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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17162 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa IA UO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 12678 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA con sede legale in Roma, alla Via Federico Calabresi Parte_1
n. 27 (C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., Dott. P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Angelo Brofferio n. Controparte_1
6, presso lo studio dell'Avv. Alberto Scalia, che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione.
Attrice
E
, con sede in Roma, alla Piazza Santa Maria della Controparte_2
Pietà n. 5 (P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Lerro giusta procura in Controparte_3 calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta – attrice in riconvenzionale
CONCLUSIONI. per la “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria Parte_1 istanza, deduzione ed eccezione, accertare e dichiarare il grave inadempimento della alle obbligazioni assunte con il contratto di consulenza Controparte_2
1 concluso con la in data 31.12.2019; per l'effetto, dichiarare Parte_1 non dovuto, alla alcun importo a titolo di compensi e Controparte_2 conseguentemente condannare quest' alla restituzione della complessiva CP_4 somma di euro 48.678,00 versata in pagamento delle fatture emesse da gennaio a luglio 2020, nonché alla emissione di note di credito per gli importi di cui alle cennate fatture nonché per quelli di cui alle fatture successivamente emesse dall'agosto 2020 al gennaio 2021 e per le ulteriori eventualmente emesse dopo il gennaio 2021. Con vittoria di spese di lite”; per la “Piaccia al Tribunale, respinta ogni contraria istanza Controparte_2 ed eccezione, per i motivi esposti in atti, i) accertare e dichiarare la validità, inter partes, del contratto di consulenza sottoscritto il 31 dicembre 2019 e prodotto in copia da entrambe le parti;
ii) accertare e dichiarare, altresì, il grave inadempimento della alle obbligazioni derivanti dal citato Parte_1 contratto e, per l'effetto, pronunciarne la risoluzione per fatto e colpa di quest'Ultima; iii) conseguentemente, condannare l'odierna attrice al pagamento, in favore della della complessiva somma di euro 41.424,00, Controparte_2 portata dalle fatture allegate in atti e rimaste impagate, oltre interessi di mora, ex
D.Lgs. n. 231/2002 o ex art. 1284 c.c., e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo;
iv) condannare, inoltre, la al risarcimento dei danni Parte_1 sofferti dalla per effetto dell'anticipata risoluzione del Controparte_2 contratto, e, dunque, al pagamento della somma di euro 5.700,00 oltre IVA per ciascun mese compreso tra gennaio 2021 e la naturale scadenza del contratto o per il diverso periodo ritenuto di giustizia, con gli interessi di mora, ex D.Lgs. n.
231/2002 o ex art. 1284 c.c. e la rivalutazione monetaria, dalle scadenze al saldo.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione proposta dalla dichiarare, comunque, Parte_1 quest'Ultima tenuta al pagamento degli importi contrattualmente pattuiti fino a gennaio 2021 e, conseguentemente, condannarla al versamento, in favore della della somma di euro 41.424,00 portata dalle fatture emesse per Controparte_2 le mensilità da agosto 2020 a gennaio 2021 e non saldate, oltre interessi di mora, ex D.Lgs. n. 231/2002 o ex art. 1284 c.c., e rivalutazione monetaria dalle singole
2 scadenze al saldo;
rigettare ogni altra domanda formulata dall'attrice, ivi compresa quella restitutoria. Con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la premetteva Parte_1 che
➢ Essa operava nel settore dell'assistenza in presidio sanitario e a domicilio di malati oncologici e terminali mediante l'applicazione delle cure palliative, nonché nel settore della promozione, dello sviluppo e della divulgazione delle cure palliative;
➢ onde svolgere al meglio le cennate prestazioni aveva deciso di avvalersi della consulenza della che avrebbe dovuto supportarla Controparte_2 nelle attività di organizzazione e gestione dei servizi erogati oltre che nella formazione teorica e pratica degli operatori e nella diffusione e comunicazione dei servizi offerti;
➢ pertanto, in data 31 dicembre 2019 aveva concluso con la CP_2 un contratto di consulenza per la durata di anni 21;
[...]
➢ la con la sottoscrizione del cennato contratto, si era Controparte_2 obbligata a svolgere in suo favore i servizi di consulenza e supporto partitamente indicati nelle premesse dell'accordo, dietro pagamento di un compenso mensile pari ad euro 5.700,00 oltre IVA;
➢ senonché la predetta non aveva svolto alcuna delle prestazioni CP_2 dovute, onde Essa si era vista costretta a risolvere il contratto.
Ciò premesso la illustrate le ragioni di diritto a Parte_1 fondamento delle domande svolte, rassegnava le conclusioni richiamate in premessa.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa tempestivamente notificata si costituiva la che contestava tutte le avverse pretese e doglianze Controparte_2 eccependo che, in realtà, Essa aveva regolarmente svolto le prestazioni oggetto del contratto mentre la senza allegare alcuna ragione o Parte_1
3 giustificazione, dal mese di agosto 2020 aveva sospeso tutti i pagamenti e solo all'esito del suo sollecito di pagamento, con missiva dell'11 gennaio 2021, le aveva addebitato genericamente asseriti inadempimenti, comunicandole la volontà di risolvere il contratto.
Indi la convenuta, illustrate le ragioni a fondamento delle proprie contestazioni e domande riconvenzionali, rassegnava le conclusioni riportate in epigrafe.
Incardinatasi la lite si provvedeva all'istruttoria con la sola acquisizione della documentazione prodotta;
infine, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
************************
In apertura di motivazione va evidenziato come si palesi priva di pregio l'affermazione di parte attrice secondo cui la pattuizione trasfusa nell'art. 19 del contratto di consulenza concluso il 31.12.2019 integri una clausola risolutiva espressa a norma dell'art. 1456 c.c..
Ed infatti è certo noto che si è in presenza di una clausola risolutiva espressa allorquando i contraenti abbiano previsto che una o più condotte di inadempimento di una parte, specificamente individuate e determinate, comportino la risoluzione di diritto del contratto, sol che l'altra parte comunichi la propria volontà di avvalersi della clausola e, dunque, senza necessità di adire l'Autorità giudiziaria per ottenere la “pronuncia costitutiva” di risoluzione.
Pertanto, affinché una pattuizione possa essere qualificata come clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 c.c., occorre, innanzitutto, che la stessa preveda, al verificarsi di specifiche condotte di inadempimento di una parte, il diritto potestativo della controparte di “provocare” la risoluzione di diritto del contratto, con la mera comunicazione della volontà di avvalersi di detta clausola.
4 Inoltre – come evidenziato da consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito – per la configurabilità di una clausola risolutiva espressa valida ed efficace è necessario che le parti abbiano provveduto ad individuare ed indicare nella stessa, con sufficiente grado di specificazione, le condotte ed omissioni assunte a condizione risolutiva del contratto.
Segnatamente sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare, in più occasioni, che “per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo una clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto;
in tale ultimo caso, pertanto, l'inadempimento non risolve di diritto il contratto, sicché di esso deve essere valutata l'importanza in relazione alla economia del contratto stesso, non essendo sufficiente l'accertamento della sola colpa, come previsto, invece, in presenza di una valida clausola risolutiva espressa” (in tal senso, ex plurimis,
Cass. Civ., Sez. II, 11 agosto 2021, n. 22725; Cass. Civ., Sez. II, 12 dicembre
2019, n. 32681).
Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, deve rilevarsi che la clausola trasfusa nell'art. 19 del contratto concluso tra le odierne parti in lite non contiene alcun riferimento alla risoluzione di diritto né contempla, in favore della il diritto potestativo di Parte_1 provocarla, ché, invece, prevede una mera facoltà, in capo alla predetta società, di
“chiedere” la risoluzione del contratto prima della sua naturale scadenza.
Ad ogni buon conto, la predetta clausola, ben lungi dall'indicare una o più obbligazioni determinate il cui inadempimento, secondo la comune volontà delle parti, fosse e sia atto a far insorgere, in capo alla controparte, il diritto potestativo di determinare l'automatica risoluzione del contratto, contempla la facoltà della di richiedere la risoluzione del contratto, genericamente, nelle Parte_1 ipotesi di grave negligenza nella esecuzione di una qualunque delle obbligazioni previste in contratto a carico della o, altrettanto genericamente, Controparte_2 nei casi di mancata esecuzione nei termini prescritti, da parte della medesima
5 di tutte le prestazioni dovute, o, ancora, in termini ancor più generici, CP_2
“in tutti i casi previsti dal codice civile”.
Ebbene, tale essendo il tenore della clausola trasfusa nell'art. 19 del contratto stipulato tra le odierne parti in lite, appare ben arduo ritenere che la stessa configuri una clausola risolutiva espressa a norma dell'art. 1456 c.c..
D'altro canto, è certo significativa la circostanza che nella comunicazione inviata dalla quest'Ultima, pur invocando la risoluzione “ipso Parte_1 facto” del contratto per cui è causa, abbia fatto riferimento alla gravità delle condotte di inadempimento – non meglio determinate – asseritamente addebitabili alla ed alla conseguente rilevanza delle stesse ai sensi dell'art. Controparte_2
1453 c.c..
Escluso, dunque, che il contratto concluso tra le odierne parti in lite contemplasse e contempli, all'art. 19, una clausola risolutiva espressa ed escluso, altresì, che la comunicazione inviata dalla alla Parte_1 CP_2
a mezzo pec dell'11 gennaio 2021 sia riguardabile come esercizio del
[...] diritto potestativo di “provocare” la risoluzione ope legis del medesimo contratto, in questa sede, ed a fronte delle reciproche domande di risoluzione per avverso, grave inadempimento ex artt. 1453 e 1455 c.c., occorre valutare se siano effettivamente ravvisabili le inadempienze che ciascuna contraente addebita all'altra e, soprattutto, quale di queste possa riguardarsi come causa dello scioglimento del vincolo contrattuale.
Invero - come precisato anche dalla Suprema Corte - nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione e alla risoluzione del contratto deve seguire
6 l'esame dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente.
Ciò premesso e passando all'esame della fattispecie concreta, ritiene questo
Giudice che, alla luce delle complessive emergenze in atti, debba pervenirsi all'accoglimento della domanda proposta in via riconvenzionale dalla CP_2
e ritenere che il contratto dedotto in lite si sia risolto per grave
[...] inadempimento della la quale dall'agosto del 2020, senza Parte_1 allegare alcuna ragione o giustificazione, ha sospeso il pagamento dei compensi dovuti mensilmente alla controparte e solo nel gennaio del 2021, a fronte della lettera di diffida e messa in mora inoltratale dalla odierna convenuta, ha invocato una asserita risoluzione del contratto per pretesi, avversi inadempimenti dando inequivoca mostra di non voler adempiere né dare ulteriore esecuzione al contratto concluso con la convenuta (la cui durata, pure, era stata fissata in ventuno anni).
In proposito deve preliminarmente evidenziarsi che, in ragione del relativo contenuto ed oggetto, le prestazioni di consulenza, assistenza e supporto dovute dalla in favore della richiedevano, Controparte_2 Parte_1 indefettibilmente, la collaborazione di quest'Ultima la quale, tra l'altro, doveva dettare “le prescrizioni di massima” cui avrebbe dovuto attenersi la controparte nello svolgimento delle attività affidate.
Atteso, poi, il tenore delle argomentazioni difensive svolte dalla società attrice, deve rilevarsi che è ben vero che con clausola trasfusa nell'art. 9 del contratto sottoscritto il 31 dicembre 2019 veniva previsto che il pagamento del compenso mensile pattuito – su fattura che la era legittimata ad emettere Controparte_2 ad inizio mese – non avrebbe comportato accettazione tacita o espressa delle prestazioni o riconoscimento della regolare esecuzione dei servizi.
Tuttavia, è parimenti vero che con il citato art. 9, riservata a Parte_1 la verifica del corretto adempimento degli obblighi tutti di cui al contratto,
[...] veniva previsto un termine perentorio entro il quale la predetta società avrebbe potuto e dovuto avanzare eventuali contestazioni e formulare le proprie osservazioni.
7 Segnatamente, all'ultimo comma del richiamato art. 9 del contratto dedotto in lite, è dato leggere quanto segue: “La firma per ricevuta e/o il pagamento dell'avvenuta prestazione di servizio, non comporterà accettazione tacita od espressa della regolare esecuzione dei Servizi, riservandosi la Parte_1 la possibilità di comunicare le proprie osservazioni e contestazioni nel
[...] termine perentorio di mesi sei dal termine del mese in cui la prestazione in contestazione è stata resa”.
Ed è evidente come, con la cennata clausola, sia stato previsto a carico della un onere di tempestiva e specifica contestazione di eventuali Parte_1 disservizi o inadempienze della dovendosi, in difetto, ritenere Controparte_2 accettate le prestazioni e riconosciuta la regolarità delle stesse.
Premesso quanto sopra, deve ora rilevarsi che l'assunto della Parte_1 secondo cui la non avrebbe mai eseguito alcuna delle
[...] Controparte_2 prestazioni dovute in forza del contratto dedotto risulta smentito dalla condotta tenuta dalla predetta società nel corso del rapporto e fino alla comunicazione della propria volontà di risolvere il contratto.
Invero, è pacifico che la società odierna attrice abbia provveduto al pagamento dei compensi fatturati fino al mese di luglio 2020 e che abbia, altresì, ricevuto le fatture emesse dalla per le successive mensilità. Controparte_2
A fronte di tale emergenza, in atti non vi è traccia alcuna di una qualche comunicazione di contestazioni di inadempienze o di osservazioni e rilievi specifici avverso l'operato della che possa far superare la Controparte_2 presunzione di regolare esecuzione dei servizi dovuti da quest'Ultima, discendente dalla clausola trasfusa nell'ultimo comma dell'art. 9 del contratto dedotto in lite e sopra richiamata.
D'altro canto, è certo significativa la circostanza che l'odierna attrice – che, come detto, tanto nell'atto di citazione che, prima ancora, con la missiva dell'11 gennaio 2021, aveva dedotto che la non aveva mai eseguito Controparte_2 alcuna delle prestazioni dovute – a fronte dell'allegazioni di parte convenuta di aver destinato quattro propri dipendenti (ovvero , Parte_2 Persona_1
e alla esecuzione dei servizi di consulenza, Parte_3 Parte_4
8 assistenza e supporto alle attività della committente, abbia in parte mutato la propria linea difensiva, riconoscendo che i avevano effettivamente CP_5 operato a suo favore ed asserendo, tuttavia, che le prestazioni svolte dalla a mezzo dei citati dipendenti sarebbero state tutte eseguite Controparte_2 prima dell'anno 2020 e, dunque, prima della conclusione del contratto dedotto in lite. quest'ultima, che, tuttavia, mal si concilia con la circostanza che la CP_6 abbia pagato o accettato, senza formulare alcuna specifica Parte_1 contestazione, le fatture emesse dalla per i corrispettivi previsti Controparte_2 in contratto;
e d'altro canto risulta scarsamente credibile che l'odierna convenuta possa aver svolto ed esaurito le proprie prestazioni prima del 2020, allorquando non era a ciò vincolata da alcun titolo (non risultando neppure indicato in atti un precedente contratto inter partes) ed abbia, invece, interrotto qualunque attività di consulenza e supporto subito dopo la stipula del contratto che la obbligava alla esecuzione dei servizi in favore della Parte_1
In definitiva, dunque, anche alla luce delle previsioni della clausola trasfusa nell'art. 9, ultimo comma, del contratto concluso tra le odierne parti in lite, la circostanza che la abbia provveduto al pagamento delle fatture Parte_1 emesse dalla senza inviare a quest' tempestivamente, Controparte_2 CP_4 comunicazioni contenenti contestazioni di inadempienze specifiche, comporta la presunzione che l'odierna convenuta abbia regolarmente eseguito i servizi e le prestazioni dovute.
