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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/11/2025, n. 1879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1879 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di IL, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice riunito in camera di consiglio, sentito il Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1940 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall' Avv. FILARETI LEONARDO ROCCO
RICORRENTE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
PE AM
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di IL
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 16/10/2024 ha Parte_1
proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Crosia in data 06/9/1994 con , dal quale sono nati sono nati due figli, Controparte_2
RD, nato a [...] il [...], e nato a [...] il [...], esponendo che Per_1
la comunione spirituale e materiale non può essere ricostituita, essendo trascorsi i termini di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al pagina 1 di 4 presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, definita con sentenza passata in giudicato.
si è costituito in giudizio. Controparte_2
All'udienza del 21/10/2025 le parti hanno formalizzato l'accordo raggiunto tra le stesse e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898.
Ed infatti, con Sentenza n. 26/2018 pubblicata il 16/01/2018, passata in giudicato, il
Tribunale di IL ha pronunciato la separazione giudiziale tra i coniugi
[...]
e . Parte_1 Controparte_2
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n.
55), non è stata mai più ripristinata.
Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo: “ 1) Il verserà la somma di Controparte_2
€. 250,00 mensili in favore del figlio entro il 5 di ogni mese, provvedendo al 50% Per_1
delle spese straordinarie che a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano per come segue: spese sanitarie relative a cure dentistiche, oculistiche, termali o fisioterapiche;
l'acquisto di occhiali o di un apparecchio ortodontico;
Spese relative all'istruzione o svago: viaggi studio all'estero, ripetizioni scolastiche;
iscrizione ad istituti privati o a corsi di specializzazione e simili;
spese da documentare e con preventivo accordo, ad es. acquisto computer, tablet, smartphone;
scooter o motocicli, così come da protocollo
(Corte d'Appello e del Tribunale di Milano) che si allega alla presente formandone parte integrante e sottoscritto dalle parti;
– 2) Il contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, verserà, altresì, in CP_2 favore del figlio RD la somma di €. 20.000,00 che il medesimo dovrà utilizzare per migliorare la sua posizione lavorativa, investendo tale somma per la eventuale apertura di uno studio professionale odontoiatrico;
pagina 2 di 4 – 3) I sig.ri e espressamente rinunciano agli Parte_1 Controparte_2 atti ed all'azione e, conseguentemente, al giudizio civile, pendente dinanzi alla Corte di
Appello di Catanzaro, iscritto al R.G. 642/2021, con il quale è stata impugnata la sentenza che aveva definito il giudizio di primo grado, iscritto al R.G. 655/12 del Tribunale di
IL (ex ruolo Tribunale di Rossano), e quindi a quanto era stato disposto dallo stesso Tribunale con la sentenza appellata che, pertanto, sarà da ritenersi priva di qualsiasi efficacia ed effetto nei confronti delle parti, con compensazione delle spese.
– 4) Le parti seppur non più legate da vincolo coniugale, impronteranno i propri rapporti all'insegna del reciproco rispetto, impegnandosi reciprocamente a mantenere un contegno ed una serena comunicazione tra loro impiegandosi, altresì, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza di chicchessia.
– 5) L'ex casa coniugale rimarrà nella disponibilità della sig.ra poiché di sua Pt_1
proprietà, unitamente ai mobili e suppellettili in essa contenuti.
– 6) La sig.ra si impegna a restituire gli effetti personali del se ancora Pt_1 Pt_2
presenti nella ex casa coniugale.
– 7) Le parti dichiarano che non vi sono altri beni da dividere e con la sottoscrizione della presente scrittura, dichiarano di non avere nulla a chiedere o pretendere l'una dall'altra, rinunciando sin da ora a qualsivoglia azione, assumendo la presente scrittura, per espressa volontà delle parti, anche natura transattiva e traslativa.
– 8) Ciascuna parte si obbliga, a semplice richiesta dell'altra parte, a trasformare la presente scrittura privata in atto pubblico, in tal caso le spese notarili, tecniche e quelle per la trascrizione dell'atto saranno interamente a carico della parte richiedente.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative. il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di IL, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al R.G. n.
1940/2024, così provvede:
pagina 3 di 4
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a CA in data
06/9/1994 tra i coniugi e Parte_1 Controparte_2
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CA con Atto n° 23, parte II, Serie C, anno 1994 ) secondo le condizioni riportate in parte motiva
2. COMPENSA le spese di giudizio.
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 14/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Graziuso Dott. Gaetano Laviola
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di IL, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice riunito in camera di consiglio, sentito il Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1940 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall' Avv. FILARETI LEONARDO ROCCO
RICORRENTE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
PE AM
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di IL
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 16/10/2024 ha Parte_1
proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Crosia in data 06/9/1994 con , dal quale sono nati sono nati due figli, Controparte_2
RD, nato a [...] il [...], e nato a [...] il [...], esponendo che Per_1
la comunione spirituale e materiale non può essere ricostituita, essendo trascorsi i termini di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al pagina 1 di 4 presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, definita con sentenza passata in giudicato.
si è costituito in giudizio. Controparte_2
All'udienza del 21/10/2025 le parti hanno formalizzato l'accordo raggiunto tra le stesse e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898.
Ed infatti, con Sentenza n. 26/2018 pubblicata il 16/01/2018, passata in giudicato, il
Tribunale di IL ha pronunciato la separazione giudiziale tra i coniugi
[...]
e . Parte_1 Controparte_2
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n.
55), non è stata mai più ripristinata.
Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo: “ 1) Il verserà la somma di Controparte_2
€. 250,00 mensili in favore del figlio entro il 5 di ogni mese, provvedendo al 50% Per_1
delle spese straordinarie che a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano per come segue: spese sanitarie relative a cure dentistiche, oculistiche, termali o fisioterapiche;
l'acquisto di occhiali o di un apparecchio ortodontico;
Spese relative all'istruzione o svago: viaggi studio all'estero, ripetizioni scolastiche;
iscrizione ad istituti privati o a corsi di specializzazione e simili;
spese da documentare e con preventivo accordo, ad es. acquisto computer, tablet, smartphone;
scooter o motocicli, così come da protocollo
(Corte d'Appello e del Tribunale di Milano) che si allega alla presente formandone parte integrante e sottoscritto dalle parti;
– 2) Il contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, verserà, altresì, in CP_2 favore del figlio RD la somma di €. 20.000,00 che il medesimo dovrà utilizzare per migliorare la sua posizione lavorativa, investendo tale somma per la eventuale apertura di uno studio professionale odontoiatrico;
pagina 2 di 4 – 3) I sig.ri e espressamente rinunciano agli Parte_1 Controparte_2 atti ed all'azione e, conseguentemente, al giudizio civile, pendente dinanzi alla Corte di
Appello di Catanzaro, iscritto al R.G. 642/2021, con il quale è stata impugnata la sentenza che aveva definito il giudizio di primo grado, iscritto al R.G. 655/12 del Tribunale di
IL (ex ruolo Tribunale di Rossano), e quindi a quanto era stato disposto dallo stesso Tribunale con la sentenza appellata che, pertanto, sarà da ritenersi priva di qualsiasi efficacia ed effetto nei confronti delle parti, con compensazione delle spese.
– 4) Le parti seppur non più legate da vincolo coniugale, impronteranno i propri rapporti all'insegna del reciproco rispetto, impegnandosi reciprocamente a mantenere un contegno ed una serena comunicazione tra loro impiegandosi, altresì, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza di chicchessia.
– 5) L'ex casa coniugale rimarrà nella disponibilità della sig.ra poiché di sua Pt_1
proprietà, unitamente ai mobili e suppellettili in essa contenuti.
– 6) La sig.ra si impegna a restituire gli effetti personali del se ancora Pt_1 Pt_2
presenti nella ex casa coniugale.
– 7) Le parti dichiarano che non vi sono altri beni da dividere e con la sottoscrizione della presente scrittura, dichiarano di non avere nulla a chiedere o pretendere l'una dall'altra, rinunciando sin da ora a qualsivoglia azione, assumendo la presente scrittura, per espressa volontà delle parti, anche natura transattiva e traslativa.
– 8) Ciascuna parte si obbliga, a semplice richiesta dell'altra parte, a trasformare la presente scrittura privata in atto pubblico, in tal caso le spese notarili, tecniche e quelle per la trascrizione dell'atto saranno interamente a carico della parte richiedente.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative. il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di IL, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al R.G. n.
1940/2024, così provvede:
pagina 3 di 4
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a CA in data
06/9/1994 tra i coniugi e Parte_1 Controparte_2
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CA con Atto n° 23, parte II, Serie C, anno 1994 ) secondo le condizioni riportate in parte motiva
2. COMPENSA le spese di giudizio.
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 14/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Graziuso Dott. Gaetano Laviola
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