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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 5290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5290 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 842 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, riservata in decisione con provvedimento del 27.09.2024, vertente tra:
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, in via Quintino Sella n. 41, presso lo studio dell'avv. Claudio
Virgili, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore -
E
, CP_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via Corso Francia n. 182, presso lo studio dell'avv. Simonetta
Nardi, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Angela Raimondo giusta procura in atti;
- convenuta-
E la Controparte_2
elettivamente domiciliata in Roma, in via Alessandro Poerio 88, presso lo studio dell'avv. Marcello
Marino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuta-
E
pagina 1 di 6 la Controparte_3
[...]
elettivamente domiciliata in Roma in viale Giuseppe Mazzini n. 114/b presso lo studio dell'avv.
Federica Melucco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- terza chiamata in causa-
OGGETTO: domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 ed ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26 settembre 2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Contr 1. ha convenuto in giudizio e la i. chiedendo accertarsi la Parte_1 CP_1 CP_2 responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro avvenuto in data 14.06.2015 e, per l'effetto, ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni subiti
A fondamento delle domande proposte, l'attore ha dedotto che in data 14.06.2015, mentre percorreva via Casilina, a Roma, a bordo del motoveicolo Kawasaki Z750 targato CC78147, cadeva a terra a causa del dissesto del manto stradale presente intorno ai binari del treno, che attraversano la carreggiata all'altezza dell'incrocio tra via Casilina e largo EA Alessi
L'attore ha dedotto di aver subito lesioni personali per effetto del sinistro;
il veicolo, gravemente danneggiato, sarebbe stato demolito.
L'attore ha quindi domandato il risarcimento del danno a quale proprietaria della strada CP_1
Contr ove è avvenuto il sinistro, e alla i. nella qualità di impresa alla quale era affidata la sua CP_2
manutenzione.
Si è costituita in giudizio rilevando che la manutenzione e la sorveglianza del tratto di CP_1 strada in cui è avvenuto il sinistro, all'epoca dei fatti di causa, era affidata alla Controparte_5
con la che ha chiesto di chiamare in causa. Controparte_6
Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande proposte da in quanto CP_1 Parte_1
infondate, contestando sia la sussistenza di prova adeguata della dinamica del sinistro, sia la responsabilità, nella specie, dell'amministrazione e rilevando, in ogni caso, la configurabilità dell'ipotesi prevista dall'art. 1227 comma secondo c.c.
Da ultimo, ha contestato la quantificazione del danno subito prospettata dalla CP_1
pagina 2 di 6 controparte.
In via subordinata, in ipotesi di accoglimento delle domande proposte, ha domandato la CP_1 condanna della a risarcire in via diretta l'attore e, in via ulteriormente subordinata, ha Controparte_2
chiesto di essere garantita dalla società dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento delle domande proposte da . Parte_1
La ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando che il contratto Controparte_2
concluso con non comprenderebbe la manutenzione della corsia tramviaria e ha chiesto CP_1 conseguentemente la condanna dell'amministrazione ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
L'impresa ha comunque chiesto il rigetto della domanda di condanna diretta in favore dell'attore, nei confronti del quale non sussisterebbe alcun rapporto contrattuale e ha evidenziato l'infondatezza delle domande spiegate nei suoi confronti da non risultando configurabile alcun CP_1
inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto concluso tra le parti.
Da ultimo, la ha domandato il rigetto delle domande proposte dall'attore in quanto Controparte_2
infondate e, in ogni caso, ha chiesto di chiamare in causa la dalla quale ha Controparte_3
chiesto di essere garantita in ipotesi di accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti, in forza della polizza n. 1 008004019630
Si è costituita in giudizio la Controparte_3
(già ha chiesto il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti attesa Controparte_3
l'inoperatività nella specie della polizza n. 1 008004019630
L'assicurazione ha altresì rilevato l'infondatezza delle domande proposte dall'attore e della domanda di garanzia.
In via subordinata, in ipotesi di accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti, la
[...]
ha chiesto contenersi la misura Controparte_3 dell'indennizzo nei limiti del massimale, tenendo conto della franchigia contrattuale e, in ogni caso, del danno effettivamente provato e non causato dallo stesso attore ai sensi dell'art. 1227 c.c.
2. L'azione proposta da è diretta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del Parte_1 sinistro determinato da un dissesto del manto stradale, a causa del quale l'attore avrebbe perso il controllo della moto Kawasaki Z750 targato CC78147, cadendo a terra e riportando lesioni personali.
La causa petendi della domanda deve essere individuata nella mancata custodia del bene ex art. 2051
c.c. e nella responsabilità ex art. 2043 c.c.
L'art. 2051 c.c. trova applicazione con riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia pagina 3 di 6 suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento.
L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde poi ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo (cfr. Cass. n. 8935/2013). La custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilità "ex ante", predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita;
ne consegue che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa (Cass. n. 1725/2019).
Nel compiere tali valutazioni, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr. Cass. n. 23919/2013; Cass. n.
11664/2014; Cass. n. 3793/2014) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr. Cass. n.
23584/2013).
Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 c.c. (così
Cass. n. 999/2014 che ha ritenuto che il comportamento del soggetto danneggiato - transitato a piedi pagina 4 di 6 in una strada talmente dissestata da obbligare i pedoni a procedere in fila indiana - avrebbe dovuto essere improntato ad un onere di massima prudenza in quanto la situazione di pericolo di caduta era altamente prevedibile, ritenendo, pertanto, che l'evento lesivo in concreto verificatasi, conseguente all'inciampo in un tombino malfermo e mobile, fosse da ricondurre alla esclusiva responsabilità del soggetto danneggiato).
Nel caso di specie l'attore, quindi, è onerato della prova del sinistro e del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, vale a dire che il pregiudizio subito si sia verificato per effetto dei vizi del manto stradale.
A spetta invece l'onere di provare la sussistenza del caso fortuito, nei termini sopra CP_1 evidenziati, e pertanto che, nonostante l'attività manutentiva diligentemente svolta, il dissesto del manto stradale si sia verificato per causa imputabile ad un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa oppure che il sinistro poteva essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato.
L'attore non ha assolto all'onere della prova posto a suo carico.
Il teste - il quale ha dichiarato di aver assistito al sinistro - ha confermato che il Testimone_1
14.06.2015, alle ore 4,30 del mattino, l'attore percorreva via Casilina a bordo della moto Kawasaki
Z750 targata CC78147, e che per girare a destra su via EA Alessi era costretto ad impegnare le rotaie del tram.
Il teste, rispondendo sul capitolo 7 della memoria istruttoria articolata dall'attore, ha confermato che:
“il sig. affrontava la curva davanti a me e lo vedevo slittare e cadere al suolo”. Pt_1
Il teste, quindi, non ha dichiarato di aver visto l'attore perdere il controllo della moto a causa della presenza del dislivello creatosi tra la rotaia del tram e il manto stradale, ma ha riferito di aver visto la moto “slittare” ossia “scivolare”, mentre affrontava la curva, senza specificare che la moto sia transitata (e caduta) proprio sul tratto dissestato.
Dalla documentazione fotografica in atti emerge, peraltro, che solo un tratto delle rotaie presenti all'altezza dell'incrocio tra via Casilina e largo EA Alessi è caratterizzato da un dissesto di dimensioni appezzabili, come chiarito dallo stesso teste : “era tutto dissestato ma in maniera Tes_1 frammentata, come tante altre strade di Roma”.
La circostanza che non tutto il tratto di strada fosse interessato dal dissesto trova indiretto riscontro nel fatto che lo stesso teste , che seguiva l'attore a pochi metri di distanza a bordo di motoveicolo Tes_1
Liberty 125, nelle medesime condizioni di visibilità e alla stessa velocità, pur transitando sullo stesso tratto di strada, non è caduto, nonostante si trovasse alla guida di un motoveicolo (un Liberty 125), non dotato di maggiori caratteristiche di stabilità rispetto a quello condotto dall'attore (Kawasaki Z750).
pagina 5 di 6 Deve poi essere evidenziato che lo stesso attore, pochi attimi dopo il sinistro, ha riferito al teste di aver perso aderenza, circostanza che può essere stata determinata dall'attraversamento delle Tes_1 rotaie non in maniera perpendicolare, con conseguente “slittamento” delle ruote del veicolo sulle rotaie stesse.
Tale assunto trova indiretto riscontro nel fatto che la moto non è caduta al momento della conclusione della curva, ossia in un momento il veicolo avrebbe potuto effettivamente assumere una posizione perpendicolare rispetto alle rotaie, bensì in una fase antecedente. Il teste ha infatti precisato: “Il Tes_1 non ha stretto la curva, non ha fatto tutta la curva in quanto è scivolato prima”. Pt_1
Da ultimo, la stessa modesta entità del dissesto presente nel tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro non consente di ritenere provato il nesso eziologico tra la res e il danno, tenuto conto delle dimensioni e della stabilità del veicolo condotto dall'attore, una moto Kawasaki Z750.
Il teste chiamato a rispondere sui capitoli di prova articolati dall'amministrazione ha Pt_1 puntualizzato che il dissesto presente nell'area dell'incrocio: “no, all'epoca non era grande, c'erano varie buche e il dissesto era verso i binari. Il dissesto era lì”.
Lo stesso attore, in sede di interrogatorio formale, ha pacificamente ammesso: “no, non era di grandi dimensioni”
In difetto di prova adeguata che l'incidente sia stato effettivamente determinato dal dissesto del manto stradale, deve escludersi il nesso eziologico tra la res in custodia e il danno subito dall'attore. Contr CP_ Resta assorbita la domanda di garanzia proposta dalla ib. nei confronti dell'assicurazione.
3. L'oggettiva difficoltà dell'accertamento di fatto sotteso alla decisione determina la compensazione integrale delle spese processuali.
Le spese della CTU restano definitivamente a carico dell'attore.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1
Contr CP_ confronti di e della Gib. e da quest'ultima nei confronti della CP_1
[...]
ogni diversa istanza eccezione, Controparte_3
deduzione, disattesa così provvede: rigetta le domande proposte dall'attore; compensa integralmente le spese processuali tra tutte le parti;
pone a carico dell'attore le spese di CTU.
Roma, 07.04.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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