A fronte di ciò, risulta, dunque, del tutto ingiustificata - ed atta ad integrare la condotta di grave inadempimento, rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 e 1455 c.c. - l'improvvisa sospensione dei pagamenti da parte della
[...]
già a decorrere dall'agosto 2020 e fino al gennaio 2021 allorquando, Parte_1 alfine – e solo a fronte dell'avversa lettera di sollecito al saldo del debito pregresso, pari ad euro 34.470,00 – la predetta società, allegando genericamente una asserita mancata erogazione dei servizi dovuti, manifestava, in termini inequivoci, la volontà di sciogliersi dal vincolo contrattuale e di non onorare il debito maturato.
9 Va, dunque, pronunciata la risoluzione, per grave inadempimento della
[...]
del contratto da quest'Ultima concluso con la in Parte_1 Controparte_2 data 31 dicembre 2019; e ciò con effetto dal gennaio 2021.
La va, conseguentemente, condannata al pagamento, in Parte_1 favore della della complessiva somma di euro 34.770,00, Controparte_2 portata dalle fatture emesse fino a dicembre 2020, oltre interessi di mora al tasso di cui al D.Lgs. n. 231/2002, da calcolare, su ciascun importo fatturato, con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento della fattura.
Ritiene, poi, questo Giudice che possa trovare accoglimento, sia pur nei limiti di seguito indicati, anche la domanda di ristoro del danno per lucro cessante proposta in via riconvenzionale dalla società convenuta.
Invero, con il contratto dedotto in lite veniva fatto divieto, a ciascuna parte, di recedere anticipatamente;
il che implica che anche alla a fronte Controparte_2 del supporto prestato alla controparte in fase di start up e della condivisione, con la del proprio know how e delle esperienze e competenze Parte_1 specialistiche nel settore dell'organizzazione e gestione di strutture e servizi nel settore medico-scientifico della medicina palliativa e della terapia del dolore, veniva assicurata, nella generale economia del contratto, una certa stabilità degli utili ritraibili dalla relativa esecuzione;
dal che il diritto al risarcimento per il venir meno dei cennati utili, in conseguenza della condotta della controparte.
Passando, dunque, alla quantificazione del dovuto a titolo risarcitorio va evidenziato che – contrariamente a quanto richiesto dalla convenuta - il danno da lucro cessante non potrebbe in nessun caso parametrarsi all'intero ammontare dei compensi dovuti per l'intera durata del rapporto.
Ed infatti, a fronte dei compensi mensili - concordati, almeno per il periodo compreso tra il 01.01.2020 ed il 31.12.2030, in euro 5.700,00 mensili (cfr. art. 8 del contratto) – la per l'esecuzione delle prestazioni oggetto Controparte_2 del contratto, avrebbe dovuto comunque sostenere dei costi, in termini sia di costi fissi che, soprattutto, di retribuzioni e versamenti contributivi per il personale destinato all'esecuzione dei servizi da erogare alla onde Parte_1
10 l'utile effettivo ritraibile dalla esecuzione del contratto dedotto in lite – cui va rapportato il danno da lucro cessante - può individuarsi nel margine di guadagno sul ricavato mensile netto, che può quantificarsi nella misura del 10% del totale.
Va, inoltre, considerato che è ben ragionevole ritenere che la CP_2
sciolta dal vincolo contrattuale con la abbia potuto
[...] Parte_1 ricercare e reperire sul mercato diverse soluzioni per l'impiego delle proprie competenze e risorse umane – in precedenza già destinate all'esecuzione dei servizi oggetto del contratto dedotto in lite – in altra attività remunerata, così compensando il danno in contestazione;
ed il periodo di tempo all'uopo occorrente può individuarsi orientativamente in un quinquennio.
Pertanto, il dovuto a titolo risarcitorio in favore della può Controparte_2 quantificarsi in complessivi euro 34.200,00, oltre rivalutazione monetaria a decorrere dal gennaio 2021 fino alla data della presente decisione ed oltre, ancora, sulla somma rivalutata, gli interessi al tasso legale e con decorrenza dalla data della decisione e fino all'integrale soddisfo.
Vanno, invece, integralmente rigettate le domande proposte in via principale dalla Parte_1
Alla soccombenza consegue la condanna della alla Parte_1 rifusione, in favore della delle spese del presente giudizio, Controparte_2 nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali effettivamente espletate e facendo applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, come adeguati con D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa IA
UO, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 12678/2021
R.G., così provvede:
- Rigetta tutte le domande proposte dalla Parte_1
11 - Pronuncia la risoluzione, per grave inadempimento della Parte_1
del contratto di consulenza concluso tra le odierne parti in causa, con
[...] effetto dal gennaio 2021.
- Condanna la al pagamento, in favore della Parte_1 CP_2
della complessiva somma di euro 34.770,00, portata dalle fatture
[...] emesse da agosto a dicembre 2020, oltre interessi di mora al tasso di cui al
D.Lgs. n. 231/2002, da calcolare, su ciascun importo fatturato, con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento della fattura.
- Condanna, inoltre, la al pagamento, in favore della Parte_1 ed a titolo di ristoro del danno da lucro cessante, della Controparte_2 complessiva somma di euro 34.200,00, oltre rivalutazione monetaria a decorrere dal gennaio 2021 fino alla data della presente decisione ed oltre, ancora, sulla somma rivalutata, gli interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data della decisione e fino all'integrale soddisfo.
- Condanna la alla rifusione, in favore della Parte_1 CP_2
delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 12.000,00 per
[...] compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 22 novembre 2025.
Il Giudice
IA UO
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa IA UO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 12678 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA con sede legale in Roma, alla Via Federico Calabresi Parte_1
n. 27 (C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., Dott. P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Angelo Brofferio n. Controparte_1
6, presso lo studio dell'Avv. Alberto Scalia, che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione.
Attrice
E
, con sede in Roma, alla Piazza Santa Maria della Controparte_2
Pietà n. 5 (P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Lerro giusta procura in Controparte_3 calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta – attrice in riconvenzionale
CONCLUSIONI. per la “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria Parte_1 istanza, deduzione ed eccezione, accertare e dichiarare il grave inadempimento della alle obbligazioni assunte con il contratto di consulenza Controparte_2
1 concluso con la in data 31.12.2019; per l'effetto, dichiarare Parte_1 non dovuto, alla alcun importo a titolo di compensi e Controparte_2 conseguentemente condannare quest' alla restituzione della complessiva CP_4 somma di euro 48.678,00 versata in pagamento delle fatture emesse da gennaio a luglio 2020, nonché alla emissione di note di credito per gli importi di cui alle cennate fatture nonché per quelli di cui alle fatture successivamente emesse dall'agosto 2020 al gennaio 2021 e per le ulteriori eventualmente emesse dopo il gennaio 2021. Con vittoria di spese di lite”; per la “Piaccia al Tribunale, respinta ogni contraria istanza Controparte_2 ed eccezione, per i motivi esposti in atti, i) accertare e dichiarare la validità, inter partes, del contratto di consulenza sottoscritto il 31 dicembre 2019 e prodotto in copia da entrambe le parti;
ii) accertare e dichiarare, altresì, il grave inadempimento della alle obbligazioni derivanti dal citato Parte_1 contratto e, per l'effetto, pronunciarne la risoluzione per fatto e colpa di quest'Ultima; iii) conseguentemente, condannare l'odierna attrice al pagamento, in favore della della complessiva somma di euro 41.424,00, Controparte_2 portata dalle fatture allegate in atti e rimaste impagate, oltre interessi di mora, ex
D.Lgs. n. 231/2002 o ex art. 1284 c.c., e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo;
iv) condannare, inoltre, la al risarcimento dei danni Parte_1 sofferti dalla per effetto dell'anticipata risoluzione del Controparte_2 contratto, e, dunque, al pagamento della somma di euro 5.700,00 oltre IVA per ciascun mese compreso tra gennaio 2021 e la naturale scadenza del contratto o per il diverso periodo ritenuto di giustizia, con gli interessi di mora, ex D.Lgs. n.
231/2002 o ex art. 1284 c.c. e la rivalutazione monetaria, dalle scadenze al saldo.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione proposta dalla dichiarare, comunque, Parte_1 quest'Ultima tenuta al pagamento degli importi contrattualmente pattuiti fino a gennaio 2021 e, conseguentemente, condannarla al versamento, in favore della della somma di euro 41.424,00 portata dalle fatture emesse per Controparte_2 le mensilità da agosto 2020 a gennaio 2021 e non saldate, oltre interessi di mora, ex D.Lgs. n. 231/2002 o ex art. 1284 c.c., e rivalutazione monetaria dalle singole
2 scadenze al saldo;
rigettare ogni altra domanda formulata dall'attrice, ivi compresa quella restitutoria. Con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la premetteva Parte_1 che
➢ Essa operava nel settore dell'assistenza in presidio sanitario e a domicilio di malati oncologici e terminali mediante l'applicazione delle cure palliative, nonché nel settore della promozione, dello sviluppo e della divulgazione delle cure palliative;
➢ onde svolgere al meglio le cennate prestazioni aveva deciso di avvalersi della consulenza della che avrebbe dovuto supportarla Controparte_2 nelle attività di organizzazione e gestione dei servizi erogati oltre che nella formazione teorica e pratica degli operatori e nella diffusione e comunicazione dei servizi offerti;
➢ pertanto, in data 31 dicembre 2019 aveva concluso con la CP_2 un contratto di consulenza per la durata di anni 21;
[...]
➢ la con la sottoscrizione del cennato contratto, si era Controparte_2 obbligata a svolgere in suo favore i servizi di consulenza e supporto partitamente indicati nelle premesse dell'accordo, dietro pagamento di un compenso mensile pari ad euro 5.700,00 oltre IVA;
➢ senonché la predetta non aveva svolto alcuna delle prestazioni CP_2 dovute, onde Essa si era vista costretta a risolvere il contratto.
Ciò premesso la illustrate le ragioni di diritto a Parte_1 fondamento delle domande svolte, rassegnava le conclusioni richiamate in premessa.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa tempestivamente notificata si costituiva la che contestava tutte le avverse pretese e doglianze Controparte_2 eccependo che, in realtà, Essa aveva regolarmente svolto le prestazioni oggetto del contratto mentre la senza allegare alcuna ragione o Parte_1
3 giustificazione, dal mese di agosto 2020 aveva sospeso tutti i pagamenti e solo all'esito del suo sollecito di pagamento, con missiva dell'11 gennaio 2021, le aveva addebitato genericamente asseriti inadempimenti, comunicandole la volontà di risolvere il contratto.
Indi la convenuta, illustrate le ragioni a fondamento delle proprie contestazioni e domande riconvenzionali, rassegnava le conclusioni riportate in epigrafe.
