Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/06/2025, n. 2979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2979 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 25/06/2025 innanzi al Giudice Onorario Dottssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 7145/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
CP_1 SEDE LEGALE ROMA
alle ore 9.40 sono presenti l'avv. ORLANDO VINCENZO per parte ricorrente nonché l'avv.
Rago Alessandra nell'interesse dell'avv. CERNIGLIARO DELIA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario
si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.20 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Carmela Fachile ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7145 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA Parte_1 (c.f. Codice Fiscale_1 ) nata a [...] in data [...] ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Orlando, per mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
CP_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro
il Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro per mandato in atti.
Resistente conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 25/06/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa:
- Rigetta il ricorso;
-Dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle spese processuali in favore dell' CP 1 ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
CP
- le spese di CTU di entrambi le fasi del giudizio,
-Pone definitivamente a carico dell'
come liquidate con separati decreti di pagamento.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Parte ricorrente, dopo avere contestato le risultanze della consulenza tecnica resa nel procedimento per ATP, depositava ricorso, nei termini stabiliti dall'art. 445 bis comma 6 cpc, chiedendo il riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti l'assegno mensile di invalidità civile, negato dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l'CP_1, contestando la domanda della quale chiedeva il rigetto.
Espletata c.t.u. medico-legale, la causa, esaminate le conclusioni delle parti, all'odierna udienza viene decisa.
Nel merito l'opposizione è infondata. Persona_1 nominato inA seguito di rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU, dott.ssa questa fase di opposizione, ha riconosciuto alla ricorrente una invalidità del 68%, escludendo in tal modo la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il godimento dell'assegno mensile di invalidità civile
Invero la consulenza tecnica disposta nella presente fase di opposizione individua con chiarezza, ed in maniera perfettamente coerente con le risultanze documentali e l'obiettività clinica riscontrabile in atti, i criteri che hanno indotto il CTU ad esprimere un giudizio negativo circa la sussistenza dei requisiti sanitari in contestazione e le relative considerazioni appaiono condivisibili.
Pertanto, il ricorso va rigettato, nulla statuendosi sulle spese ex art. 152 att. c.p.c. e rimanendo definitivamente a carico dell' CP_1 le spese della CTU di entrambi le fasi del giudizio, come liquidate con separati decreti di pagamento
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, 25.6.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile