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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/04/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2011 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2019
TRA
(c.f. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, Ufficio Distrettuale di Palermo
Appellante
c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del Curatore Avv. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Bellet Controparte_2
per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Appellata Conclusioni dell'appellante:
accogliere il presente appello e per l'effetto, dichiarare errata la revoca del pagamento disposta dal Giudice di prime cure della somma di € 302.087,44 oltre accessori;
per l'effetto riformare integralmente la sentenza di primo grado per le ragioni esposte in fatto e in diritto;
con vittoria di competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio (parzialmente destinati al fondo per la riduzione della pressione fiscale: art. 9, d.l. n. 990/14) salve le spese prenotate a debito.
Conclusioni dell'appellato:
confermare la sentenza resa fra le parti dal Tribunale di Trapani in data 2.7.2019 (n. 724/2019)
e notificata il 25.9.2019, respingendo l'appello avverso essa proposto dal
[...]
in persona del Ministro pro tempore; Parte_1
con condanna del alla rifusione in favore del soc. Parte_1 Parte_2 CP_1 [...]
delle spese del secondo grado di giudizio. Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Trapani n. 724 del 2.7.2019 che, accolta l'azione revocatoria proposta ai sensi dell'art. 67 comma 2 l. fall. dalla curatela del fallimento di Controparte_1 CP_1
( , ha dichiarato inefficace nei confronti della massa dei creditori il pagamento CP_3
eseguito dalla società nel semestre anteriore alla declaratoria di fallimento -pronunziata con
2 sentenza del Tribunale di Trapani n. 6 del 3.4.2013- e ha condannato l' alla CP_4
restituzione di € 302.087,44, oltre interessi, e alla refusione delle spese di lite.
Documentalmente dimostrato il versamento in favore del Parte_1 Parte_1
in data 17.10.2012, di € 302.087,44, in esecuzione di un'obbligazione di natura
[...]
privatistica discendente dalla convenzione-contratto stipulata il 20.3.2000, il Tribunale ha ritratto da plurimi elementi indiziari la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria fallimentare come delineati dall'art. 67 co. 2 l. fall., ovvero il pagamento di un debito liquido ed esigibile nel semestre anteriore alla declaratoria di fallimento e la scientia decotionis in capo all'accipiens.
Con l'impugnazione, il lamenta l'erroneo Parte_1
apprezzamento dei presupposti operativi dell'azione ex art. 67 co. 2 l. fall., sostenendo debba nel concreto:
I) escludersi la ricorrenza della scientia decotionis, desunta dal Tribunale da insufficienti elementi indiziari, resi ancor meno pregnanti dall'assenza di contiguità territoriale tra l'amministrazione centrale e la sede operativa della società, idonei al più a segnalare la contingente crisi di liquidità attraversata dalla società concessionaria e non anche, invece, il più grave stato di decozione. Osserva che l'inadempimento in sé considerato non è indice necessario di irreversibile insolvenza dovendo essere valutato alla stregua della complessiva situazione economico-finanziaria della società, la quale aveva mostrato univoci segnali di vitalità imprenditoriale per aver: sollecitato il rinnovo della concessione demaniale per
3 ulteriori 29 anni con ampliamento dello specchio d'acqua; presentato polizza fideiussoria a garanzia dei canoni dovuti per gli anni 2008 2009, 2010 e 201; predisposto un progetto di bonifica delle aree da sottoporre a intervento. Adduce che neppure la prova per testi raccolta in primo grado aveva apportato significativi elementi di conferma della scientia decotionis,
essendo emersi dalle deposizioni unicamente l'intenzione della società di ridurre la mano d'opera impiegata -intenzione neppure seguita, nei fatti, dal licenziamento dei dipendenti- e un ritardo di pochi mesi nel pagamento delle retribuzioni, evenienza compatibile con la condizione di temporanea difficoltà finanziaria. Condizione che la società, peraltro, si prefiggeva di superare accedendo alla procedura di concordato preventivo in continuità
aziendale ai sensi dell'art. 186-bis l. fall. per la quale, unitamente alla controllante CP_5
aveva formulato istanza al Tribunale, onde avviare “un piano di rilancio dell'attività
[...]
produttiva senza che questo venisse pregiudicato dalla aggressione dei creditori,
privilegiati e non” (pag. 6 dell'atto di appello);
II) escludersi altresì, sotto il profilo oggettivo, che il pagamento effettuato in favore del abbia avuto a oggetto un debito liquido ed esigibile. Adduce in proposito che il Parte_1
canone demaniale rappresenta un prezzo pubblico, da quantificare in base a criteri stabiliti dalla legge, che non si inserisce in un rapporto iure privatorum, ma rinviene la propria causa giuridica nel rapporto pubblico di concessione.
L'appello, al quale si è opposta la curatela del fallimento Controparte_6
non è meritevole di accoglimento.
4 La curatela, sulla quale in forza dell'art. 2697 c.c., gravava l'onere della dimostrazione dei presupposti applicativi dell'invocata tutela ex art. 67 l. fall., ha invero fornito elementi idonei a dimostrare la scientia decotionis dell'Amministrazione.
È opportuno premettere, con riguardo al regime probatorio, che “in tema di azione revocatoria
fallimentare, lo stato di insolvenza del debitore nel cd. periodo sospetto anteriore alla
dichiarazione di fallimento è oggetto di una presunzione "iuris et de iure" derivante dalla
stessa apertura della procedura concorsuale, sicché il giudice del merito, ai fini della prova
in questione deve soltanto verificare se, nel medesimo periodo e con riguardo al tempo degli
atti revocandi, si siano manifestati all'esterno i sintomi del dissesto e come tali siano stati
percepiti dall'"accipiens"” (Cass. civ., sez. I, 16/3/2018, n. 6575),). Ne deriva che il curatore agente è esonerato unicamente dalla prova della ricorrenza dello stato di insolvenza, mentre rimane a suo carico (Cass. civ. 14/5/2018 n. 11652, Corte App. Roma 12/10/2018 n. 6423) la dimostrazione dell'ulteriore elemento costitutivo della domanda rappresentato dalla concreta consapevolezza, e non dalla mera conoscibilità (Cass. civ. sez. I, 08/02/2018, n.3081), di tale condizione in capo al creditore soddisfatto.
In considerazione dell'inesistenza (al di fuori dei casi di prova legale) di un criterio di gerarchia delle prove, le quali “anche se a carattere indiziario, sono tutte liberamente
valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento” (Cass.
civ. 26/7/2021 n. 21356), tale dimostrazione può essere offerta anche con ricorso a presunzioni, purché queste, per i loro requisiti di gravità, precisione e concordanza, siano tali
5 da consentire di ritenere dimostrato che il creditore fosse effettivamente -non solo potenzialmente- a conoscenza dello stato di dissesto economico e di crisi irreversibile in cui versava il debitore al momento del pagamento o del compimento dell'atto di cui si invoca la ripetizione e la declaratoria di inefficacia. “In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza
dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo, pur potendo desumersi da
elementi indiziari, connotati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, dev'essere
effettiva e non meramente potenziale, occorrendo la prova di concreti elementi di
collegamento con detti indizi dai quali possa desumersi che il terzo, facendo uso della sua
normale prudenza ed avvedutezza, ed anche in considerazione delle condizioni in cui si è
trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito la situazione di dissesto in
cui versava il debitore.” (Cass. civ., 27/10/2017 n. 25635).
La regola che addossa al curatore l'onere di dimostrare l'effettiva conoscenza, da parte del creditore ricevente, dello stato d'insolvenza del debitore deve tuttavia essere intesa, come del pari chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “nel senso che la certezza logica
dell'esistenza di tale stato soggettivo può legittimamente dirsi acquisita non quando sia
provata la conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione
dell'impresa, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento a una figura di
contraente astratto, bensì quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo
fondamento nei presupposti e nelle condizioni nelle quali si sia concretamente trovato a
operare il creditore del fallito” (Cass. civ., sez. I, 14/1/2016, n. 504).
6 Il Tribunale è pervenuto ad affermare la consapevolezza in capo al
[...]
della condizione di dissesto strutturale -dunque non di una mera Parte_1
difficoltà temporanea ad adempiere- di valorizzando Controparte_1
molteplici e convergenti dati fattuali, idonei a sorreggere il ragionamento inferenziale previsto dagli artt. 2727 e 2729 c.c.. Trattasi, segnatamente:
- del prolungato inadempimento della società, protrattosi dal 2008 al 2011, all'obbligazione di pagamento dei canoni per la concessione demaniale marittima, ottenuta al fine di mantenere un cantiere navale e un bacino di carenaggio galleggiante, obbligo pur essenziale per l'ordinario svolgimento dell'attività imprenditoriale;
- del rilevante ammontare del debito;
- del pagamento dei canoni scaduti in un'unica soluzione e solo a seguito, e per effetto, della transazione raggiunta con l'Autorità Portuale di grazie alla quale CP_1 Controparte_7
aveva conseguito la provvista necessaria per onorare il proprio debito nei
[...]
