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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/02/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 7268/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7268 /2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Vittoria
Scandroglio, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Giussano, Via Piola n. 19, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2) Nell'ambito della definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, il sig.
[...] si impegna a trasferire alla sig.ra che si impegna ad acquistare, con accollo da parte Pt_2 Pt_1 di quest'ultima del mutuo residuo gravante sull'immobile, la propria quota di proprietà, pari al 25%, dei seguenti beni, comprensivi di tutti gli arredi esistenti, ubicati in Desio – Via Brescia n. 53:
- appartamento ad uso abitazione posto al piano terra e composto da tre locali, cucina e servizi con annessi un vano cantina al piano interrato ed area nuda di pertinenza.
Il tutto censito al Catasto Fabbricati di Desio, con scheda presentata all'Agenzia del Territorio di
Milano in data 20.02.2014 n. MI0081382 di prot., come segue: Foglio 5, Mappale 305, Sub. 5, Via
Brescia n. 53, P.T., Categoria A/3, Classe 6, consistenza vani 6, superficie catastale totale 105 mq,
RC Euro 681,72;
- box-garage ad uso autorimessa privata posto al piano interrato, pertinenziale all'appartamento, censito al Catasto Fabbricati di Desio con scheda presentata all'Agenzia del Territorio di Milano in data 20.02.2014 n. MI0081382 di prot., come segue: Foglio 5, Mappale 305, Sub. 33, Via Brescia n.
53, P.S1, Categoria C/6, Classe 5, consistenza mq 26, superficie catastale totale 28 mq, RC Euro
115,48.
Confini (in contorno da nord in senso orario):
- dell'appartamento: mappale 301, unità immobiliare distinta con il subalterno 4, pianerottolo e vano scala comuni, camminamento comune, mappali 273 e 272;
- della cantina: cantina distinta con il subalterno 4, box-garage distinto con il subalterno 14, terrapieno, cantina distinta con il subalterno 3, corridoio comune;
- del box-garage: terrapieno, box-garage distinto con il subalterno 32, area comune di manovra, terrapieno.
Salvo errori e come meglio in fatto.
Il tutto come meglio identificato nell'atto di compravendita Notaio Dott. di Milano Persona_1 rep. n. 5170, racc. n. 2799 in data 31.03.2016, cui le parti fanno espresso riferimento, anche in relazione ai proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni dello stabile compresi nella vendita.
Le parti convengono che il trasferimento di proprietà dovrà aver luogo, entro 40 giorni dalla data della sentenza di omologa della separazione, innanzi Notaio a scelta ed a spese della sig.ra al Pt_1 corrispettivo di € 18.576,00=, che la sig.ra verserà al sig. contestualmente al rogito, Pt_1 Pt_2 oltre all'importo del residuo mutuo gravante sugli immobili (per quanto di spettanza del sig.
[...]
risultante alla data dell'atto, che sarà contestualmente oggetto di accollo da parte della Pt_2 sig.ra con impegno della stessa a pagare in via esclusiva le rate a scadere. Pt_1
Tale condizione è da intendersi tassativa ai fini del trasferimento della quota.
3) Essendo i coniugi entrambi dotati di reddito proprio ed autosufficienti, gli stessi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno a titolo di concorso al proprio mantenimento, dandosi atto di aver già provveduto a suddividersi le disponibilità patrimoniali della famiglia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 19 febbraio 2025.
II. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
con ricorso depositato in data 06.11.2024, così provvede:
[...]
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in
Desio il 3 giugno 2017 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Desio, anno 2018,
n. 13, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Desio, affinché sia annotata ai sensi di legge.
IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20 febbraio 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7268 /2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Vittoria
Scandroglio, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Giussano, Via Piola n. 19, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2) Nell'ambito della definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, il sig.
[...] si impegna a trasferire alla sig.ra che si impegna ad acquistare, con accollo da parte Pt_2 Pt_1 di quest'ultima del mutuo residuo gravante sull'immobile, la propria quota di proprietà, pari al 25%, dei seguenti beni, comprensivi di tutti gli arredi esistenti, ubicati in Desio – Via Brescia n. 53:
- appartamento ad uso abitazione posto al piano terra e composto da tre locali, cucina e servizi con annessi un vano cantina al piano interrato ed area nuda di pertinenza.
Il tutto censito al Catasto Fabbricati di Desio, con scheda presentata all'Agenzia del Territorio di
Milano in data 20.02.2014 n. MI0081382 di prot., come segue: Foglio 5, Mappale 305, Sub. 5, Via
Brescia n. 53, P.T., Categoria A/3, Classe 6, consistenza vani 6, superficie catastale totale 105 mq,
RC Euro 681,72;
- box-garage ad uso autorimessa privata posto al piano interrato, pertinenziale all'appartamento, censito al Catasto Fabbricati di Desio con scheda presentata all'Agenzia del Territorio di Milano in data 20.02.2014 n. MI0081382 di prot., come segue: Foglio 5, Mappale 305, Sub. 33, Via Brescia n.
53, P.S1, Categoria C/6, Classe 5, consistenza mq 26, superficie catastale totale 28 mq, RC Euro
115,48.
Confini (in contorno da nord in senso orario):
- dell'appartamento: mappale 301, unità immobiliare distinta con il subalterno 4, pianerottolo e vano scala comuni, camminamento comune, mappali 273 e 272;
- della cantina: cantina distinta con il subalterno 4, box-garage distinto con il subalterno 14, terrapieno, cantina distinta con il subalterno 3, corridoio comune;
- del box-garage: terrapieno, box-garage distinto con il subalterno 32, area comune di manovra, terrapieno.
Salvo errori e come meglio in fatto.
Il tutto come meglio identificato nell'atto di compravendita Notaio Dott. di Milano Persona_1 rep. n. 5170, racc. n. 2799 in data 31.03.2016, cui le parti fanno espresso riferimento, anche in relazione ai proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni dello stabile compresi nella vendita.
Le parti convengono che il trasferimento di proprietà dovrà aver luogo, entro 40 giorni dalla data della sentenza di omologa della separazione, innanzi Notaio a scelta ed a spese della sig.ra al Pt_1 corrispettivo di € 18.576,00=, che la sig.ra verserà al sig. contestualmente al rogito, Pt_1 Pt_2 oltre all'importo del residuo mutuo gravante sugli immobili (per quanto di spettanza del sig.
[...]
risultante alla data dell'atto, che sarà contestualmente oggetto di accollo da parte della Pt_2 sig.ra con impegno della stessa a pagare in via esclusiva le rate a scadere. Pt_1
Tale condizione è da intendersi tassativa ai fini del trasferimento della quota.
3) Essendo i coniugi entrambi dotati di reddito proprio ed autosufficienti, gli stessi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno a titolo di concorso al proprio mantenimento, dandosi atto di aver già provveduto a suddividersi le disponibilità patrimoniali della famiglia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 19 febbraio 2025.
II. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
con ricorso depositato in data 06.11.2024, così provvede:
[...]
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in
Desio il 3 giugno 2017 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Desio, anno 2018,
n. 13, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Desio, affinché sia annotata ai sensi di legge.
IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20 febbraio 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi