Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/05/2025, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 4322/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA
P Iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t.
CF Parte_2 CodiceFiscale_1
CF Parte_3 CodiceFiscale_2 tutti elett. te dom.ti in Angri alla Via R. De Pascale n. 11 presso l' Avv. Maria Mauri, C.F.: dalla quale è rapp.ta e difesa con mandato in calce alla CodiceFiscale_3 comparsa di costituzione di nuovo difensore OPPONENTI E Controparte_1
(C.F./P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato P.IVA_2 in VIA DELLA RESISTENZA, 3 presso lo studio dell'Avv. PAGANO CP_1
GERMANA (C.F. ) che la rappresenta e difende in virtù di C.F._4 procura in calce alla comparsa di costituzione OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 23/1/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
e proponevano opposizione avverso il
[...] Parte_2 Parte_3 decreto ingiuntivo n. 767/2016 – R.G. 5839/2015, emesso in data 16/05/2016 e notificato in data 30/5/2016, con il quale veniva loro ingiunto, in solido, il pagamento, in favore della ricorrente della Controparte_1 complessiva somma di €30.726,22 “…quale saldo debitore di un contratto di conto corrente n.30024364 stipulato in data 03.03.2003 presso l'agenzia di del predetto Istituto di Credito CP_1
… ed ancora successivi contratto di anticipazione su fatture del 24.11.2004, relative condizioni e
N.R.G. 4322/2016 - G.M. OT.SA LUCIA ESPOSITO 1
€.11.000,00. Parte opponente eccepiva, in via preliminare, l'omesso esperimento della mediazione. In via principale e nel merito premetteva che il rapporto bancario intercorso tra la ricorrente banca e parte opponente era assistito da una linea di affidamento gravata da costi, commissioni e spese non dovute, di cui eccepiva, in ogni caso, l'evidente violazione delle regole di condotta tipizzate dall'ordinamento dell'attività bancaria, della prassi di comportamento proprio del banchiere che esercita rettamente la erogazione del credito, delle regole di correttezza, di cui agli artt. 1175, 1374 e 1375 del codice civile, ancorchè allo stesso risultavano applicate condizioni economiche eccessivamente onerose in violazione della Legge 108/96. Evidenziava che, durante gli anni, la banca, aveva sempre calcolato ed addebitato interessi monetari passivi mediante il sistema della capitalizzazione trimestrale, oltre all'applicazione sistematica di commissioni di sbilancio competenze e spese gestione non dovute. Parte opposta chiedeva l'accertamento: a) di quanto illegittimamente percepito dalla in forza Controparte_2 dell'applicazione di clausole contrattuali nulle o illegittime determinanti le gravose condizioni a carico del correntista, per come testimoniato dalle risultanze delle perizie di parte e degli estratti conto prodotti;
b) dell'applicazione di tassi d'interesse che nel corso del rapporto contrattuale hanno superato la “soglia usura”; c) l'illegittimità e la conseguente responsabilità per il recesso operato dalla delle linee di credito a CP_1 suo tempo concesse;
d) l'illegittimità e la conseguente responsabilità della banca per aver continuato a tenere acceso i predetti conti correnti ancorchè ne sia stata chiesta la chiusura anche al fine di non far maturare ulteriori interessi e spese, in violazione dell'art. 120‐bis T.U.B.; e) l'illegittimità e la conseguente responsabilità della banca convenuta per la segnalazione a sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d'Italia del nominativo della società SAV OR SO ER RL e di Parte_2
e , nelle dedotte qualità.
[...] Parte_3
Eccepiva che, con riferimento ai tassi di interesse creditori e debitori da applicarsi ai rapporti per cui è causa, la misura degli stessi non risultava essere stata oggetto di esplicita e regolare pattuizione tra le parti, stante l'assenza di validi moduli contrattuali, con derivante nullità ex artt. 1418 c.c. e 117, comma 1°, TUB. Né, d'altro canto, con riferimento ai tassi passivi per il correntista, il superiore requisito di forma poteva ritenersi soddisfatto nei casi in cui il contratto si limitasse a fissare il tasso di interessi attraverso un generico rinvio alle condizioni usualmente praticate sulla piazza. Eccepiva l'invalidità e/o inefficacia, delle clausole relative all'applicazione di costi aggiuntivi non determinati, eccessivamente onerosi e, comunque non espressamente concordati, per violazione degli artt. 1175, 1283, 1284, 1337, 1346, 1374, 1375, 1418 e
N.R.G. 4322/2016 - G.M. OT.SA LUCIA ESPOSITO 2 2697 c.c., 116, 117, 118, 119 e 120 T.U.B., 2 e 47 Cost., anche perché posti in violazione dei principi vigenti in materia di protezione e tutela del contraente debole. Da ciò conseguiva che, in difetto di un valido accordo tra la e la società CP_1 correntista circa l'ammontare dei tassi da applicare ai rapporti per cui è causa, sia gli interessi passivi che gli interessi attivi maturati devono essere ricalcolati nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente, ovvero nella misura prevista dall'art. 117, comma 7°, TUB. Eccepiva poi l'illegittimo esercizio dello ius variandi e l'inefficacia delle modifiche e delle variazioni sfavorevoli al cliente, dal momento che i tassi concordati erano stati, nel corso del rapporto, disattesi dalla banca, con applicazione di spread sempre superiori, in assenza di valide comunicazioni di variazione, avendo la banca operato un indiscriminato e arbitrario ius variandi in chiara violazione dell'art. 118 del TUB, che consente alla banca, al ricorrere di determinati presupposti, di modificare unilateralmente (c.d. ius variandi) le condizioni contrattuali in precedenza pattuite con il singolo cliente, con classi di clienti, o con la clientela nella sua generalità soltanto qualora sussista un giustificato motivo (art. 118, comma 1°, TUB), requisito mai rispettato dalla Banca. Contestava, altresì, l'applicazione di pratiche anatocistiche, poste in essere dalla banca, palesemente illegittime, con la conseguenza che il saldo del conto per cui è causa andrà ricalcolato espungendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi e, in ogni caso, depurando il conto dagli effetti anatocistici anche occulti. Parimenti, eccepiva illegittimità della conversione della capitalizzazione trimestrale degli interessi in altra tipologia di capitalizzazione, come quella semestrale, o annuale. Nell'ambito dell'intercorrente rapporto, infatti, la banca avrebbe posto in essere procedimenti che configurano tipica fattispecie di anatocismo espressamente vietata dalla legge, concretizzatasi, in particolare, nell'addebito in anticipo delle spese di chiusura del conto corrente allo scadere del trimestre, nell'addebito trimestrale di commissioni di massimo scoperto, nell'addebito degli interessi maturati in conseguenza alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, con la conseguenza che il saldo a valere sul conto corrente per cui è causa andrà ricalcolato espungendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi e, in ogni caso, depurando il conto dagli effetti anatocistici anche occulti, ricostruendo, inoltre, l'intero rapporto per cui è causa, non sottoponendo gli interessi a debito, la commissione di massimo scoperto e gli oneri accessori relativi alla tenuta del conto ad un nuovo inserimento nella base di calcolo degli interessi, rimanendone normativamente esclusi. Eccepiva, inoltre, l'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto, calcolata in assenza di valida e specifica pattuizione tra le parti, con conseguente espunzione della stessa dai conti, unitamente agli interessi che su detti oneri erano stati via via contabilizzati. Eccepiva, poi, l'erronea applicazione delle valute, differenziate rispetto alla effettiva data in cui l'operazione è stata effettuata, anch'esse fissate unilateralmente dalla CP_1 ed a favore unicamente della stessa, senza il consenso del cliente, con conseguente riconteggio e ricostruzione del rapporto di conto corrente.
N.R.G. 4322/2016 - G.M. OT.SA LUCIA ESPOSITO 3 Impugnava e contestava il saldo contabile dei conti correnti oggetto della presente opposizione e l'illegittima revoca degli affidamenti bancari in assenza di una giusta causa, dal momento che la notifica dell'opposto decreto ingiuntivo era giunta successivamente alla contestazione del saldo contabile dei conti correnti e che non si era in presenza di una situazione di manifesta insolvenza dell'accreditato, né di una situazione di sofferenza, con conseguente esercizio della la facoltà di recesso in violazione del principio di correttezza e buona fede. Eccepiva, altresì l'illegittima segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi di Banca d'Italia, in quanto la banca segnalante non aveva effettuato previamente le necessarie valutazioni sulla complessiva situazione finanziaria del cliente, esponendo, in tal modo, la società nonché e a grosse Parte_1 Parte_3 Parte_2 difficoltà di accesso al credito nel circuito bancario‐finanziario, ancorchè il presunto credito a favore della fosse stato oggetto di contestazione nel quantum. CP_1
Eccepiva, inoltre la nullità e/o annullabilità degli effetti cambiari detenuti dalla banca, dal momento che, la stessa, a garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni assunte a fronte della concessione delle linee di credito accordate, si faceva rilasciare n. 1 effetto cambiario a vista dell'importo di € 7.000,00 con data di emissioni 24.11.2004, oltre al rilascio di n. 6 effetti cambiari a vista, tutti con data di emissione 12.03.2003 per il complessivo importo di € 11.000,00, titoli da ritenersi nulli perché non presentati per il pagamento nel termine di un anno dalla sua data. Eccepiva, infine, l'illegittimità del presunto contratto di fideiussione, chiedendo la condanna della Banca ex art. 96 c.p.c. Concludeva dunque chiedendo, in accoglimento dell'opposizione, in via pregiudiziale e preliminare: ‐ accertare e dichiarare l'improcedibilità del presento giudizio per il mancato tentativo di mediazione;
‐ condannare, la parte opposta, ai sensi e per gli effetti dell'art.96 c.p.c. al pagamento delle spese di giudizio;
in via principale e nel merito: ‐ accertare e dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa;
‐ accertare e dichiarare , in ogni caso, per tutti i motivi esposti nel presente atto che nel corso dei rapporti contrattuali intercorsi tra e e la Controparte_1 Controparte_1
SAV OR SO ER RL , il TEG trimestrale applicato dall'Istituto di Credito ha superato i tassi‐soglia stabiliti ai sensi della L. 108/1996 per come rappresentato nella CTP e che, pertanto, ai sensi dell'art. 1815, 2° comma cod. civ., la relativa pattuizione è nulla e non sono dovuti interessi;
in ogni caso, accertare e dichiarare che il predetto tasso d'interesse risulta sproporzionato rispetto alla controprestazione e, quindi, usurario (art 644 c.p., 3° comma); ‐ accertare e dichiarare, incidenter tantum la sussistenza del reato di usura in danno della SAV OR SO ER RL;
‐ accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nel presente atto e relativamente ai rapporti contrattuali intercorsi tra Controparte_1
e e la SAV OR SO ER RL: a) la nullità,
[...] Controparte_1 inefficacia e/o invalidità parziale delle clausole contrattuali che prevedono il calcolo degli interessi passivi secondo gli usi di piazza laddove contrattualmente convenute tra
N.R.G. 4322/2016 - G.M. OT.SA LUCIA ESPOSITO 4 le parti e, comunque, laddove effettivamente praticata nel corso dei predetti rapporti contrattuali;
b) la nullità, inefficacia e/o invalidità parziale delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c., per cui i predetti rapporti di conto corrente e dei predetti connessi rapporti sono da ritenersi ab origine privi di qualsivoglia pattuizione di capitalizzazione, trimestrale, annuale come di diversa periodicità; c) la nullità, inefficacia e/o invalidità parziale della corresponsione della commissione di massimo e di tutte le altre spese e competenze applicate e mai pattuite e, dunque, non dovute;
d) la nullità, inefficacia e/o invalidità parziale della corresponsione dei cosiddetti giorni valuta, perché non pattuiti e perché, comunque, calcolati in modo difforme da come pattuiti;
e) la nullità, inefficacia e/o invalidità parziale di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli alla SAV Traporti ivi compresa la clausola di capitalizzazione trimestrale post delibera CICR;
‐ accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti nel presente atto l'illegittimità e, quindi, la grave responsabilità della convenuta nella risoluzione/recesso, senza giusta causa e contrariamente CP_1
a buona fede e correttezza, dei rapporti bancari analiticamente indicati nelle premesse in fatto del presente atto;
‐ accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti nel presente atto che la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia dell'esistenza di crediti a sofferenza operata da è Controparte_1 illegittima e, pertanto, ordinarne l'immediata cancellazione;
‐ accertare e dichiarare, che la ha operato l'illegittima Controparte_1 segnalazione con dolo o colpa, senza adottare i principi di ordinaria diligenza e cautela cui gli operatori bancari sono tenuti ed agendo in assenza dei presupposti di legge e che, in conseguenza, è incorsa in responsabilità per inadempimento contrattuale, nonché, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2043 e ss. c.c. e dell'art 1176 comma 2 c.c., di responsabilità extracontrattuale;
‐ per l'effetto delle precedenti declaratorie accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla SAV OR SO ER RL e, comunque, dai Sig. , e , nelle Parte_4 Parte_2 Parte_3 rispettive qualità, alla per le Controparte_1 causali di cui in premessa e, in particolare, per tutti i rapporti di conto corrente, apertura di credito e contratto di anticipazione fatture;
‐ in via subordinata rideterminare il saldo effettivo dei conti correnti indicati in considerazione delle predette declaratorie;
‐ in ogni caso, condannare la in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento dei danni patrimoniali in favore degli attori, così come saranno provati in corso di causa, e di quelli non patrimoniali e morali da liquidarsi anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art 1226 e dell'art 2056 c.c.‐ condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario del 12,5%, cassa avvocati ed iva con attribuzione al procuratore antistatario. Si costituiva la evidenziando, in primo luogo, come le fideiussioni prestate CP_1 fossero espressamente qualificate come fideiussioni omnibus, con obbligo di pagamento a semplice richiesta scritta, come previsto dall'articolo 7 del contratto, che
N.R.G. 4322/2016 - G.M. OT.SA LUCIA ESPOSITO 5 testualmente recitava: “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” e dall'articolo 8, che testualmente recita: “nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende si indora estesa garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”. Si configurerebbero, pertanto come contratto autonomo di garanzia. In via preliminare, evidenziava, poi, come, secondo la giurisprudenza, gravi sull'opponente l'onere della mediazione obbligatoria. Evidenziava, poi, di aver prodotto, già nel giudizio monitorio, tutti i contratti sottostanti al rapporto de quo, i documenti di sintesi, gli effetti rilasciati a garanzia, oltre al saldaconto ex articolo 50 TUB, gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto, tutti regolarmente inviati con cadenza periodica al correntista e mai da questo contestati. Aggiungeva che le condizioni economiche erano state tutte oggetto di espressa pattuizione tra le parti e specifica approvazione, in conformità dell'articolo 117 TUB;
che lo ius variandi era stato esercitato dalla banca in maniera legittima e conformemente alle pattuizioni intercorse tra le parti, regolarmente contenute nei contratti sottoscritti e sempre in maniera favorevole al correntista. Aggiungeva che l'articolo 23 della lettera di apertura di conto corrente del 3/03/2003 prevedeva che:
“la banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai rapporti regolati dal presente contratto, osservando virgola in caso di variazione in senso sfavorevole correntista virgola e disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali”. Allo stesso modo, nella lettera-contratto di anticipazione su fatture del 24/11/2004 l'articolo 8 prevedeva che: “il cliente accorda specificamente alla banca la facoltà di modificare virgola in qualsiasi momento ed anche in senso ad esso sfavorevole, i predetti tassi di interesse le altre condizioni economiche innanzi richiamate nonché le presenti condizioni contrattuali”. Con riguardo all'applicazione di pratiche anatocistiche, evidenziava che tutti i contratti erano stati stipulati nel pieno rispetto dell'articolo 2 CICR del 09/02/2000, decorrendo gli stessi dal 03/03/2003 e che risulta pertanto infondata l'eccezione sull'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi. Aggiungeva che, sia nel contratto di conto corrente che in quello di anticipazione su fatture, fosse stata espressamente prevista la pari capitalizzazione degli interessi debitori e creditori. Con riguardo alla commissione di massimo scoperto, la stessa era assolutamente illegittima e contrattualmente prevista ed accettata dalla parte opponente attraverso apposita sottoscrizione. Eccepiva poi l'infondatezza nonché la mancata prova dell'erronea applicazione delle valute. Evidenziava inoltre il rispetto dei principi di correttezza e buona fede da parte della banca, che aveva provveduto al preavviso della segnalazione a sofferenza in centrale rischi Banca d'Italia, essendovi una consistente esposizione debitoria ed un elevato sconfinamento rispetto al fido accordato. Con riguardo all'eccepita nullità e/o voi annullabilità degli effetti bancari detenute dalla
N.R.G. 4322/2016 - G.M. OT.SA LUCIA ESPOSITO 6 banca evidenziava che giammai l'opposta aveva utilizzato tali effetti ponendoli a fondamento di un'azione esecutiva, non avendo mai azionato i titoli. Con riguardo alla richiesta di risarcimento danni ne eccepiva l'inammissibilità, non essendo stata formulata un'apposita domanda riconvenzionale e non potendosi altresì ritenere illegittimo il recesso. In data 15/12/2016, il giudice onerava l'opponente dell'esperimento del tentativo di mediazione, che aveva esito negativo. In data 27/04/2017 veniva concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto. Espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. Risulta documentalmente provata, la stipula, tra le parti, di un contratto di conto corrente n.30024364, stipulato in data 03.03.2003 presso l'agenzia di del CP_1 predetto Istituto di Credito e un contratto di anticipazione su fatture del 24.11.2004. Venendo alla Consulenza Tecnica espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posto in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo. Con riguardo alla verifica della presenza illegittima dell'anatocismo (art. 1283 c.c.), va premesso che gli interessi scaduti possono produrre altri interessi, i cosiddetti interessi sugli interessi o interessi composti o secondari. Salvo usi contrari (anatocismo usuario), gli interessi scaduti possono produrre altri interessi: quando il creditore ne chieda il pagamento con domanda giudiziale (anatocismo giudiziale); quando le parti abbiano concluso una pattuizione in tal senso (anatocismo convenzionale).
In entrambi i casi, si deve trattare di interessi dovuti da almeno 6 mesi (capitalizzazione semestrale). In materia, viene in rilievo l'art. 120 TUB che, nel tempo, ha subito diverse modifiche: nel 1999, nel 2014 e nel 2016. Nel caso in esame, è applicabile la versione dell'art. 120 come modificata nel 1999 (dall'art. 25 del d. lgs. 342/1999).
Nei contratti di conto corrente, per anni, gli istituti bancari hanno inserito le clausole di capitalizzazione, in particolare si trattava di capitalizzazione trimestrale per i crediti a favore della banca e di capitalizzazione annuale per crediti a favore dei clienti. Questo doppio regime di contabilizzazione degli interessi (trimestrale per l'istituto creditizio e annuale per il correntista) è stato considerato sperequativo in danno del cliente e ha dato la scaturigine ad un ripensamento sull'anatocismo bancario. Le banche giustificavano la disparità delle clausole di capitalizzazione in virtù degli "usi bancari", una sorta di prassi invalsa, nel tempo, nei rapporti tra istituti di credito e clienti. Nondimeno, tale prassi risultava in aperto contrasto con il disposto dell'art. 1283 c.c.,
N.R.G. 4322/2016 - G.M. OT.SA LUCIA ESPOSITO 7 il quale consente l'anatocismo solamente in tre ipotesi tassative: in presenza di conformi usi normativi (c.d. anatocismo usuario); a seguito di espressa pattuizione (c.d. anatocismo convenzionale); in virtù di una domanda giudiziale (c.d. anatocismo giudiziale). I giudici di legittimità nel 1999 (Cass. 2374/1999), per la prima volta, hanno dichiarato nulla per violazione dell'art. 1283 c.c. la clausola, contenuta nei contratti di conto corrente, che prevede la capitalizzazione trimestrale, giacché basata su un uso negoziale e non già normativo. È in questo contesto che si inserisce la modifica dell'art. 120 TUB. Successivamente, con la pronuncia delle Sezioni Unite del 2004 (sent. 21095/2004) si è ribadita la nullità delle clausole di capitalizzazione a debito del correntista, in quanto risulta inesistente un uso normativo idoneo a derogare quanto disposto dell'art. 1283 c.c. Infine, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nel 2010 (sent. 24418/2010), ha statuito che le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sono nulle e non si convertono in clausole di diversa periodicità (semestrale o annuale). Di seguito il testo dell'art. 120 c. 2 TUB nella versione applicabile ratione temporis: "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori" Per completezza espositiva, si ricorda che l'art. 120 TUB ha subito due ulteriori modifiche nel 2014 e nel 2016 che, però, non rilevano nella fattispecie in esame. La legge di stabilità del 2014 (art. 1 comma 629 legge 147/2013) ha sostituito l'art. 120 c. 2 TUB escludendo la capitalizzazione degli interessi (art. 120 c. 2 lett. b) e rinviando al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio la determinazione delle modalità per la produzione degli interessi nell'esercizio dell'attività bancaria. Il decreto-legge 18/2016 (art. 17 bis c. 1) ha nuovamente modificato l'art. 120 c. 2 lettere a) e b) TUB, ammettendo la previsione della capitalizzazione seguendo quanto previsto dalla delibera CICR 3 agosto 2016. L'art. 120 TUB nella versione del 1999 rinvia alla delibera CICR poi intervenuta in data 9 febbraio 2000, la quale prevede quanto segue: art. 3 "dopo aver prescritto, al comma I, che nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti, ha stabilito, al comma 2, che "(n)ell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori"; art. 6 "I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto". Pertanto, l'art. 120 TUB nella versione del 1999, qui applicabile, ammette la possibilità dell'anatocismo nel rispetto delle modalità indicate dalla delibera CICR succitata,
N.R.G. 4322/2016 - G.M. OT.SA LUCIA ESPOSITO 8 secondo cui è necessario che: ricorra la stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi e nel contratto sia indicato il tasso annuo calcolato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (in caso di capitalizzazione infrannuale). Relativamente a tali aspetti, la Cassazione, con la sentenza n. 4321/2022, ha subordinato l'anatocismo nei rapporti di conto corrente alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi (attivi e passivi) e all'indicazione nel contratto del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa (in caso di capitalizzazione infrannuale). Un tasso creditore nominale coincidente con il tasso effettivo, ossia un tasso annuo dell'interesse non capitalizzato coincidente con quello capitalizzato, non rispetta la previsione di cui sopra, poiché «non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dalla Delib., art. 3, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione». Per aversi la capitalizzazione, è necessario che il tasso effettivo (tasso annuo dell'interesse capitalizzato) sia superiore al tasso annuo (tasso annuo dell'interesse non capitalizzato). In altre parole, la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione. Anche ammettendo che le parti abbiano realmente voluto la capitalizzazione, il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione (ossia del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione) non soddisfa una delle condizioni a cui è subordinata la pattuizione dell'anatocismo in base alla succitata delibera CICR. Il Ctu ha dunque provveduto a verificare il rispetto, nel caso di specie, delle prescrizioni previste per la legittimità dell'anatocismo, evidenziando che nel caso di specie sono osservate solo in parte le prescrizioni previste per la legittimità dell'anatocismo.