confronti del;
Parte_1
- della circostanza, emersa dall'istruttoria orale, che agli incontri svoltisi presso la CP_8
volti a risolvere la questione del pagamento delle retribuzioni ai dipendenti, obbligazione -del pari indefettibile per lo svolgimento dell'attività di impresa- anch'essa inadempiuta dalla datrice di lavoro presero parte anche i funzionari della Capitaneria di Porto, CP_3
ufficio periferico del Parte_1
7 Le osservazioni mosse dall'appellante non scalfiscono il ragionamento sviluppato dal
Tribunale, dovendo confermarsi l'univoca convergenza degli indicatori selezionati ad attestare la consapevolezza in capo al creditore della grave e irreversibile crisi aziendale di
CP_3
In primo luogo, invero, l'inadempimento in cui la società debitrice è incorsa omettendo di pagare per quattro anni consecutivi i canoni per la concessione demaniale marittima,
indispensabile per l'esercizio della propria attività tipica, non può -per entità, durata e natura dell'obbligazione inottemperata- non assurgere a indice evidente di una grave crisi di impresa in quanto espone la società al rischio della revoca e, in ogni caso, del mancato rinnovo del provvedimento concessorio con conseguente compromissione dello svolgimento dell'attività
caratteristica di cantieristica navale. Neppure può dirsi che un soggetto, peraltro altamente qualificato come il non fosse in grado di valutare Parte_1
correttamente la gravità della situazione finanziaria della propria debitrice avendo questo partecipato, attraverso i funzionari della Capitaneria di Porto di agli incontri presso CP_1
la Prefettura -svoltisi in presenza dei rappresentanti di tutti i soggetti coinvolti nella crisi aziendale in cui versava finalizzati alla risoluzione della vertenza occupazionale. CP_3
Dalle dichiarazioni rese dai testimoni emerge, infatti, chiaramente che la società aveva omesso di corrispondere le retribuzioni ai propri lavoratori dipendenti (“ricordo che il
Cantiere si lamentava di non avere i soldi soprattutto per pagare noi lavoratori” v. verbale di udienza del 16.5.2018, testimonianza di;
“ricordo che nel 2011 Testimone_1
8 iniziò una trattativa, in quanto l'azienda presentò un piano di ristrutturazione che prevedeva
il licenziamento di tutti i lavoratori, con possibilità di una graduale riassunzione (credo con
la ) di parte degli stessi;
accordo che si discusse in Prefettura nel 2011 o 2012; ricordo CP_5
che … in quasi tutte le convocazioni era invitata a partecipare anche la Capitaneria di
Porto”; “non so dire se la Capitaneria di Porto fosse a conoscenza dell'iniziativa dei
lavoratori volta ad ottenere il fallimento dell'azienda; posso dire però che erano a
conoscenza delle difficoltà economiche del Cantiere, come peraltro si evince da un verbale
inviatomi dalla Prefettura e datato 14.11.2011, relativo ad una riunione del 7.11.2011,
allorché era presente il dott. della Capitaneria di Porto;
a tale incontro si Persona_1
discusse della difficoltà a pagare il canone demaniale (…)”, testimonianza di Tes_2
.
[...]
Dimostrata la partecipazione dei funzionari della Capitaneria di Porto -corpo organicamente e funzionalmente inquadrato entro il appellante- a tali riunioni (attestata anche dal Parte_1
registro delle presenze allegato al verbale della riunione del 26.1.2012 doc. n. 12 fascicolo di parte appellata), l'oggetto degli incontri, coniugato peraltro al concomitate ed anzi maggiormente radicato inadempimento rispetto al ì canone di concessione demaniale, non poteva non rendere evidente al lo stato di dissesto della società, incapace di far Parte_1
fronte ad obblighi parimenti imprescindibili per il proseguimento dell'attività di impresa quali quelli maturati nei confronti dei lavoratori.
9 Destituite di fondamento sono, altresì, la sottolineatura dell'assenza di contiguità territoriale tra amministrazione adempiente e società ricevente e la dedotta impossibilità per il Parte_1
di conoscere le singole vicende gestite dalla Capitaneria di Porto. Quest'ultima è, invero, una articolazione periferica dell'Amministrazione centrale, priva di autonomia soggettiva, sicché
la sua attività è imputabile sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo al Parte_1
cui fa capo. La diversa lettura proposta dall'appellante finirebbe, del tutto illogicamente, per precludere l'azione ex art. 67 co. 2 l. fall. nei confronti del Parte_1
tutte le volte in cui nell'esercizio delle proprie funzioni si avvalga degli uffici
[...]
periferici.
Non immutano, né appaiono incoerenti con il quadro indiziario della scientia decotionis del
solvens sopra ricostruito la richiesta di rinnovo della concessione demaniale avanzata più
volte da e la presentazione al Tribunale di Trapani dell'istanza di Parte_3 Parte_1
ammissione al concordato preventivo in continuità aziendale.
