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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/12/2025, n. 2437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2437 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Torre Annunziata- Sezione del Lavoro - nella persona del magistrato dott.ssa Cristina Giusti ha pronunziato all'esito del deposito di note scritte e conclusioni ex art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n.3262/ 2025 del ruolo generale del lavoro vertente TRA
rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv. CESARANO MARIA Parte_1 GRAZIA elettivamente domiciliato come da ricorso
RICORRENTE E
in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall' avv.to ELBERTI MAURO con cui CP_ elettivamente domicilia presso gli Uffici dell' RESISTENTE OGGETTO: ricorso in opposizione ad atp;
100% di invalidità civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/06/2025 parte ricorrente esponeva che ritenendo di trovarsi nelle condizioni mediche per avere diritto alla pensione civile di invalidità, a seguito del rigetto in via amministrativa, aveva chiesto l'accertamento delle sue condizioni mediche mediante ricorso giurisdizionale per A.T.P e che il CTU nominato aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario;
pertanto proponeva ricorso, previo dissenso tempestivamente espresso, ex art. 445 bis c.o 6 c.p.c., con cui, impugnando le conclusioni del ctu, anche instando per il conferimento di nuovo incarico peritale, chiedeva accogliersi il ricorso previo accertamento della sussistenza del requisito sanitario per l'invalidità civile. Con vittoria di spese ed onorari. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale concludeva per il rigetto del ricorso. Il tutto, con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese di giudizio. Sulle conclusioni ribadite al termine della discussione scritta la controversia veniva decisa con la presente sentenza. La domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio odierna non è fondata e va, pertanto, disattesa. Quanto al requisito sanitario, il C.T.U., con la relazione agli atti, depositata in esecuzione dell'incarico conferito in sede di ATP, ha concluso nel senso che il complesso patologico diagnosticato a carico dell'istante non comporta un grado di invalidità superiore all' 80-85%, e, dunque, insufficiente per potere beneficiare della pensione invocata. Invero, l'indagine clinica eseguita sulla persona della parte ricorrente ha consentito di verificare la presenza di un quadro patologico inidoneo a determinare le condizioni legittimanti il diritto invocato, come risulta dalla somma delle varie voci invalidanti, riportate dal consulente con le rispettive percentuali. La conclusione del ctu, a dispetto di quanto prospettato in ricorso, è fondata su accurate indagini anamnestiche e cliniche e supportata da inequivocabile documentazione sanitaria, sostanziandosi in un giudizio medico-legale ineccepibile e meritevole di totale adesione. Invero il ctu nominato durante la fase dell'ATP ha espressamente considerato le malattie delle quali è affetto il ricorrente, e, tenuto conto delle tabelle di calcolo della invalidità, alle quali si è ripetutamente richiamato, ha concluso per il riconoscimento della suddetta percentuale. In particolare, in relazione alla sindrome depressiva, il ctu ha specificato che trattasi di depressione maggiore, considerata nelle tabelle ai codici dal 2208 al 2010; non ha valutato la patologia come severa, essendo definita
1 tale sono in una documentazione del 2023, e, pertanto ha di ritenuto attribuire alla patologia il codice 2209, con la percentuale di invalidità del 50%. Le critiche del ricorrente sulla gravità della patologia e sul codice da attribuire sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse, peraltro, in termini generici e non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del c.t.u. Si tratta, pertanto, di un dissenso assolutamente normale nell'ambito delle valutazioni medico-legali, ma non idoneo ad addebitare al consulente d'ufficio carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche e scientificamente errate, o omissione di accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente, al fine di dimostrare la erroneità del giudizio formulato dal ctu, la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del medesimo e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico (v. Cass., 17.4.2004 n. 7341; Cass., 3.10.2011 n.20188 e più di recente Cass., 20.3.2019, n. 7886, Ord. e Cass., 8.3.2019, n. 6892, che hanno ribadito l'applicabilità di tali principi proprio in materia di giudizio di opposizione ex art. 445, comma 6, cp.c.). La circostanza che il calcolo riduzionistico possa essere errato non cambia in ogni caso le conclusioni, atteso che anche una invalidità del 90% non equivale al riconoscimento del 100% di invalidità né consente il riconoscimento di detta percentuale tramite i cd. cascami lavorativi. Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va respinta. Le spese di lite sono irripetibili in considerazione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc in atti.
P. Q. M.
1) Rigetta il ricorso in opposizione avverso l'ATP.
2) nulla per le spese di lite.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro Cristina Giusti
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