero richiesto un ben maggiore approfondimento e tempistiche ancora maggiori, malgrado ciò rimasto precluso dalle impellenti sollecitazioni datoriali.
Il tutto senza alcun pregiudizio per le finanze aziendali, poiché, sulla scorta del provvedimento adottato dall'ufficio composto dalla ricorrente addì 18.5.2022, l' CP_1 avrebbe potuto, nelle more dell'istruttoria, avviare ogni azione giudiziaria ritenuta opportuna e necessaria alla tutela degli interessi pubblici, incluse quelle cautelari (id est, istanza di sequestro conservativo).
Si osserva, altresì, che non può dirsi dimostrato il danno che sarebbe stato patito dalla resistente per effetto della condotta contestata, danno che, con tutta evidenza, Pt_3 giammai potrebbe identificarsi con la lesione finanziaria corrispondente ai pretesi pagamenti indebiti, ma, al più, con una eventuale maggior difficoltà o onerosità nell'attività di ripetizione connessa al ritardo, elemento rispetto al quale, come detto, non è stata fornita alcuna prova (ad esempio, atti di distrazione patrimoniale nelle more posti in essere dall'accipiens).
In conclusione, la condotta tenuta dalla ricorrente ed oggetto di contestazione non integra un inadempimento di rilevanza disciplinare ex artt. 2104 e 2105 c.c., né a fortiori una violazione dell'art. 34 co. 2 o dell'art. 5 co. 2 lett. a) e co. 6 lett. k) CP_2 del codice disciplinare della (delibera n. 308 del 12.3.2019). Controparte_1
Di conseguenza, la sanzione disciplinare impugnata va annullata per infondatezza e
13 l'Amministrazione va condannata alla ripetizione della somma eventualmente addebitata a titolo di sanzione pecuniaria, per l'importo di € 400,00.
Ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza C.
Cost. 459/2000, trova applicazione l'art. 16 co. 6 L. 412/1991, ragion per cui le somme dovute vanno accresciute del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data dell'eventuale addebito sino al saldo.
Assorbito ogni altro profilo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come mod. dal D.M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93
c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) annulla la sanzione disciplinare pecuniaria di € 400,00 comminata con il provvedimento prot. n. ASLAV-0049080-2023 del 30.5.2023;
2) per l'effetto, condanna , in persona del D.G. p.t., alla restituzione Controparte_1 della somma di € 400,00 in favore di Di Trolio IA Rosaria, se effettivamente addebitata, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data dell'eventuale addebito e sino al saldo;
3) condanna , in persona del D.G. p.t., al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 che liquida in € 260,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre € 21,50 per esborsi, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 31.1.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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