In mancanza di concessione demaniale, invero, la società avrebbe dovuto cessare la propria attività tipica, sicché la richiesta di rinnovo avanzata sin dal 2008 -anno antecedente alla scadenza della prima concessione, nel quale ancora non si erano manifestati i sintomi dell'insolvenza, che acquistano nitore dal 2011- è strettamente legata al ruolo essenziale del provvedimento amministrativo nel conseguimento dell'oggetto sociale. Ne offre conferma l'insistenza manifestata da anche dopo la declaratoria di fallimento e la CP_3
proposizione del reclamo avverso la relativa sentenza, perché il Ministero accogliesse
10 l'istanza di rinnovo, motivata con l'argomento che “un eventuale provvedimento di rigetto
dell'istanza di rinnovo della concessione, emesso prima della decisione del procedimento di
reclamo, arrecherebbe … a un pregiudizio irreparabile, atteso che la continuità CP_3
d'impresa che caratterizza il concordato non sarebbe possibile senza la titolarità della
concessione demaniale dell'area su cui insiste il cantiere” (doc. “Nota dello
[...]
prot. n. 314 con allegato”, fascicolo di parte appellante). Controparte_9
L'ammissione al concordato preventivo in continuità aziendale, poi, è riservata proprio agli imprenditori in stato di crisi, unico dato rilevante ai fini della ricostruzione della scientia
decotionis, indifferenti essendo invece le modalità attraverso cui l'impresa si propone di superarlo.
Del pari irrilevanti, infine, gli ulteriori elementi fattuali allegati dall'appellante, quali la presentazione di una polizza fideiussoria a garanzia dei canoni demaniali marittimi dovuti per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 e la “presentazione di un piano per la bonifica delle aree
da sottoporre ad intervento”. Tali circostanze, neppure provate -non consta alcuna produzione documentale da parte del non sarebbero in ogni caso decisive atteso che il rilascio Parte_1
della polizza fideiussoria, com'è prassi, sarà stato condizionato dall'istituto emittente alla prestazione di una qualche forma di garanzia non necessariamente attinta da risorse proprie della società così che il rilascio dell'impegno fideiussorio non attesta l'affidabilità o il merito creditizio del debitore principale, né è chiaro a cosa facesse concretamente riferimento il piano
11 per la bonifica menzionato e se esso individuasse in termini circostanziati ed effettivi le risorse con le quali far fronte alle opere programmate.
Conclusivamente, la pregnanza indiziaria dei dati menzionati consente di ravvisare ampi margini di maturazione di un'obiettiva conoscenza in capo al Parte_1
all'epoca di ricezione del pagamento della condizione di strutturale impotenza
[...]
che, di lì a poco, avrebbe condotto alla declaratoria di insolvenza e quindi di fallimento della società debitrice.
L'appello è infondato anche con riguardo alla denunziata carenza del presupposto oggettivo di cui all'art. 67 co. 2 l. fall.. È vero che con il rilascio della concessione demaniale -
provvedimento ampliativo della sfera giuridica del privato- la Pubblica Amministrazione
esercita un potere e dunque si colloca in una posizione di supremazia rispetto al privato.
Tuttavia, esercitato il potere a monte ed esaurita la fase pubblicistica -che include anche la determinazione del canone-, tra la Pubblica Amministrazione e il privato si instaura un rapporto negoziale di tipo privatistico in forza del quale quest'ultimo è tenuto a corrispondere il canone nella misura e secondo le modalità previste nel contratto che accede al provvedimento concessorio, il relativo debito acquisendo i connotati della liquidità ed esigibilità.
A riprova di ciò, l'art. 133 co. 1, lett. b) del c.p.a., nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi a oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, fa espressamente salve quelle aventi ad oggetto
12 indennità, canoni ed altri corrispettivi, le quali, in base al criterio generale del riparto di giurisdizione fondato sulla situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, sono affidate alla giurisdizione del giudice ordinario qualora involgano diritti soggettivi a contenuto patrimoniale, come nel caso delle controversie concernenti il corrispettivo dovuto dal concessionario nelle quali non viene in rilievo l'esercizio del potere.
Nel caso in esame, il rapporto negoziale tra e CP_3 Parte_1
trova origine nell'accordo accessorio al provvedimento di concessione demaniale
[...]
del 20.3.2000 (doc. n. 1, fascicolo di parte appellata). Assurgendo dunque la corresponsione del canone ad adempimento di un'obbligazione privatistica, sussiste anche il presupposto oggettivo per l'applicazione dell'art. 67 co. 2 l. fall..
In definitiva, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
In accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in prossimità ai medi delle tariffe per le cause di valore compreso tra euro 260.001 ed euro
520.000, in € 13.000,00 -di cui € 4.000,00 per la fase di studio, € 2.000,00 per la fase introduttiva ed € 7.000,00 per la fase decisionale- oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 5572014, devono essere poste a carico dell'amministrazione appellante.
Si dà atto, infine, che la prenotazione a debito del contributo unificato consentito all'amministrazione appellante rende in concreto inoperante la previsione dell'art. 13 co. 1
quater D.P.R. 30.5.2002, n. 115.
13
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Trapani n. 724 del 2.7.2019 con atto di citazione notificato il 21.10.2019 al
Controparte_10
condanna il appellante alla refusione in favore della curatela appellata delle spese Parte_1
del presente grado di giudizio, liquidate in € 13.000,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 10 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2011 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2019
TRA
(c.f. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, Ufficio Distrettuale di Palermo
Appellante
c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del Curatore Avv. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Bellet Controparte_2
per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Appellata Conclusioni dell'appellante:
accogliere il presente appello e per l'effetto, dichiarare errata la revoca del pagamento disposta dal Giudice di prime cure della somma di € 302.087,44 oltre accessori;
per l'effetto riformare integralmente la sentenza di primo grado per le ragioni esposte in fatto e in diritto;
con vittoria di competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio (parzialmente destinati al fondo per la riduzione della pressione fiscale: art. 9, d.l. n. 990/14) salve le spese prenotate a debito.
Conclusioni dell'appellato:
confermare la sentenza resa fra le parti dal Tribunale di Trapani in data 2.7.2019 (n. 724/2019)
e notificata il 25.9.2019, respingendo l'appello avverso essa proposto dal
[...]
in persona del Ministro pro tempore; Parte_1
con condanna del alla rifusione in favore del soc. Parte_1 Parte_2 CP_1 [...]
delle spese del secondo grado di giudizio. Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Trapani n. 724 del 2.7.2019 che, accolta l'azione revocatoria proposta ai sensi dell'art. 67 comma 2 l. fall. dalla curatela del fallimento di Controparte_1 CP_1
( , ha dichiarato inefficace nei confronti della massa dei creditori il pagamento CP_3
eseguito dalla società nel semestre anteriore alla declaratoria di fallimento -pronunziata con
2 sentenza del Tribunale di Trapani n. 6 del 3.4.2013- e ha condannato l' alla CP_4
restituzione di € 302.087,44, oltre interessi, e alla refusione delle spese di lite.
Documentalmente dimostrato il versamento in favore del Parte_1 Parte_1
in data 17.10.2012, di € 302.087,44, in esecuzione di un'obbligazione di natura
[...]
privatistica discendente dalla convenzione-contratto stipulata il 20.3.2000, il Tribunale ha ritratto da plurimi elementi indiziari la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria fallimentare come delineati dall'art. 67 co. 2 l. fall., ovvero il pagamento di un debito liquido ed esigibile nel semestre anteriore alla declaratoria di fallimento e la scientia decotionis in capo all'accipiens.
Con l'impugnazione, il lamenta l'erroneo Parte_1
apprezzamento dei presupposti operativi dell'azione ex art. 67 co. 2 l. fall., sostenendo debba nel concreto:
I) escludersi la ricorrenza della scientia decotionis, desunta dal Tribunale da insufficienti elementi indiziari, resi ancor meno pregnanti dall'assenza di contiguità territoriale tra l'amministrazione centrale e la sede operativa della società, idonei al più a segnalare la contingente crisi di liquidità attraversata dalla società concessionaria e non anche, invece, il più grave stato di decozione. Osserva che l'inadempimento in sé considerato non è indice necessario di irreversibile insolvenza dovendo essere valutato alla stregua della complessiva situazione economico-finanziaria della società, la quale aveva mostrato univoci segnali di vitalità imprenditoriale per aver: sollecitato il rinnovo della concessione demaniale per
3 ulteriori 29 anni con ampliamento dello specchio d'acqua; presentato polizza fideiussoria a garanzia dei canoni dovuti per gli anni 2008 2009, 2010 e 201; predisposto un progetto di bonifica delle aree da sottoporre a intervento. Adduce che neppure la prova per testi raccolta in primo grado aveva apportato significativi elementi di conferma della scientia decotionis,
essendo emersi dalle deposizioni unicamente l'intenzione della società di ridurre la mano d'opera impiegata -intenzione neppure seguita, nei fatti, dal licenziamento dei dipendenti- e un ritardo di pochi mesi nel pagamento delle retribuzioni, evenienza compatibile con la condizione di temporanea difficoltà finanziaria. Condizione che la società, peraltro, si prefiggeva di superare accedendo alla procedura di concordato preventivo in continuità
aziendale ai sensi dell'art. 186-bis l. fall. per la quale, unitamente alla controllante CP_5
aveva formulato istanza al Tribunale, onde avviare “un piano di rilancio dell'attività
[...]
produttiva senza che questo venisse pregiudicato dalla aggressione dei creditori,
privilegiati e non” (pag. 6 dell'atto di appello);
II) escludersi altresì, sotto il profilo oggettivo, che il pagamento effettuato in favore del abbia avuto a oggetto un debito liquido ed esigibile. Adduce in proposito che il Parte_1
canone demaniale rappresenta un prezzo pubblico, da quantificare in base a criteri stabiliti dalla legge, che non si inserisce in un rapporto iure privatorum, ma rinviene la propria causa giuridica nel rapporto pubblico di concessione.
L'appello, al quale si è opposta la curatela del fallimento Controparte_6
non è meritevole di accoglimento.