Incardinatasi la lite si provvedeva all'istruttoria con la sola acquisizione della documentazione prodotta;
infine, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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In apertura di motivazione va evidenziato come si palesi priva di pregio l'affermazione di parte attrice secondo cui la pattuizione trasfusa nell'art. 19 del contratto di consulenza concluso il 31.12.2019 integri una clausola risolutiva espressa a norma dell'art. 1456 c.c..
Ed infatti è certo noto che si è in presenza di una clausola risolutiva espressa allorquando i contraenti abbiano previsto che una o più condotte di inadempimento di una parte, specificamente individuate e determinate, comportino la risoluzione di diritto del contratto, sol che l'altra parte comunichi la propria volontà di avvalersi della clausola e, dunque, senza necessità di adire l'Autorità giudiziaria per ottenere la “pronuncia costitutiva” di risoluzione.
Pertanto, affinché una pattuizione possa essere qualificata come clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 c.c., occorre, innanzitutto, che la stessa preveda, al verificarsi di specifiche condotte di inadempimento di una parte, il diritto potestativo della controparte di “provocare” la risoluzione di diritto del contratto, con la mera comunicazione della volontà di avvalersi di detta clausola.
4 Inoltre – come evidenziato da consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito – per la configurabilità di una clausola risolutiva espressa valida ed efficace è necessario che le parti abbiano provveduto ad individuare ed indicare nella stessa, con sufficiente grado di specificazione, le condotte ed omissioni assunte a condizione risolutiva del contratto.
Segnatamente sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare, in più occasioni, che “per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo una clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto;
in tale ultimo caso, pertanto, l'inadempimento non risolve di diritto il contratto, sicché di esso deve essere valutata l'importanza in relazione alla economia del contratto stesso, non essendo sufficiente l'accertamento della sola colpa, come previsto, invece, in presenza di una valida clausola risolutiva espressa” (in tal senso, ex plurimis,
Cass. Civ., Sez. II, 11 agosto 2021, n. 22725; Cass. Civ., Sez. II, 12 dicembre
2019, n. 32681).
Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, deve rilevarsi che la clausola trasfusa nell'art. 19 del contratto concluso tra le odierne parti in lite non contiene alcun riferimento alla risoluzione di diritto né contempla, in favore della il diritto potestativo di Parte_1 provocarla, ché, invece, prevede una mera facoltà, in capo alla predetta società, di
“chiedere” la risoluzione del contratto prima della sua naturale scadenza.
Ad ogni buon conto, la predetta clausola, ben lungi dall'indicare una o più obbligazioni determinate il cui inadempimento, secondo la comune volontà delle parti, fosse e sia atto a far insorgere, in capo alla controparte, il diritto potestativo di determinare l'automatica risoluzione del contratto, contempla la facoltà della di richiedere la risoluzione del contratto, genericamente, nelle Parte_1 ipotesi di grave negligenza nella esecuzione di una qualunque delle obbligazioni previste in contratto a carico della o, altrettanto genericamente, Controparte_2 nei casi di mancata esecuzione nei termini prescritti, da parte della medesima
5 di tutte le prestazioni dovute, o, ancora, in termini ancor più generici, CP_2
“in tutti i casi previsti dal codice civile”.
Ebbene, tale essendo il tenore della clausola trasfusa nell'art. 19 del contratto stipulato tra le odierne parti in lite, appare ben arduo ritenere che la stessa configuri una clausola risolutiva espressa a norma dell'art. 1456 c.c..
D'altro canto, è certo significativa la circostanza che nella comunicazione inviata dalla quest'Ultima, pur invocando la risoluzione “ipso Parte_1 facto” del contratto per cui è causa, abbia fatto riferimento alla gravità delle condotte di inadempimento – non meglio determinate – asseritamente addebitabili alla ed alla conseguente rilevanza delle stesse ai sensi dell'art. Controparte_2
1453 c.c..
Escluso, dunque, che il contratto concluso tra le odierne parti in lite contemplasse e contempli, all'art. 19, una clausola risolutiva espressa ed escluso, altresì, che la comunicazione inviata dalla alla Parte_1 CP_2
a mezzo pec dell'11 gennaio 2021 sia riguardabile come esercizio del
[...] diritto potestativo di “provocare” la risoluzione ope legis del medesimo contratto, in questa sede, ed a fronte delle reciproche domande di risoluzione per avverso, grave inadempimento ex artt. 1453 e 1455 c.c., occorre valutare se siano effettivamente ravvisabili le inadempienze che ciascuna contraente addebita all'altra e, soprattutto, quale di queste possa riguardarsi come causa dello scioglimento del vincolo contrattuale.
Invero - come precisato anche dalla Suprema Corte - nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione e alla risoluzione del contratto deve seguire
6 l'esame dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente.
Ciò premesso e passando all'esame della fattispecie concreta, ritiene questo
Giudice che, alla luce delle complessive emergenze in atti, debba pervenirsi all'accoglimento della domanda proposta in via riconvenzionale dalla CP_2
e ritenere che il contratto dedotto in lite si sia risolto per grave
[...] inadempimento della la quale dall'agosto del 2020, senza Parte_1 allegare alcuna ragione o giustificazione, ha sospeso il pagamento dei compensi dovuti mensilmente alla controparte e solo nel gennaio del 2021, a fronte della lettera di diffida e messa in mora inoltratale dalla odierna convenuta, ha invocato una asserita risoluzione del contratto per pretesi, avversi inadempimenti dando inequivoca mostra di non voler adempiere né dare ulteriore esecuzione al contratto concluso con la convenuta (la cui durata, pure, era stata fissata in ventuno anni).
In proposito deve preliminarmente evidenziarsi che, in ragione del relativo contenuto ed oggetto, le prestazioni di consulenza, assistenza e supporto dovute dalla in favore della richiedevano, Controparte_2 Parte_1 indefettibilmente, la collaborazione di quest'Ultima la quale, tra l'altro, doveva dettare “le prescrizioni di massima” cui avrebbe dovuto attenersi la controparte nello svolgimento delle attività affidate.
Atteso, poi, il tenore delle argomentazioni difensive svolte dalla società attrice, deve rilevarsi che è ben vero che con clausola trasfusa nell'art. 9 del contratto sottoscritto il 31 dicembre 2019 veniva previsto che il pagamento del compenso mensile pattuito – su fattura che la era legittimata ad emettere Controparte_2 ad inizio mese – non avrebbe comportato accettazione tacita o espressa delle prestazioni o riconoscimento della regolare esecuzione dei servizi.
Tuttavia, è parimenti vero che con il citato art. 9, riservata a Parte_1 la verifica del corretto adempimento degli obblighi tutti di cui al contratto,
[...] veniva previsto un termine perentorio entro il quale la predetta società avrebbe potuto e dovuto avanzare eventuali contestazioni e formulare le proprie osservazioni.
7 Segnatamente, all'ultimo comma del richiamato art. 9 del contratto dedotto in lite, è dato leggere quanto segue: “La firma per ricevuta e/o il pagamento dell'avvenuta prestazione di servizio, non comporterà accettazione tacita od espressa della regolare esecuzione dei Servizi, riservandosi la Parte_1 la possibilità di comunicare le proprie osservazioni e contestazioni nel
[...] termine perentorio di mesi sei dal termine del mese in cui la prestazione in contestazione è stata resa”.
Ed è evidente come, con la cennata clausola, sia stato previsto a carico della un onere di tempestiva e specifica contestazione di eventuali Parte_1 disservizi o inadempienze della dovendosi, in difetto, ritenere Controparte_2 accettate le prestazioni e riconosciuta la regolarità delle stesse.
Premesso quanto sopra, deve ora rilevarsi che l'assunto della Parte_1 secondo cui la non avrebbe mai eseguito alcuna delle
[...] Controparte_2 prestazioni dovute in forza del contratto dedotto risulta smentito dalla condotta tenuta dalla predetta società nel corso del rapporto e fino alla comunicazione della propria volontà di risolvere il contratto.
Invero, è pacifico che la società odierna attrice abbia provveduto al pagamento dei compensi fatturati fino al mese di luglio 2020 e che abbia, altresì, ricevuto le fatture emesse dalla per le successive mensilità. Controparte_2
A fronte di tale emergenza, in atti non vi è traccia alcuna di una qualche comunicazione di contestazioni di inadempienze o di osservazioni e rilievi specifici avverso l'operato della che possa far superare la Controparte_2 presunzione di regolare esecuzione dei servizi dovuti da quest'Ultima, discendente dalla clausola trasfusa nell'ultimo comma dell'art. 9 del contratto dedotto in lite e sopra richiamata.
D'altro canto, è certo significativa la circostanza che l'odierna attrice – che, come detto, tanto nell'atto di citazione che, prima ancora, con la missiva dell'11 gennaio 2021, aveva dedotto che la non aveva mai eseguito Controparte_2 alcuna delle prestazioni dovute – a fronte dell'allegazioni di parte convenuta di aver destinato quattro propri dipendenti (ovvero , Parte_2 Persona_1
e alla esecuzione dei servizi di consulenza, Parte_3 Parte_4
8 assistenza e supporto alle attività della committente, abbia in parte mutato la propria linea difensiva, riconoscendo che i avevano effettivamente CP_5 operato a suo favore ed asserendo, tuttavia, che le prestazioni svolte dalla a mezzo dei citati dipendenti sarebbero state tutte eseguite Controparte_2 prima dell'anno 2020 e, dunque, prima della conclusione del contratto dedotto in lite. quest'ultima, che, tuttavia, mal si concilia con la circostanza che la CP_6 abbia pagato o accettato, senza formulare alcuna specifica Parte_1 contestazione, le fatture emesse dalla per i corrispettivi previsti Controparte_2 in contratto;
e d'altro canto risulta scarsamente credibile che l'odierna convenuta possa aver svolto ed esaurito le proprie prestazioni prima del 2020, allorquando non era a ciò vincolata da alcun titolo (non risultando neppure indicato in atti un precedente contratto inter partes) ed abbia, invece, interrotto qualunque attività di consulenza e supporto subito dopo la stipula del contratto che la obbligava alla esecuzione dei servizi in favore della Parte_1
In definitiva, dunque, anche alla luce delle previsioni della clausola trasfusa nell'art. 9, ultimo comma, del contratto concluso tra le odierne parti in lite, la circostanza che la abbia provveduto al pagamento delle fatture Parte_1 emesse dalla senza inviare a quest' tempestivamente, Controparte_2 CP_4 comunicazioni contenenti contestazioni di inadempienze specifiche, comporta la presunzione che l'odierna convenuta abbia regolarmente eseguito i servizi e le prestazioni dovute.