In particolare: è stato sottoscritto in data 03/03/2003 da entrambe le parti in causa un contratto di conto corrente di corrispondenza, riportante all'art. 4 la regolamentazione delle modalità di contabilizzazione degli interessi e di chiusura del conto. Nell'ambito dello stesso è chiaramente indicato che gli interessi attivi e passivi sono capitalizzati con la stessa periodicità. Lo stesso articolo rinvia al modulo allegato per la misura dei tassi di interesse e per le altre condizioni economiche applicate al contratto. L'articolo viene, inoltre, sottoscritto come clausola vessatoria. Le condizioni economiche e, dunque, i tassi di interesse applicati, sono riportati nell'allegato del 19 marzo 2003, anche esso sottoscritto da entrambe le parti, dove nel riepilogo delle misure dei tassi attivi e passivi, si può rilevare che, mentre per il tasso passivo quello nominale è diverso dal tasso effettivo, per il tasso attivo, invece, si rileva la perfetta coincidenza tra il tasso nominale e quello effettivo. Tale allegato contiene anche le condizioni applicate sul conto collegato al conto corrente principale, ovvero il sottoconto anticipo su fatture. Il 24 novembre 2004 viene sottoscritta la convenzione n. 64 che riepiloga tutte le
N.R.G. 4322/2016 - G.M. OT.SA LUCIA ESPOSITO 9 condizioni applicate al conto corrente di corrispondenza e al sottoconto per anticipo su fatture. Anche questo documento risulta regolarmente sottoscritto da entrambe le parti. A differenza del documento precedente, in tale sede sia il tasso attivo che passivo rispecchiano le condizioni imposte dalla delibera Cicr del 2000, ovvero si rileva una differenza tra il tasso effettivo e il tasso nominale. Il Ctu ha pertanto rilevato che, fino al 24 novembre 2004, non verificandosi una delle condizioni poste dalla delibera Cicr 2000 in tema di anatocismo e in particolare l'indicazione del tasso annuo calcolato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione, si realizzano i presupposti della sentenza della Cassazione n. 4321/2022. Fino al 24 novembre 2004, infatti, le condizioni applicate al conto corrente sebbene regolarmente pattuite, non consentono di affermare che l'anatocismo applicato sia legittimo dal momento che la stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi diviene solo formale essendo il tasso attivo effettivo e nominale di identico importo (cfr. condizioni del 19/03/2003 tasso creditore annuo nominale 0,250% e tasso annuo effettivo corrispondente 0,250%). Il Ctu ha quindi provveduto a ricalcolare il saldo passivo del conto corrente di corrispondenza nel seguente modo: per il periodo dall'01/10/2003 al 24/11/2004, non essendoci i presupposti di cui all'art. 120 del TUB e della delibera CICR 2020, non è stata operata alcuna capitalizzazione degli interessi. Pertanto, sono state eliminate, al fine di ricalcolare il saldo, tutte le competenze addebitate in conto, ricalcolando gli interessi attivi e passivi, sui singoli saldi valuta, con la formula della capitalizzazione semplice e al tasso legale come previsto dall'art. 117 del TUB. L'importo così rideterminato in termini di interesse e competenze viene addebitato in sede di saldo finale del conto corrente. Per quanto riguarda il periodo dal 24/11/2004 al 31/03/2014, non si è proceduto all'eliminazione della capitalizzazione degli interessi, dal momento che, dalla disamina della documentazione in atti, risulta essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in presenza delle condizioni imposte dall'art. 120 del TUB e dalla delibera CICR. Pertanto, gli interessi attivi, gli interessi passivi e la CMS sono stati calcolati a partire dal nuovo saldo a tale data (ovvero dal saldo determinato senza capitalizzazione degli interessi e competenze per il periodo precedente) alle condizioni (tassi creditori, tassi debitori entro e extra fido, tasso Cms entro e extrafido) concordati tra le parti e riportati negli estratti conto. Le spese di tenuta conto sono state addebitate per lo stesso importo indicato dalla banca negli estratti conto. Sulla base del ricalcolo effettuato, il saldo passivo realmente dovuto dalla società attrice e dai fideiussori è pari ad € 17.55,54. Relativamente al sottoconto anticipo fatture, il Ctu non ha proceduto ad alcun ricalcolo dell'esatto ammontare del rapporto dare/avere, dal momento che le competenze trimestrali sono girocontate sul c/c ordinario e, pertanto, è su questo ultimo conto che sono state capitalizzate. Alla luce di ciò, tali competenze sono state poi escluse per gli stessi periodi dalla capitalizzazione trimestrale del conto principale e poi sommate agli interessi calcolati con capitalizzazione semplice.
N.R.G. 4322/2016 - G.M. OT.SA LUCIA ESPOSITO 10 Per il periodo successivo al 24 novembre 2004, gli interessi del conto anticipi sono stati regolarmente addebitati nel conto principale. Relativamente alla verifica dell'usura, il Ctu ha provveduto a determinare per ciascun trimestre, come da prassi consolidata, la determinazione del TEG sulla base della formula della Banca d'Italia vigente per i vari periodi oggetto di esame. Infatti, la Banca d'Italia, in più edizioni successive, ha rivisitato le “Istruzioni per la rilevazione dei TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio)”, aggiustando le poste rientranti nel TEG (Tasso Effettivo Globale) impiegato per la sua determinazione. In particolare, le Istruzioni del 2006, in vigore fino all'emanazione delle ultime del 2009, stabiliscono che, per le aperture di credito in c/c (e i finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, il credito revolving e il factoring) la formula da utilizzare per il calcolo del TEG è la seguente: Tasso= interessi x 36.500/numeri debitori + oneri x 100/ accordato. A seguito della Legge n. 2/09, la Banca d'Italia nelle “Istruzioni” entrate in vigore il 31 dicembre 2009, ha modificato sostanzialmente i criteri di determinazione del TEGM prevedendo, nel TEG segnalato dalle banche, oltre alle CMS, altre spese prima escluse, nonché una significativa revisione della formula di calcolo (nella quale è stata prevista l'annualizzazione degli oneri), che è divenuta la seguente: Teg= interessi x36.500/numeri debitori + oneri (compr. CMS) annualizzati x 100/accordato. Il Ctu ha verificato che, per il periodo ante 2010, la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia è stata determinata “effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
Ha dunque proceduto alla verifica dell'usura per ciascun trimestre di riferimento. La sentenza Cassazione Civile S.U. n. 16303 del 20 Giugno2018 ha enunciato il seguente principio: “Può pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto: con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata, intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento, rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”
N.R.G. 4322/2016 - G.M. OT.SA LUCIA ESPOSITO 11 Il Ctu ha rilevato che, per entrambi i conti correnti, in nessuno dei periodi oggetto di esame è possibile ravvisare uno sforamento del tasso soglia. Con riguardo all' eccepito illegittimo addebito di commissioni di massimo scoperto, in quanto indeterminate ex art. 1346 c.c. (mediante ad es. riferimento generico ad interessi uso piazza ovvero se siano state espressamente pattuite nel loro importo), dall'esame della documentazione in atti, il Ctu non ha ravvisato tale situazione. Infatti, la Commissione di massimo scoperto è stata legittimamente sottoscritta dal cliente sia in data 19/03/2003 e sia il 24/11/2004 e di volta in volta comunicata negli estratti conto. Alla stessa conclusione è pervenuto per l'addebito degli ulteriori costi o spese, in quanto determinati ed espressamente pattuiti nei predetti documenti. Nulla è stato rilevato con il riferimento allo sforamento dei tassi usurai. Pertanto, la somma a debito del correntista corrisponde ad € 17.355,54. Quanto alle eccezioni sollevate nel merito dai garanti, va evidenziato come l'impossibilità per il garante di opporre ogni eccezione relativa al debito principale, sia naturale conseguenza dell'atto di fideiussione con il quale essi assumono espressamente la garanzia per l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalle operazioni consentite al debitorie principale, ed ove sono presenti le clausole “di pagamento a prima richiesta e di resistenza all'invalidità” ( cfr. Trib. Salerno 24.03.2022 n. 966; Trib. Nocera Inferiore 26.05.2016 n.885). Esso costituisce un contratto autonomo di garanzia poiché, come affermato dalla Suprema Corte, l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a semplice richiesta scritta" (cfr. art. 7 ) vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione (Cass. 03.12.2020, n. 27619). Con esso si è, dunque, mirato non a costituire una garanzia tipica e tecnica diretta ad ottenere l'esatto adempimento del rapporto obbligatorio garantito, bensì si è inteso assicurare la soddisfazione dell'interesse economico del creditore beneficiario, realizzando uno spostamento del rischio dell'inadempimento dal creditore ai garanti cosicché l'insolvenza del debitore principale sarebbe sempre rimasta a carico dei garanti. E', difatti, incontestabile che, “ l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” ( Cass. 21.01.2020 n.1186; Cass. 19.02.2019 n. 4717; Cass. 20.10.2014 n.22233; Cass. S.U. 18/02/2010 n. 3947) La Corte, sin dall'affermazione del principio espresso dalle Sezioni Unite, nell'esaminare la causa concreta del contratto autonomo di garanzia e i caratteri differenziali che lo stesso presenta rispetto al contratto di fideiussione, ha avuto modo di statuire che: “il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione
N.R.G. 4322/2016 - G.M. OT.SA LUCIA ESPOSITO 12 dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante). Inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale.” La differenza con la fideiussione non risiede, dunque, nel genus della funzione che, in entrambi casi, è di garanzia bensì nella graduazione di tale funzione: accessoria al rapporto principale, nel caso di fideiussione;
scissa e indipendente dall'obbligazione garantita nel caso di contratto autonomo, con preclusione, in tale ultimo caso, della facoltà per il garante di opporre le eccezioni attinenti al rapporto garantito. Nè, d'altra parte, possono essere avanzati dubbi sulla meritevolezza degli interessi perseguiti attraverso tale contratto, giacché – come ancora di recente ribadito dalla Suprema Corte – “ lo schema negoziale della garanzia autonoma, riconosciuto meritevole di tutela ex art. 1322 c.c., comma 2, secondo la ricostruzione della fattispecie che è stata compiuta dalla elaborazione giurisprudenziale, assume, infatti, quale elemento fondamentale del rapporto di garanzia la inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale”; ed infatti, con riferimento all'aspetto strutturale del negozio, è stato rilevato che “ l'elemento caratterizzante della fattispecie in esame viene individuato nell'impegno del garante a pagare “illico et immediate”, senza alcuna facoltà di opporre al creditore/beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista, in deroga agli artt. 1936,1941 e 1945 c.c., caratterizzanti, di converso, la garanzia fideiussoria” (cfr., da ultimo, Cass. 10.04.2019