4 La curatela, sulla quale in forza dell'art. 2697 c.c., gravava l'onere della dimostrazione dei presupposti applicativi dell'invocata tutela ex art. 67 l. fall., ha invero fornito elementi idonei a dimostrare la scientia decotionis dell'Amministrazione.
È opportuno premettere, con riguardo al regime probatorio, che “in tema di azione revocatoria
fallimentare, lo stato di insolvenza del debitore nel cd. periodo sospetto anteriore alla
dichiarazione di fallimento è oggetto di una presunzione "iuris et de iure" derivante dalla
stessa apertura della procedura concorsuale, sicché il giudice del merito, ai fini della prova
in questione deve soltanto verificare se, nel medesimo periodo e con riguardo al tempo degli
atti revocandi, si siano manifestati all'esterno i sintomi del dissesto e come tali siano stati
percepiti dall'"accipiens"” (Cass. civ., sez. I, 16/3/2018, n. 6575),). Ne deriva che il curatore agente è esonerato unicamente dalla prova della ricorrenza dello stato di insolvenza, mentre rimane a suo carico (Cass. civ. 14/5/2018 n. 11652, Corte App. Roma 12/10/2018 n. 6423) la dimostrazione dell'ulteriore elemento costitutivo della domanda rappresentato dalla concreta consapevolezza, e non dalla mera conoscibilità (Cass. civ. sez. I, 08/02/2018, n.3081), di tale condizione in capo al creditore soddisfatto.
In considerazione dell'inesistenza (al di fuori dei casi di prova legale) di un criterio di gerarchia delle prove, le quali “anche se a carattere indiziario, sono tutte liberamente
valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento” (Cass.
civ. 26/7/2021 n. 21356), tale dimostrazione può essere offerta anche con ricorso a presunzioni, purché queste, per i loro requisiti di gravità, precisione e concordanza, siano tali
5 da consentire di ritenere dimostrato che il creditore fosse effettivamente -non solo potenzialmente- a conoscenza dello stato di dissesto economico e di crisi irreversibile in cui versava il debitore al momento del pagamento o del compimento dell'atto di cui si invoca la ripetizione e la declaratoria di inefficacia. “In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza
dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo, pur potendo desumersi da
elementi indiziari, connotati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, dev'essere
effettiva e non meramente potenziale, occorrendo la prova di concreti elementi di
collegamento con detti indizi dai quali possa desumersi che il terzo, facendo uso della sua
normale prudenza ed avvedutezza, ed anche in considerazione delle condizioni in cui si è
trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito la situazione di dissesto in
cui versava il debitore.” (Cass. civ., 27/10/2017 n. 25635).
La regola che addossa al curatore l'onere di dimostrare l'effettiva conoscenza, da parte del creditore ricevente, dello stato d'insolvenza del debitore deve tuttavia essere intesa, come del pari chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “nel senso che la certezza logica
dell'esistenza di tale stato soggettivo può legittimamente dirsi acquisita non quando sia
provata la conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione
dell'impresa, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento a una figura di
contraente astratto, bensì quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo
fondamento nei presupposti e nelle condizioni nelle quali si sia concretamente trovato a
operare il creditore del fallito” (Cass. civ., sez. I, 14/1/2016, n. 504).
6 Il Tribunale è pervenuto ad affermare la consapevolezza in capo al
[...]
della condizione di dissesto strutturale -dunque non di una mera Parte_1
difficoltà temporanea ad adempiere- di valorizzando Controparte_1
molteplici e convergenti dati fattuali, idonei a sorreggere il ragionamento inferenziale previsto dagli artt. 2727 e 2729 c.c.. Trattasi, segnatamente:
- del prolungato inadempimento della società, protrattosi dal 2008 al 2011, all'obbligazione di pagamento dei canoni per la concessione demaniale marittima, ottenuta al fine di mantenere un cantiere navale e un bacino di carenaggio galleggiante, obbligo pur essenziale per l'ordinario svolgimento dell'attività imprenditoriale;
- del rilevante ammontare del debito;
- del pagamento dei canoni scaduti in un'unica soluzione e solo a seguito, e per effetto, della transazione raggiunta con l'Autorità Portuale di grazie alla quale CP_1 Controparte_7
aveva conseguito la provvista necessaria per onorare il proprio debito nei
[...]