A fronte di ciò, risulta, dunque, del tutto ingiustificata - ed atta ad integrare la condotta di grave inadempimento, rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 e 1455 c.c. - l'improvvisa sospensione dei pagamenti da parte della
[...]
già a decorrere dall'agosto 2020 e fino al gennaio 2021 allorquando, Parte_1 alfine – e solo a fronte dell'avversa lettera di sollecito al saldo del debito pregresso, pari ad euro 34.470,00 – la predetta società, allegando genericamente una asserita mancata erogazione dei servizi dovuti, manifestava, in termini inequivoci, la volontà di sciogliersi dal vincolo contrattuale e di non onorare il debito maturato.
9 Va, dunque, pronunciata la risoluzione, per grave inadempimento della
[...]
del contratto da quest'Ultima concluso con la in Parte_1 Controparte_2 data 31 dicembre 2019; e ciò con effetto dal gennaio 2021.
La va, conseguentemente, condannata al pagamento, in Parte_1 favore della della complessiva somma di euro 34.770,00, Controparte_2 portata dalle fatture emesse fino a dicembre 2020, oltre interessi di mora al tasso di cui al D.Lgs. n. 231/2002, da calcolare, su ciascun importo fatturato, con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento della fattura.
Ritiene, poi, questo Giudice che possa trovare accoglimento, sia pur nei limiti di seguito indicati, anche la domanda di ristoro del danno per lucro cessante proposta in via riconvenzionale dalla società convenuta.
Invero, con il contratto dedotto in lite veniva fatto divieto, a ciascuna parte, di recedere anticipatamente;
il che implica che anche alla a fronte Controparte_2 del supporto prestato alla controparte in fase di start up e della condivisione, con la del proprio know how e delle esperienze e competenze Parte_1 specialistiche nel settore dell'organizzazione e gestione di strutture e servizi nel settore medico-scientifico della medicina palliativa e della terapia del dolore, veniva assicurata, nella generale economia del contratto, una certa stabilità degli utili ritraibili dalla relativa esecuzione;
dal che il diritto al risarcimento per il venir meno dei cennati utili, in conseguenza della condotta della controparte.
Passando, dunque, alla quantificazione del dovuto a titolo risarcitorio va evidenziato che – contrariamente a quanto richiesto dalla convenuta - il danno da lucro cessante non potrebbe in nessun caso parametrarsi all'intero ammontare dei compensi dovuti per l'intera durata del rapporto.
Ed infatti, a fronte dei compensi mensili - concordati, almeno per il periodo compreso tra il 01.01.2020 ed il 31.12.2030, in euro 5.700,00 mensili (cfr. art. 8 del contratto) – la per l'esecuzione delle prestazioni oggetto Controparte_2 del contratto, avrebbe dovuto comunque sostenere dei costi, in termini sia di costi fissi che, soprattutto, di retribuzioni e versamenti contributivi per il personale destinato all'esecuzione dei servizi da erogare alla onde Parte_1
10 l'utile effettivo ritraibile dalla esecuzione del contratto dedotto in lite – cui va rapportato il danno da lucro cessante - può individuarsi nel margine di guadagno sul ricavato mensile netto, che può quantificarsi nella misura del 10% del totale.
Va, inoltre, considerato che è ben ragionevole ritenere che la CP_2
sciolta dal vincolo contrattuale con la abbia potuto
[...] Parte_1 ricercare e reperire sul mercato diverse soluzioni per l'impiego delle proprie competenze e risorse umane – in precedenza già destinate all'esecuzione dei servizi oggetto del contratto dedotto in lite – in altra attività remunerata, così compensando il danno in contestazione;
ed il periodo di tempo all'uopo occorrente può individuarsi orientativamente in un quinquennio.
Pertanto, il dovuto a titolo risarcitorio in favore della può Controparte_2 quantificarsi in complessivi euro 34.200,00, oltre rivalutazione monetaria a decorrere dal gennaio 2021 fino alla data della presente decisione ed oltre, ancora, sulla somma rivalutata, gli interessi al tasso legale e con decorrenza dalla data della decisione e fino all'integrale soddisfo.
Vanno, invece, integralmente rigettate le domande proposte in via principale dalla Parte_1
Alla soccombenza consegue la condanna della alla Parte_1 rifusione, in favore della delle spese del presente giudizio, Controparte_2 nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali effettivamente espletate e facendo applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, come adeguati con D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa IA
UO, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 12678/2021
R.G., così provvede:
- Rigetta tutte le domande proposte dalla Parte_1
11 - Pronuncia la risoluzione, per grave inadempimento della Parte_1
del contratto di consulenza concluso tra le odierne parti in causa, con
[...] effetto dal gennaio 2021.
- Condanna la al pagamento, in favore della Parte_1 CP_2
della complessiva somma di euro 34.770,00, portata dalle fatture
[...] emesse da agosto a dicembre 2020, oltre interessi di mora al tasso di cui al
D.Lgs. n. 231/2002, da calcolare, su ciascun importo fatturato, con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento della fattura.
- Condanna, inoltre, la al pagamento, in favore della Parte_1 ed a titolo di ristoro del danno da lucro cessante, della Controparte_2 complessiva somma di euro 34.200,00, oltre rivalutazione monetaria a decorrere dal gennaio 2021 fino alla data della presente decisione ed oltre, ancora, sulla somma rivalutata, gli interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data della decisione e fino all'integrale soddisfo.
- Condanna la alla rifusione, in favore della Parte_1 CP_2
delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 12.000,00 per
[...] compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 22 novembre 2025.
Il Giudice
IA UO
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