Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore, in conformita' agli articoli 224, 247 e 7, rispettivamente, degli Accordi indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 1.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore, in conformita' agli articoli 224, 247 e 7, rispettivamente, degli Accordi indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 1.