n.9987; Cass. 31.03.2017 n. 8342). Così riassunto il pensiero della Suprema Corte e ricordato che esso è stato assiduamente ripreso dalla giurisprudenza di merito (ex multiis App. Milano 08.07.2020; App. Potenza 28.07.2020; Trib. Napoli 01.10.2019 n.8630; Trib. Avellino 1.10.2019 n.1774; Trib. Roma 30.05.2019 n.11483; Trib. Ancona 19.03.2019 n.539 Trib. Modena, 23.01.2019 n.122; Trib. Padova 29.01.2019; Trib. Teramo 15.01.2019; Trib. Salerno Sent. 12.05.2017 n.2311; Sent 20.06.2016 n. 2971; Trib. Roma 09.02.2017 n. 2562; Trib. Firenze 18.07.2016; App. Roma, Sez. I, 17/11/2008) è doveroso rimarcare che dalla lettura dell'intero contenuto della convenzione negoziale non emerge alcun elemento che, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, possa far dubitare della sua natura di contratto autonomo di garanzia. Ne rinviene, allora, la natura di contratto autonomo di garanzia degli atti sottoscritti in forza dei quali i garanti dovranno rispondere solidalmente per le obbligazioni della società e, dunque, anche nei loro confronti dovrà essere disposta la condanna. Se non risulta dovuto, sia pure parzialmente, quanto indicato nel decreto ingiuntivo, lo
N.R.G. 4322/2016 - G.M. OT.SA LUCIA ESPOSITO 13 stesso va integralmente revocato, in quanto nel giudizio di opposizione non ci si limita come nella fase sommaria a verificare le condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo, ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione, con la conseguenza che il giudice che ritenga fondata l'eccezione di pagamento, non può che revocare il decreto, salvo poi essere egli stesso a statuire circa il pagamento degli importi residui del credito (Trib. Roma n. 18101/2015). In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la non debenza, anche parziale, la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10229 del 15 luglio 2002). Ciò in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul marito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria. Pertanto, essendo dovuta una somma minore rispetto a quella indicata nel decreto ingiuntivo, lo stesso va revocato. In parziale accoglimento della domanda proposta dall'opposta, la
[...]
e , vanno condannati Parte_1 Parte_2 Parte_3 al pagamento, in solido tra loro, della somma di € 17.355,54, oltre interessi convenzionale dalla messa in mora al soddisfo. Con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni avanzata dall'opponente, la stessa si configura certamente come una domanda riconvenzionale. Va a questo punto esaminata l'eccezione di inammissibilità di tale domanda, sollevata dall'opposta, non avendo parte opponente formulato esplicitamente una domanda riconvenzionale, essendosi limitata richiedere il risarcimento dei danni, non avendo, tra l'altro, pagato il relativo contributo unificato. Di regola la domanda riconvenzionale deve essere formulata esplicitamente, tuttavia, la giurisprudenza ammette alcune eccezioni all'esplicita formulazione, purché ricorrano determinati presupposti. Secondo un orientamento costante della giurisprudenza (Cass. 15/3/2016 n. 5079), una domanda riconvenzionale implicita corri tenersi ammissibile quando: dal contenuto complessivo della comparsa di risposta si desuma chiaramente l'intento del convenuto di avanzare una pretesa autonoma contro l'attore; la controparte abbia avuto modo di difendersi adeguatamente;
la domanda implicita non alteri i termini della controversia originaria o l'oggetto del giudizio. Pertanto, nel caso di specie, pur non essendo stata formulata in modo esplicito, la domanda riconvenzionale proposta è ammissibile, in quanto può essere desunta implicitamente emergendo dal complesso delle difese chiaramente l'intento sostanziale
N.R.G. 4322/2016 - G.M. OT.SA LUCIA ESPOSITO 14 di proporla e non essendo stato leso il diritto al contraddittorio. Con riguardo all'eccepita illegittimità della revoca degli affidamenti bancari e sulla segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi Banca d'Italia, va rilevato che, ai fini della correttezza del comportamento della pur non essendo la stessa tenuta alla CP_1 preventiva comunicazione della segnalazione a sofferenze, in forza di quanto disposto dall'art. 125 TUB e dalla Circolare 139 dell'11.02.1991, essendo il destinatario della segnalazione sia una persona giuridica che, a differenza della persona fisica, non può essere configurata come “consumatore”, la ha comunque provato di aver CP_1 provveduto al preavviso della segnalazione a sofferenza in centrale rischi Banca d'Italia. Va altresì rilevato che, a fronte una consistente esposizione debitoria e non avendo comunque provveduto alla chiusura del rapporto, la a Controparte_3 provvedere a tale segnalazione per la mancata osservanza degli obblighi di adeguata verifica dettati dalla normativa antiriciclaggio da parte del cliente. In data 22.01.2014, Prot. Interno N. 121/14, opposta, che già vi aveva provveduto precedentemente in data 16.04.2012 e 20.05.13, nonché con ulteriori successivi solleciti) inviava alla allora una Controparte_4 raccomandata AR con la quale chiedeva di prendere contatto con la propria Filiale di Piazza Melchiade al fine di fornire, in conformità a quanto prescritto dalla normativa, i dati necessari al completamento del processo di adeguata verifica della clientela, disciplinato dal Decreto Legislativo 21 Novembre 2007 n. 231 (artt. 15,18,19,20,21,22,23). La banca espressamente comunicava che la perdurante inosservanza di tali adempimenti (art.21), non aveva posto la stessa, nonostante i precedenti tentativi esperiti, in condizioni di rispettare a sua volta gli obblighi in materia