confronti del;
Parte_1
- della circostanza, emersa dall'istruttoria orale, che agli incontri svoltisi presso la CP_8
volti a risolvere la questione del pagamento delle retribuzioni ai dipendenti, obbligazione -del pari indefettibile per lo svolgimento dell'attività di impresa- anch'essa inadempiuta dalla datrice di lavoro presero parte anche i funzionari della Capitaneria di Porto, CP_3
ufficio periferico del Parte_1
7 Le osservazioni mosse dall'appellante non scalfiscono il ragionamento sviluppato dal
Tribunale, dovendo confermarsi l'univoca convergenza degli indicatori selezionati ad attestare la consapevolezza in capo al creditore della grave e irreversibile crisi aziendale di
CP_3
In primo luogo, invero, l'inadempimento in cui la società debitrice è incorsa omettendo di pagare per quattro anni consecutivi i canoni per la concessione demaniale marittima,
indispensabile per l'esercizio della propria attività tipica, non può -per entità, durata e natura dell'obbligazione inottemperata- non assurgere a indice evidente di una grave crisi di impresa in quanto espone la società al rischio della revoca e, in ogni caso, del mancato rinnovo del provvedimento concessorio con conseguente compromissione dello svolgimento dell'attività
caratteristica di cantieristica navale. Neppure può dirsi che un soggetto, peraltro altamente qualificato come il non fosse in grado di valutare Parte_1
correttamente la gravità della situazione finanziaria della propria debitrice avendo questo partecipato, attraverso i funzionari della Capitaneria di Porto di agli incontri presso CP_1
la Prefettura -svoltisi in presenza dei rappresentanti di tutti i soggetti coinvolti nella crisi aziendale in cui versava finalizzati alla risoluzione della vertenza occupazionale. CP_3
Dalle dichiarazioni rese dai testimoni emerge, infatti, chiaramente che la società aveva omesso di corrispondere le retribuzioni ai propri lavoratori dipendenti (“ricordo che il
Cantiere si lamentava di non avere i soldi soprattutto per pagare noi lavoratori” v. verbale di udienza del 16.5.2018, testimonianza di;
“ricordo che nel 2011 Testimone_1
8 iniziò una trattativa, in quanto l'azienda presentò un piano di ristrutturazione che prevedeva
il licenziamento di tutti i lavoratori, con possibilità di una graduale riassunzione (credo con
la ) di parte degli stessi;
accordo che si discusse in Prefettura nel 2011 o 2012; ricordo CP_5
che … in quasi tutte le convocazioni era invitata a partecipare anche la Capitaneria di
Porto”; “non so dire se la Capitaneria di Porto fosse a conoscenza dell'iniziativa dei
lavoratori volta ad ottenere il fallimento dell'azienda; posso dire però che erano a
conoscenza delle difficoltà economiche del Cantiere, come peraltro si evince da un verbale
inviatomi dalla Prefettura e datato 14.11.2011, relativo ad una riunione del 7.11.2011,
allorché era presente il dott. della Capitaneria di Porto;
a tale incontro si Persona_1
discusse della difficoltà a pagare il canone demaniale (…)”, testimonianza di Tes_2
.
[...]
Dimostrata la partecipazione dei funzionari della Capitaneria di Porto -corpo organicamente e funzionalmente inquadrato entro il appellante- a tali riunioni (attestata anche dal Parte_1
registro delle presenze allegato al verbale della riunione del 26.1.2012 doc. n. 12 fascicolo di parte appellata), l'oggetto degli incontri, coniugato peraltro al concomitate ed anzi maggiormente radicato inadempimento rispetto al ì canone di concessione demaniale, non poteva non rendere evidente al lo stato di dissesto della società, incapace di far Parte_1
fronte ad obblighi parimenti imprescindibili per il proseguimento dell'attività di impresa quali quelli maturati nei confronti dei lavoratori.
9 Destituite di fondamento sono, altresì, la sottolineatura dell'assenza di contiguità territoriale tra amministrazione adempiente e società ricevente e la dedotta impossibilità per il Parte_1
di conoscere le singole vicende gestite dalla Capitaneria di Porto. Quest'ultima è, invero, una articolazione periferica dell'Amministrazione centrale, priva di autonomia soggettiva, sicché
la sua attività è imputabile sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo al Parte_1
cui fa capo. La diversa lettura proposta dall'appellante finirebbe, del tutto illogicamente, per precludere l'azione ex art. 67 co. 2 l. fall. nei confronti del Parte_1
tutte le volte in cui nell'esercizio delle proprie funzioni si avvalga degli uffici
[...]
periferici.
Non immutano, né appaiono incoerenti con il quadro indiziario della scientia decotionis del
solvens sopra ricostruito la richiesta di rinnovo della concessione demaniale avanzata più
volte da e la presentazione al Tribunale di Trapani dell'istanza di Parte_3 Parte_1
ammissione al concordato preventivo in continuità aziendale.
In mancanza di concessione demaniale, invero, la società avrebbe dovuto cessare la propria attività tipica, sicché la richiesta di rinnovo avanzata sin dal 2008 -anno antecedente alla scadenza della prima concessione, nel quale ancora non si erano manifestati i sintomi dell'insolvenza, che acquistano nitore dal 2011- è strettamente legata al ruolo essenziale del provvedimento amministrativo nel conseguimento dell'oggetto sociale. Ne offre conferma l'insistenza manifestata da anche dopo la declaratoria di fallimento e la CP_3
proposizione del reclamo avverso la relativa sentenza, perché il Ministero accogliesse
10 l'istanza di rinnovo, motivata con l'argomento che “un eventuale provvedimento di rigetto
dell'istanza di rinnovo della concessione, emesso prima della decisione del procedimento di
reclamo, arrecherebbe … a un pregiudizio irreparabile, atteso che la continuità CP_3
d'impresa che caratterizza il concordato non sarebbe possibile senza la titolarità della
concessione demaniale dell'area su cui insiste il cantiere” (doc. “Nota dello
[...]
prot. n. 314 con allegato”, fascicolo di parte appellante). Controparte_9
L'ammissione al concordato preventivo in continuità aziendale, poi, è riservata proprio agli imprenditori in stato di crisi, unico dato rilevante ai fini della ricostruzione della scientia
decotionis, indifferenti essendo invece le modalità attraverso cui l'impresa si propone di superarlo.
Del pari irrilevanti, infine, gli ulteriori elementi fattuali allegati dall'appellante, quali la presentazione di una polizza fideiussoria a garanzia dei canoni demaniali marittimi dovuti per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 e la “presentazione di un piano per la bonifica delle aree
da sottoporre ad intervento”. Tali circostanze, neppure provate -non consta alcuna produzione documentale da parte del non sarebbero in ogni caso decisive atteso che il rilascio Parte_1
della polizza fideiussoria, com'è prassi, sarà stato condizionato dall'istituto emittente alla prestazione di una qualche forma di garanzia non necessariamente attinta da risorse proprie della società così che il rilascio dell'impegno fideiussorio non attesta l'affidabilità o il merito creditizio del debitore principale, né è chiaro a cosa facesse concretamente riferimento il piano
11 per la bonifica menzionato e se esso individuasse in termini circostanziati ed effettivi le risorse con le quali far fronte alle opere programmate.
Conclusivamente, la pregnanza indiziaria dei dati menzionati consente di ravvisare ampi margini di maturazione di un'obiettiva conoscenza in capo al Parte_1
all'epoca di ricezione del pagamento della condizione di strutturale impotenza
[...]
che, di lì a poco, avrebbe condotto alla declaratoria di insolvenza e quindi di fallimento della società debitrice.
L'appello è infondato anche con riguardo alla denunziata carenza del presupposto oggettivo di cui all'art. 67 co. 2 l. fall.. È vero che con il rilascio della concessione demaniale -
provvedimento ampliativo della sfera giuridica del privato- la Pubblica Amministrazione
esercita un potere e dunque si colloca in una posizione di supremazia rispetto al privato.
Tuttavia, esercitato il potere a monte ed esaurita la fase pubblicistica -che include anche la determinazione del canone-, tra la Pubblica Amministrazione e il privato si instaura un rapporto negoziale di tipo privatistico in forza del quale quest'ultimo è tenuto a corrispondere il canone nella misura e secondo le modalità previste nel contratto che accede al provvedimento concessorio, il relativo debito acquisendo i connotati della liquidità ed esigibilità.
A riprova di ciò, l'art. 133 co. 1, lett. b) del c.p.a., nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi a oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, fa espressamente salve quelle aventi ad oggetto
12 indennità, canoni ed altri corrispettivi, le quali, in base al criterio generale del riparto di giurisdizione fondato sulla situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, sono affidate alla giurisdizione del giudice ordinario qualora involgano diritti soggettivi a contenuto patrimoniale, come nel caso delle controversie concernenti il corrispettivo dovuto dal concessionario nelle quali non viene in rilievo l'esercizio del potere.
Nel caso in esame, il rapporto negoziale tra e CP_3 Parte_1
trova origine nell'accordo accessorio al provvedimento di concessione demaniale
[...]
del 20.3.2000 (doc. n. 1, fascicolo di parte appellata). Assurgendo dunque la corresponsione del canone ad adempimento di un'obbligazione privatistica, sussiste anche il presupposto oggettivo per l'applicazione dell'art. 67 co. 2 l. fall..
In definitiva, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
In accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in prossimità ai medi delle tariffe per le cause di valore compreso tra euro 260.001 ed euro
520.000, in € 13.000,00 -di cui € 4.000,00 per la fase di studio, € 2.000,00 per la fase introduttiva ed € 7.000,00 per la fase decisionale- oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 5572014, devono essere poste a carico dell'amministrazione appellante.
Si dà atto, infine, che la prenotazione a debito del contributo unificato consentito all'amministrazione appellante rende in concreto inoperante la previsione dell'art. 13 co. 1
quater D.P.R. 30.5.2002, n. 115.
13
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Trapani n. 724 del 2.7.2019 con atto di citazione notificato il 21.10.2019 al
Controparte_10
condanna il appellante alla refusione in favore della curatela appellata delle spese Parte_1
del presente grado di giudizio, liquidate in € 13.000,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 10 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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