di adeguata verifica posti a suo carico dal citato Decreto (art. 18), e che, in mancanza, si sarebbe vista costretta, ai sensi dell'art. 23, comma 1 e 1 bis del Decreto, a procedere, suo malgrado all'estinzione dei rapporti in essere. L'art. 23 del richiamato decreto, al punto 1 testualmente statuisce “Quando gli enti o le persone soggetti al presente decreto non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF, a norma del Titolo II, Capo III”. Il richiamato art. 23 del D. Lgs. 21 Novembre 2007 n. 231, come modificato dal decreto legislativo 19 settembre 2012 n. 169, prevede che nel caso di definitiva impossibilità di effettuare o completare l'adeguata verifica ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 231/2007 , il destinatario degli obblighi antiriciclaggio invierà al cliente una comunicazione scritta con la quale, tra le altre cose, comunicherà che trascorsi sessanta gg. dal ricevimento della stessa non sarà più consentita alcuna operazione a valere sul rapporto/i interessati che pertanto verranno estinti. La norma richiamata prevede altresì espressamente che i dati dei moduli di assegni
N.R.G. 4322/2016 - G.M. OT.SA LUCIA ESPOSITO 15 eventualmente non restituiti formeranno oggetto di segnalazione alla sezione centrale dell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari di cui all'art. 10 bis della legge 15 dicembre 1990 n. 386. Non provvedendo la società a tali adempimenti la è stata obbligata a chiudere i CP_1 rapporti ad effettuare le segnalazioni previste. Co Alla missiva del 22.01.2014 seguiva poi la raccomandata del 30.04.2014, prot. N. 450, con la quale, nel lamentare un elevato sconfinamento rispetto al fido accordato, immobilizzato, si invitava la debitrice a rientrare immediatamente nei limiti del fido concesso. Nella predetta raccomandata vi era il seguente testuale avvertimento “in mancanza, ci vedremo costretti a procedere alla revoca dei fidi e, se del caso, a promuovere, se ne ricorrono i presupposti, le azioni legali per il recupero del nostro credito e a segnalarvi a sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d'Italia”. La segnalazione alla centrale rischi è avvenuta pertanto per effetto della chiusura del conto ed è stata eseguita nel pieno rispetto della normativa dettata dal TUB nonché della Circolare 139/1991 e del D. Lgs. 21 Novembre 2007 n. 231, come modificato dal decreto legislativo 19 settembre 2012 n. 169. La unque, in ossequio ai principi di correttezza e buona fede, ha reiteratamente CP_1 sollecitato, così come emerge dalle raccomandate in atti, l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica, il pagamento di quanto dovuto, denunciando l'abusivo ed illegittimo sconfinamento dagli affidamenti concessi e preavvertendo la parte debitrice del rischio di segnalazione alla centrale rischi per l'ipotesi di inadempimento. Né rileva la contestazione del credito effettuata dai debitori che, solo in data 7.10.2015 (l'ultimo sollecito è datato 22.01.14), contestavano genericamente il saldo contabile del conto corrente ossia quando la segnalazione in centrale rischi, a seguito dei numerosi solleciti rimasti inevasi, era già avvenuta. Né alcuna rilevanza hanno le eccezioni sollevate dall'opponente in ordine agli effetti bancari sottoscritti a garanzia del credito, mai utilizzati dalla né posti a CP_1 fondamento di un'azione esecutiva. Con riguardo alla domanda di risarcimento non solo alcuna prova del danno è stata fornita, ma va altresì rilevato il legittimo recesso, per le ragioni sopra specificate e la legittima segnalazione alla centrale rischi, non potendosi pertanto configurare alcun danno in capo agli opponenti. Le domande riconvenzionali vanno pertanto rigettate.
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite, liquidate sulla base del decisum, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sono pertanto dovute dagli opponenti, in solido tra loro, le spese relative del procedimento monitorio, per via del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui "In tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche
N.R.G. 4322/2016 - G.M. OT.SA LUCIA ESPOSITO 16 nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio" (Cass., n. 18125/2017). In termini, Cass. n. 11606/2018 e n. 14764/2007: "Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito"). Gli opponenti sono poi tenuti, in solido tra loro, al pagamento, sulla base del decisum, delle spese processuali relative al giudizio di opposizione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4322/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto Promessa di pagamento - Ricognizione di debito, pendente tra
[...]
Parte_5
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 ogni Controparte_1 contraria istanza disattesa così provvede
1. accoglie parzialmente, nei limiti e per le causali di cui in motivazione, l'opposizione; per l'effetto:
2. revoca, per le causali di cui in motivazione, il decreto ingiuntivo n. 767/2016 – R.G.
5839/2015, emesso in data 16/05/2016;
3.accoglie, nei limiti e per le causali di cui in motivazione, la domanda principale;
per l'effetto:
4. condanna Parte_5
,
[...] Parte_2
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_3 [...] della somma di € Controparte_1
17.355,54, oltre interessi convenzionali dalla messa in mora al soddisfo;
5.condanna Parte_5
,
[...] Parte_2
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_3 [...] delle spese del Controparte_1 procedimento monitorio che si liquidano in € 286,00 per spese ed € 600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge;
N.R.G. 4322/2016 - G.M. OT.SA LUCIA ESPOSITO 17 6 condanna Parte_5
,
[...] Parte_2
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_3 [...] delle spese del Controparte_1 presente giudizio di opposizione che si liquidano in € 4500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.
7. pone definitivamente le spese di CTU, liquidate nel corso del giudizio, a carico degli opponenti, in solido tra loro. Così deciso in Nocera Inferiore, il 07/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 4322/2016 - G.M. OT.SA LUCIA ESPOSITO 18